Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
Il potere della Corte di cassazione di rettificazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a rettificare la specie o la quantità della pena risultante errata per denominazione o computo, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art. 606 stesso codice. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso inteso ad ottenere la correzione del dispositivo di sentenza di appello che, pur avendo dato atto della concessione delle attenuanti generiche, aveva lasciato inalterata la pena inflitta in primo grado, risultante invece correttamente ridotta di un terzo nella motivazione della sentenza)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2004, n. 12597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12597 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 20/02/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 292
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 44601/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 3/7/2003 dalla Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione fetta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotondo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena. FATTO
Con sentenza in data 10/6/2002 il Tribunale di Roma ha condannato FA RO alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di evasione a lui ascritto per essersi indebitamente allontanato dal luogo ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Con sentenza in data 3/7/2003, la Corte di Appello di Roma, sezione 3^ penale, in riforma della suindicata sentenza, impugnata dal FA, ha ridotto la pena a lui inflitta, previa concessione delle attenuanti genetiche, "a mesi sei di reclusione".
Avverso la sentenza del 3/7/2003 da ultimo citata ha proposto ricorso per Cassazione FA RO, chiedendone l'annullamento per "errore nella redazione del dispositivo (art. 546, in relazione all'art. 606, lettera b), c.p.p.). In particolare, il ricorrente deduce che la Corte di Appello, pur riconoscendo all'imputato nel dispositivo della sentenza impugnata le attenuanti generiche e la conseguente riduzione di pena, ha poi erroneamente inflitto al ricorrente medesimo la stessa sanzione irrogata dal primo giudice. DIRITTO
La Corte di Appello nella parte motiva della sentenza censurata ha ritenuto fondata l'impugnazione, concedendo a FA RO le attenuanti generiche in considerazione della giovane età e della lievità del fatto e riducendo conseguentemente la pena inflitta "a mesi quattro di reclusione, partendo dalla pena base di mesi sei". Nel dispositivo della sentenza si legge però: "In riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 10/6/2002, appellata da FA RO, riduce la pena con le attenuanti generiche a mesi sei di reclusione. Conferma nel resto".
Si tratta con tutta evidenza di un mero errore materiale commesso dalla Corte di merito.
Tuttavia il ricorso proposto dal FA va dichiarato inammissibile (v. sez. 6^, sent. n. 847 del 29/5/2003, Jamal). Il ricorso per Cassazione è, infatti, un mezzo di impugnazione "a critica vincolata" ed è ammesso soltanto per ragioni tassativamente indicate, elencate nell'art. 606 c.p.p. e nelle altre norme che specificamente lo prevedono.
In presenza di un ricorso ammissibile, l'art. 619 c.p.p. attribuisce a questa Corte il potere di rettificare la specie o la quantità della pena che risulti errata per denominazione o computo, oltre a quello di rettificare errori di diritto non determinanti annullamento. Conseguentemente non può costituire autonomo motivo di ricorso per Cassazione l'errore di computo della pena commesso dal giudice e la necessità di rettificarlo. A tal fine il legislatore ha predisposto lo specifico rimedio di cui all'art. 130 c.p.p., che infatti prevede, se il provvedimento da correggere è impugnato, che la correzione sia disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione, soltanto se questa "non è dichiarata inammissibile".
Questa Corte in assenza di motivo di ricorso riconducibile all'art. 606 c.p.p. non può ne' procedere a rettifica dell'errore di computo della pena ne' annullare la sentenza con rinvio, come richiesto dal ricorrente, ma deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento per la correzione, anche di ufficio, dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per la correzione dell'errore materiale.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004