Sentenza 10 ottobre 2006
Massime • 1
In materia edilizia, il sub-acquirente di un singolo lotto risponde del reato di concorso in lottizzazione abusiva, di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, atteso che trattasi di reato progressivo nell'evento, nel quale è possibile l'adesione del correo in qualsiasi fase, a condizione che l'attività lottizzatoria stessa sia ancora in corso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2006, n. 38908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38908 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/10/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 01577
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 009236/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN NI GI, N. IL 19/06/1951
avverso SENTENZA del 19/01/2005 della CORTE d'APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO Guido;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 1.4.2003 del Giudice monocratico del Tribunale di Lecce, NI IG TU fu condannato alla pena ritenuta di giustizia - oltre che alla confisca di tutti i terreni in giudiziale sequestro, ivi comprese le opere abusivamente lottizzate - perché riconosciuto colpevole, in concorso con numerosi altri imputati, del reato di lottizzazione abusiva (art.110 c.p. - L. n. 47 del 1985, artt. 18 - 19 e 20, lett. c),
accertato in Taviano il 14.8.1999.
A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza in data 19.1.2005 in riforma di quella di primo grado, dichiarò l'anzidetto reato di lottizzazione abusiva estinto per prescrizione, confermando nel resto (quindi, tra l'altro, anche la citata disposizione di confisca). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente il predetto TU, il quale con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 125 c.p.p., in quanto "la Corte d'Appello non ha dato risposta alcuna a tutti i rilievi mossi alla sentenza di primo grado"; lamenta, in particolare, che doveva ritenersi del tutto carente la motivazione con cui la Corte di merito, nel rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, aveva affermato l'insussistenza di taluna delle cause che, a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, impongono il proscioglimento nel merito pur in presenza della causa estintiva.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione della L. n. 47 del 1985, art. 18, e assenza di motivazione, in quanto nei terreni oggetto della presunta lottizzazione non v'era stata alcuna opera di trasformazione urbanistica ne' una divisione dei terreni tale da denunciare, "in relazione agli altri elementi richiesti dalla norma, in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio";
il ricorrente deduce, inoltre, che "la divisione del terreno... a seguito di frazionamento regolarmente approvato dall'UTE di Lecce, e la vendita del terreno così frazionato avvenivano con atti (l'ultimo dei quali risale al 18.1.1984) che quoad tempus non possono ricadere nella previsione della L. n. 47 del 1985, art.18", di talché, "sulla base della normativa precedente andava accertata la sussistenza o meno del reato di lottizzazione abusiva (per il quale, tra l'altro, non era prevista la confisca dei terreni...)".
I due motivi - che possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi sono, in sostanza, relativi alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, e, di conseguenza, alla revoca della disposizione di confisca - sono infondati. Anche se sul punto il ricorrente non solleva questione, occorre premettere, essendo la premessa funzionale alla completezza del discorso, che la L. n. 47 del 1985, art. 19, fa obbligo al giudice di disporre la confisca non solo in presenza di una sentenza di condanna (come accade, ad esempio, per l'ordine di demolizione di manufatti abusivi L. n. 47 del 1985, ex art. 7), ma anche solo di una "sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva". Da ciò consegue che l'accertamento in sede giurisdizionale dell'esistenza del reato di lottizzazione abusiva comporta ope legis il potere-dovere del giudice di disporre la sanzione amministrativa della confisca, che, quindi, consegue necessariamente alla semplice esistenza della lottizzazione, prescindendosi da ogni altra considerazione e rilievo e con esclusione della sola ipotesi della insussistenza del fatto (sez. III, 27.10.2004, n. 41757; 14.12.2000 n. 12999;
30.9.1995 n. 10061).
Ciò premesso, va rilevato quanto, innanzi tutto, alla censura di carenza di motivazione in ordine ai motivi d'appello circa la responsabilità dell'imputato, che la sentenza impugnata, nell'escludere la possibilità del ricorso "a una delle formule più ampiamente liberatorie di cui all'art. 129 c.p.p.", ha fatto richiamo alla sentenza di primo grado ("che in questa sede deve intendersi per integralmente recepita e trascritta"). Come è ben noto, la legittimità della motivazione per relationem è ormai generalmente riconosciuta e, in particolare, è pacifico che non sussiste mancanza o vizio della motivazione quando i giudici di secondo grado, in considerazione della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado nonché della corrispondente motivazione, facciano proprio il discorso del primo giudice. Ne deriva che il quesito cui in questa sede occorre dare risposta è se sussistano completezza e congruità della sentenza di primo grado e se, di conseguenza, la stessa resiste alle censure mosse con i motivi d'appello e ribadite con il ricorso in esame. La risposta non può che essere positiva, in quanto la sentenza si primo grado:
- ha basato il discorso argomentativo sulla rigorosa ed esatta puntualizzazione della classificazione del terreno (zona agricola E1); dei principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di lottizzazione abusiva (pagg.
4-7 motivaz.); della possibilità di concorso di persone nel reato ("che, anzi costituisce l'ipotesi normale, ben potendo una pluralità di persone concorrere a vario titolo, al perfezionamento dell'illecito", pag. 7);
- ha, poi, con motivazione ampia e allineata con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (puntualmente citata) configurato esattamente il reato contestato come la risultante di una lottizzazione prima negoziale e poi materiale, dimostrando, in particolare:
a) il frazionamento del terreno in questione attraverso una serie di atti di vendita (pagg. 2-3), a seguito dei quali "il vasto appezzamento di terreno in questione (are 48.29)... ha perso la sua connotazione originaria e da appezzamento unitario a vocazione agricola è stato trasformato in appezzamenti molto più piccoli, con superficie inferiore al lotto minimo, a vocazione edilizia";
b) l'intendimento, sussistente fin dall'inizio, del IA di lottizzare il terreno (pagg. 11-14);
c) la successiva attività materiale di edificazione, confermativa dell'intento iniziale e complementare dell'attività negoziale (pagg. 14-15);
d) la consapevole partecipazione al reato degli acquirenti (pagg. 15-19) e, in particolare, dell'attuale ricorrente (pag.18). Va anche rilevato come su tutti i punti indicati manchi nel ricorso qualsiasi censura specifica, per cui le relative censure, limitate alla riproposizione di quelle già persuasivamente disattese dal primo Giudice, vanno, sotto tale profilo, anche ritenute inammissibili.
Per quanto, poi, concerne le questioni connesse al tempus commissì delicti, il primo Giudice, allineandosi in pieno alla migliore dottrina e alla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, ha precisato che il reato in discorso è permanente e progressivo, nel senso che, nell'ipotesi di lottizzazione negoziale, la permanenza cessa con la stipula dell'ultimo rogito, mentre si protrae fino all'esecuzione dell'ultima opera nell'ipotesi in cui i lottasti abbiano dato corso anche ad ulteriore attività materiale (esecuzione di opere di urbanizzazione o edilizia) o anche giuridica. Alla stregua di tale principio, esattamente il primo Giudice ha ritenuto che nel caso in esame: a) "nel piano lottizzatorio ideato dal lottizzante sì inseriscono, come implicazione necessaria, l'attività di trasformazione del territorio e la realizzazione dell'insediamento abusivo", secondo, come è stato scritto, "un espandersi dell'illecito nel tempo e nella portata offensiva dell'interesse tutelato"; b) la permanenza deve ritenersi cessata solo al 4.8.99, data del sequestro operato dai VV.UU. del comune di AV (convalidato dal P.M il successivo giorno 16), essendosi la permanenza estesa ben oltre la stipula dei rogiti, cui invece fa riferimento il ricorrente, e in concreto protratta fino all'esecuzione delle opere più recenti e, per l'appunto, coeve all'operato sequestro. Sono, quindi, infondate le tesi del ricorrente secondo cui, da un lato, il frazionamento e la vendita del terreno non potrebbero ricadere sotto la disciplina della L. n. 47 del 1985, art. 18, (e, propter hoc, non avrebbe potuto essere applicata la confisca) e dall'altro, egli dovrebbe essere ritenuto estraneo al reato, avendo acquistato da IN RC un immobile nell'anno 1997.
Infondato è anche l'assunto dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato ("al momento dell'acquisto dell'immobile non sapevo e non potevo sapere... che l'immobile fosse oggetto di una lottizzazione abusiva...; anzi avevo la certezza del contrario, se è vero, come è vero, che l'autorità amministrativa competente aveva rilasciato al mio dante causa concessione in sanatoria in relazione all'immobile che avevo acquistato"). Infatti, anche sotto tale profilo, la sentenza di primo grado ha ineccepibilmente rilevato che "il rilascio di una concessione in sanatoria ad altro soggetto che aveva abusivamente costruito nell'area in questione non era - ne' può essere - circostanza tale da ingenerare nel TU il convincimento della liceità della sua condotta, chiaramente contra legem. A tal proposito è sufficiente rilevare che il TU, già consapevole che in quella zona non poteva costruirsi in assenza di titoli abilitativi..., ha realizzato un ampliamento del preesistente manufatto, senza munirsi della concessione edilizia". Più in particolare, il giudice del merito -nella prospettiva della ravvisabilità dell'elemento psicologico del reato anche in relazione alla posizione di tutti coloro che (come il TU) nel corso degli anni avessero acquistato dai primi acquirenti singole particelle di terreno - ha rilevato la sussistenza nella specie degli elementi c.d. sintomatici del reato: tipologia dell'area, caratteristiche e numero dei lotti, contenuto degli atti di vendita (a nulla rilevando, come opportunamente precisato nella sentenza, "quelle clausole di stile circa la destinazione agricola del fondo..."), tipologia degli acquirenti (quasi tutti estranei all'agricoltura"), previsione e realizzazione di opere urbanistiche. Su tali basi il primo giudice ha fatto ineccepibile applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui del reato in esame vanno ritenuti responsabili, oltre al lottizzante-proprietario del terreno, tutti quei soggetti (acquirenti del terreno frazionato, tecnici autori del frazionamento, eventuali mediatori, notai che abbiano rogato gli atti) che con consapevole volontà, abbiano comunque partecipato alla abusiva lottizzazione del terreno;
in particolare, risponde del reato di concorso in lottizzazione abusiva anche il subacquirente del singolo lotto quando al momento dell'acquisto il programma lottizzatorio abbia iniziato a delineare i propri effetti materiali sul territorio (tra le molte, sez. un. 24.4.1992 n. 4708; sez. III, 14.12. 2000 n. 12989). Ne deriva che, dal momento che alla data del citato acquisto da parte del Turino la consumazione del reato contestato era ancora in atto, esattamente è stato ritenuto che l'attuale ricorrente ha contribuito, consapevolmente e anche dal punto di vista materiale, alla ulteriore consumazione del reato. È, infatti, pacifico che il concorso di persone non deve essere presente già al momento della programmazione e preparazione dell'attività illecita, potendo invece l'adesione del correo, proprio in considerazione della natura del reato progressivo nell'evento, intervenire in qualsiasi fase, purché l'attività stessa sia ancora in itinere. È, infine, opportuno precisare che il ricorrente anche in relazione a tali ulteriori rilievi della sentenza di primo grado (validamente, come si è visto, richiamata dalla sentenza impugnata) non ha sollevato alcuna contestazione specifica. Dovendo, in definitiva, ritenersi che la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, con la conseguente conferma della disposizione di confisca, non soffre le censure mosse, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2006