Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 2
La condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice penale presuppone l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e del nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato, non essendo necessaria alcuna indagine sulla concreta esistenza di un danno risarcibile.
È riconducibile alla nozione di "malattia" ai sensi dell'art. 582 cod. pen. e, pertanto, integra l'elemento oggettivo del reato di lesione personale il trauma contusivo che determini un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo tale da richiedere un processo terapeutico, con specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni mediche.
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- 1. Lesioni personali: anche il dolo eventuale può integrare l'elemento psicologicoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato, per avere bloccato e spinto fuori dalla propria abitazione un agente di polizia, continuando a tenerlo stretto anche mentre il coimputato, chiamato in aiuto, lo aveva, a sua volta, spinto, facendolo cadere a terra - Cassazione penale , sez. IV , 11/06/2019 , n. 28891). Fonte: Ced Cassazione …
Leggi di più… - 2. Riforma Cartabia: la nuova formula della costituzione di parte civile nel processo penaleLorena Papini · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2008, n. 36657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36657 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 05/06/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2593
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 40966/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA DI N. IL 12/04/1946;
avverso la SENTENZA del 25/01/2007 TRIBUNALE di BOLOGNA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Alberto Bova;
Udito il difensore Avv. TRENTIN ANDREA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 25 gennaio 2007 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto IO LL responsabile del reato di lesione personale volontaria in danno di OT ST;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, a seguito di una discussione con la persona offesa il LL l'aveva afferrata per un braccio, strattonandola e facendola urtare col ventre contro una scrivania;
ne era derivato un trauma contusivo, per il quale la persona offesa era ricorsa alle cure del Pronto Soccorso. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi.
Col primo motivo il ricorrente rinnova in questa sede l'eccezione di nullità del ricorso immediato al giudice di pace per omessa notifica dello stesso, e del decreto di convocazione delle parti, al difensore di fiducia già nominato dal deducente.
Col secondo motivo il LL contesta la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, siccome non conforme alle risultanze istruttorie.
Col terzo motivo contesta che la sensazione dolorosa avvertita dalla OT possa qualificarsi come malattia in senso tecnico- giuridico.
Col quarto motivo impugna il capo della sentenza recante condanna generica al risarcimento dei danni, in assenza di sostegno probatorio.
Col quinto motivo il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 5. Col sesto motivo invoca l'applicazione dell'indulto. Il ricorso è privo di fondamento e va, perciò, disatteso. L'eccezione di nullità che informa il primo motivo aspira a fondarsi sul disposto del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, comma 4, a norma del quale il ricorso immediato al giudice e il decreto che dispone l'udienza devono essere notificati, a cura del ricorrente, non solo alla persona citata in giudizio, ma anche al suo difensore. Poiché, nel caso specifico, in quella fase procedimentale il LL aveva già provveduto alla nomina del difensore, depositata presso la Procura della Repubblica ove era stata iscritta la notizia di reato a seguito della presentazione della querela, secondo il deducente si sarebbe dovuto far luogo alla notifica al difensore già nominato, a nulla rilevando il fatto che l'ufficio di Procura avesse omesso di trasmettere la nomina all'ufficio del giudice di pace. Così eccependo il ricorrente mostra di non tener conto del fatto che il suo difensore, malgrado l'omessa notifica, ha partecipato di fatto all'udienza dibattimentale, ivi svolgendo senza alcuna limitazione i propri compiti defensionali;
conseguentemente la denunciata nullità deve ritenersi in ogni caso sanata, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., lett. b), atteso che la difesa si è avvalsa della facoltà cui l'atto omesso era preordinato.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto esulante dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p.. Infetti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione e di violazione dei canoni di valutazione della prova, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. Il Tribunale di Bologna ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a ricostruire i fatti in senso conforme alla versione fornita dalla querelante;
ha osservato, in proposito, che l'obiettività delle lesioni riportate dalla OT aveva trovato conferma nel certificato medico in atti;
e che dalla deposizione dell'operante di P.G. DR AG si era potuto apprendere che costui, ricevuta dalla centrale operativa - sollecitata dalla chiamata telefonica della persona offesa - la segnalazione di una lite in corso, era giunto presso l'ufficio dell'imputato trovando sulle scale la OT in stato di evidente agitazione. Siffatte emergenze hanno persuaso il giudicante che le dichiarazioni della parte lesa in ordine alle modalità dell'aggressione subita dal LL, e delle lesioni derivatene, rispondesse a verità. Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento;
mentre il suo tentativo di screditare la deposizione della OT, in base ad argomenti testuali e logici, si risolve nella prospettazione di una lettura del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.
Inaccoglibile è il terzo motivo, col quale si contesta la configurabilità del reato di lesione personale, per essere carente il requisito obiettivo dello stato di malattia a carico del soggetto passivo. In linea di fatto è emerso che nella circostanza la OT ha riportato un trauma contusivo, apportatore di un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo tale da richiedere un processo terapeutico, con specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni mediche: il che è quanto basta, secondo un principio da tempo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ad integrare l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 582 c.p., (v. Cass. 11 giugno 1985, Bellomo;
Cass. 3 marzo 1976, Marchetti). L'infondatezza del quarto motivo discende dal principio, anch'esso da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui per la pronuncio di una condanna generica al risarcimento dei danni in favore della vittima del reato non si richiede alcuna indagine sulla concreta esistenza di un danno risarcibile, sufficiente essendo accertare la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e l'esistenza di un nesso di causalità fra questo e il pregiudizio lamentato (Cass. 19 ottobre 2000, Mattioli e altri;
Cass.19 gennaio 1993, Bonaga).
Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata col quarto motivo, se ne deve rilevare l'infondatezza per essere applicabile al reato il termine prescrizionale di cinque anni, prorogato fino a sette anni e sei mesi in virtù degli atti interruttivi, secondo il disposto dell'art. 157 c.p., comma 1, art. 160 c.p., nel testo anteriore alla modifica apportatavi dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, (applicabile ratione temporis al caso di specie: v. art. 10, comma 2, della legge citata). Non si rende, invece, applicabile il più ridotto termine prescrizionale di tre anni, stabilito dal quinto comma dell'art. 157 c.p., cit., per i reati puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria: la disposizione, invero, non si riferisce ai reati di competenza del giudice di pace, relativamente ai quali la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria (in alternativa alla quale può essere discrezionalmente irrogata, in alcuni casi soltanto, una pena ed. para-detentiva); in tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 2 del 18 gennaio 2008, che in base a tale ratio decidendi ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in scrutinio.
Conseguentemente, essendo il fatto temporalmente collocato al 30 luglio 2003, il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi è ancora lungi dal pervenire a maturazione.
Inammissibile, infine, è il quarto motivo, col quale il LL chiede l'applicazione dell'indulto. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha già enunciato il principio, che va qui ribadito, a tenore del quale "quando all'applicazione dell'indulto non abbia provveduto il giudice della cognizione, procede a norma dell'art. 672 c.p.p., il giudice dell'esecuzione: conseguentemente il ricorso per cassazione con il quale si lamenti la mancata applicazione del condono è ammissibile solo quando il giudice di merito l'abbia erroneamente esclusa, con specifica statuizione nel dispositivo della sentenza" (Cass. 6 aprile 1994, Guglielmetti). Nel caso di cui ci si occupa, il Tribunale non ha affatto escluso l'applicabilità del condono, ma si è limitato a non trattare l'argomento: del quale dovrà quindi occuparsi il giudice dell'esecuzione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Spetta alla parte civile il rimborso delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in Euro 2.000,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008