Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 marzo 2011 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 aprile 2026 |
Commentari • 238
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione, proposta ex art. 395, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c., dalla società E.S.Co. Solution s.r.l. (d'ora in avanti, solo la società) avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3654 del 22 aprile 2024, che ha accolto l'appello proposto dalla società Gestore dei Servizi energetici s.p.a. (G.S.E.) avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-ter, 21 ottobre 2021, n. 10807, compensando le spese. 2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che: a) la …
Leggi di più… - 2. AMBIENTEDIRITTO.it: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA n.04Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
ANIMALI – Aggressioni a terzi – Reato di lesioni colpose – Obbligo del proprietario di controllare e custodire l'animale – RISARCIMENTO DANNI – Posizione di “vigilanza” – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazioni della persona offesa – Possono essere legittimamente poste da sole a conferma della penale responsabilità dell'imputato previa verifica – Inapplicabilità dell'art.192, c.3, c.p.p. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^ 26/01/2018, Sentenza n.3873 * APPALTI – Art. 77, c. 4 d.lgs. n. 50/2016 – RUP – Componente della Commissione giudicatrice – Incompatibilità Portata generale del principio di incompatibilità, a prescindere dall'istituzione dell'Albo di cui al comma …
Leggi di più… - 3. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
- 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 5. AD: Newsletter del 27 dicembre 2018 n.27Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Nozione di acque reflue industriali – Individuazione dell'attività di produzione industriale – Insediamenti di attività artigianali e di prestazioni di servizi – Caratteristiche di quantità e qualità delle acque – Fattispecie: lavaggio di capannoni adibiti all'allevamento di tacchini – Artt. 74, 137 e 256, 2 c. d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – Stabile sistema di collettamento che unisca il ciclo di produzione del refluo con il suolo – Art. 137 d.lgs. n.152/2006, natura di reato di pericolo – Episodicità delle immissioni – Ininfluenza – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Potenzialità inquinante dell'ambiente, anche nel suolo o nel sottosuolo – RIFIUTI – Attività …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2023, n. 35282Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 8925-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, con ordinanza n. 904/2022 depositata il 30/03/2022 nella causa tra: SOGIP S.R.L. UNIPERSONALE; Civile Sent. Sez. U Num. 35282 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 18/12/2023 Ric. 2022 n. 08925 sez. SU - ud. 26-09-2023 -2- - ricorrente non costituita in questa fase - contro CSEA - CASSA SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (ex SS Conguaglio Settore Elettrico), in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/12/2016, n. 25835Provvedimento: 25835/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: - Primo Presidente Agg. Dott. Luigi NT ROVELLI - Presidente Sez. Dott. Mario CICALA R.G. 201321941/39 Cron.25835 - Presidente Sez. Dott. Giovanni AMOROSO Dott. Aniello NAPPI - Consigliere Rep. - ConsigliereDott. Camilla DI IASI Ud. 15.12.2015 - Consigliere Rel.Dott. Stefano PETITTI autorizzazione Dott. Antonino DI BLASI . Consigliere impianto idroelettrico Dott. Biagio VIRGILIO - Consigliere - ConsigliereDott. Raffaele FRASCA CI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso, iscritto al N.R.G. 21941 del 2013, proposto da: SE AN OM DI AN …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2015, n. 10452Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Primo Presidente - Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 12419/2013 proposto da: MARENCO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 99, presso lo studio degli avvocati CONTE Ernesto, ILARIA …Leggi di più...
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- 4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 17/01/2025, n. 891Provvedimento: Pubblicato il 17/01/2025 N. 00891/2025 REG.PROV.COLL. N. 07395/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7395 del 2021, proposto da Casentino Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Canonaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Freni, Antonio Pugliese, …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 26/06/2024, n. 8537Provvedimento: Sentenza n. 8537/2024 Depositato il 26/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 06/10/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: CAMELI MARIA TERESA, Presidente e Relatore DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice in data 06/10/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 132/2023 depositato il 04/01/2023 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_4 Difensore_5 - CF_Difensore_5 Rappresentato da …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Finalita' e obiettivi
- Articolo 1Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96 , definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonche' all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' art. 76 della Costituzione :
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."
L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della repubblica il potere di promulgare le leggi emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE , e' pubblicata nella GUUE L140 del 5 giugno 2009.
- la direttiva 2001/77/CE e' pubblicata nella GUCE L178 del 27.10.2001.
- la direttiva 2003/30/CE e' pubblicata nella GUCE L 123 del 17.5.2003.
- la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva del Consiglio 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva 93/12/CEE , e' pubblicata nella GUUE L140 del 5 giugno 2009.
- la direttiva 98/70/CE e' pubblicata nella GUCE L 350 del 28.12.1998 .
- la direttiva 99/32/CE e' pubblicata nella GUCE L 121 dell' 11.5.1999.
- la direttiva 93/12/CEE e' pubblicata nella GUCE L 74 del 27.3.1993.
- la Comunicazione 19 giugno 2010 n. 2010/160/01 della Commissione, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi, e' pubblicata nella GUUE C 160 del 19.6.2010.
- la Comunicazione 19 giugno 2010 n. 2010/C 160/02 della Commissione, sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti, e' pubblicata nella GUUE C 160 del 19.6.2010.
- la Decisione 10 giugno 2010 n. 2010/335/UE della Commissione, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE , e' pubblicata nella GUUE 17 giugno 2010 n. L 151
- si riporta l' articolo 17, comma 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 , concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009" con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE :
"Art. 17. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE , 2009/72/CE , 2009/73/CE e 2009/119/CE . Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonche' in materia di recupero di rifiuti)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE , il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all' articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricita' e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici;
c) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;
d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificita' di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacita' di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , alimentati dalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricita', calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilita' di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;
f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinche' le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;
g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all' articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e dell'attuazione di quanto disposto all' articolo 2, comma 170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 , e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti, una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la realizzazione e l'utilizzazione di impianti in asservimento alle attivita' agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime attivita';
l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera g)."
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10 , recante Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 che reca Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 , e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 , recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita', e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144 , e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142.
- la legge 1° giugno 2002, n. 120 , recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142, S.O.
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 , recante Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , e successive modificazioni, recante Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, recante Norme in materia ambientale, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 , recante Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE , e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2007, n. 54.
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 , recante Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 giugno 2007, n. 73 , recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2007, n. 188.
- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 , recante Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 , recante Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE , e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154.
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 , recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2009, n. 163.
- il Piano d'azione sulle fonti rinnovabili trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese di luglio 2010, redatto dall'Italia in attuazione dell' articolo 4 della direttiva 2006/32/CE e della Decisione 30 giugno 2009 , n. 2009/548/CE , e' reperibile sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
- la direttiva 2006/32/CE e' pubblicata nella GUUE L 114/64 del 27.4.2006
- la Decisione 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE e' pubblicata nella GUUE L182 del 15.7.2009.
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attivita' culturali, e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18.09.2010
- si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno."
Note all' art. 1:
- per la direttiva 2009/28/CE e la legge 4 giugno 2010 n. 96 si veda note alle premesse. - Articolo 2Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 . Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;
c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre;
d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;
e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricita' e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricita' e di calore, incluse le perdite di elettricita' e di calore con la distribuzione e la trasmissione;
g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;
i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;
l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all' articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 ;
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale;
p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;
q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
((q-bis) "rifiuti": rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione;
q-ter) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);
q-quater) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;
q-quinquies) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;
q-sexies) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
q-septies) "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;
q-octies) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;
q-nonies) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38;
q-decies) "biocarburanti avanzati": biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I, parte 2-bis, parte A.))