Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
In tema di misure cautelari, anche reali, nel giudizio di rinvio davanti al tribunale del riesame possono essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoli quanto sfavorevoli all'imputato, purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento.
Commentario • 1
- 1. Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2010, n. 33659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33659 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI IO - Presidente - del 19/05/2010
Dott. MARZANO ES - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 810
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 40278/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LÒ AN N. IL 28/05/1938, #2) ET PE N. IL 27/04/1963, 3) ET EL, N. IL 02/02/1952, 4) ET EN N. IL 05/07/1925, 5) ET AL N. IL 29/07/1955, 6) ET OL N. IL 30/10/1961, 7) EN AV N. IL 02/10/1929, 8) AR ES N. IL 31/08/1965, 9) ZZ EO N. IL 28/02/1964, 10) ZZ LS N. IL 01/04/1962, 11) MI LB N. IL 01/03/1941, 12) LU AU N. IL 02/07/1956, 13) OR CE N. IL 21/07/1956, 14) NI IM N. IL 09/09/1973, 15) HI OL N. IL 09/03/1965, 16) UR AT N. IL 25/07/1968, 17) AS AU N. IL 17/11/1973, 18) AS AE N. IL 27/02/1951, 19) ZA TE N. IL 29/07/1952, 20) EF PE N. IL 03/05/1964, 21) IA IN N. IL 05/11/1949, 22) TI UR N. IL 24/04/1974, 23) RS UR N. IL 17/07/1958, 24) NG VI N. IL 05/10/1955, 25) DENA CE N. IL 05/11/1943, 26) LG GE AT, 27) NC ED N. IL 06/01/1948, 28) CI EL N. IL 17/11/1952, 29) OV DO N. IL 29/01/1950, 30) AR AN N. IL 14/07/1941, 31) CU EL, 32) AN NA N. IL 17/11/1949, 33) UC SV N. IL 29/05/1948, 34) IN OV N. IL 24/06/1956, 35) OR CE N. IL 15/02/1942, 36) PA LA OR N. IL 06/09/1960, 37) CI AS N. IL 21/12/1963, 38) ES GIOVNA N. IL 03/02/1963, 39) TT LE N. IL 02/07/1953, 40) AS AZ N. IL 18/02/1978, 41) NI RI N. IL 07/09/1963, 42) DI AR N. IL 05/12/1961, 43) ES NC N. IL 11/07/1965, 44) INARELLI NC N. IL 18/06/1949, 45) PE AT N. IL 03/09/1959, 46) TO IM N. IL 08/01/1968, 47) CO EN N. IL 17/01/1978, 48) OR TE N. IL 19/03/1955, 49) LA AL N. IL 18/02/1962, 50) MA SU N. IL 28/09/1966, 51) MA OV N. IL 22/01/1958, 52) UT VITAN N. IL 18/02/1970, 53) GO OR N. IL 17/05/1950, 54) TO PE N. IL 16/01/1956, 55) NE LA N. IL 06/09/1980, 56) AG EL N. IL 06/12/1948, 57) AG UI N. IL 09/03/1982, 58) NNAVECCHIA IN N. IL 24/03/1967, 59) ZI EM N. IL 23/05/1963, 60)
IA N. IL 07/12/1981, 61) CA AN N. IL 24/03/1986, 62) LA GIOVNA N. IL 25/08/1941, 63) UP AF N. IL 02/11/1947, 64) LI OV N. IL 24/11/1947, 65) PO PE N. IL 08/04/1961, 66) PO LO N. IL 17/10/1963, 67) IO IO GA N. IL 05/07/1970, 68) AN TO N. IL 13/01/1961, 69) CC AR N. IL 05/12/1956, 70) MICELLINARI N. IL 07/01/1968, 71) IT CE N. IL 12/11/1947, 72) EC NA N. IL 01/04/1957, 73) AC OL N. IL 03/06/1977, 74) EF MA N. IL 15/10/1959, 75) CC AR N. IL 10/03/1960, 76) RL EF N. IL 22/01/1964, 77) LA GINTRA ON N. IL 04/07/1961, 78) NO MA N. IL 27/12/1973, 79) AR TE N. IL 02/02/1956, 80) NO AN N. IL 20/03/1968, 81) EO MO N. IL 02/07/1964, 82) DI NA PE N. IL 19/11/1959, 83) LI AN N. IL 28/10/1959, 84) IO AT N. IL 19/01/1971, 85) RO AN N. IL 22/04/1937, 86) IT TA N. IL 04/06/1954, 87) UZ TA N. IL 03/10/1972, 88) GL RA N. IL 28/11/1982, 89) PE LA N. IL 23/01/1939, 90) TA AM N. IL 20/11/1962, 91) DE IL AN N. IL 04/10/1974, 92) CI ACI A LA N. IL 05/11/1963, 93) TA TT N. IL 19/03/1978, 94) AP IO N. IL 17/02/1962, 95) A LO NA N. IL 26/07/1971, 96) SC TI N. IL 21/04/1969, 97) DI TT RI N. IL 10/09/1939, 98) LÌ RI N. IL 15/08/1962, 99) ZO CE N. IL 19/03/1964, 100) IC AN N. IL 01/10/1969, 101) UR AN N. IL 22/01/1965, 102) AR LE N. IL 14/06/1974, 103) AT IO N. IL 29/12/1965, 104) CC LA N. IL 19/09/1969, 105) CC AN CE N. IL 06/04/1940, 106) NE AT N. IL 08/08/1961, 107) GI PE N. IL 12/12/1941, 108) RO ZO N. IL 15/01/1943, 109) AN RO N. IL 08/09/1952, 110) OVNI EL N. IL 18/02/1968, 111) ZA RT IL 06/08/1959, 112) D'IL ER N. IL 29/09/1980, 113) DI PI LI A N. IL 27/09/1973, 114) ON ZO N. IL 07/12/1967, 115) LO ON LO N. IL 15/04/1987, 116) EC PE N. IL 02/08/1953, 117) OR IN N. IL 15/08/1971, 118) ER LV N. IL 11/12/1987, 119) EOCI LU N. IL 08/02/1956, 120) IN RI N. IL 15/01/1959, 121) TO FE N. IL 07/11/1967, 122) AC AR N. IL 13/02/1947, 123) TO AT N. IL 06/12/1964, 124) CA SÈ N. IL 02/10/1962, 125) NO RA N. IL 05/05/1982, 126) LO RC AT N. IL 10/12/1936, 127) SO PE N. IL 04/02/1966, 128) RO NA N. IL 20/08/1951, 129) TI IA N. IL 07/04/1940, 130) ET ND N. IL 22/09/1964, 131) LL NA NA N. IL 27/07/1963, 132) IT NT N. IL 21/04/1964, 133) RT FE N. IL 13/12/1966, 134) GR TE N. IL 04/07/1965, 15) OC NARI N. IL 26/07/1963, 136) UM LV RI N. IL 08/03/1987, 137) NA OV N. IL 18/10/1961, 138) HO NA N. IL 02/11/1960, 139) RA HA N. IL 13/07/1967, 140) SC CATEIN N. IL 23/09/1954, 141) OV KA N. IL 05/12/1987, 142) AN LV N. IL 30/09/1946, 143) SALA CE N. IL 21/10/1944, 144) DI RN RI N. IL 03/04/1950, 145) TT ON N. IL 20/08/1953, 146) VA DE BE NN N. IL 04/01/1942, 147) AI SK LM N. IL 22/05/1944, 148) TT RI N. IL 02/07/1953, 149) RU AT N. IL 13/05/1958, 150) IM RI N. IL 28/02/1960#;
avverso l'ordinanza n. 68/2009 TRIB. LIBERTÀ di BRINDISI, del 08/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.ssa DE SANDRO Anna IA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori Avv.ti Camassa, Castellaneta, Amentucci, Metina, Paparella, Gaito, Iaia, Silvestre, Rina, Lanzalone, Lioci e Vesco che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA IN FATTO
- 1 - Con decreto del 27 maggio 2008, il Gip del Tribunale di Brindisi ha disposto il sequestro preventivo del comparto "C" di un complesso turistico alberghiero denominato "Acque Chiare" sito in località "Case Bianche" di Brindisi, in relazione ad ipotesi di lottizzazione abusiva, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44 lett. c), - connesso con fattispecie di corruzione e di falso - attuata attraverso provvedimenti urbanistici ed edilizi ritenuti illegittimi in quanto mirati alla modificazione della destinazione turistico - alberghiera della zona ed alla violazione del vincolo di inalienabilità frazionata delle unità immobiliari, vendute quali residenze ad uso abitativo privato.
Su istanze di riesame proposte dai numerosi acquirenti delle unità abitative sequestrate, il Tribunale del riesame di Brindisi, con ordinanza del 18 giugno 2008 (depositata il 19.6.08), ha confermato la misura cautelare reale, nominando i singoli ricorrenti quali custodi, con facoltà d'uso delle rispettive unità immobiliari, parzialmente modificando, sotto tale profilo, il provvedimento del Gip che aveva affidato l'incarico di custode al sindaco pro tempore del comune di Brindisi.
Con altra ordinanza del 18 giugno 2008 (depositata il 26.6.08), lo stesso tribunale, decidendo su ulteriori richieste di riesame, proposte da altri acquirenti di immobili ricadenti nel medesimo complesso, ha confermato il provvedimento di sequestro. - 2 - Avverso la prima di tali ordinanze hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale e gli acquirenti delle unità immobiliari sequestrate. Il PM ha dedotto l'illegittimità delle statuizioni relative alle modalità esecutive del sequestro, in relazione alla revoca del precedente custode ed alla nomina, in sostituzione dello stesso, dei singoli proprietari, con facoltà di uso degli immobili;
previsione, quest'ultima, che avrebbe, a giudizio del ricorrente, certamente protratto le conseguenze del reato.
Gli acquirenti degli immobili hanno denunciato l'illegittimità del provvedimento, rilevando che, a fronte di un provvedimento di sequestro, disposto ex art. 321 cod. proc. pen.,, comma 2, la loro posizione di "terzi estranei in buona fede" rispetto al reato di lottizzazione abusiva ipotizzato, avrebbe dovuto determinare il tribunale a restituire gli immobili, non confiscabili in vista di quanto stabilito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con le decisioni del 30.8.07 e del 20. 1.09.1 ricorrenti hanno, altresì, sollevato questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, per asserito contrasto con l'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, art. 27 Cost., e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo, nella parte in cui è prevista la confisca di immobili appartenenti a terzi estranei al reato di lottizzazione abusiva. Hanno, infine, rilevato l'inesistenza, nel caso di specie, del "periculum in mora", posto che gli immobili in sequestro erano stati realizzati ed abitati da tempo e si trovavano in zona già adeguatamente urbanizzata, di guisa che la libera disponibilità degli stessi in capo ai proprietari non avrebbe potuto in alcun modo aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati, ne' determinare una reale compromissione degli interessi generali. Avverso la seconda ordinanza hanno proposto ricorso gli altri acquirenti degli immobili, che hanno proposto identiche censure lamentando, altresì, l'illegittimità del rigetto della richiesta di essere nominati custodi, con facoltà di uso, delle unità immobiliari di pertinenza.
- 3 - Con sentenze n. 431 e 432 del 17 marzo 2009, la terza sezione penale di questa Corte, decidendo sui ricorsi proposti da tutti i soggetti interessati, dopo avere individuato nei fatti oggetto del procedimento il "fumus" della fattispecie contravvenzionale ipotizzata (-alla quale, secondo il giudice di legittimità, il terzo acquirente non potrebbe ritenersi, solo in ragione di tale sua qualità, estraneo, potendo, tuttavia, benché compartecipe del medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto, cioè, di avere partecipato ad un'operazione di illecita lottizzazione-), dopo avere, altresì, osservato che nel caso di specie il giudice del merito non aveva ravvisato la buona fede degli acquirenti ed avere ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale, ha tuttavia rilevato che il giudice del riesame non aveva adeguatamente motivato circa il "periculum in mora".
In particolare, il giudice di legittimità ha precisato che, nel caso di specie, a fronte della posizione dei ricorrenti di soggetti estranei alle indagini - seppur non terzi rispetto al reato di lottizzazione abusiva -, si imponeva un'attenta verifica della sussistenza del pericolo derivante dal libero uso delle unità immobiliari pertinenti al reato. Più specificamente, lo stesso giudice ha affermato che doveva essere approfondito "il tema della concretezza ed attualità della compromissione dei beni giuridici protetti, sì da stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale degli immobili possa implicare una effettiva ulteriore lesione degli interessi tutelati;
valutazione che ... non può ritenersi limitata al solo eventuale aggravamento del cd. carico urbanistico ... ma va altresì effettuata in relazione alle concrete incidenze compromissorie della complessiva organizzazione del territorio comunale ... nonché alle ripercussioni sul piano socio- economico ed occupazionale".
Di qui l'annullamento delle ordinanze impugnate con rinvio, per nuovo esame della vicenda, allo stesso tribunale di Brindisi in relazione alla sussistenza del "periculum in mora".
Quanto al tema defila disponibilità d'uso degli immobili ai rispettivi acquirenti, la Corte di legittimità ha precisato che, ove avesse in concreto ravvisato esigenze preventive, lo stesso giudice del rinvio ne avrebbe verificato la compatibilità rispetto alla facoltà di uso comunque richiesta dai diversi acquirenti. - 4 - Con ordinanza dell'8 luglio 2009, il Tribunale di Brindisi, in sede di rinvio, ha confermato il decreto di sequestro ed ha revocato la facoltà d'uso concessa dallo stesso tribunale con l'ordinanza del 18.6.08, depositata il 19.6.08, rigettando ogni ulteriore istanza. Il giudice del rinvio, premesso che la Cassazione aveva indicato due soli temi d'indagine: a) la sussistenza del "periculum in mora"; b) in caso di sussistenza di esigenze preventive, la compatibilità delle stesse con la facoltà d'uso degli immobili sequestrati, essendo estranei al rinvio i temi del "fumus boni iuris" e della "buona fede", ha ritenuto la sussistenza del "periculm in mora" ed ha quindi confermato il provvedimento di sequestro. Lo stesso giudice ha ritenuto che l'esigenza di evitare un più grave deterioramento del territorio, già notevolmente compromesso, e di stroncare interventi abusivi dei singoli acquirenti - taluni dei quali destinatari di procedimenti penali in quanto ritenuti responsabili di ulteriori violazioni delle norme edilizie - giustificava il rigetto delle istanze dirette ad ottenere la facoltà d'uso degli immobili sequestrati e la revoca di detta facoltà agli acquirenti ai quali era stata concessa.
- 5 - Avverso tale ordinanza ricorrono:
A) per il tramite del difensore, avv. Pasquale Medina:
1) ZZ NO, 2) CC TE, 3) IA AR, 4) OL DO, 5) D'PR NI, 6) LLAnna ES, 7) NO ON, 8) LE IT, 9) EG SE RI, 10) US TA, 11) FI Anna, 12) AZ RT, 13) IA LE, 14) IA AS, 15) LL LE, 16) LI LA NE, 17) LÌ IA, 18) TA DA, 19) TO GI, 20) IT IL;
B) per il tramite del difensore, avv. Gaetano Castellaneta:
1) CC IO, 2) UR LE, 3) OL AL, 4) ND IE, 5) IA SA, 6) NO GI, 7) GI RI, 8) MO Anna, 9) RE O#;
C) per il tramite degli avv.ti Alfredo Gaito e Giampiero Iaia:
1) AR TT, 2) #AR DO, 3) AR GI, 4) AR OL, 5) AR OS, 6) TR IO, 7) CA LI, 8) HO AN, 9) KA AT, 10) PA CA;
D) per il tramite degli avv.ti Vittorio Rina e Ascanio Amenduni:
1) IOni LE, 2) CI NT, 3) MI DA, 4) LA AN, 5) GR NA, 6) PU VA, 7) Di PI LI;
E) per il tramite dell'avv. Orazio Vesco:
1) CC AN, 2) CA MA, 3) OB IO, 4) EO OS CA;
F) per il tramite dell'avv. Giampiero Iaia:
1) Van Der Ben Johannes;
2) #Meijer Elske Willemina;
G) per il tramite dell'avv. GI Lanzalone: 1) LA CA;
H) per il tramite dell'avv. ES Paparella:
1) BI CO 1) MM AN IA, personalmente;
L) gli avv.ti ES Silvestre e Vittorio Rina "difensori di fiducia e procuratori speciali ... dei proprietari - così come risulta in atti - di unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio "Acque Chiare", sito in Brindisi località "Case Bianche", comparto C sottoposte a sequestro preventivo in data 29 maggio 2008 ..."
I ricorrenti deducono:
1) Gli avvocati Medina e Castellaneta, separatamente, ma in termini del tutto identici:
Violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 comma 1 e art. 44, lett. c), nonché dell'art. 2 c.p., art. 25 Cost.
e art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sostengono i ricorrenti non esser vero che il giudice del rinvio dovesse limitarsi a valutare la sussistenza del "periculum in mora" e, ove tale requisito fosse stato ravvisato, a verificare se le esigenze preventive fossero compatibili con la facoltà d'uso degli immobili sequestrati (riconosciuta a gran parte dei ricorrenti), con esclusione, quindi, dei temi relativi al "fumus" ed alla "buona fede" dei terzi acquirenti. Al contrario, ritengono, viceversa, i ricorrenti che la buona fede, non ravvisata dal primo giudice del riesame, ben avrebbe potuto esser rilevata dal giudice del rinvio, posto che nessun giudicato sul punto si sarebbe realizzato, essendo stato espresso il richiamato giudizio "allo stato degli atti". Di guisa che, l'eventuale successiva prospettazione di circostanze ritenute significative ai fini dell'accertamento della buona fede, ben avrebbe autorizzato il giudice a riesaminare, alla luce delle nuove acquisizioni, l'intera problematica, pur in precedenza negativamente risolta.
Nel caso di specie, era stato segnalato al giudice del rinvio che gli odierni ricorrenti si erano regolarmente costituiti parte civile nel procedimento penale a carico, tra gli altri, del costruttore e del notaio che aveva rogato gli atti di compravendita;
circostanza ritenuta significativa della buona fede degli acquirenti che, evidentemente, ove fossero stati ritenuti coinvolti nell'abuso edilizio, non solo sarebbero stati coimputati nel medesimo processo, ma non avrebbero potuto costituirvisi parte civile. Contraddittoria, peraltro, sarebbe l'ordinanza impugnata, laddove il tribunale, da un lato, ha affermato l'effetto preclusivo derivante dal giudicato cautelare con riguardo al "fumus", dall'altro si è soffermato ed ha valutato il nuovo elemento dedotto dai ricorrenti, rappresentato, appunto, dalla costituzione di parte civile degli stessi. Tale nuova prospettazione avrebbe dovuto indurre il tribunale a procedere ad una nuova e complessiva valutazione dei fatti, cioè ad inquadrare il nuovo elemento dedotto unitamente agli altri elementi già valutati e non ritenuti significativi ai fini della invocata buona fede. Ancora a proposito del tema dibattuto, sostengono i ricorrenti che errata sarebbe l'affermazione del tribunale secondo cui neanche il riconoscimento della buona fede degli acquirenti avrebbe impedito la conferma del sequestro, ove anche si fosse accertato il "periculum in mora", inteso come concreta possibilità che il bene potesse assumere carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato o all'agevolazione della commissione di altri reati. Tale affermazione, invero, non terrebbe conto del fatto che la "buona fede" rileva in questa sede come qualificazione della condotta dell'agente per cui, se accertata, escluderebbe il reato di lottizzazione abusiva negoziale, teoricamente ipotizzabile, che si fonda su un disegno criminoso cui il terzo aderisce nella forma del dolo o della colpa.
La buona fede, in sostanza, attesterebbe la non partecipazione del terzo al reato ipotizzato, donde la illegittimità del sequestro, anche alla luce delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30.8.07 e del 20.1.09.
2) Gli avvocati Rina e Amenduni, congiuntamente:
a) Violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 606, lett. c) ed e), con riguardo all'utilizzazione, in sede di giudizio di rinvio, di elementi probatori sopravvenuti sfavorevoli ai ricorrenti;
si sostiene nel ricorso che, in virtù del richiamo operato dall'art. 324 cod. proc. pen., ai commi 9 e 10 dell'art. 309 c.p.p., anche nel procedimento cautelare reale è inibito al giudice del riesame di utilizzare elementi nuovi sfavorevoli. La pronuncia impugnata dovrebbe, quindi, essere annullata per avere utilizzato, ai fini della decisione, elementi probatori sfavorevoli agli odierni ricorrenti, prodotti dal PM, diversi da quelli già noti ed acquisiti in atti, costituiti dai decreti penali di condanna emessi a carico di alcuni dei ricorrenti, e da una perizia alla quale questi erano rimasti estranei, essendo stata eseguita in sede di incidente probatorio, nell'ambito del procedimento penale a carico del costruttore;
b) Violazione dell'art. 321, comma 1, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c), d) ed e), per l'omessa valutazione di un elemento di prova decisivo, costituito dall'informativa di reato dalla GdF di Brindisi relativa all'utilizzo delle unità immobiliari in sequestro quali case di villeggiatura. Sostengono i ricorrenti che da tale informativa emerge che solo 5 dei numerosi proprietari sono stabilmente residenti nelle unità immobiliari in questione, mentre tutti gli altri vi risiederebbero solo durante le vacanze estive;
ciò attesterebbe l'assenza del "periculum in mora" in vista dell'insussistenza di un aggravamento del carico urbanistico. 3) Gli avvocati Vesco e Lanzalone, separatamente, ma in termini del tutto identici: Violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Propongono i ricorrenti la questione della buona fede, nei termini già sopra esposti, e negano che il giudice di legittimità abbia inteso limitare l'intervento dei giudice del rinvio al solo tema del "periculum in mora"; al contrario, anche il tema della "buona fede" avrebbe dovuto essere attentamente esaminato attraverso la complessiva valutazione della vicenda, anche alla luce dell'avvenuta costituzione degli odierni ricorrenti quali parti civili nel procedimento penale a carico del costruttore. Inesistente sarebbe, in ogni caso, il "periculum in mora", posto che gli immobili in sequestro sono stati adibiti ad uso esclusivamente stagionale, nei termini sopra evidenziati, di guisa che nessun particolare carico urbanistico ne sarebbe derivato per il comune di Brindisi. I ricorrenti contestano, inoltre, la decisione dei giudici del riesame di acquisire e di utilizzare i decreti penali di condanna e la perizia cui si è già accennato. L'avv. Vesco, infine, esclude che i citati decreti abbiano rilievo ai fini che qui interessano, posto che i presunti abusi contestati a taluno dei proprietari risalgono all'anno 2007, cioè ad epoca precedente il decreto di sequestro.
4) L'avvocato Iaia:
Propone a sua volta il tema della buona fede e della necessità di valutarne l'esistenza, in capo ai ricorrenti, anche alla luce della costituzione di parte civile nel procedimento a carico del costruttore e di altri imputati. Nega, altresì, la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 321 cod. proc. pen., comma 1, essendo del tutto inesistente l'ipotizzato pericolo di ulteriore lesione del bene giuridico protetto dalla norma. In particolare, si osserva nel ricorso che nessun maggior carico urbanistico può derivare dalla residenza stagionale dei proprietari nelle abitazioni oggetto di sequestro, che le opere di urbanizzazione primarie e secondarie erano state realizzate, che l'impegno di cessione al comune delle aree da adibire a parcheggio ed a verde pubblico era già stato assolto, che anche le finalità socio economiche ed occupazionali erano state raggiunte attesa la perdurante occupazione di numerose persone, dipendenti della società "Acque Chiare".
5) L'avvocato Paparella:
a) Violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 0, art.44, comma 2, e art. 321 cod. proc. pen.. Ancora una volta viene proposto il tema dei limiti del giudizio di rinvio con riguardo alla questione della buona fede e si segnala come erronea l'affermazione del tribunale secondo cui il "thema dedicendum" sarebbe limitato alla sola verifica del "periculum in mora". Al contrario, si sostiene che la buona fede andava ulteriormente valutata alla luce delle risultanze delle indagini preliminari e, una volta accertata, gli immobili avrebbero dovuto essere restituiti ai legittimi proprietari;
b) Violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., comma 1, per insussistenza del "periculum in mora". Si sostiene nel ricorso che erroneamente il tribunale ha ritenuto che la misura cautelare fosse necessaria per impedire la perpetrazione di altri reati edilizi da parte degli acquirenti, posto che mancherebbe la prova che il libero uso degli immobili avesse la configurazione strumentale di agevolare altri reati, mentre non sarebbe stata eseguita alcuna verifica circa la sussistenza di un rapporto organico funzionale tra la fattispecie criminosa già realizzata ed ogni altro reato contestato a ciascun acquirente;
errata sarebbe anche la funzione cautelare, attribuita al sequestro, di impedire l'ulteriore deterioramento dell'ambiente, così come errato sarebbe il ritenere che detto uso aggraverebbe il carico urbanistico. In definitiva, non si verificherebbe, nel caso di specie, alcuna ulteriore lesione degli interessi protetti;
c) Illegittimità della condanna al pagamento delle spese del procedimento per difetto del presupposto della soccombenza;
6) MM AN IA:
Ribadisce la propria buona fede e quindi l'illegittimità del provvedimento di sequestro, rilevando come gli atti di acquisto fossero stati stipulati in presenza di convenzioni ed accordi intercorsi tra il costruttore e gli enti pubblici, la cui formale legittimità è stata accertata dal notaio rogante, della cui diligenza nessuno ha dubitato, salvo poi, contraddittoriamente, a dubitare della diligenza degli acquirenti;
7) Gli avvocati Gaito e Iaia, congiuntamente:
Sostengono che il giudice del rinvio avrebbe sostanzialmente eluso il compito assegnatogli dalla terza sezione di questa Corte che, contrariamente a quanto ritenuto, atteneva alla verifica della condizione soggettiva dei ricorrenti al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro in funzione della confisca prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44. Al riguardo, essi segnalano che il tribunale del rinvio era stato informato della costituzione di parte civile dei ricorrenti nel procedimento a carico del costruttore e di altri soggetti. Costituzione ammessa dal tribunale procedente che aveva, quindi, escluso qualunque ipotesi di coinvolgimento dei terzi acquirenti nel reato ipotizzato. Con la decisione di ammissione delle parti civili, quel tribunale aveva, in altri termini, verificato la "legitimatio ad causanti" degli odierni ricorrenti, e riconosciuto agli stessi una pretesa risarcitoria nei confronti degli imputati, donde la conferma della loro terzietà rispetto al reato di cui altri sono stati chiamati a rispondere.
D'altra parte, si sostiene ancora nel ricorso, se la condotta illecita contestata si richiama alla convenzione, del 27.8.03, attuativa dell'accordo di programma, frutto, in tesi d'accusa, di intese illecite con amministratori e funzionari comunali, con la quale era stato eliminato il vincolo di immodificabilità della destinazione d'uso ed erano stati modificati i termini di durata della inalienabilità frazionata, evidente sarebbe l'estraneità al fatto degli acquirenti, che avevano sottoscritto l'atto di compravendita in epoca notevolmente successiva al verificarsi delle vicende amministrative evocate. Il tribunale avrebbe, quindi, pretermesso qualsiasi accertamento circa la possibilità di disporre il sequestro in vista della confisca, in palese contrasto con i principi enunciati dalle richiamate sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ne avrebbe rilevato la sussistenza ricorrendo a considerazioni del tutto errate o generiche;
8) Gli avvocati Silvestre e Rina, congiuntamente:
Propongono censure del tutto analoghe a quelle dedotte dagli altri difensori, in particolare, a quelle denunciate dallo stesso avv. Rina e dall'avv. Amenduni in difesa di altri ricorrenti.
9) Con memorie prodotte presso la cancelleria di questa Corte, gli avv.ti Silvestre e Rina e l'avv. Camassa riprendono, in difesa dei rispettivi assistiti, il tema della buona fede degli odierni ricorrenti, a loro parere provata in atti (da ultimo, anche dalla costituzione di parte civile nel procedimento a carico del costruttore), e contestano la sussistenza del "periculum in mora" per le ragioni già evidenziate dagli altri ricorrenti e più sopra sommariamente esposte.
- 6 - All'udienza di trattazione dei ricorsi, del 19.5.10, si è dato atto del deposito, avvenuto nella stessa mattinata, di documentazione e memorie trasmesse dalla Procura di Brindisi e dall'avv. Amenduni. Di tali documenti è stata negata l'acquisizione al fascicolo per la tardività della loro produzione.
- 7 - Premessa la sostanziale impossibilità di individuare, con la necessaria precisione, le generalità dei ricorrenti (diverse decine) congiuntamente assistiti dagli avvocati ES Silvestre e Vittorio Rina, dagli stessi non indicati nominalmente ma quali "... proprietari - così come risulta dagli atti - di unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio "Acque Chiare"...", e dunque attraverso un inopportuno rinvio agli atti di difficile consultazione, anche per l'incompletezza degli stessi, osserva la Corte che inammissibile deve esser dichiarato il ricorso proposto da MM AN IA, mentre infondati sono tutti gli altri. l) L'inammissibilità del ricorso della MM discende dall'essere stato, l'atto d'impugnazione, sottoscritto personalmente dalla parte interessata invece che da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 613 c.p.p.. In proposito, questa Corte ha ripetutamente precisato che la regola generale dettata dalla predetta norma conosce un'unica deroga: quella prevista dall'art. 571 c.p.p., comma 1, che consente al solo imputato, ed a nessun altro soggetto processuale, la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione. Principio che è stato affermato anche nell'ambito del procedimento incidentale promosso, per l'impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo, da un soggetto, estraneo al procedimento principale, che accampava il suo diritto di terzo alla restituzione della cosa oggetto del provvedimento cautelare reale (Cass. nn. 76/98, 711/99, 17645/08). Il ricorso di MM AN IA deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 300,00. 2) Quanto agli altri ricorsi, ritiene la Corte di dovere, anzitutto, precisare la propria piena condivisione della premessa dalla quale è partito il giudice del rinvio, laddove egli ha correttamente delimitato l'oggetto dell'indagine, devolutagli dalla Corte di legittimità, alla verifica della sussistenza del "periculum in mora" e, ravvisandosi esigenze preventive, della compatibilità delle stesse con la concessione della facoltà d'uso ai rispettivi acquirenti delle abitazioni raggiunte dal sequestro;
con esclusione, quindi, di qualsiasi altra tematica estranea al rinvio. 2A) I ricorrenti, d'altra parte, hanno inteso reintrodurre il tema della buona fede, segnalando, quale "fatto nuovo" rilevante a tal fine, la loro costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico, tra gli altri, del costruttore, del sindaco, di uno dei notai roganti, e sostenendo che l'ammissione della stessa da parte del tribunale attesta la loro estraneità al reato, e dunque la loro posizione di soggetti in buona fede, meritevoli della restituzione degli immobili in sequestro.
Orbene, a prescindere dalla legittimità dell'estensione del "thema decidendum" ad argomenti non espressamente devoluti all'esame del giudice del rinvio, osserva, anzitutto, in proposito la Corte l'assenza del carattere della "novità" della dedotta circostanza. In realtà, l'attuale mancato coinvolgimento dei ricorrenti nel procedimento a carico del costruttore, peraltro nell'ambito di indagini estremamente complesse e che non risultano ancora concluse, non rappresenta un fatto nuovo, bensì circostanza già nota e considerata nelle precedenti fasi processuali, ribadita nella stessa sentenza di annullamento della terza sezione, laddove si è dato espressamente atto del fatto che i ricorrenti "non risultavano allo stato indagati".
In ogni caso, del tutto irrilevante si presenta detta circostanza con riguardo al tema della buona fede - la cui sussistenza, per avere rilievo nella presente fase processuale, dovrebbe esser pacifica ed evidente - ove si consideri che la costituzione di parte civile e la verifica, del giudice procedente, della "legitimatio ad causam" dei terzi acquirenti, oltre a non costituire necessario riconoscimento del diritto reclamato, attengono al rapporto tra questi ultimi ed il venditore e gli altri imputati e nulla rilevano ai fini dell'accertamento della condizione soggettiva degli stessi rispetto al tema dell'abusiva lottizzazione, i cui termini essenziali, rispetto alla posizione dei terzi acquirenti, non risultano ancora accertati stante l'assenza di pronunce definitive. Sul solco di tali considerazioni si sono sostanzialmente mossi i giudici del rinvio i quali, seppur talvolta utilizzando qualche improprio passaggio argomentativo, hanno giustamente negato che la costituzione di parte civile dimostrerebbe l'estraneità di tutti gli acquirenti alle vicende lottizzazione e la loro buona fede. Considerazione, quest'ultima, che, d'altra parte, non può ritenersi contraddittoria - come taluno dei ricorrenti vorrebbe - rispetto alla premessa preclusiva formulata dai giudici del rinvio in tema di buona fede, essendo legittimamente diretta a confutare, in ogni caso, il significato dagli stessi ricorrenti attribuito alla rilevata circostanza e ad evidenziare come, al di là della non deducibilità di questioni attinenti alla buona fede, la costituzione di parte civile non avesse alcun rilievo nei termini dedotti nei ricorsi. Da quanto fin qui osservato, dunque, consegue che le censure riguardanti i temi del "fumus" della fattispecie contravvenzionale ipotizzata e della "buona fede", ancora oggetto principale della quasi totalità dei ricorsi in esame, devono ritenersi del tutto infondate, se non a monte inammissibili in quanto estranee alle questioni oggetto del rinvio, avendo il giudice di legittimità già ritenuto sussistente il primo e non riscontrata la seconda, sotto il profilo della ignoranza incolpevole, da parte dei numerosi acquirenti, della effettiva destinazione urbanistica degli immobili acquistati. Così come estranei ai temi devoluti al tribunale sono le questioni di costituzionalità e di asserita violazione, in tema di sequestro, di norme europee e di sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, già affrontati dalla terza sezione nella sentenza di annullamento.
2B) Restano, quindi, quali unici temi d'indagine, quelli relativi al "periculum" ed alle connesse questioni di compatibilità delle esigenze di tutela con l'utilizzazione diretta, da parte dei singoli acquirenti, delle unità immobiliari. Temi in relazione ai quali, tuttavia, dovrà anche ribadirsi che le censure possono riguardare, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, solo il vizio di violazione di legge, nel cui ambito rientrano la mancanza assoluta e la mera apparenza della motivazione.
Orbene, a tale proposito osserva la Corte che il tribunale si è puntualmente uniformato ai principi di diritto affermati dal giudice di legittimità con la sentenza di annullamento. Invero, dopo una puntuale ed autonoma ricostruzione degli elementi di fatto acquisiti ed un adeguato approfondimento delle questioni, individuate dallo stesso giudice di legittimità, connesse con il tema del "periculum in mora", il giudice del rinvio è pervenuto a conclusioni del tutto condivisibili e coerenti rispetto ai dati probatori in atti, in tal guisa avendo ovviato al vizio motivazionale censurato dalla sentenza di annullamento.
In particolare, detto giudice, richiamati i diversi provvedimenti amministrativi, le convenzioni e gli accordi che hanno riguardato il territorio oggetto dei contestati interventi urbanistici, ha ribadito la necessità del mantenimento del vincolo reale sulle unità immobiliari raggiunte dal sequestro, avendo legittimamente ritenuto che il venir meno di tale vincolo, e dunque il permettere l'utilizzazione del complesso immobiliare a scopo residenziale - non consentito ed in contrasto con l'originaria e vincolante, quantomeno per alcuni anni, destinazione turistico alberghiera - procrastinerebbe il già grave stravolgimento, sotto l'aspetto urbanistico ed ambientale, dell'assetto territoriale, il perpetuarsi di situazioni di illegalità, un ulteriore deterioramento dell'ambiente con conseguente grave e persistente compromissione delcequilibrio, non solo urbanistico ma anche economico del territorio, in vista del venir meno delle aspettative occupazionali che costituivano parte determinante dell'accordo di programma e che le strutture produttive di carattere turistico alberghiero avrebbero dovuto assicurare.
Nel suo articolato e coerente argomentare, il tribunale ha rilevato la necessità di evitare l'utilizzazione, a qualunque titolo, del complesso immobiliare con destinazione residenziale, posto che essa comporterebbe modifiche all'assetto territoriale, ambientale ed urbanistico, in relazione al maggior carico urbanistico prodotto da tale tipologia di insediamento, che comporta un particolare impegno in termini di strutture ed opere collettive oltre che una diversa incidenza di oneri contributivi. Più specificamente, nel provvedimento impugnato si è giustamente fatto riferimento all'aumento del traffico, alla necessità di realizzare parcheggi ulteriori rispetto a quelli previsti per gli ospiti di una struttura alberghiera, ad un maggiore inquinamento, ad un aumento dei rifiuti da smaltire e si è giunti alla logica conclusione secondo cui il dissequestro degli immobili, o anche il mantenimento del vincolo reale, accompagnato dalla facoltà d'uso degli stessi, comprometterebbe ancor più gravemente la complessiva organizzazione del territorio comunale, con la conseguente necessità di prevedere un aumento dei servizi ed una diversa distribuzione di quelli esistenti, in contrasto con la pianificazione del territorio attuata mediante il coordinamento delle varie destinazioni d'uso. In definitiva, ne deriverebbe anche un forte aggravio di spese a carico del comune.
Anche il profilo del rispetto delle esigenze socio economiche ed occupazionali imposte dall'accordo di programma è stato compiutamente esaminato dal tribunale che ha opportunamente rilevato che certamente la destinazione ad abitazione dei manufatti vanifica le aspettative occupazionali caldeggiate in detto accordo, costituenti condizione imprescindibile dello stesso, essendo evidente il diverso impatto sull'economia locale che ha il villeggiante proprietario rispetto al turista, prevalendo, nel primo caso, il profilo dello scambio del bene immobile rispetto a quello della produzione di servizi.
Ha, ancora, ricordato il Tribunale che parte dell'intero complesso, in particolare il lotto "B" - pure raggiunto da sequestro- in cui risultano allocati gli standars che dovrebbero asservire il comparto "C", è zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
vincolo che rende ancor più pregnante l'esigenza di evitare un ulteriore deterioramento dell'ambiente che si determinerebbe con la restituzione degli immobili agli acquirenti o con l'attribuzione agli stessi della facoltà d'uso. Ai negativi effetti già prodotti dalla realizzazione del complesso edilizio si aggiungerebbe, secondo il condivisibile argomentare del giudice del riesame, una ulteriore compromissione di singoli aspetti dell'ambiente, quali il suolo, l'acqua, la flora e la fauna, e dunque una indebita fruizione del territorio sottoposto a speciale protezione che comporta una lesione attuale e persistente dell'equilibrio urbanistico dello stesso. Ha opportunamente osservato, infine, lo stesso giudice che nei confronti di numerosi proprietari sono stati avviati procedimenti penali in relazione al mancato rispetto, da parte degli stessi, della normativa edilizia, che ha comportato un ampliamento dei volumi e delle superfici fruibili, e quindi un ulteriore indebito carico urbanistico. Comportamenti giustamente ritenuti emblematici dei maggiori danni al territorio conseguiti dalla disponibilità dei beni in capo ai vari acquirenti e di quelli ulteriori che da una rinnovata disponibilità degli stessi potrebbero derivare.
A proposito di tali decreti, espressamente richiamati nel provvedimento impugnato, ed inoltre della perizia eseguita in sede di incidente probatorio nell'ambito del procedimento penale a carico del costruttore e degli altri imputati, prodotti dal PM al giudice del rinvio durante l'udienza camerale, taluni ricorrenti ne hanno eccepito l'inutilizzabilità per asserita violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., comma 2, in relazione al disposto dell'art. 324 cod. proc. pen., comma 9 e 10, art. 309 cod. proc. pen.. Eccezione di cui devono rilevarsi, anzitutto, la genericità - quantomeno con riguardo alla perizia, in relazione alla mancata indicazione, da parte dei ricorrenti, delle parti motivazionali nelle quali ad essa i giudici del rinvio hanno fatto riferimento, ed al relativo rilievo probatorio ai fini della decisione delle questioni oggetto di esame - ed in ogni caso la infondatezza.
Del tutto legittimamente, in realtà il tribunale ha utilizzato i predetti documenti, alla stregua del disposto dell'art. 309 cod. proc. pen., comma 9, espressamente richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen., comma 7, il quale precisa che il tribunale decide "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza". Proprio nel rispetto di tale previsione legislativa, questa Corte ha costantemente affermato che "In tema di misure cautelari reali, le parti possono presentare nel procedimento di riesame nuovi elementi direttamente all'udienza camerale mediante là produzione di documenti o altri elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisione" (Cass. n. 11468/07, 17601/04), mentre, con riguardo al giudizio cautelare di rinvio, la medesima Corte ha affermato, in un caso riguardante una misura cautelare personale, il principio, evidentemente estensibile alle misure cautelari reali, secondo cui: "... possono essere introdotti elementi sopravvenuti tanto favorevoli quanto sfavorevoli all'imputato, purché nel rispetto del contraddicono ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento" (Cass. n. 17991/06). In ogni caso, ad ulteriore conferma della infondatezza della censura, occorre rilevare che i riferimenti, nel provvedimento impugnato, agli apporti probatori sopravvenuti, rappresentano, nel complessivo contesto motivazionale, solo elementi residuali di supporto e di conferma di altri e più significativi elementi, richiamati dal tribunale, di per sè ampiamente giustificativi della decisione adottata.
2C) L'analisi svolta dal giudice del rinvio si presenta, dunque, del tutto coerente rispetto agli elementi probatori in atti, logica nell'esposizione e del tutto immune da censure, laddove le doglianze proposte nei ricorsi si caratterizzano, da un lato, per la loro infondatezza come quello, appena esaminato, relativo alla pretesa inutilizzabilità degli elementi probatori sopravvenuti davanti al giudice del rinvio, dall'altro, per la loro non proponibilità nella sede di legittimità in quanto afferenti questioni in fatto. Come quelle che:
a) Fanno riferimento - allo scopo di dimostrare l'inesistenza del paventato maggior carico urbanistico - al limitato numero dei residenti nel villaggio ed alla utilizzazione stagionale delle unità immobiliari in sequestro, nonché al mancato esame di una informativa della Guardia di Finanza che tanto attesterebbe, laddove gli stessi ricorrenti che sollevano la questione affermano che i dati ai quali fanno riferimento rappresentano solo delle considerazioni svolte dall'organo investigativo, che tuttavia ha segnalato che diverse decine tra gli odierni ricorrenti hanno la formale residenza nel villaggio.
b) Rilevano, peraltro in termini generici, al fine di escludere la sussistenza del "periculum", che gli abusi edilizi (attribuiti agli acquirenti, di cui ai citati decreti penali, risalirebbero ad un periodo anteriore al sequestro del complesso immobiliare;
laddove tale circostanza potrebbe assumere rilievo in questa sede solo perché, al contrario, dimostrerebbe la necessità di mantenere il vincolo sugli immobili, poiché solo grazie ad esso si sono evitati ulteriori abusi.
c) Sostengono che, poiché la condotta illecita contestata si richiama alla convenzione del 27.8.03, attuativa dell'accordo di programma frutto, in tesi d'accusa, di accordi illeciti tra costruttore, amministratori e funzionali comunali, evidente sarebbe l'estraneità al fatto degli acquirenti, tali divenuti a seguito di contratti di compravendita sottoscritti in epoca molto successiva, laddove, ai fini della verifica della condizione soggettiva degli acquirenti rispetto all'acquisto delle singole unità immobiliari, la circostanza segnalata non assume rilievo alcuno.
d) Contestano la condanna alle spese del procedimento per difetto del presupposto della soccombenza, richiamando il principio affermato dal giudice di legittimità con la sentenza n. 2911/95, dimenticando, tuttavia, che tale principio riguarda la posizione degli imputati, quali non sono gli odierni ricorrenti, non anche della parte privata, per la quale si applica la disposizione dell'art. 592 c.p.p., comma 1, secondo cui "Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento ". Dimenticando, altresì i principi affermati, in altre occasioni, da questa Corte proprio in tema di condanna alle spese in sede di procedimento incidentale di riesame, secondo cui: "Poiché il riesame ha natura di mezzo di impugnazione, deve trovare applicazione, anche con riguardo adesso, il principio generale fissato in materia di spese dall'art. 592 cod. proc. pen., comma 1; pertanto, atteso che l'ordinanza di rigetto o di inammissibilità del gravame, pronunziata dal tribunale, esaurisce in via definitiva il procedimento incidentale e determina la soccombenza dell'istante, legittimamente viene disposta, in tale provvedimento, la condanna al pagamento delle spese processuali"(Cass. SU n. 26/95, n. 1547/96). In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di MM AN IA e condanna la stessa al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 alla cassa delle ammende;
rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010