Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 1
Non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero. (Nell'occasione la Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono una causa di incompatibilità del giudice che abbia comunque espresso una valutazione discrezionale nell'ambito di uno stesso procedimento, operante a prescindere da iniziative di parte). (V. Corte cost., 24 ottobre 1995 n. 488).
Commentario • 1
- 1. Art. 36 c.p.p. Astensionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 40320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40320 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FABBRI GIANVITTORE - PRESIDENTE -
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO - CONSIGLIERE -
2. Dott. CAMPO STEFANO "
3. Dott. GIRONI EMILIO "
4. Dott. CASSANO MARGHERITA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ AN N. IL 01/09/1958;
avverso SENTENZA del 03/12/2002 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SANTACROCE GIORGIO;
sentito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Anna Maria De Sandro che ha concluso per IL RIGETTO DEL RICORSO.
sentito il difensore Avv. Alessandro FALCIANI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza del 3 dicembre 2002, la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il 29 marzo 2002 il gup del tribunale della stessa città, all'esito di un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, aveva condannato AZ FR alla pena di anni cinque di reclusione per tentato omicidio della moglie separata RC LI, colpendola al collo con un coltello da cucina. Confermava altresì. le altre statuizioni, relative agli effetti penali della condanna e al risarcimento dei danni patiti dalla vittima.
Secondo la corte territoriale, non sussistevano dubbi di sorta sulla responsabilità penale del CA in ordine al delitto contestatogli di tentato omicidio volontario: la donna era stata colpita mentre, seduta su una sedia, dava le spalle al suo aggressore. Il coltello era penetrato da dietro nella zona della nuca, fuoriuscendo dall'altra parte, e le ferite inferte erano obiettivamente gravi avendo attinto una parte vitale del corpo, provocando una copiosa perdita ematica. Non solo si era in presenza di un dolo diretto e non eventuale, ma il tentativo doveva ritenersi compiuto, come dimostravano le parole usate dall'aggressore ("ora ti ammazzo!") e le modalità di esecuzione della condotta, sicché non poteva parlarsi di desistenza volontaria, come suggeriva la difesa, per il solo fatto che fosse stato inferto un solo colpo e l'imputato non avesse proseguito nell'azione delittuosa, tanto più che l'azione si era interrotta grazie allo stratagemma usato dalla vittima di richiamare l'attenzione del marito sul fatto che proprio in quel momento stavano bussando alla porta di ingresso e a bussare poteva essere la loro figlia ST.
La corte escludeva inoltre che l'imputato fosse affetto da un vizio di mente, totale ("reazione a corto circuito") o parziale, e che allo stesso potesse applicarsi l'attenuante della provocazione, pure invocata dalla difesa, non potendo ritenersi fatto ingiusto l'atteggiamento tracotante della moglie che aveva prelevato del denaro dal conto corrente del marito per pagare le spese della separazione legale.
Quanto alla entità della pena irrogata, essa appariva congrua avuto riguardo al carattere violento che aveva connotato la condotta dell'imputato, non nuovo ad episodi di aggressione in danno della moglie.
II. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CA a mezzo del suo difensore che, sotto vari profili di violazione della legge processuale penale e di manifesta illogicità della motivazione, deduce:
1) la nullità della sentenza di appello per avere la corte respinto la richiesta di patteggiamento ex art. 599 comma 4 c.p.p. formulata congiuntamente dal PG e dalla difesa e non essersi poi astenuta ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.p., dando luogo ad una causa di incompatibilità. Peraltro, pur non essendo stata avanzata dalla difesa formale richiesta di ricusazione dei componenti del collegio, risultava compromesso irrimediabilmente il principio dei l'imparzialità e della terzietà del giudice, così da far dubitare, ai sensi del nuovo art. 111 Cost., che l'omessa astensione dei componenti del collegio in presenza in una causa di incompatibilità potesse ritenersi costituzionalmente legittima;
2) la mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, si applica anche al tentativo compiuto. In ogni caso, la scelta dell'imputato di interrompere, l'azione omicida per il temuto arrivo della figlia doveva ritenersi frutto di una determinazione maturata volontariamente in piena libertà e che gli fece mutare atteggiamento, inducendolo a desistere dalla prosecuzione della condotta delittuosa;
3) la mancata concessione del vizio parziale di mente, nonostante che il consulente tecnico del PM avesse adombrato una capacità discretamente scemata dell'imputato al momento del fatto, sia pure partendo da un presupposto (l'assenza in lui dell'animus necandi) che la corte aveva mostrato di non condividere. Da qui l'illogicità della valutazione negativa fatta dai giudici in ordine alla sussistenza di questo istituto;
4) il mancato riconoscimento dell'attenuante comune della provocazione, nonostante che l'appropriazione indebita del denaro del marito da parte della vittima fosse stato ritenuto da due periti un fatto provocatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è per un verso manifestamente infondato e per un altro verso propone motivi di censura non consentiti in sede di legittimità, sicché deve essere dichiarato inammissibile. È senz'altro priva di qualsiasi pregio la doglianza di natura procedurale, volta a far dichiarare la nullità della sentenza impugnata perché inficiata da una presunta causa di incompatibilità.
È bene dir subito che il c.d. "patteggiamento in appello" - che si ha quando le parti abbiamo dichiarato di concordare su una nuova determinazione della pena irrogata in primo grado con rinuncia a tutti gli altri motivi (art. 599 comma 4 c.p.p.) - non vincola il giudice di appello, il quale può legittimamente decidere in modo difforme all'accordo intervenuto tra le parti, essendo il suo un provvedimento decisorio meramente ordinatorio, la cui mancanza di motivazione non costituisce vizio di nullità essendo sufficiente che il giudice esponga le ragioni della decisione, come ha fatto diffusamente nel caso di specie, nella motivazione della sentenza (Cass., Sez. VI, 2 giugno 1998, n. 202, Ozzeni;
Id., Sez. VI, 4 luglio 1990, n. 15420, Marasco;
Id., Sez. VI, 16 luglio 1990, n. 2431, Bartolini). L'aspetto segnalato dalla difesa circa il delinearsi di una causa di incompatibilità per avere il giudice di appello disposto la prosecuzione del dibattimento dopo la reiezione della richiesta di patteggiamento formulata concordemente dalle parti, omettendo di astenersi, è infondata, ove si consideri che. Per giurisprudenza costante sia del giudice delle leggi che del giudice di incompatibilità e, violando l'art. 34, non si astiene, può essere parti (vedi art. 37 comma 1 lett. a), che richiama l'art. 36, comma 1 lett. g) c.p.p.). E ciò in quanto l'incompatibilità non configura un difetto di capacità del giudice, perché non incide su di essa, ma costituisce solo motivo di ricusazione da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito (Cass., Sez. I, 1 marzo 2002, Di Muro;
Id., Sez. I, 14 febbraio 2002, Calzetta;
Id., Sez. I, 16 febbraio 2001, Mendico;
Id., Sez. I, 24 gennaio 1996, n. 1907, Gregorian). Ma manifestamente infondata è, in ogni caso, la dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 36 c.p.p. in riferimento a vari principi costituzionali (artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.), sotto il profilo della necessità di introdurre una causa di incompatibilità del giudice (che abbia comunque espresso una valutazione discrezionale nell'ambito di uno stesso procedimento), da salvaguardare ad onta e al di là dell'istituto della ricusazione, che è e resta frutto di un'iniziativa di parte. Una causa di incompatibilità, insomma, operante di per sè e disancorata dalla iniziativa delle parti.
Ora, è vero che la Corte costituzionale, con una recente decisione (
6-14 luglio 2000, n. 238), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio del giusto processo, dell'art. 37 comma 1 c.p.p., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Tale decisione però si è limitata, in buona sostanza, ad estendere l'area di applicazione dell'istituto della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, capaci di produrre effetti pregiudizievoli per l'imparzialità del giudice. La Corte costituzionale, in altri termini, ha provveduto, con una sentenza di tipo additivo, ad introdurre nel codice di rito una nuova causa di ricusazione, riconoscendo alle parti - nel contesto della regola costituzionale secondo cui "ogni processo si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale" (art. 111 comma 2, come modificato dall'art. 1 comma 1 l. cost. 23 novembre 1999, n. 2) - la facoltà di ricusare il giudice che in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, individuando nell'avere in precedenza espresso, nell'ambito di un procedimento di prevenzione, valutazioni e giudizi di merito sulla posizione dei destinatario della misura in relazione ai medesimi fatti attribuitigli nel giudizio penale uno dei possibili casi di applicazione di questa nuova causa di ricusazione.
Dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 comma 1 c.p.p. nei limiti appena riferiti, la Corte costituzionale ha inteso colmare, mediante una disposizione di chiusura del sistema delle incompatibilità e dell'astensione ricusazione, la denunciata carenza di tutela del principio dei giusto processo non subordinata all'iniziativa del giudice, in linea con la precedente decisione n. 113 del 2000, in cui aveva affermato che le "gravi ragioni di convenienza" di cui all'art. 36 comma 1 lett. h) c.p.p. non possono non estendersi anche al pregiudizio che discende da attività processuali svolte in precedenza, così imponendo anche in tali situazioni al giudice di astenersi.
Nelle decisioni dianzi richiamate tuttavia la Corte costituzionale ha ribadito il principio sopra enunciato che, se il giudice non si astiene (non sussistendo alcun obbligo di astensione, processualmente sanzionato), è sempre e solo una delle parti che può dirsi in via generale intaccata da una qualsivoglia valutazione compiuta nello stesso procedimento, perché altrimenti ne risulterebbe una radicale negazione del concetto stesso di procedimento, dovendosi aver riguardo solo alla definitività del provvedimento in una fase del giudizio (Cass., Sez. I, 16 febbraio 2001, Mendico;
Id., Sez. I, 6 ottobre 1993, Favia). Nel caso in esame, nessuna delle parti si è avvalsa della facoltà di ricusare il giudice, ne' il giudice ha avvertito l'obbligo di astenersi, sicché va esclusa ogni nullità. (Cass., Sez, I, 1 marzo 2002, Di Muro). Ma c'è un'ulteriore considerazione da fare. L'idea di una delibazione preventiva in grado di condizionare l'esito del giudizio di appello prospettata dalla difesa non è del tutto esatta. Il c.d. patteggiamento in appello non comporta alcuna riduzione premiale della pena ne' vantaggi di altra natura. Nè l'art. 602 comma 2, ne' l'art. 599 comma 4 c.p.p. contengono alcun richiamo all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti disciplinato dall'art. 444 dello stesso codice e, quindi, ai più ampi effetti favorevoli legati all'applicazione del rito alternativo previsto per il giudizio di primo grado (Cass., Sez. V, 13 dicembre 1993, n. 978, Zanicotti).
Per il resto, è di tutta evidenza che, deducendo surrettiziamente vizi di inosservanza della legge penale e di carenza e/o manifesta illogicità della motivazione, il ricorrente propone censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto, ai quali il giudice di appello è pervenuto attraverso l'attento ed approfondito esame degli elementi probatori a sua disposizione, fondando la sua motivazione su una ricostruzione della vicenda - quella esposta in sintesi nella parte iniziale del presente provvedimento - che è esente da errori logici e giuridici.
La corte territoriale ha spiegato correttamente, in linea con l'indirizzo costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che ricorre l'esimente della desistenza volontaria quando l'interruzione dell'azione delittuosa interviene durante lo svolgimento del processo esecutivo, quando cioè l'attività esecutiva non si è ancora esaurita, così da impedirne il completamento (Cass, Sez. V, n. 158863/83) e che, quindi, non si può invocare questa esimente quando la volontà di non persistere nell'azione delittuosa si sia formata a causa di fattori esterni, anche di natura pratica, come è certamente quello di evitare a una figlia lo choc della visione della madre accoltellata dal padre. La diversa spiegazione fornita dalla difesa rientra nel novero delle versioni alternative, insindacabili in sede di legittimità. Parimenti infondata è la censura concernente il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, avendo la corte di merito, in base alla sua logica ed attendibile ricostruzione della vicenda, dimostrato a chiare lettere di non aderire alla discutibile tesi del consulente tecnico dei PM, che, avventurandosi su un terreno estraneo alla sua competenza specifica, si è arrogato la pretesa di qualificare giuridicamente la direzione finalistica del dolo dell'imputato (di lesioni e non di omicidio). Ma, a parte questa inopinata invasione di campo, è pacifico che il giudice di merito ha condiviso le conclusioni del predetto consulente tecnico, secondo cui la capacità di intendere e di volere dell'imputato non era affatto "grandemente scemata", nel senso che non possedeva quella incidenza patologica che è la sola condizione richiesta dall'art. 88 c.p. perché possa assumere giuridica rilevanza il vizio parziale di mente.
Anche la censura relativa alla provocazione appare il frutto di una lettura in chiave alternativa delle risultanze processuali, avendo la corte di merito indicato in modo convincente le ragioni per le quali, anche a voler ammettere che la vittima si fosse appropriata del denaro del marito per pagare la propria pratica di separazione (si è trattato infatti di una mera affermazione dell'imputato, di fatto non accertata), non può ravvisarsi in un comportamento di questo tipo quel "fatto altrui" provocatorio ed obiettivamente ingiusto che l'art. 62 n. 2 c.p. richiede ai fini della sussistenza dell'attenuante della provocazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale e dichiara
il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 OTTOBRE 2003.