Sentenza 14 gennaio 2014
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Diffamzione via email: lettura presunta (Cass. 12511723)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2014, n. 42039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42039 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 14/01/2014
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. AR S. - Consigliere - N. 41
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 38668/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL RA, nato il [...];
avverso la sentenza n. 301/2009 CORTE APPELLO di L'AQUILA del 19/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 14/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è presente per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 aprile 2008 il Tribunale di Chieti - sezione distaccata di Ortona ha dichiarato AN RD colpevole del reato di cui all'art. 677 cod. pen., commesso in Francavilla al Mare fino al 12 settembre 2003 e con permanenza in epoca successiva, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento del danno cagionato alle due parti civili costituite, D'AL ME e ZI AR OL, liquidato in euro duemila per ciascuna.
2. Con sentenza del 19 dicembre 2012 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha confermato nel resto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione.
La Corte rilevava, a ragione della decisione, che:
- il reato contestato di mero pericolo era configurabile quando il soggetto obbligato alla conservazione dell'immobile non avesse provveduto prontamente ai lavori necessari e indispensabili per scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, e permaneva fino a quando detto pericolo non fosse cessato per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa;
- nella specie, essendo i lavori risultati eseguiti nel corso del 2005 ed essendo cessato il pericolo in detto periodo, era maturato il termine massimo di prescrizione del reato, senza che sussistesse l'evidenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato, anche tenendo conto delle doglianze e dei rilievi difensivi formulati nell'atto di appello;
- era, in particolare, emerso dalle risultanze processuali, rappresentate dalla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e dalle parti civili e dalle deposizioni testimoniali, assunta in sede di istruttoria dibattimentale, dei testi D'AL e ZI, che il consiglio di amministrazione dell'ATER di Chieti, proprietario del fabbricato abitato dalle parti civili, aveva deliberato il 28 giugno 2000 l'approvazione di un piano di interventi straordinari per la manutenzione e il recupero degli edifici di proprietà dell'ente, da tempo interessati da distacchi di cornicioni, cadute di intonaco e infiltrazioni di acqua piovana, e aveva deliberato il successivo 6 luglio 2001 lo stanziamento di un miliardo di lire per gli interventi di manutenzione del patrimonio, delegando l'imputato, nella qualità di direttore amministrativo dell'ente, agli adempimenti consequenziali, necessari per il tempestivo affidamento dei lavori e l'apertura dei cantieri;
- nonostante tali delibere, la relazione di intervento dei Vigili del fuoco di Chieti del 19 ottobre 2001 e l'ordinanza del Comune di Francavilla al Mare del 7 novembre 2001, l'imputato non aveva provveduto tempestivamente alla esecuzione di quanto delegatogli, non attivandosi con colposa negligenza;
- l'esecuzione dei lavori, avvenuta soltanto nel 2005, aveva impedito di ritenere evidente nella specie la prova della non colpevolezza e quindi di emettere sentenza di assoluzione;
- conseguiva alla corretta ricostruzione dei fatti, operata in primo grado, la conferma delle statuizioni civili adottate con la sentenza appellata.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, avv. Vittorio Supino, l'imputato, che, premettendo il richiamo allo svolgimento del processo e alle richieste di parziale rinnovazione della istruttoria, sottoposte alla Corte di merito e ignorate, e deducendo il suo prepensionamento nel 2004, chiede l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), erronea applicazione della L.R. n. 44
del 1999, del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 123 e della L. n. 241 del 1990, art. 6; omessa applicazione dell'effetto estensivo dell'assoluzione del concorrente;
contrasto di giudicati;
violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e omessa valutazione della sentenza penale come prova ed error in iudicando.
Secondo il ricorrente, egli, nella qualità di direttore amministrativo, aveva il solo compito di appaltare l'opera a un'impresa, previa nomina di un direttore dei lavori e responsabile del procedimento, che, nominato nella persona dell'arch. Marasco Enrico, inizialmente suo coimputato, era stato assolto in separato procedimento con sentenza del 28 giugno 2007 del Tribunale di Chieti, irrevocabile il 31 ottobre 2007.
Detto direttore dei lavori, munito di apposita qualifica professionale, non aveva mai segnalato a esso ricorrente e/proposto di intervenire per l'esecuzione di lavori e/o per la messa in sicurezza degli edifici ed egli non aveva mai rifiutato o ritardato gli interventi o non messo a disposizione le relative somme. La sentenza di assoluzione del direttore dei lavori, idonea a interrompere il nesso causale tra la sua presunta condotta omissiva e il fatto contestato, della quale si è chiesto e si chiede l'effetto estensivo anche per evitare un contrasto di giudicati, doveva, ad avviso del ricorrente, essere in ogni caso acquisita ai fini della prova dei fatti in essa accertati unitamente all'ampia documentazione e alle risultanze istruttorie comprovanti l'attendibilità degli stessi fatti.
La Corte doveva, pertanto, porsi con atteggiamento critico rispetto alla consistenza qualitativa e quantitativa degli elementi di prova indicati a riscontro della decisione di condanna a suo carico, alla luce degli elementi di fatto contenuti nella indicata sentenza di assoluzione, che confermavano che egli aveva dato esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ATER e ottemperato ai suoi obblighi, essendo stati i lavori appaltati secondo i tempi di affidamento e secondo le regole dell'evidenza pubblica ed essendo l'arch. Marasco il direttore dei lavori e responsabile del procedimento.
Nessuna condotta omissiva poteva, conseguentemente, essergli ascritta e non poteva per l'effetto configurarsi a suo carico il contestato reato, alla luce dei richiamati principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte sia con riguardo al reato di cui all'art. 677 cod. pen. sia con riguardo più in generale al tema della causalità nel reato omissivo.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), d) ed e), mancata assunzione di una prova fondamentale richiesta, travisamento della prova, errore di persona e omessa motivazione sulla esclusione del nesso causale. Secondo il ricorrente, la sentenza è incorsa in erronea lettura delle risultanze istruttorie per avere i testi D'AL e ZI, le cui deposizioni ha richiamato, fatto riferimento all'arch. Marasco e alla ditta appaltatrice nonché alla data dei primi lavori effettuati nel 2001, ponendosi tali emergenze come dimostrative dell'adempimento da parte sua dei compiti, che era tenuto a assolvere quale direttore dell'ATER.
Peraltro, lo stesso arch. Marasco con nota del 22 aprile 2003, inviata al comune di Francavilla al Mare, aveva fatto presente di avere effettuato un sopralluogo il 19 marzo 2003 senza riscontrare alcun pericolo.
Era, pertanto, determinante analizzare la condotta del medesimo e, non essendo la giustizia certamente conseguente a una pronuncia di declaratoria di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, estendere per coerenza a esso ricorrente la medesima decisione assolutoria, la cui acquisizione aveva comunque il carattere della necessarietà, unitamente alle altre prove richieste influenti sulla rappresentazione dell'elemento soggettivo, da valutarsi tenendo conto dell'apporto causale dell'indicato Marasco, della sentenza di assoluzione dello stesso, dei fatti in essa acclarati, della predetta nota del 22 aprile 2003, delle Delib. e dei piani di spesa dell'ente, delle deleghe in atti, dei poteri dei direttori, del suo prepensionamento e delle attività adempiute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, proposto dall'imputato avverso la sentenza che, all'esito del giudizio di appello, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione del reato e ha confermato le statuizioni civili, deve essere accolto nei termini che seguono.
2. Si rileva in diritto che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, il giudice, in presenza di una causa di estinzione del reato, è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento", e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Ne consegue che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (tra le altre, Sez. 5, n. 39220 del 16/07/2008, dep. 20/10/2008, Pasculli e altri, Rv. 242191; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, dep. 31/05/2013, Rizzo, Rv. 256202; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, dep. 25/10/2013, Giuffrida, Rv. 258441).
Qualora, invero, in presenza di una causa estintiva del reato già maturata, si ammettesse la rilevabilità, da parte del giudice di legittimità, del vizio di motivazione della sentenza impugnata, il rinvio al giudice del merito sarebbe incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, intesa come sua operatività, nel corso dell'intero iter processuale, con carattere di pregiudizialità su altri eventuali provvedimenti decisori suscettibili di adozione da parte del giudice (Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 25/01/2002, P.G. in proc. Angelucci, Rv. 220555), e, in ogni caso, il giudice di merito, destinatario del processo in sede di rinvio, sarebbe obbligato a rilevarla e a dichiararla immediatamente (tra le altre, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, 09/01/2014, Zambonini, Rv. 258670).
2.1. Nè, in assenza di una situazione di evidenza probatoria dell'innocenza dell'imputato risultante dagli atti (elementi positivi della sua estraneità rispetto all'addebito contestato o mancanza assoluta di prove a suo carico), l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato confligge con esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona che consentano di derogare alla regola generale dettata dall'art. 129 c.p.p., comma 2, poiché, attraverso l'esercizio della facoltà di rinunciare espressamente e specificamente alla causa di estinzione del reato (facoltà esercitabile in ogni stato e grado del giudizio dall'interessato ex art. 157 c.p., comma 7), l'imputato può riespandere il suo diritto costituzionalmente garantito alla celebrazione del giudizio di merito e alla pronuncia di una decisione penale sul merito dell'addebito a lui mosso e perseguire il suo interesse a un pieno accertamento della sua innocenza (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, dep. 03/12/2010, Dalla Serra, Rv. 248379).
2.2. Nella giurisprudenza di questa Corte si è anche puntualizzato, avendo riguardo al peculiare ambito applicativo dell'art. 578 cod. proc. pen. e ai rapporti tra la disciplina recata da detta norma e quella di cui all'art. 129 cod. proc. pen., che, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza nella prova, prevale, tuttavia, rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244273; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, dep. 04/02/2010, Damiani e altro, Rv. 246138; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, dep. 08/04/2013, Galati e altri, Rv. 255666). Si è, in particolare, rimarcato che, rispetto alla dichiarazione immediata di una casa di non punibilità, non vi è ragione per la quale, in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non debba prevalere -non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti - la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato, posto che nessun ostacolo procedurale, ne' le esigenze di economia processuale (che, come più volte detto, costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, la ratio ed il fondamento della disposizione di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2), possono impedire la piena attuazione del principio del favor rei con l'applicazione della regola probatoria di cui all'art. 530 codice di rito, comma 2 (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, citata, in motivazione;
Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, dep. 27/09/2013, Sciortino, in motivazione). Tale regola, infatti, suppone che, quando è presente la parte civile, l'apprezzamento sulla responsabilità sia compiuto esaustivamente anche nel caso di intervenuta prescrizione del reato e comporta che, in presenza di elementi di incertezza (rilevanti a determinare una delle situazioni considerate espressamente dalla indicata norma), la condanna civilistica deve essere annullata e la formula di proscioglimento, che definisce, contestualmente, l'aspetto penale del processo, non può essere l'improcedibilità per estinzione del reato, ma quello dell'assoluzione (Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, Galati e altri citata).
3. Di tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, la Corte di appello non ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione.
3.1. Essa, infatti, richiamati gli elementi del contestato reato e rilevatane la natura permanente, ha preliminarmente dato atto della sopravvenuta maturazione del termine prescrizionale del reato decorrente dalla cessazione nel 2005 della sua permanenza, e ha escluso la sussistenza dei presupposti per poter assolvere l'imputato, "non risultando dagli atti evidente che il fatto non sussiste o che il medesimo non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, pur tenuto conto delle doglianze e dei rilievi formulati dal difensore nell'atto di appello".
Quindi, la Corte, apprezzata come corretta la ripercorsa ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice sulla scorta delle richiamate risultanze processuali, ha ritenuto impedite l'evidenza nella specie della prova della non colpevolezza dell'imputato e la pronuncia di sentenza assolutoria del medesimo alla luce di tale ricostruzione dei fatti, alla cui correttezza ha fatto conseguire anche la conferma delle statuizioni civili.
3.2. In tal modo, la Corte, omettendo di considerare che, in presenza delle parti civili, doveva decidere ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. e, senza arrestarsi alla sola sostanziale applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, correlato al criterio dell'evidenza della prova liberatoria verso una delle formule assolutorie in esso previste, confrontarsi con le doglianze e i rilievi difensivi formulati con i motivi di appello, al di là del generico riferimento incidentale alla circostanza di averne tenuto conto, ha espresso un percorso argomentativo, che, incentrato sulla constatazione dell'assenza della prova evidente della non colpevolezza dell'imputato e sulla correttezza della ricostruzione dei dati fattuali contenuta nella pronuncia di primo grado e coerente ai fini penali, non ha dato risposta, ai fini civili, alle censure rivolte a detta sentenza con il gravame di merito e che, non dichiarate ne' implicitamente ritenute inammissibili, dovevano formare oggetto, di specifico apprezzamento in coerenza con la stessa funzione del controllo devoluto al giudice superiore, attraverso il giudizio di impugnazione.
Nè questa Corte può autonomamente procedere al confronto, che implica un non consentito giudizio di merito, tra le ragioni della decisione del Tribunale e i motivi di appello, dovendo, invece, rilevare che sulle censure espresse diffusamente in detti motivi, attinenti a contestate ragioni di prova, coinvolgenti gli elementi del reato, le responsabilità individuali, l'assoluzione del coimputato, estese alle richieste di rinnovazione istruttoria, e devolute in concreto alla sua cognizione, la Corte di appello è incorsa in vizio argomentativo sulla responsabilità dell'imputato, quanto alle confermate statuizioni civili, in violazione dell'art. 578 cod. proc. pen..
3.3. In tale contesto, la richiesta assolutoria del ricorrente, mancando l'evidenza della prova, è priva di alcuna fondatezza, presupponendo una sua, invece, non espressa rinuncia alla prescrizione, mentre la sentenza, non adeguatamente motivata ai fini civilistici, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
4. Il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., alla luce del condiviso principio affermato, superando il contrasto registrato nella giurisprudenza di legittimità, dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, citata, Rv. 256087), alla cui stregua non ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia), senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito del ricorso per cassazione proposto dall'imputato, ritenuto fondato dalla corte di cassazione, deve essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen.", che si riferisce senza eccezione ai casi di annullamento di capi (o disposizioni) riguardanti la responsabilità civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti delle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2014