Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 1
All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile e in seguito ad un'espressa domanda in tal senso, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, previa incidentale valutazione della responsabilità penale.
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- 2. Reato, estinzione, amnistia, improcedibilità, effetti civili, giudice civile, rinvioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2010, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/01/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 8
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 28935/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI VE, n. a Catanzaro il 24 marzo 1941, e De SI CO, n. a Roma 16 dicembre 1941;
nei confronti della sentenza in data della Corte d'appello di Roma del 29 settembre 2008;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori: avvocato Giovanni Cipollone per la parte civile AL s.p.a.; avvocato Giuseppe Zupo per la parte civile Atac s.p.a.; avvocato Fabio Fabbrini per De SI;
avvocati Elio Siggia e Giovanni Aricò per MI.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in riforma di quella del Tribunale della città, appellata, fra gli altri, da VE MI e CO De SI, imputati e condannati in primo grado in ordine al reato di concussione, escluso il concorso tra gli imputati, assolveva il MI per non aver commesso il fatto quanto ai versamenti effettuati da BO e da PI e confermava nel resto la sentenza impugnata in ordine agli altri versamenti. Qualificati, peraltro, i fatti di concussione commessi da entrambi gli imputati come reati di corruzione impropria, dichiarava i reati stessi estinti per sopravvenuta prescrizione (fatti commessi in Roma e Milano, sino alla fine del 1991). Revocava la condanna di MI al risarcimento danni nei confronti della parte civile AL, nonché quella di De SI nei confronti della parte civile Atac.
Al MI era stato contestato il reato di concussione (capo A) quale Presidente del Comitato Regionale di Controllo della Regione Lazio perché, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringeva o comunque induceva i legali rappresentanti della s.p.a. SO, CC, DO e NZ a consegnargli somme di denaro, in più riprese, di importi diversi, dopo che la società si era aggiudicata una gara per la fornitura di trenta tram all'Atac, onde evitare di frapporre ostacoli nella fase della gestione della commessa (per quel che riguarda tale imputato, la approvazione delle delibere del Comitato Regionale); al De SI era stato contestato tale reato (capo B) perché, quale presidente pro-tempore della AL, imponeva di pagare, in più occasioni, a partire dagli anni 80, somme di denaro di importo diverso onde evitare di frapporre ostacoli nella fase della gestione di numerose commesse di materiali (parti di ricambio) per mezzi pubblici di trasporto (stesura e firma contrattuale, versamento degli acconti previsti, collaudi, liquidazione fatture), analiticamente indicate nella imputazione. Entrambi i difensori degli imputati propongono ricorso per cassazione perché venga applicato l'art. 129 c.p.p., comma 2. Più precisamente, i difensori di MI - all'epoca dei fatti presidente di turno del Comitato Regionale di Controllo, e che ha sempre negato gli addebiti - censurano la sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Essa sarebbe carente in ordine alla attendibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni accusatorie dei tre esponenti della SO, CC, DO e NZ, soprattutto, e in primis, perché costoro, accusati di bancarotta fraudolenta per il fallimento della società, si erano difesi adducendo che il dissesto era stato cagionato per le rilevanti tangenti che erano stati costretti a pagare per le vicende in argomento. Secondariamente, perché le dichiarazioni dei tre, che avevano accusato gli altri imputati della indebita percezione di cifre molto elevate, non avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni degli imputati stessi, che avevano ammesso la percezione di somme molto inferiori a quelle indicate da detti testimoni: quindi, anche sotto tale profilo (parziale mancanza di affidabilità, sul punto, dei dichiaranti) sarebbe stata necessaria una motivazione più approfondita sulla attendibilità. Ancora:
perché il NZ era stato prima (apparentemente) sentito dall'inquirente come indagato, ma poi, visto che non era stato mai stato iscritto nel registro delle notizie di reato, era stato citato dallo stesso inquirente come teste. Deduce altresì che la testimonianza di IN (collaboratore di NZ), che aveva dichiarato di avere accompagnato quest'ultimo da MI per la consegna della somma indebita di L. 50.000.000, non solo erano incerte e dubitative ma riguardavano un solo episodio di consegna. Quanto agli altri episodi di consegna di L. un miliardo, riferiti da ZO e DO, non solo non era stata possibile una verifica dibattimentale delle dichiarazioni rese in precedenza perché il primo deceduto e il secondo colpito da una grave malattia, ma i due avevano reso dichiarazioni dense di contraddizioni, sia sui modi con i quali erano stati presi i contatti con il MI, sia sulle modalità di contrattazione della tangente e la relativa causale, sia sul numero delle tranches di essa, sia, infine, sulle modalità dei pagamenti. Contraddizioni tutte sottoposte al giudice di appello e non esaminate. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
La difesa del De SI deduce, a sua volta, con un primo motivo, omessa o insufficiente motivazione della sentenza, in quanto essa contiene le ragioni della decisione solo relativamente al reato di cui al capo A), al quale il De SI è stato riconosciuto del tutto estraneo. Le argomentazioni in ordine alla responsabilità dell'imputato relativamente al capo B) sono concentrate solo in alcune righe della sentenza della Corte d'appello (rectius: della sentenza del Tribunale) in cui si dice - secondo il difensore - che "NZ (teste n.d.r.) ha dichiarato di avere pagato su richiesta dell'TA provvigioni (pari al 3,5-4% delle commesse) sulle forniture fatte dalla SO.CI.MI. all'ACO.TRA.L portando il denaro (che in parte andava a una corrente della D.C.) a Roma e alcune volte anche a Milano: a TA era poi subentrato De SI e tutto era continuato nello stesso modo". In altre parte della sentenza si dice che "non può dubitarsi, inoltre, della qualifica di pubblici ufficiali rivestita dagli imputati BO, AL, De SI e MI...". In ordine a tutto quanto sopra, la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, anziché dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.
Con altro mezzo, lamenta la violazione o erronea applicazione dell'art. 318 c.p.. L'imputato non era mai stato presidente della AL, non pubblico ufficiale, ne' incaricato di pubblico servizio, nè dipendente AL, ma mero incaricato di compiere atti in precaria assenza del presidente Tullio De Felice, con poteri decisionali o gestionali solo relativamente alla ordinaria amministrazione. Inoltre, nelle due sentenze di merito non si dice per quali atti del suo ufficio si sarebbe reso responsabile di corruzione. Con l'ultimo motivo, deduce difetto di motivazione in ordine alla condanna risarcitoria nei confronti della azienda di trasporti pubblici, poiché non si indicano i fatti genetici della obbligazione. Conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza, previa dichiarazione di rinuncia alla prescrizione. I ricorsi sono inammissibili.
Osserva il Collegio giudicante, per quanto attiene al ricorso del MI, che l'unico motivo col quale si deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello non è ammissibile. Il ricorrente non considera minimamente che è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione e omette di confrontarsi con problemi sorti in giurisprudenza, da epoca risalente, del rapporto tra prescrizione, evidenza della innocenza e assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., i quali hanno dato luogo a un complesso dibattito e a contrasti di decisioni.
È recente la chiara pronuncia delle sezioni unite di questa Corte le quali hanno affermato che il giudice, in presenza di una causa di estinzione del reato - così come nella specie - può pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito solo quando la evidenza della innocenza sia lampante così che la valutazione che deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento", ovverosia quando sia da escludere qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, incompatibili col concetto di mera constatazione. Hanno ulteriormente precisato che qualora - come pure nella specie, ancorché per diversa qualificazione del fatto - in sede di appello sopravvenga una causa di estinzione del reato, il proscioglimento nel merito in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, nel senso che il giudice non è tenuto a svolgere un esame compiuto e approfondito delle risultanze probatorie già assunte ma deve dichiarare l'estinzione del reato.
Infine, le sezioni unite hanno ribadito il concetto più volte affermato anche da altra precedente sentenza delle sezioni unite (Sez. U., Sentenza n. 1653 del 21/10/1992 Ud. (dep. 22/02/1993) Rv. 192471) secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata (Sez. U., Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244273 - 74 -75).
Dall'esame della sentenza di appello ci si avvede che il materiale probatorio raccolto non poteva portare sicuramente a una assoluzione con formula ampia sia perché la prova della innocenza era tutt'altro che evidente, sia perché a una tale assoluzione si sarebbe potuti addivenire neppure se si fosse ravvisata una situazione di carenza o contraddittorietà della prova, che, nel caso, non poteva neppure ritenersi totalmente mancante, con la conseguenza che la Corte di merito non poteva che applicare la causa estintiva di cui all'art.129 c.p.p., comma 1. La difesa ha particolarmente insistito in sede di discussione sui fatto che nella specie, la presenza della parte civile in giudizio non avrebbe potuto condurre a uno degli epiloghi ipotizzati, perché la stessa sentenza delle sezioni unite sopra richiamata ha anche affermato che le anzidette regole di giudizio non sarebbero operanti se, pur sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili: con la conseguenza che sarebbe stata comunque necessaria una plena cognitio (che si chiede ora alla Corte di cassazione attraverso un inevitabile annullamento con rinvio) del processo, che sarebbe dovuto pervenire a un accertamento completo e approfondito sulla responsabilità penale: di tal che la sentenza della Corte d'appello avrebbe dovuto valutare la vicenda con pienezza e completezza di motivazione (che si assume ora mancante o manifestamente illogica) onde sarebbe ancora pienamente sindacabile sotto il profilo della adeguatezza del suo iter argomentativo.
Tuttavia, non ritiene la Corte che nei caso ricorresse (e ricorra) una siffatta ipotesi. La cognizione piena e approfondita del processo ai fini della responsabilità penale quando sia presente la parte civile, con la conseguenza che il giudice (di appello) sia chiamato a valutare, per la presenza di tale parte, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, è necessaria solo a seguito di una espressa domanda in tale senso da parte di chi persegua una decisione sulle statuizioni civili, previa incidentale valutazione della responsabilità penale. Una tale situazione non si è verificata nel caso di specie. Gli imputati erano stati condannati al risarcimento dei danni nel giudizio di primo grado a seguito di piena cognizione agli effetti penali. Nella fattispecie, l'impugnazione è stata proposta dall'imputato MI che aveva chiesto una decisione (assolutoria o in subordine di derubricazione) sulla responsabilità e ai soli effetti penali. Nessuna decisione doveva essere assunta agli effetti civili che non fosse quella automatica e strettamente consequenziale alla conferma di una condanna penale e al risarcimento dei danni già intervenuta in primo grado e ribadita in appello. Non sarebbe stata quindi operante l'eccezione individuata dalle sezioni unite alla regola della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato con prevalenza sulla formula assolutoria in mancanza di evidenza della innocenza o in presenza di carenza o contraddittorietà della prova.
Tuttavia anche a non voler condividere tale soluzione, questa Corte si troverebbe, pur sempre, di fronte a uno sbarramento assoluto in quanto dovrebbe, in presenza di deduzione di vizi di motivazione, disporre un annullamento con rinvio ad altro giudice, tenuto conto della già intervenuta causa estintiva della prescrizione. Annullamento non consentito per la impossibilità di far proseguire il processo quando il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione.
Con riferimento al ricorso del De SI, si deve pervenire al medesimo esito processuale. Non è affatto vero che la sentenza non abbia in alcun modo preso in considerazione la posizione del ricorrente;
vi è, invece, in tale decisione, attraverso un rinvio per relationem alla conforme sentenza di primo grado in punto di fatto, un compiuto esame del ruolo della AL nella vicenda, in primo grado qualificata come concussiva (v. pp. 2, 3 e, soprattutto, p. 7), ove vengono riportate le dichiarazioni del vice direttore generale della SO.CI.MI, circa la tangente del. 3,5 - 4 % delle commesse da versare (e versate) al presidente della AL (appunto il De SI, che era subentrato all'TA, e che era a conoscenza del "sistema"). Il tutto con ampie e corrette argomentazioni sul punto concernente gli illeciti rapporti Atac, AL, Comitato Regionale di Controllo).
In presenza del quadro probatorio così delineato, l'atto di appello allora proposto dal del De IM risulta accentrarsi esclusivamente entro profili di ordine giuridico e, più precisamente, di ordine qualificatorio (assenza della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, riconducibilità del fatto - che nell'appello appare ammesso nella sua materialità - alla fattispecie di cui all'art. 318 c.p. o all'illecito finanziamento a partito politico). Se tale era il devolutum, ogni denuncia è stata puntualmente presa in esame dalla Corte d'appello che, per un verso ha risposto all'unico motivo rilevante ai fini di un proscioglimento nel merito (quello, cioè, sulla qualità soggettiva) e, per altro verso, ha accolto il motivo di ricorso riguardante la qualificazione del fatto. Le censure ora dedotte con il primo motivo non risultano dunque proposte - se non in modo del tutto vago e generico, e come tale non implicante la necessità di una risposta da parte del giudice dell'impugnazione - nell'atto di appello. Non si comprende dunque perché la Corte d'appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato con ampia formula (nell'atto non v'è significativamente alcun riferimento all'art. 129 c.p.p., comma 2) o quanto meno ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, certamente non operante in caso di estinzione del reato (v. quanto si è detto per il precedente imputato), e per di più in presenza di una devoluzione delimitante. Quanto detto in occasione dell'esame della posizione del MI vale anche con riferimento alla posizione del De SI riguardo al disposto dell'art. 578 c.p.p., laddove nell'atto di appello tutto il gravame era incentrato sul proscioglimento a fini penali su esclusiva impugnazione dell'imputato.
I residui motivi di ricorso per cassazione del De SI sono del pari inammissibili, in quanto generici e non proposti con l'appello. De SI è qualificato nella imputazione presidente AL all'epoca dei fatti ai cui è processo. Nell'appello tale qualifica non è contestata dubitandosi solamente se il Presidente della AL possa ritenersi pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, quesito cui il Tribunale e la Corte d'appello rispondono con congrua e analitica motivazione. Nessun profilo delle statuizioni civili è stato messo in discussione con l'atto di appello e il motivo ora sottoposto alla attenzione di questa Corte è del tutto privo di specificità.
Conclusivamente i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. VE MI deve essere altresì condannato a rimborsare alla parte civile Atac le spese dei grado che liquida in complessivi Euro 3.500 oltre spese generali IVA e CPA. De SI CO deve essere condannato a rimborsare alla parte civile Metro s.p.a., già AL le spese de grado che liquida in complessivi Euro 3.500 oltre spese generali IVA e CPA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende. Condanna altresì VE MI a rimborsare alla parte civile Atac spa le spese del grado che liquida in complessivi Euro 3.500 oltre spese generali, IVA e CPA, nonché CO De SI a rimborsare alla parte civile Metro s.p.a., già AL, le spese del grado che liquida in complessivi Euro 3.500 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010