Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2004, n. 42649
CASS
Sentenza 14 ottobre 2004

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Risponde a norma dell'art. 489 cod. pen., per l'uso del documento contraffatto, l'autore della contraffazione che non risulti punibile a seguito di estinzione del reato.

Nell'ipotesi in cui taluno faccia uso di un documento falsificato recante un'impronta contraffatta è configurabile solo il reato di cui all'art. 489 cod. pen. e non anche, in concorso, quello di cui all'art. 469 cod. pen., giacchè tale ultima disposizione, là dove prevede come punibile la condotta di chi fa uso della cosa recante l'impronta contraffatta, definisce una condotta del tutto sovrapponibile a quella prevista dall'altra disposizione.

Non sussiste difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata nel caso in cui l'imputato, al quale sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, venga invece condannato per uso di atto falso. Ciò in quanto l'art. 489 cod. pen. prevede una condotta, quella di uso, che delle condotte di falsificazione costituisce una progressione criminosa, essendo punibile autonomamente solo se commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per la falsificazione non sia punibile. Sicchè al contraffattore viene contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto pure uso del documento contraffatto; ma ciò non esclude che l'uso rimanga comunque contestato in fatto, quale elemento concreto della vicenda criminosa.

Il reato di cui all'art. 469 cod. pen. non può concorrere con i reati di falsità in atti quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso risulti indispensabile ai fini della falsificazione del documento.

Commentario1

  • 1Art. 489 - Uso di atto falso
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489), ove la contraffazione sia avvenuta in Italia, potrà ritenersi sussistente il delitto di cui agli artt. 477 e 482; laddove, invece, il documento sia stato contraffatto all'estero e sia stato solo utilizzato in Italia, potrà ritenersi sussistente, mancando la richiesta del Ministro della giustizia, il meno grave delitto di cui agli artt. 489, 482 e 477 (Sez. 5, 37443/2021). La fattispecie regolata dall'art. 489 assume carattere sussidiario rispetto a quella di contraffazione, qualora l'agente si identifichi con l'autore di quest'ultima. Tuttavia, la clausola di sussidiarietà …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2004, n. 42649
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42649
Data del deposito : 14 ottobre 2004

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