Sentenza 16 novembre 2018
Massime • 1
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'assoluta indispensabilità delle operazioni ai fini della prosecuzione delle indagini - cui l'art. 267 comma 1 cod. proc. pen. subordina il rilascio dell'autorizzazione giudiziale - è questione rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione.
Commentario • 1
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2018, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2018 |
Testo completo
04205-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Sent. n. 2447 UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - PIERO MESSINI D'AGOSTINI C.C. 16.11.2018 R.G.N. 35701/2018VITTORIO PAZIENZA Consigliere - - Rel. Consigliere- GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT MA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma il 17.7.2018 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 16.11.2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Stefano Tocci, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
Udito il difensore avv. LU Tognozzi, che ha chiesto che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 17 luglio 2018 il Tribunale del riesame di Roma per ciò che rileva in questa sede ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 24) e confermato nel resto il provvedimento con cui il GIP del Tribunale della stessa città ha applicato a AT MA, in atti generalizzato, la misura cautelare della custodia in carcere, perché ritenuto gravemente indiziato dei reati di usura, tentata estorsione, esercizio abusivo di attività finanziaria, trasferimento fraudolento di beni, truffa aggravata, associazione a delinquere. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato tramite il suo - difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione della legge processuale e vizio di motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni, perché disposte in violazione degli artt. 267, comma 1 bis, e 203 c.p.p. nonché dell'art. 13 D.L. 152/91. Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni captate sul RIT 3467/2016. Violazione dell'art. 273 c.p.p. per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare, il ricorrente ha dedotto che le intercettazioni sarebbero state disposte in assenza di sufficienti indizi di reato e il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulle ragioni per cui la captazione delle conversazioni fossero assolutamente indispensabili alla prosecuzione delle indagini e vi fosse un collegamento tra le indagini in corso e il medesimo ricorrente intercettando;
2) violazione di legge e vizi di motivazione nella parte in cui il giudice del riesame ha ritenuto sussistente il dolo specifico di elusione del delitto di cui all'art. 512 bis c.p. in capo all'odierno ricorrente, in violazione dei principi stabiliti in sede di legittimità al riguardo. Il TO, difatti, avrebbe dovuto rappresentarsi, al momento della commissione degli illeciti allo stesso ascritti, la fondata possibilità di essere destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale mentre il Tribunale del riesame avrebbe dedotto la finalità elusiva dell'intestazione fittizia solo dalla circostanza che egli fosse soggetto dedito ad attività usuraria e allo spaccio di stupefacenti, senza evidenziare elementi in grado di supportare tale asserzione. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Quanto al primo motivo del ricorso, deve rilevarsi che, come già evidenziato da questa Corte (Sez. 6, n. 12722 del 12/2/2009, Rv. 243241 - 01, in motiv), la sussistenza dell'erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) dell'inosservanza di talune specifiche norme processuali (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) non abilita, di per sé, all'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale in mancanza dell'allegazione della concretezza e dell'attualità dell'interesse a impugnare (art. 568 c.p.p., comma 4). Sussiste, infatti, l'interesse a denunciare la violazione di norma processuale o un'erronea applicazione di legge penale allorquando da tale violazione o da tale errore di diritto derivi un effettivo e reale pregiudizio per il ricorrente, che s'intende evitare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente e concretamente favorevole. Orbene, dall'ipotetica fondatezza delle censure del ricorrente non potrebbe derivare l'annullamento del provvedimento impugnato. if 2 Il ricorrente omette ogni indicazione sul contenuto delle conversazioni intercettate e a questa Corte non viene offerto alcun elemento per ritenere che - nel caso fosse dichiarata l'illegittimità della valutazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza di idonea motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni delle conversazioni dalla non utilizzazione delle conversazioni - deriverebbe un mutamento del quadro indiziario, tale da influire sulle valutazioni del giudice de libertate. Ne consegue che la genericità del motivo di ricorso non consente a questa Corte neppure di apprezzare il concreto e attuale interesse del ricorrente. Ad ogni modo, si evidenzia che il Tribunale del riesame ha motivato la ritenuta indispensabilità delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini e il collegamento delle indagini con il ricorrente (v. f. 5 e 6 del provvedimento impugnato) con argomentazioni che, in quanto congrue e logiche, non sono censurabili in questa sede. Deve essere qui ribadito, infatti, l'orientamento (Sez. 6, n. 49119 del 25/09/2003, Rv. 227708 01) secondo cui, in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'assoluta indispensabilità delle operazioni ai fini della prosecuzione delle indagini cui l'art. 267 comma primo cod. proc. pen. - subordina tra l'altro il rilascio dell'autorizzazione giudiziale - è questione rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione. Una diversa conclusione, infatti, snaturerebbe il ruolo affidato al giudice della legittimità e il perimetro entro cui è consentito il suo sindacato, che, come noto, è circoscritto alla violazione di legge o a vizi della motivazione del provvedimento impugnato.
1.2 Il secondo motivo è privo di specificità. Il Tribunale del riesame ha rimarcato che anche il TO aveva ragioni di temere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, essendo stato condannato con sentenza irrevocabile per detenzione illecita di droga e dovendosi ritenere "che sia tuttora dedito a tale attività, come il fratello LU, come emerge dal contenuto della conversazione intercettata in carcere tra CA TO e la figlia CI .. Egli inoltre è certamente persona dedita all'attività usuraria con i cui proventi vive abitualmente" (v. f 9 dell'ordinanza impugnata). Trattasi all'evidenza di argomentazioni che, in quanto logiche e non contraddittorie, sfuggono ad ogni rilievo censorio.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese 3 processuali nonché apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
3. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. attuaz. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda la cancelleria per le comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 novembre 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Ugo De CrescienzoDer R. Prost grupp DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 28 GEN. 2019 IL CANCELLIERE Claudia Rianel O W N 4