Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2005, n. 23668
CASS
Sentenza 26 aprile 2005

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La disposizione dell'art.4 Legge 1 giugno 1939 n. 1089 (sostitituita dall'art. 5 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e, da ultimo, dagli artt. 10 e 12 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), per effetto della quale le cose immobili che abbiano interesse storico o artistico, appartenenti agli enti locali o ad enti e istituti legalmente riconosciuti, restano sottoposte al regime giuridico delle cose aventi interesse storico, architettonico, archeologico ed etnografico, indipendentemente dalla circostanza che siano stati inseriti in elenchi o che vi sia stata una formalizzazione del loro valore storico-artistico, opera, in assenza della verifica formale, quando l'immobile appartenga interamente ad uno dei soggetti individuati dalla legge, oppure quando le caratteristiche che rendono il bene degno di tutela siano presenti nella frazione immobiliare di appartenenza del soggetto pubblico o dell'ente morale legalmente riconosciuto. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che fosse configurabile il reato derivante dall'omesso conseguimento della autorizzazione del Ministero per i beni culturali, in relazione ad opere edilizie eseguite in un appartamento della Curia arcivescovile, ubicato nel Palazzo Montemiletto di Napoli, immobile di interesse storico - artistico, non inserito però negli elenchi in possesso della Sovrintendenza).

In materia di falso, la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività edilizia (DIA) non ha natura di "certificato", in quanto, a differenza di quest'ultimo, non è destinata a provare la oggettiva verità di ciò che in essa è affermato: per la parte progettuale, essa manifesta una intenzione e non registra una realtà oggettiva; per la eventuale attestazione di assenza di vincoli, esprime un giudizio dell'agente, passibile anche di errore che non ne muta la natura. Ne consegue che non risponde del delitto previsto dall'art. 481 cod.pen. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo (fattispecie relativa a denuncia di inizio di opere diverse da quelle poi realizzate e di attestazione di assenza di vincoli architettonici).

In materia di notificazioni, quando siano effettuati ripetuti, vani tentativi di notificazione del decreto di citazione presso il domicilio dichiarato dall'imputato, e l'organo notificatore venga a conoscenza della diversa residenza del medesimo, legittimamente esegue la citazione mediante consegna dell'atto alla moglie convivente dell'imputato presso tale residenza, non essendo produttiva di maggiori garanzie la notifica mediante consegna al difensore da eseguirsi ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc pen.

In tema di reati edilizi, le opere per le quali l'art. 1, comma sesto, Legge 21 dicembre 2001, n. 443 ha previsto la possibilità, a scelta dell'interessato, di procedere in base a semplice denuncia di inizio attività in alternativa a concessioni edilizie, sono rimaste soggette, qualora "ab origine" rientrassero nel regime concessorio, alla previsione di cui all'art. 20 lett. b) Legge n. 47 del 1985 e - quelle successive alla entrata in vigore del T.U. n. 380 del 2001- all'art. 44 dello stesso. Con la conseguenza che integrano il reato previsto da tali norme le suddette opere, quando siano state realizzate in assenza o totale difformità dalla concessione edilizia oppure in mancanza o totale difformità dalla denuncia di inizio di attività.

L'entrata in vigore dell'art. 1, comma sesto, Legge 21 dicembre 2001 n. 443, poi superato, a far data dal 30 giugno 2003, dall'analogo disposto dell'art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia), ha consentito la effettuazione, previa semplice denuncia di inizio di attività in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, delle ristrutturazioni comprensive di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, ma non ha sottratto al regime concessorio le opere di ristrutturazione di un preesistente fabbricato che abbiano comportato la modificazione dei prospetti. Queste ultime integrano il reato in caso di mancato conseguimento della concessione edilizia, ai sensi dell'art. 44 comma primo, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, e, se relative a fatti antecedenti all'entrata in vigore del T.U. dell'edilizia, sono punibili, ex art. 2, comma terzo, cod. pen., in base alle sanzioni poste dalla Legge n. 47 del 1985, più favorevole. (In motivazione la Corte ha specificato che gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 lett.d) Legge 5 agosto 1978 n. 457, qualora abbiano comportato la modificazione dei prospetti, non sono stati sottratti al regime concessorio a differenza di quanto verificatosi, per effetto degli artt. 48 Legge n. 457 cit. e 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, per le opere di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lett. b), degli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla lett. c), nonchè delle opere interne, assoggettate, dall'art. 26 Legge n. 47 del 1985 e 4 D.L.5 ottobre 1993 n. 398 e successive modifiche, alla sola denuncia di inizio attività purchè non comportassero modifiche dei prospetti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2005, n. 23668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23668
    Data del deposito : 26 aprile 2005

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