Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2017, n. 5075
CASS
Sentenza 13 dicembre 2017

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Massime1

L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive in quanto devono essere attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2017, n. 5075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5075
Data del deposito : 13 dicembre 2017

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