Sentenza 5 giugno 1997
Massime • 1
L'effettuare uno scavo chiaramente diretto alla costruzione delle fondazioni di un edificio non può costituire un mero tentativo vanificato dall'intervento dell'Autorità, ma rappresenta inizio effettivo dei progettati lavori edilizi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/1997, n. 8900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8900 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UDIENZA PUBBLICA
Dott. DINACCI UGO Presidente del 05/06/1997
1. Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. " ZZ ALDO " N. 1412
3. " QUITADAMO NICOLA " REGISTRO GENERALE
4. " AL ALDO " N. 1689/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da TT MA nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 18/7/96 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Quitadamo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Albano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore LI CO GI
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 18/7/96 la Corte di Appello di Roma condannava SE NA alla pena di giorni 10 di arresto e di L.
7.500.000 di ammenda come colpevole del reato di cui all'art. 20 lett. b) L. 4785 per aver realizzato senza concessione edilizia uno scavo di ml. 140 finalizzato all'edificazione contenente all'interno uno strato di malta (in terracina l'11/11/92).
Avverso tale decisione interponeva l'imputata ricorso per Cassazione deducendo che, nella specie, era stata omessa ogni valutazione sulla effettiva sussistenza di un fatto penalmente rilevante. Ciò premesso va osservato che nella specie non è controverso che lo scavo fosse finalizzato alla realizzazione di un manufatto abusivo, ma l'accertare se le opere realizzate prima del disposto sequestro preventivo fossero di per sè sufficienti a far ritenere violata la norma. In realtà l'effettuare uno scavo chiaramente diretto alla costruzione delle fondazioni di un edificio non può costituire un mero tentativo vanificato dall'intervento dell'Autorità, ma rappresenta inizio effettivo dei progettati lavori edilizi. (cfr. in tal senso Cass. pen. sez. III 20/12/88 n. 12721; id. Sez. III 22/2/83 n. 1611; id. sez. III 3/7/84 n. 6199). Per quanto esposto il ricorso dev'essere rigettato.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 1997.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 1997