Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi. (Fattispecie in cui la conoscenza della lingua italiana era stata dedotta dalla confessione resa in tale lingua dall'imputato, domiciliato in Italia dal 2013).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2015, n. 46139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46139 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
9h 5 4 6 1 39 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE N. 2031 - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA N. 30809/2015 - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZN EVGEN N. IL 23/12/1978 avverso l'ordinanza n. 616/2015 TRIB. LIBERTA' di BARI, del 18/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F. Beleli Che he ecucluse per il rifatto sill ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame di Bari confermava l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti IC. Il collegio di merito evidenziava che non era stata disposta la traduzione dell'ordinanza in quanto che non erano emersi elementi dai quali si potesse indurre che l'indagato non comprendesse la lingua italiana. Il IC si trovava in Italia dal 2013, all'atto dell'arresto dichiarava di comprendere la lingua italiana e, nel corso dell'interrogatorio di garanzia rispondeva «ammetto gli addebiti è colpa mia» 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il IC che deduceva:
2.1.violazione di legge in relazione alla mancata traduzione del provvedimento d applicazione della misura cautelare;
si deduceva che la mancata traduzione dell'ordinanza aveva leso il diritto dell'indagato alla partecipazione consapevole al processo e che la confessione resa in lingua italiana non era elemento sufficiente per valutare la conoscenza della lingua italiana.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura imposta. Si deduceva che il riconoscimento del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede e del pericolo di figa non erano supportati da idonea motivazione non essendo stati considerati gli elementi che consentivano di ritenere adeguata a fronteggiare le esigenze riconosciute anche misure meno afflittive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il presupposto per la applicazione dell'obbligo di traduzione è l'accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana. Si tratta di un accertamento di merito, che non prevede il rispetto di un dal procedimento specifico e non risulta dipendente rispetto di parametri legislativi predefiniti (Cass. sez. 3, n. 19195 del 04/02/2015, Rv. 263465).
1.2.La assenza di indicazioni legislative in merito alle modalità dell'accertamento ed ai parametri che devono essere utilizzati per la valutazione della conoscenza della lingua colloca tale apprezzamento nell'area delle valutazioni di merito che sono sottratte, in assenza di illogicità manifeste o di incoerenze con le emergenze procedimentali, alla rivalutazione in sede di legittimità.
1.3. Nel caso di specie dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che l'indagato comprendeva l'italiano al punto che aveva reso confessione in 2 questa lingua;
la capacità di comprensione e la conseguente "conoscenza" dell'italiano veniva dedotto anche dal fatto che l'indagato era domiciliato in Italia dal 2013. Non vi sono elementi che possano far ritenere che l'apprezzamento effettuato dal giudice per le indagini preliminari non sia veritiero. Nel ricorso infatti non sono stati forniti elementi che consentano di ritenere errata la valutazione di merito effettuata dal Tribunale.
1.4. Il motivo che censura la parte dell'ordinanza che non ritiene applicabili misure diverse dalla custodia in carcere è manifestamente infondato poiché il collegio territoriale evidenzia che la misura degli arresti domiciliari oltre ad essere inidonea a contenere le esigenza cautelari a causa della carenza di autocontrollo dimostrata dall'indagato risultava anche inapplicabile ex lege a causa del fatto che il IC vantava una condanna per evasione nel quinquennio.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 28 ottobre 2015 Il Presidente L'estensore Franco Fiandanese Sandra Recchione franco fandarry DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 NOV 2015 IL CANCELLIERE Claudia/Pianelli N E O 3