Sentenza 4 settembre 2014
Massime • 1
In tema di traduzione degli atti, anche in seguito alla riformulazione dell'art. 143, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma primo, lett. b, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi.
Commentari • 4
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Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare. Corte di Cassazione Sezione IV sentenza n. 33802/2017 udienza 18 maggio 2017 - deposito 11 luglio 2017 SENTENZA sul ricorso proposto da: O.A. nato 11 16/06/1986 a BENIN CITY(NIGERIA) avverso l'ordinanza del 28/02/2017 del TRIB. LIBERTA di TRENTO sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO Il Proc. …
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Il giudice cautelare deve motivare con elementi specifici e correlati alla comune esperienza in ordine all'acquisita conoscenza della lingua italiana da parte di chi non l'ha avuta come madrelingua e, a fronte di circostanze non certo deponenti a favore della conoscenza da parte dell'indagato della lingua italiana non può replicare con mere asserzioni apodittiche, senza attestare di aver effettuato alcun accertamento. Nel caso di intangibilità dell'ordinanza genetica impositiva di una misura cautelare, ove la mancata conoscenza della lingua italiana sia emersa nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 04/09/2014, n. 44016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44016 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 04/09/2014
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 83
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 29451/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DH IS N. IL 06/07/1976;
avverso l'ordinanza n. 1378/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 27/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. Aniello Roberto, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
il difensore dell'indagato, avv. Marino Gaetano, ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e del motivo aggiunto. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 2 maggio 2014, il G.I.P. presso il Tribunale di Latina applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di JE BI, per il delitto di tentato omicidio in danno di RE Gaetano, luogotenente della Guardia di Finanza, in concorso con AN LS.
In particolare l'AN tentava ripetutamente di colpire la vittima alla testa con un tubo di ferro, mentre JE lo attendeva alla guida di una Mercedes di colore scuro, con la quale i due si davano alla fuga;
dalle successive indagini di polizia giudiziaria emergeva che gli indagati erano arrivati in Italia appena tre giorni prima dall'Albania e che la sera stessa sarebbero partiti per il Montenegro, avendo già prenotato i biglietti per la tratta marittima Bari-Bar. Inoltre il JE era stato coinvolto nelle attività di indagini effettuate dalla persona offesa nei confronti di AR LO, quale prestanome di alcune attività commerciali gestite dal AR;
dalle parole del complice, infine, era emerso che JE e AN erano stati sempre insieme dal loro arrivo in Italia.
2. A seguito di riesame, il Tribunale di Roma confermava il provvedimento, con ordinanza del 27 maggio 2014. 2. Propone ricorso l'indagato, con atto redatto dal difensore, avv. Gaetano Marino, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 125 c.p.p., n. 3, artt. 143 e 178 c.p.p., art. 6, n. 3, lett. A ed E CEDU, art. 111 e 117 Cost., per violazione del diritto di difesa, non avendo l'autorità giudiziaria accertato la conoscenza della lingua italiana, rimettendosi alle valutazioni degli operanti di polizia giudiziaria. A giudizio del ricorrente, secondo il nuovo testo dell'art. 143 c.p.p. è necessario uno specifico provvedimento del magistrato che dichiari la conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato, in mancanza del quale è necessario procedere alla traduzione di tutti gli atti del procedimento. Di conseguenza deve dichiararsi la nullità di tutti gli atti compiuti e dell'ordinanza cautelare.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 125 c.p.p., n. 3, art. 292 c.p.p., lettere c) e c bis), per mancanza della gravità indiziaria in relazione all'elemento soggettivo del reato, che secondo la prospettazione difensiva deve essere configurato in termini di dolo eventuale. Il ricorrente ritiene che costituisca un errore di diritto avere ritenuto accertata una lesione al muscolo deltoide, in assenza di un accertamento medico specifico;
ritiene errata la configurazione in termini di dolo diretto dell'elemento soggettivo del reato, in mancanza di prova scientifica sulla dinamica dei fatti;
osserva che, così come contestato, il concorso nel delitto realizzato da altro soggetto non può essere fondato sul dolo eventuale, in quanto tale incompatibile con la struttura del delitto tentato, poiché logicamente inconciliabile con la univocità degli atti richiesta dall'art. 56 c.p.. 3. Con memoria pervenuta il 14 agosto 2014, il Procuratore di Latina chiede il rigetto del ricorso proposto dall'indagato, sottolineando che la comprensione e conoscenza della lingua italiana da parte del medesimo emerge dalla disamina degli atti già presenti nel fascicolo processuale, che ne dimostrano l'avvenuto accertamento per facta concludentia, ai sensi del D.Lgs. 32 del 2014, art.
4. In particolare si evidenzia che il JE BI ha dimostrato piena comprensione e conoscenza della lingua italiana, sia in occasione dell'esecuzione del fermo di polizia giudiziaria, sia in sede di convalida;
dalle indagini del commissariato di Cisterna di Latina, condensate nella nota informativa del 28 luglio 2014, emerge inoltre che egli è residente in Italia da oltre un ventennio, intrattiene una serie di rapporti economici con alcuni soggetti italiani titolari di società operanti nella provincia di Latina ed ha vissuto per molti anni in Italia, proprio per curare gli interessi di queste società. Si allegano inoltre atti notarili, copia dei verbali assembleari di società, informativa della Guardia di Finanza e certificato dell'istituto penitenziario di Bari.
4. Con memoria depositata all'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 4, il difensore ricorrente deduce omessa motivazione in ordine alla gravità indiziaria, con riferimento agli omessi accertamenti tecnici sul bastone sequestrato quale corpo di reato, che a suo giudizio costituiscono sul punto una "prova contraria"; in particolare, poiché nel verbale di sequestro del corpo di reato si indicava la possibilità di effettuare gli accertamenti tecnici ex art. 360 c.p.p., la mancata esecuzione degli stessi dovrebbe condurre a configurare in termini di dolo eventuale l'elemento soggettivo dell'autore dell'aggressione, in quanto tale incompatibile con il delitto di tentato omicidio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso va disatteso.
1.1 L'art. 143 c.p.p., comma 4, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 32 del 2014, art. 1 prescrive che "l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano".
Nella lettura proposta dalla difesa, la norma sembrerebbe porre una presunzione relativa di conoscenza della lingua solo nel caso di cittadino italiano, prevedendo, invece, un onere di verificare se l'imputato parli la lingua del procedimento, a carico della autorità giudiziaria indipendentemente da un'istanza di parte o dall'emergenza di elementi concreti in tal senso.
1.2 Il Tribunale per il riesame ha in proposito osservato che "è emerso in maniera palese come l'odierno istante sia a conoscenza della lingua italiana", poiché egli ha risposto in lingua italiana alle domande - poste dal Giudice delle indagini preliminari, nell'udienza di convalida del fermo - previste dall'art. 21 disp. att. c.p.p., senza rappresentare in alcun modo di non essere in grado di parlare e comprendere la lingua di questo Paese;
aveva reso in occasione dell'esecuzione del fermo di P.G. sommarie informazioni, sia pure non utilizzabili nel contenuto, dalle quali risulta piena comprensione e conoscenza della lingua italiana;
risiede in Italia, a Brescia ed ha patente di guida e carta d'identità qui rilasciate;
nel verbale di sequestro, la P.G. ha dato atto che l'indagato comprendeva la lingua italiana parlata e scritta.
1.3 Alla stregua della suddetta ampia motivazione, la censura dedotta in questa sede, che si basa su un motivo di merito e che non contesta quanto affermato nel provvedimento impugnato, va dichiarata inammissibile, poiché generica e fondata su un motivo di merito;
anche in seguito alla riformulazione dell'art. 143 c.p.p. ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, art. 1, comma 1, lett. b), infatti, deve ritenersi che quello sulla competenza linguistica sia un accertamento di mero fatto, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se motivato in maniera corretta ed esaustiva, in linea con quanto afferma la più recente giurisprudenza formatasi prima della modifica normativa (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv.253250).
2. Il secondo motivo ed il collegato motivo aggiunto sono infondati.
2.1 Il ricorrente fornisce una interpretazione personale del contenuto dell'ordinanza, ritenendo che, anche in considerazione della mancata esecuzione degli accertamenti tecnici sul bastone utilizzato per cagionare le lesioni al RE, l'elemento soggettivo del reato sia stato erroneamente configurato in termini di dolo diretto, anziché di dolo eventuale, così come emerso dagli elementi indiziari, in quanto tale incompatibile con il delitto tentato.
2.2 Questa Corte ha ripetutamente affermato che, al fine della qualificazione del fatto quale reato di lesione personale o quale reato di tentato omicidio, si deve aver riguardo al diverso atteggiamento psicologico dell'agente e alla diversa potenzialità dell'azione lesiva. Se nel primo reato la carica offensiva dell'azione si esaurisce nell'evento prodotto, nel secondo vi è un quid pluris, che tende ed è idoneo a causare un evento più grave di quello realizzato in danno dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto passivo, evento che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell'agente (tra le altre, Sez. 1, n. 37516 del 22/09/2010, Bisotti, Rv. 248550; Sez. 1, n. 35174 del 23/06/2009, M., Rv. 245204).
2.3 Con riferimento particolare all'elemento psicologico del dolo riguardo al reato di tentato omicidio volontario, questa Corte, con orientamento costante, ha affermato che la figura di reato prevista dall'art. 56 c.p., che ha come suo presupposto il compimento di atti finalizzati ("diretti in modo non equivoco") alla commissione di un delitto, non ricomprende quelle condotte rispetto alle quali un evento delittuoso si prospetta come accadimento possibile o probabile non preso in diretta considerazione dall'agente, che accetta il rischio del suo verificarsi (c.d. dolo eventuale) (tra le altre, Sez. 6, n. 14342 del 20/03/2012, R., Rv. 252565; Sez. 1, n. 25114 del 31/03/2010, dep. 02/07/2010, Vismara, Rv. 247707), ricomprendendo invece gli atti rispetto ai quali l'evento specificamente richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa di riferimento si pone come inequivoco epilogo della direzione della condotta, accettato dall'agente che prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria (c.d. dolo diretto o alternativo), o specificamente voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale o perseguito come scopo finale (c.d. dolo diretto intenzionale) (Sez. 1, n. 12594 del 29/01/2008, Li e altri, Rv. 240275; Sez. 6, n. 1367 del 26/10/2006, dep. 19/01/2007, Biscotti;
Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 25/01/1994, Cassata, Rv. 195804).
Il problema del tentativo è, pertanto, soprattutto un problema di prova (o di indizi, in fase cautelare) e di inequivocità del fatto, tanto più quando, in presenza di una condotta che già costituisce reato consumato (lesioni), alla cui realizzazione si è arrestata l'azione, si intenda dimostrare che l'agente voleva anche altro (la morte).
3. Di tali principi, che il collegio condivide e riafferma, è stata fatta nella specie esatta interpretazione e corretta applicazione.
3.1 Il Tribunale per il riesame di Roma ha, infatti, da un lato evidenziato con richiami non incongrui ai dati fattuali esaminati, che l'azione dell'AN era astrattamente idonea a provocare l'evento morte per il mezzo usato (un tubo di ferro), il numero di colpi (due), la direzione degli stessi (la testa), l'intensità (molto energica), le modalità concrete (aggressione alle spalle della vittima ed accurata programmazione) - e, dall'altro, ha rimarcato l'univoca desumibile dagli atti compiuti dall'imputato de volontario perseguimento da parte del medesimo dell'evento morte in danno del RE, ricavando l'apprezzamento finale, con ragionamento probatorio logico e corretto, della sussistenza in concreto dell'animus necandi.
3.2 A fronte di tale motivazione, corretta in diritto e coerente a corretti criteri di metodo e a ragionevoli profili di logica e congruità argomentativa, il ricorrente svolge censure, che, riproponendo la tesi della insussistenza degli elementi del tentato omicidio, fondano le ragioni di critica della decisione, che le ha disattese, sulla ritenuta incompatibilità tra dolo eventuale e delitto tentato, laddove la ricostruzione della vicenda ha rappresentato l'esistenza, sul piano della gravità indiziaria, di un dolo diretto.
4. Il provvedimento impugnato è in conclusione immune da censure ed il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
4.1. Copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 4 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2014