Sentenza 19 aprile 2006
Massime • 1
Nel giudizio cautelare di rinvio possono essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoli quanto sfavorevoli all'imputato, purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2006, n. 17991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17991 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/04/2006
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 724
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 7424/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON EL N. a Castellammare di Stabia IL 07/07/1954;
avverso ORDINANZA del 25 novembre 2005-23 gennaio 2006 del Trib. di Napoli - Sezione per il Riesame -;
udita la relazione del Consigliere Dott. Podo;
udito il P.G., in persona del dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO
Con ordinanza in data 25 novembre 2005-23 gennaio 2006 del Tribunale di Napoli - Sezione per il Riesame - quale giudice di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, è stata confermata quella resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 30 novembre 2004, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ON IC, indagato in ordine al delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., per avere partecipato - nel ruolo di promotore e costitutore, con SC SS - ad un'associazione di stampo camorristico, operante nella zona di Castellammare dall'anno 2003, finalizzata al controllo di attività economiche ed alla commissione di delitti previsti dalle leggi sulle armi, nonché di estorsioni.
L'interessato ha proposto ricorso ed eccepito la nullità del provvedimento: 1) per violazione dell'art. 627 c.p.p., dell'art.309 c.p.p., commi 5 e 9, e dell'art. 178 c.p.p., lett. c), poiché
il giudice di rinvio aveva utilizzato elementi probatori sfavorevoli all'indagato, sopravvenuti ed estratti da altro procedimento penale, nel corso del quale ON era stato nel frattempo sottoposto a custodia cautelare in carcere per due omicidi, per un tentato omicidio e per estorsioni, commessi, tra l'altro, nell'ambito delle lotte di potere che opponevano il "clan ON" a quelli di SA e di D'DR; 2) per violazione dell'art. 309, in relazione all'art. 292 c.p.p., lett. c), e art.273 c.p.p., deducendo carenza di motivazione sia sull'attendibilità della chiamata di correo, proveniente da Fontana Luciano, sia sul ruolo di capo di un'associazione criminale, da parte del ricorrente.
RITENUTO
Il primo dei motivi di ricorso non è fondato.
Deve ritenersi infatti che nel giudizio cautelare di rinvio possano essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoli, quanto sfavorevoli per l'indagato, purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti della pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione (oltre che delle parti in connessione essenziale con essa): giudizio, nell'ambito del quale il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri del giudice che ha emesso il provvedimento annullato.
Tali principi si desumono chiaramente dalla decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 31.3.2004 n. 18339 (Riv. 227357) con specifico riguardo all'appello cautelare, che è limitato altresì dal principio del "devolutum", contrariamente al giudizio di riesame, nel quale opera invece l'art. 309 c.p.p., commi 6 e 9. Secondo tali ultime disposizioni, non soltanto l'autore della richiesta di riesame può enunciare nuovi motivi prima dell'inizio della discussione, ma entrambe le parti sono legittimate ad addurre elementi rilevanti nel corso dell'udienza, così che non avrebbe alcun senso un "contraddittorio dimidiato", aperto alla sola difesa e non anche all'accusa.
Se ne trae che correttamente nell'ordinanza impugnata sono state utilizzate emergenze indiziarie sopravvenute in altro procedimento, atte a deporre ulteriormente per il concorso di ON in reati fine di un sodalizio di stampo camorristico e per la connessa partecipazione a delitto associativo.
Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile, poiché il Tribunale del Riesame ha esposto, in sede di rinvio, ragioni congrue, logiche ed esaurienti, a sostegno dell'attendibilità conferita alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Fontana Luciano e D'Antuono Ferdinando, riscontrate da una intercettazione ambientale di colloqui tra i familiari della vittima di un omicidio di camorra: elementi tutti, che concorrono a deporre - allo stato - non soltanto per l'inserimento del ricorrente nell'associazione, ma anche per il suo ruolo direttivo, quale mandante di reati fine, consistenti in estorsioni e spaccio di droga, oltre che quale distributore di stipendi e di contributi per spese legali in favore dei sodali.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006