Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2015, n. 14991
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Sentenza 25 marzo 2015

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Integra il reato previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero (nella specie la "Uniqgroup", società di diritto maltese) senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'illegittimità dell'esclusione dell'allibratore dalla procedura di gara del 2012, dal momento che lo stesso, nonostante una richiesta di integrazione documentale, aveva prodotto una sola garanzia bancaria da cui non risultava, con sufficiente chiarezza, la sua adeguata capacità economico-finanziaria, la quale costituiva una condizione essenziale, anche a tutela dei consumatori, per accedere alla gara predetta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2015, n. 14991
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14991
    Data del deposito : 25 marzo 2015

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