Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2014, n. 42039
CASS
Sentenza 14 gennaio 2014

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Massime1

Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Diffamzione via email: lettura presunta (Cass. 12511723)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2023

    In tema di diffamazione, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari , in presenza della prova dell'effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario: è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria. Con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricat su siti web o diffusi sui social media, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2014, n. 42039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42039
Data del deposito : 14 gennaio 2014

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