Sentenza 19 maggio 2016
Massime • 1
In relazione al reato di associazione per delinquere "comune" di cui all'art. 416 cod. pen., l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159 è ipotizzabile esclusivamente sotto lo specifico profilo della finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa e non dell'utilizzo del metodo mafioso, dovendosi necessariamente configurare, nella seconda ipotesi, il diverso reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 416-bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2016, n. 24802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24802 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2016 |
Testo completo
248 02/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. PIERCAMILLO DAVIGO N. 961 Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARCO MARIA ALMA N. 9158/2016 Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI RO N. IL 26/09/1975 avverso l'ordinanza n. 816/2016 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 14/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar Cedrangels ha chiesto il rigetts del ricorsoil quale Udit i difensor Avv.; Andrea Alvaro, in Jost. avv. ME Alvaro, il quale insiste l'accoglimento del ricorso per RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13/7/2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava a FF ND la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di associazione a delinquere, aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152/1991 (nella duplice declinazione della finalità e del metodo), avente ad oggetto il delitto di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e gli ulteriori reati, ovvero quello di truffa aggravata ai danni dello Stato, omessa dichiarazione dei redditi ed IVA, in materia di intestazione fittizia, riciclaggio e reimpiego dei proventi di delitto, per come rubricato nel capo a) dell'imputazione provvisoria, commesso in concorso con altri soggetti. In particolare, strutturavano l'organizzazione secondo una catena gerarchica che dai capi, promotori e costitutori, era impegnata: sul territorio estero per l'acquisizione delle licenze, la gestione amministrativa e finanziaria, la predisposizione dei server e dei software, la manutenzione, lo sviluppo e l'aggiornamento tecnico-informatico; -sul territorio nazionale, invece, per la diffusione commerciale dei brand gestiti dall'organizzazione, la raccolta fisica del denaro, il trasferimento all'estero, la concessione di fidi alle singole sale giochi e scommesse, la risoluzione di problematiche tecniche-informatiche, la stipula di alleanze grazie alle quali, l'organizzazione, infiltrandole, si giovava del contributo e delle strutture informatiche concesse da Agile s.r.l., Tuke s.r.l., Microgame s.p.a. e People s.r.l.: associazione che operava unitariamente sino a tutto il 2011 e si separava, poi, in due gruppi: il primo operante principalmente tramite la Uniq Group TD, gestita da una società di fatto con a capo AR AR, il secondo operante principalmente tramite la EB TD e la Betsolution4U TD, gestite da una società di fatto con a capo TE ME;
tutte le suddette imprese formalmente partecipate da altre società, anche fiduciarie, stanziate all'estero, riconducibili alla GVM Holding TD, partecipata dalla MRR Service TD, il cui capitale sociale è interamente detenuto da ON VI. All'imputato si contesta, unitamente al IR TT, di essere, poi, tra i costitutori della società di fatto con cui l'organizzazione operava sul mercato, dapprima tramite la Labaret s.r.l. e la Goalsbetitalia s.r.l., quindi, tramite la EB TD.
2. Il Tribunale del riesame, con ordinanza in data 14/9/2015, rigettava la richiesta di riesame avanzata dall'indagato.
3. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre per cassazione il difensore, nell'interesse dell'indagato, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce: 2 1 1) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza quantomeno colposa della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991. In particolare, evidenzia l'incompatibilità logica (e la motivazione apodittica) nel ritenere da un lato la sussistenza di un sodalizio che, pur operando con carattere di stabilità e pur non facendo parte di un diverso sodalizio mafioso, agisca per agevolare, in funzione servente, quest'ultima consorteria criminale. Parimenti supposta e congetturale e, dunque, mancante, è la motivazione sulla attribuibilità soggettiva della circostanza all'indagato. Né il profilo soggettivo della aggravante può trarsi dalla mera incertezza sulla provenienza delle somme utilizzate per l'avvio dell'attività imprenditoriale o dei capitali necessari per il funzionamento dell'attività di gioco, posto che non è derivazione conseguenziale di tipo obbligato (dove vi è incertezza sulla provenienza delle risorse non c'è sempre e necessariamente mafia). Difetta poi da parte del Tribunale l'indicazione di elementi positivi su cui fondare il giudizio di rimproverabilità per colpa in capo al ricorrente della circostanza, tratti, invece, dall'assenza di elementi o argomenti che dimostrino l'ignoranza colpevole. Né tale giudizio si può fondare sul fatto che il FF, per come affermato apoditticamente dal Tribunale, fosse a conoscenza delle dinamiche criminali dell'associazione, posto che da ciò non può trarsi la logica conseguenza che fosse altrettanto consapevole della funzione servente svolta dal sodalizio semplice verso quello mafioso;
2) violazione e difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari. In particolare si censura la motivazione laddove fa discendere il giudizio di pericolosità del ricorrente da quello relativo al sodalizio ("la capacità criminale manifestata dall'organizzazione criminale di appartenenza"), così traslando il giudizio negativo speso per l'organizzazione al singolo partecipe, in contraddizione poi col trattamento cautelare differenziato riservato ai diversi associati, alcuni raggiunti dalla misura carceraria, altri da quella domiciliare. Né la pericolosità dell'indagato può trarsi con riguardo al ruolo di organizzazione o promozione del sodalizio come evidenziato dal Tribunale in difetto di contestazione sul - - punto di un tale ruolo (e né può assumere una tale valenza qualificatoria l'accusa di avere costituito la società di fatto con cui l'organizzazione avrebbe operato sul mercato). Meramente apparente è poi la motivazione sull'attualità e gravità delle esigenze cautelari di cui alla lettera c), tratta dal Tribunale solo sulla base di mere affermazioni di principio. Parimenti a dirsi in tema di pericolo di inquinamento probatorio, giudizio per il quale possono anche muoversi le medesime obiezioni di "generalità" rivolte al sodalizio e non ai singoli partecipi, 3 unitamente all'erroneo rinvio alla qualità "direttiva" (costitutore-promotore) che l'indagato avrebbe rivestito. Mancante è poi la motivazione in ordine all'inadeguatezza degli arresti domiciliari;
3) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla partecipazione dell'indagato all'associazione di cui al capo a), che il Tribunale ha erroneamente ricavato dalla mera sovrapposizione dei ruoli societari e commerciali rivestiti, in difetto dell'indicazione di elementi specifici di intraneità che non possono ricavarsi dalla conversazione intercettata (riportata a pagina 63 dell'ordinanza impugnata) tra l'avv. Vianello ed Arnò, desumendo il Tribunale l'infiltrazione della I Solution da parte del sodalizio criminoso (infiltrazione contestata al FF quale contributo associativo) dal riferimento che Arnò, nel parlare del FF e di I Solution, fa del possessivo "TUO", avente invece carattere ambiguo e polivalente (semmai l'interlocutore avrebbe dovuto utilizzare il termine "TUA"). Né valenza compartecipativa ha l'interessamento manifestato dal ricorrente per l'assunzione della sorella (pagina 47 dell'ordinanza impugnata), di carattere neutro e riferibile anche ad altre cause lecite. Parimenti priva di rilievo è la vicenda relativa all'apparente intestazione di una sala scommesse ad un cugino del ricorrente (pagina 12 dell'ordinanza impugnata), mancando le indicazioni per le quali la sala fosse riferibile proprio al ricorrente e non potendosi fondare tale riferibilità sull'esistenza del mero rapporto parentale;
4) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. in quanto priva di autonoma valutazione.
4. Con memoria depositata in udienza il difensore dell'indagato, a sostegno della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, ha depositato motivi nuovi, deducendo: 1) violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 legge n. 203/1992, nella modalità del metodo mafioso, così avallando la qualificazione giuridica del fatto operata dal G.I.P., nonostante il Pubblico ministero abbia limitato la contestazione dell'aggravante alla sola finalità di agevolazione mafiosa;
2) violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui il Tribunale del riesame ha omesso di apprezzare il contenuto della memoria difensiva depositata dalla difesa all'udienza camerale del 9/9/2015. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, adeguata risulta la motivazione spesa dal Tribunale in ordine alla sussistenza dell'aggravante speciale contestata.
2.1. Al riguardo, giova rilevare che la circostanza è contestata dal Pubblico ministero nella forma della agevolazione funzionale sinallagmatica da parte dell'associazione a delinquere semplice rispetto a quella mafiosa. A tale proposito pare corretto ritenere aggravato (cfr. pagg. 37-45 e 74-76 dell'ordinanza impugnata) il comportamento del partecipe all'associazione di cui al capo A) nel momento in cui la condotta commessa (ovvero l'aver svolto G compiti di diffusione dei siti e dei brand dell'associazione e l'aver gestito centri di scommesse on line), che si nutre anche della forza intimidatrice scaturente dal sodalizio mafioso collegato, consente, in modo chiaro ed evidente, la preservazione della ricchezza illecita accumulata dal gruppo mafioso, il reimpiego e riciclaggio della stessa, la schermatura del vertice del sodalizio così andando indirettamente, con la sua operatività, a favorire l'intera associazione criminosa di cui al capo C); azione di "favoreggiamento" del tutto consapevole in capo ai sodali o, comunque, nello specifico con riferimento al FF, di ignoranza colpevole, e perciò rimproverabile ex art. 59, comma 2 cod. pen. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che l'associazione di cui al capo A) abbia perseguito anche un proprio autonomo interesse, nondimeno non può ritenersi per ciò solo venuta meno la configurabilità dell'aggravante de qua, - atteso che la medesima si realizza anche nel caso in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni, come indiscutibile nella fattispecie, la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata (cfr., Sez. 5, sent. n. 11101 del 04/02/2015, Platania e altri, Rv. 262713).
2.2. Ciò premesso, i giudici del riesame hanno infatti innanzitutto evidenziato mediante anche il richiamo nella parte iniziale dell'ordinanza alla - genesi dell'indagine e ai risultati investigativi che hanno portato a disvelare l'interesse della criminalità organizzata nel business dell'attività in esame - come l'associazione criminale di cui al capo a) e quella di stampo mafioso di cui al capo c) appaiano strettamente collegate, in virtù del fatto che il sodalizio di cui al capo c) si è infiltrato nel settore di mercato dei giochi e delle scommesse a distanza per il tramite dell'associazione di cui al capo a), risultata compagine 5 del tutto servente rispetto al fine precipuo di consentire all'associazione mafiosa l'infiltrazione in un contesto estremamente remunerativo in termini di vantaggi economici ed opportunità di occultamento e riciclaggio di risorse illecite. Si sono b poi soffermati sul ruolo di primo piano e di cerniera svolto tra le due organizzazioni dal AR AR, partecipe della cosca di 'ndrangheta Tegano e del metodo anche mafioso impiegato per la diffusione commerciale della rete, nonché sulla incerta provenienza sia delle ingenti risorse inizialmente utilizzate per l'avvio del lucroso investimento, sia dei capitali necessari per il funzionamento dell'attività di gioco (la c.d. "pompata reggitana" termine al quale il VA ed il TU fanno riferimento nel corso di una telefonata allorché si domandano come abbia fatto il AR a realizzare una rete commerciale così capillare e diffusa). In tale contesto fattuale, risulta coerente e logica la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 quantomeno nella declinazione della finalità, in quanto la rete commerciale creata dal AR AR e di cui dispone il sodalizio di cui al capo a) è funzionale ad agevolare sinallagmaticamente le attività dell'associazione di stampo mafioso descritta al capo c) della rubrica. E tale rapporto servente non muta, per come precisato dal Tribunale, anche a seguito della suddivisione del sodalizio in due gruppi, tenuto conto che nel ramo dell'associazione che riconosceva quale soggetto in posizione apicale il TE, venivano rintracciati soggetti già strettissimi collaboratori del AR, partecipi del sodalizio di cui al capo c) (RA, VA, lo stesso AR che manteneva una quota di partecipazione, UN NE, ecc.) ed apparsi in indagine sin dall'epoca della tentata estorsione con metodo mafioso perpetrato ai danni del IN di cui al procedimento c.d. Azzardo, di cui il Tribunale ben evidenzia la genesi e la valenza fattuale di presupposto dimostrativo della presenza della criminalità organizzata nell'ambito del business delle scommesse (pagg. 3-8).
2.3. Quanto, poi, all'estensibilità dell'aggravante al ricorrente, il Tribunale, da un lato, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui essa ha natura oggettiva, riguardando una modalità dell'azione rivolta ad agevolare un'associazione di tipo mafioso, e si trasmette a tutti i concorrenti nel reato, ivi compreso il soggetto affiliato all'organizzazione criminale, che risulti essere stato favorito dalla condotta agevolatrice (Sez. 6, sentenza n. 19802 del 22/1/2009, Rv. 244261 e Sez. V, sentenza n. 10966 dell'8/11/2012, Rv. 255206) e, dall'altro, ha comunque evidenziato, proprio in ragione del ruolo di primo piano svolto dall'indagato e del rapporto di fiducia col AR AR, un 6 profilo di rimproverabilità per colpa, ravvisabile anche nel non aver diligentemente verificato e accertato l'origine dei soggetti e delle provviste necessarie costitutive della rete commerciale.
3. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso in tema di sussistenza delle esigenze cautelari ed adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia cautelare in carcere applicata. Il Tribunale rende adeguata motivazione sia in punto valutazione della ricorrenza delle esigenze cautelari di natura special-preventiva che in ordine alla scelta della misura applicata.
3.1. Quanto all'esigenza cautelare di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., anche in punto di scelta della misura, il Tribunale ha escluso, in relazione alla specifica posizione di rilievo rivestita dall'indagato all'interno dell'associazione, l'idoneità di misure diverse da quella detentiva carceraria a preservare utilmente le esigenze di cautela. Il Collegio ha rilevato, infatti, la permanenza attuale di un fondato pericolo di reiterazione della condotta criminosa, e ciò in considerazione dell'infungibile ruolo ricoperto dall'indagato in seno all'associazione (anche in ragione delle sue specifiche competenze ed abilità nel settore) e dei rapporti privilegiati con AR AR, considerato il vertice assoluto delle associazioni criminali descritte ai capi a) e c) dell'imputazione provvisoria, nonché con ME TE, a capo del successivo gruppo scaturente dalla scissione operativa datata dopo la fine del 2011 e operante principalmente tramite la EB TD e la IO TD. E proprio in virtù dell'apporto di carattere funzionale e decisivo fornito all'operatività dell'associazione ne ha dedotto il particolare allarme sociale, peraltro avvalorato anche e soprattutto dal contesto in cui si inseriscono i contributi forniti da ciascun associato in quanto volti anche ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo c). A tale riguardo, va, infatti, evidenziato come in tema di valutazione delle esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità della misura, riguardo a condotte partecipative di associazioni criminali di elevato spessore (economico- territoriale), non può "parcellizzarsi" la condotta tenuta da ciascun sodale svincolandola dal contesto di riferimento, ma occorre una necessaria lettura di insieme e di sistema di quel contributo, valutandosi, con estremo rigore, i risultati che un tale comportamento determina in favore dell'associazione. Nel caso in esame, la compartecipazione nella costituzione delle società di fatto attraverso cui il sodalizio poteva schermare sia la partecipazione del AR AR sia operare sul mercato e il diretto coinvolgimento nella rete commerciale denotano l'assoluto rilievo dell'attività contestata al FF 7 ND il quale nella nuova iniziativa commerciale della EB TD avrebbe assunto la carica di amministratore. E, in una simile prospettiva, il Tribunale valorizza ampiamente il concreto pericolo di recidivanza evidenziando come, per le ragioni dinanzi esposte "... il pericolo della condotta criminosa appaia ... attuale e concreto ..." dal momento che, se l'indagato non venisse attinto da misura detentiva carceraria, potrebbe agevolmente intraprendere nuove iniziative delittuose della stessa specie di quelle per cui si procede "... essendosi prodigato per ampliare i guadagni del gruppo, esplorando anche nuove modalità di gioochi e scommesse e strumentalizzando all'esigenze del gruppo criminale le sue conoscenze tecnologiche e le sue capacità professionali" (pag. 74) e ciò alla luce anche dell'ulteriore considerazione spesa sul punto dal Tribunale e relativa alla personalità dell'indagato il quale ha "dichiarato di poter illecitamente guadagnare ingenti quantitativi di denaro in pochissimo tempo, alla luce delle sue competenze professionali, asservite alle logiche del gruppo criminale in investigazione" (pag. 76). Né ai fini della paventata esclusione del giudizio negativo espresso dal Tribunale in merito alla personalità dell'indagato può assumere valenza la " circostanza, meramente formale, dell'assenza di contestazione al FF del ruolo di organizzazione o promozione del sodalizio, tenuto conto che all'indagato è, invece, espressamente contestato il ruolo di "promotore" della società di fatto con cui l'organizzazione operava sul mercato, qualità idonea, al pari di quella di organizzatore, a configurare l'ipotesi più grave di partecipazione qualificata al delitto di associazione a delinquere.
3.2. Parimenti manifestamente infondato è il motivo con cui il ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari di cui alla lett. b) dell'art. 274 cod. proc. pen. Al riguardo, il Tribunale, con motivazione esaustiva e scevra da vizi logici, ha ricavato il pericolo di inquinamento probatorio dalle ramificazioni anche estere del gruppo investigato e dalla presenza di soggetti non ancora individuati dalle indagini, nonché dal fatto che gli inquirenti "abbiano accertato che gli indagati, appartenenti come il ricorrente all'associazione di cui al capo a), si siano, anche in costanza di indagine, mossi per evitare che gli organi inquirenti potessero entrare in possesso di elementi che potessero consentire una definizione dell'illecito criminoso posto in essere (per come attestato dalle cautele nelle comunicazioni intercorse tra i sodali o in relazione alle preoccupazioni relative ai sequestri di computer dove potevano esservi tracce delle puntate di gioco effettuate su siti illeciti gestiti dal gruppo)". 8 Dinanzi al tentativo del sodalizio di difendersi complessivamente mediante l'uso di chiare attività di inquinamento probatorio, risulta coerente l'affermazione di concreta pericolosità che il Tribunale del riesame ne fa discendere anche riguardo alla posizione dell'indagato (ed alla idoneità della misura carceraria applicata), trattandosi di "soggetto imprenditorialmente esperto delle dinamiche operative del gruppo", il quale, se posto agli arresti domiciliari, potrebbe attivarsi "per porre in essere interventi manipolativi delle fonti accusatorie già esistenti a proprio favore;
e ciò potrebbe essere concretamente effettuato anche dal ricorrente che concretamente potrebbe creare pexxe giustificative formali dei rapporti intrattenuti con gli altri indagati, in relaizone all'accertata attività di riciclaggio di denaro e violazione della normativa penale in materia di gioco che costituiscono il fulcro dell'associazione.".
4. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il difetto di motivazione sulla gravità indiziaria relativa alla compartecipazione dell'indagato nel sodalizio di cui al capo a), va innanzitutto precisato che «il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati» (Sez. 4, sentenza n. 48320 del 12/11/2009, Rv. 245880).
4.1. Tanto precisato, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, chiamato a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, anche mediante il rinvio al contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha ampiamente esposto le ragioni su cui si fonda il provvedimento cautelare impugnato (sulla possibilità del Tribunale del riesame di recepire le argomentazioni del provvedimento applicativo della misura, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, vedi Sez. 6, sentenza n. 48649 del 6/11/2014, Rv. 261085). Infatti, dopo aver riprodotto le risultanze di indagine considerate rilevanti nelle prime 45 pagine del provvedimento gravato, ha poi analiticamente ricostruito gli indizi relativi alla fattispecie al ricorrente ascritta, preceduta da una valutazione complessiva sui reati associativi. Tale modus procedendi risulta logico e coerente anche in ragione delle contestazioni associative elevate nel procedimento, in quanto non può prescindersi da un esame complessivo della vicenda, all'interno della quale le 9 condotte poste in essere dal FF ND volgono verso una direzione finalistica unitaria.
4.2. Tanto premesso, manifestamente infondati risultano i motivi di ricorso relativi alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla "intraneità" del ricorrente al sodalizio di cui al capo a) della rubrica, avendo il Tribunale del riesame, con motivazione coerente e scevra da vizi logici e confrontandosi con le specifiche eccezioni difensive, indicato i molteplici elementi fattuali univocamente sintomatici della consapevole partecipazione dell'indagato al sodalizio contestato che consentono, a livello di gravità indiziaria, di escludere che i rapporti intrattenuti dal FF ND con il AR AR, il ME TE e gli altri sodali nell'ambito del business dei giochi e delle scommesse a distanza siano ascrivibili unicamente all'attività professionale svolta dall'indagato (pagg. 59 ss.).
4.3. Al riguardo, il Tribunale indica il contenuto di diverse telefonate intercettate tra il VA ed il VA, personaggi cardine di entrambe le associazioni investigate, i quali, nel fornirsi reciproche informazioni e commenti in ordine alle più recenti dinamiche dell'organizzazione criminale ed alle successive prospettive che prevedevano il transito della concessione governativa dalla società Labaret s.r.l. alla società maltese EB TD, indicavano proprio nel FF ND, odierno ricorrente, il soggetto che sarebbe stato incaricato di svolgere il ruolo di amministratore. Particolarmente significativa è proprio quella che verte sulla decisione dei vertici maltesi di far transitare la concessione governativa dalla Labaret s.r.l. alla società EB TLD (trattasi dell'operazione che darà avvio nel 2012 alla nuova società di fatto diretta da ME TE a seguito della scissione con il AR AR che continuerà ad operare principalmente tramite la Uni Group). Nel corso della conversazione il VA faceva riferimento al contenuto di una mail inviata dal coindagato IR TT nella quale veniva preannunziata l'ipotesi di nominare FF ND quale amministratore della costituenda EB TDL. Ne emergeva poi, sottolinea il Tribunale, una dinamica "liquidatoria" delle quote dei componenti la società di fatto che controllava la Labaret s.r.l., al fine di giungere ad una valutazione delle partecipazioni di ciascuno nella costituenda EB TDL e determinare se e in quale misura ciascuno dovesse contribuire a capitalizzarla. In tale contesto, gli interlocutori facevano esplicito riferimento ai componenti del vertice associativo con un cenno al loro ruolo, indicando anche quale fosse la quota di partecipazione di ciascuno alla società di fatto che gestiva la concessione governativa intestata alla Labaret s.r.l., e collocavano 10 l'indagato tra coloro che risultavano attivamente impegnati nella dinamica produttiva e commerciale dell'associazione, di cui menzionavano farvi parte il AR AR, gli stessi RA e VA, il IR TT e, appunto, il FF ND. E sempre l'indagato viene indicato nel corso della conversazione come tra coloro che sarebbero stati impegnati nella futura iniziativa imprenditoriale della "EB LtD" (capeggiata dal TE), conseguente alla scissione operativa del gruppo, di cui il RA ed il VA avrebbero dovuto curare la rete commerciale in seguito al venir meno dell'apporto in questo ambito del AR AR (che, pur restando socio, si spostava verso il brand BetuniQ) e del suo sistema aziendale. La conversazione, dunque, per quanto evidenziato dal Tribunale, è ragionevolmente dimostrativa del coinvolgimento dell'indagato nel sodalizio di cui al capo a) della rubrica e, soprattutto, consente di superare l'obiezione difensiva secondo cui l'indagato si sarebbe limitato a svolgere un ruolo di secondo piano e limitato al supporto della rete commerciale. La conversazione, invece, rivela il consapevole coinvolgimento del ricorrente nella vicenda illecita e, unitamente alle altre che intervengono tra diversi coindagati, consente di ricondurre, in termini indiziari, l'assunzione di qualità formali della EB al disegno complessivo perseguito dal AR AR di disporre di società attraverso cui l'organizzazione operava sul mercato del business illecito delle scommesse a distanza, nonché di occultare la sua presenza e la riferibilità sostanziale a sé medesimo delle predette imprese. Non è un caso, dunque, e di ciò il Tribunale del riesame da atto, che sempre il VA ed il RA nel corso delle loro conversazioni facciano anche espresso riferimento agli utili che l'indagato avrebbe percepito compartecipando all'operazione EB, per espresso volere sia del AR AR che del TE. Ed a tanto il FF non sarebbe stato chiamato se non perfettamente intraneo ai meccanismi illeciti del sodalizio e in forza del suo stretto legame proprio con i due vertici del gruppo criminale investigato (AR AR e ME TE).
4.4. In tale contesto fattuale va letta, dunque, l'ulteriore telefonata, la cui valenza indiziante viene censurata nei motivi di ricorso, intervenuta tra il ricorrente ed il VA, ove il FF evoca proprio il AR AR al fine di indurre il VA a corrispondere un emolumento ed a conferire un incarico alla sorella che già era stata coinvolta nella gestione di una sala giochi nella titolarità della Labaret s.r.l. sita in Verrazze. Non si tratta solo della manifestazione di un interesse di carattere personale, ma, per quanto osservato dal Tribunale, è logicamente espressiva della consapevolezza da parte del 11 ricorrente del potere del AR e della sua vicinanza con tale personaggio, per come risulta dal reiterato riferimento che il FF fa al suo consenso per indurre il VA a determinarsi nel senso da lui invocato. Del resto, è lo stesso VA a cogliere il richiamo strumentalmente evocativo, operato dal FF, al vertice associativo impersonato dal AR AR, allorché di ciò si lamenta nel corso di una successiva telefonata con il RA.
4.5. Del pari, sufficientemente motivata risulta l'ordinanza impugnata anche in punto di ritenuta attribuibilità al ricorrente di alcune sale giochi intestate ai familiari, in particolare quella di un cugino del FF in Roma (che secondo i motivi di ricorso si fonderebbe soltanto sui rapporti di parentela), che il Tribunale logicamente trae dall'esito di diverse intercettazioni intervenute con la sorella dalle quali emerge come il ricorrente fosse coinvolto direttamente nella gestione di altre sale dell'associazione collocate in diversi luoghi, tra cui molte proprio in Roma.
4.6. Infine, adeguatamente motivata in ragione degli esiti delle conversazioni intercettate risulta l'ordinanza impugnata riguardo il coinvolgimento del FF nella vicenda "I Solution", relativa alla gestione del software che dissimulava la raccolta da banco delle scommesse. Sul punto il Tribunale indica altra telefonata e non solo quella censurata nei motivi di- ricorso tra l'avv. Vianello ed Arnò dalla quale risulta come il FF fosse pienamente consapevole delle finalità che doveva soddisfare il software, così rendendo non decisiva l'obiezione di carattere "terminologico" mossa nei motivi di ricorso all'uso dell'aggettivo "tuo" (anziché "tua"), accostato dai due predetti interlocutori al nome del FF allorché parlano di I Solution, e dal quale il Tribunale ricava l'intraneità del ricorrente anche in detta società, infiltrata per suo tramite nell'organizzazione criminale.
4.7. In materia di intercettazioni telefoniche costituisce, del resto, questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, sentenza n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784).
4.8. Gli elementi a carico dell'indagato, dunque, non si esauriscono soltanto nel contenuto, peraltro gravemente indiziante, della telefonata intercettata tra VA e RA - soggetti di primo piano dell'organizzazione, perfettamente a conoscenza delle dinamiche del gruppo sia in ragione del ruolo di master e di responsabili della diffusione della rete commerciale del sodalizio 12 sia perché direttamente coinvolti nell'operazione Labaret-EB ma sono supportati da altri elementi che vedono il coinvolgimento "sistematico" dell'indagato nella rete "commerciale" del AR AR e nella fase "nevralgica" del sodalizio in occasione della sua scissione operativa, per come comprovato anche da altre e differenti fonti di prova di cui il Tribunale risulta : avere vagliato la solidità e l'autonomia. E tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità. Invero, «il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati» (Sez. 4, sentenza n. 48320 del 12/11/2009, Rv. 245880).
5. Manifestamente infondata è la deduzione preliminare relativa alla nullità, ex art. 292 lett. c) e c bis) cod. proc. pen., dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P. del tribunale di Reggio Calabria delle risultanze di indagine, posto che il richiamo agli ampi contenuti delle informative di polizia giudiziaria è ragionevolmente dovuto alla necessità di spiegare l'origine e la complessità dell'indagine (svolta da ben quattro forze di polizia giudiziaria) in ragione delle molteplici contestazioni anche ed in primis di carattere associativo formulato. La figura di ciascun indagato, pertanto, risulta logicamente collocata dal giudice della cautela all'interno di detta e complessa ricostruzione e necessariamente valutata in ragione delle dinamiche complessive dei gruppi associativi di cui ai capi a) e c) della rubrica. Pertanto, la valutazione della gravità indiziaria in ordine alle ulteriori ipotesi di reato mosse all'indagato deve necessariamente apprezzarsi, ai fini della completezza ed autonomia motivazionale, col richiamo all'integralità del provvedimento cautelare proprio in forza dell'esistenza di altri e molteplici elementi di carattere "presupposto" fondanti la condotta di partecipazione alle associazioni contestate. In tale contesto, pertanto, non assumono rilievo decisivo, ai fini della declaratoria di nullità del provvedimento cautelare, i riferimenti operativi dalla difesa ricorrente ad alcuni stralci di capoversi motivazionali dell'ordinanza genetica, con particolare riguardo alle ulteriori ipotesi di reato cui ai capi e) e d), in quanto quei passaggi motivazionali vanno necessariamente letti ed apprezzati alla luce di quanto complessivamente ed in precedenza dal giudice esposto, per come espressamente risulta nel richiamo operato alle locuzioni "trattazione fin qui A 13 sposta", "alla luce dei dati investigativi raccolti e delle considerazioni appena Sviluppate" che tratteggiano con dovizia di elementi e di riferimenti la figura dell'indagato. Del resto, la valenza comunque "critica" del provvedimento cautelare si coglie anche, con riguardo al capo d), all'esclusione della valenza indiziaria a carico del IC NI (non essendovi in atti traccia di comportamenti o iniziative di concorrenza sleale), ritenuto invece dal Pubblico ministero concorrente nel reato e, quanto al capo e), nell'aver comunque affermato il coinvolgimento del FF per essersi prestato alla falsa intestazione formale per le finalità illecite ivi precisate. Infine, si ricava altresì dall'aver il giudice disatteso per gran parte degli indagati, in punto di scelta della misura cautelare, le richieste più gravose avanzate dal Pubblico ministero. Va escluso, pertanto, che nel caso di specie la motivazione sia mancante o apparente ovvero del tutto priva di autonoma motivazione, con la conseguenza che va riconosciuto all'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame la possibilità di integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice (in tal senso, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, vedi Sez. 2, sent. n. 12537 del 17/3/2014, Rv. 259554).
5.1. E parimenti va escluso che assuma carattere meramente apparente la motivazione adottata dal Tribunale del riesame nel rigettare la relativa eccezione difensiva, avendo, al contrario, il Collegio dato atto di come la figura del FF non sia stata isolatamente presa in considerazione con un generico rinvio a quanto sostenuto dal Pubblico ministero nella richiesta cautelare, ma valutata in ragione delle dinamiche complessive dei gruppi associativi investigati ai capi a) e c), alla luce delle specifiche emergenze degli altri capi contestati, dai quali si evince che lo stesso ricorrente abbia svolto un rilevante ruolo nel sodalizio contestato al capo a) della rubrica al fianco operativo di AR AR e ME TE.
6. Il ricorso è fondato, invece, in riferimento al profilo relativo all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, ritenuta per il reato di cui al capo a) della rubrica (art. 416 cod. pen.), limitatamente alla modalità del metodo mafioso.
6.1 All'indagato viene, infatti, contestata, in sede di applicazione della misura cautelare, un'ipotesi di reato associativa comune aggravata dall'art. 7 d.l. n. 152/1997, nella duplice declinazione delle "finalità" e del "metodo" mafioso. La contestazione della circostanza aggravante nelle due ipotesi sopra indicate non muove da una scelta del Pubblico ministero, il quale nel petitum 14 cautelare l'ha circoscritta soltanto a quella del finalismo, ossia dell'agevolazione dell'associazione mafiosa contesta al capo c) dell'imputazione, ma da un'iniziativa del G.I.P., condivisa dal Tribunale del riesame, che ne ha esteso la ravvisata sussistenza anche alla seconda possibile modalità di estrinsecazione della condotta, ovvero alle modalità "mafiose" (avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen.).
6.2. Ad una tale operazione qualificatoria si possono muovere diversi rilievi. Innanzitutto, il Tribunale ha omesso di specificare sulla base di quali considerazioni ed in forza di quali circostanze di fatto abbia ritenuto concettualmente evocabile la configurazione quale circostanze aggravante dell'impiego del metodo mafioso da parte di un sodalizio ritenuto integrare la fattispecie "generica" di cui all'art. 416 cod. pen., senza in alcun modo evidenziare come un siffatto "metodo" non avesse dovuto imporre la "riqualificazione" della fattispecie associativa in quella "speciale" delineata dall'art. 416 bis cod. pen. E' di tutta evidenza, infatti, che l'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152/1991 si realizza per la parte che qui interessa, allorché il delitto cui la circostanza stessa accede sia commesso "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale"; vale a dire utilizzando, quale metodologia criminale, "la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva": requisito, quest'ultimo, che, come è noto, individua il connotato tipizzante dell'associazione di stampo mafioso. In sostanza, il ragionamento che pare essere stato coltivato dai giudici a quibus muove secondo un percorso circolare in forza del quale l'impiego della metodologia mafiosa nel trasformare i reati fine in figure aggravate lascerebbe in modo del tutto apodittico inalterata la fattispecie associativa, quasi come se fosse essa stessa un "reato-fine". Il che, evidentemente, non può ritenersi giuridicamente sostenibile con l'ovvio epilogo di rendere l'ordinanza impugnata priva di qualsiasi base argomentativa sul punto in questione. Starà come ovvio alla sede del giudizio di merito verificare, in via definitiva, l'altro e concorrente profilo della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152/1992 in riferimento non al metodo mafioso ma alla finalità perseguita dall'associazione comune di agevolare, attraverso la propria attività criminosa, uno specifico e ben determinato sodalizio di tipo mafioso. Allo stato, quest'ultimo scrutinio deve essere ritenuto congruamente supportato dagli elementi posti in luce dai giudici del gravame de libertate attraverso la evocazione di elementi di carattere funzionale e strutturale quali, in particolare, 15 la cointeressenza di personaggi dell'una e dell'altra struttura associativa. In questa prospettiva, è infatti assorbente rilevare la compatibilità teorica tra l'aggravante della finalità agevolativa verso una struttura mafiosa da parte di una associazione comune, come per altro verso è asseverato dalla giurisprudenza formatasi nel periodo del terrorismo, nell'ambito del quale si teorizzava la possibilità di immaginare strutture associative "di cerniera" tra gli ambienti della criminalità comune e i sodalizi di carattere terroristico ed eversivo. Da qui la scelta giurisprudenziale di ritenere contestabile anche per l'associazione comunque l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale di cui all'art. 1 d.l. n. 625/1979. In tal caso, infatti, ove l'associazione sia destinata a fornire un appoggio stabile a sodalizi "speciali", la circostanza aggravante che evochi un siffatto e strutturale obiettivo di agevolazione non può non ritenersi compatibile come finalità qualificante della associazione di cui all'art. 416 cod. pen. D'altra parte sarebbe davvero singolare pretendere una automatica trasformazione della associazione comune in associazione terroristica ove le relative finalità qualificanti non fossero previste come obiettivo perseguito dall'associazione comunque: così come, all'inverso, risulterebbe del tutto privo di logica ritenere giuridicamente indifferente (agli effetti dell'aggravante speciale) il fine di aiuto offerto da una associazione che si pone come una sorta di "concorrente" esterno rispetto al sodalizio di stampo terroristico.
6.3. Per altro verso, non può non sottolinearsi come il giudice del riesame abbia dato per logicamente presupposti elementi che invece dovevano essere puntualmente dimostrati, dal momento che come univocamente traspare - dalla ordinanza impugnata - l'organo del riesame si è limitato, erroneamente, a desumere l'ipotizzato metodo mafioso esclusivamente dalle modalità della condotta dei reati fine, senza offrire contezza della natura e delle peculiarità che avrebbero dovuto caratterizzare, invece, la ipotizzata associazione aggravata: omettendo al tempo stesso, come si è già fatto cenno, di enucleare adeguate argomentazioni in forza delle quali poter ritenere contestabile, rispetto ad una associazione di tipo "comune" ex art. 416 cod. pen., l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 integrata nel frangente dal metodo mafioso, rispetto alla paradigmatica figura - speciale e specializzante - dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.
6.4. Va, pertanto, disposto sul punto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 16 7. Inammissibile è l'ultimo motivo "aggiunto". Innanzitutto per genericità, in quanto il ricorrente ha, per un verso, omesso di specificare in relazione a quali profili della memoria depositata il Tribunale del riesame non avrebbe fornito risposta e, per altro, di indicare la rilevanza degli argomenti addotti e contenuti nella citata memoria a supporto delle argomentazioni difensive, in punto di violazione di legge e difetto di motivazione. Inoltre, la lacuna del motivo nuovo sopra evidenziata rende il ricorso, sul punto, inammissibile, in quanto il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti "de libertate", e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 4, sent. n. 12995 del 05/02/2016 Cc. (dep. 31/03/2016), Rv. 266295). La mancata specificazione del motivo nuovo preclude a questa Corte di valutarne la necessaria connessione con quelli in precedenza proposti.
8. In conclusione, va, pertanto, annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 ritenuta per il reato di cui al capo a) limitatamente alla modalità del metodo mafioso. Va, invece, rigettato nel resto il ricorso. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 ritenuta per il reato di cui al capo a) limitatamente alla modalità del metodo mafioso. Rigetta nel resto il ricorso. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/05/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente NI Ariolli Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 15 GIU 2016 CANCELLIERE Claudia Piand २२४०० 17