Sentenza 14 ottobre 2004
Massime • 4
Risponde a norma dell'art. 489 cod. pen., per l'uso del documento contraffatto, l'autore della contraffazione che non risulti punibile a seguito di estinzione del reato.
Nell'ipotesi in cui taluno faccia uso di un documento falsificato recante un'impronta contraffatta è configurabile solo il reato di cui all'art. 489 cod. pen. e non anche, in concorso, quello di cui all'art. 469 cod. pen., giacchè tale ultima disposizione, là dove prevede come punibile la condotta di chi fa uso della cosa recante l'impronta contraffatta, definisce una condotta del tutto sovrapponibile a quella prevista dall'altra disposizione.
Non sussiste difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata nel caso in cui l'imputato, al quale sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, venga invece condannato per uso di atto falso. Ciò in quanto l'art. 489 cod. pen. prevede una condotta, quella di uso, che delle condotte di falsificazione costituisce una progressione criminosa, essendo punibile autonomamente solo se commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per la falsificazione non sia punibile. Sicchè al contraffattore viene contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto pure uso del documento contraffatto; ma ciò non esclude che l'uso rimanga comunque contestato in fatto, quale elemento concreto della vicenda criminosa.
Il reato di cui all'art. 469 cod. pen. non può concorrere con i reati di falsità in atti quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso risulti indispensabile ai fini della falsificazione del documento.
Commentario • 1
- 1. Art. 489 - Uso di atto falsohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489), ove la contraffazione sia avvenuta in Italia, potrà ritenersi sussistente il delitto di cui agli artt. 477 e 482; laddove, invece, il documento sia stato contraffatto all'estero e sia stato solo utilizzato in Italia, potrà ritenersi sussistente, mancando la richiesta del Ministro della giustizia, il meno grave delitto di cui agli artt. 489, 482 e 477 (Sez. 5, 37443/2021). La fattispecie regolata dall'art. 489 assume carattere sussidiario rispetto a quella di contraffazione, qualora l'agente si identifichi con l'autore di quest'ultima. Tuttavia, la clausola di sussidiarietà …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2004, n. 42649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42649 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/10/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1490
Dott. MARESCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 2378/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI TO, n. a Capaccio il 9 settembre 1938;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste depositata l'8 ottobre 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto a.c.r.;
udito il difensore Avv. Kregh Massimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. TO OT impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine ai delitti di uso di una patente nautica contraffatta recante l'impronta di un falso sigillo pubblico. Propone cinque motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 521 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando di essere stato condannato per reati diversi da quelli di contraffazione del documento e del sigillo pubblico originariamente contestatigli e ormai prescritti. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'estinzione per prescrizione e per amnistia dei reati originariamente contestati.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 c.p., sostenendo che non v'è concorso tra i reati di uso del documento contraffatto e delle impronte su di esso apposte.
Con il quinto motivo infine il ricorrente deduce vizio di motivazione sull'entità della pena inflitta.
2. Risulta preliminare e fondato il quarto motivo del ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il delitto previsto dall'art. 469 c.p. (uso di impronte contraffatte di un pubblica autenticazione) non può concorrere con i reati di falsità in atti quando il contrassegno sia elemento essenziale del documento, se la falsificazione del contrassegno risulti indispensabile ai fini della falsificazione del documento (Cass., sez. 5^, 20 ottobre 1999, Porta, m. 214854). E in realtà l'art. 469 c.p., laddove prevede come punibile la condotta di chi fa uso della cosa recante l'impronta contraffatta, definisce una condotta del tutto sovrapponibile a quella prevista dall'art. 489 c.p.. D'altro canto l'art. 477 c.p. equipara alla falsità materiale in autorizzazione o in certificato la condotta di chi, "mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste" per la validità di quegli atti. Sicché, secondo la prevalente dottrina, la norma si riferisce ad atti complementari dell'autorizzazione e del certificato, come le legalizzazioni di firma, le vidimazioni, le attestazioni di intervenuto pagamento di tasse, etc...: atti tutti che dovrebbero essere qualificati come "atti pubblici" ai sensi dell'art. 476 c.p. ovvero come impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Deve, quindi, ritenersi che l'art. 477 c.p. ha lo scopo di rendere punibile a un solo titolo la falsificazione di un documento che è rappresentativo, oltre che di un certificato o di un'autorizzazione amministrativa, anche di atti i quali sarebbero di per sè riconducibili all'ipotesi prevista dall'art. 476 c.p. o di contrassegni di per sè riconducibili all'art. 469 c.p. E la ragione della prevalenza assegnata al certificato o all'autorizzazione è nella funzione meramente accessoria che viene svolta dalle vidimazioni, autenticazioni, etc... Ne consegue che nel caso in esame l'unico reato configurabile è quello previsto dall'art. 489 c.p., di uso dell'atto falso.
3. Ciò posto, va immediatamente rilevata l'infondatezza del primo motivo del ricorso. Secondo una risalente giurisprudenza di questa Corte, invero, "non sussiste difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata nel caso in cui l'imputato, al quale sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, venga invece condannato per uso di atto falso" (Cass., sez. 5^, 16 gennaio 1973, Battista, m. 123593, Cass., sez. 6^, 14 ottobre 1981, Niccolari, m. 153220). E in realtà, mentre tra i reati previsti dagli art. 468 o 467 c.p. e quello previsto dall'art. 469 c.p. v'è differenza anche di oggetto materiale, l'art. 489 c.p. si riferisce invece allo stesso oggetto materiale delle condotte di falsificazione richiamate;
e prevede una condotta, quella di uso, che delle condotte di falsificazione costituisce una progressione criminosa, essendo punibile autonomamente solo se commessa da chi non abbia partecipato all'editio falsi o comunque per l'editio falsi non sia punibile. Sicché al contraffattore viene contestata solo la contraffazione, anche quando, come nel caso in esame, abbia fatto pure uso del documento contraffatto;
ma ciò non esclude che l'uso rimanga comunque contestato in fatto, quale elemento concreto della vicenda criminosa.
D'altro canto, nella giurisprudenza è pure indiscusso che risponde a norma dell'art. 489 c.p., per l'uso del documento contraffatto, l'autore della contraffazione che non risulti punibile per l'editio falsi a seguito di estinzione del reato (Cass., sez. 5^, 30 ottobre 1969, Turcato, m. 113568). Sicché ne consegue l'infondatezza anche del secondo motivo del ricorso.
Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione del fatto che, non avendo sostenuto nel 1980 l'esame abilitativo per il conseguimento della patente nautica, l'imputato non poteva non essere consapevole della falsità del documento utilizzato.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, in. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
4. La diversa qualificazione dei fatti, unitariamente ricondotti al solo reato previsto dall'art. 489 c.p., esige una rideterminazione della pena inflitta, che, sulla base delle valutazioni già espresse dai giudici del merito, può essere peraltro operata direttamente da questa Corte nella misura mesi tre di reclusione (pena base per il delitto di cui all'art. 489 c.p. mesi quattro di reclusione, ridotta per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche). Ne consegue l'assorbimento del quinto motivo del ricorso, che è peraltro inammissibile nella parte in cui si duole della mancata sostituzione della pena detentiva, in quanto tale richiesta non fu formulata nell'atte d'appello, come sarebbe stato necessario.
P.Q.M.
La Corte, unificati e qualificati i fatti a norma dell'art. 489 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che determina in mesi tre di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2004