Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2006, n. 18525
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Sentenza 10 maggio 2006

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In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il decreto di inammissibilità può essere emesso "de plano", in assenza di contraddittorio, solo nelle ipotesi espressamente richiamate dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia di difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge, oppure di mera riproposizione di richiesta già rigettata. Ogni qualvolta, invece, si pongano problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen. - dall'art. 666, comma terzo e ss., cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di inammissibilità adottato "de plano" dal giudice dell'esecuzione, cui l'imputato condannato in contumacia aveva avanzato istanza di non esecutività della sentenza pronunziata nei suoi confronti e di restituzione nel termine per proporre impugnazione, prospettando una serie di questioni richiedenti di per sé un approfondimento e una valutazione discrezionale, quali l'applicabilità della nuova disciplina dell'art. 175 cod. proc. pen., la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza della condanna, la non conoscenza della lingua italiana).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2006, n. 18525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18525
    Data del deposito : 10 maggio 2006

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