Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2009, n. 8392
CASS
Sentenza 5 febbraio 2009

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Giovanni De Roberto, il 5 febbraio 2009. Il ricorso è stato presentato dal Procuratore della Repubblica di Padova contro un'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia, che aveva annullato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per diversi indagati accusati di truffa, falso e concussione. Le parti hanno sollevato questioni giuridiche riguardanti la qualificazione della Cosecon s.p.a. come ente pubblico o privato, e la sussistenza di gravi indizi per i reati contestati. Il Pubblico Ministero sosteneva che la Cosecon, in quanto "organismo di diritto pubblico", fosse soggetta a specifiche aggravanti penali, mentre la difesa degli indagati sosteneva la natura privata della società, escludendo l'applicabilità delle aggravanti.

La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, confermando la decisione del Tribunale del riesame. Ha argomentato che la Cosecon, pur avendo un capitale pubblico, non può essere considerata un ente pubblico in senso stretto, e pertanto non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 640 c.p. Inoltre, la Corte ha ritenuto che non vi fossero sufficienti indizi per configurare i reati di concussione e falso, evidenziando l'assenza di prove concrete di induzione e la mancanza di gravità indiziaria. La decisione si fonda su un'interpretazione formalistica della legge, che distingue nettamente tra enti pubblici e società per azioni, anche se a prevalente capitale pubblico.

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Massime1

Non è configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa in relazione ad una società per azioni incaricata della gestione di servizi comunali a norma dell'art. 22, lett. e) Legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2009, n. 8392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8392
    Data del deposito : 5 febbraio 2009

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