Sentenza 10 maggio 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il decreto di inammissibilità può essere emesso "de plano", in assenza di contraddittorio, solo nelle ipotesi espressamente richiamate dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia di difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge, oppure di mera riproposizione di richiesta già rigettata. Ogni qualvolta, invece, si pongano problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen. - dall'art. 666, comma terzo e ss., cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di inammissibilità adottato "de plano" dal giudice dell'esecuzione, cui l'imputato condannato in contumacia aveva avanzato istanza di non esecutività della sentenza pronunziata nei suoi confronti e di restituzione nel termine per proporre impugnazione, prospettando una serie di questioni richiedenti di per sé un approfondimento e una valutazione discrezionale, quali l'applicabilità della nuova disciplina dell'art. 175 cod. proc. pen., la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza della condanna, la non conoscenza della lingua italiana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2006, n. 18525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18525 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 10/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1666
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 004086/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EY OU, N. IL 10/01/1961;
avverso decreto del 22/12/2005 TRIB. SEZ. DIST. di MACOMER;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. Con decreto emesso de plano il 22 dicembre 2005, il Tribunale monocratico di Oristano - Sezione distaccata di Macomer, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta da EY IR volta a far dichiarare la non esecutività della sentenza pronunciata nei suoi confronti il 16 dicembre 2004 per nullità della notifica e per mancata traduzione degli atti in una lingua a lui nota, osservando:
1) che lo straniero era decaduto dal diritto di chiedere la remissione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza ai sensi dell'art. 175 c.p.p.;
2) che l'estratto contumaciale era stato notificato in mano del fratello asseritamente convivente, a nulla rilevando la segnalata mancanza del rapporto di convivenza tra i due;
3) che il condannato conosceva la lingua italiana come emergeva, tra l'altro, dal fatto che risiedeva in Italia da ben 11 anni e che i C.C. in sede di identificazione diedero atto che comprendeva e parlava la lingua italiana.
Ricorre per Cassazione il UE, il quale insiste, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sulla inesistenza di un rapporto di convivenza tra lui e il fratello destinatario della notifica dell'estratto contumaciale, come emergeva dalla documentazione allegata all'incidente di esecuzione proposto e non rinvenuta dal giudice dell'esecuzione, verosimilmente perché smarrita. Lamentava inoltre di aver eletto a suo tempo domicilio in Siniscola, via Lamarmora n. 10, mentre il fratello abitava nella stessa località ma in via Gennargentu n. 5 e, in ogni caso, l'estratto contumaciale della sentenza era stato notificato sempre in Siniscola, in via Umberto I n. 5, nelle mani del fratello UE El DJ, in luogo completamente diverso da quello da lui indicato.
2. Il ricorso è fondato sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente.
In materia di procedimento di esecuzione, il decreto di inammissibilità può essere emesso nelle ipotesi espressamente richiamate dall'art. 666 c.p.p., comma 2, di manifesta infondatezza dell'istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata. La manifesta infondatezza, in particolare, deve riguardare il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge. La ratio del provvedimento de plano, in assenza del contraddittorio, consiste proprio nella rilevabilità ictu oculi di ragioni che rivelino alla semplice prospettazione, senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza. Ne consegue che, ogni qualvolta si pongano invece problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 c.p.p. - dall'art. 666 c.p.p., commi 3 e segg. (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 1^, 15 luglio 2004, Sarmiento;
Id., Sez. 5^, 5 maggio 1998, n. 2793, Prato, in Cass. pen. mass. ann., 1999, n. 1268, p. 2568). Il decreto impugnato, vertendo su una serie di questioni richiedenti di per sè un approfondimento e una valutazione disaezionale (applicabilità della nuova disciplina dell'art. 175 c.p.p., nullità della notifica dell'estratto contumaciale di una sentenza di condanna, ecc.), deve essere pertanto annullato senza rinvio e gli atti trasmessi allo stesso Tribunale di Oristano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 623 c.p.p.. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Oristano - Sezione distaccata di Macomer per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006