Sentenza 14 gennaio 2016
Massime • 1
Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la deposizione di ufficiale di P.G. sul contenuto di comunicazioni scritte, prodotte dal PM, intervenute fra uffici della Guardia di Finanza e gestori di telefonia ed altri servizi pubblici e privati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2016, n. 6116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6116 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2016 |
Testo completo
6 1 1 6 / 1 6 Sent. n.93 UDIENZA PUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DEL 14/01/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 16257/2015 TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. ALDO FIALE Presidente Dott. RENATO GRILLO Consigliere Dott. GASTONE ANDREAZZA Consigliere Dott.ssa ELISABETTA ROSI Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DI STASI Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: . LL GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2014 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Roberto Aniello che ha concluso chiedendolachiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Mauro Messeri, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso. . RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Arezzo, sez. dist. di Sansepolcro in data 20.6.2012, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente RT LU, lo dichiarava responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 per emissione di fatture per operazioni inesistenti e del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 per indicazione nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 di elementi passivi fittizi e, ritenuta l'ipotesi di cui all'ultimo comma dei predetti articoli, unificati i reati nel vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 16.6.2014, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Arezzo sez. dist. di Sansepolcro, appellata dall'imputato, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di cui al capo A) nonché in ordine al reato di cui al capo B) limitatamente alle condotte relative alle dichiarazioni dei redditi 2004 e 2005 per essere gli stessi estinti per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo B) in mesi 5 di reclusione, confermando nel resto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RT LU, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: Я a. art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per questione attinente l'inutilizzabilità ex art. 194 cod. proc. pen. della deposizione del Maresciallo NN Andrea. Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Maresciallo NN Andrea, ai sensi dell'art. 194, commi 1 e 3, cod. proc. pen., in quanto il predetto teste non sarebbe stato esaminato su fatti determinati ed avrebbe espresso solo apprezzamenti personali dedotti da circostanze non : verificate e non vere. Lamenta, quindi, che la Corte di appello avrebbe rigettato la relativa eccezione con motivazione apparente. b. art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per questione attinente l'inutilizzabilità ex art. 195 cod. proc. pen. della deposizione del Maresciallo NN Andrea. Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Maresciallo NN Andrea, ai sensi dell'art. 195, cod. proc. pen., in quanto il predetto teste riferiva del contenuto di comunicazioni scritte, prodotte dal PM, 2 intervenute tra Uffici della Guardia di Finanza ed i gestori di varie tabaccherie, uffici postali e Telecom. c. art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per questioni attinenti la facoltà di non rispondere. Il ricorrente lamenta che i Giudici di merito avevano dato rilievo, così violando gli artt. 64, 125, comma 3, 192,533, 546 cod. proc. pen., alla circostanza che l'imputato non avesse offerto ipotesi alternative a quella della pubblica accusa. d. art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per questioni attinenti alla non ascrivibilità dell'imputato di entrambi i reati contestati. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, erroneamente e con motivazione contraddittoria ed illogica, aveva ritenuto configurabili a carico dell'imputato entrambi i reati contestati, mentre chi emette il documento e poi lo utilizza dovrà essere punito solo per la condotta di utilizzazione (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e non anche per l'emissione ( art. 8 d.lgs. n. 74/2000). e. art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per questioni attinenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il ricorrente lamenta che sia il giudice di primo grado che quello di appello non avevano accertato la sussistenza dell'elemento costitutivo del reato di cui al capo B) e, cioè, l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni dei redditi. f. art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per questioni attinenti alla concessione dell'indulto. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello rigettava la richiesta di applicazione dell'indulto di cui alla legge 176/2006, affermando che costituiva circostanza ostativa a tale richiesta la mancata rinuncia alla avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, causa estintiva del reato che prevaleva sulla causa estintiva della sola pena. Chiede, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata, con le conseguenti statuizioni di legge. Alla pubblica udienza del 14.1.2016, il difensore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la prescrizione del reato relativamente ai fatti relativi all'anno 2006 e l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. Esso attiene alla questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali : rese dal maresciallo Alunni Andrea, poste a fondamento della affermazione di responsabilità del ricorrente;
il ricorrente lamenta che il predetto teste non sia 3 stato esaminato su fatti determinati e che lo stesso abbia espresso apprezzamenti personali dedotti da circostanze non verificate e non vere. La questione è stata ritenuta infondata dalla Corte territoriale, che, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, affermava che il teste- Ufficiale di PG verbalizzante in servizio presso la Brigata G.d.F. di Sansepolcro -, aveva, invece, riferito circostanze oggettive, dando atto del significato attribuito ai predetti elementi. Il motivo di ricorso ripropone quanto già esposto con i motivi di appello e, come tale deve ritenersi generico e, quindi, inammissibile. E', infatti, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare · le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del Я 15.5.2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). La motivazione della Corte territoriale, inoltre, è corretta ed in linea con il principio costantemente affermato da questa Corte regolatrice secondo cui in tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 c.p.p., comma 3, non vale qualora il testimone- come nella specie sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (sez. 3, n. 11938 del 1.10.1998, Russo, rv. 212173; conf. sez. 5, n. 38221 del 12.6.2008, : 4 Kofilova, Rv. 241312; sez. 2, n. 22343 del 4.5.2010, Valgimigli, Rv. 247526; sez. 2, n. 44326 dell'11.11.2010, Tavernari, Rrv. 249180; Sez.3,29891de/13/05/2015, Rv.264444).
2.E' manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. Esso attiene alla questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal maresciallo Alunni Andrea, in base al disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. La questione è stata ritenuta infondata dalla Corte territoriale, che, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, affermava che il teste aveva riferito in ordine agli accertamenti eseguiti presso tabaccherie ed uffici postali e non in merito a dichiarazioni di terzi. Anche tale motivo di ricorso ripropone quanto già esposto con i motivi di appello e, come tale deve ritenersi generico e, quindi, inammissibile. La motivazione della Corte territoriale, inoltre, è giuridicamente corretta. Una simile deposizione si pone ben al di là dei limiti di operatività del divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4, limiti definiti dall'espresso riferimento della disposizione in parola alle "... dichiarazioni acquisite dai testimoni..." (cfr. Sez. 2, 21 settembre 2010, Miele, n. 36286, Rv. 248536). In altri termini, il summenzionato ufficiale di polizia giudiziaria, nel riportare le risultanze delle indagini svolte, non ha esposto il contenuto di "testimonianze" nel senso proprio e tecnico del termine, ma ha semplicemente portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente i dati reperiti a seguito dello svolgimento dell'attività di indagine delegata. Del resto, questa Suprema Corte ha già avuto modo di escludere l'applicabilità dell'art. 195 comma 4, cod. proc. pen., alle informazioni trasmesse da altri agenti o ufficiali di P.G., attivi nello stesso contesto investigativo (cfr. sent. n. 36286 del 2010) affermando il principio di diritto in base al quale il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo.
3. E' manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso. Esso attiene alla questione relativa alla facoltà di non rispondere esercitata dall'imputato. La questione è stata ritenuta infondata dalla Corte territoriale, che, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, affermava che il Tribunale non aveva fondato l'affermazione di responsabilità sull'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dell'imputato, ma ne aveva solo dato atto in sentenza per evidenziare l'inesistenza di elementi difensivi ulteriori da valutare ai fini della decisione. 5 Anche tale motivo di ricorso ripropone quanto già esposto con i motivi di appello e, come tale deve ritenersi generico e, quindi, inammissibile.
4.E'manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso. Esso attiene alla questione relativa alla non ascrivibilità all'imputato di entrambi i reati contestati. Questa Corte ha affermato che in tema di reati tributari, il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate. (Sez.3, n.19025 del 20/12/2012, dep.02/05/2013, Rv.255396). Tale principio si attaglia al caso in esame, caratterizzato proprio dalla circostanza che l'imputato ha rivestito la duplice veste di amministratore e legale rappresentante sia della società emittente le fatture per operazioni inesistenti che della società che ha utilizzato le predette fatture.
5. E' inammissibile il quinto motivo di ricorso. Ne va, infatti rilevata l'inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la questione relativa all'accertamento della sussistenza dell'elemento costitutivo del reato e, cioè, l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni dei redditi, non ha costituito oggetto dei motivi di appello avverso la sentenza impugnata.
6. Sull'ultimo motivo di ricorso occorre questa sede richiamare la linea costante della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che quando all'applicazione dell'indulto non abbia provveduto il Giudice della cognizione, procede a norma dell'art. 674 cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione: conseguentemente il ricorso per Cassazione con il quale si lamenti la mancata applicazione del condono è ammissibile solo quando il Giudice di merito l'abbia erroneamente esclusa, con specifica statuizione nel dispositivo della sentenza (Sez.3, n. 25135 del 15/04/2009, Rv.243907;Sez.4, n.15262 del14/11/2008, dep.09/04/2009, Rv.243631; Sez. 3, n. 6593 del 06/04/1994 Rv. 198065). Ne consegue che non avendo nella specie la Corte di merito specificamente statuito in dispositivo escludendo la possibilità di applicare il provvedimento di clemenza ma semplicemente rimandato, in parte motiva, alla fase esecutiva la sua applicazione, la questione proposta non è deducibile in questa sede. La questione è perciò demandata al giudice dell'esecuzione.
7. E' manifestamente infondata la richiesta di all'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., introdotto dal D.Lgs. n. 28 del 2015, avanzata in sede di discussione dalla difesa del ricorrente. 6 Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione della particolare tenuità del fatto è proponibile anche nel giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (e che, dovrà preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione positiva, all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile Cfr Sez.3, Sentenza n.15449 del 08/04/2015,Rv.263308). L'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. delinea, preliminarmente, il suo ambito di applicazione ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. I criteri di determinazione della pena sono indicati dal comma 4, il quale precisa che non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In tale ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all'articolo 69. Il comma 5, inoltre, chiarisce che la non punibilità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità, che infatti richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo degli "indici-criteri" (così definiti dalla relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati (particolare tenuità dell'offesa) si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti" (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Date tali premesse, va rilevato, procedendo alla preliminare verifica della possibile sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. al caso in esame, che il reato per il quale è intervenuta condanna é quello previsto e punito dall'art. 8 del d.lgs. 74/2000. Avuto riguardo alle pene previste dalle menzionate disposizioni i limiti di pena indicati dall'art. 131-bis comma 1 c.p., non risultano superati. Va, quindi, quindi accertata la sussistenza delle ulteriori condizioni di legge per l'esclusione della punibilità. 7 Rileva il Collegio che, nel provvedimento impugnato, emerge un dato chiaramente indicativo di un apprezzamento sulla gravità dei fatti addebitati all'odierno ricorrente, che consente di ritenere non astrattamente configurabili i presupposti per la richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Difetta, infatti, il requisito della non abitualità del comportamento, essendo i reati contestati avvinti dal vincolo della continuazione (Sez.3, Sentenza n.29897 del 28/05/2015, Rv. 264034; Sez.3, n.43816 del 01/07/2015, Rv.265084).
8. Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue la declaratoria di inammissibilità dei motivi.
9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 10. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi proposti non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen, la prescrizione (Sez. 4 n. 18641, 22 aprile 2004).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Antonella Di Stasi Dott. Aldo Fiale Wonelle Aero Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 FEB 2016 IL CANCELLIERE Luana Martahi 8