Articolo 31 della Legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 30Articolo 32
Versione
13 ottobre 1982
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Versione
7 settembre 2010
Art. 31.
Chiunque essendo tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.
Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonche' del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.
((Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita' dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilita'))
Entrata in vigore il 7 settembre 2010
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