Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero (nella specie la "Uniqgroup", società di diritto maltese) senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'illegittimità dell'esclusione dell'allibratore dalla procedura di gara del 2012, dal momento che lo stesso, nonostante una richiesta di integrazione documentale, aveva prodotto una sola garanzia bancaria da cui non risultava, con sufficiente chiarezza, la sua adeguata capacità economico-finanziaria, la quale costituiva una condizione essenziale, anche a tutela dei consumatori, per accedere alla gara predetta).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2015, n. 14991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14991 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 25/03/2015
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 688
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - N. 43879/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE RC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Catania in data 24-4/28/7/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BALDI Fulvio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Neto Domenico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24-4/28/7/2014, il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'istanza di riesame presentata da IE RC e, per l'effetto, confermava il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone in data 28/3/2014; in particolare, all'IE - indagato per il delitto di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, - erano stati sequestrati computer, modem,
monitor, tastiere e stampanti, nonché materiali da gioco e la somma contante di 124 Euro, beni relativi all'attività di scommesse on line che lo stesso - titolare della Masap s.n.c. - esercitava sotto l'insegna "Betuniq", bookmaker straniero riferibile alla "QG Ltd", società di diritto maltese.
2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi:
- violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 355 c.p.p., comma 2, per mancanza di motivazione. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente confermato il decreto di convalida in oggetto sebbene costituito da un mero modulo prestampato, con alcune voci "siglate" da una "x" e senza alcun riferimento specifico alla vicenda in esame;
quel che costituirebbe una palese violazione dell'obbligo motivazionale, specie a seguito della nota sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 28 gennaio 2004, n. 5876, e successive. Sì da imporre l'annullamento senza rinvio del provvedimento genetico;
- violazione di legge penale, con riferimento alla mancata disapplicazione della L. n. 401 del 1989, art.
4. Il Tribunale del riesame, nel rigettare il primo gravame, avrebbe errato anche in ordine all'esclusione di "QG Ltd." dalla procedura di bando del 2012 (cd. bando Monti), invero avvenuta in modo discriminatorio per il sol fatto di non avvalersi di una duplice garanzia bancaria;
discriminazione ravvisabile anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che avrebbe mosso critiche e ridimensionamenti alla stessa previsione di "idonee referenze bancarie". Ed ulteriormente considerando che, nel caso di specie, la società maltese aveva ottenuto idonea garanzia dall'unico istituto di credito che, in quel Paese, forniva tali servizi per società di gaming/gambling, senza alcuna possibilità, quindi, di rivolgersi ad altri. Ancora, il ricorso sottolinea che, come affermato da questa Corte, le limitazioni alla libertà di stabilimento e prestazione di servizi nell'Unione, di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato F.U.E., sono legate soltanto ad esigenze di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, non potendo mai dipendere da altre di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro. Dal che la posizione di "QG" dovrebbe essere assimilata a quella di "Stanley International Betting Ltd.", con riguardo alla quale, notoriamente, sono state riconosciute esclusioni discriminatorie dai bandi di gara. Queste doglianze sono state poi ribadite con una memoria depositata il 23/2/2015, con la quale il ricorrente ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio e la trasmissione del fascicolo dalla Corte di Lussemburgo perché verifichi se la procedura di concorso citata, specie con riguardo ai requisiti di capacità finanziaria, sia compatibile o meno con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo al primo motivo, e legittimamente esaminato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro in esame, osserva il Collegio che lo stesso - sia pur redatto su modulo prestampato, con plurime sigle di "x" - contiene un'adeguata indicazione della natura dei beni sottoposti a vincolo e delle esigenze che sottendono alla misura adottata, così come affermato dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata;
in particolare, e richiamato l'allegato verbale redatto dagli operanti, il decreto precisa che 1) la perquisizione è stata legittimamente eseguita ai sensi dell'art. 352 c.p.p.; 2) l'attività di p.g. che ha condotto al sequestro è stata,
del pari, legittimamente compiuta;
3) quanto oggetto di sequestro costituisce corpo di reato (mediante il quale lo stesso è stato commesso, o che comunque ne costituisce il profitto) e cosa pertinente al reato, necessaria per l'accertamento dei fatti;
4) il sequestro deve esser mantenuto, poiché indispensabile alle indagini volte a stabilire le caratteristiche e la provenienza di quanto così appreso.
Orbene, in tal modo il Collegio di merito ha aderito al costante indirizzo di questa Corte in forza del quale il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero può essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Sez. 3, n. 29990 del 24/6/2014, Lombardi, Rv. 259949); quando, cioè, sia di immediata percezione la diretta connessione probatoria tra il vincolo imposto ed il corretto sviluppo della attività investigativa (Sez. 2, n. 52619 dell'11/11/2014, Djikine, Rv. 261614).
Esattamente come nel caso di specie, ed in aderenza ai principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza già richiamata, in forza dei quali - anche per le cose che costituiscono corpo di reato - il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti.
4. In ordine, poi, al secondo motivo, il ricorso risulta parimenti infondato.
Al riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte si è attestata nel senso di ritenere che integra il reato previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che - privo della licenza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 - compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione. Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, eventuali irregolarità commesse nell'ambito della procedura di rilascio di queste ultime vizierebbero anche quella volta al rilascio dell'autorizzazione di polizia, la cui mancanza non potrebbe perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti ad ottenerla per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'Unione. Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. In siffatti casi, il Giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria;
ed infatti, non integra il reato di cui all'art. 4 in esame la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3, n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241; successivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 37851 del 4/6/2014, Parrelli, Rv. 260944; Sez. 3, n. 12335 del 7/1/2014, Ciardo, Rv. 259293). Ciò premesso, osserva la Corte che il Tribunale del riesame ha innanzitutto individuato il fumus del reato in ragione di una doppia circostanza pacifica, quale la mancanza di concessione (rilasciata dalla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) in capo al bookmaker QG Ltd. e, parimenti, la mancanza di autorizzazione ex art. 88 T.u.l.p.s. in capo all'IE; il quale svolgeva attività di intermediazione per conto dell'altro, giusta esiti investigativi (numero di dipendenti, dichiarazioni dei giocatori, strumenti rinvenuti) che il ricorrente neppure contesta e che, pertanto, debbono ritenersi pacifici.
Di seguito, l'ordinanza affronta la questione centrale della vicenda (ed anche del presente ricorso), quale l'esclusione di QG Ltd. dal cd. Bando Monti del 2012, svolgendo anche sul punto una motivazione del tutto logica e congrua, non censurabile in questa sede. In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato che la società di diritto maltese era stata esclusa dalla gara poiché -pur a seguito di richiesta di integrazione documentale - aveva prodotto una sola garanzia bancaria dalla quale non risultava, in modo sufficientemente chiaro, un'adeguata capacità economico-finanziaria;
l'esclusione, quindi, era stata determinata non tanto dal numero di garanzie che la QG era riuscita ad ottenere, ma dalla portata delle stesse in relazione a quella capacità che costituiva condizione essenziale - anche a tutela dei consumatori - per accedere alla gara in oggetto.
Con tale argomento, pertanto, l'ordinanza ha evidenziato che la società straniera non aveva patito alcuna illegittima esclusione, atteso che non poteva costituire discriminazione di sorta la fissazione di standard di esigibilità minimi nelle garanzie bancarie, da offrire ai fini dello svolgimento dell'offerta al pubblico di giochi e scommesse (nell'ottica della citata affidabilità economica), applicandosi indistintamente a tutti i richiedenti, di qualsivoglia nazionalità.
Tanto da concludere - con affermazione dal tutto logica e coerente - che "la società risulta essere stata esclusa perché la genericità del contenuto dell'unica dichiarazione bancaria prodotta a sostegno, associata alla mancanza di una ulteriore dichiarazione, ha comportato un'obiettiva carenza nella dimostrazione del requisito della solidità e affidabilità economico-finanziaria, profilo questo da ritenersi ragionevolmente espressivo di quell'esigenza di tutela dei consumatori che la Corte di Giustizia reputa idonea a giustificare, nell'ambito della normativa nazionale, una serie di limiti allo svolgimento dell'attività di raccolta di scommesse al pubblico". Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015