Corte Cost., sentenza 16/01/2026, n. 2
CCOST
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione art. 27, comma 2, Cost.

    Le ordinanze di rimessione non contengono una specifica e congrua motivazione sulle ragioni per le quali l’art. 27, secondo comma, Cost. sarebbe violato dalla disposizione censurata. La Corte rimettente non adduce alcuna specifica argomentazione per riferire alla presunzione di innocenza dettata nel parametro costituzionale il principio convenzionale che tutela chi sia stato assolto nella vicenda penale da affermazioni che non di meno gli attribuiscano surrettiziamente una responsabilità rispetto allo stesso reato.

  • Rigettato
    Violazione art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU

    Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen. trovano applicazione in rapporto a fatti distinti sul piano temporale. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 134 del 2021, l’improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione si applica ai soli procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Rispetto a tali reati, d’altro canto, non sarà più possibile che la prescrizione maturi nel corso del giudizio di impugnazione. In questa prospettiva, quindi, il comma 1 dell’art. 578 cod. proc. pen. è una “norma ad esaurimento”. Inoltre, gli istituti della prescrizione e dell’improcedibilità non sono omogenei sotto il profilo della natura e degli effetti sul potere decisorio del giudice penale. La prescrizione è un istituto di natura sostanziale, mentre l’improcedibilità incide sul versante processuale. Il differente trattamento circa la competenza in ordine alla pronuncia sull’impugnazione ai soli effetti civili non determina una sperequazione nella posizione dell’imputato assolto rispetto a quella che lo stesso assume dinanzi al giudice civile nel caso della declaratoria di improcedibilità: sia il giudice penale dell’impugnazione, ove tuttora operi il comma 1 dell’art. 578 cod. proc. pen., sia il giudice civile della prosecuzione, ove si applichi il comma 1-bis, sono chiamati esclusivamente a verificare gli estremi della responsabilità civile e a decidere le questioni attinenti al diritto del danneggiato al risarcimento, senza dover svolgere alcun accertamento sulla responsabilità penale. Non sussiste, pertanto, la violazione del diritto alla presunzione d’innocenza.

  • Rigettato
    Interpretazione del "diritto vivente" contrastante con la sentenza n. 182/2021 di questa Corte

    La sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 ha dato continuità all’orientamento di cui alla propria precedente sentenza n. 35490 del 2009, traendo, peraltro, dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 182 del 2021 il riconoscimento che il diritto vivente formatosi sull’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. non contrasta con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU, come inteso dalla Corte EDU. Le Sezioni unite penali, nel più recente arresto, hanno diversificato gli ambiti di operatività dei principi affermati dalla propria precedente sentenza e dalla sentenza n. 182 del 2021 di questa Corte. I primi riguardano il caso in cui non sia venuta meno la cognizione del giudice dell’impugnazione penale sulla responsabilità penale dell’imputato, dovendosi in tale fase privilegiare l’assoluzione nel merito dall’accusa rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con conseguente revoca delle statuizioni civili. Viceversa, la decisione di questa Corte ha avuto riguardo alla fase in cui il giudice dell’impugnazione penale si sia ormai spogliato della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato avendo accertato l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione e debba esaminare il fatto per provvedere ai soli effetti civili, ferma la necessità di non affermare, a tal fine, la responsabilità penale, risultando altrimenti violato il principio di presunzione di innocenza. Non di meno, la sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 ha evidenziato che l’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. non può interpretarsi nel senso che il giudice penale dell’impugnazione, in nome del secondo aspetto della presunzione di innocenza, debba incoerentemente fermarsi a prendere atto dell’estinzione del reato, essendogli, piuttosto, imposto di valutare sempre, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, i presupposti per l’assoluzione nel merito dell’imputato. Il giudizio delle Sezioni unite penali, pertanto, attiene al rapporto di priorità tra assoluzione ed estinzione del reato per intervenuta prescrizione, giustificato proprio dalla presunzione di innocenza, e anzi dal suo aspetto primario. L’interpretazione della disposizione censurata prospettata dalle Sezioni unite consente un adeguato bilanciamento tra le esigenze di rilevanza costituzionale legate sia alla tutela dell’interesse del danneggiato, costituito parte civile, e all’accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, sia alla tutela del diritto dell’imputato agli effetti endoprocessuali della presunzione di innocenza. Tra le garanzie dell’imputato rientra, infatti, l’adozione della regola di giudizio di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. anche nelle ipotesi di pronuncia sulle pretese risarcitorie a fronte della intervenuta prescrizione del reato. Non è imputabile all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., così come interpretato dal diritto vivente, una lesione del diritto garantito dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU, restando in esso distinto e non confondibile il doppio oggetto delle questioni attinenti, rispettivamente, alla valutazione circa l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soli ulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 16/01/2026, n. 2
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 2
Data del deposito : 16 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo