Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 2
Il provvedimento definitivo di rigetto di una misura cautelare personale adottato per un'ipotesi di reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non costituisce preclusione processuale a successiva ordinanza riferita ad ipotesi di cessioni, trasporto e detenzione illegittime di siffatte sostanze, anche se in tutto o in parte collocate nel medesimo contesto temporale dell'ipotizzato reato associativo.
L'archiviazione disposta per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti non preclude l'esercizio dell'azione penale per singoli episodi di cessione, trasporto e detenzione delle medesime sostanze, anche se collocati nel medesimo contesto temporale dell'ipotizzato reato associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2013, n. 47389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47389 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
MODELLO N. 8 SEZIONI SEMPLICI 47 3 89 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 1700 Composta da: Presidente - CC- 07/11/2013 Vincenzo Rotundo R.G.N. 30408/2013 Anna Petruzzellis - Relatore- Giorgio Fidelbo Pierluigi Di Stefano Emanuele Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. OL LI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2013 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 02/05/2013, ha respinto il riesame proposto nell'interesse di OL LI in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Lucera con provvedimento del 04/04/2013 in riferimento solo a plurimi episodi di trasporto e detenzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, eseguiti nell'arco temporale tra il 2006 ed il 2010, oltre che la detenzione ed il porto di armi, consumati in epoca anteriore e prossima al giugno 2008. 2. Propone ricorso l'interessato personalmente deducendo nullità dell'ordinanza per violazione di legge penale e processuale. Si illustra in fatto che per i medesimi episodi era intervenuto un provvedimento di rigetto della richiesta di emissione della misura cautelare da parte del Gip del Tribunale di Bari, seguito da un provvedimento di archiviazione sulla medesima notizia di reato. Si contesta la rilevanza degli elementi individuati nella richiesta prima, e nel provvedimento del Gip successivamente, che riguardano accadimenti е successivi di alcuni anni, rispetto agi episodi in contestazione, in riferimento ai quali non è dato cogliere gli elementi di collegamento con gli avvenimenti precedenti;
si contesta la correttezza della valutazione svolta dal Tribunale al riguardo.
3. Con il secondo motivo si contesta la presenza di indizi, desumibili dagli elementi di fatto indicati nell'ordinanza che risultano, costituiti solo da conversazioni di dubbia attribuzione all'interessato e dal contenuto criptico, in base alle quali non è possibile ricavare alcun elemento né sulla natura della sostanza trattata, né sul suo quantitativo;
ad illustrazione del motivo si analizzano i vari elementi indiziari segnalati dal Gip e successivamente dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, evidenziando che in alcuni casi le conversazioni si svolgono tra altre persone e non è dato comprenderne la correlazione di tali discorsi con l'azione attribuita a LI;
in altri l'attribuzione all'interessato di un intervento personale avviene solo sulla base del riconoscimento vocale degli agenti di p.g.; per alcuni episodi non è dato comprendere il contenuto degli scambi, che non è stato dimostrato da controlli eseguiti contestualmente;
si segnalano inoltre conversazioni del tutto neutre alle quali, inspiegabilmente, è stata offerta una giustificazione correlata allo svolgimento dell'illecito traffico. Da ultimo è stata ritenuta indicativa della presenza di gravi indizi con riguardo alla detenzione di armi la conversazione intercorsa tra terzi nella quale si attribuisce a LI tale consueto comportamento, omettendo di valutare, al di là del necessario riscontro di veridicità della circostanza, che nel periodo in contestazione LI era detenuto. Le argomentazioni, già espresse in sede di riesame, non hanno ottenuto risposta nel provvedimento impugnato, che pertanto si ritiene carente sotto tale profilo.
4. Si deduce inoltre violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità a fronte dell'indeterminatezza degli elementi indiziari evocati, non solo sulla natura della sostanza trattata, ma anche sul suo quantitativo.
5. Da ultimo si contesta violazione di legge quanto ai criteri determinativi del pericolo di reiterazione, che non risultano tratti dalle concrete situazioni di fatto connesse alla consumazione del reato per il quale si ritiene accertata la provvista indiziaria, ma in relazione alla preesistente condizione di latitanza per altra vicenda, condizione priva di collegamento con la situazione attuale, in riferimento alla quale non è stata valutata neppure l'adeguatezza della massima misura. К 2 Cass. VI sez. penale, rgn. 30408/2013 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Con il primo motivo di ricorso si ripropongono rilievi formulati dinanzi al Tribunale del riesame, che risultano validamente contrastati nel provvedimento impugnato. In particolare, risulta pacifico che il Gip del Tribunale distrettuale aveva respinto in precedenza la richiesta di emissione della misura, e ciò aveva fatto senza svolgere una valutazione di merito, giustificando tale decisione per effetto dell'impossibilità di operarne alcuna, stante la trasmissione in allegato alla richiesta cautelare del complesso intercettativo, privo di una informativa di reato completa o della valutazione, da parte dell'organo inquirente, delle singole acquisizioni, che consentisse la sua analisi, in funzione dell'ipotesi di accusa. Trattandosi di una decisione di ordine processuale, e non di merito, seguita dalla pronuncia di archiviazione della notizia di reato operata con esclusivo riferimento all'ipotesi associativa, non può assumere alcun effetto di accertamento definitivo, mentre risulta precluso l'esercizio dell'azione penale esclusivamente con riferimento all'ipotesi associativa, rispetto alla quale potrebbe non esservi spazio per nuovi provvedimenti, in assenza del decreto di cui all'art. 414 cod. proc. pen. La richiesta di misura cautelare accolta con il provvedimento impugnato riguarda invece solo gli episodi inquadrabili nella fattispecie di cui al'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in relazione ai quali non risulta intervenuta, nemmeno secondo la prospettazione posta a fondamento del ricorso, alcun provvedimento di archiviazione, mentre l'autonomia di tale reato rispetto all'ipotesi associativa giustifica lo sviluppo di una diversa iniziativa cautelare sul punto (Sez. 6, Sentenza n. 2951 del 01/10/1996, dep. 14/11/1996, imp. Tarek, Rv. 206358). Per contro, la situazione processuale con riguardo a tale imputazione, è mutata rispetto alla precedente valutazione, poiché al provvedimento di rigetto del Gip del Tribunale distrettuale è sopraggiunta l'informativa di reato, che ha permesso la lettura organica del materiale intercettativo, nonché l'arresto di un coimputato, oltre che le dichiarazioni di collaboranti, che hanno consentito di concretizzare gli elementi indiziari, giustificando una nuova decisione di merito non ostacolata, per quanto detto, da preclusioni processuali. In tal senso, conseguentemente, il primo motivo di ricorso risulta infondato.
3. Risulta generica la contestazione della gravità indiziaria a carico dell'interessato, fondata sotto un primo profilo, su dati formali, riguardanti il Cass. VI sez. penale, rgn. 30408/2013 mancato coinvolgimento personale del ricorrente nelle conversazioni, che appare irrilevante al fine di escludere la presenza di gravi indizi a suo carico, e riduttivo. Invero l'esame dell'ordinanza impugnata segnala la presenza di specifiche conversazioni dirette di OL LI, svolte in momenti estremamente significativi, come i ripetuti contatti telefonici con i correi, ricercati in diretta correlazione temporale con i controlli da questi subiti dalle forze dell'ordine, il cui svolgimento, sulla base delle captazioni, rivela la presenza di una notevole fibrillazione tra i partecipi. Si citano nel provvedimento altre conversazioni dalle quali si ricava l'interessamento del ricorrente ad una spedizione in corso, attraverso la quale si suggerisce anche l'invio di denaro al fratello, latitante all'estero, e tale diretto coinvolgimento viene ignorato nel ricorso, ove si operano contestazioni generiche. Tale quadro risulta indicativo, per lo meno a livello indiziario, del coinvolgimento nell'illecito dell'interessato, e non risulta suscettibile di ridurre la portata dimostrativa di tali elementi la circostanza che l'individuazione dell'interessato da parte degli agenti procedenti sia stata attuata attraverso il riconoscimento della voce, poiché tale modalità identificativa, peraltro suscettibile di ulteriore verifica nel prosieguo, anche attraverso mezzi tecnici, non è raggiunta da una minore affidabilità complessiva. È bene ricordare in argomento che, per pacifica giurisprudenza, (vedi da ultimo Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012 - dep. 15/05/2012, Cataldo e altri, Rv. 252712,) si ritiene che possano essere utilizzate ai fini della decisione di merito le dichiarazioni degli operanti di p.g. che avevano riferito sul riconoscimento delle voci di alcuni degli imputati, che hanno per oggetto la percezione sensoriale, circostanza che può formare oggetto di testimonianza, perché agli operanti della p.g. coinvolti nelle indagini è inibita la testimonianza sulle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dagli indagati (art. 62 c.p.p.) o da testimoni (art. 195 c.p.p, comma 4), e non su quanto da loro appreso o percepito direttamente, attraverso l'uso dei normali sensi (vista, udito, tatto, gusto, olfatto). Nè, è bene sottolineare, una simile testimonianza incontrerebbe in tal caso il divieto di espressione di apprezzamenti personali (art. 194 c.p.p.), perché in questo ambito ricadono espressioni di opinioni e non quanto rientra nella sfera di ricognizioni, siano esse uditive o di altra natura. Naturalmente, l'attendibilità di tali ricognizioni di tipo uditivo, come di ogni altra percezione affidata ai sensi, va apprezzata dal giudice, ma se tali risultanze possono assumere, per il tramite della testimonianza, dignità di prova, Cass. VI sez. penale, rgn. 30408/2013 se ne deve desumere l'infondatezza di contestazioni tendenti ad escluderne la valenza indiziaria, quali quelle formulate nel presente ricorso. Generica è la contestazione riguardante l'incompatibilità dell'attribuzione all'interessato del possesso di armi, e la sua condizione di detenuto nel medesimo periodo, poiché il ricorso non individua gli atti dai quali sia possibile desumere tale inconciliabilità, contrariamente a quanto richiesto in ragione dl principio di autosufficienza del ricorso. Peraltro la deduzione risulta generica anche alla luce del riferimento operato nelle conversazioni intercettate, e poste in rilievo quale elemento indiziario della specifica contestazione, atteso che il discorso intercettato riguarda un comportamento attribuito all'interessato, in epoca non necessariamente coeva alla conversazione, ove dava conto di un atteggiamento aggressivo non condiviso dai concorrenti, in cui il richiamo alla possibilità di sparare costituiva una plastica espressione, che non veniva collocata nei discorsi in un arco temporale chiaramente definibile, come è dato ricavare dalla data indicata nella contestazione.
4. Analogo vizio di genericità attinge la contestazione riguardante l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità, poiché l'ordinanza individua sufficienti elementi indiziari sul punto, desumibili sia dalla circostanza di fatto che a LI è contestata l'importazione di quantitativi di stupefacente direttamente dall'Olanda, da smerciare a successivi rivenditori, sia per il riferimento contenuto nelle conversazioni e ricavabile dai sequestri di denaro, ad elevatissime somme di denaro dell'ordine di oltre € 250.000, che risultavano finalizzate a portare a termine gli acquisti, il cui sequestro risulta aver imposto una nuova raccolta di fondi, elementi indiziari dei quali si dà conto nel provvedimento impugnato che sorreggono in misura sufficiente, per la presente fase cautelare, la contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità.
5. Le argomentazioni svolte in ricorso per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari non risultano pertinenti rispetto allo sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato, nel quale si è dato conto dell'elevato pericolo di reiterazione evincibile dalla gravità dei fatti commessi, dal loro perdurare nel tempo, della allarmante natura dei contatti tenuti dal LI con i suoi concorrenti per un arco temporale significativo, finalizzati allo svolgimento seriale di un'azione illecita di elevata pericolosità, dell'incapacità auto regolatrice dell'interessato, come ricavabile dagli elementi di fatto acquisiti, elementi tutti che danno concretamente conto della presenza ed attualità degli indici di pericolosità e nel contempo dell'inidoneità di misure alternative alla custodia in carcere, secondo i criteri valutativi fissati dalla legge al riguardo. 止 5 Cass. VI sez. penale, rgn. 30408/2013 Rispetto a tale valutazione non è dato riscontrare vuoti motivazionali, o specifiche contraddizioni o illogicità, circostanza che impone di escludere la fondatezza del ricorso, anche sotto questo profilo.
6.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado. Per effetto della persistente efficacia della misura detentiva la Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07/11/2013. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Vincenzo Rotundo Vincenzo R and DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 28 NOV 2013 PREMA DIGIL FUNZIONARIO AUDIZIARIO Pie a Esposito 6 Cass. VI sez. penale, rgn. 30408/2013