Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2012, n. 27413
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Sentenza 26 giugno 2012

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La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 per i reati transnazionali é configurabile anche nel delitto di associazione per delinquere allorché del sodalizio criminoso facciano parte soggetti che operano in Paesi diversi.

In tema di gestione di rifiuti, i teloni e i film di protezione dei prodotti agricoli non costituiscono "imballaggio" bensì oggetti a composizione plastica destinati a supportare le attività agricole produttive sicché detti oggetti, una volta cessato il loro impiego, vanno considerati rifiuti destinati possibilmente al recupero.

Il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri Ocse (nella specie la Repubblica Popolare cinese), in quanto recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell'art. 194 D. Lgs. n. 152 del 2006, integra il carattere abusivo dell'esportazione con conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2012, n. 27413
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27413
    Data del deposito : 26 giugno 2012

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