Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2007, n. 47046
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Sentenza 26 ottobre 2007

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In materia edilizia, è sufficiente la denunzia di inizio attività per gli interventi di ristrutturazione edilizia di minore portata (ovvero quelli che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica), mentre necessitano del permesso di costruire ovvero della denunzia di inizio attività, a scelta dell'interessato, le ristrutturazioni edilizie che comportano integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, ammettendosi limitati incrementi di superficie e di volume.

In materia edilizia, le "modifiche volumetriche" previste dall'art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per le attività di ristrutturazione edilizia (assentibili, a scelta dell'interessato, o con permesso di costruire o con D.I.A.) devono consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi volumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione).

In materia edilizia, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio preesistente purchè con la medesima volumetria e sagoma. Ne consegue che, ove il risultato finale dell'attività demolitoria-ricostruttiva non coincida, per volumetria o sagoma, con il manufatto preesistente, l'intervento deve essere qualificato come "nuova costruzione" e necessita del permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività.

In materia edilizia, nel caso di interventi realizzabili alternativamente con denunzia di inizio attività ovvero con permesso di costruire (art. 22, comma terzo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), l'assenza della denunzia o la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla d.i.a. effettivamente presentata integrano il reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b) del citato decreto. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2007, n. 47046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47046
    Data del deposito : 26 ottobre 2007

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