Articolo 490 del Codice di procedura penale
Articolo 464 ter 1Articolo 544
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24 ottobre 1989
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17 maggio 2014
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22 agosto 2014
Art. 490. Accompagnamento coattivo dell'imputato assente ((215)) 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza e' necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame. ((215)) ------------- AGGIORNAMENTO (215)
La L. 28 aprile 2014, n. 67 , come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 , ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".
Entrata in vigore il 22 agosto 2014
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