Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
Le dichiarazioni rese dall'indagato in assenza del difensore, alla cui assistenza l'indagato stesso abbia rinunciato, sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati, in quanto qualificabili come dichiarazioni spontanee, sottratte alle regole generali per l'interrogatorio previste dall'art. 64 cod. proc. pen.. (Nella specie l'imputato aveva rinunziato all'assistenza del difensore, chiedendo di essere interrogato in quanto voleva collaborare con gli inquirenti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2010, n. 10643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10643 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
1 0 643 / 10 Udienza pubblica del 20 gennaio del 2010 43 Registro Gen. N 28016/01 "104Sentenza n
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg, magistrati: presidente Dott. Guido De Maio consigliere Dott. Ciro Petti consigliere Alfredo Teresi Dott
Dott. Amedeo Franco consigliere consigliere Dott. Silvio Amoresano ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dai difensori di CA LU,nato a [...] il 12 agosto del 1959, IA
IO,nato a [...] il 24 aprile del 1941, AN CC ST RO,nato a [...] il 26 ottobre del 1969, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 5 febbraio del
2009; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro
Petti; sentito il Procuratore generale nella persona del dott Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del AZ e l'inammissibilità dei ricorsi del CA e del IA;
sentito l'avv. Brusa Mario anche in sostituzione dell'avv. Limentani, il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi letti i ricorsi e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La corte d'appello di Milano,con sentenza del 5 febbraio del 2009, in parziale riforma di quella pronunciata con il rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo tribunale, per quanto ancora rileva in questa fase,riduceva ad anni quattro,mesi sei e giorni venti di reclusione
бест 1
TE AN LI NI e NE GG, Al CA di avere detenuto cocaina nell'ordine dai
30 ai cento grammi per volta che riceveva da UC
AN e NE NI per poi rivenderla a soggetti non identificatio Al IA di avere detenuto cocaina nell'ordine di circa cento grammi per volta ricevuta da LI NI e
TE AN Ricorrono per cassazione i tre condannati anzidetti con separati ricorsi Il CA deduce mancanza ed illogicità di motivazione per non essere stata disposta perizia tossicologica sulla sostanza sequestrata nel suo alloggio Il IA denuncia la violazione dei criteri di valutazione degli indizi ed in particolare della chiamata in correità effettuata dal TE per l'incoerenza e la mancanza di spontaneità delle dichiarazioni rese dal predetto
Il AN denuncia:
1)l'inutilizzabilità dell'interrogatorio reso il 22 dicembre del 2006 dal chiamante in correità TE AN perché reso senza la presenza del difensore che non era stato avvisato, a nulla rilevando la circostanza che il chiamante abbia rinunciato all'assistenza;
2)l'inutilizzabilità dell'individuazione fotografica effettuata dal TE perché espletata in violazione degli artt 213, 361 e 189 c.p.p.: sostiene che trattasi di individuazione fotografica effettuata su una fotocopia di un cartellino d'identità privo di generalità ed assenza di altre fotografie comparabili;
inoltre l'album fotografico richiamato nell'atto di ricognizione effettuato dal UC non è mai entrato a fare parte del fascicolo del pubblico ministero e pertanto neanche di quello del giudice;
la mancanza di tale atto ha impedito al giudice di valutare la prova ricognitiva secondo i criteri di legittimità e legalità.;
3)violazione dell'articolo 417 comma 1 lettera c) c.p.p. per avere il giudice utilizzato l'interrogatorio reso dal TE il 22 dicembre del 2006 senza che fosse stato
Desi 2 indicato tra le fonti di prova nella richiesta di rinvio a giudizio, in subordine qualora l'atto fosse ritenuto utilizzabile, si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 442, nella parte in cui non richiama l'articolo 417 c.p.p.,per la violazione degli artt 24 e
111 Cost;
4)la violazione dei criteri di valutazione delle prove per avere la corte ritenuto intrinsecamente attendibile ed utilizzabile la chiamata in correità del TE nonostante l'incoerenza della stessa e la mancanza di riscontri estrinseci;
5)contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere la corte fondato l'affermazione di responsabilità del AN sul fatto che quest'ultimo non aveva dimostrato il proprio assunto difensivo
IN DIRITTO
Tutti i ricorsi sono infondati. Per quanto concerne quello presentato nell'interesse del CA, si osserva che,secondo l'orientamento di questa corte (Cass n 4278 del 2009; n 11564 e 8169 del 2002),ai fini dell'accertamento della natura di una sostanza ritenuta stupefacente, non è necessaria la perizia ben potendosi utilizzare, per la parte che attiene alla qualità e quantità della sostanza ritenuta drogante, dichiarazioni testimoniali o confessorie, il
✓ risultato degli accertamenti di polizia o di una pluralità d'indizi, gravi, specifici e concordanti, nonché i pareri di consulenti tecnici delle parti che abbiano esaminato il corpo del reato.
Nella fattispecie è stato lo stesso CA,come risulta dalla sentenza impugnata, ad indicare che le sostanze rinvenute nel suo alloggio erano rispettivamente cocaina, mannite e marijuana. Tale dichiarazioni rese spontaneamente al momento del sequestro sono utilizzabili nel rito abbreviato. Inoltre,come risulta dalla sentenza impugnata, il CA, anche successivamente non ha negato la natura della sostanza essendosi limitato ad affermare che era per uso personale. Con riferimento al ricorso del IA si osserva che la chiamata in correità del TE è stata confermata dal contenuto di numerosi intercettazioni telefoniche. Anzi, come risulta dalla sentenza impugnata, il TE si è limitato a fornire un modesto contributo alla lettura del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, le quali erano sufficienti a provare la compartecipazione del IA. Con riguardo al ricorso del AN si rileva che l'interrogatorio del TE era utilizzabile erga alios anche se reso senza la presenza del difensore poiché era stato lo stesso
бер 3 imputato a chiedere di essere interrogato in quanto voleva collaborare ed aveva rinunciato all'assistenza del difensore.
Trattasi in sostanza di una dichiarazione spontanea. In ogni caso il contenuto di quel primo interrogatorio è stato ribadito in altro interrogatorio reso alla presenza del proprio difensore di fiducia. Quindi non è ipotizzabile alcuna invalidità
Per quanto concerne il secondo motivo sono corrette le considerazioni della corte territoriale in merito all'attendibilità ed utilizzabilità del riconoscimento fotografico nel rito abbreviato,trattandosi considerazioni conformi di all'orientamento di questa corte, puntualmente richiamato nella motivazione della sentenza impugnata. In proposito da parte di questa Corte si è ulteriormente stabilito( Cass n 45496 del 2008) che Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali, potendo attribuire concreto valore indiziante all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice Siffatto principio è a fortiori, applicabile nel rito abbreviato.Invero nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche.
Nella fattispecie non esiste alcuna nullità assoluta o inutilizzabilità. Dalla sentenza impugnata risulta che al
TE erano state sottoposte 5 fotocopie di cartellini d'identità, raffiguranti soggetti,privi di generalità, che avevano caratteristiche simili a quelle descritte dall'indagato . Il
TE ha, non solo riconosciuto il AN, ma ha altresì precisato che trattavasi di un calabrese residente in [...]riferimento al terzo motivo si rileva che non spiega alcuna efficacia invalidante sulla richiesta di rinvio a giudizio e non determina alcuna inutilizzabilità da parte del giudice dell'udienza preliminare l'omessa o incompleta indicazione delle fonti di prova nella richiesta di rinvio a giudizio e ciò perché tutti gli atti d'indagine diventano conoscibili ed utilizzabili con il deposito del fascicolo in cancelleria. Peraltro il pubblico ministero non ha indicato tra le fonti di prova quel primo interrogatorio reso dal TE senza la presenza del suo difensore probabilmente perché il suo contenuto,come prima precisato, era stato trasfuso nell'altro interrogatorio reso alla presenza del difensore e quindi era inutile indicare due fonti di prova aventi il medesimo contenuto
Пед La questione d'illegittimità costituzionale sollevata dal difensore non è rilevante per la considerazione anzidetta ossia perché il contenuto del primo interrogatorio si deve ritenere riprodotto nel secondo indicato come fonte di prova nella richiesta di rinvio a giudizio In ogni caso l'eccezione è comunque manifestamente infondata perché al contraddittorio al momento dell'assunzione della prova si può rinunciare con il consenso delle parti Gli altri motivi sono inammissibili. Non è vero che l'affermazione di responsabilità si fondi sul fatto che il prevenuto non aveva dimostrato il proprio assunto difensivo. La colpevolezza del AN è stata desunta dal contenuto di numerose intercettazioni telefoniche confermate dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie del TE. Nel resto le doglianze si risolvono in censure in fatto inammissibili in questa sede
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
I ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 20 gennaio del 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Guido De Maio Ciro Petti
Cir Pelli Дымой
DEPOSITATA IN CANCELLERIA CASSAZION I
D il 8 MAR. 2040
IL FUNZIONA NO QI CANCELLERIA
©U\D%nnti
*
*
३८५००
15