Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2017, n. 29499
CASS
Sentenza 23 maggio 2017

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Massime1

Il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato.

Commentario1

  • 1Amnistia
    Valeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2017, n. 29499
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29499
Data del deposito : 23 maggio 2017

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