Sentenza 7 maggio 2003
Massime • 1
Il giudice d'appello che, intervenuto il "patteggiamento" tra le parti sulla misura della pena ai sensi dell'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., riservi la relativa pronuncia all'esito del giudizio, senza decidere immediatamente se accogliere o meno l'accordo, dà luogo ad una mera irregolarità nella procedura, che non determina alcuna invalidità in mancanza di una specifica disposizione, stante il principio di tassatività delle nullità, così come deve escludersi che possa dar luogo ad una nullità di ordine generale ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., dal momento che l'irregolarità delle forme processuali adottate non impedisce all'imputato il pieno esercizio del diritto di difesa.
Commentario • 1
- 1. Conclusioni del PM non comunicate, diritto di difesa violato (Cass. 20885/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 marzo 2022
Omessa comunicazioni delle conclusioni del PM nel processo cartolare penale integra nullità generale relativa: la nozione di "intervento dell'imputato" non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare; il carattere "cartolare" della partecipazione del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2003, n. 25782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25782 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 07/05/2003
1. Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 533
3. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 046180/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN SE N. IL 6/01/1981;
2) AL AR N. IL 02/04/1978;
avverso SENTENZA del 25/06/2002 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv.ti Renna e Maci;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25.6.2002, la Corte di Assise di Appello di Lecce confermava la decisione emessa il 26.4.2001 dalla Corte di Assise di Brindisi con cui RI BA e TA AR erano stati riconosciuti colpevoli dell'omicidio di SA AM, in concorso col minore LI AL giudicato separatamente, ed - escluse le aggravanti della premeditazione e della crudeltà e con la diminuente per il rito abbreviato per il solo TA - erano stati condannati alla pena di ventiquattro anni di reclusione il MA e di sedici anni il TA.
Nella motivazione della sentenza venivano, anzitutto, disattese le eccezioni pregiudiziali relative alla nullità dell'udienza preliminare e della costituzione di parte civile, sul rilievo che l'udienza del 28.12.1999 era stata rinviata proprio per l'omessa traduzione dell'imputato e che la costituzione di parte civile, avvenuta a detta udienza, era rimasta inefficace sino alla nuova udienza del 4.1.2000, allorché l'imputato ne aveva preso cognizione senza formulare alcuna opposizione. La Corte di merito rilevava, quindi, che non era dubbia la partecipazione all'omicidio del TA, essendo emerse le seguenti circostanze: il SA era salito sull'autovettura guidata dall'imputato; sul luogo dell'omicidio era stato rinvenuto un orologio da polso appartenente allo stesso TA;
sui maglione e sull'autovettura di quest'ultimo erano state trovate tracce di sangue della vittima;
infine, il TA aveva ammesso di avere partecipato al fatto omicidiario, anche se aveva cercato di ridimensionare il suo ruolo, affermando che era stato il SA a chiedergli di accompagnarlo ad un incontro con il MA e che erano stati lo stesso MA e il LI ad uccidere il SA fracassandogli il capo. La Corte riteneva, poi, che, nonostante la parzialità dell'ammissione di responsabilità, dovessero considerarsi attendibili le dichiarazioni accusatone dei TA e che non fossero fondate le numerose contestazioni sollevate dalla difesa del MA in relazione atte varie contraddizioni e alle incongruenze del dichiarante. Nell'esame dei riscontri esterni, reputati individualizzanti, la Corte richiamava le seguenti circostanze: il RI aveva risposto sui cellulare del TA ad una telefonata fatta dalla fidanzata di quest'ultimo, UT VI;
mentre la UT provvedeva a medicare le ferite alla mano riportate dal TA, era arrivata una telefonata del MA, a seguito della quale la UT e il TA erano passati a prelevare i primi due e li avevano accompagnati in una villetta al mare, appartenente alla madre della ragazza, ove avevano pernottato unitamente al TA;
le dichiarazioni del MA e del LI circa gli orari e i loro movimenti erano smentite dalla prove raccolte. Nel rigettare l'appello del TA, la Corte rilevava preliminarmente che non poteva accogliersi la richiesta di pena concordata, cui aveva aderito il Procuratore Generale, dato che la pena indicata non poteva considerarsi congrua in relazione al contributo causale rilevante nella realizzazione dell'omicidio e alla natura non spontanea e parziale della sua confessione. I difensori degli imputati proponevano ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza.
Nell'interesse del MA veniva, anzitutto, denunciata la nullità del procedimento per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., in relazione all'art. 185 n. 3 c.p.p. e all'art. 111 Cost,
relativamente alla mancata traduzione dell'imputato all'udienza preliminare del 28.12.1999 e alla costituzione di parte civile avvenuta in detta udienza;
quindi, venivano dedotte contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, con omessa ed errata valutazione di prove a discarico dell'imputato e falsa applicazione di legge, sull'assunto che le Corti di merito non avevano correttamente valutato le dichiarazioni accusatone del coimputato TA in relazione ai tre momenti indicati dalla giurisprudenza di legittimità e consistenti nel controllo della credibilità, dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca: il ricorrente premetteva che il primo interrogatorio era stato reso dal TA prima che fosse formalmente posto in stato di fermo, sulla base di un'illegittima delega verbale del pubblico ministero, senza poter conferire col proprio difensore e per effetto di condizionamenti vietati dall'art. 64 c.p.p.; aggiungeva che il TA si era avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di convalida e aveva, poi, reso interrogatorio dinanzi al GIP, incorrendo in una serie di incongruenze e di contraddizioni non spiegabili razionalmente, quali il riferimento all'uso di coltelli, l'assenza di macchie di sangue e di fango sul MA, i dati tratti dai tabulati telefonici, le inverosimiglianze relative alla risposta del MA sul cellulare del TA alla telefonata della Bottiglione, ai tempi e modi coi quali il MA e il LI avevano raggiunto il s luogo dell'omicidio per poi tornare nel locale in cui si trovavano con un gruppo di amici, al mancato accertamento della causale ipotizzata, smentita dal proscioglimento per i fatti di spaccio di sostanza stupefacente.
Nel ricorso proposto nell'interesse del TA veniva denunciata violazione degli artt. 599, commi 4 e 5, e 602, comma 2, c.p.p., sull'assunto che, una volta depositata in cancelleria la richiesta di pena concordata, in modo abnorme la Corte aveva riservato la decisione sull'istanza in un unico contesto con sentenza e aveva reputato con congrua la misura della pena stabilita col consenso del Procuratore Generale con motivazione apodittica e meramente apparente. Inoltre, la sentenza veniva censurata per violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sull'assunto che la motivazione risultava contraddittoria, illogica e travisata in ordine sia all'entità del contributo alla commissione del delitto sia al carattere non spontaneo della confessione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve pregiudizialmente disattendersi l'eccezione di rito proposta dalla difesa del MA per denunciare la nullità del procedimento in dipendenza della mancata traduzione all'udienza preliminare del 28.12.1999, con la conseguente nullità della costituzione di parte civile verificatasi alla data anzidetta. Al riguardo deve porsi in risalto che nella sentenza impugnata è stato giustamente osservato che il GUP, preso atto dell'omessa traduzione del MA, dispose il rinvio del processo all'udienza del 4.1.2000 e che la costituzione di parte civile, avvenuta il 28.12.1999 alla presenza del solo difensore dell'imputato, si è perfezionata ed è divenuta efficace nell'udienza successiva, allorché il MA era regolarmente presente, tanto più che, in tale udienza, ne' l'imputato ne' il suo difensore hanno sollevato alcuna opposizione alla ritualità della costituzione di parte civile, onde l'eventuale nullità deve considerarsi sanata.
È privo di pregio il motivo di ricorso con cui la difesa del TA ha dedotto che, intervenuto l'accordo col Procuratore Generale sulla misura della pena a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p., la Corte di secondo grado avrebbe dovuto immediatamente valutare se il patto meritasse o non accoglimento e non avrebbe dovuto, invece, riservare di pronunciarsi sullo stesso all'esito del giudizio d'appello. La censura coglie una effettiva irregolarità riscontrabile nel "modus procedendi" della Corte territoriale, da cui, tuttavia, non possono farsi derivare le conseguenze che ne ha tratto il ricorrente, per la precisa ragione che, stante il principio di tassativita delle nullità, manca una norma che commini la sanzione dell'invalidità per la violazione delle disposizioni che regolano le forme procedurali del patteggiamento in appello ne' l'asserita invalidità può essere inquadrata nella nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c), dato che l'irregolarità delle forme processuali adottate non ha impedito all'imputato l'esercizio più ampio del diritto di difesa.
Il RI ha rivolto alla motivazione della sentenza impugnata una serie di censure volte a denunciare plurimi vizi logici e giuridici, afferenti principalmente la valutazione delle dichiarazioni del coimputato TA e l'inosservanza del metodo probatorio prescritto dall'art. 192, comma 3, c.p.p.- Le doglianze sono inconsistenti. Con ampie e puntuali argomentazioni, sviluppate in modo organico e coerente, la Corte di secondo grado ha proceduto ad accurata analisi critica delle dichiarazioni del TA, sottoposte a rigoroso vaglio sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca, selezionando - alla luce dei complessivo quadro probatorio - le parti del racconto da ritenere credibili da quelle da considerare inattendibili perché condizionate dall'interesse del dichiarante a ridimensionare la propria responsabilità. Nella sentenza impugnata è stata data, quindi, applicazione al principio di frazionabilità della chiamata in correità o in reità, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in presenza di dichiarazioni accusatorie che abbiano ricevuto riscontri solo in parte, il giudice non può darsi una regola generale, nel senso della sua inattendibilità complessiva o nel senso di una sua completa e altrettanto generale affidabilità, ma ha il dovere di verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, non potendo escludersi che l'attendibilità di una dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolga necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale (Cass., Sez. 1^, 20 gennaio 2000, Barbaro ed altri;
Sez. 1^, 20 marzo 1998, P.G. in proc. Ferrara ed altri).
Alla stregua di tale corretto criterio metodologico di valutazione delle dichiarazioni fatte dal TA a carico del RI, la Corte distrettuale ha ritenuto che quest'ultimo, unitamente allo stesso TA e al minore LI, giudicato separatamente dal competente tribunale per i minorenni, abbia partecipato all'uccisione del SA, valorizzando, quindi, a conferma dei punti del narrato del TA reputati intrinsecamente attendibili, plurimi riscontri esterni individualizzanti, tra i quali assumono un ruolo convalidante le seguenti circostanze: a) in coincidenza dell'orario dell'omicidio, RI e LI si allontanarono insieme ed insieme ritornarono poco prima che fosse scoperta l'uccisione del SA;
b) immediatamente dopo la consumazione del crimine il TA fu chiamato al telefono cellulare dalla fidanzata, UT VI, e alla chiamata rispose il MA;
c) quest'ultimo si mise in contatto telefonico col TA, mentre questi veniva medicato per una ferita alla mano dalla fidanzata, chiedendogli di raggiungere lui e il LI;
d) RI e LI furono prelevati dai due fidanzati ed accompagnati nella villa di Costa Merlata, ove i tre pernottarono, senza che il MA e il LI mostrassero alcuna meraviglia e chiedessero spiegazioni sulla ferita del TA e sul fatto che gli indumenti di quest'ultimo presentavano macchie di sangue;
e) il giorno successivo i tre mostrarono vivissimo interesse alle notizie relative all'omicidio, riportate dal giornale, in cui era anche riferito il rinvenimento dell'orologio del TA sul luogo in cui il crimine era stato commesso;
f) l'alibi del MA e la ricostruzione del fatti nel periodo di consumazione dell'omicidio risultano falsi e contraddittori.
La conclusione accolta nella sentenza impugnata risulta, dunque, pienamente convalidata da una approfondita ed ampia disamina di tutti gli elementi probatori disponibili, condotta con ineccepibile rigore logico mediante un ragionamento probatorio imperniato su precise proposizioni fattuali collegate da puntuali passaggi logici e sull'applicazione di criteri inferenziali del tutto conformi alle regole delle logica. Inoltre, va segnalato che la motivazione della sentenza si segnala non solo per la completezza della disamina analitica dei singoli elementi di prova, ma anche per l'assunzione di una organica prospettiva globale all'interno della quale sono state poste in evidenza le inequivoche interazioni logiche che saldano gli elementi di prova reputati sufficienti per l'affermazione della responsabilità degli imputati, indipendentemente dalla mancata dimostrazione della causale dell'omicidio. D'altro canto, la completezza della motivazione della decisione e la totale conformità al modello di tecnica argomentativa delineato dall'art. 546, comma 1, lett. c) c.p.p. trovano precisa conferma nella circostanza che la Corte di secondo grado ha esaminato, punto per punto, le numerose deduzioni difensive del MA, esponendo, con adeguati e convincenti argomenti, le ragioni per le quali non possono condividersi le critiche mosse contro la decisione di condanna.
Dalle considerazioni che precedono si evince, dunque, che la dichiarazione della responsabilità del MA, a titolo di concorso, nell'uccisione del SA è il frutto di un ragionamento giustificativo della decisione pienamente aderente ai dati probatori, interpretati in termini razionali e conformi alle regole di valutazione delle prove, ditalché la sentenza impugnata resiste ai rilievi critici formulati nel ricorso del MA ed esce indenne dal sindacato di legittimità affidato a questa Corte. Infine, deve essere disatteso il motivo di ricorso del TA vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità della pena, atteso che la Corte territoriale ha valutato, con esauriente motivazione, da un lato il contributo causale rilevante nell'esecuzione dell'omicidio di feroce efferatezza e dall'altro la non spontaneità della confessione, tendente ad attribuire, dopo avere occultato prove, un ruolo marginale nell'esecuzione del crimine: ne segue che, sul piano logico e giuridico, devono considerarsi giustificate tanto la pronuncia di rigetto della richiesta concessione delle attenuanti generiche quanto la determinazione del trattamento sanzionatorio, a base del quale sono stati richiamati anche la particolare brutalità dell'esecuzione dell'omicidio e il contesto malavitoso in cui esso è maturato.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2003