Sentenza 23 maggio 2017
Massime • 1
Il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato.
Commentario • 1
- 1. AmnistiaValeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2017, n. 29499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29499 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2017 |
Testo completo
2949 9-17 BRIKAPITALN REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/05/2017 SENTENZA N. 1454 Composta dagli ill.mi sig.ri: PIERCAMILLO DAVIGO - Presidente - GEPPINO RAGO REGISTRO GENERALE STEFANO FILIPPINI N.47490/2016 IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NO FABRIZIO nei confronti di RO ER nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/10/2015 della CORTE APPELLO di TORINO udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2017, la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Roberto Aniello che ha concluso per l'inammissibilità. Uditi i difensori avv.to Paolo Pavarini per la ricorrente parte civile che insiste in ricorso e deposita conclusioni e nota spese ed avv.to Michele Galasso in sostituzione dell'avv.to Andrea Galasso per l'imputato che conclude per l'inammissibilità. 1 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 12 ottobre 2015 la Corte di appello di Torino, riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale di Torino sezione distaccata di Susa, assolveva IS SE dal reato di tentata estorsione allo stesso contestato perché il fatto non sussiste e revocava le statuizioni civili. Riteneva la Corte di appello che, benché fosse maturato il termine di prescrizione, la presenza della parte civile nel giudizio e le statuizioni di condanna in suo favore imponevano l'esame nel merito dei motivi di appello proposti, ai sensi dell'art. 578 cod. proc.pen., e concludeva per l'insussistenza della contestata condotta posto che l'imputato aveva legittimamente agito per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle attività di costruzione edilizia poste in essere dalla parte civile.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile UD RI deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 129 e 578 cod.proc.pen. poiché in presenza della causa estintiva il giudice di appello non poteva procedere all'esame nel merito;
al proposito aggiungeva che poiché le statuizioni civili dell'appellata sentenza non erano state oggetto di specifico gravame non avrebbero comunque potuto essere travolte dal giudicato di appello;
- travisamento della prova e carenza di motivazione oltre che contraddittorietà della stessa posto che il giudice di appello aveva omesso di valutare elementi decisivi costituiti dal contenuto delle intercettazioni tra l'imputato e la di lui figlia e dall'ordinanza emessa in sede di giudizio possessorio, nella quale veniva escluso che la costruzione realizzata da Borgo Vecchio s.r.l. avesse arrecato turbative all'imputato. La sentenza pertanto mancava di qualsiasi motivazione rafforzata pur essendo stata pronunciata in totale riforma del giudizio di primo grado. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2.1 Quanto al primo motivo, correttamente il giudice di appello ha proceduto ad esaminare nel merito la fondatezza dell'impugnazione proposta dalla difesa dell'imputato pur in presenza della maturazione della prescrizione, avuto riguardo alla statuizione di condanna al risarcimento dei danni pronunciata in primo grado. Questa Corte ha avuto modo di stabilire con una pronuncia delle Sezioni Unite che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273). Ed in motivazione le Sezioni Unite precisavano che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen. deve coordinarsi con la presenza della parte civile e con una pronuncia di una condanna in primo grado: in tal caso, infatti, il giudice dell'appello nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sull'azione civile;
deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi. Ne deriva affermare che, ove vi sia presenza della parte civile, la sussistenza di una causa estintiva non esclude il dovere del giudice di appello di valutare la fondatezza dei motivi proposti ed ove ritenga gli stessi fondati pronunciare assoluzione dell'imputato revocando le statuizioni civili quale statuizione accessoria e necessaria. Al proposito altre pronunce hanno affermato che il proscioglimento nel merito all'esito del giudizio, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, oltre che in caso di necessaria valutazione, in sede di appello, ai fini civilistici, del compendio probatorio, e in caso di ritenuta infondatezza nel merito dell'impugnazione del P.M. avverso una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., anche laddove il giudice di appello debba valutare compiutamente gli elementi di prova al fine di pronunciarsi, per confermarla o revocarla, sulla confisca dei beni disposta con la sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 6261 del 12/01/2010 Rv. 246187); la previsione di cui all'art. 578 - per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen (Sez. 5, n. 14522 del 24/03/2009, Rv. 243343). In conclusione l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna per un fatto delittuoso alla quale acceda anche la statuizione di condanna al risarcimento del danno, obbliga il giudice di secondo grado al compiuto esame dei motivi proposti pur in presenza di una causa estintiva del reato ed ove si ritengano le doglianze proposte fondate, legittimamente il giudice di appello pronuncia ai sensi dell'art. 605 cod. proc.pen. sentenza di riforma della condanna di primo grado contestualmente revocando le statuizioni civili;
a nulla vale in tal caso il disposto dell'art. 578 cit. e la presenza della causa estintiva della prescrizione ovvero della amnistia sulle quali prevale la statuizione assolutoria adottata in sede di appello. Il combinato disposto degli artt. 578 e 605 cod. proc.pen. impone pertanto ritenere che ove il giudice di appello intenda riformare la sentenza di primo grado che condanni l'imputato anche 3 al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile ed accogliere i motivi proposti a ciò non è impedito dalla maturazione di una causa estintiva del reato. Altrimenti ragionando dovrebbe affermarsi che la presenza della parte civile e della causa estintiva del reato dovrebbero limitare lo spazio operativo del gravame proposto dall'imputato avverso sentenza di condanna, con conseguenza evidentemente non condivisibile e contraria ai principi generali della devoluzione in appello. Viceversa la presenza dell'art. 578 cod.proc.pen. disciplina espressamente il caso del rigetto dei motivi di appello in presenza di causa estintiva di amnistia o prescrizione, prevedendo espressamente che in tale caso il giudice di secondo grado che dichiari la causa di proscioglimento ex art. 531 cod. proc.pen. confermi le statuizioni civili di condanna adottate in primo grado ritenendo non fondati nel merito, ed all'esito del compiuto esame degli stessi, i motivi di appello proposti. Ed ove i motivi di appello proposti riguardino la contestazione dell'affermazione di responsabilità, l'integrale accoglimento degli stessi determina necessariamente la revoca delle statuizioni civili di condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese adottate dal giudice di primo grado, trattandosi di disposizioni accessorie destinate a cadere unitamente all'affermazione di responsabilità senza che sia necessario ed imprescindibile proporre specifico motivo di appello al proposito. Al proposito infatti vale ricordare come secondo il testuale disposto dell'art. 538 cod.proc.pen. solo quando pronuncia sentenza di condanna il giudice decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno proposta dalla parte civile;
con la necessaria conseguenza che la caducazione della condanna determina necessariamente la revoca delle statuizioni civili anch'esse di condanna in grado di appello senza che ciò sia impedito dalla mancata proposizione di motivi specifici. Vale al proposito la inequivocabile disposizione dettata dall'art. 574 comma quarto cod.proc.pen. secondo cui l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato;
ne deriva pertanto affermare che ogni qual volta vi sia connessione tra affermazione di responsabilità in primo grado e condanna al risarcimento dei danni, perché questa consegue alla statuizione sulla colpevolezza per un determinato reato che abbia arrecato danni risarcibili ad un soggetto costituito parte civile, la proposizione di motivi sul capo o punto specifico relativo a detta affermazione devolve al giudice di appello necessariamente anche la questione circa il mantenimento o la revoca delle statuizioni civili ed in caso di accoglimento del motivo di gravame obbliga il giudice di secondo grado a disporre la revoca delle suddette statuizioni della sentenza di primo grado. Tale interpretazione, inequivocabilmente basata sul testo normativo, è avvalorata da precedenti giurisprudenziali di questa Corte secondo cui in tema di appello, l'impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale, estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi, in base alla previsione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc.pen., anche alla pronuncia di condanna al 4 risarcimento dei danni, ma solo nella parte in cui quest'ultima abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto penale impugnato (Sez. 6, n. 10373 del 16/01/2002, Rv. 221350).
2.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato;
il giudice di appello attraverso il compiuto esame delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado è pervenuto alla conclusione della insussistenza della contestata condotta di tentata estorsione ai danni delle parti civili stigmatizzando in particolare: l'assenza di violenze o minacce nelle condotte dell'imputato il quale a fronte delle richieste avanzate verso il legale rappresentante della ditta costruttrice si limitava a prospettare la possibilità di denunciare eventuali abusi edilizi;
-la presenza di elementi documentali e dichiarativi in contrasto con le ricostruzioni offerte dalla stessa presunta vittima e dalla moglie della parte civile;
l'assenza nelle conversazioni intercettate di atteggiamenti intimidatori o palesemente vessatori posti in essere dall'imputato. E poiché il delitto di estorsione punisce soltanto quella condotta con la quale l'agente attraverso violenza o minaccia coarti in concreto la libera determinazione altrui, la richiesta avanzata dall'imputato appare essersi mantenuta nei limiti di libere trattative così come ritenuto dal giudice di appello senza che alcun concreto e decisivo travisamento delle prove possa ravvisarsi. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod. proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della cassa delle ammende. Roma, 23 maggio 2017 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardol IL PRESIDENTE Dott. Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 3 GIU. 2017 IL DICASS CANCELLIERE Claudia Pianelli J O N E 5