Sentenza 3 novembre 2009
Massime • 1
Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato anche in mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., previsto solo per l'interrogatorio e non per le dichiarazioni di cui all'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2009, n. 48508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48508 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 03/11/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1865
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 16942/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di Di ON UN, nato il 15 dicembre del 1955 ad Aversa;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2 aprile del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Claudia Squassoni;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 2 aprile 2008, ha ritenuto Di ON UN responsabile del reato previsto dal D.P.R. n. 390 del 1990, art. 73 e - applicato l'aumento per la recidiva e la diminuzione per il rito abbreviato - lo ha condannato alla pena di anni sei, mesi dieci, giorni tre di reclusione ed Euro 46.333,00 di multa. Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nelle decisione dei giudici del merito, il 27 dicembre del 2005, i carabinieri della Tenenza di Melito, nel corso di un servizio di controllo del territorio, erano avvicinati dal pregiudicato CO ES, il quale mostrava e consegnava spontaneamente una pistola con matricola abrasa. In caserma chiese di potere conferire con il comandante al quale spontaneamente riferì che faceva parte di un organizzazione camorristica dedita allo spaccio di cocaina nei comuni viciniori Precisò che nell'attività di spaccio era coadiuvato da Di ON UN, il quale spacciava la droga proprio dall'abitazione di esso propalante. Aggiunse che pochi giorni prima aveva ritirato una partita di cocaina della quale conservava ancora trenta grammi occultati in un borsone. Gli inquirenti, recatisi nell'abitazione CO, nonostante l'ora tarda, rinvennero il Di ON con indosso la somma di Euro 627. Nel luogo segnalato dal CO trovarono il borsone con la droga.
Per giungere all'affermazione di responsabilità, il tribunale ha disatteso la prospettazione difensiva sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni etero-accusatorie del CO osservando come la censura fosse inconferente trattandosi di processo con rito abbreviato;
la deduzione era irrilevante anche perché gli ulteriori indizi a carico dell'imputato giustificavano una declaratoria di responsabilità a prescindere dalle dichiarazioni del CO. La decisione è stata confermata dalla corte d'appello la quale, accogliendo l'impugnazione del pubblico ministero, ha aumentato la pena.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:
- che la sentenza sarebbe nulla perché illeggibile;
- che gli elementi a carico dell'imputato (la sua presenza nella abitazione del CO, nel cui garage fu trovato lo stupefacente ed il possesso di soldi) non provano la sua responsabilità per il contestato reato: in sostanza, l'imputato è stato condannato per le accuse del collaboratore CO;
- che le dichiarazioni di costui sono inutilizzabili per violazione dell'art. 64 c.p.p., comma 3 e la conclusione della Corte di Appello sul punto non tiene conto della differenza tra inutilizzabilità fisiologiche e patologiche rilevanti, queste ultime, anche nel rito abbreviato;
- che i Giudici hanno applicato la recidiva dell'art. 99 c.p., comma 4, che è facoltativa, senza motivazione sulla esistenza della aggravante;
- che erano concedibili sia le circostanze attenuanti generiche sia quella speciale del fatto di minore gravità.
Le censure non sono fondate.
In merito alla prima deduzione, si rileva come la grafia, pur non felice, dello estensore della sentenza sia leggibile e sia stata compresa dallo imputato che ha formulato coerenti motivi di impugnazione in sintonia con il testo del provvedimento censurato. Relativamente alla seconda ed alla terza deduzione che, essendo connesse vanno esaminate congiuntamente, si osserva che il giudizio abbreviato costituisce un procedimento a prova contratta nel quale l'imputato accetta che la regiudicanda sia definita in base agli atti già acquisiti in assenza del contraddittorio - ed a quelli eventualmente richiesti compatibili con la fisionomia del rito speciale-consentendo di attribuire agli elementi legittimamente raccolti nella fase delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi normalmente sono sprovvisti nel processo che si svolge nelle forme ordinarie.
In tale contesto, è sorta la questione se la richiesta di rito a sensi dell'art. 438 c.p.p. implicasse una tacita accettazione di tutte le indagini espletate;
a tale problematica, hanno dato risposta le Sezioni Unite (sentenza 21 giugno 2000, Tammaro) seguita dalla costante giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha rilevato che, nel giudizio in esame, non rilevano le inutilizzabilità delle prove stabilite dalla legge con riferimento alla fase dibattimentale in quanto tale sanzione è neutralizzata dalla scelta abdicativa dell'imputato.
Differente è la conclusione per atti probatori assunti contra legem (o affetti da nullità assoluta) che presentano forme di invalidità sottratte al potere dispositivo delle parti e che sono colpiti dalla sanzione di inutilizzabilità ed patologica rilevante non solo nel dibattimento, ma in tutte le fasi del procedimento compresa l'udienza preliminare, il rito abbreviato nonché le procedure incidentali. Tanto premesso, si rileva che le dichiarazioni del CO sono state considerate sia dalla Polizia, sia dai Giudici, come effettuate a sensi dell'art. 350 c.p.p. e tale qualificazione non è stata contestata dal ricorrente. Tali dichiarazioni hanno valenza probatoria solo nei riti alternativi e nei procedimenti incidentali in tema di libertà personale come ha chiarito la L. n. 309 del 1992 (che - modificando l'originario testo della norma e sostituendo il termine "giudizio" con quello di "dibattimento" - ha superato i dubbi interpretativi che si presentavano sullo ambito di operatività delle dichiarazioni spontanee).
Secondo il prevalente orientamento di questa corte nel giudizio abbreviato possono essere utilizzate nei confronti del coimputato chiamato in reità o in correità le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dal soggetto che non ha ancora formalmente assunto la qualità di sottoposto ad indagine, sia perché l'assunzione della qualità di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nell'art. 350 c.p.p., comma 7, non postula la previa iscrizione della persona medesima nel registro di cui all'art.335 c.p.p., sia perché la richiesta del rito speciale costituisce un'implicita rinuncia al dibattimento e quindi all'esame in contraddittorio della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee (Cass. 40050 del 2008; 24 gennaio del 2006, Falco, rv 232994; 19 settembre del 2003, Busa rv 227037, Cass. N. 1650 del 1997), sia infine perché l'art. 350 c.p.p., comma 7 ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale se non ai fini delle contestazioni (Cass. 13 ottobre del 2004, Iorio, rv 230754). Consegue che le accuse del CO erano utilizzabili nel caso in esame definito con il rito abbreviato.
Non rileva il mancato avvertimento dall'art. 64 c.p.p., comma 3, sub c (concernente l'avviso al dichiarante che dovrà assumere la veste di teste per i fatti che concernono la responsabilità di altri) che è previsto per l'interrogatorio in senso tecnico e non per le spontanee dichiarazioni. Pertanto le dichiarazioni del CO possono essere poste alla base di una declaratoria di responsabilità non ricorrendo ipotesi ne' di inutilizzabilità generale (art. 191 c.p.p.) ne' specifica.
Per quanto esposto, la conclusione della Corte territoriale, inerente alla irrilevanza della eccezione difensiva in esame, è condivisibile.
Per altro, le accuse del dichiarante hanno trovato riscontro e conferma nelle espletate indagini in quanto gli investigatori hanno reperito la droga e l'imputato nel luogo segnalato dal CO. Quindi l'affermazione di responsabilità si fonda anche sugli elementi obiettivi riscontrati in base alla dichiarazione del CO.
In merito alla recidiva, premesso che essa è sì facoltativa, ma una volta ritenuta sussistente, è applicabile, si osserva che era stata già ritenuta sussistente dal tribunale e l'imputato non ha formulato censure specifiche nei motivi di appello, per cui la deduzione esula dai limiti cognitivi di questa Corte.
Relativamente alle attenuanti D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e ex art. 62 bis c.p., si rileva che il tribunale aveva effettuato una articolata e completa motivazione che dimostrava come il fatto, soprattutto per il dato ponderale della droga, non potesse considerarsi di lieve entità e che le attenuanti generiche non fossero concedibili a causa dei numerosi precedenti, anche specifici dell'imputato. Il prevenuto non ha indicato le ragioni in base alle quali nonostante i precedenti penali anche specifici dovessero essere concesse le circostanze attenuanti generiche. In tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, si rileva che la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, per cui se, da un lato, il giudice, quando ritenga di escludere o affermare detta meritevolezza, deve darne apposita motivazione, dall'altro l'imputato che la invochi deve indicare gli elementi atti a giustificarla. Nella fattispecie, come accennato, tale meritevolezza è stata negata dal tribunale in base ai plurimi precedenti penali anche specifici e l'imputato non ha indicato le ragioni della meritevolezza nonostante i precedenti penali.
La Corte quindi non era tenuta ad esaminare censure generiche essendo a tal fine sufficiente il richiamo alla sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte:
Letto l'art. 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009