Sentenza 27 febbraio 2013
Massime • 1
Nel caso di illecita prosecuzione di condotte edilizie su opere abusive già oggetto di precedente sequestro, la configurata permanenza del reato non consente, in presenza di decreto di archiviazione per le prime condotte non seguito da autorizzazione alla riapertura delle indagini, che si indaghi sul segmento temporale della condotta illecita già oggetto di archiviazione ovvero che si utilizzino per lo stesso periodo gli elementi probatori già acquisiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2013, n. 23646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23646 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 27/02/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI UI - rel. Consigliere - N. 510
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 33658/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
nel procedimento a carico di:
US EA, nato a [...] il [...];
FI UI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 25/6/2012 del Tribunale di Salerno, che, parzialmente accogliendo l'appello proposto avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari in sede che respingeva l'istanza di restituzione di quanto sottoposto a sequestro preventivo con decreto emesso in data 29/5/2012, ha annullato il provvedimento di sequestro, con eccezione delle opere contestate al capo e), se sottoposte a diverso provvedimento cautelare;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UI Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo annullarsi l'ordinanza con rinvio;
udito per l'imputato gli avv. Carla Lauretano e Virgilio Marino, che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14/11/2011 il Tribunale di Salerno, quale giudice del riesame, dispose il sequestro dei locali del bar ristorante "Incanto" in relazione al solo reato D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ex art. 181, comma 1, lett. d) (capo a delle ipotesi di reato prospettate dal Pubblico ministero); in quella sede il tribunale ritenne non provata l'avvenuta estinzione dei reati per prescrizione ne' provata l'esistenza di precedente misura cautelare per i medesimi fatti ("ne bis in idem" sostanziale).
2. In data 28/11/2011 nel dare corso all'esecuzione del provvedimento di sequestro la polizia giudiziaria ravvisò ulteriori violazioni edilizie, fatte poi oggetto del capo e) della contestazione provvisoria;
per tali nuovi fatti non risulta, secondo il tribunale, formalizzato un ulteriore provvedimento cautelare.
3. Risulta accertato che nelle more risultano maturati i termini prescrizionali per il reato oggetto del capo a) della contestazione provvisoria. Su tale base il Tribunale di Salerno ha accolto la prospettazione difensiva e disposto la restituzione dell'immobile, ferma restando la eventuale non restituzione della porzione di immobile su cui sono state eseguite le opere oggetto del capo e) se soggette a diverso titolo cautelare.
4. Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore della Repubblica, in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 321, 322 bis e 310 c.p.p. e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 bis, e art. 157 c.p.. Osserva il ricorrente che la pronuncia del Tribunale di Salerno avrebbe dovuto avere riguardo alle sole questioni sollevate con riferimento all'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che respingeva l'istanza di restituzione dei beni avanzata dagli indagati. Ebbene, la difesa aveva chiesto al Giudice delle indagini preliminari la restituzione di parte dell'immobile, e cioè quella consistente nel nucleo originario dell'immobile oggetto dei lavori eseguiti negli anni 2002-2004 e già costituenti modifica e ampliamento di una struttura abusiva esistente. In realtà il Tribunale ha disposto la restituzione di tutta la struttura, ivi compresa quella parte oggetto di nuove modifiche negli anni 2007 e 2011, che non avrebbe potuto restituire in quanto oggetto di nuovi interventi abusivi, pacificamente non coperti da prescrizione e per i quali il Pubblico ministero non aveva potuto richiedere nuova misura di sequestro in quanto già vincolate dal precedente provvedimento. Con memoria presentata il 21/2/2013 i sigg. SS e NO osservano:
- su appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari, in data 9/7/2011 il Tribunale di Salerno accoglieva la richiesta limitatamente all'ipotesi contenuta nel capo a) e la rigettava con riferimento a quella contenuta nel capo e);
tale decisione è stata confermata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 3261/2013, ud. 20/6/2012);
il Tribunale del riesame con l'ordinanza impugnata ha dato atto che per le opere indicate al capo e) non risulta emesso alcun provvedimento cautelare, così che non si veda in quale vizio sia incorso il Tribunale stesso;
- con riferimento alle opere contestate al capo a), lo stesso Tribunale evidenzia l'esistenza di dubbi in ordine alla data di realizzazione delle opere, così che nell'ordinanza non si ravvisa alcuna violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte, ai fini della ricostruzione della vicenda, che la sentenza n. 3261/2013 richiamata nella memoria dei sigg. SS e NO prende in esame il capo a), violazione paesaggistica, e il capo f), e cioè il reato ex artt. 54 e 1161 c.n., non assumendo determinazioni oggi rilevanti in merito al capo e).
2. Deve a questo punto rilevarsi che la ricostruzione dei fatti operata dallo stesso Tribunale e quanto esposto in sede di ricorso evidenziano l'esistenza di una pluralità di condotte edificatorie sul medesimo bene effettuate in tempi diversi e con riguardo a porzioni non sempre coincidenti del medesimo immobile.
3. In tale contesto fattuale è opportuno richiamare i pacifici orientamenti interpretativi di questa Corte secondo cui le condotte di abusiva edificazione di un immobile hanno carattere di permanenza che viene meno, in sintesi, o quando le condotte cessano spontaneamente, o quando le opere edili vengono portate a ultimazione o, infine, quando, si è in presenza di un provvedimento di sequestro che interrompe effettivamente il rapporto di disponibilità del bene da parte dell'autore delle condotte.
4. Ciò significa che la sola circostanza che sia dia corso al sequestro delle opere in atto non interrompe inevitabilmente il continuum edificatorio e che l'eventuale violazione del sequestro al fine di proseguire nella realizzazione delle opere può costituire sviluppo del progetto criminoso e porsi in permanenza con quanto già realizzato. La natura permanente di un processo edificatorio trova conferma nei principi fissati da Sez. 3^, n. 25503 del 23/4/2009, Baldassarri e altro, la cui massima (rv 244123), avente a oggetto le conseguenze del decreto di archiviazione sulle indagini relative a nuovi interventi edificatori, ha ravvisato l'esistenza di "permanenza" in ipotesi di " reato di costruzione non assentita di un complesso immobiliare oggetto di numerosi interventi edilizi abusivi, alcuni dei quali valutati nell'ambito di procedimenti definiti con archiviazione". In particolare, si legge nel corso della motivazione che: "i fatti emersi nel corso di indagini già espletate e per i quali sia stato emesso un provvedimento di archiviazione non possono formare oggetto di rivalutazione, sia pure in seguito alla acquisizione di nuovi elementi, al fine di attribuire ad essi valore di illecito penale attualmente perseguibile, in contrasto con la precedente statuizione sul punto, senza che sia stata chiesta l'autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p.. Tale principio di diritto, peraltro, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui sia ravvisata la permanenza tra i fatti già oggetto di archiviazione e quelli commessi dopo l'adozione di tale provvedimento, proprio perché la ritenuta permanenza implica la attribuzione di valenza illecita a fatti già ritenuti penalmente irrilevanti, sicché anche in tal caso il P.M. è obbligato a chiedere al G.I.P. l'autorizzazione di cui all'art. 414 c.p.p.. Ed, infatti, è stato già affermato da questa Suprema Corte sul punto che "Nell'ipotesi di reato permanente, l'efficacia preclusiva del decreto di archiviazione impedisce soltanto che, in assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini, si indaghi sul segmento temporale della condotta illecita già presa in considerazione o che si utilizzino per lo stesso periodo gli elementi probatori in precedenza acquisiti" (sez. 5^, 2005/17380, Sorce, RV 231780).
5. Nel caso in esame sussistono condotte edificatorie che la contestazione provvisoria pone in continuità con quelle già oggetto d'indagine e di provvedimento di sequestro, così che la continuità edificatoria consente di ritenere sussistente una "permanenza" non cessata alla data del sequestro del 2007; a ciò consegue che le opere ulteriori accertate nel mese di novembre del 2011, dopo che nel maggio dello stesso anno risulta rilasciata una autorizzazione che viene ritenuta illegittima, potrebbero allo stato essere considerate in via di principio come prosecuzione del processo edificatorio che insiste sul medesimo immobile e non come condotte autonome (sul punto si rinvia per le diverse articolazioni a Sez. 3^, n. 41079 de/20/09/2011, Latone, e n.340/2007, ud. 26/09/2006, P.M. in proc. Pagliuca).
6. Così valutati i fatti esposti dallo stesso Tribunale, la Corte ritiene che il provvedimento impugnato abbia omesso di considerare la rilevanza dei fatti accertati nel corso dell'anno 2011 e il loro collegamento, sul piano giuridico, coi fatti anteriormente commessi. Il Tribunale ha concentrato l'attenzione sui fatti oggetto del capo A della contestazione provvisoria e trascurato il collegamento con essi delle nuove condotte. Tale collegamento e quale sia la sua rilevanza costituiscono accertamenti di fatto che, una volta ipotizzata la condizione di tribunale del riesame.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono l'ordinanza deve annullata con rinvio al Tribunale di Salerno che, considerati i principi fissati con la presente decisione, procederà a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013