Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2018, n. 4205
CASS
Sentenza 16 novembre 2018

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Massime1

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'assoluta indispensabilità delle operazioni ai fini della prosecuzione delle indagini - cui l'art. 267 comma 1 cod. proc. pen. subordina il rilascio dell'autorizzazione giudiziale - è questione rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione.

Commentario1

  • 1L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2018, n. 4205
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4205
Data del deposito : 16 novembre 2018

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