Versione
1 gennaio 2023
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4 aprile 2024
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Art. 545-bis. (Condanna a pena sostitutiva) (( 1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all' articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Quando non e' possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo e' sospeso. )) 2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell' articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice puo' acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice puo' richiedere, altresi', all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semiliberta', della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' con la relativa disponibilita' dell'ente.
Agli stessi fini, il giudice puo' acquisire altresi', dai soggetti indicati dall' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria
3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti ((...)) . In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato e' data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.
4. Quando il processo e' sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.
Agli stessi fini, il giudice puo' acquisire altresi', dai soggetti indicati dall' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria
3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti ((...)) . In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato e' data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.
4. Quando il processo e' sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.
Commentari • 221
- 1. Richiesta di pena sostitutiva: chiarimenti della CassazioneRiccardo Polito · https://www.diritto.it/ · 17 aprile 2024 · 78.257164
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14963 del 27 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta di applicazione di pena sostitutiva ex art. 545-bis c.p.p. […] Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo con il quale l'imputato ha denunciato la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) applicabile, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore di tale disposizione (30 dicembre 2022), […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2024, n. 11838Provvedimento: […] Nel caso in esame si rileva che l'art. 545-bis cod. proc. pen. è entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prima della pronuncia della sentenza rescindente, ma dopo la celebrazione del primo giudizio di appello. […] se il giudizio di rinvio concerne la revoca della sospensione 2 9 condizionale della pena, il giudizio rescissorio deve estendersi anche alla concedibilità della sanzioni sostitutive, ove richieste, nulla rilevando che l'art. 545- bis cod. proc. pen. sia stato introdotto successivamente allo svolgimento della precedente fase di appello. 1.3. […]Leggi di più...
- irrilevanza·
- bis cod. proc. pen. successivamente allo svolgimento della precedente fase di appello·
- giudizio di rinvio·
- cassazione·
- impugnazioni