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24 ottobre 1989
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17 maggio 2014
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22 agosto 2014
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Art. 490. Accompagnamento coattivo dell'imputato assente ((215)) 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza e' necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame. ((215)) ------------- AGGIORNAMENTO (215)
La L. 28 aprile 2014, n. 67 , come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 , ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".
La L. 28 aprile 2014, n. 67 , come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 , ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".
Commentari • 22
- 1. Accompagnamento coattivo dell'imputato assenteAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 208.59267
PARTE SECONDA Libro VII GIUDIZIO Titolo II DIBATTIMENTO Capo II ATTI INTRODUTTIVI Art. 490 c.p.p. […]
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Giurisprudenza • 42
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2005, n. 16216Provvedimento: […] DA De GO impugna per cassazione la pronuncia di inammissibilità di una sua dichiarazione di ricusazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, Dr. Aldo Giancotti, che ne aveva ordinato l'accompagnamento coattivo per l'espletamento di una perizia grafologica con incidente probatorio. Sostiene che il riferimento all'art. 490 c.p.p., contenuto nell'ordine di accompagnamento coattivo, rivela la prevenzione del giudice, che la considera già imputata e applica una norma di esclusiva competenza del giudice del dibattimento;Leggi di più...
- possibile motivo di ricusazione·
- esclusione·
- provvedimento del giudice di accompagnamento coattivo dell'indagato·
- ricusazione·
- giudice (cod. proc. pen. 1988)