Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14824 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
AULA A 1 48 24 / 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N.15774/2001Composta dai magistrati: Dott. Salvatore Senese - Presidente 66 Michele De Luca - Consigliere 66 Rep. 66 Attilio Celentano 66 Cron. 34600 66 Pasquale Picone Relatore 66 Paolo Stile 66 Ud.
9.4.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FI IR, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria, n. 2, presso l'Avv. Riccardo Faranda, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 1524
contro
SGS - Società Generale Servizi - s.r.l., in persona dell'amministratore delegato in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio, n. 18, presso l'avv. Raffaele Caudullo, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma n. 69 in data 23 giugno 2000 (R.G. 76/2000); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.4.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
Soleto uditi gli avv. Faranda e per delega dell'avv. Caudullo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La Corte di appello di Roma ha respinto l'impugnazione di IR RE, confermando la sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto della domanda proposta dalla RE contro la s.r.l. S.G.S, per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole in data 30 settembre 1997 e la reintegrazione nel posto di lavoro. La RE era stata licenziata, con altri sei dipendenti, in conseguenza della cessazione di appalto relativo a ristorazione collettiva e mense aziendali presso la società Filpyk, venendo assunta, il giorno successivo al licenziamento e con passaggio diretto, secondo le disposizioni del contratto collettivo del settore, dalla s.r.l. Ristorazione Service subentrata nell'appalto; aveva tuttavia impugnato in data 15 ottobre 1997 il licenziamento, che assumeva dovesse qualificarsi " 2 collettivo per riduzione di personale, a causa dell'inosservanza della procedura di cui alla legge n. 223 del 1991. La Corte di appello, pur ritenendo applicabile alla fattispecie di cessazione di appalto di servizi la legge invocata dalla RE, ricorrendone altresì i presupposti di fatto, ha respinto l'impugnazione sul rilievo che la lavoratrice aveva accettato di passare immediatamente alle dipendenze di altro datore di lavoro, secondo una disciplina contrattuale più favorevole di quella legale, così rinunciando alla tutela prevista per il caso di licenziamento illegittimo. La cassazione della sentenza è domandata da IR RE con ricorso per due motivi, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui resiste con controricorso la s.r.l. S.G.S. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, dell'art. 2113 c.c. e dell'art. 100 c.p.c., nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia.
1.1. Si deduce che nessuna motivazione sorreggeva l'affermazione che il comportamento consistito nel passare alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, ai sensi delle previsioni del contratto collettivo di settore, manifestasse la volontà di rinunciare all'impugnazione del licenziamento, proposta dopo appena 15 giorni dall'operatività del recesso e dal passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore;
né poteva fondatamente escludersi l'interesse ad agire, in vista dei sicuri vantaggi che l'annullamento del licenziamento avrebbe comportato. 3 2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, dell'art. 1285 c.c., dell'art. 1 disp. prel. c.c. e dell'art. 2907 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
2.1. La sentenza impugnata è criticata nella parte in cui ipotizza l'esistenza di un'obbligazione alternativa, non configurabile in presenza di distinti rapporti obbligatori intercorrenti con soggetti diversi;
ovvero l'esistenza di due regimi, legale e contrattuale, tra loro alternativi, in contrasto con la gerarchia tra le fonti che non consente di escludere l'applicazione delle disposizioni inderogabili della 1. 223/1991 per il solo fatto che il lavoratore accetta, sostanzialmente, una nuova occupazione garantita dal contratto collettivo, le cui disposizioni non possono derogare il regime legale.
3. La Corte, esaminati unitariamente i due motivi concernenti una questione sostanzialmente unica, li giudica infondati.
3.1. La sentenza impugnata non è affetta da errori di diritto. Si è conformata, infatti, al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale le esclusioni dall'ambito di applicazione della legge 23 223 p-a-de luglio 1991, n. 2463] stabilite dall'art. 24. comma 4, della stessa legge con riferimento alla scadenza dei rapporti di lavoro a termine, alla fine dei lavori nelle costruzione edili e alle attività stagionali o saltuarie, sono tassative e non possono, perciò, estendersi al caso della cessazione di contratto di appalto (Cass. 21 maggio 1998, n. 5104; 4 marzo 2000. n. 2463).
3.2. Né contiene le affermazioni che la ricorrente censura come giuridicamente erronee, quali la configurabilità di un'obbligazione alternativa, l'esclusione della disciplina legale perché sostituita da quella, da considerare più favorevole, di derivazione patrizia, ovvero la mancanza di interesse ad agire del lavoratore che non è rimasto disoccupato.
3.3. All'esito di rigetto della domanda della RE, invero, la Corte di appello è pervenuta perché ha ritenuto che, con l'accettazione della nuova occupazione, la lavoratrice avesse espresso una volontà assolutamente incompatibile con quella di contestare la validità del licenziamento. Tale decisione è corretta sia sul piano della conformità al diritto, sia su quello dell' assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e logica.
3.4. Come esattamente ricorda la ricorrente, la giurisprudenza della Corte è concorde nell'escludere che il mero reperimento di una nuova occupazione da parte del lavoratore licenziato, concreti di per sé, in difetto di altre significative ed univoche circostanze, volontà negoziale di rinuncia all'impugnazione del licenziamento stesso, potendo influenzare soltanto la misura del risarcimento dei danni (vedi, per tutte,. Cass. 30 marzo 1998, n. 3337 e 21 marzo 2000, n. 3345).
3.5. Ma, nel caso di specie, la RE aveva prestato la sua piena adesione al procedimento contemplato dal contratto collettivo di settore al fine di garantire la continuità dell'occupazione, procedimento che assumeva a indefettibile presupposto l'avvenuto licenziamento da parte dell'impresa che cessava dall'appalto. In altri termini, si era in presenza di una situazione (totalmente estranea alle fattispecie esaminate dai precedenti indicati sub n.
3.1. e 3.4.) nella quale la nuova occupazione reperita dalla RE si poneva in nesso di diretta derivazione causale con il licenziamento, poiché il diritto all'assunzione alle dipendenze del nuovo appaltatore era insorto proprio e soltanto per effetto del licenziamento stesso. 5 3.6. Ne consegue che la sentenza impugnata, nel ritenere che, nel descritto contesto, l'accettazione della nuova occupazione non poteva che esprimere univocamente la volontà di accettazione anche del licenziamento, con rinuncia a qualsiasi contestazione circa la sua validità, non è affetta dai denunciati vizi giuridici e di motivazione.
4. In ordine al regolamento delle spese, ritiene la Corte che le peculiarità della controversia rappresentino giusto motivo di compensazione.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente le spese del processo di cassazione. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Faluativeпрему еле барей том IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18.0IT 2002 IL CANCELLIERE 3 3 5 . 0 1 N . T 3 R A 7 - S A ' 8 S - L A 1 L I T 1 E , D D , A E I S O E S G L P L N S G E O I E S B L N I I G A D O A L O A A L T T D E S T I E D O R , P I O D M R I T O S A I D G E E R T N E S E 6