Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2010, n. 4855
CASS
Sentenza 7 gennaio 2010

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All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile e in seguito ad un'espressa domanda in tal senso, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, previa incidentale valutazione della responsabilità penale.

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2010, n. 4855
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4855
Data del deposito : 7 gennaio 2010

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