Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2014, n. 40541
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Sentenza 18 giugno 2014

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In materia edilizia, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, si considera in "totale difformità" l'intervento che, sulla base di una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con l'attività costruttiva, risulti integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, di utilizzazione o di ubicazione, mentre, invece, in "parziale difformità" l'intervento che, sebbene contemplato dal titolo abilitativo, all'esito di una valutazione analitica delle singole difformità risulti realizzato secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2014, n. 40541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40541
    Data del deposito : 18 giugno 2014

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