Sentenza 20 gennaio 2015
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Per la sussistenza del reato previsto dall'art. 12, comma 5 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 (t.u. della disciplina dell'immigrazione), come novellato del D.L. n. 92 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125 del 2008, è richiesto il fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione ovvero dal dare alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, fine che può essere desunto da condizioni contrattuali oggettivamente più vantaggiose per l'agente, ma che non devono necessariamente tradursi in un sinallagma eccessivamente gravoso per lo straniero; tali condotte, tuttavia, se poste in essere prima della predetta modifica legislativa, sono penalmente rilevanti - costituendo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai sensi dell'art. 12, comma 5, del citato testo unico - solo se realizzate al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, configurabile quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni contrattuali particolarmente gravose e discriminatorie, onerose ed esorbitanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2015, n. 17117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17117 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
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