Sentenza 27 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di diritto alla traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 32, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi.
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L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2014, n. 33775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33775 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 27/02/2014
Dott. MICHELI P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 239
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 47307/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
IE RO NE, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 04/10/2013 dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Di Maggio Antonia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di IE RO NE ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, recante la conferma del provvedimento con cui il Gip del Tribunale di Rieti, in data 13/06/2013, aveva disposto a carico del medesimo la misura restrittiva della custodia in carcere, provvedimento impugnato nell'interesse dell'odierno ricorrente ex art. 309 c.p.p.. I fatti riguardano addebiti di associazione per delinquere e di concorso in plurimi delitti di furto aggravato (in particolare, di notevoli quantità di cavi elettrici sottratti da impianti di illuminazione allestiti presso strade della città di Roma, determinando al contempo interruzione del relativo pubblico servizio).
La difesa deduce violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, segnalando che gli elementi a carico dell'IE deriverebbero dal contenuto di numerose intercettazioni telefoniche versate in atti, avvenute in lingua rumena fra l'indagato ed alcuni suoi connazionali (delle quali era stata necessaria la traduzione, con il supporto di ausiliari e consulenti tecnici); nel contempo, non vi sarebbe alcuna emergenza dell'attività di indagine preliminare da cui inferire che l'odierno ricorrente - al momento dell'emissione dell'ordinanza restrittiva - avesse sufficiente conoscenza della lingua italiana. A riguardo, viene censurata la motivazione del Tribunale del riesame laddove, relativamente all'eccezione di nullità dell'ordinanza di custodia cautelare per non essere stata tradotta in una lingua comprensibile al destinatario del provvedimento, il collegio reputa che la sola circostanza dell'acquisizione di conversazioni intercettate nella lingua di origine dell'IE sarebbe insufficiente a dimostrare la mancata conoscenza dell'italiano da parte del medesimo (risultando al contempo che l'indagato aveva sottoscritto verbali di identificazione e dichiarazione di domicilio, in italiano, senza attestazioni di sorta su sue eventuali difficoltà di comprensione od utilizzo di detta lingua): secondo la difesa, assume particolare rilievo la circostanza che sia il Gip che lo stesso Tribunale, al fine di consentire all'IE una valida partecipazione all'interrogatorio di garanzia ed all'udienza camerale, avevano comunque deciso di nominare un interprete, e ciò avevano evidentemente fatto in base alla lettura degli atti trasmessi, tutti indicativi della mancata conoscenza dell'italiano da parte del prevenuto.
Oltre a richiamare alcuni atti specifici che deporrebbero nel senso appena indicato, il difensore rappresenta che l'IE è persona che vive ai margini della società, dormendo in baracche che occupa abusivamente con altri soggetti di origine rumena: descrizione, questa, che emergerebbe appunto dal carteggio, e dinanzi alla quale sarebbe arduo richiedere ulteriori dimostrazioni dell'impossibilità dell'indagato di comprendere l'italiano e di esprimersi in tale idioma. Inoltre, la mera apposizione di una firma in calce ad un verbale di identificazione non comproverebbe alcunché sulla conoscenza della lingua in cui il verbale medesimo risulta redatto, tanto più che nell'occasione l'IE si era visto notificare un'ordinanza custodiale assai corposa, contenente riferimenti a nozioni giuridiche complesse.
La motivazione del Tribunale appare altresì contraddittoria quanto al riferimento ad una traduzione di quell'ordinanza che sarebbe stata comunque assicurata all'IE a cura della direzione della Casa circondariale di Regina Coeli: da un lato, non si comprenderebbe perché, se davvero non emergeva la prova della mancata conoscenza dell'italiano da parte della persona ristretta, l'istituto avrebbe dovuto curare quell'incombenza; dall'altro, la circostanza non emerge in alcun modo dagli atti, tanto più che l'indagato non risulta essere mai stato associato presso la struttura suddetta. Nè potrebbe avere valenza sanante la presenza del ricordato interprete all'atto dell'interrogatorio, giacché in quella sede (il verbale reca orario di apertura alle 12:12, e di chiusura alle 12:25) non fu certamente possibile la traduzione effettiva di un provvedimento composto da ben 87 pagine.
2. Con successiva memoria ex art. 611 c.p.p., depositata il 30/01/2014, la difesa torna a sviluppare le argomentazioni di cui sopra, richiamando i principi della sentenza delle Sezioni Unite del 2004 (ric. Zalagaitis), menzionata dal Tribunale del riesame. La tesi difensiva è che la giurisprudenza di legittimità impone di distinguere il caso di una comprovata non conoscenza della lingua italiana da parte di un soggetto a carico del quale venga emessa un'ordinanza restrittiva, da quello in cui detta prova non vi sia ab initio, ma emerga successivamente: nella prima ipotesi, sarà obbligatoria una preventiva traduzione dell'ordinanza in una lingua conosciuta al destinatario, nella seconda, ne sarà sufficiente una traduzione ad opera del direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-bis, od all'atto dell'interrogatorio di garanzia. Certamente, ricorrendo la prima delle due situazioni, l'eventuale ricorso a traduzioni posteriori all'esecuzione del provvedimento non potrebbe avere alcuna efficacia sanante.
Viene quindi ribadito che "la sottoscrizione di un verbale di arresto o di elezione di domicilio non costituisce, ne' può costituire, prova della comprensione del contenuto dell'atto, ne' a maggior ragione della conoscenza della lingua italiana, perché alcuna norma vi attribuisce tale funzione"; a riguardo, il difensore dell'IE osserva anzi che proprio la formazione di atti concretamente inutili, quale un'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio nominato nel corpo dello stesso verbale, peraltro sottoscritta da chi era da considerarsi già formalmente detenuto, dovrebbe costituire semmai ulteriore conferma della non comprensione dell'italiano da parte di costui. A fronte di tali elementi del tutto irrilevanti, il Tribunale del riesame non avrebbe invece dedicato attenzione a quanto risultava in atti circa l'assoluta carenza di contatti dell'IE con italiani ed il suo mancato radicamento nel territorio, essendovi giunto solo da pochi mesi.
La difesa segnala infine che la violazione dell'art. 143 c.p.p. deriva da un ulteriore profilo, stante l'inosservanza della direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 20/10/2010: la direttiva de qua, entrata in vigore il 15/11/2010, assegnava termine agli Stati membri fino al 27/10/2013 per adeguare la normativa interna alle ivi previste esigenze di tutela del diritto dell'imputato alloglotta ad avere la traduzione degli atti di un procedimento penale cui sia interessato, peraltro con l'indicazione di un elenco minimo di atti dei quali doveva ritenersi comunque imposta la traduzione (fra questi, le decisioni de libertate, ai sensi dell'art. 3, par. 2). Il termine sopra indicato risulta infruttuosamente scaduto, il che comporta - secondo il difensore del ricorrente - "la immediata disapplicazione della normativa interna che non soddisfi il testo della direttiva", avuto riguardo al carattere non condizionato e sufficientemente preciso della disposizione sovranazionale in tema di doverosità della traduzione di provvedimenti da cui derivi la privazione della libertà personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può meritare accoglimento.
1.1 Deve innanzi tutto osservarsi che gli atti in base ai quali i giudici di merito avrebbero dovuto immediatamente rilevare l'incapacità dell'IE di parlare e comprendere l'italiano consisterebbero, secondo la difesa, in quelli di cui al fascicolo, pagg. 41, 42, nonché da 56 a 58: si tratta del carteggio già richiamato nella prima parte del ricorso medesimo, attestante l'esistenza di intercettazioni telefoniche in lingua rumena e la conseguente necessità di nominare consulenti per la relativa traduzione. A fronte di tale rilievo, tuttavia, l'ordinanza impugnata risulta avere già chiarito l'irrilevanza - al fine di dimostrare che dalle indagini svolte emergesse la non ipotizzabilità della conoscenza dell'italiano da parte del prevenuto - dell'uso dell'idioma di origine in conversazioni private e confidenziali dell'IE con propri connazionali: osservazione logica e ineccepibile, tanto più che dalle stesse contestazioni di reato contenute nell'ordinanza de libertate risulta come i partecipi nell'ipotizzata associazione per delinquere, come pure i concorrenti nei presunti reati fine a quella correlati, fossero tutti rumeni, rendendo ovvio che i colloqui tra loro non risultassero in italiano. Inoltre, senza che i verbalizzanti avessero evidentemente notato limiti di comprensione da parte dell'IE, essendo altrimenti tenuti a darne contezza, l'indagato aveva sottoscritto più atti di rilevanza formale, a prescindere dalla concreta utilità dell'uno o dell'altro. Vero è che, in occasione dell'interrogatorio del 13/09/2013 (in effetti, presso la Casa circondariale di Rebibbia e non di "Regina Coeli"), il Gip ebbe una contraria impressione o comunque ritenne di procedere con maggiore cautela, dando corso alla nomina di un interprete: tuttavia, in base agli elementi fino ad allora disponibili non sembra che potesse dirsi acclarata o verosimile la necessità di ricorrervi.
Da un lato, dunque, la motivazione adottata dal Tribunale del riesame appare congrua e aderente alle risultanze del fascicolo processuale, dovendosi qui ribadire che "l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi" (Cass., Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv 253250); dall'altro, e soprattutto, si rileva che all'atto dell'interrogatorio richiamato non vennero avanzate eccezioni di sorta sulla mancata, preventiva traduzione dell'ordinanza custodiale, ne' formulate questioni sull'impossibilità per l'IE di comprendere le accuse a lui mosse.
A tale riguardo, appare pertanto corretto il richiamo da parte del Tribunale di Roma alla sentenza Zagalaitis delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 5052 del 24/09/2003), essendosi in quella occasione affermato - anche riprendendo principi espressi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale - che:
qualora non sia stata portata a conoscenza dello straniero, in una lingua a lui nota, l'ordinanza cautelare, quest'ultima è viziata da nullità solo quando risulti inequivocabilmente, dagli atti in possesso del giudice al momento della sua adozione, che lo straniero non era in grado di comprendere la lingua italiana;
detta nullità è comunque da considerare a regime intermedio, suscettibile di sanatoria.
Stando al quadro di riferimento normativo vigente all'epoca della decisione impugnata, deve peraltro precisarsi che in base a più recente giurisprudenza, quand'anche il Tribunale si fosse diversamente determinato, "la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare non incide sulla perfezione e sulla validità dell'atto ma sulla sua efficacia, con la conseguenza che la richiesta di traduzione del titolo custodiale proposta dall'indagato al giudice del riesame e la conseguente trasmissione degli atti al Gip per la traduzione e la notifica, all'indagato, del provvedimento originario e di quello tradotto non comporta l'invalidità del titolo custodiale ma una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentire l'eventuale impugnazione sulla base di una piena conoscenza dell'ordinanza cautelare" (Cass., Sez. 5, n. 18023 del 12/03/2013, Francis, Rv 255510).
1.2 Il collegio non ritiene che si possa pervenire a conclusioni differenti sulla base della direttiva 2010/64/UE, peraltro finalmente attuata nell'ordinamento italiano in virtù del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (emesso dunque in data posteriore anche alla odierna decisione).
Al di là delle innovazioni contenute in quest'ultimo provvedimento, dove peraltro si ribadisce che l'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto rimane riservato alla autorità giudiziaria procedente, non si vede quali sarebbero le norme interne confliggenti con i principi affermati dall'art. 3 della direttiva medesima, anche laddove si intendesse che di tale previsione fosse già possibile una applicazione immediata: dinanzi alla prescrizione del diritto di un indagato o imputato a ricevere, entro un periodo di tempo ragionevole, la traduzione scritta degli atti fondamentali per garantirgli l'esercizio dei diritti difensivi, l'art. 143 cod. proc. pen., già prima delle modifiche da ultimo introdotte, non presentava alcun contrasto tale da doverne imporre l'ipotetica disapplicazione, essendo fondato sul comune presupposto della accertata incapacità di quell'indagato o imputato di comprendere l'idioma utilizzato per la redazione degli atti de quibus.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'IE al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2014