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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 455/2023
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Ciro Cafiero Avv. Enzo Nocerino
contro
- appellata – CP_1
Avv. Francesco Santucci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 147/2023 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 20.02.2023.
All'udienza del 26.09.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza oggetto dell'appello, in parziale accoglimento del ricorso di finalizzato ad includere nella retribuzione delle ferie CP_1 ulteriori 11 voci variabili della retribuzione, ha:
- dichiarato la nullità dell'art. 5 lett. c) e b) dell'Accordo Nazionale 21.05.1981, dell'art. 73 del TO IV DA , dell'art. 75 comma 2 CP_2 del TO IV DA , nella parte che esclude la CP_2 computabilità delle indennità nella retribuzione per non più di 4 settimane l'anno;
- dichiarato il diritto del ricorrente all'inserimento, nel calcolo della retribuzione spettante per non più di quattro settimane di ferie a decorrere dal 12.10.2015, di 4 voci retributive variabili, l'indennità domenicale ex Accordo Nazionale
pagina 1 di 10 21.05.1981, l'indennità forfettizzazione ritardi, l'indennità produttività, l'indennità lavoro domenicale;
- condannato al pagamento in favore del ricorrente Controparte_3 delle differenze retributive maturate, ai titoli indicati, dal 12.10.2015 al 31.12.2020, pari alla somma lorda di € 674,46 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex artt. 1284 c.c. e 429 c.p.c.;
- condannato a rimborsare al ricorrente le spese di Controparte_3
CTP e le spese di lite (€ 800) a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le differenze retributive sono state determinate, come da domanda, sulla base della media della retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi precedenti alla fruizione delle ferie. Le voci retributive, che il ricorrente, avente qualifica operatore di esercizio, mansione autista, in primo grado afferma percepire in modo continuativo, in quanto correlate alla mansione e stabilmente presenti in busta paga, sono: 1) indennità di turno e domenicale ex art. 5 lett. a) e b) dell' 21.05.1981; CP_4
2) indennità forfetizzata ritardi ex art. 73 TO IV DA;
CP_2
3) indennità giornaliera di produttività ex art. 74 TO IV DA;
CP_2
4) indennità di lavoro domenicale ex art. 75, comma 2 TO IV DA;
CP_2
5) indennità di riservista ex art. 75, comma 3 TO IV DA;
CP_2
6) indennità di percorrenza ex art. 75, comma 4 TO IV DA;
CP_2
7) indennità rischio mezzo autonomo ex art. 75, comma 8 TO IV DA;
CP_2
8) trasferta Plus e diaria Plus ex art. 75, comma 9 TO IV DA;
CP_2
9) indennità supero nastro ex art. 76, comma 2 TO IV DA;
CP_2
10) indennità ripresa aggiuntiva ex art. 76, comma 5 TO IV AZ;
CP_2
11) indennità self service ex art. 77 TO IV DA . CP_2
Il Tribunale ha richiamato il principio per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88/2003/CE («gli Stati membri prendono misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane»), con l'espressione «ferie annuali retribuite», intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (Cass. Civ., - Sez. L. n. 13425 del 17/05/2019). In particolare il giudice ha affermato la necessità che durante il periodo feriale deve essere assicurata al lavoratore una retribuzione che sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro, in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe, perciò, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (richiamate C.G.U.E. 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri;
C.G.U.E. 16 marzo 2006, cause CP_5
pagina 2 di 10 riunite C-131/04 e C-257/04 e altri;
C.G.U.E. C-520/06 del 15 Parte_2 settembre 2011, Williams e altri). Quanto alle componenti variabili, il giudice ha ritenuto che debbano rientrare nella retribuzione feriale, quando vi sia un rapporto di funzionalità (nesso intrinseco) con le mansioni e ne sia compensato un incomodo, oppure siano correlate allo status professionale del lavoratore. Ha poi richiamato più nel dettaglio le affermazioni della Corte di Giustizia e anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20126/2022 intervenuta sulla illegittimità di prassi o omissioni del datore di lavoro che abbiano effetto potenzialmente dissuasivo alla fruizione delle ferie). In concreto il Tribunale ha ritenuto corretta l'esclusione di alcune voci retributive, perché dirette a coprire spese sostenute in occasione della prestazione: indennità rischio mezzo autonomo, indennità di trasferta plus, diaria plus. Ha affermato che tutte le altre voci pretese sono previste per compensare una particolare modalità di attuazione della prestazione professionale di operatore di esercizio (indennità di turno, indennità di lavoro domenicale , indennità forfettizzazione mensile ritardi, indennità giornaliera di produttività , indennità riservista , indennità percorrenza, indennità supero nastro aggiuntivo, indennità ripresa aggiuntiva), o, comunque, per remunerare prestazioni accessorie imposte (ad es., indennità self service). Tra quelle contraddistinte dal nesso di funzionalità con la prestazione ha poi escluso le indennità che non risultano essere state corrisposte con continuità (indennità di riservista, l'indennità di percorrenza, l'indennità super nastro, l'indennità ripresa aggiuntiva, l'indennità self service), con giudizio di occasionalità effettuato ex post, accertato che nel caso in esame non risultano erogate da gennaio 2017 a luglio 2019. Ha argomentato che solo differenze irrisorie e non concretamente percepibili non avrebbero effetto dissuasivo (anche solo potenziale) e che tali non sono quelle in esame. Respinta l'eccezione di prescrizione formulata dalla società, ha recepito il conteggio del ricorrente, effettuato su base giornaliera e così sviluppato: totale annuo delle 4 voci indennitarie erogate, diviso per la media delle giornate di effettivo servizio (245), moltiplicato per il numero dei giorni fruiti nell'anno, entro il limite delle 4 settimane di protezione comunitaria (28 giorni), importo pari alla differenza annua, non specificamente contestato dalla società sotto il profilo contabile.
formula cinque motivi di appello: 1) violazione o falsa Parte_1 applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, c.c. e degli artt. 10 e 18- bis, D. Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE;
2) violazione dell'art. 2692 c.c. in relazione all'art. 7 della Direttiva;
3) l'errore nella valutazione delle singole voci di indennità, nella interpretazione della disciplina collettiva e nell'annullamento degli artt. 5 e 6 c) del CCNL;
4) la ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione feriale;
5) l'eccezione di prescrizione. In assenza di appello da parte del lavoratore si è formato il giudicato sul rigetto della domanda relativa alle voci indennitarie variabili escluse dalla sentenza, perché dirette a coprire spese sostenute in occasione della prestazione o perché non erogate da gennaio 2017 a luglio 2019 (indennità rischio mezzo autonomo, indennità
pagina 3 di 10 di trasferta plus, diaria plus, indennità di riservista, l'indennità di percorrenza, l'indennità super nastro, l'indennità ripresa aggiuntiva, l'indennità self service).
1.Con il primo motivo di appello la società lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, c.c. e degli artt. 10 e 18-bis, D. Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE. Secondo l'appellante, premesso che la materia della retribuzione è esclusa dalla competenza normativa dell'Unione Europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione della CGUE, diretta ad assicurare l'effettiva fruizione del periodo di ferie, per il recupero delle energie psico-fisiche, non porrebbe un vincolo di equivalenza retributiva, tra la giornata di lavoro e la giornata di ferie. Laddove la giurisprudenza comunitaria prospetta che la retribuzione per ferie debba essere (solo) paragonabile a quella di lavoro (CGUE sent. 15.09.2011, Williams/BritishAirways, sent. 22.05.2014 Lock/British Gas Trading Limited), sarebbe centrale l'effetto dissuasivo della riduzione della retribuzione nettamente inferiore che induca il lavoratore a rinunciare alle ferie (come nella richiamata sentenza Lock/British Gas Trading Limited, dove la retribuzione nel periodo di ferie era ridotta del 60%). Afferma l'appellante che già in astratto, l'ordinamento interno escluderebbe ogni effetto dissuasivo, perché: il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.) e normativamente assicurato (art. 2109 comma 2 c.c., art. 10 D.lgs. n. 66/2003;) il datore di lavoro è tenuto a consentire alla ferie, è sanzionato in caso di violazione (art. 18bis comma 3 ultimo periodo D.lgs. n. 66/2003); le ferie sono irrinunciabili da parte del lavoratore. Secondo l'appellante solo una riduzione sproporzionata del trattamento retributivo nel periodo di ferie è preclusa dai principi e dalla giurisprudenza comunitaria, considerato che la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo feriale è rimessa alla contrattazione collettiva. Lamenta che il Tribunale abbia omesso una analisi completa delle norme dell'ordinamento nazionale poste a tutela delle ferie e della retribuzione, inoltre che in concreto non sarebbe stata dimostrata la potenzialità dissuasiva, avendo erroneamente il Tribunale omesso ogni verifica, che peraltro risulterebbe smentita dal fatto che in concreto non si è prodotto nessun effetto dissuasivo ed il lavoratore ha fruito sempre delle ferie. Ritiene il Collegio non condivisibile alcuno dei profili esposti del motivo di appello. In proposito la prospettazione di tipo ordinamentale interno, secondo l'appellante da sola, in astratto, idonea ad escludere ogni effetto dissuasivo nella fruizione delle ferie, non si confronta con le sentenze e i principi della giurisprudenza comunitaria, che hanno efficacia vincolante e diretta, richiamati, in maniera costante, dalla Corte di Cassazione nella materia della retribuzione feriale (tra le molte Cass Sez. L. sent. n. 13425/2019; Cass. Sez. L. sent. n. 20216/2022; Cass. Sez. L. sent n. 13932/2024; Cass. Sez. L. ord. n. 25840/2024). Deve premettersi che il diritto alle ferie annuali sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88CE, costituisce una prescrizione minima di sicurezza e salute per il lavoratore, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, ai sensi del precedente art.
1. Il diritto in esame, è declinato dalla giurisprudenza comunitaria dando luogo ad una nozione di retribuzione, non quantitativa, ma qualitativa e finalistica. Come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante per l'ordinamento nazionale, i giudici di pagina 4 di 10 merito non possono prescindere dalla interpretazione data dalla Corte Europea, in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'unione (Cass Sez. L. sent. n. 13425/2019; Cass. Sez. 5 sent. n. 22577/2012). Non può pertanto prescindersi dalla nozione europea di retribuzione, che la giurisprudenza di legittimità costantemente recepisce in molteplici pronunce, affermando che, in ambito nazionale, con effetto sia sulle norme di ordinamento degli stati, sia sulla contrattazione collettiva interna, “ la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di CP_5 compagnia n. 20216/2022). 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C- 155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). Parte_3
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Per_1
15. guentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).” (Cass. Sez. L. sent. n. 13932/2024). Alla luce di questi condivisibili principi, non può ritenersi, come affermato dall'appellante che il solo quadro costituzionale e normativo sopra richiamato, l'irrinunciabilità delle ferie e i rimedi sanzionatori previsti in caso di violazione datoriale del diritto alle ferie, possano esonerare il giudice nazionale dalla verifica della sostanziale equiparazione della retribuzione durante il periodo di ferie con quello lavorativo, per impedire qualsiasi effetto dissuasivo nella fruizione effettiva. La verifica investe necessariamente anche la contrattazione collettiva, regolativa della retribuzione nei giorni lavorativi e feriali, che al pari della normazione primaria, è tenuta a rispettare le direttive comunitari, per come interpretate dalla CGUE. Non pare infine al Collegio che il fatto che il lavoratore abbia fruito in concreto delle ferie sia significativo della assenza di effetto dissuasivo, come preteso dall'appellante. Ciò che rileva è l'effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte del lavoratore, correlato ad una retribuzione che non sia quella ordinaria, oggettivamente in contrasto con l'obiettivo del diritto alle ferie pagina 5 di 10 annuali retribuite, al fine di garantire il beneficio di un riposo effettivo ed una tutela efficacie della sua sicurezza e della sua salute. In questo senso la giurisprudenza comunitaria afferma che “ qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch, punto 41, principio sostanzialmente recepito tra le molte da Cass. Sez. L. sent. n. 20126/2022; Cass. Sez. L. sent. n. 25840/2024; Cass. Sez. L. sent. 13972/2024; Cass. Sez. L. sent. n. 139232/2024; Cass. Sez. L. sent n. 14089/2024; Cass. SEz. L: ord. n. 25840/2024).
2. Con il secondo motivo la società afferma la violazione dell'art. 2692 c.c. in relazione all'art. 7 della Direttiva. Secondo la società non risulta dimostrato che il mancato computo delle indennità abbia avuto un effetto dissuasivo (che ribadisce, risulterebbe smentito dal fatto che in concreto non si è prodotto nessun effetto dissuasivo ed il lavoratore ha fruito sempre delle ferie), né è stato dimostrato che le indennità pretese abbiano le caratteristiche richiesta dalla giurisprudenza comunitaria, trattandosi secondo la società, di indennità che compensano una modalità cangiante, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa, ovvero sono indennità saltuarie e variabili, che la contrattazione collettiva ha correttamente escluso, pur assicurando nelle giornate di ferie una retribuzione paragonabile a quella percepita nelle giornate lavorative (art. 10 CCNL in relazione all'art. 1 e 9). Il Collegio ritiene l'infondatezza del motivo di appello Quanto alla prima parte del motivo di appello si richiama l'irrilevanza dell'avvenuta fruizione delle ferie, ai fini dell'apprezzamento dell'effetto dissuasivo, rilevando solo la potenzialità dissuasiva dalla fruizione delle ferie della riduzione della retribuzione nel periodo di riposo feriale. Deve ribadirsi che la normativa interna, anche contrattuale, è tenuta ad adeguarsi alla nozione europea di retribuzione feriale, che afferma il mantenimento della retribuzione percepita nei periodi di lavoro, in quanto solo una retribuzione sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro non ha effetto dissuasivo dall'esercitare il diritto alle ferie ed è conforme alla direttiva 2003/88 che, secondo la giurisprudenza comunitaria, “tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. CGUE sentenza 16.03.2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_2
, punto 58 e CGUE sentenza 20.01.2009 cause riunite C-350/06 e C-520/06,
[...]
Schultz-HoffSchultz-Hoff, punto 60). Prevale quindi sulle previsioni della contrattazione collettiva, che dichiaratamente escludono dalla retribuzione nel periodo di ferie i compensi, le indennità e i premi saltuari e variabili correlati ad effettive e/o particolari prestazioni, la giurisprudenza comunitaria che non consente l'indifferenziata esclusione degli elementi retributivi citati, in quanto incentrata su una diversa nozione di retribuzione, coincidente con la retribuzione ordinaria. Ciò che rileva è il collegamento intrinseco tra l'elemento retributivo, anche variabile e l'esecuzione delle mansioni ovvero che gli elementi della retribuzione e le integrazioni siano collegate allo status personale e professionale, la qualità di superiore gerarchico, l'anzianità, le qualifiche professionali.
pagina 6 di 10 In proposito la giurisprudenza comunitaria afferma che “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
…… deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e che debbano essere mantenuti anche gli elementi della retribuzione o le integrazioni che si collegano al suo status professionale, quali quelle integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali (cfr. CGUE sentenza 15.09.2011 C-155/10 Williams ed altri British Airways plc, punti 21, 27) Sono invece esclusi dalla retribuzione complessiva gli emolumenti relativi alle spese occasionali o accessorie (cfr. CGUE sentenza 15.09.2011 C-155/10 Williams ed altri British Airways plc, punto 25). La nozione europea coincide con la normale retribuzione, da intendersi quella che il lavoratore riceve abitualmente in relazione alle caratteristiche del suo lavoro, connessa alla professionalità ed alla gravosità e caratteristiche delle sue mansioni, tanto che la Corte ne esclude solo i costi occasionali e contingenti. Fanno certamente parte di questa nozione le indennità accessorie normalmente riferibili alle mansioni e alla specifica professionalità. In questo senso, più che il carattere continuativo, quel che rileva è la normale riferibilità alle mansioni o allo status professionale, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purché sia comunque inerente alle funzioni e quindi non solo occasionata, come nel caso dei costi e delle spese.
3. Con il terzo motivo l'appellante afferma che le specifiche indennità sarebbero state erroneamente ricomprese dal Tribunale nella retribuzione feriale, in quanto prive del nesso funzionale con le mansioni, di alcun legame con la professionalità del lavoratore o al suo inquadramento. L'appellante contesta l'inclusione delle seguenti voci:
- indennità di turno, erogata ai dipendenti che effettuano la prestazione in turni avvicendati (organizzazione del lavoro che prevede una rotazione dei turni dei dipendenti), che l'art. 5 lett a) del CCNL 21.05.1981 prevede non faccia parte della retribuzione normale, in quanto compenserebbe una modalità temporale della prestazione;
- indennità lavoro domenicale ex art. 5 lett. b) dell'A.N. 21.05.1981, prevista per tutti i dipendenti e l'indennità di lavoro domenicale ex art. 75 comma 2 TO IV DA , che spetta solo al personale che presti l'attività di CP_2 domenica, attinente anche essa ad una modalità temporale della prestazione, saltuaria e non abituale;
- indennità di forfetizzazione mensile ritardi ex art. 73 TO IV DA
, che compensa il prolungamento della prestazione rispetto al turno CP_2 assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore (ritardi), che, secondo l'appellante, sarebbe una variabile dell'esecuzione della prestazione non connessa intrinsecamente alla professionalità e all'inquadramento;
- indennità giornaliera di produttività ex art. 74 TO IV DA
, che compensa il miglioramento della produttività AZ ingenerato dalle CP_2
i modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e alle
pagina 7 di 10 correlate/connesse attività accessorie e/o complementari a quella di guida, conformemente con quanto previsto dalla specifica declaratoria del profilo professionale, di “Operatore di esercizio, seppure prevista per i soli operatori di esercizio, non sarebbe legata alla professionalità, ma alla presenza in servizio o alle correlate attività accessorie o complementari alla guida. Ritiene la Corte che nessuno dei rilievi mossi dall'appellante sia fondato. Ad avviso del Collegio l'indennità di turno e domenicale, l'indennità forfetizzazione mensile ritardi, compensano l'incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni proprie del lavoratore, cioè un disagio collegato alla prestazione lavorativa tipica dell'autista. In particolare l'indennità di turno e di lavoro domenicale compensano la stabile modalità di organizzazione della prestazione, sul presupposto del collegamento necessario tra il sevizio erogato di trasporto pubblico e la turnazione e il lavoro domenicale degli autisti, la cui gravosità è connessa allo svolgimento del ruolo professionale. Con riferimento all'indennità di lavoro domenicale, riconosciuta solo al lavoratore che presti servizio la domenica, il carattere saltuario dell'indennità deriva dalla turnazione, rimanendo fermo l'intrinseco collegamento con la mansione di autista di servizio di trasporto pubblico, tenuto al lavoro domenicale. Anche l'indennità di forfettizzazione ritardi, condivide la stessa natura dell'indennità di turno, trattandosi di un compenso forfettario del prolungamento della prestazione oltre il turno assegnato, intrinsecamente più gravoso, ma sempre necessitato dal collegamento tra il servizio di trasporto pubblico erogato e la prestazione dell'autista. Quanto infine alla indennità giornaliera di produttività, che compensa i giorni di effettivo servizio, determinata dalla modalità di svolgimento della prestazione e alle correlate, connesse accessorie e/o complementari, a quelle di guida, si tratta di una componente fissa della retribuzione, già per questa ragione da includersi nella retribuzione feriale, peraltro intrinsecamente connessa alla professionalità e all'inquadramento del lavoratore, essendo prevista solo per l'operatore di esercizio.
4. Con il quarto motivo la società ha contestato la ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione feriale, che secondo i propri conteggi sviluppati su base annua, era quantificata nel 4,7% della retribuzione annua nel periodo dal 2014 al 2020 (nel solo 2019 3,4%). Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe adottato un criterio errato (su base giornaliera) per verificare l'incidenza delle indennità rivendicate e il conseguente effetto dissuasivo: totale annuo del percepito per le indennità rivendicate, diviso il totale per le giornate di effettivo servizio (245), il valore medio per ogni giornata lavorativa ottenuto moltiplicato per i numeri di giorni fruiti nell'anno, nel limite massimo delle 4 settimane di protezione comunitaria (28 giorni). Il collegio ritiene il motivo infondato. Deve evidenziarsi che in primo grado la società non ha contestato né il numero medio dei giorni lavorativi annui, né i giorni fruiti o le ferie spettanti;
inoltre il conteggio non risulta essere stato contestato in maniera specifica, nel suo sviluppo di calcolo. Diversamente da quanto asserito dall'appellante, il Collegio ritiene che il criterio di calcolo recepito nella sentenza si presenta adeguato ad evidenziare le ricadute a danno del lavoratore della mancata inclusione delle voci rivendicate nella retribuzione feriale. Il risultato finale della differenza, pari alla somma lorda di € 674,46, per il periodo dal 12.10.2015 al 31.12.2020, di cui al dispositivo, non può certo dirsi irrisorio, se parametrato ad una retribuzione lorda mensile che negli anni è stata ricompresa,
pagina 8 di 10 nei valori variabili, tra € 1500 nel 2015 (tre mesi) e € 2.100 del 2020 (intera annualità). Ancora sull'effetto dissuasivo si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha previsto che l'incidenza dell'effetto dissuasivo vada apprezzata con riferimento alla retribuzione mensile e non annuale “dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. Sez. L. sent. n. 13932/2024).
5. Con il quinto motivo la società ribadisce l'eccezione di prescrizione, che assume essere decorsa in costanza di rapporto di lavoro, lamentando l'acritico recepimento delle enunciazioni contenute nella pronuncia di legittimità, Cass. n. 26246/2022. La Corte ritiene il motivo infondato, aderendo con convinzione all'orientamento della Corte Cassazione, espresso con sent. n. 26246/2022, secondo il quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” A seguito delle modifiche normative citate, che hanno introdotto per il licenziamento un regime differenziato e modulato di tutela reintegratoria (piena o attenuata) e indennitaria, nel corso del rapporto di lavoro il lavoratore non ha certezza della tutela reintegratoria o indennitaria applicabile alla illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, che risulta accertabile solo ex post, in base alla qualificazione attribuita dal giudice caso per caso, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale. Detta condizione di incertezza circa la tutela conseguibile integra quella condizione di metus, che, secondo la Corte Cost., sentenze n. 63/1966, n. 143/1969, n. 174/1972 e la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. sent. n. 1268/1976 e ss.), esclude il decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro in quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia di stabilità. Peraltro l'orientamento è stato confermato e recepito da molteplici successive pronunce (Cass. Sez. L. sent. n. 29831/2022; Cass. Sez. L. sent. n. 30957/2022; Cass. Sez. L. sent n. 30958/2022; Cass. Sez. L. sent. n. 4321/2023; Cass. Sez. L. ord. n. 4186/2023; Cass. Sez. L. n. 13932/2024; Cass. Sez. L. ord. 18008/2024). L'appello viene pertanto respinto e la sentenza del Tribunale è confermata. Le spese del secondo grado di giudizio sono poste a carico della parte appellante;
sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa (fino a 1.100), tre fasi (senza istruttoria), applicati i valori medi, nella misura di € 494,00, oltre accessori di legge. Sussistono i requisiti per il raddoppio del CU a carico dell'appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
pagina 9 di 10 Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della parte appellata, che liquida in € 494,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26.09.2024
La Consigliera est. Il Presidente
dr. Stefania Carlucci dr. Flavio Baraschi
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