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1 gennaio 2013
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6 dicembre 2017
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4 dicembre 2018
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1 gennaio 2020
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23 giugno 2023
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Art. 113-bis. (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia) 1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata in ((trecento)) unita' complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire ((nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)) .
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di ((duecentosettanta)) unita', di cui al comma 1, si provvede, nel limite di ((duecento)) unita' mediante le procedure di mobilita' di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 .
2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita' di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformita' alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.
3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalita' specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191 , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 . Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.
4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .
4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva ((...)) viene individuata l'indennita' di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia.
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia e' autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, puo' stipulare, nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti e nel rispetto dell' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di ((duecentosettanta)) unita', di cui al comma 1, si provvede, nel limite di ((duecento)) unita' mediante le procedure di mobilita' di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 .
2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita' di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformita' alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.
3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalita' specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191 , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 . Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.
4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .
4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva ((...)) viene individuata l'indennita' di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia.
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia e' autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, puo' stipulare, nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti e nel rispetto dell' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.
Commentari • 38
- 1. Art. 117 - Disciplina transitoriahttps://www.filodiritto.com/ · 1
1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti. [2. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del libro III, titolo II: a) la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di …
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Giurisprudenza • 27
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