Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2003, n. 25782
CASS
Sentenza 7 maggio 2003

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Massime1

Il giudice d'appello che, intervenuto il "patteggiamento" tra le parti sulla misura della pena ai sensi dell'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., riservi la relativa pronuncia all'esito del giudizio, senza decidere immediatamente se accogliere o meno l'accordo, dà luogo ad una mera irregolarità nella procedura, che non determina alcuna invalidità in mancanza di una specifica disposizione, stante il principio di tassatività delle nullità, così come deve escludersi che possa dar luogo ad una nullità di ordine generale ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., dal momento che l'irregolarità delle forme processuali adottate non impedisce all'imputato il pieno esercizio del diritto di difesa.

Commentario1

  • 1Conclusioni del PM non comunicate, diritto di difesa violato (Cass. 20885/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 marzo 2022

    Omessa comunicazioni delle conclusioni del PM nel processo cartolare penale integra nullità generale relativa: la nozione di "intervento dell'imputato" non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare; il carattere "cartolare" della partecipazione del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2003, n. 25782
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25782
Data del deposito : 7 maggio 2003

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