CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2026, n. 14876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14876 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. RR AL, nato ad [...] il [...] 2. AS AN, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 27/06/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Giuseppe Biondi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De LL, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di ambedue i ricorsi presentati;
uditi i difensori: l'Avvocato Valerio Spigarelli del foro di Roma in difesa di RR AL che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'Avvocato Giuseppe IA Massimo Benenati del foro di Trapani in difesa di RR AL che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'Avvocato Salvatore Alagna del foro di Trapani in difesa di AS AN che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14876 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI US Data Udienza: 03/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 settembre 2021 il Tribunale di Trapani dichiarava RR AL e AS AN colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A), E) diversamente qualificato il fatto ex art. 319 quater cod. pen., e F) della rubrica e li condannava, ritenuta la continuazione, RR ad anni cinque di reclusione e AS ad anni tre e mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Dichiarava RR AL e AS AN interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della pena a ciascuno inflitta, e per l'AS dichiarava l'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con la P.A. Applicava ad entrambi gli imputati la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. ON RR e AS al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, liquidati in euro cinquemila per ciascuna di esse, nonché alla rifusione delle spese processuali dalle stesse sostenute. RR AL veniva assolto dal reato ascrittogli al capo B), in ordine alla bancarotta relativa alla società cooperativa CEA perché il fatto non sussiste ed in ordine alla bancarotta relativa alla società consortile Nettuno per non avere commesso il fatto, nonché dai reati di cui ai capi D) e H), diversamente qualificati i fatti ex art. 485 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e veniva dichiarato il non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione;
AS AN veniva, invece, assolto dal reato ascrittogli al capo G) perché il fatto non sussiste. Infine, veniva dichiarata l'inefficacia dei sequestri preventivi disposti dal GIP del Tribunale di Trapani in data 22 giugno 2016 e 23 maggio 2016 e veniva ordinata l'immediata restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. 2. Con sentenza in data 27 giugno 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, appellata da RR AL e AS AN, dichiarava non doversi procedere nei confronti del RR in ordine ai reati ascrittigli ai capi E), come riqualificato ex art. 319- quater cod. pen., e F), e nei confronti dell'AS in ordine ai reati di cui ai capi A) e F) perché estinti per prescrizione. Rideterminava la pena irrogata al RR in anni quattro di reclusione in ordine al residuo reato di cui al capo A) ed in anni tre di reclusione per l'AS in ordine al residuo reato di cui al capo E), come riqualificato ex art. 319-quater cod. pen. Eliminava la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A. applicata al RR e la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata all'AS. Confermava nel resto e 2 condannava gli imputati a rifondere le spese processuali sostenute dalle parti civili. 3. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione sia RR AL che AS AN, mediante i propri difensore di fiducia. I motivi di ricorso saranno riportati nella parte strettamente necessaria ai fini della decisione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Ricorso AS AN. 4.1. Si lamenta, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 267, 270 e 271 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le doglianze mosse al decreto autorizzativo delle intercettazioni n. 57/2014, del quale era stata censurata la motivazione, con riferimento ai gravi indizi di reato e alla indispensabilità della captazione, essendo il primo provvedimento che autorizzava la captazione delle utenze di RR AL. Omissione decisiva atteso che, ove la censura fosse stata ritenuta fondata, la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni si sarebbe estesa ai decreti di proroga e ai provvedimenti autorizzativi successivi che traevano le condizioni per la loro adozione dalle captazioni eseguite proprio sulla base del decreto n. 57/2014. In particolare, il RIT n. 57/2014 venne adottato sulla scia di una richiesta di autorizzazione che traeva spunto da un'indagine per il delitto di bancarotta fraudolenta consumato a danno della società consortile Nettuno a r.l. Il decreto forniva un'articolata motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi richiesti in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, ma nessun grave indizio riguardante l'eventuale coinvolgimento del RR AL nella vicenda oggetto dell'indagine, che non era stato "toccato" e che era rimasto impermeabile alle indagini di p.g. La circostanza che il RR fosse risultato impermeabile all'indagine stava a significare che non erano stati raccolti elementi a suo carico che potessero configurare i gravi indizi di reato che legittimano una captazione. La motivazione posta a sostegno del decreto sarebbe carente se non addirittura inesistente in ordine all'assoluta indispensabilità, essendo la finalità dell'intercettazione quella di acquisire elementi dimostrativi non solo del coinvolgimento del RR AL nella vicenda bancarottiera ma di accertare soprattutto che egli fosse il vero amministratore della società fallita, circostanze che potevano dimostrarsi anche ricorrendo ad altri elementi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali, che, acquisite sia nel corso delle intercettazioni, che successivamente, avrebbero consentito al Tribunale di giungere alla conclusione dell'estraneità del RR dall'amministrazione della società fallita. 3 Il decreto n. 63/2014 era supportato dal medesimo percorso motivazionale di quello n. 57/2014. Anche in questo caso la captazione, peraltro di urgenza, veniva attivata non in funzione di gravi indizi di reato riconducibili al RR (che già difettavano al momento dell'adozione del RIT 57/2014), ma solo e soltanto per conoscere chi fossero le tre persone che costui aveva incontrato a Cuba e soprattutto per sondare il sospetto ingenerato negli investigatori dal tenore delle conversazioni intercorse tra il RR e la moglie circa la natura degli affari che il RR stava trattando nel paese caraibico. Anche i successivi decreti RIT nn. 66/2014, 88/2014, 92/2014, 117 e 118 del 2014 rivelavano i medesimi vizi, basandosi tutti sul medesimo percorso motivazionale posto alla base del primo decreto n. 57/2014. La sentenza impugnata, inoltre, ha ritenuto utilizzabili i risultati delle intercettazioni sul presupposto che fin dall'inizio, oltre agli elementi di fatto integranti i gravi indizi di reato del delitto di bancarotta fraudolenta, emergesse l'esistenza di società facenti capo, direttamente o indirettamente, a RR AL, e che, fino a giugno del 2014, il pubblico ministero individuava tra i reati per cui si procedeva anche i delitti di associazione per delinquere e di appropriazione indebita. Il vizio motivazionale, che avrebbe indotto al travisamento dei fatti, discenderebbe dall'avere ritenuto che, fin dalle prime battute dell'indagine, fosse stata ipotizzata l'esistenza non solo del delitto di bancarotta fraudolenta, ma anche del reato associativo, e il convincimento si fonderebbe sulla comprovata esistenza di strutture societarie facenti capo al RR AL, ipotesi corroborata dai decreti autorizzativi (RIT 117/14, 118/14) e dai decreti di proroga (RIT 57/14, 66/14, 87/14, 88/14 del 03/07/2014 e RIT 92/14 del 09/07/2014). Tuttavia, il decreto RIT 57/2014 atteneva a ipotesi di bancarotta fraudolenta in concorso, senza alcun riferimento a fatti associativi. In ogni caso, nei confronti del ricorrente, la sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni desumendo la sua intraneità alla asserita associazione per delinquere da un'argomentazione di ordine generale della sentenza di primo grado, non a lui segnatamente riferibile, e non dalla motivazione dei decreti autorizzativi di riferimento. D'altra parte, la sentenza di primo grado aveva anche ritenuto che l'AS avesse agito non per favorire il programma criminoso, ma per perseguire i suoi obbiettivi personali, e, tuttavia, contraddittoriamente, aveva desunto l'organicità del ricorrente dalla asserita condivisione delle iniziative che il RR e la OT stavano per intraprendere nell'ambito della formazione finanziata privatamente, senza alcun apporto pubblico. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'indispensabilità ai fini 4 della decisione dei documenti allegati all'atto di impugnazione (1-7), peraltro già prodotti nel giudizio di primo grado. La sentenza impugnata motivava il rigetto della richiesta di acquisizione della prova documentale sul presupposto della sua non decisività ai fini della decisione, tenuto conto delle ulteriori, plurime, convergenti risultanze probatorie, orali e documentali, acquisite ed utilizzabili. Al contrario, la produzione documentale serviva a dimostrare l'obbligatorietà in loco delle verifiche che avrebbe dovuto effettuare l'AS, e ciò non certo per esercitare pressioni psicologiche sul RR o sulla OT, ma in quanto obbligatovi da precise disposizioni amministrative. 4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 1, e 546 cod. proc. pen. e 110, 416 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo e circa l'evidenza dell'estraneità del ricorrente rispetto al delitto associativo. La sentenza impugnata motivava, relativamente al delitto associativo e con riguardo all'elemento organizzativo, evidenziando il ruolo del RR di vero dominus delle varie società preposte alla realizzazione dei costi fittizi ai fini di conseguire indebite erogazioni pubbliche senza che il nome del ricorrente apparisse fino a pag. 46 della motivazione. La sentenza, inoltre, avrebbe omesso di motivare in ordine agli elementi dai quali avrebbe desunto la condotta sistematica dell'AS, il quale compariva nella vicenda solo in occasione dell'avviso n. 1/2013, peraltro contraddicendo la motivazione della sentenza di primo grado, richiamata per relationem, secondo la quale il ricorrente aveva agito non per favorire il programma criminoso, ma per perseguire suoi obbiettivi personali. Si deduce ancora che la sentenza impugnata (pag. 47), pur nell'assenza di alcuna prova, ha ritenuto che i controlli in loco fossero stati concordati per il periodo finale del corso, così da consentire di "aggiustare" i registri, ma ha affermato, poi, che il ricorrente avesse, invece, suggerito che i controlli si dovessero eseguire medio tempore (pag. 75), contraddicendosi. Entrambe le affermazioni risulterebbero smentite dalla conversazione n. 13229 del 10 aprile 2015, ore 19.56, intercorsa tra RR AL e OT NN, conversazione con la quale la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni confronto, nel corso della quale il RR, facendo riferimento all'AS, diceva alla OT che avrebbe effettuato i doverosi controlli a sua discrezionalità. Gli atti processuali, nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, contenevano gli elementi che avrebbero consentito di dichiarare l'estraneità del ricorrente rispetto al delitto associativo contestatogli. Secondo la sentenza impugnata l'AS, al fine di consentire la commissione delle condotte di cui al capo F), aveva fornito al RR e alla OT vari 5 suggerimenti su come evitare che venisse disvelato il mancato svolgimento dei corsi, che avrebbero dovuto tenersi a San Giuseppe Jato, nell'evenienza in cui fosse stato eseguito un controllo da parte del funzionario del Centro per l'impiego di TI, oppure dall'Ispettorato del lavoro. Al contrario, dalle intercettazioni (RIT 118/2014 progr. 13229 pagg. 290, 301 e 309-310 della sentenza) emergerebbe che l'AS non forniva suggerimenti nel senso su indicato, ma si limitava ad illustrare le conseguenze connesse alla fittizietà dei corsi. Altro errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata è quello di ritenere che per i corsi di formazione sostenuti con risorse economiche private (corsi a pagamento OSS e per acconciatori) l'Assessorato che avrebbe dovuto rilasciare l'autorizzazione costituente garanzia di serietà del corso era l'Assessorato al Lavoro e alla Previdenza, amministrazione di appartenenza dell'AS, mentre si trattava dell'Assessorato alla Sanità, amministrazione estranea al ricorrente. Ulteriore elemento della sentenza che sarebbe risultato decisivo ai fini dell'esclusione del reato associativo è l'estraneità dell'AS rispetto al delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., reato-fine del sodalizio. In ordine ai "suggerimenti" si rimanda a quanto sopra argomentato, mentre per i controlli che l'imputato effettuò rispettivamente in data 4 maggio 2015 (operatore punto vendita), 6 maggio 2015 (operatore produzione pasticceria), 4 giugno 2015 (operatore pasti e bevande), 5 giugno 2015 (acconciatore), il medesimo è stato assolto dal delitto di falso ideologico e la falsità dei controlli avrebbe dovuto costituire l'artificio e il raggiro della truffa. La pronuncia assolutoria avrebbe dovuto rilevare non solo ai fini della configurabilità in capo al ricorrente del delitto di truffa aggravata, ma anche ai fini della sussistenza della affectio societatis. 4.4. Con il quarto motivo si rappresenta violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 1, e 546 cod. proc. pen. e 319 quater, 56 e 319 cod. pen. e vizio della motivazione;
ritenuta erronea qualificazione del fatto addebitato in quello di induzione indebita, insussistenza della aggravante dell'essere gli incarichi relativi afferenti al settore della P.A. di appartenenza del pubblico ufficiale. La Corte territoriale si sarebbe adeguata alle statuizioni della sentenza di primo grado, senza prendere in esame quanto rappresentato nell'atto di appello, e cioè che l'AS sarebbe stato vittima, con riguardo al capo E), di un tentativo di corruzione, mentre la sentenza gravata merita censura con riguardo alla riqualificazione del fatto di cui al capo E) nella fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen. La sentenza di primo grado, pur essendo incorsa in contraddizione avendo ritenuto che l'AS avrebbe accettato dal RR e dalla OT, che operavano in qualità di corruttori, la promessa di incarichi da conferirsi alla nipote CA LE e alla moglie UI TO, nell'ambito dei corsi di apprendistato di cui 6 all'avviso pubblico n. 1/2013, aveva escluso l'esistenza del patto corruttivo. Il criterio discretivo tra corruzione e induzione sarebbe rappresentato dalla presenza o meno di una situazione di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico funzionario, mancando la quale verrebbe meno anche l'ipotesi di reato. La sentenza impugnata, come quella di primo grado, non avrebbe motivato l'asserita sudditanza psicologica in capo al RR e alla OT. Non avrebbe rilevato l'esigenza insopprimibile della OT e del RR di rimediare (nell'anno 2015) alle irregolarità nella tenuta dei registri relativi ai corsi di apprendistato. La OT riteneva di potere fare affidamento sull'AS ma veniva disillusa dal RR, che, nella conversazione progr. 13229 del 10 aprile 2015, ore 19.56, le faceva notare che il ricorrente avrebbe effettuato i controlli a suo piacimento, rimproverandola poiché faceva sempre le cose facili, non avendo fatto i conti che l'AS, che aveva preannunciato la sua volontà di fare ciò che il suo servizio gli imponeva. Il vizio motivazionale discenderebbe dal fatto di non avere valutato che i controlli in loco fossero obbligatori, pur non essendo previsti dall'avviso n. 1/2013, in forza della circolare n. 49779 che li prevedeva anche per i corsi avviati con il suddetto avviso. La sentenza avrebbe confuso la vicenda relativa alla nipote dell'imputato, risalente al 2014, che riguardava l'inserimento della donna in una piattaforma informatica, dalla quale gli imprenditori avrebbero potuto attingere personale da assumere, con la vicenda scaturente dalla conversazione progr. 13228 del 10 aprile 2015 (RIT 118/14), che atteneva all'istituzione dei corsi di OSS per i quali la OT aveva fatto balenare al ricorrente la possibilità di un impiego per la moglie. Mancherebbe al riguardo, ogni collegamento logico. La sentenza non avrebbe argomentato per quale ragione l'AS avrebbe dovuto paventare controlli obbligatori e senza preavviso, che si sarebbero dovuti effettuare nel 2015, visto che era stato accontentato mediante l'inserimento della nipote nella piattaforma informatica nell'anno 2014. Anche per quanto riguarda la vicenda ANAS, ente che avrebbe dovuto organizzare i corsi di OSS ove avrebbe dovuto trovare occupazione la moglie del ricorrente, la sentenza ha mostrato di travisare i fatti. Invero, in questo caso, trattandosi di corsi che non erano sovvenzionati con pubbliche erogazioni, ma che necessitavano di autorizzazione dell'Assessorato regionale alla Sanità, la Corte territoriale, travisando le competenze, le ha attribuite all'Amministrazione di appartenenza dell'AS (Assessorato regionale al Lavoro e alla Previdenza), senza verificare che sarebbe stata l'autorizzazione dell'Amministrazione sanitaria a conferire validità giuridica alla qualifica che, a conclusione del corso, gli allievi avrebbero dovuto conseguire. L'errore in questione avrebbe condotto al travisamento del contenuto della conversazione progr. 13228 del 10 aprile 2015, 7 ore 19.26.09, (RIT 118/14), dalla quale emergerebbe che non era l'AS a prospettare la possibilità che i controlli sullo svolgimento dei corsi venissero espletati in loco nonostante non fossero previsti dall'avviso pubblico n. 1/2013 e dalle relative linee guida, ma, invece, era la OT a proporre all'AS di trovare occupazione per la moglie nei corsi di Operatore Socio Sanitario, proponendogli una sistemazione in nero dopo avere appreso che i controlli erano obbligatori. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la OT e il RR non versavano in stato di soggezione;
era la OT che, per ottenere un benevolo atteggiamento da parte dell'AS in occasione dei controlli che questi avrebbe eseguito, lo irretiva con la possibilità di assumere la moglie, impiegandola nella gestione die corsi OS, anche proponendogli un'assunzione irregolare "in nero". La conversazione progr. 13229 del 10 aprile 2015, ore 19.56, risulterebbe decisiva, poiché dimostrerebbe la necessità per il RR e la OT di risolvere la questione della tenuta irregolare dei registri in vista dei controlli obbligatori in loco che l'AS comunicava loro che si sarebbero dovuti fare, a dimostrazione, da un lato, che il ricorrente non avesse alcuna consapevolezza della fittizietà dei corsi, dall'altro la difficoltà per la OT e il RR di convincere l'imputato ad adattarsi alle loro esigenze, tanto che proprio per tale ragione la OT propose la sistemazione della moglie e della nipote del ricorrente. Il delitto, quindi, andava qualificato al più in tentativo di corruzione. D'altra parte, risulterebbe illogico che i tre protagonisti della vicenda, organici di un sodalizio finalizzato a conseguire pubbliche erogazioni, potessero essere intimiditi gli uni dall'altro visto che agivano per la realizzazione di un comune programma criminoso._ 4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 1, e 546 cod. proc. pen. e in relazione all'art. 640-bis cod. pen. per essere evidente la prova che il ricorrente non avesse commesso il fatto pur essendo maturata la prescrizione. L'AS non era a conoscenza della irregolare tenuta dei registri e di ogni altro aspetto dello svolgimento dei corsi di apprendistato. Se avesse avuto consapevolezza di ciò, non avrebbe effettuato alcun controllo o, ove effettuati, avrebbe redatto falsi verbali. L'imputato, invece, eseguiva ben quattro controlli su altrettanti corsi di formazione, redigendo i relativi verbali e riscontrando irregolarità. D'altra parte, l'unica condotta concorsuale che poteva addebitarsi all'AS era la redazione di falsi verbali di controllo, ma da tale imputazione, riguardante il capo G) della rubrica, il ricorrente è risultato assolto, e, dunque, risulterebbe evidente la contraddizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata. 4.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 8 545-bis e 597 cod. proc. pen. e 58 I. n. 689 del 1981 e vizio di motivazione. L'art. 545-bis cod. proc. pen. prevede che il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della I. n. 689 del 1981. Si tratta di una potestà configurata dalla giurisprudenza come ufficiosa, sicché, ove ricorrano le condizioni, la relativa iniziativa si imporrebbe al giudice, a prescindere da un impulso, con la conseguenza che la sentenza di appello deve motivare il mancato esercizio del potere di ufficio di applicare il beneficio, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento. La sentenza impugnata avrebbe omesso siffatto accertamento rientrante nel potere discrezionale della Corte. 5. Ricorso RR AL. 5.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge con riguardo all'art. 270 cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 51 del 2020 imp. Cavallo, circa la ritenuta utilizzabilità per il reato associativo e per i reati scopo di truffa degli esiti delle attività di intercettazione di cui ai RIT nn. 57/14, 66/14, 88/14, 92/14, 118/14; violazione di legge ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione stante il carattere meramente apparente della motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello. In sede di discussione in primo grado si eccepiva l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di intercettazione relative ai predetti RIT per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. L'eccezione veniva rigettata dal Tribunale e riproposta in appello, ma la Corte di appello si sottraeva all'onere di confrontarsi con le doglianze difensive, riportandosi, con la tecnica del copia e incolla, in larga parte alla motivazione della sentenza di primo grado, salva una brevissima chiosa finale, in cui, peraltro, sarebbe contenuto un errore (l'avere, in particolare, ritenuto che l'associazione per delinquere di cui al capo A) fosse finalizzata a realizzare, oltre le truffe agli enti pubblici e la corruzione, anche le ipotesi di bancarotta fraudolenta relativa alla società consortile Nettuno, senza tenere conto che le condotte integranti l'ipotesi di bancarotta risalivano agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, mentre le truffe e gli ulteriori reati scopo dell'associazione risalivano agli anni 2013 e ss.). Secondo il Tribunale, e conseguenzialmente la Corte di appello, nei decreti autorizzativi (e soprattutto in quelli di proroga) si farebbe riferimento, perlomeno dal luglio del 2014, anche al delitto associativo poi confluito nella contestazione di cui al capo A) [- in particolare si indicano i decreti del 23/09/2014 (RIT 158/14) e del 07/10/2014 (RIT 92/14)-]. In alcuni decreti, poi, vi sarebbe un indiretto riferimento alle contestazioni di frode allo Stato e corruzione, sebbene non vi fosse 9 un'espressa qualificazione giuridica in tale senso da parte del pubblico ministero e del GIP dei fatti asseritamente descritti nei decreti. L'utilizzabilità delle intercettazioni discenderebbe, quindi, da una connessione forte ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., tra l'ipotesi associativa ed i reati di truffa e corruzione (poi derubricata in induzione indebita), stante il fatto che i secondi sarebbero reati-scopo della prima. Quanto al primo aspetto, però, si contesta che il GIP avesse motivato in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Basterebbe, al riguardo, leggere i decreti autorizzativi (ad eccezione dei nn. 158/14 e 92/14) per riscontrare che tutt'al più vi sarebbe un richiamo nell'epigrafe del provvedimento all'art. 416 cod. pen., ma mancherebbe qualsiasi motivazione in merito all'esistenza dell'ipotesi di reato in esame. Quanto al RIT n. 158/14, dove vi sarebbe nel decreto del 23 settembre 2014 un riferimento alla valutazione di gravità indiziaria dell'associazione, la difesa non ne aveva chiesto l'inutilizzabilità, per la scarsa rilevanza sulla posizione dell'appellante. Per quanto riguarda il RIT n. 92/2014, invece, nel decreto di proroga del 7 ottobre 2014 vi sarebbe una motivazione del tutto generica in ordine all'esistenza di un'associazione per delinquere volta a commettere reati contro il patrimonio. In ogni caso, non si comprenderebbe su quali basi il riferimento contenuto nella motivazione ad un'associazione per delinquere finalizzata a commettere reati contro il patrimonio dovesse intendersi come finalizzata a commettere proprio le truffe contestate al RR, la cui connessione forte con l'associazione per delinquere sarebbe stata comunque tutta da dimostrare e motivare. Anche a volere ritenere sussistente una valutazione sulla gravità indiziaria del delitto associativo nei decreti di proroga sopra menzionati, l'invocata inutilizzabilità si sarebbe dovuta escludere solo per i RIT 158/14 e 92/14 e solo per i periodi successivi ai mesi di settembre e ottobre del 2014. Nessun dubbio vi potrebbe essere sulla rilevanza delle intercettazioni relative ai RIT 57/14, 66/14, 88/14, 92/14 e 118/14, in quanto sarebbe sufficiente scorrere le pagine della motivazione della sentenza impugnata per rendersi conto che la supposta partecipazione ed il preteso ruolo del RR nell'associazione per delinquere di cui al capo A) sarebbero essenzialmente fondati proprio su quel materiale probatorio. 5.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 268 e 271 cod. proc. pen., là dove la sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabili gli esiti delle intercettazioni ambientali di cui al RIT n. 118/14 nonostante le anomalie tecniche segnalate dal consulente tecnico difensivo e ha escluso violazioni del diritto di difesa, nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente sul punto, in quanto frutto del copia e incolla della sentenza di primo 10 grado, e in ogni caso, vizio di motivazione. Il teste M.IL SO, nel corso del dibattimento, rispondendo a domande della difesa, aveva spiegato che il sistema, che funzionava per le intercettazioni ambientali a "rilevazione suoni", nel senso che si attivava automaticamente alla percezione di un rumore e si staccava quando il rumore cessava o diventava di intensità tale da non essere percepito, prevedeva ogni 30 minuti un'interruzione del progressivo in corso, e la captazione poi riprendeva con un altro progressivo, ma si trattava di un'unica conversazione. Contrariamente alla descrizione fornita dal citato teste, il consulente tecnico della difesa (dott. ON) aveva rilevato che in alcuni casi il progressivo iniziava a discorso inoltrato;
a volte finiva in maniera tronca prima della mezzora prevista;
a volte, alla ripresa del dialogo del nuovo progressivo, non si riscontrava continuità logica e temporale del nuovo dialogo. Tutto ciò avrebbe inficiato la genuinità delle captazioni e, quindi, le avrebbe rese inutilizzabili o comunque, ove ritenute utilizzabili, in violazione del diritto di difesa. La Corte di appello, in definitiva, si limitava a copiare la motivazione con la quale il Tribunale rigettava l'eccezione, senza rispondere alle censure che alla stessa erano state mosse dalla difesa nel motivo di appello. 5.3. Con il terzo motivo si rappresenta la erronea applicazione della legge processuale con riguardo all'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., là dove la Corte di appello ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dibattimentali del teste M.IL SO, nonostante lo stesso avesse svolto le funzioni di ausiliario del Pubblico Ministero perlomeno nel corso dell'interrogatorio del RR svoltosi in carcere in data 21 luglio 2016, affermando che l'incompatibilità potrebbe sussistere solo ove il predetto teste fosse chiamato a deporre sul contenuto dell'interrogatorio. Ma, a tal proposito, sarebbe sufficiente il disposto dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., sicché non avrebbe alcun senso prevedere l'incompatibilità in discorso per l'ausiliario operatore di p.g. e l'art. 197, comma 1, lett. d), codice di rito sarebbe un inutile doppione. D'altra parte, specularmente, il codice di rito prevede l'incompatibilità a testimoniare del difensore nel solo caso in cui abbia svolto attività di documentazione delle dichiarazioni o informazioni assunte in sede di investigazioni difensive, mentre per l'operatore di p.g. il medesimo codice la prevede genericamente ogni volta abbia assunto le funzioni di ausiliario del pubblico ministero o del giudice. L'interpretazione proposta dalla difesa sarebbe stata fatta propria del Tribunale di Trapani nel processo parallelo per fatti collegati alla bancarotta (si veda l'ordinanza pronunciata in data 10 dicembre 2020). 5.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale avuto riguardo agli artt. 81, 110 e 416 cod. pen., e comunque vizio di motivazione, là dove la Corte territoriale ha ritenuto sussistente un'associazione 11 per delinquere anziché riconoscere un mero concorso nel reato continuato. Senza adeguatamente confrontarsi con il motivo di appello, la Corte territoriale avrebbe ribadito le medesime argomentazioni del Giudice di primo grado. Tuttavia, quanto all'elemento secondo il quale il RR avrebbe celato la sua presenza nella PR e nelle altre società pur essendone il dominus e l'amministratore di fatto, la sentenza non avrebbe tenuto conto che la PR era una società consortile, che non poteva che annoverare fra i suoi soci persone giuridiche. Il RR non soltanto era amministratore unico di una delle società consorziate, la "Imex LI, ma della PR era socio fondatore, legale rappresentante p.t., componente del CDA ed infine coordinatore. In buona sostanza, contrariamente all'assunto della Corte di appello, il ricorrente non aveva mai celato la propria partecipazione e il suo ruolo né nella PR, né nelle altre società che costituirebbero la supposta "galassia", integrante la struttura organizzativa del presunto sodalizio criminoso. Sotto quest'ultimo profilo, inoltre, la Corte non avrebbe sufficientemente verificato se le entità giuridiche che costituivano la società consortile PR fossero tufè a disposizione degli imputati per la realizzazione dei delitti scopo e che fossero state effettivamente utilizzate a tale fine. Al riguardo, a parte la PR, nessuna delle altre società risulterebbe coinvolta nelle fattispecie di truffa, falso e corruzione che costituirebbero i reati-fine del sodalizio. In molti casi operavano in settori diversi da quello in cui le frodi sarebbero state poste in essere (quello della formazione), ovvero risultavano del tutto inoperative già da molti anni prima della commissione dei reati scopo (in particolare, le società ID, "Work in progress" e "Ambiente e servizi" inattive dal 2013). La società "Colmo", costituita nel 2014, non si sarebbe aggiudicata alcuna commessa e interrompeva ogni attività a seguito delle perquisizioni e dei sequestri. In definitiva, la Corte territoriale argomentava la presunta esistenza del requisito dell'organizzazione limitandosi unicamente a richiamare l'esistenza di collegamenti fra le varie società della galassia RR, senza però spiegare le ragioni per le quali le società diverse dalla MO sarebbero state funzionali alla realizzazione del programma criminoso e senza confrontarsi con le argomentazioni difensive di segno contrario. Da ultimo, la sentenza impugnata non spiegherebbe perché ci si troverebbe di fronte ad un'associazione per delinquere e non, al più, nel concorso di persone nel reato continuato. 5.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di legge per la mancanza di motivazione, ovvero vizio di motivazione, con riguardo al punto che concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso la sentenza di appello si sarebbe 12 limitata a richiamare le medesime argomentazioni del Tribunale senza confrontarsi con il motivo di appello. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente ed apodittica. 6. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare e riassuntiva, va detto che RR AL è stato condannato in primo grado per il reato di cui al capo A) - per avere promosso, organizzato e coordinato un'associazione per delinquere, con contestazione fino al 8 giugno 2015 -; per il reato di cui al capo E) - diversamente qualificato ex art- 319-quater, comma 2, cod. pen. - commesso sino al mese di giugno 2015 (e cioè fino al 10 giugno 2015); per il reato di cui al capo F) - artt. 56, 110, 640-bis cod. pen., commesso negli anni 2014 e 2015. In appello, sono stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui ai capi E) e F), residuando a suo carico la condanna penale per il solo reato di cui al capo A). AS AN, invece, è stato condannato in primo grado per il reato di cui al capo A) - per avere fatto parte dell'associazione per delinquere (contestazione fino al 8 giugno 2015); per il reato di cui al capo E) - diversamente qualificato ex art- 319-quater, comma 1, cod. pen. - commesso sino al mese di giugno 2015 (e cioè fino al 10 giugno 2015); per il reato di cui al capo F) artt. 56, 110, 640-bis cod. pen. commesso negli anni 2014 e 2015. In appello, sono stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A) e F), residuando a suo carico la condanna penale per il solo reato di cui al capo E). La sospensione del termine di prescrizione, sulla base degli atti, è stata pari a complessivi 165 giorni. Nella pendenza del giudizio di cassazione, entrambi i residui reati per i quali i due imputati hanno riportato condanna penale si sono estinti per prescrizione. Per RR AL il reato si è estinto in data 20 agosto 2024 (pena per il promotore da tre a sette anni di reclusione, e, dunque, prescrizione ordinaria pari ad anni sette e prescrizione massima pari ad anni otto e mesi nove, cui vanno ad aggiungersi 165 giorni di sospensione). Per AS AN il reato si è estinto in data 13 novembre 2025. Invero per la fattispecie di cui all'art. 319-quater comma 1 cod. pen. la pena prevista all'epoca del commesso reato (fino al 10 giugno 2015) era da tre ad otto anni di reclusione. La pena è stata portata a quella minima di sei anni e massima di dieci anni e mesi sei di reclusione con l'art. 1 comma 1 lett. h) della legge 27 maggio 2015 n. 69, 13 pubblicata in G.U. del 30 maggio 2015, ed entrata in vigore il 14 giugno 2015. In buona sostanza la modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio è entrata in vigore dopo la consumazione del reato e, quindi, non può avere applicazione retroattiva, anche ai fini della prescrizione. Pertanto, il termine massimo di prescrizione è pari ad anni dieci (con scadenza, dunque, al 10 giugno 2025) cui vanno aggiunti gg. 165 di sospensione. Il termine è quindi maturato in data 13 novembre 2025. Dunque, alla data della presente decisione, anche i residui reati per i quali gli imputati hanno riportato ancora condanna penale in appello si sono estinti per prescrizione. Come è noto, solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra le quali l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). Tuttavia, nel caso di specie, come si vedrà, i ricorsi non sono nel complesso inammissibili, e, pertanto, va dichiarata l'estinzione dei residui reati a carico di entrambi i ricorrenti per prescrizione. 2. Fatta questa premessa, deve ancora osservarsi che entrambi i ricorrenti, nonostante le dichiarazioni di estinzione dei reati per prescrizione, già intervenute in appello, si sono visti confermare le statuizioni civili, e ciò a mente dell'art. 578 cod. proc. pen., norma di cui è necessario fare applicazione anche in questa sede con riguardo ai reati per i quali la declaratoria di estinzione per prescrizione è da adottare all'esito di questo giudizio. 2.1. Come è noto, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, che ha espresso un'interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen. conforme al secondo aspetto del diritto fondamentale alla presunzione di innocenza tutelato dal diritto europeo (convenzionale ed eurounitario), sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite di questa Corte per dirimere il contrasto sorto sulla corretta interpretazione da attribuire alla norma in esame, e, soprattutto, sulla persistente valenza dei principi espressi da Sez. U. Tettamanti (n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273-01). Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale, nel giudizio di appello (ma anche nel giudizio di cassazione) avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati 14 dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U., n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01). In particolare, la Corte, dopo avere ripercorso gli argomenti della sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ha ritenuto che non vi fosse incompatibilità tra le due pronunce (Sez. Un. Tettamanti e Corte Cost. n. 182/2021), partendo dal presupposto che "la sentenza interpretativa di rigetto del Giudice delle leggi pone un vincolo negativo di interpretazione [...] nel senso che il giudice a quo non può attribuire alla disposizione di legge la portata esegetica ritenuta non corretta dalla Corte costituzionale, pur restando libero di optare a favore di differenti soluzioni ermeneutiche che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza interpretativa di rigetto, non collidano con norme e principi costituzionali". Pertanto, ha proseguito la Corte, "il vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 cit. implica che l'art. 578 cod. proc. pen. non può essere interpretato nel senso che l'accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia pur incidenter tantum, di responsabilità penale. La ratio della pronuncia della Consulta è quella di evitare che, attraverso l'esame del fatto imposto dall'art. 578 cod. proc. pen. ai soli fini delle statuizioni sulla responsabilità civile, si giunga ad affermare de facto la responsabilità penale, così violando il principio di presunzione di non colpevolezza. La situazione processuale oggetto della pronuncia della Consulta riguarda il caso in cui << il giudice dell'impugnazione (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione agli effetti civili >>. Il principio espresso da Sez. U. Tettamanti opera, invece, nel caso in cui non sia venuta meno per il giudice dell'impugnazione penale la cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato. In altre parole, l'esigenza di tutela della presunzione d'innocenza nei rapporti tra proscioglimento in rito dell'accusa penale e potere cognitivo del giudice dell'impugnazione sugli interessi civili non si pone nell'ambito applicativo del principio espresso da Sez. U. Tettamanti, concernente la possibilità per il giudice penale di privilegiare l'assoluzione nel merito dell'accusa penale sulla declaratoria di prescrizione, con parallela revoca delle statuizioni civili". Secondo le Sezioni Unite, "il principio consacrato in Sez. U. Tettamanti, che assicura la più ampia tutela del diritto di difesa, non può ritenersi in contrasto con la tutela della presunzione di innocenza. L'intervento della Consulta pone come punto fermo che alla pronuncia di estinzione 15 del reato ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. non possa accompagnarsi, secondo una lettura convenzionalmente orientata della disposizione, l'affermazione, sia pure incidentale, della responsabilità penale dell'autore del danno. La tesi che fa derivare da tale esegesi il ripudio del principio espresso da Sez. U. Tettamanti finisce per imporre al giudice di appello la mera presa d'atto della causa estintiva. Tale ragionamento incorre, tuttavia, nel paradosso di negare, in virtù del principio di presunta innocenza, la possibilità per il giudice di valutare i presupposti dell'assoluzione nel merito, che rappresenta l'obiettivo primario del diritto di difesa. Il Collegio ritiene che, invece, per le ragioni di non incompatibilità tra la pronuncia della Consulta e quella delle Sezioni Unite in precedenza espresse, il vincolo negativo derivante dall'interprete dalla pronuncia costituzionale non incida sul principio affermato dalla sentenza Tettamanti. Tanto più che l'imputato potrebbe avere scelto di non rinunciare alla causa estintiva confidando nel diritto vivente originatosi da tale sentenza e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che vi ha fatto seguito". 2.2. Sollecitata nuovamente la Corte costituzionale a verificare la conformità al diritto europeo (art. 6, paragrafo 2, CEDU;
artt. 3 e 4 direttiva 2016/UE/343 e art. 48 CDFUE), in punto di tutela del diritto fondamentale alla presunzione di innocenza, inteso come parametro interposto degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., del "diritto vivente" espresso dalle Sezioni Unite in relazione all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., alla luce anche delle modifiche nel frattempo intervenute al codice di rito apportate dalla legge n. 134 del 2021 e dal d. Igs. n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia), mediante l'inserimento del comma 1-bis nel corpo dell'art. 578 cod. proc. pen., che disciplina la decisione sugli effetti civili a seguito dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la Corte ha dichiarato in parte inammissibili (in riferimento all'art. 27, comma 2, Cost.) e in .parte non fondate le questioni di legittimità sollevate (vedi sentenza n. 2 del 2026). In estrema sintesi, la Corte costituzionale, superata la prima questione che poneva in comparazione discipline (quella del comma 1 dell'art. 578 cod. proc. pen. con quella del comma 1-bis della medesima disposizione) ritenute riferibili a situazioni non omogenee, partendo dal presupposto che l'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. delinea un'eccezione alla regola contenuta nell'art. 538 cod. proc. pen., in quanto al proscioglimento dall'accusa penale per prescrizione o amnistia si può unire la condanna al risarcimento del danno, ha affermato, per superare la seconda questione prospettata, come "nella stessa recente sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 si è ribadito che il giudice penale dell'impugnazione, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, può assolvere nel merito, anche nel dubbio ex art. 530, comma 2, cod. proc. per?. e, quindi, caducare le statuizioni 16 civili, riespandendosi in tale evenienza la regola generale dell'art. 538 cod. proc. pen. Altrimenti, il giudice dell'impugnazione, in forza dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. dichiara estinto il reato per prescrizione (o amnistia), con ciò pronunciando pure sull'esistenza del fatto di reato e sull'insussistenza di esimenti ad esso riferibili". Peraltro, ha proseguito la Corte, "nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell'autore, né rivalutare l'oramai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull'esistenza e sull'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto alla responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell'elemento soggettivo. In tale senso, non è imputabile all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., così come interpretato dal diritto vivente, una lesione del diritto garantito dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU, restando in esso distinto e non confondibile il doppio oggetto delle questioni attinenti, rispettivamente, alla valutazione circa l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soli ulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto". All'esito di questo sintetico excursus giurisprudenziale, costituisce vincolo interpretativo dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. il principio di diritto espresso da Sezioni unite Calpitano del 2024, e ritenuto conforme al diritto europeo dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 2 del 2026, principio che sarà tenuto presente nell'esaminare i ricorsi. Per ragioni sistematiche, si esamina per primo il ricorso proposto nell'interesse di RR AL. 3. Ricorso RR AL. 3.1. Preliminarmente, si osserva che nei motivi di ricorso risulta dedotto il vizio di motivazione sul presupposto che la Corte di appello si è limitata a rispondere alle doglianze sollevate con i motivi di appello richiamando, anche graficamente, la motivazione della sentenza di primo grado. A tale riguardo, va rammentato che le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, 17 Rv. 252615-01). Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01). Dunque, in presenza di una c.d. doppia conforme, come nel caso di specie, non è prospettabile il vizio di mancanza di motivazione della sentenza di appello qualora la doglianza proposta con l'impugnazione abbia già ricevuto risposta da parte del Giudice di primo grado, il Giudice di appello, condividendo il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice nel replicare alle argomentazioni difensive, poi trasfuse nel motivo di appello, abbia risposto richiamando la motivazione della sentenza di primo grado. 3.2. Ciò detto, il primo motivo è infondato e va rigettato. 3.2.1. Ponendo una questione in rito, è consentito a questa Corte l'accesso agli atti per il suo esame, trattandosi di prospettazione anche di error in procedendo (Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, imp. Policastro, Rv. 220092). Orbene, non è in contestazione che, nel caso di specie, in relazione all'epoca di iscrizione del procedimento, trovi astrattamente applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Cavallo, a mente del quale, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate — salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza — non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv.277395-01). L'elaborazione giurisprudenziale successiva ha aggiunto che, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, la valutazione dell'esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato "diverso" e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa (Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rv. 281824-01). In tema di intercettazioni, si verte nell'ambito del "medesimo procedimento" nel caso in cui il reato per il quale si procede, pur se non indicato nel decreto autorizzativo, attiene a un fatto storico il cui nucleo centrale coincide o è incluso in quello posto a fondamento di tale 18 provvedimento, sicché, per la legittima acquisizione dei risultati dell'attività captativa, la relativa autorizzazione deve intendersi disposta "ab origine" per questo reato, sebbene connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18413 del 14/04/2025, Rv. 288105-01). Si è inoltre affermato, in tema di intercettazioni telefoniche, che, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi (Sez. 5, n. 11212 del 20/12/2024, dep. 2025, Rv. 287754-01). 3.2.2. Ciò chiarito e ribadito, deve osservarsi che l'eccezione di inutilizzabilità, riproposta con il motivo di ricorso, assume rilievo solo in relazione al residuo reato a carico del RR di cui al capo A). Invero, come si legge a pag. 11 del ricorso, con riguardo ai reati di cui ai capi E) e F), stante l'intervenuto proscioglimento dell'imputato, la stessa ha perso di interesse per il ricorrente. Sotto questo profilo, ai fini della c.d. prova di resistenza, nel ricorso si è evidenziato che basta scorrere le pagine della motivazione della sentenza impugnata (così come quella del primo grado) per rendersi conto che la supposta partecipazione e il preteso ruolo del RR nella consorteria di cui al capo A) della rubrica sono essenzialmente fondati proprio sul materiale captativo. In effetti, scorrendo soprattutto le pagine della sentenza di primo grado (ma anche di quella impugnata, che alla stessa largamente attinge), balza evidente il frequente richiamo, a fini di prova, delle intercettazioni, in specie quelle ottenute in seguito al decreto di autorizzazione, e successive proroghe, individuato dal numero RIT 118/14, sulla base anche delle quali, dunque, poggia la ricostruzione fattuale dell'ipotesi di reato. Come è noto, nel giudizio di legittimità, la cosiddetta "prova di resistenza" è implicitamente superata nel caso in cui emerga "ictu ocuii", dalla lettura della sentenza, che la prova ritenuta inutilizzabile ha una valenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implica necessariamente la rivisitazione del giudizio di colpevolezza, e, in siffatta evenienza, la parte ricorrente che deduca la inutilizzabilità non è tenuta a procedere ad un esame specifico degli effetti che il venir meno della prova determina sulla struttura complessiva della motivazione (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883-04). In estrema sintesi, nel ricorso si sostiene che le intercettazioni (telefoniche e poi ambientali) sarebbero state avviate sulla base di decreti autorizzativi, e 19 successive proroghe, che recavano non solo come indicazione normativa, ma anche come argomentazione giustificativa, l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta, reato dal quale il RR è risultato poi assolto. Contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici del merito, nei decreti autorizzativi, e in quelli di proroga, di tutti i RIT, il GIP non avrebbe mai motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi del reato associativo. Al più vi sarebbe stato un richiamo normativo nell'epigrafe del provvedimento, là dove si fa riferimento ai delitti per i quali si procede, all'art. 416 cod. pen. Discorso parzialmente diverso riguarderebbe i decreti di proroga relativi ai RIT 158/14 e 92/14, in cui vi sarebbe nella parte motiva un riferimento, sia pure generico, all'esistenza dell'associazione. Ma del RIT 158/14 la difesa non avrebbe chiesto l'inutilizzabilità, stante la scarsa rilevanza per la posizione del ricorrente. Per l'altra attività captativa autorizzata, il primo decreto di proroga, che conterrebbe un riferimento all'associazione, sarebbe datato 7 ottobre 2014. Pertanto, anche a volere ritenere sussistente una valutazione della gravità indiziaria del delitto associativo nei decreti di proroga sopra menzionati, l'invocata inutilizzabilità avrebbe dovuto escludersi solo per i RIT 158 e 92 del 2014 e solo per le conversazioni captate nel periodo successivo al settembre 2014 (RIT 158) e all'ottobre del 2014 (RIT 92/14). Del tutto erronea sarebbe l'ulteriore argomentazione della Corte di appello, che avrebbe ravvisato una connessione forte ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di associazione per delinquere, affermazione non solo congetturale ma apertamente in contrasto con lo stesso editto accusatorio, oltre che con la ricostruzione dei fatti operata dalle sentenze di merito. Basterebbe leggere la rubrica imputativa del reato di cui al capo A) per accorgersi che la bancarotta fraudolenta non rientrava fra i reati-scopo dell'associazione per delinquere. 3.2.3. Gli argomenti difensivi, per quanto suggestivi, non colgono nel segno. Occorre premettere che la mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti, di quelli che convalidano i decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, nonché di questi ultimi, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative (Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216665-01: nell'occasione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che si ha mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico- testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare;
mentre si ha difetto della motivazione - emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve 20 utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne' compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale). Peraltro, come è noto, la giurisprudenza ammette anche la motivazione per relationem, che considera quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento . di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (V. la già citata Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664-01: in relazione ad una fattispecie concernente provvedimenti di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e di proroga delle originarie autorizzazioni, per i quali la Corte ha affermato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre riter" cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge, con la precisazione ulteriore, per i provvedimenti di proroga, che essi possono scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa). Sulla scia dell'autorevole arresto delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato, in tema di intercettazioni telefoniche (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, in motivazione;
Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Lombardi Stronati, Rv. 243241; Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900), che la motivazione dei decreti autorizzativi, nel chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso a detto intrusivo mezzo di ricerca della prova, deve necessariamente spiegare i motivi che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona, indicando la base indiziaria del reato per il quale si procede ed il collegamento tra l'indagine in corso e la persona che si intende intercettare, affinché possa esserne verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, l'adeguatezza del mezzo rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma 2, Cost. Si tratta di una verifica che deve essere compiuta al momento in cui la captazione è richiesta ed 21 autorizzata, non rilevando, ai fini della utilizzabilità dei risultati dell'attività di intercettazione, la circostanza che all'esito delle indagini, l'originaria ipotesi accusatoria non sia stata confermata. 3.2.4. Ciò detto, giova, innanzitutto, rilevare che, come emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado (vedi pagg. 52 e ss.), espressamente ripresa dalla sentenza impugnata (vedi pag. 17), il pubblico ministero, a fine giugno 2014, individuava fra i reati per cui procedeva, oltre alla bancarotta fraudolenta, anche i delitti di associazione per delinquere ex art. 416, commi 1 e 2, cod. pen. e di appropriazione indebita di cui all'art. 646, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 61, n. 11, cod. pen. (decreto di urgenza del pubblico ministero del 26 giugno 2014 relativo al RIT 117/14 convalidato dal GIP;
richiesta di autorizzazione del RIT 118/14 formulata in data 26 giugno 2014; richieste di proroga dei RIT 57/14, 66/14, 87/14, 88/14 del 3 luglio 2014 e del RIT 92/14 del 9 luglio 2014). Il GIP, a partire dai decreti di proroga del RIT 92/14 in data 22 luglio 2014, del RIT 118/14 del 18 luglio 2014 e dei RIT 57/14, 66/14, 87/14 e 88/14 del 30 luglio 2014, menzionava fra i reati oggetto del procedimento, oltre agli articoli identificativi della bancarotta fraudolenta, anche l'art. 416 cod. pen., rilevando che il procedimento riguardava ipotesi di reato rientranti nel novero di quelle elencate dall'art. 266 cod. proc. pen. in ragione dell'entità della pena edittale prevista per i reati rubricati, e motivava la necessità delle captazioni al fine di "scandagliare approfonditamente l'esistenza di ulteriori ramificazioni e/o connivenze del consesso criminoso oggetto di indagine, di approfondire la natura dei legami esistenti tra gli indagati nonché di ampliare l'analisi dell'inquietante area di illiceità, anch'essa riconducibile al novero soggettivo in esame, connessa al sistema societario gestito dal RR ed i suoi sodali". In effetti, dall'esame dei decreti di proroga riguardanti in particolare le captazioni autorizzate con decreto portante il numero RIT 118/14, che, come detto, costituiscono le intercettazioni oggetto di specifica valutazione con riguardo al reato associativo di cui al capo A), emerge innanzitutto il richiamo, nella rubrica dei reati per i quali si procedeva, non solo alle norme riferibili alla bancarotta fraudolenta, ma anche espressamente all'art. 416 cod. pen., con l'indicazione, a chiusura, "ed altro", in tale formula di chiusura includendo evidentemente gli altri reati indicati dal pubblico ministero (non solo il delitto di cui all'art. 416, commi 1 e 2, cod. pen., espressamente richiamato, ma anche l'appropriazione indebita aggravata), come emerge anche dall'espressa indicazione che il procedimento riguardava ipotesi di reato rientranti nel novero di quelle elencate dall'art. 266 cod. proc. pen., in ragione dell'entità della pena edittale massima prevista per i reati rubricati. 22 Nel decreto di proroga, poi, vi era il richiamo, per relationem, al decreto autorizzativo (dove espressamente si indicava la necessità di attivare le captazioni al fine di "scandagliare approfonditamente l'esistenza di ulteriori ramificazioni e/o connivenze del consesso criminoso oggetto di indagine, di approfondire la natura dei legami esistenti tra gli indagati nonché di ampliare l'analisi dell'inquietante area di illiceità, anch'essa riconducibile al novero soggettivo in esame, connessa al sistema societario gestito dal RR ed i suoi sodali"), e vi era altresì indicata la necessità di proseguire nelle intercettazioni presso l'ufficio del RR in quanto, si legge testualmente, "dal complesso delle indagini svolte è possibile affermare che con elevata probabilità vi intercorrano conversazioni finalizzate alla protrazione ed al definitivo consolidamento delle conseguenze criminose delle condotte delittuose del RR e dei suoi sodali" (vedi, ad esempio, decreto di proroga del 11 agosto 2014). Dunque, contrariamente all'assunto difensivo, il decreto di proroga conteneva chiari riferimenti, non solo normativi, ma anche fattuali, in punto di gravità indiziaria, al reato associativo e alla necessità di proseguire nell'attività di captazione per avere un quadro più preciso dei contatti e delle attività illecite riconducibili al consesso criminoso oggetto di indagine e, quindi, al RR e ai suoi sodali. Peraltro, al progredire delle indagini, i decreti di proroga delle intercettazioni presentavano una motivazione più di dettaglio, dalla quale emergevano in maniera più specifica i tratti dell'associazione per delinquere ed il relativo programma criminoso. Si richiama, al riguardo, il decreto di proroga del 23 gennaio 2015 (RIT 118/14), dove si legge testualmente: "rilevato che l'ascolto delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate fino ad oggi hanno comprovato (cfr. in proposito conversazioni riportate nell'informativa datata 08.01.2015 che si intendono qui integralmente richiamate) l'esistenza di un ramificato sistema di connivenze politico-imprenditoriali aventi ad oggetto la gestione illecita degli appalti pubblici e la manipolazione a fini privatistici dell'attività amministrativa degli enti territoriali;
l'evidente posizione di potere ricoperta dal RR all'interno di tale sistema di indebita gestione della cosa pubblica, anche mediante l'attività di diverse società riconducibili al RR ed ai suoi sodali;
l'esistenza di frequenti interlocuzioni tra il AN e gli altri indagati e politici locali e funzionari pubblici volte ad influenzare l'attività di questi ultimi e di favorire gli interessi delle imprese gestite o comunque vicine al RR". E ancora: "ritenuto, pertanto, che appare indispensabile continuare le operazioni di ascolto delle conversazioni e comunicazioni dell'indagato al fine di stabilire gli esatti connotati dell'attività delittuosa posta in essere dal sodalizio capeggiato dal RR". Dunque, almeno a fare data dalle proroghe autorizzate dal mese di giugno 23 2014 in poi, le intercettazioni risultano autorizzate anche per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., il cui esatto programma delittuoso, con il ruolo assunto dal RR all'interno del sodalizio (che nei decreti di proroga veniva sommariamente tratteggiato facendo comunque riferimento alla gestione da parte del RR delle diverse società a lui riconducibili, che gli consentivano di assumere una posizione di potere all'interno di un sistema di indebita gestione della cosa pubblica) sono stati chiaramente delineati solo alla fine delle indagini. In altri provvedimenti di proroga, secondo quanto conformemente rilevato dai Giudici di merito, i riferimenti al reato associativo risultano ancora più specifici con particolare riguardo al programma criminoso (commissione di reati contro il patrimonio e strumentalizzazione dell'azione dei funzionari pubblici in favore degli interessi delle società riconducibili al RR e ai suoi sodali). In definitiva, emerge dalla motivazione dei decreti di proroga come le intercettazioni, in specie quelle autorizzate con RIT 118/14, i cui esiti (a cominciare dalla captazione prorg. 1376 del 7 agosto 2014 fino alla captazione progr. 9187 del 5 febbraio 2015), si ribadisce, risultano particolarmente valorizzati proprio ai fini della prova del reato associativo, siano state disposte anche per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., sicché, nel caso di specie, devono ritenersi pienamente utilizzabili. 3.2.5. D'altra parte, pacifico il dato che le intercettazioni risultano autorizzate per il delitto di bancarotta fraudolenta, l'argomento che vede la sussistenza di una connessione forte (in particolare ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen.) tra questo reato e quello di associazione per delinquere, che avrebbe comunque consentito l'utilizzabilità delle captazioni anche per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., sempre se non ritenuto già fra i reati per i quali era stata ab origine disposta l'attività captativa, contrariamente all'assunto difensivo, trova riscontro proprio nelle imputazioni elevate ai capi A) e B) della rubrica. Invero, l'associazione per delinquere, contestata come commessa nel periodo antecedente all'anno 2007 fino al 8 giugno 2015, che vedeva come partecipanti anche LO RI e AR IC, giudicati separatamente, risulta contestata come finalizzata anche a commettere più delitti in materia di criminalità economica, quali la bancarotta fraudolenta. La bancarotta fraudolenta sub B) risultava contestata non solo al RR e alla cugina RR AM IA, ma anche ad LO RI e AR IC, come detto, giudicati separatamente. Orbene, la circostanza che poi il RR sia stato assolto dal reato di cui al capo B) non esclude affatto la connessione, come chiarito da recente giurisprudenza, secondo la quale, in tema di intercettazioni, il divieto di utilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen. delle captazioni eseguite in procedimenti diversi da quelli nei quali esse erano state autorizzate non opera con riguardo agli 24 esiti relativi ai soli reati connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. e che sussistano i presupposti per disporre il mezzo di ricerca della prova al momento dell'autorizzazione da parte del giudice, non assumendo rilevanza gli esiti di tale processo, pur se assolutori (Sez. 2, n. 18392 del 18/03/2025, Rv. 288092-03). Per tutte queste ragioni, come detto, la doglianza è infondata. 3.3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico. La doglianza, proposta negli stessi termini con l'atto di appello, è generica, non indicando specificatamente le intercettazioni che avrebbero patito il lamentato difetto di registrazione e la loro rilevanza ai fini del decidere. Invero, come correttamente osservato dalla Corte di appello, riprendendo quanto argomentato dal Tribunale, gli inconvenienti segnalati dal consulente tecnico della difesa riguardavano, in molti casi, coppie di progressivi non trascritti e, quindi, ritenuti evidentemente irrilevanti ai fini del decidere, ovvero coppie in cui uno solo dei progressivi sarebbe stato trascritto e non l'altro, a dimostrazione, ancora una volta, dell'irrilevanza di quest'ultimo ai fini del decidere. Certo, anche i progressivi non trascritti potrebbero essere presi in esame per la decisione, ma, se alla trascrizione non si era giunti, è ragionevole ritenere che nessuna delle parti, pur avendo la possibilità di accedere ai files audio, ne aveva ritenuto rilevante la loro trascrizione ai fini di prova. 3.4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 3.4.1. Secondo il ricorrente, il M.11o SO sarebbe stato incompatibile ad assumere la qualifica di testimone, rispetto a tutta l'attività di indagine posta in essere, ai sensi dell'art. 197, lett. d), cod. proc. pen., avendo svolto funzioni di ausiliario del Pubblico Ministero nel corso dell'interrogatorio reso dal RR in carcere in data 21 luglio 2016. Orbene, occorre premettere che l'art. 197 cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, ponendo specifiche eccezioni al generale dovere di rendere testimonianza fissato dalla legge e reso imperativo dalla previsione della sanzione penale, e pertanto la sua interpretazione deve essere strettamente legata al significato del suo contenuto letterale, e non consente l'esclusione dell'obbligo di testimonianza che si ponga in contrasto con tale significato (Sez. 1, n. 867 del 17/02/1994, Rv. 197422-01). Ciò detto, ai sensi dell'art. 197, lett. d), cod. proc. pen. non possono essere assunti come testimoni coloro che svolgono o hanno svolto la funzione di ausiliare del giudice o del Pubblico Ministero nel medesimo procedimento. L'ausiliario del giudice è colui che lo assiste in tutti gli atti ai quali procede (art. 126 cod. proc. pen.). Per converso, anche l'ausiliario del Pubblico Ministero è 25 colui che lo assiste nel compimento degli atti suoi propri, come si ricava testualmente dall'art. 373, ultimo comma, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 1 del d.m. 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale) i compiti che il codice, le norme di attuazione e lo stesso regolamento attribuiscono all'ausiliario si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria. Dunque, con il termine ausiliario del giudice o del Pubblico Ministero il codice di rito fa espresso riferimento a precise figure professionali, che non coincidono affatto con l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria non è ausiliario del Pubblico Ministero se non nei limiti di cui all'art. 373, ultimo comma, cod. proc. pen., cioè nei termini in cui si limita ad assisterlo nella redazione del verbale o dell'annotazione che documenta le attività proprie di tale organo. Solo con riguardo a tale attività può sussistere un'incompatibilità a testimoniare, come chiarito da tempo da consolidata giurisprudenza: la disposizione di cui all'art. 197, primo comma, lett. d), cod. proc. pen., che sancisce, tra l'altro, l'incompatibilità a testimoniare per coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di ausiliario del giudice o del Pubblico Ministero, non contempla un'ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare, ma preclude soltanto che tali soggetti possano essere assunti sulle conoscenze relative a fatti e circostanze di cui si debba acquisire la prova nel giudizio, apprese nello svolgimento della funzione di ausiliario relativamente alla redazione degli atti di cui all'art. 373 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4616 del 17/01/1994, Rv. 197769-01; nello stesso senso Sez. 4, n. 17043 del 26/03/2009, Rv. 243643-01). In tema di incompatibilità a testimoniare, infatti, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare per coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello svolgimento delle funzioni istituzionali (da ultimo Sez. 2, n. 36483 del 22/09/2011, Rv. 251074-01). La richiamata disposizione, secondo cui non possono essere assunti come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria solo in relazione all'attività svolta nella redazione degli atti di cui all'art. 373 cod. proc. pen., ma non anche in relazione a quella posta in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Rv. 266476-01: fattispecie in cui il teste di p.g. era stato sentito solo su quanto compiuto nel corso della sua attività istituzionale e non sulle dichiarazioni degli imputati ai cui interrogatori aveva partecipato con funzioni ausiliarie;
in precedenza Sez. 5, n. 26 11924 del 14/01/2005, Rv. 231703-01). 3.4.2. Non è pertinente il richiamo all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. per affermare l'inutilità di una disposizione come quella di cui all'art. 197, lett. d), cod. proc. pen., se interpretata nel senso su esposto. Invero, l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. si riferisce al divieto di testimonianza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria rispetto ad atti di indagine, oggetto di verbalizzazione ai sensi dell'art. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen., dagli stessi compiuti (il divieto, infatti, non opera con riguardo ad attività di indagine svolta da altri ufficiali o agenti di p.g. nello stesso contesto investigativo - Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, Rv. 248536 e Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016, Rv. 266284 -). Non si fa riferimento, invece, alla partecipazione dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, con funzioni ausiliarie, nel senso su esposto, ad atti ed attività di indagine posta in essere dal Pubblico Ministero. Quanto al difensore e a coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. pen., per il primo, a parte il caso in cui è in atto il mandato difensivo, poiché non è consentita la simultanea assunzione della veste di difensore e testimone nell'ambito dello stesso procedimento (Sez. 1, n. 26861 del 01/07/2010, Rv. 247735-01), l'incompatibilità è limitata al caso in cui abbia svolto attività di investigazione difensiva e solo rispetto a questa attività (Corte Cost. n. 433/2001 e Sez. 5, n. 8756 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 262701-01, che precisa che l'incompatibilità permane anche dopo la dismissione del mandato difensivo); mentre, per il secondo, specularmente all'ausiliario del giudice o del pubblico ministero, l'incompatibilità è circoscritta all'atto investigativo difensivo documentato ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. pen. Il sistema, dunque, a differenza di quanto sostenuto nel motivo di ricorso, ha una sua coerenza, limitando le ipotesi di incompatibilità per l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha svolto funzioni di ausiliario del Pubblico Ministero ai soli atti di cui all'art. 373 cod. proc. pen., senza impedire che possa rendere testimonianza in ordine a tutta l'attività di indagine svolta. 3.5. Il quarto motivo è infondato. In estrema sintesi, le due sentenze di merito (per quella di primo grado si veda da pag. 262 a pag. 297 e per quella di appello da pag. 32 a pag. 47), lette in maniera coordinata, motivano adeguatamente sulla sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo A), che, contestata con riguardo ad un programma criminoso piuttosto ampio (finalizzata a porre in essere delitti di criminalità economica - in specie bancarotta fraudolenta - delitto contro il patrimonio - in specie truffe aggravate - e delitti di falso e corruzione), è stata alla fine configurata con riguardo alla commissione di delitti di falso e truffe 27 finalizzate alla ingiusta percezione di fondi ed erogazioni pubbliche messi a disposizione del FSE (Fondo Sociale Europeo) o della Regione Sicilia per l'espletamento di corsi nei settori della formazione e dell'apprendistato, nonché di reati contro la P.A. In buona sostanza, il RR, coadiuvato dalla OT (legata a lui anche da relazione sentimentale), dalla RR AM IA IA (sua cugina) e da altre persone indicate nel capo di imputazione, giudicate separatamente, predisponeva un coacervo di società consortili in forma di cooperativa, che facevano capo alla PR, attraverso le quali, nel partecipare agli avvisi pubblici per il conseguimento dei fondi e delle erogazioni pubbliche per i predetti corsi di apprendistato o di formazione professionale, gonfiando i costi con fatture per operazioni in parte o in tutto inesistenti (per esempio le società ID e "Work in Progres", per forniture di attrezzatura o per lavori di pulizia o tinteggiatura), ovvero organizzando corsi fittizi che poi non si tenevano, otteneva il relativo ingiusto profitto. A tale fine, in particolare con riguardo all'organizzazione dei corsi collegati all'avviso pubblico n. 1/2013, si avvaleva anche di AS AN, funzionario direttivo del Centro per l'impiego di Alcamo, che si prestava ad effettuare personalmente visite di controllo o ispettive programmate, in modo da consentire al sodalizio di mettere in ordine per tempo le carte dei relativi corsi di formazione, ovvero si impegnava a contattare funzionari del Centro per l'impiego di TI (luogo dove in parte avrebbero dovuto tenersi i corsi) affinché anche questi concordassero con il RR o con la OT o preannunciassero i giorni delle visite di controllo o ispettive, ovvero ancora si prestava a fornire utili consigli per evitare i controlli o per farvi fronte se improvvisamente effettuati, soprattutto da parte dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro. Il sodalizio si avvaleva poi della partecipazione di alcune persone (la RU, ad esempio) che fingevano di effettuare le docenze o di svolgere il ruolo di coordinatori del corso di formazione. La stabile organizzazione è stata individuata, appunto, nell'insieme di società attraverso le quali il RR realizzava le truffe, tutte aventi la medesima sede e formalmente gestite o amministrate da persone collegate al RR o vere e proprie "teste di legno". Il programma, tendenzialmente indefinito, emerge dal fatto che dalle conversazioni captate risulta che gli imputati prospettavano un'attività illecita che non si esauriva con la partecipazione ai bandi per l'erogazione dei fondi per i corsi di formazione e apprendistato professionale in atto, ma che si proiettava anche per il futuro. Alla luce di quanto accertato nei giudizi di merito, sulla base di elementi di prova non oggetto di travisamento, e, soprattutto alla luce della motivazione, congrua e non manifestamente illogica, della sentenza impugnata, le censure 28 mosse con il ricorso mirano a prospettare letture alternative in fatto, di certo non valutabili in questa sede. Tuttavia, come detto, il residuo reato di cui al capo A) si è nelle more estinto per prescrizione, ciò che rende superfluo l'esame dell'ultimo motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio. Non essendo prospettate specifiche doglianze in punto di statuizioni civili, ritiene la Corte che le stesse debbano essere confermate, permanendo gli elementi costitutivi degli illeciti civili sottostanti e i profili di danno come già accertati e valutati, anche in relazione al quantum, dal Giudice di primo grado (sì veda pag. 480 della sentenza). 4. Ricorso AS AN. 4.1. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, perché manifestamente infondato, e in parte da rigettare perché privo di pregio. 4.1.1. Come è noto, i gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez. 4, n. 8076 del 12/11/2013, dep. 2014, Rv. 258613- 01; Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Rv. 280354-01). In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'assoluta indispensabilità delle operazioni ai fini della prosecuzione delle indagini - cui l'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. subordina il rilascio dell'autorizzazione giudiziale - è questione rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 49119 del 25/09/2003, Rv. 227708-01; Sez. 2, n. 4205 del 16/11/2018, dep. 2019, Rv. 274900-01). In definitiva, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Rv 273311-01 e Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862-01). 4.1.2. Ciò detto, nel caso di specie, nella prima parte del motivo di ricorso il ricorrente non lamenta l'assenza di una motivazione circa il presupposto dei gravi 29 indizi di reato con riguardo al primo decreto di autorizzazione a disporre intercettazioni (RIT 57/2014) e, a seguire, di tutti gli altri, che al primo, sotto questo profilo, si rifacevano, ma l'assenza di una motivazione che individuasse gravi indizi, ora indicati come di reato, ora espressamente indicati di colpevolezza (vedi pag. 11 del ricorso), a carico di RR AL, così confondendo la necessità che per disporre le attività di captazione fossero indicati nel decreto autorizzativo i gravi indizi riguardanti uno dei reati che consentono l'attività di intercettazione ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., con l'obbligo, non previsto dalla legge, di motivare in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico delle persone le cui utenze risulta indispensabile intercettare ai fini della prosecuzione delle indagini. Quanto al requisito dell'assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini, la Corte di appello palermitana ha diffusamente motivato circa la presenza nei decreti autorizzativi (e di proroga) contestati (a cominciare dal primo, il RIT 57/2014) di una congrua e logica motivazione, sicché l'avere evidenziato nel ricorso che i fini investigativi perseguiti con le captazioni avrebbero potuto trovare sfogo in altri mezzi di prova (le sommarie informazioni testimoniali) costituisce una prospettazione in fatto del tutto inammissibile in questa sede. 4.1.3. Nella seconda parte del motivo di ricorso, inoltre, si lamenta violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, deducendo, per un verso, la stessa doglianza posta nel primo motivo del ricorso RR, per altro verso ribadendo l'assenza di gravi indizi a carico dell'AS circa la sua partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo A). Quanto al primo aspetto, non può che ribadirsi quanto già argomentato in precedenza, e cioè che, almeno a fare data dal giugno del 2014, i decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni contenevano adeguata motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi del reato di cui all'art. 416 cod. pen., sicché le captazioni risultano autorizzate, e, quindi, pienamente utilizzabili, anche riguardo al predetto reato, da ciò derivando l'infondatezza della censura. Con riguardo alla seconda parte della doglianza, va ancora affermato che ciò che rileva ai fini della legittimità e della utilizzabilità delle captazioni è che le stesse risultino autorizzate sulla base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di uno dei reati rientranti nel perimetro di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova previsto dall'art. 266 cod. proc. pen., mentre non assume alcun rilievo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo alla persona da sottoporre a controllo tecnico, ovvero in capo a colui nei cui confronti si prospetta l'utilizzazione degli esiti dell'attività captativa. Sicché, la prospettazione della labilità dei gravi indizi a carico del ricorrente rispetto al delitto associativo, a fronte della 30 sussistenza di una congrua e logica motivazione nei provvedimenti autorizzativi delle captazioni riguardante la sussistenza dei gravi indizi del reato di cui all'art. 416 cod. pen., è doglianza inammissibile in questa sede. 4.2. Manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, costituendo ius receptum, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello costituisce un'evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Rv. 233391). Proprio in ragione del carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta in tanto può essere censurato in sede di legittimità, in quanto risulti dimostrata la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, dunque, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. Ne discende che il ricorrente deve dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Rv. 213923; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236-01). Nel caso di specie, tale dimostrazione non risulta essere stata fornita, avendo la Corte d'appello congruamente ed esaustivamente argomentato, sulla base di una valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità, nel senso della manifesta irrilevanza - e, comunque, della inidoneità a sovvertire l'esito del primo giudizio - dei temi oggetto della richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa, tenuto conto, fra l'altro, che si trattava di documenti, di cui si chiedeva l'acquisizione, già presenti in atti e vagliati dal Giudice di primo grado. 4.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso contestano nel merito le imputazioni, per due delle quali (il capo A) - art 416 cod. pen. - e il capo F) - artt. 56, 640-bis cod. pen. -) per l'AS è intervenuta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già in appello, con residuo di condanna per il capo E) - art. 319 quater cod. pen., come riqualificato -, rispetto al quale, peraltro, come già detto, l'estinzione del reato per prescrizione è comunque maturata successivamente alla sentenza di appello. 31 4.3.1. Con i motivi di ricorso, rivolti avverso la parte della sentenza impugnata dedicata alle dichiarazioni di estinzione dei reati per prescrizione, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, si sostiene che emergeva l'evidenza della prova della estraneità dell'AS al contesto associativo e al reato di truffa aggravata tentata. In realtà, le due sentenze di merito (c.d. doppia conforme) ben motivano sulla partecipazione dell'AS ad entrambi i reati, sicché i motivi di ricorso si risolvono, in definitiva, in un mero invito a rileggere, in punto di fatto, il compendio probatorio, rilettura, come noto, preclusa in sede di legittimità Per il reato di cui al capo A) si richiamano le pagine delle due sentenze sopra indicate trattando della posizione di RR AL (vedi punto 3.5. del Considerato in diritto). Si aggiunge che l'adesione dell'AS al sodalizio criminoso e al suo programma delittuoso non è inficiata dagli interessi personali dallo stesso perseguiti. Invero, il delitto di associazione per delinquere presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, non essendo di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-02). Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale (Sez. 2, n. 52005 del 2411/2016, Rv. 268767-01). Per il reato di cui al capo F) si richiama la sentenza di primo grado da pag. 367 e quella di appello da pag. 83. Con riguardo a tale reato nel ricorso si evidenzia l'apparente contraddizione dell'assoluzione dell'AS dal reato di falso ideologico in atto pubblico contestato al capo G), relativamente ai due verbali di visita di controllo del 04/05/2015 e del 06/05/2015 per verificare l'effettività e la regolarità dei corsi formativi, e della ritenuta sussistenza (salvo prescrizione) del reato di cui al capo F), e cioè la tentata truffa aggravata. 32 Per l'assoluzione dal reato di cui al capo G) il Tribunale motivava affermando che, siccome l'AS aveva concordato con il RR e la OT il giorno in cui doveva andare ad effettuare la visita di controllo, la situazione riscontrata in quei giorni era effettivamente quella reale. Tuttavia, secondo i Giudici del merito, l'AS concorreva nel delitto di truffa tentata avendo appunto concordato non solo i predetti controlli, finalizzati a fare apparire tutto in regola, ma anche suggerendo al RR e alla OT come fare per evitare controlli inattesi, ovvero prestandosi a parlare con altri funzionari di altri Centri per l'impiego al fine di evitare i controlli oppure di concordarli con i suoi complici. Contrariamente all'assunto difensivo, emblematica, sotto questo profilo, è stata ritenuta dai Giudici di merito la conversazione progr. 13229 del 10/04/2015, nel corso della quale, avendo avviato alcuni corsi nell'area di competenza territoriale del Centro per l'impiego di TI (si allude ai corsi per "operatore impianti elettrici" destinato a quattro allievi e quello di "operatore punto vendita"destinato ad un solo allievo, la stessa OT, corsi in teoria avviati in data 07/04/2015), la OT chiedeva all'AS di contattare il funzionario addetto ai controlli di quel centro (tale Salomone) al fine di conoscere per tempo quando avrebbe effettuato il controllo. L'AS, consapevole che di certe cose non si poteva parlare a telefono, assicurava la donna che avrebbe contattato il collega, si sarebbe recato da lui invitandolo a prendere un caffè, e, senza dirgli esplicitamente che il corso era fittizio, ma con la scusa di consentire ai gestori del corso di fargli trovare tutto in regola, gli avrebbe detto di fargli sapere quando si sarebbe recato ad effettuare l'ispezione. 4.3.2. Il reato di cui al capo E), come detto, si è estinto per prescrizione nelle more del giudizio di cassazione. Il motivo di ricorso, con il quale, fra l'altro, si contesta la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto, anche in questo caso non è fondato. Innanzitutto, il fatto emerge chiaramente dalle intercettazioni. AS AN, che aveva rapporti di notevole confidenza con RR e OT, si prestava ad effettuare i controlli di competenza del suo ufficio concordandoli con i due "controllati". Si prestava, inoltre, a contattare colleghi di altri Centri per l'impiego, competenti territorialmente per i controlli sui corsi gestiti dai due citati imputati, affinché svolgessero i controlli programmandoli con il RR e la OT, ben consapevole che i corsi erano fittizi e, dunque, al fine di consentire loro di mettere a posto le carte e fare trovare tutto in ordine al controllore. Era prodigo di consigli su come evitare i controlli, potenzialmente a sorpresa, degli ispettori del lavoro. Tutto questo, come evidenziato dai Giudici di merito, sollecitando ed ottenendo dal RR e dalla OT che si dessero da fare per "sistemare" prima una sua nipote acquisita, e poi la moglie. In questo senso, contrariamente 33 all'assunto difensivo, che ipotizza al più un tentativo di corruzione, corretta deve ritenersi la qualificazione giuridica attribuita al fatto. Sono emblematiche, al riguardo, le conversazioni captate nel luglio del 2014, allorquando l'AS faceva pressioni soprattutto sulla OT per indurla a consentire la partecipazione della nipote alla iniziativa "Piano Garanzia Giovani", nonostante la donna non avesse i requisiti (disponeva di un diploma di studi superiori non compatibile con il tipo di attività e di mansioni che avrebbe dovuto svolgere). La OT, pur nella difficoltà del caso, sapendo che l'AS ci teneva particolarmente ("è inutile che ti dico che è cosa a me cara .. è giusto?"), alla fine trovava una soluzione (si veda pag. 75 e 76 e da pag. 93 della sentenza di appello, ma anche da pag. 434 della sentenza di primo grado). Le "pressioni" di AS, peraltro, si ponevano in coincidenza con corsi di formazione da avviare, ovvero avviati e in corso da parte del RR e della OT, rispetto ai quali i controlli da parte del Centro per l'impiego erano possibili. Di rilievo, sul punto, le conversazioni progr. 13228 e 13229 del 10/04/2015, nel corso delle quali, in coincidenza dell'organizzazione dei corsi riconducibili al bando 1/2013, il discorso fra il RR, la OT e l'AS si spostava anche su come trovare una collocazione lavorativa per la moglie del funzionario, oramai prossima al licenziamento. Sotto questo profilo, emergeva l'interesse dell'AS a che fosse trovata una qualunque soluzione ("è importante che so che la soluzione si trova"), anche una assunzione in "nero" ("a nero, ma .. a nero, avete modo di poterlo fare in caso a nero? Qualcosina?"), nonché la disponibilità della OT e del RR ad assecondare le sue aspettative, anche prospettando incarichi nell'ambito dei corsi di apprendistato sia alla moglie che alla nipote (eventualità scartata per il rischio che la moglie dell'AS potesse perdere la disoccupazione). Come è noto, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dalle fattispecie corruttive, in quanto il primo illecito richiede una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, ad indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti. La fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia, in particolare, da quella di corruzione, perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una 34 richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori. Nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319- quater cod. pen., la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), come pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U., n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera). Nel caso di specie, come correttamente argomentato dai Giudici del merito, con motivazione immune da rilievi logici e giuridici, il rapporto intercorso tra l'AS, la OT e il RR non era paritario, emergendo la pressione psicologica esercitata dal pubblico funzionario sui predetti. A tale riguardo, oltre al forte interesse manifestato dall'AS per il reperimento di occasioni lavorative per le due donne, i Giudici del merito hanno evidenziato come egli avesse rappresentato anche la possibilità di controlli, oltre che dai funzionari del Centro dell'impiego, anche da parte dell'Ispettorato del lavoro, indicati come più rari, ma sempre possibili, e ciò costituiva ulteriore elemento di pressione sul RR e la OT, i quali, pur nutrendo dei dubbi al proposito, tuttavia, aderivano alle aspettative dell'AS. Su tali basi, corretta deve ritenersi la ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda, come confermata nella sentenza impugnata. Tuttavia, come detto, il residuo reato di cui al capo E) si è nelle more estinto per prescrizione, ciò che rende superfluo l'esame dell'ultimo motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio. Non essendo prospettate specifiche doglianze in punto di statuizioni civili, ritiene la Corte che le stesse debbano essere confermate, permanendo gli elementi costitutivi degli illeciti civili sottostanti e i profili di danno come già accertati e valutati, anche in relazione al quantum, dal Giudice di primo grado (si veda pag. 480 della sentenza). 5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché risultano estinti i reati a carico di entrambi i ricorrenti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
35 Il C6nsigliere esten Giuseppe Bi d' Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso il 3 febbraio 2026
udita la relazione del Consigliere Giuseppe Biondi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De LL, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di ambedue i ricorsi presentati;
uditi i difensori: l'Avvocato Valerio Spigarelli del foro di Roma in difesa di RR AL che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'Avvocato Giuseppe IA Massimo Benenati del foro di Trapani in difesa di RR AL che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'Avvocato Salvatore Alagna del foro di Trapani in difesa di AS AN che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14876 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI US Data Udienza: 03/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 settembre 2021 il Tribunale di Trapani dichiarava RR AL e AS AN colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A), E) diversamente qualificato il fatto ex art. 319 quater cod. pen., e F) della rubrica e li condannava, ritenuta la continuazione, RR ad anni cinque di reclusione e AS ad anni tre e mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Dichiarava RR AL e AS AN interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della pena a ciascuno inflitta, e per l'AS dichiarava l'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con la P.A. Applicava ad entrambi gli imputati la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. ON RR e AS al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, liquidati in euro cinquemila per ciascuna di esse, nonché alla rifusione delle spese processuali dalle stesse sostenute. RR AL veniva assolto dal reato ascrittogli al capo B), in ordine alla bancarotta relativa alla società cooperativa CEA perché il fatto non sussiste ed in ordine alla bancarotta relativa alla società consortile Nettuno per non avere commesso il fatto, nonché dai reati di cui ai capi D) e H), diversamente qualificati i fatti ex art. 485 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e veniva dichiarato il non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione;
AS AN veniva, invece, assolto dal reato ascrittogli al capo G) perché il fatto non sussiste. Infine, veniva dichiarata l'inefficacia dei sequestri preventivi disposti dal GIP del Tribunale di Trapani in data 22 giugno 2016 e 23 maggio 2016 e veniva ordinata l'immediata restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. 2. Con sentenza in data 27 giugno 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, appellata da RR AL e AS AN, dichiarava non doversi procedere nei confronti del RR in ordine ai reati ascrittigli ai capi E), come riqualificato ex art. 319- quater cod. pen., e F), e nei confronti dell'AS in ordine ai reati di cui ai capi A) e F) perché estinti per prescrizione. Rideterminava la pena irrogata al RR in anni quattro di reclusione in ordine al residuo reato di cui al capo A) ed in anni tre di reclusione per l'AS in ordine al residuo reato di cui al capo E), come riqualificato ex art. 319-quater cod. pen. Eliminava la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A. applicata al RR e la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata all'AS. Confermava nel resto e 2 condannava gli imputati a rifondere le spese processuali sostenute dalle parti civili. 3. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione sia RR AL che AS AN, mediante i propri difensore di fiducia. I motivi di ricorso saranno riportati nella parte strettamente necessaria ai fini della decisione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Ricorso AS AN. 4.1. Si lamenta, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 267, 270 e 271 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le doglianze mosse al decreto autorizzativo delle intercettazioni n. 57/2014, del quale era stata censurata la motivazione, con riferimento ai gravi indizi di reato e alla indispensabilità della captazione, essendo il primo provvedimento che autorizzava la captazione delle utenze di RR AL. Omissione decisiva atteso che, ove la censura fosse stata ritenuta fondata, la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni si sarebbe estesa ai decreti di proroga e ai provvedimenti autorizzativi successivi che traevano le condizioni per la loro adozione dalle captazioni eseguite proprio sulla base del decreto n. 57/2014. In particolare, il RIT n. 57/2014 venne adottato sulla scia di una richiesta di autorizzazione che traeva spunto da un'indagine per il delitto di bancarotta fraudolenta consumato a danno della società consortile Nettuno a r.l. Il decreto forniva un'articolata motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi richiesti in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, ma nessun grave indizio riguardante l'eventuale coinvolgimento del RR AL nella vicenda oggetto dell'indagine, che non era stato "toccato" e che era rimasto impermeabile alle indagini di p.g. La circostanza che il RR fosse risultato impermeabile all'indagine stava a significare che non erano stati raccolti elementi a suo carico che potessero configurare i gravi indizi di reato che legittimano una captazione. La motivazione posta a sostegno del decreto sarebbe carente se non addirittura inesistente in ordine all'assoluta indispensabilità, essendo la finalità dell'intercettazione quella di acquisire elementi dimostrativi non solo del coinvolgimento del RR AL nella vicenda bancarottiera ma di accertare soprattutto che egli fosse il vero amministratore della società fallita, circostanze che potevano dimostrarsi anche ricorrendo ad altri elementi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali, che, acquisite sia nel corso delle intercettazioni, che successivamente, avrebbero consentito al Tribunale di giungere alla conclusione dell'estraneità del RR dall'amministrazione della società fallita. 3 Il decreto n. 63/2014 era supportato dal medesimo percorso motivazionale di quello n. 57/2014. Anche in questo caso la captazione, peraltro di urgenza, veniva attivata non in funzione di gravi indizi di reato riconducibili al RR (che già difettavano al momento dell'adozione del RIT 57/2014), ma solo e soltanto per conoscere chi fossero le tre persone che costui aveva incontrato a Cuba e soprattutto per sondare il sospetto ingenerato negli investigatori dal tenore delle conversazioni intercorse tra il RR e la moglie circa la natura degli affari che il RR stava trattando nel paese caraibico. Anche i successivi decreti RIT nn. 66/2014, 88/2014, 92/2014, 117 e 118 del 2014 rivelavano i medesimi vizi, basandosi tutti sul medesimo percorso motivazionale posto alla base del primo decreto n. 57/2014. La sentenza impugnata, inoltre, ha ritenuto utilizzabili i risultati delle intercettazioni sul presupposto che fin dall'inizio, oltre agli elementi di fatto integranti i gravi indizi di reato del delitto di bancarotta fraudolenta, emergesse l'esistenza di società facenti capo, direttamente o indirettamente, a RR AL, e che, fino a giugno del 2014, il pubblico ministero individuava tra i reati per cui si procedeva anche i delitti di associazione per delinquere e di appropriazione indebita. Il vizio motivazionale, che avrebbe indotto al travisamento dei fatti, discenderebbe dall'avere ritenuto che, fin dalle prime battute dell'indagine, fosse stata ipotizzata l'esistenza non solo del delitto di bancarotta fraudolenta, ma anche del reato associativo, e il convincimento si fonderebbe sulla comprovata esistenza di strutture societarie facenti capo al RR AL, ipotesi corroborata dai decreti autorizzativi (RIT 117/14, 118/14) e dai decreti di proroga (RIT 57/14, 66/14, 87/14, 88/14 del 03/07/2014 e RIT 92/14 del 09/07/2014). Tuttavia, il decreto RIT 57/2014 atteneva a ipotesi di bancarotta fraudolenta in concorso, senza alcun riferimento a fatti associativi. In ogni caso, nei confronti del ricorrente, la sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni desumendo la sua intraneità alla asserita associazione per delinquere da un'argomentazione di ordine generale della sentenza di primo grado, non a lui segnatamente riferibile, e non dalla motivazione dei decreti autorizzativi di riferimento. D'altra parte, la sentenza di primo grado aveva anche ritenuto che l'AS avesse agito non per favorire il programma criminoso, ma per perseguire i suoi obbiettivi personali, e, tuttavia, contraddittoriamente, aveva desunto l'organicità del ricorrente dalla asserita condivisione delle iniziative che il RR e la OT stavano per intraprendere nell'ambito della formazione finanziata privatamente, senza alcun apporto pubblico. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'indispensabilità ai fini 4 della decisione dei documenti allegati all'atto di impugnazione (1-7), peraltro già prodotti nel giudizio di primo grado. La sentenza impugnata motivava il rigetto della richiesta di acquisizione della prova documentale sul presupposto della sua non decisività ai fini della decisione, tenuto conto delle ulteriori, plurime, convergenti risultanze probatorie, orali e documentali, acquisite ed utilizzabili. Al contrario, la produzione documentale serviva a dimostrare l'obbligatorietà in loco delle verifiche che avrebbe dovuto effettuare l'AS, e ciò non certo per esercitare pressioni psicologiche sul RR o sulla OT, ma in quanto obbligatovi da precise disposizioni amministrative. 4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 1, e 546 cod. proc. pen. e 110, 416 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo e circa l'evidenza dell'estraneità del ricorrente rispetto al delitto associativo. La sentenza impugnata motivava, relativamente al delitto associativo e con riguardo all'elemento organizzativo, evidenziando il ruolo del RR di vero dominus delle varie società preposte alla realizzazione dei costi fittizi ai fini di conseguire indebite erogazioni pubbliche senza che il nome del ricorrente apparisse fino a pag. 46 della motivazione. La sentenza, inoltre, avrebbe omesso di motivare in ordine agli elementi dai quali avrebbe desunto la condotta sistematica dell'AS, il quale compariva nella vicenda solo in occasione dell'avviso n. 1/2013, peraltro contraddicendo la motivazione della sentenza di primo grado, richiamata per relationem, secondo la quale il ricorrente aveva agito non per favorire il programma criminoso, ma per perseguire suoi obbiettivi personali. Si deduce ancora che la sentenza impugnata (pag. 47), pur nell'assenza di alcuna prova, ha ritenuto che i controlli in loco fossero stati concordati per il periodo finale del corso, così da consentire di "aggiustare" i registri, ma ha affermato, poi, che il ricorrente avesse, invece, suggerito che i controlli si dovessero eseguire medio tempore (pag. 75), contraddicendosi. Entrambe le affermazioni risulterebbero smentite dalla conversazione n. 13229 del 10 aprile 2015, ore 19.56, intercorsa tra RR AL e OT NN, conversazione con la quale la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni confronto, nel corso della quale il RR, facendo riferimento all'AS, diceva alla OT che avrebbe effettuato i doverosi controlli a sua discrezionalità. Gli atti processuali, nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, contenevano gli elementi che avrebbero consentito di dichiarare l'estraneità del ricorrente rispetto al delitto associativo contestatogli. Secondo la sentenza impugnata l'AS, al fine di consentire la commissione delle condotte di cui al capo F), aveva fornito al RR e alla OT vari 5 suggerimenti su come evitare che venisse disvelato il mancato svolgimento dei corsi, che avrebbero dovuto tenersi a San Giuseppe Jato, nell'evenienza in cui fosse stato eseguito un controllo da parte del funzionario del Centro per l'impiego di TI, oppure dall'Ispettorato del lavoro. Al contrario, dalle intercettazioni (RIT 118/2014 progr. 13229 pagg. 290, 301 e 309-310 della sentenza) emergerebbe che l'AS non forniva suggerimenti nel senso su indicato, ma si limitava ad illustrare le conseguenze connesse alla fittizietà dei corsi. Altro errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata è quello di ritenere che per i corsi di formazione sostenuti con risorse economiche private (corsi a pagamento OSS e per acconciatori) l'Assessorato che avrebbe dovuto rilasciare l'autorizzazione costituente garanzia di serietà del corso era l'Assessorato al Lavoro e alla Previdenza, amministrazione di appartenenza dell'AS, mentre si trattava dell'Assessorato alla Sanità, amministrazione estranea al ricorrente. Ulteriore elemento della sentenza che sarebbe risultato decisivo ai fini dell'esclusione del reato associativo è l'estraneità dell'AS rispetto al delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., reato-fine del sodalizio. In ordine ai "suggerimenti" si rimanda a quanto sopra argomentato, mentre per i controlli che l'imputato effettuò rispettivamente in data 4 maggio 2015 (operatore punto vendita), 6 maggio 2015 (operatore produzione pasticceria), 4 giugno 2015 (operatore pasti e bevande), 5 giugno 2015 (acconciatore), il medesimo è stato assolto dal delitto di falso ideologico e la falsità dei controlli avrebbe dovuto costituire l'artificio e il raggiro della truffa. La pronuncia assolutoria avrebbe dovuto rilevare non solo ai fini della configurabilità in capo al ricorrente del delitto di truffa aggravata, ma anche ai fini della sussistenza della affectio societatis. 4.4. Con il quarto motivo si rappresenta violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 1, e 546 cod. proc. pen. e 319 quater, 56 e 319 cod. pen. e vizio della motivazione;
ritenuta erronea qualificazione del fatto addebitato in quello di induzione indebita, insussistenza della aggravante dell'essere gli incarichi relativi afferenti al settore della P.A. di appartenenza del pubblico ufficiale. La Corte territoriale si sarebbe adeguata alle statuizioni della sentenza di primo grado, senza prendere in esame quanto rappresentato nell'atto di appello, e cioè che l'AS sarebbe stato vittima, con riguardo al capo E), di un tentativo di corruzione, mentre la sentenza gravata merita censura con riguardo alla riqualificazione del fatto di cui al capo E) nella fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen. La sentenza di primo grado, pur essendo incorsa in contraddizione avendo ritenuto che l'AS avrebbe accettato dal RR e dalla OT, che operavano in qualità di corruttori, la promessa di incarichi da conferirsi alla nipote CA LE e alla moglie UI TO, nell'ambito dei corsi di apprendistato di cui 6 all'avviso pubblico n. 1/2013, aveva escluso l'esistenza del patto corruttivo. Il criterio discretivo tra corruzione e induzione sarebbe rappresentato dalla presenza o meno di una situazione di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico funzionario, mancando la quale verrebbe meno anche l'ipotesi di reato. La sentenza impugnata, come quella di primo grado, non avrebbe motivato l'asserita sudditanza psicologica in capo al RR e alla OT. Non avrebbe rilevato l'esigenza insopprimibile della OT e del RR di rimediare (nell'anno 2015) alle irregolarità nella tenuta dei registri relativi ai corsi di apprendistato. La OT riteneva di potere fare affidamento sull'AS ma veniva disillusa dal RR, che, nella conversazione progr. 13229 del 10 aprile 2015, ore 19.56, le faceva notare che il ricorrente avrebbe effettuato i controlli a suo piacimento, rimproverandola poiché faceva sempre le cose facili, non avendo fatto i conti che l'AS, che aveva preannunciato la sua volontà di fare ciò che il suo servizio gli imponeva. Il vizio motivazionale discenderebbe dal fatto di non avere valutato che i controlli in loco fossero obbligatori, pur non essendo previsti dall'avviso n. 1/2013, in forza della circolare n. 49779 che li prevedeva anche per i corsi avviati con il suddetto avviso. La sentenza avrebbe confuso la vicenda relativa alla nipote dell'imputato, risalente al 2014, che riguardava l'inserimento della donna in una piattaforma informatica, dalla quale gli imprenditori avrebbero potuto attingere personale da assumere, con la vicenda scaturente dalla conversazione progr. 13228 del 10 aprile 2015 (RIT 118/14), che atteneva all'istituzione dei corsi di OSS per i quali la OT aveva fatto balenare al ricorrente la possibilità di un impiego per la moglie. Mancherebbe al riguardo, ogni collegamento logico. La sentenza non avrebbe argomentato per quale ragione l'AS avrebbe dovuto paventare controlli obbligatori e senza preavviso, che si sarebbero dovuti effettuare nel 2015, visto che era stato accontentato mediante l'inserimento della nipote nella piattaforma informatica nell'anno 2014. Anche per quanto riguarda la vicenda ANAS, ente che avrebbe dovuto organizzare i corsi di OSS ove avrebbe dovuto trovare occupazione la moglie del ricorrente, la sentenza ha mostrato di travisare i fatti. Invero, in questo caso, trattandosi di corsi che non erano sovvenzionati con pubbliche erogazioni, ma che necessitavano di autorizzazione dell'Assessorato regionale alla Sanità, la Corte territoriale, travisando le competenze, le ha attribuite all'Amministrazione di appartenenza dell'AS (Assessorato regionale al Lavoro e alla Previdenza), senza verificare che sarebbe stata l'autorizzazione dell'Amministrazione sanitaria a conferire validità giuridica alla qualifica che, a conclusione del corso, gli allievi avrebbero dovuto conseguire. L'errore in questione avrebbe condotto al travisamento del contenuto della conversazione progr. 13228 del 10 aprile 2015, 7 ore 19.26.09, (RIT 118/14), dalla quale emergerebbe che non era l'AS a prospettare la possibilità che i controlli sullo svolgimento dei corsi venissero espletati in loco nonostante non fossero previsti dall'avviso pubblico n. 1/2013 e dalle relative linee guida, ma, invece, era la OT a proporre all'AS di trovare occupazione per la moglie nei corsi di Operatore Socio Sanitario, proponendogli una sistemazione in nero dopo avere appreso che i controlli erano obbligatori. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la OT e il RR non versavano in stato di soggezione;
era la OT che, per ottenere un benevolo atteggiamento da parte dell'AS in occasione dei controlli che questi avrebbe eseguito, lo irretiva con la possibilità di assumere la moglie, impiegandola nella gestione die corsi OS, anche proponendogli un'assunzione irregolare "in nero". La conversazione progr. 13229 del 10 aprile 2015, ore 19.56, risulterebbe decisiva, poiché dimostrerebbe la necessità per il RR e la OT di risolvere la questione della tenuta irregolare dei registri in vista dei controlli obbligatori in loco che l'AS comunicava loro che si sarebbero dovuti fare, a dimostrazione, da un lato, che il ricorrente non avesse alcuna consapevolezza della fittizietà dei corsi, dall'altro la difficoltà per la OT e il RR di convincere l'imputato ad adattarsi alle loro esigenze, tanto che proprio per tale ragione la OT propose la sistemazione della moglie e della nipote del ricorrente. Il delitto, quindi, andava qualificato al più in tentativo di corruzione. D'altra parte, risulterebbe illogico che i tre protagonisti della vicenda, organici di un sodalizio finalizzato a conseguire pubbliche erogazioni, potessero essere intimiditi gli uni dall'altro visto che agivano per la realizzazione di un comune programma criminoso._ 4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 1, e 546 cod. proc. pen. e in relazione all'art. 640-bis cod. pen. per essere evidente la prova che il ricorrente non avesse commesso il fatto pur essendo maturata la prescrizione. L'AS non era a conoscenza della irregolare tenuta dei registri e di ogni altro aspetto dello svolgimento dei corsi di apprendistato. Se avesse avuto consapevolezza di ciò, non avrebbe effettuato alcun controllo o, ove effettuati, avrebbe redatto falsi verbali. L'imputato, invece, eseguiva ben quattro controlli su altrettanti corsi di formazione, redigendo i relativi verbali e riscontrando irregolarità. D'altra parte, l'unica condotta concorsuale che poteva addebitarsi all'AS era la redazione di falsi verbali di controllo, ma da tale imputazione, riguardante il capo G) della rubrica, il ricorrente è risultato assolto, e, dunque, risulterebbe evidente la contraddizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata. 4.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 8 545-bis e 597 cod. proc. pen. e 58 I. n. 689 del 1981 e vizio di motivazione. L'art. 545-bis cod. proc. pen. prevede che il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della I. n. 689 del 1981. Si tratta di una potestà configurata dalla giurisprudenza come ufficiosa, sicché, ove ricorrano le condizioni, la relativa iniziativa si imporrebbe al giudice, a prescindere da un impulso, con la conseguenza che la sentenza di appello deve motivare il mancato esercizio del potere di ufficio di applicare il beneficio, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento. La sentenza impugnata avrebbe omesso siffatto accertamento rientrante nel potere discrezionale della Corte. 5. Ricorso RR AL. 5.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge con riguardo all'art. 270 cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 51 del 2020 imp. Cavallo, circa la ritenuta utilizzabilità per il reato associativo e per i reati scopo di truffa degli esiti delle attività di intercettazione di cui ai RIT nn. 57/14, 66/14, 88/14, 92/14, 118/14; violazione di legge ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione stante il carattere meramente apparente della motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello. In sede di discussione in primo grado si eccepiva l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di intercettazione relative ai predetti RIT per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. L'eccezione veniva rigettata dal Tribunale e riproposta in appello, ma la Corte di appello si sottraeva all'onere di confrontarsi con le doglianze difensive, riportandosi, con la tecnica del copia e incolla, in larga parte alla motivazione della sentenza di primo grado, salva una brevissima chiosa finale, in cui, peraltro, sarebbe contenuto un errore (l'avere, in particolare, ritenuto che l'associazione per delinquere di cui al capo A) fosse finalizzata a realizzare, oltre le truffe agli enti pubblici e la corruzione, anche le ipotesi di bancarotta fraudolenta relativa alla società consortile Nettuno, senza tenere conto che le condotte integranti l'ipotesi di bancarotta risalivano agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, mentre le truffe e gli ulteriori reati scopo dell'associazione risalivano agli anni 2013 e ss.). Secondo il Tribunale, e conseguenzialmente la Corte di appello, nei decreti autorizzativi (e soprattutto in quelli di proroga) si farebbe riferimento, perlomeno dal luglio del 2014, anche al delitto associativo poi confluito nella contestazione di cui al capo A) [- in particolare si indicano i decreti del 23/09/2014 (RIT 158/14) e del 07/10/2014 (RIT 92/14)-]. In alcuni decreti, poi, vi sarebbe un indiretto riferimento alle contestazioni di frode allo Stato e corruzione, sebbene non vi fosse 9 un'espressa qualificazione giuridica in tale senso da parte del pubblico ministero e del GIP dei fatti asseritamente descritti nei decreti. L'utilizzabilità delle intercettazioni discenderebbe, quindi, da una connessione forte ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., tra l'ipotesi associativa ed i reati di truffa e corruzione (poi derubricata in induzione indebita), stante il fatto che i secondi sarebbero reati-scopo della prima. Quanto al primo aspetto, però, si contesta che il GIP avesse motivato in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Basterebbe, al riguardo, leggere i decreti autorizzativi (ad eccezione dei nn. 158/14 e 92/14) per riscontrare che tutt'al più vi sarebbe un richiamo nell'epigrafe del provvedimento all'art. 416 cod. pen., ma mancherebbe qualsiasi motivazione in merito all'esistenza dell'ipotesi di reato in esame. Quanto al RIT n. 158/14, dove vi sarebbe nel decreto del 23 settembre 2014 un riferimento alla valutazione di gravità indiziaria dell'associazione, la difesa non ne aveva chiesto l'inutilizzabilità, per la scarsa rilevanza sulla posizione dell'appellante. Per quanto riguarda il RIT n. 92/2014, invece, nel decreto di proroga del 7 ottobre 2014 vi sarebbe una motivazione del tutto generica in ordine all'esistenza di un'associazione per delinquere volta a commettere reati contro il patrimonio. In ogni caso, non si comprenderebbe su quali basi il riferimento contenuto nella motivazione ad un'associazione per delinquere finalizzata a commettere reati contro il patrimonio dovesse intendersi come finalizzata a commettere proprio le truffe contestate al RR, la cui connessione forte con l'associazione per delinquere sarebbe stata comunque tutta da dimostrare e motivare. Anche a volere ritenere sussistente una valutazione sulla gravità indiziaria del delitto associativo nei decreti di proroga sopra menzionati, l'invocata inutilizzabilità si sarebbe dovuta escludere solo per i RIT 158/14 e 92/14 e solo per i periodi successivi ai mesi di settembre e ottobre del 2014. Nessun dubbio vi potrebbe essere sulla rilevanza delle intercettazioni relative ai RIT 57/14, 66/14, 88/14, 92/14 e 118/14, in quanto sarebbe sufficiente scorrere le pagine della motivazione della sentenza impugnata per rendersi conto che la supposta partecipazione ed il preteso ruolo del RR nell'associazione per delinquere di cui al capo A) sarebbero essenzialmente fondati proprio su quel materiale probatorio. 5.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 268 e 271 cod. proc. pen., là dove la sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabili gli esiti delle intercettazioni ambientali di cui al RIT n. 118/14 nonostante le anomalie tecniche segnalate dal consulente tecnico difensivo e ha escluso violazioni del diritto di difesa, nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente sul punto, in quanto frutto del copia e incolla della sentenza di primo 10 grado, e in ogni caso, vizio di motivazione. Il teste M.IL SO, nel corso del dibattimento, rispondendo a domande della difesa, aveva spiegato che il sistema, che funzionava per le intercettazioni ambientali a "rilevazione suoni", nel senso che si attivava automaticamente alla percezione di un rumore e si staccava quando il rumore cessava o diventava di intensità tale da non essere percepito, prevedeva ogni 30 minuti un'interruzione del progressivo in corso, e la captazione poi riprendeva con un altro progressivo, ma si trattava di un'unica conversazione. Contrariamente alla descrizione fornita dal citato teste, il consulente tecnico della difesa (dott. ON) aveva rilevato che in alcuni casi il progressivo iniziava a discorso inoltrato;
a volte finiva in maniera tronca prima della mezzora prevista;
a volte, alla ripresa del dialogo del nuovo progressivo, non si riscontrava continuità logica e temporale del nuovo dialogo. Tutto ciò avrebbe inficiato la genuinità delle captazioni e, quindi, le avrebbe rese inutilizzabili o comunque, ove ritenute utilizzabili, in violazione del diritto di difesa. La Corte di appello, in definitiva, si limitava a copiare la motivazione con la quale il Tribunale rigettava l'eccezione, senza rispondere alle censure che alla stessa erano state mosse dalla difesa nel motivo di appello. 5.3. Con il terzo motivo si rappresenta la erronea applicazione della legge processuale con riguardo all'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., là dove la Corte di appello ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dibattimentali del teste M.IL SO, nonostante lo stesso avesse svolto le funzioni di ausiliario del Pubblico Ministero perlomeno nel corso dell'interrogatorio del RR svoltosi in carcere in data 21 luglio 2016, affermando che l'incompatibilità potrebbe sussistere solo ove il predetto teste fosse chiamato a deporre sul contenuto dell'interrogatorio. Ma, a tal proposito, sarebbe sufficiente il disposto dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., sicché non avrebbe alcun senso prevedere l'incompatibilità in discorso per l'ausiliario operatore di p.g. e l'art. 197, comma 1, lett. d), codice di rito sarebbe un inutile doppione. D'altra parte, specularmente, il codice di rito prevede l'incompatibilità a testimoniare del difensore nel solo caso in cui abbia svolto attività di documentazione delle dichiarazioni o informazioni assunte in sede di investigazioni difensive, mentre per l'operatore di p.g. il medesimo codice la prevede genericamente ogni volta abbia assunto le funzioni di ausiliario del pubblico ministero o del giudice. L'interpretazione proposta dalla difesa sarebbe stata fatta propria del Tribunale di Trapani nel processo parallelo per fatti collegati alla bancarotta (si veda l'ordinanza pronunciata in data 10 dicembre 2020). 5.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale avuto riguardo agli artt. 81, 110 e 416 cod. pen., e comunque vizio di motivazione, là dove la Corte territoriale ha ritenuto sussistente un'associazione 11 per delinquere anziché riconoscere un mero concorso nel reato continuato. Senza adeguatamente confrontarsi con il motivo di appello, la Corte territoriale avrebbe ribadito le medesime argomentazioni del Giudice di primo grado. Tuttavia, quanto all'elemento secondo il quale il RR avrebbe celato la sua presenza nella PR e nelle altre società pur essendone il dominus e l'amministratore di fatto, la sentenza non avrebbe tenuto conto che la PR era una società consortile, che non poteva che annoverare fra i suoi soci persone giuridiche. Il RR non soltanto era amministratore unico di una delle società consorziate, la "Imex LI, ma della PR era socio fondatore, legale rappresentante p.t., componente del CDA ed infine coordinatore. In buona sostanza, contrariamente all'assunto della Corte di appello, il ricorrente non aveva mai celato la propria partecipazione e il suo ruolo né nella PR, né nelle altre società che costituirebbero la supposta "galassia", integrante la struttura organizzativa del presunto sodalizio criminoso. Sotto quest'ultimo profilo, inoltre, la Corte non avrebbe sufficientemente verificato se le entità giuridiche che costituivano la società consortile PR fossero tufè a disposizione degli imputati per la realizzazione dei delitti scopo e che fossero state effettivamente utilizzate a tale fine. Al riguardo, a parte la PR, nessuna delle altre società risulterebbe coinvolta nelle fattispecie di truffa, falso e corruzione che costituirebbero i reati-fine del sodalizio. In molti casi operavano in settori diversi da quello in cui le frodi sarebbero state poste in essere (quello della formazione), ovvero risultavano del tutto inoperative già da molti anni prima della commissione dei reati scopo (in particolare, le società ID, "Work in progress" e "Ambiente e servizi" inattive dal 2013). La società "Colmo", costituita nel 2014, non si sarebbe aggiudicata alcuna commessa e interrompeva ogni attività a seguito delle perquisizioni e dei sequestri. In definitiva, la Corte territoriale argomentava la presunta esistenza del requisito dell'organizzazione limitandosi unicamente a richiamare l'esistenza di collegamenti fra le varie società della galassia RR, senza però spiegare le ragioni per le quali le società diverse dalla MO sarebbero state funzionali alla realizzazione del programma criminoso e senza confrontarsi con le argomentazioni difensive di segno contrario. Da ultimo, la sentenza impugnata non spiegherebbe perché ci si troverebbe di fronte ad un'associazione per delinquere e non, al più, nel concorso di persone nel reato continuato. 5.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di legge per la mancanza di motivazione, ovvero vizio di motivazione, con riguardo al punto che concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso la sentenza di appello si sarebbe 12 limitata a richiamare le medesime argomentazioni del Tribunale senza confrontarsi con il motivo di appello. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente ed apodittica. 6. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare e riassuntiva, va detto che RR AL è stato condannato in primo grado per il reato di cui al capo A) - per avere promosso, organizzato e coordinato un'associazione per delinquere, con contestazione fino al 8 giugno 2015 -; per il reato di cui al capo E) - diversamente qualificato ex art- 319-quater, comma 2, cod. pen. - commesso sino al mese di giugno 2015 (e cioè fino al 10 giugno 2015); per il reato di cui al capo F) - artt. 56, 110, 640-bis cod. pen., commesso negli anni 2014 e 2015. In appello, sono stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui ai capi E) e F), residuando a suo carico la condanna penale per il solo reato di cui al capo A). AS AN, invece, è stato condannato in primo grado per il reato di cui al capo A) - per avere fatto parte dell'associazione per delinquere (contestazione fino al 8 giugno 2015); per il reato di cui al capo E) - diversamente qualificato ex art- 319-quater, comma 1, cod. pen. - commesso sino al mese di giugno 2015 (e cioè fino al 10 giugno 2015); per il reato di cui al capo F) artt. 56, 110, 640-bis cod. pen. commesso negli anni 2014 e 2015. In appello, sono stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A) e F), residuando a suo carico la condanna penale per il solo reato di cui al capo E). La sospensione del termine di prescrizione, sulla base degli atti, è stata pari a complessivi 165 giorni. Nella pendenza del giudizio di cassazione, entrambi i residui reati per i quali i due imputati hanno riportato condanna penale si sono estinti per prescrizione. Per RR AL il reato si è estinto in data 20 agosto 2024 (pena per il promotore da tre a sette anni di reclusione, e, dunque, prescrizione ordinaria pari ad anni sette e prescrizione massima pari ad anni otto e mesi nove, cui vanno ad aggiungersi 165 giorni di sospensione). Per AS AN il reato si è estinto in data 13 novembre 2025. Invero per la fattispecie di cui all'art. 319-quater comma 1 cod. pen. la pena prevista all'epoca del commesso reato (fino al 10 giugno 2015) era da tre ad otto anni di reclusione. La pena è stata portata a quella minima di sei anni e massima di dieci anni e mesi sei di reclusione con l'art. 1 comma 1 lett. h) della legge 27 maggio 2015 n. 69, 13 pubblicata in G.U. del 30 maggio 2015, ed entrata in vigore il 14 giugno 2015. In buona sostanza la modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio è entrata in vigore dopo la consumazione del reato e, quindi, non può avere applicazione retroattiva, anche ai fini della prescrizione. Pertanto, il termine massimo di prescrizione è pari ad anni dieci (con scadenza, dunque, al 10 giugno 2025) cui vanno aggiunti gg. 165 di sospensione. Il termine è quindi maturato in data 13 novembre 2025. Dunque, alla data della presente decisione, anche i residui reati per i quali gli imputati hanno riportato ancora condanna penale in appello si sono estinti per prescrizione. Come è noto, solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra le quali l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). Tuttavia, nel caso di specie, come si vedrà, i ricorsi non sono nel complesso inammissibili, e, pertanto, va dichiarata l'estinzione dei residui reati a carico di entrambi i ricorrenti per prescrizione. 2. Fatta questa premessa, deve ancora osservarsi che entrambi i ricorrenti, nonostante le dichiarazioni di estinzione dei reati per prescrizione, già intervenute in appello, si sono visti confermare le statuizioni civili, e ciò a mente dell'art. 578 cod. proc. pen., norma di cui è necessario fare applicazione anche in questa sede con riguardo ai reati per i quali la declaratoria di estinzione per prescrizione è da adottare all'esito di questo giudizio. 2.1. Come è noto, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, che ha espresso un'interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen. conforme al secondo aspetto del diritto fondamentale alla presunzione di innocenza tutelato dal diritto europeo (convenzionale ed eurounitario), sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite di questa Corte per dirimere il contrasto sorto sulla corretta interpretazione da attribuire alla norma in esame, e, soprattutto, sulla persistente valenza dei principi espressi da Sez. U. Tettamanti (n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273-01). Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale, nel giudizio di appello (ma anche nel giudizio di cassazione) avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati 14 dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U., n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01). In particolare, la Corte, dopo avere ripercorso gli argomenti della sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ha ritenuto che non vi fosse incompatibilità tra le due pronunce (Sez. Un. Tettamanti e Corte Cost. n. 182/2021), partendo dal presupposto che "la sentenza interpretativa di rigetto del Giudice delle leggi pone un vincolo negativo di interpretazione [...] nel senso che il giudice a quo non può attribuire alla disposizione di legge la portata esegetica ritenuta non corretta dalla Corte costituzionale, pur restando libero di optare a favore di differenti soluzioni ermeneutiche che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza interpretativa di rigetto, non collidano con norme e principi costituzionali". Pertanto, ha proseguito la Corte, "il vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 cit. implica che l'art. 578 cod. proc. pen. non può essere interpretato nel senso che l'accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia pur incidenter tantum, di responsabilità penale. La ratio della pronuncia della Consulta è quella di evitare che, attraverso l'esame del fatto imposto dall'art. 578 cod. proc. pen. ai soli fini delle statuizioni sulla responsabilità civile, si giunga ad affermare de facto la responsabilità penale, così violando il principio di presunzione di non colpevolezza. La situazione processuale oggetto della pronuncia della Consulta riguarda il caso in cui << il giudice dell'impugnazione (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione agli effetti civili >>. Il principio espresso da Sez. U. Tettamanti opera, invece, nel caso in cui non sia venuta meno per il giudice dell'impugnazione penale la cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato. In altre parole, l'esigenza di tutela della presunzione d'innocenza nei rapporti tra proscioglimento in rito dell'accusa penale e potere cognitivo del giudice dell'impugnazione sugli interessi civili non si pone nell'ambito applicativo del principio espresso da Sez. U. Tettamanti, concernente la possibilità per il giudice penale di privilegiare l'assoluzione nel merito dell'accusa penale sulla declaratoria di prescrizione, con parallela revoca delle statuizioni civili". Secondo le Sezioni Unite, "il principio consacrato in Sez. U. Tettamanti, che assicura la più ampia tutela del diritto di difesa, non può ritenersi in contrasto con la tutela della presunzione di innocenza. L'intervento della Consulta pone come punto fermo che alla pronuncia di estinzione 15 del reato ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. non possa accompagnarsi, secondo una lettura convenzionalmente orientata della disposizione, l'affermazione, sia pure incidentale, della responsabilità penale dell'autore del danno. La tesi che fa derivare da tale esegesi il ripudio del principio espresso da Sez. U. Tettamanti finisce per imporre al giudice di appello la mera presa d'atto della causa estintiva. Tale ragionamento incorre, tuttavia, nel paradosso di negare, in virtù del principio di presunta innocenza, la possibilità per il giudice di valutare i presupposti dell'assoluzione nel merito, che rappresenta l'obiettivo primario del diritto di difesa. Il Collegio ritiene che, invece, per le ragioni di non incompatibilità tra la pronuncia della Consulta e quella delle Sezioni Unite in precedenza espresse, il vincolo negativo derivante dall'interprete dalla pronuncia costituzionale non incida sul principio affermato dalla sentenza Tettamanti. Tanto più che l'imputato potrebbe avere scelto di non rinunciare alla causa estintiva confidando nel diritto vivente originatosi da tale sentenza e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che vi ha fatto seguito". 2.2. Sollecitata nuovamente la Corte costituzionale a verificare la conformità al diritto europeo (art. 6, paragrafo 2, CEDU;
artt. 3 e 4 direttiva 2016/UE/343 e art. 48 CDFUE), in punto di tutela del diritto fondamentale alla presunzione di innocenza, inteso come parametro interposto degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., del "diritto vivente" espresso dalle Sezioni Unite in relazione all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., alla luce anche delle modifiche nel frattempo intervenute al codice di rito apportate dalla legge n. 134 del 2021 e dal d. Igs. n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia), mediante l'inserimento del comma 1-bis nel corpo dell'art. 578 cod. proc. pen., che disciplina la decisione sugli effetti civili a seguito dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la Corte ha dichiarato in parte inammissibili (in riferimento all'art. 27, comma 2, Cost.) e in .parte non fondate le questioni di legittimità sollevate (vedi sentenza n. 2 del 2026). In estrema sintesi, la Corte costituzionale, superata la prima questione che poneva in comparazione discipline (quella del comma 1 dell'art. 578 cod. proc. pen. con quella del comma 1-bis della medesima disposizione) ritenute riferibili a situazioni non omogenee, partendo dal presupposto che l'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. delinea un'eccezione alla regola contenuta nell'art. 538 cod. proc. pen., in quanto al proscioglimento dall'accusa penale per prescrizione o amnistia si può unire la condanna al risarcimento del danno, ha affermato, per superare la seconda questione prospettata, come "nella stessa recente sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 si è ribadito che il giudice penale dell'impugnazione, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, può assolvere nel merito, anche nel dubbio ex art. 530, comma 2, cod. proc. per?. e, quindi, caducare le statuizioni 16 civili, riespandendosi in tale evenienza la regola generale dell'art. 538 cod. proc. pen. Altrimenti, il giudice dell'impugnazione, in forza dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. dichiara estinto il reato per prescrizione (o amnistia), con ciò pronunciando pure sull'esistenza del fatto di reato e sull'insussistenza di esimenti ad esso riferibili". Peraltro, ha proseguito la Corte, "nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell'autore, né rivalutare l'oramai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull'esistenza e sull'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto alla responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell'elemento soggettivo. In tale senso, non è imputabile all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., così come interpretato dal diritto vivente, una lesione del diritto garantito dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU, restando in esso distinto e non confondibile il doppio oggetto delle questioni attinenti, rispettivamente, alla valutazione circa l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soli ulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto". All'esito di questo sintetico excursus giurisprudenziale, costituisce vincolo interpretativo dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. il principio di diritto espresso da Sezioni unite Calpitano del 2024, e ritenuto conforme al diritto europeo dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 2 del 2026, principio che sarà tenuto presente nell'esaminare i ricorsi. Per ragioni sistematiche, si esamina per primo il ricorso proposto nell'interesse di RR AL. 3. Ricorso RR AL. 3.1. Preliminarmente, si osserva che nei motivi di ricorso risulta dedotto il vizio di motivazione sul presupposto che la Corte di appello si è limitata a rispondere alle doglianze sollevate con i motivi di appello richiamando, anche graficamente, la motivazione della sentenza di primo grado. A tale riguardo, va rammentato che le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, 17 Rv. 252615-01). Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01). Dunque, in presenza di una c.d. doppia conforme, come nel caso di specie, non è prospettabile il vizio di mancanza di motivazione della sentenza di appello qualora la doglianza proposta con l'impugnazione abbia già ricevuto risposta da parte del Giudice di primo grado, il Giudice di appello, condividendo il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice nel replicare alle argomentazioni difensive, poi trasfuse nel motivo di appello, abbia risposto richiamando la motivazione della sentenza di primo grado. 3.2. Ciò detto, il primo motivo è infondato e va rigettato. 3.2.1. Ponendo una questione in rito, è consentito a questa Corte l'accesso agli atti per il suo esame, trattandosi di prospettazione anche di error in procedendo (Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, imp. Policastro, Rv. 220092). Orbene, non è in contestazione che, nel caso di specie, in relazione all'epoca di iscrizione del procedimento, trovi astrattamente applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Cavallo, a mente del quale, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate — salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza — non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv.277395-01). L'elaborazione giurisprudenziale successiva ha aggiunto che, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, la valutazione dell'esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato "diverso" e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa (Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rv. 281824-01). In tema di intercettazioni, si verte nell'ambito del "medesimo procedimento" nel caso in cui il reato per il quale si procede, pur se non indicato nel decreto autorizzativo, attiene a un fatto storico il cui nucleo centrale coincide o è incluso in quello posto a fondamento di tale 18 provvedimento, sicché, per la legittima acquisizione dei risultati dell'attività captativa, la relativa autorizzazione deve intendersi disposta "ab origine" per questo reato, sebbene connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18413 del 14/04/2025, Rv. 288105-01). Si è inoltre affermato, in tema di intercettazioni telefoniche, che, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi (Sez. 5, n. 11212 del 20/12/2024, dep. 2025, Rv. 287754-01). 3.2.2. Ciò chiarito e ribadito, deve osservarsi che l'eccezione di inutilizzabilità, riproposta con il motivo di ricorso, assume rilievo solo in relazione al residuo reato a carico del RR di cui al capo A). Invero, come si legge a pag. 11 del ricorso, con riguardo ai reati di cui ai capi E) e F), stante l'intervenuto proscioglimento dell'imputato, la stessa ha perso di interesse per il ricorrente. Sotto questo profilo, ai fini della c.d. prova di resistenza, nel ricorso si è evidenziato che basta scorrere le pagine della motivazione della sentenza impugnata (così come quella del primo grado) per rendersi conto che la supposta partecipazione e il preteso ruolo del RR nella consorteria di cui al capo A) della rubrica sono essenzialmente fondati proprio sul materiale captativo. In effetti, scorrendo soprattutto le pagine della sentenza di primo grado (ma anche di quella impugnata, che alla stessa largamente attinge), balza evidente il frequente richiamo, a fini di prova, delle intercettazioni, in specie quelle ottenute in seguito al decreto di autorizzazione, e successive proroghe, individuato dal numero RIT 118/14, sulla base anche delle quali, dunque, poggia la ricostruzione fattuale dell'ipotesi di reato. Come è noto, nel giudizio di legittimità, la cosiddetta "prova di resistenza" è implicitamente superata nel caso in cui emerga "ictu ocuii", dalla lettura della sentenza, che la prova ritenuta inutilizzabile ha una valenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implica necessariamente la rivisitazione del giudizio di colpevolezza, e, in siffatta evenienza, la parte ricorrente che deduca la inutilizzabilità non è tenuta a procedere ad un esame specifico degli effetti che il venir meno della prova determina sulla struttura complessiva della motivazione (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883-04). In estrema sintesi, nel ricorso si sostiene che le intercettazioni (telefoniche e poi ambientali) sarebbero state avviate sulla base di decreti autorizzativi, e 19 successive proroghe, che recavano non solo come indicazione normativa, ma anche come argomentazione giustificativa, l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta, reato dal quale il RR è risultato poi assolto. Contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici del merito, nei decreti autorizzativi, e in quelli di proroga, di tutti i RIT, il GIP non avrebbe mai motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi del reato associativo. Al più vi sarebbe stato un richiamo normativo nell'epigrafe del provvedimento, là dove si fa riferimento ai delitti per i quali si procede, all'art. 416 cod. pen. Discorso parzialmente diverso riguarderebbe i decreti di proroga relativi ai RIT 158/14 e 92/14, in cui vi sarebbe nella parte motiva un riferimento, sia pure generico, all'esistenza dell'associazione. Ma del RIT 158/14 la difesa non avrebbe chiesto l'inutilizzabilità, stante la scarsa rilevanza per la posizione del ricorrente. Per l'altra attività captativa autorizzata, il primo decreto di proroga, che conterrebbe un riferimento all'associazione, sarebbe datato 7 ottobre 2014. Pertanto, anche a volere ritenere sussistente una valutazione della gravità indiziaria del delitto associativo nei decreti di proroga sopra menzionati, l'invocata inutilizzabilità avrebbe dovuto escludersi solo per i RIT 158 e 92 del 2014 e solo per le conversazioni captate nel periodo successivo al settembre 2014 (RIT 158) e all'ottobre del 2014 (RIT 92/14). Del tutto erronea sarebbe l'ulteriore argomentazione della Corte di appello, che avrebbe ravvisato una connessione forte ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di associazione per delinquere, affermazione non solo congetturale ma apertamente in contrasto con lo stesso editto accusatorio, oltre che con la ricostruzione dei fatti operata dalle sentenze di merito. Basterebbe leggere la rubrica imputativa del reato di cui al capo A) per accorgersi che la bancarotta fraudolenta non rientrava fra i reati-scopo dell'associazione per delinquere. 3.2.3. Gli argomenti difensivi, per quanto suggestivi, non colgono nel segno. Occorre premettere che la mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti, di quelli che convalidano i decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, nonché di questi ultimi, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative (Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216665-01: nell'occasione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che si ha mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico- testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare;
mentre si ha difetto della motivazione - emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve 20 utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne' compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale). Peraltro, come è noto, la giurisprudenza ammette anche la motivazione per relationem, che considera quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento . di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (V. la già citata Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664-01: in relazione ad una fattispecie concernente provvedimenti di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e di proroga delle originarie autorizzazioni, per i quali la Corte ha affermato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre riter" cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge, con la precisazione ulteriore, per i provvedimenti di proroga, che essi possono scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa). Sulla scia dell'autorevole arresto delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato, in tema di intercettazioni telefoniche (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, in motivazione;
Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Lombardi Stronati, Rv. 243241; Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900), che la motivazione dei decreti autorizzativi, nel chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso a detto intrusivo mezzo di ricerca della prova, deve necessariamente spiegare i motivi che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona, indicando la base indiziaria del reato per il quale si procede ed il collegamento tra l'indagine in corso e la persona che si intende intercettare, affinché possa esserne verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, l'adeguatezza del mezzo rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma 2, Cost. Si tratta di una verifica che deve essere compiuta al momento in cui la captazione è richiesta ed 21 autorizzata, non rilevando, ai fini della utilizzabilità dei risultati dell'attività di intercettazione, la circostanza che all'esito delle indagini, l'originaria ipotesi accusatoria non sia stata confermata. 3.2.4. Ciò detto, giova, innanzitutto, rilevare che, come emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado (vedi pagg. 52 e ss.), espressamente ripresa dalla sentenza impugnata (vedi pag. 17), il pubblico ministero, a fine giugno 2014, individuava fra i reati per cui procedeva, oltre alla bancarotta fraudolenta, anche i delitti di associazione per delinquere ex art. 416, commi 1 e 2, cod. pen. e di appropriazione indebita di cui all'art. 646, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 61, n. 11, cod. pen. (decreto di urgenza del pubblico ministero del 26 giugno 2014 relativo al RIT 117/14 convalidato dal GIP;
richiesta di autorizzazione del RIT 118/14 formulata in data 26 giugno 2014; richieste di proroga dei RIT 57/14, 66/14, 87/14, 88/14 del 3 luglio 2014 e del RIT 92/14 del 9 luglio 2014). Il GIP, a partire dai decreti di proroga del RIT 92/14 in data 22 luglio 2014, del RIT 118/14 del 18 luglio 2014 e dei RIT 57/14, 66/14, 87/14 e 88/14 del 30 luglio 2014, menzionava fra i reati oggetto del procedimento, oltre agli articoli identificativi della bancarotta fraudolenta, anche l'art. 416 cod. pen., rilevando che il procedimento riguardava ipotesi di reato rientranti nel novero di quelle elencate dall'art. 266 cod. proc. pen. in ragione dell'entità della pena edittale prevista per i reati rubricati, e motivava la necessità delle captazioni al fine di "scandagliare approfonditamente l'esistenza di ulteriori ramificazioni e/o connivenze del consesso criminoso oggetto di indagine, di approfondire la natura dei legami esistenti tra gli indagati nonché di ampliare l'analisi dell'inquietante area di illiceità, anch'essa riconducibile al novero soggettivo in esame, connessa al sistema societario gestito dal RR ed i suoi sodali". In effetti, dall'esame dei decreti di proroga riguardanti in particolare le captazioni autorizzate con decreto portante il numero RIT 118/14, che, come detto, costituiscono le intercettazioni oggetto di specifica valutazione con riguardo al reato associativo di cui al capo A), emerge innanzitutto il richiamo, nella rubrica dei reati per i quali si procedeva, non solo alle norme riferibili alla bancarotta fraudolenta, ma anche espressamente all'art. 416 cod. pen., con l'indicazione, a chiusura, "ed altro", in tale formula di chiusura includendo evidentemente gli altri reati indicati dal pubblico ministero (non solo il delitto di cui all'art. 416, commi 1 e 2, cod. pen., espressamente richiamato, ma anche l'appropriazione indebita aggravata), come emerge anche dall'espressa indicazione che il procedimento riguardava ipotesi di reato rientranti nel novero di quelle elencate dall'art. 266 cod. proc. pen., in ragione dell'entità della pena edittale massima prevista per i reati rubricati. 22 Nel decreto di proroga, poi, vi era il richiamo, per relationem, al decreto autorizzativo (dove espressamente si indicava la necessità di attivare le captazioni al fine di "scandagliare approfonditamente l'esistenza di ulteriori ramificazioni e/o connivenze del consesso criminoso oggetto di indagine, di approfondire la natura dei legami esistenti tra gli indagati nonché di ampliare l'analisi dell'inquietante area di illiceità, anch'essa riconducibile al novero soggettivo in esame, connessa al sistema societario gestito dal RR ed i suoi sodali"), e vi era altresì indicata la necessità di proseguire nelle intercettazioni presso l'ufficio del RR in quanto, si legge testualmente, "dal complesso delle indagini svolte è possibile affermare che con elevata probabilità vi intercorrano conversazioni finalizzate alla protrazione ed al definitivo consolidamento delle conseguenze criminose delle condotte delittuose del RR e dei suoi sodali" (vedi, ad esempio, decreto di proroga del 11 agosto 2014). Dunque, contrariamente all'assunto difensivo, il decreto di proroga conteneva chiari riferimenti, non solo normativi, ma anche fattuali, in punto di gravità indiziaria, al reato associativo e alla necessità di proseguire nell'attività di captazione per avere un quadro più preciso dei contatti e delle attività illecite riconducibili al consesso criminoso oggetto di indagine e, quindi, al RR e ai suoi sodali. Peraltro, al progredire delle indagini, i decreti di proroga delle intercettazioni presentavano una motivazione più di dettaglio, dalla quale emergevano in maniera più specifica i tratti dell'associazione per delinquere ed il relativo programma criminoso. Si richiama, al riguardo, il decreto di proroga del 23 gennaio 2015 (RIT 118/14), dove si legge testualmente: "rilevato che l'ascolto delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate fino ad oggi hanno comprovato (cfr. in proposito conversazioni riportate nell'informativa datata 08.01.2015 che si intendono qui integralmente richiamate) l'esistenza di un ramificato sistema di connivenze politico-imprenditoriali aventi ad oggetto la gestione illecita degli appalti pubblici e la manipolazione a fini privatistici dell'attività amministrativa degli enti territoriali;
l'evidente posizione di potere ricoperta dal RR all'interno di tale sistema di indebita gestione della cosa pubblica, anche mediante l'attività di diverse società riconducibili al RR ed ai suoi sodali;
l'esistenza di frequenti interlocuzioni tra il AN e gli altri indagati e politici locali e funzionari pubblici volte ad influenzare l'attività di questi ultimi e di favorire gli interessi delle imprese gestite o comunque vicine al RR". E ancora: "ritenuto, pertanto, che appare indispensabile continuare le operazioni di ascolto delle conversazioni e comunicazioni dell'indagato al fine di stabilire gli esatti connotati dell'attività delittuosa posta in essere dal sodalizio capeggiato dal RR". Dunque, almeno a fare data dalle proroghe autorizzate dal mese di giugno 23 2014 in poi, le intercettazioni risultano autorizzate anche per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., il cui esatto programma delittuoso, con il ruolo assunto dal RR all'interno del sodalizio (che nei decreti di proroga veniva sommariamente tratteggiato facendo comunque riferimento alla gestione da parte del RR delle diverse società a lui riconducibili, che gli consentivano di assumere una posizione di potere all'interno di un sistema di indebita gestione della cosa pubblica) sono stati chiaramente delineati solo alla fine delle indagini. In altri provvedimenti di proroga, secondo quanto conformemente rilevato dai Giudici di merito, i riferimenti al reato associativo risultano ancora più specifici con particolare riguardo al programma criminoso (commissione di reati contro il patrimonio e strumentalizzazione dell'azione dei funzionari pubblici in favore degli interessi delle società riconducibili al RR e ai suoi sodali). In definitiva, emerge dalla motivazione dei decreti di proroga come le intercettazioni, in specie quelle autorizzate con RIT 118/14, i cui esiti (a cominciare dalla captazione prorg. 1376 del 7 agosto 2014 fino alla captazione progr. 9187 del 5 febbraio 2015), si ribadisce, risultano particolarmente valorizzati proprio ai fini della prova del reato associativo, siano state disposte anche per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., sicché, nel caso di specie, devono ritenersi pienamente utilizzabili. 3.2.5. D'altra parte, pacifico il dato che le intercettazioni risultano autorizzate per il delitto di bancarotta fraudolenta, l'argomento che vede la sussistenza di una connessione forte (in particolare ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen.) tra questo reato e quello di associazione per delinquere, che avrebbe comunque consentito l'utilizzabilità delle captazioni anche per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., sempre se non ritenuto già fra i reati per i quali era stata ab origine disposta l'attività captativa, contrariamente all'assunto difensivo, trova riscontro proprio nelle imputazioni elevate ai capi A) e B) della rubrica. Invero, l'associazione per delinquere, contestata come commessa nel periodo antecedente all'anno 2007 fino al 8 giugno 2015, che vedeva come partecipanti anche LO RI e AR IC, giudicati separatamente, risulta contestata come finalizzata anche a commettere più delitti in materia di criminalità economica, quali la bancarotta fraudolenta. La bancarotta fraudolenta sub B) risultava contestata non solo al RR e alla cugina RR AM IA, ma anche ad LO RI e AR IC, come detto, giudicati separatamente. Orbene, la circostanza che poi il RR sia stato assolto dal reato di cui al capo B) non esclude affatto la connessione, come chiarito da recente giurisprudenza, secondo la quale, in tema di intercettazioni, il divieto di utilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen. delle captazioni eseguite in procedimenti diversi da quelli nei quali esse erano state autorizzate non opera con riguardo agli 24 esiti relativi ai soli reati connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. e che sussistano i presupposti per disporre il mezzo di ricerca della prova al momento dell'autorizzazione da parte del giudice, non assumendo rilevanza gli esiti di tale processo, pur se assolutori (Sez. 2, n. 18392 del 18/03/2025, Rv. 288092-03). Per tutte queste ragioni, come detto, la doglianza è infondata. 3.3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico. La doglianza, proposta negli stessi termini con l'atto di appello, è generica, non indicando specificatamente le intercettazioni che avrebbero patito il lamentato difetto di registrazione e la loro rilevanza ai fini del decidere. Invero, come correttamente osservato dalla Corte di appello, riprendendo quanto argomentato dal Tribunale, gli inconvenienti segnalati dal consulente tecnico della difesa riguardavano, in molti casi, coppie di progressivi non trascritti e, quindi, ritenuti evidentemente irrilevanti ai fini del decidere, ovvero coppie in cui uno solo dei progressivi sarebbe stato trascritto e non l'altro, a dimostrazione, ancora una volta, dell'irrilevanza di quest'ultimo ai fini del decidere. Certo, anche i progressivi non trascritti potrebbero essere presi in esame per la decisione, ma, se alla trascrizione non si era giunti, è ragionevole ritenere che nessuna delle parti, pur avendo la possibilità di accedere ai files audio, ne aveva ritenuto rilevante la loro trascrizione ai fini di prova. 3.4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 3.4.1. Secondo il ricorrente, il M.11o SO sarebbe stato incompatibile ad assumere la qualifica di testimone, rispetto a tutta l'attività di indagine posta in essere, ai sensi dell'art. 197, lett. d), cod. proc. pen., avendo svolto funzioni di ausiliario del Pubblico Ministero nel corso dell'interrogatorio reso dal RR in carcere in data 21 luglio 2016. Orbene, occorre premettere che l'art. 197 cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, ponendo specifiche eccezioni al generale dovere di rendere testimonianza fissato dalla legge e reso imperativo dalla previsione della sanzione penale, e pertanto la sua interpretazione deve essere strettamente legata al significato del suo contenuto letterale, e non consente l'esclusione dell'obbligo di testimonianza che si ponga in contrasto con tale significato (Sez. 1, n. 867 del 17/02/1994, Rv. 197422-01). Ciò detto, ai sensi dell'art. 197, lett. d), cod. proc. pen. non possono essere assunti come testimoni coloro che svolgono o hanno svolto la funzione di ausiliare del giudice o del Pubblico Ministero nel medesimo procedimento. L'ausiliario del giudice è colui che lo assiste in tutti gli atti ai quali procede (art. 126 cod. proc. pen.). Per converso, anche l'ausiliario del Pubblico Ministero è 25 colui che lo assiste nel compimento degli atti suoi propri, come si ricava testualmente dall'art. 373, ultimo comma, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 1 del d.m. 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale) i compiti che il codice, le norme di attuazione e lo stesso regolamento attribuiscono all'ausiliario si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria. Dunque, con il termine ausiliario del giudice o del Pubblico Ministero il codice di rito fa espresso riferimento a precise figure professionali, che non coincidono affatto con l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria non è ausiliario del Pubblico Ministero se non nei limiti di cui all'art. 373, ultimo comma, cod. proc. pen., cioè nei termini in cui si limita ad assisterlo nella redazione del verbale o dell'annotazione che documenta le attività proprie di tale organo. Solo con riguardo a tale attività può sussistere un'incompatibilità a testimoniare, come chiarito da tempo da consolidata giurisprudenza: la disposizione di cui all'art. 197, primo comma, lett. d), cod. proc. pen., che sancisce, tra l'altro, l'incompatibilità a testimoniare per coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di ausiliario del giudice o del Pubblico Ministero, non contempla un'ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare, ma preclude soltanto che tali soggetti possano essere assunti sulle conoscenze relative a fatti e circostanze di cui si debba acquisire la prova nel giudizio, apprese nello svolgimento della funzione di ausiliario relativamente alla redazione degli atti di cui all'art. 373 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4616 del 17/01/1994, Rv. 197769-01; nello stesso senso Sez. 4, n. 17043 del 26/03/2009, Rv. 243643-01). In tema di incompatibilità a testimoniare, infatti, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare per coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello svolgimento delle funzioni istituzionali (da ultimo Sez. 2, n. 36483 del 22/09/2011, Rv. 251074-01). La richiamata disposizione, secondo cui non possono essere assunti come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria solo in relazione all'attività svolta nella redazione degli atti di cui all'art. 373 cod. proc. pen., ma non anche in relazione a quella posta in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Rv. 266476-01: fattispecie in cui il teste di p.g. era stato sentito solo su quanto compiuto nel corso della sua attività istituzionale e non sulle dichiarazioni degli imputati ai cui interrogatori aveva partecipato con funzioni ausiliarie;
in precedenza Sez. 5, n. 26 11924 del 14/01/2005, Rv. 231703-01). 3.4.2. Non è pertinente il richiamo all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. per affermare l'inutilità di una disposizione come quella di cui all'art. 197, lett. d), cod. proc. pen., se interpretata nel senso su esposto. Invero, l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. si riferisce al divieto di testimonianza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria rispetto ad atti di indagine, oggetto di verbalizzazione ai sensi dell'art. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen., dagli stessi compiuti (il divieto, infatti, non opera con riguardo ad attività di indagine svolta da altri ufficiali o agenti di p.g. nello stesso contesto investigativo - Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, Rv. 248536 e Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016, Rv. 266284 -). Non si fa riferimento, invece, alla partecipazione dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, con funzioni ausiliarie, nel senso su esposto, ad atti ed attività di indagine posta in essere dal Pubblico Ministero. Quanto al difensore e a coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. pen., per il primo, a parte il caso in cui è in atto il mandato difensivo, poiché non è consentita la simultanea assunzione della veste di difensore e testimone nell'ambito dello stesso procedimento (Sez. 1, n. 26861 del 01/07/2010, Rv. 247735-01), l'incompatibilità è limitata al caso in cui abbia svolto attività di investigazione difensiva e solo rispetto a questa attività (Corte Cost. n. 433/2001 e Sez. 5, n. 8756 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 262701-01, che precisa che l'incompatibilità permane anche dopo la dismissione del mandato difensivo); mentre, per il secondo, specularmente all'ausiliario del giudice o del pubblico ministero, l'incompatibilità è circoscritta all'atto investigativo difensivo documentato ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. pen. Il sistema, dunque, a differenza di quanto sostenuto nel motivo di ricorso, ha una sua coerenza, limitando le ipotesi di incompatibilità per l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha svolto funzioni di ausiliario del Pubblico Ministero ai soli atti di cui all'art. 373 cod. proc. pen., senza impedire che possa rendere testimonianza in ordine a tutta l'attività di indagine svolta. 3.5. Il quarto motivo è infondato. In estrema sintesi, le due sentenze di merito (per quella di primo grado si veda da pag. 262 a pag. 297 e per quella di appello da pag. 32 a pag. 47), lette in maniera coordinata, motivano adeguatamente sulla sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo A), che, contestata con riguardo ad un programma criminoso piuttosto ampio (finalizzata a porre in essere delitti di criminalità economica - in specie bancarotta fraudolenta - delitto contro il patrimonio - in specie truffe aggravate - e delitti di falso e corruzione), è stata alla fine configurata con riguardo alla commissione di delitti di falso e truffe 27 finalizzate alla ingiusta percezione di fondi ed erogazioni pubbliche messi a disposizione del FSE (Fondo Sociale Europeo) o della Regione Sicilia per l'espletamento di corsi nei settori della formazione e dell'apprendistato, nonché di reati contro la P.A. In buona sostanza, il RR, coadiuvato dalla OT (legata a lui anche da relazione sentimentale), dalla RR AM IA IA (sua cugina) e da altre persone indicate nel capo di imputazione, giudicate separatamente, predisponeva un coacervo di società consortili in forma di cooperativa, che facevano capo alla PR, attraverso le quali, nel partecipare agli avvisi pubblici per il conseguimento dei fondi e delle erogazioni pubbliche per i predetti corsi di apprendistato o di formazione professionale, gonfiando i costi con fatture per operazioni in parte o in tutto inesistenti (per esempio le società ID e "Work in Progres", per forniture di attrezzatura o per lavori di pulizia o tinteggiatura), ovvero organizzando corsi fittizi che poi non si tenevano, otteneva il relativo ingiusto profitto. A tale fine, in particolare con riguardo all'organizzazione dei corsi collegati all'avviso pubblico n. 1/2013, si avvaleva anche di AS AN, funzionario direttivo del Centro per l'impiego di Alcamo, che si prestava ad effettuare personalmente visite di controllo o ispettive programmate, in modo da consentire al sodalizio di mettere in ordine per tempo le carte dei relativi corsi di formazione, ovvero si impegnava a contattare funzionari del Centro per l'impiego di TI (luogo dove in parte avrebbero dovuto tenersi i corsi) affinché anche questi concordassero con il RR o con la OT o preannunciassero i giorni delle visite di controllo o ispettive, ovvero ancora si prestava a fornire utili consigli per evitare i controlli o per farvi fronte se improvvisamente effettuati, soprattutto da parte dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro. Il sodalizio si avvaleva poi della partecipazione di alcune persone (la RU, ad esempio) che fingevano di effettuare le docenze o di svolgere il ruolo di coordinatori del corso di formazione. La stabile organizzazione è stata individuata, appunto, nell'insieme di società attraverso le quali il RR realizzava le truffe, tutte aventi la medesima sede e formalmente gestite o amministrate da persone collegate al RR o vere e proprie "teste di legno". Il programma, tendenzialmente indefinito, emerge dal fatto che dalle conversazioni captate risulta che gli imputati prospettavano un'attività illecita che non si esauriva con la partecipazione ai bandi per l'erogazione dei fondi per i corsi di formazione e apprendistato professionale in atto, ma che si proiettava anche per il futuro. Alla luce di quanto accertato nei giudizi di merito, sulla base di elementi di prova non oggetto di travisamento, e, soprattutto alla luce della motivazione, congrua e non manifestamente illogica, della sentenza impugnata, le censure 28 mosse con il ricorso mirano a prospettare letture alternative in fatto, di certo non valutabili in questa sede. Tuttavia, come detto, il residuo reato di cui al capo A) si è nelle more estinto per prescrizione, ciò che rende superfluo l'esame dell'ultimo motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio. Non essendo prospettate specifiche doglianze in punto di statuizioni civili, ritiene la Corte che le stesse debbano essere confermate, permanendo gli elementi costitutivi degli illeciti civili sottostanti e i profili di danno come già accertati e valutati, anche in relazione al quantum, dal Giudice di primo grado (sì veda pag. 480 della sentenza). 4. Ricorso AS AN. 4.1. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, perché manifestamente infondato, e in parte da rigettare perché privo di pregio. 4.1.1. Come è noto, i gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez. 4, n. 8076 del 12/11/2013, dep. 2014, Rv. 258613- 01; Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Rv. 280354-01). In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'assoluta indispensabilità delle operazioni ai fini della prosecuzione delle indagini - cui l'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. subordina il rilascio dell'autorizzazione giudiziale - è questione rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 49119 del 25/09/2003, Rv. 227708-01; Sez. 2, n. 4205 del 16/11/2018, dep. 2019, Rv. 274900-01). In definitiva, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Rv 273311-01 e Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862-01). 4.1.2. Ciò detto, nel caso di specie, nella prima parte del motivo di ricorso il ricorrente non lamenta l'assenza di una motivazione circa il presupposto dei gravi 29 indizi di reato con riguardo al primo decreto di autorizzazione a disporre intercettazioni (RIT 57/2014) e, a seguire, di tutti gli altri, che al primo, sotto questo profilo, si rifacevano, ma l'assenza di una motivazione che individuasse gravi indizi, ora indicati come di reato, ora espressamente indicati di colpevolezza (vedi pag. 11 del ricorso), a carico di RR AL, così confondendo la necessità che per disporre le attività di captazione fossero indicati nel decreto autorizzativo i gravi indizi riguardanti uno dei reati che consentono l'attività di intercettazione ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., con l'obbligo, non previsto dalla legge, di motivare in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico delle persone le cui utenze risulta indispensabile intercettare ai fini della prosecuzione delle indagini. Quanto al requisito dell'assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini, la Corte di appello palermitana ha diffusamente motivato circa la presenza nei decreti autorizzativi (e di proroga) contestati (a cominciare dal primo, il RIT 57/2014) di una congrua e logica motivazione, sicché l'avere evidenziato nel ricorso che i fini investigativi perseguiti con le captazioni avrebbero potuto trovare sfogo in altri mezzi di prova (le sommarie informazioni testimoniali) costituisce una prospettazione in fatto del tutto inammissibile in questa sede. 4.1.3. Nella seconda parte del motivo di ricorso, inoltre, si lamenta violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, deducendo, per un verso, la stessa doglianza posta nel primo motivo del ricorso RR, per altro verso ribadendo l'assenza di gravi indizi a carico dell'AS circa la sua partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo A). Quanto al primo aspetto, non può che ribadirsi quanto già argomentato in precedenza, e cioè che, almeno a fare data dal giugno del 2014, i decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni contenevano adeguata motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi del reato di cui all'art. 416 cod. pen., sicché le captazioni risultano autorizzate, e, quindi, pienamente utilizzabili, anche riguardo al predetto reato, da ciò derivando l'infondatezza della censura. Con riguardo alla seconda parte della doglianza, va ancora affermato che ciò che rileva ai fini della legittimità e della utilizzabilità delle captazioni è che le stesse risultino autorizzate sulla base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di uno dei reati rientranti nel perimetro di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova previsto dall'art. 266 cod. proc. pen., mentre non assume alcun rilievo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo alla persona da sottoporre a controllo tecnico, ovvero in capo a colui nei cui confronti si prospetta l'utilizzazione degli esiti dell'attività captativa. Sicché, la prospettazione della labilità dei gravi indizi a carico del ricorrente rispetto al delitto associativo, a fronte della 30 sussistenza di una congrua e logica motivazione nei provvedimenti autorizzativi delle captazioni riguardante la sussistenza dei gravi indizi del reato di cui all'art. 416 cod. pen., è doglianza inammissibile in questa sede. 4.2. Manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, costituendo ius receptum, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello costituisce un'evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Rv. 233391). Proprio in ragione del carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta in tanto può essere censurato in sede di legittimità, in quanto risulti dimostrata la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, dunque, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. Ne discende che il ricorrente deve dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Rv. 213923; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236-01). Nel caso di specie, tale dimostrazione non risulta essere stata fornita, avendo la Corte d'appello congruamente ed esaustivamente argomentato, sulla base di una valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità, nel senso della manifesta irrilevanza - e, comunque, della inidoneità a sovvertire l'esito del primo giudizio - dei temi oggetto della richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa, tenuto conto, fra l'altro, che si trattava di documenti, di cui si chiedeva l'acquisizione, già presenti in atti e vagliati dal Giudice di primo grado. 4.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso contestano nel merito le imputazioni, per due delle quali (il capo A) - art 416 cod. pen. - e il capo F) - artt. 56, 640-bis cod. pen. -) per l'AS è intervenuta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già in appello, con residuo di condanna per il capo E) - art. 319 quater cod. pen., come riqualificato -, rispetto al quale, peraltro, come già detto, l'estinzione del reato per prescrizione è comunque maturata successivamente alla sentenza di appello. 31 4.3.1. Con i motivi di ricorso, rivolti avverso la parte della sentenza impugnata dedicata alle dichiarazioni di estinzione dei reati per prescrizione, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, si sostiene che emergeva l'evidenza della prova della estraneità dell'AS al contesto associativo e al reato di truffa aggravata tentata. In realtà, le due sentenze di merito (c.d. doppia conforme) ben motivano sulla partecipazione dell'AS ad entrambi i reati, sicché i motivi di ricorso si risolvono, in definitiva, in un mero invito a rileggere, in punto di fatto, il compendio probatorio, rilettura, come noto, preclusa in sede di legittimità Per il reato di cui al capo A) si richiamano le pagine delle due sentenze sopra indicate trattando della posizione di RR AL (vedi punto 3.5. del Considerato in diritto). Si aggiunge che l'adesione dell'AS al sodalizio criminoso e al suo programma delittuoso non è inficiata dagli interessi personali dallo stesso perseguiti. Invero, il delitto di associazione per delinquere presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, non essendo di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-02). Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale (Sez. 2, n. 52005 del 2411/2016, Rv. 268767-01). Per il reato di cui al capo F) si richiama la sentenza di primo grado da pag. 367 e quella di appello da pag. 83. Con riguardo a tale reato nel ricorso si evidenzia l'apparente contraddizione dell'assoluzione dell'AS dal reato di falso ideologico in atto pubblico contestato al capo G), relativamente ai due verbali di visita di controllo del 04/05/2015 e del 06/05/2015 per verificare l'effettività e la regolarità dei corsi formativi, e della ritenuta sussistenza (salvo prescrizione) del reato di cui al capo F), e cioè la tentata truffa aggravata. 32 Per l'assoluzione dal reato di cui al capo G) il Tribunale motivava affermando che, siccome l'AS aveva concordato con il RR e la OT il giorno in cui doveva andare ad effettuare la visita di controllo, la situazione riscontrata in quei giorni era effettivamente quella reale. Tuttavia, secondo i Giudici del merito, l'AS concorreva nel delitto di truffa tentata avendo appunto concordato non solo i predetti controlli, finalizzati a fare apparire tutto in regola, ma anche suggerendo al RR e alla OT come fare per evitare controlli inattesi, ovvero prestandosi a parlare con altri funzionari di altri Centri per l'impiego al fine di evitare i controlli oppure di concordarli con i suoi complici. Contrariamente all'assunto difensivo, emblematica, sotto questo profilo, è stata ritenuta dai Giudici di merito la conversazione progr. 13229 del 10/04/2015, nel corso della quale, avendo avviato alcuni corsi nell'area di competenza territoriale del Centro per l'impiego di TI (si allude ai corsi per "operatore impianti elettrici" destinato a quattro allievi e quello di "operatore punto vendita"destinato ad un solo allievo, la stessa OT, corsi in teoria avviati in data 07/04/2015), la OT chiedeva all'AS di contattare il funzionario addetto ai controlli di quel centro (tale Salomone) al fine di conoscere per tempo quando avrebbe effettuato il controllo. L'AS, consapevole che di certe cose non si poteva parlare a telefono, assicurava la donna che avrebbe contattato il collega, si sarebbe recato da lui invitandolo a prendere un caffè, e, senza dirgli esplicitamente che il corso era fittizio, ma con la scusa di consentire ai gestori del corso di fargli trovare tutto in regola, gli avrebbe detto di fargli sapere quando si sarebbe recato ad effettuare l'ispezione. 4.3.2. Il reato di cui al capo E), come detto, si è estinto per prescrizione nelle more del giudizio di cassazione. Il motivo di ricorso, con il quale, fra l'altro, si contesta la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto, anche in questo caso non è fondato. Innanzitutto, il fatto emerge chiaramente dalle intercettazioni. AS AN, che aveva rapporti di notevole confidenza con RR e OT, si prestava ad effettuare i controlli di competenza del suo ufficio concordandoli con i due "controllati". Si prestava, inoltre, a contattare colleghi di altri Centri per l'impiego, competenti territorialmente per i controlli sui corsi gestiti dai due citati imputati, affinché svolgessero i controlli programmandoli con il RR e la OT, ben consapevole che i corsi erano fittizi e, dunque, al fine di consentire loro di mettere a posto le carte e fare trovare tutto in ordine al controllore. Era prodigo di consigli su come evitare i controlli, potenzialmente a sorpresa, degli ispettori del lavoro. Tutto questo, come evidenziato dai Giudici di merito, sollecitando ed ottenendo dal RR e dalla OT che si dessero da fare per "sistemare" prima una sua nipote acquisita, e poi la moglie. In questo senso, contrariamente 33 all'assunto difensivo, che ipotizza al più un tentativo di corruzione, corretta deve ritenersi la qualificazione giuridica attribuita al fatto. Sono emblematiche, al riguardo, le conversazioni captate nel luglio del 2014, allorquando l'AS faceva pressioni soprattutto sulla OT per indurla a consentire la partecipazione della nipote alla iniziativa "Piano Garanzia Giovani", nonostante la donna non avesse i requisiti (disponeva di un diploma di studi superiori non compatibile con il tipo di attività e di mansioni che avrebbe dovuto svolgere). La OT, pur nella difficoltà del caso, sapendo che l'AS ci teneva particolarmente ("è inutile che ti dico che è cosa a me cara .. è giusto?"), alla fine trovava una soluzione (si veda pag. 75 e 76 e da pag. 93 della sentenza di appello, ma anche da pag. 434 della sentenza di primo grado). Le "pressioni" di AS, peraltro, si ponevano in coincidenza con corsi di formazione da avviare, ovvero avviati e in corso da parte del RR e della OT, rispetto ai quali i controlli da parte del Centro per l'impiego erano possibili. Di rilievo, sul punto, le conversazioni progr. 13228 e 13229 del 10/04/2015, nel corso delle quali, in coincidenza dell'organizzazione dei corsi riconducibili al bando 1/2013, il discorso fra il RR, la OT e l'AS si spostava anche su come trovare una collocazione lavorativa per la moglie del funzionario, oramai prossima al licenziamento. Sotto questo profilo, emergeva l'interesse dell'AS a che fosse trovata una qualunque soluzione ("è importante che so che la soluzione si trova"), anche una assunzione in "nero" ("a nero, ma .. a nero, avete modo di poterlo fare in caso a nero? Qualcosina?"), nonché la disponibilità della OT e del RR ad assecondare le sue aspettative, anche prospettando incarichi nell'ambito dei corsi di apprendistato sia alla moglie che alla nipote (eventualità scartata per il rischio che la moglie dell'AS potesse perdere la disoccupazione). Come è noto, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dalle fattispecie corruttive, in quanto il primo illecito richiede una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, ad indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti. La fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia, in particolare, da quella di corruzione, perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una 34 richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori. Nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319- quater cod. pen., la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), come pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U., n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera). Nel caso di specie, come correttamente argomentato dai Giudici del merito, con motivazione immune da rilievi logici e giuridici, il rapporto intercorso tra l'AS, la OT e il RR non era paritario, emergendo la pressione psicologica esercitata dal pubblico funzionario sui predetti. A tale riguardo, oltre al forte interesse manifestato dall'AS per il reperimento di occasioni lavorative per le due donne, i Giudici del merito hanno evidenziato come egli avesse rappresentato anche la possibilità di controlli, oltre che dai funzionari del Centro dell'impiego, anche da parte dell'Ispettorato del lavoro, indicati come più rari, ma sempre possibili, e ciò costituiva ulteriore elemento di pressione sul RR e la OT, i quali, pur nutrendo dei dubbi al proposito, tuttavia, aderivano alle aspettative dell'AS. Su tali basi, corretta deve ritenersi la ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda, come confermata nella sentenza impugnata. Tuttavia, come detto, il residuo reato di cui al capo E) si è nelle more estinto per prescrizione, ciò che rende superfluo l'esame dell'ultimo motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio. Non essendo prospettate specifiche doglianze in punto di statuizioni civili, ritiene la Corte che le stesse debbano essere confermate, permanendo gli elementi costitutivi degli illeciti civili sottostanti e i profili di danno come già accertati e valutati, anche in relazione al quantum, dal Giudice di primo grado (si veda pag. 480 della sentenza). 5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché risultano estinti i reati a carico di entrambi i ricorrenti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
35 Il C6nsigliere esten Giuseppe Bi d' Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso il 3 febbraio 2026