Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 7630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7630 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
07630-26
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
UC CC OR NT BUCCA ALBERTO GALANTI GIUSEPPE NOVIELLO ENRICO MENGONI
ha pronunciato la seguente
-Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez.
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UP 11/02/2026 R.G.N. 39352/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO DE nato in [...] il [...]
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avverso la sentenza del 23/6/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
IL FUNZIONARIOZIARIO UA HI
uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Aldo Esposito che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e l'avv.to Michele Squillaci, difensori di OD, che ne hanno chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Pordenone in data 14/11/2023 con cui EN OD è stato condannato per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., aggravato ai sensi degli artt. 609-septies, comma 4, n. 1, e 61, nn. 5 e 11- quinquies c.p.
2. Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori, articolato in quattro motivi.
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2.1. Con il primo motivo, si deduce "la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, co. 3, 192, 546, co. 1, lett. e), c.p.p., con specifico riferimento agli artt. 609-bis, co. 1, 609-septies, co. 4, n. 1, 61, nn. 5 e 11-quinquies c.p.". La difesa lamenta che la condanna si fondi, in via pressoché esclusiva, sulle dichiarazioni della persona offesa, UC CH IN, ritenute inattendibili, incoerenti e contraddittorie. Si evidenzia una "anomala progressione accusatoria" nel narrato della vittima, che si sarebbe arricchito di dettagli nel tempo, suggerendo un "contagio dichiarativo" derivante dal confronto con i suoi amici. Vengono, quindi, sintetizzate le dichiarazioni rese da IN al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Portogruaro alle ore 12,41 del 6/9/2018, quelle rese dinanzi ai Carabinieri di Bibione qualche ora più tardi e quelle rese alla polizia tedesca il 10/9/2028 e il 10/12/2018 per mettere in rilievo le informazioni non veridiche e le palesi contraddizioni che avrebbero dovuto condurre, ad avviso della difesa, a un giudizio negativo in ordine "affidabilità soggettiva di IN". Viene, quindi, denunciato "il pressoché integrale travisamento del contenuto della principale prova dichiarativa". In particolare, si deduce: in relazione all'individuazione di OD quale il responsabile della violenza, che le accuse nei confronti del ricorrente sarebbero basate sulle informazioni rese a IN da NA UH;
che la persona offesa aveva rilasciato versioni differenti in ordine al quantitativo di alcool ingerito e ai rapporti sessuali avuti prima della violenza;
che significative discrepanze erano ravvisabili anche con riferimento alla descrizione del violentatore, avendo IN: dapprima escluso che potesse trattarsi di un cittadino tedesco per poi ricredersi;
in un primo tempo negato che l'aggressore portasse un orecchino per poi riferire tale circostanza;
il 10/12/2018 tentato un riconoscimento fotografico nonostante tre mesi prima avesse dichiarato di "non aver alcun ricordo del proprio aggressore"; che il racconto della dinamica della violenza sessuale, nel corso del tempo, si era arricchito di particolari in maniera allarmante, avendo IN fornito una ricostruzione dettaglia alla polizia tedesca di accadimenti in relazione ai quali aveva dichiarato ai Carabinieri di non ricordare nulla. Il ricorrente sostiene, ancora, che le dichiarazioni degli amici della persona offesa, qualificate in sentenza come riscontri, sarebbero in realtà prive di "autonomia genetica", e, in alcuni punti, smentirebbero radicalmente il racconto di IN. Vengono, quindi, sintetizzate le dichiarazioni rese da NA UH e da BE NG per sottolineare il contrasto tra la versione della vittima, che aveva sostenuto di aver subito un'aggressione improvvisa da parte di uno sconosciuto, e
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quella resa dai due amici, i quali avevano riferito di aver visto IN baciarsi con l'imputato poco prima dei fatti contestati tant'è che si erano allontanati, convintisi che volesse avere un rapporto sessuale con il ragazzo. Ancora si rimarcano le differenze esistenti fra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dei predetti dichiaranti in ordine al quantitativo di alcool ingerito quella sera da IN e al numero di rapporti sessuali che la ragazza aveva avuto prima della violenza sessuale. Si segnala, ancora, il ritardo con cui IN si era recata al Pronto soccorso nonostante i lancinanti dolori descritti alla p.g. Si rappresenta, quindi, che le menzogne, le contraddizioni e i contrasti fra differenti fonti dichiarative erano state dedotte con il gravame e si lamenta che, su tali doglianze, la Corte territoriale non "aveva preso posizione". Ancora si richiama l'attenzione sulle dichiarazioni rese da due degli addetti alla sicurezza della discoteca "Kokò Club", AD UC e BE RT, che proverebbero che BE, quella notte, aveva avuto un rapporto sessuale orale con IN e che i due dichiaranti aveva visto verso le 4,40 la ragazza baciarsi con un ragazzo con la "maglia bianca", e sui messaggi della chat Instagram intercorsa fra NA UH e AB SE, che disvelerebbero, secondo i difensori, che "IN non soltanto aveva avuto plurimi rapporti sessuali durante la serata in discoteca (...) ma [era] anche intenzionata ad averne con il russo in compagnia del quale la UH l'aveva vista baciarsi prima di allontanarsi con l'amico BE per non sembrare inopportuna". Viene, inoltre, censurata la valutazione delle prove scientifiche. Si argomenta che gli accertamenti del R.I.S. di Parma avrebbero evidenziato la presenza di profili genetici appartenenti a più soggetti maschili e che l'attribuzione di un aplotipo all'imputato sarebbe avvenuta in termini meramente probabilistici, senza la certezza scientifica richiesta e senza caratterizzare la natura spermatica del reperto. Si aggiunge, inoltre, che il reperto non proverebbe, in ogni caso, che fu l'imputato l'autore della violenza sessuale, atteso anche che, quella notte, IN aveva avuto rapporti sessuali consenzienti. La difesa deduce, pertanto, un travisamento della prova dichiarativa e scientifica e un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche censure mosse nell'atto di gravame, offrendo una valutazione imprecisa e parziale delle risultanze processuali.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la "violazione degli artt. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, co. 3, 192, 546 co.1, lett. e) c.p.p., con specifico riferimento agli artt. 27, co. 1 e 3, Cost., 5, 47, co. 1, 59, co. 4, e 609-bis co.1, 609 septies, co. 4, n. 1, 61 n. 5 e 11 quinquies c.p." Il ricorrente addebita alla Corte territoriale di non essersi soffermata sull'elemento soggettivo del reato, in particolare di non aver valutato la
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percepibilità del dissenso da parte dell'agente. Si sostiene che, a fronte del quadro probatorio confuso e contraddittorio, e, in particolare di quanto dichiarato da HU e da NG, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare l'ipotesi di un errore sulla sussistenza del consenso della persona offesa, ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p. Si sostiene, infatti, che il dolo del reato di violenza sessuale è escluso qualora l'agente abbia agito nella rappresentazione, anche solo erronea, di un consenso valido.
2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, co. 3, 192, 546, co. 1, lett. e), c.p.p., con specifico riferimento all'art. 609-bis, co. 3, c.p.". La difesa sostiene che una valutazione globale e complessiva della vicenda, tenendo conto del grado di coartazione esercitato, delle modalità concrete dell'azione e dell'assenza di conseguenze psicologiche significative (come un disturbo post-traumatico da stress), avrebbe dovuto portare al riconoscimento dell'attenuante del fatto di minore gravità.
2.4 Con il quarto motivo, si denuncia la "violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, co. 3, 546, co. 1, lett. e), c.p.p., nonché agli artt. 62-bis e 133 c.p., con specifico riferimento al delitto di cui agli artt. 609- bis, co. 1, 609-septies, co. 4, n. 1, 61, nn. 5 e 11-quinquies c.p.".
In particolare, si deduce che:
la motivazione posta a fondamento del diniego delle attenuanti generiche è inadeguata in quanto: il rilevo dato alla mancata "resipiscenza" dell'imputato viola il diritto, tutelato dalla Costituzione, a non rendere dichiarazioni;
l'astratta gravità del fatto non può rilevare, a meno di non voler creare una serie di reati per cui le attenuanti generiche resterebbero inapplicabili;
non si è tenuto conto della giovanissima età dell'imputato e del fatto che "la condotta in contestazione avrebbe rappresentato....l'epilogo impulsivo di preliminari effusioni fisiche consenzienti tra autore e vittima della successiva asserita violenza"; la pena base, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, era stata determinata con un apprezzabile scostamento dal minimo edittale che non trova spiegazione nella motivazione;
l'aggravante della minorata difesa era stata configurata nonostante la presunta violenza, nella stessa ricostruzione accolta dai giudici di merito, non si sarebbe consumata in un luogo isolato o tale da ostacolare la difesa e la persona offesa non avesse perso conoscenza;
l'aggravante della minore età era stata ritenuta sussistente nonostante la mancanza di prove circa la consapevolezza, o quantomeno la colposa ignoranza, da parte dell'imputato della minore età della vittima, la quale era prossima ai diciotto anni e la sera dei fatti aveva tenuto una condotta "esuberante" e
"spregiudicata" "che ben avrebbero potuto agevolare l'erronea convinzione che costei avesse un'età superiore a quella effettiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile risolvendosi i motivi in cui si articola, sebbene formalmente prospettati come vizi di violazione di legge e di motivazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p. in una mera rilettura, atomistica e parcellizzata, di alcuni degli elementi probatori utilizzati dai giudici di merito, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e apprezzamento dei fatti, volta a ottenere una rivalutazione di dati già adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato.
2. In premessa, va ricordato ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di sussunzione del fatto rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito (Sez. 2, n. 11125 del 18/1/2024, De Gennaro;
Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello).
2.1 E' necessario ribadire, poi, che "non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518)" (Sez. Unite, 29541 del 16/7/2020, Filardo). Principi analoghi
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sono stati affermati in relazione al malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ( ex multis Sez. 5, n. 40274 del 19/4/2017, P.; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).
2.2 Il continuo richiamo a passi di prove dichiarative o di relazioni tecniche rende non ultronea la precisazione dei principi cui è necessario attenersi nella valutazione della tenuta logica dell'apparato motivazionale che sorregge la decisione impugnata e dei motivi che denunciano il deficit di motivazione.
2.3 Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata, e completa, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. 2 n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) né omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. 4, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. 1, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv. 234167); b) non "manifestamente illogica", ossia viziata da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile", per il significato dimostrativo attribuito agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito, con specifici atti del processo, indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova), dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (così Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 (dep. 1996), Clarke, Rv. 203428 01; Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708 01; Sez. 1 n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516;Sez. 4, n. 5796 del 20/11/2025 (dep. 2026), D.).
2.4 Va però precisato che il vizio di motivazione, nelle sue varie declinazioni, non può essere denunciato con riferimento a specifici atti del processo, lamentando l'omessa considerazione dell'argomento difensivo che a esso si riferisce ovvero il contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante incidenti sulle conclusioni finali. È stato affermato che un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite per cui la sua corretta valutazione imporrebbe alla Corte di legittimità di valutarlo congiuntamente le altre prove così sconfinando nei compiti del giudice di merito. Ritenere il vizio di motivazione per
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l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). Ne consegue che non è censurabile, se non entro i limiti sopra chiariti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti tra fonti di prova né la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623; Sez. 2, n. 4592 del 18/12/2025 (dep. 2026), S.) per cui "non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..." (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo). Il controllo della motivazione, quindi, deve essere esercitato sul fronte della coordinazione delle preposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato senza possibilità per il giudice di legittimità di verificare se i risultati nell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Sez. 1, n. 36860 del 28/4/2023, Gargano) e ancor meno di formulare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
2.5 E comunque, va sempre rimarcato, che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè quella che collide con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo (ictu oculi) il lettore per la sua insensatezza. Per tale ragione, minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono
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irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (cosi, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
3. Applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che le censure in cui si articola il primo motivo si collocano al di fuori dell'orizzonte del controllo di legittimità, oltre a risultare manifestamente infondate. Il ricorrente, attraverso una disamina analitica e parcellizzata delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni, nonché delle risultanze scientifiche, non deduce, infatti, un vizio logico manifesto del ragionamento della Corte di appello, ma sollecita questa Corte a un inammissibile nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
4 Tre sono gli snodi fondamentali dell'apparato argomentativo dei giudici di merito: la verificazione della violenza sessuale;
l'attribuibilità della medesima a OD;
la configurabilità di ipotesi ricostruttive alternative.
5. In ordine alla violenza sessuale, i giudici di merito hanno desunto la veridicità di quanto al riguardo dichiarato da IN non soltanto dalle dichiarazioni della vittima ma anche, se non soprattutto, dai messaggi che la ragazza aveva inviato a SE AB alle ore 5,28 e 5,29, dalle dichiarazioni rese da SE alla polizia tedesca in ordine allo stato in cui si trovava la persona offesa nel momento in cui aveva fatto ingresso nell'appartamento, dalle fotografie realizzate al Pronto Soccorso, dagli esiti della visita ginecologica effettuata dai sanitari dell'Ospedale di Portogruaro e dalla perizia di Cirnelli (pag. 18).
5.1 La sentenza, inoltre, esamina le dichiarazioni rese nel corso del tempo da IN e, dopo aver sottolineato che la perizia espletata aveva concluso sostenendo che la vittima aveva "la capacità oggettiva di riferire i fatti", rileva come sul punto centrale della violenza sessuale non si registravano significative contraddizioni, rimarcando, anche, che la ragazza non aveva interesse alcuno a porre in essere una tale macchinazione "peraltro nei confronti di un soggetto mai direttamente individuato" e, comunque, anche a causa dello stato di ebbrezza, non sarebbe stato in grado di farlo.
5.2 A questo primo passaggio della sentenza la difesa oppone l'analisi puntigliosa delle discrepanze e contraddizioni esistenti fra le dichiarazioni rese in
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tempi diversi dalla vittima, di cui la stessa sentenza aveva dato atto, per contestare il credito dato dai giudici di merito a IN.
5.3 Il ricorso, ancora, con poche battute, liquida le lesioni accertate sul corpo della ragazza, assumendo che potevano trovare spiegazione "nella pluralità di rapporti avuti dalla IN in un ridottissimo arco temporale" mentre vengono qualificate come de relato le dichiarazioni che ricostruivano lo stato in cui versava la ragazza nei minuti e nelle ore successive alla violenza.
5.3.1 Va, però osservato che SE ha riferito quanto da lei stessa constatato al momento in cui IN era arrivata nel suo appartamento e che tali dichiarazioni trovano riscontro nei messaggi, riprodotti nella sentenza di primo grado, con cui la predetta informava UH che IN, in quel momento in ospedale, quando era arrivata al suo cospetto, era "piena di ematomi e sotto era ferita e sanguinava" e che era "tornata a casa urlando e piangendo e ci ha detto che era stata stuprata".
5.3.2 Alle pag. 19 e 23 della sentenza, richiamando quanto esposto dal dott. Cirnelli, la Corte territoriale spiega, in maniera del tutto logica e senza che tale passo della motivazione sia oggetto delle censure difensive, perché le lesioni riscontrate costituivano prova della violenza sessuale e la ragione per cui non potevano essere attribuite a rapporti sessuali consenzienti intervenuti prima o subito dopo la violenza sessuale.
5.4 La ricostruzione dei giudici di merito ha, inoltre, quale punto fermo, che IN, al momento dei fatti, era ubriaca, tant'è che dalla sentenza del GUP si ricava che "il tasso alcolico [era] di 0,20 g/l alle ore 12,41 del 6 settembre e che lo stato di ubriacatezza era stato ammesso dall'interessata, confermato "dall'amica NA" e "dal barista del locale" che aveva notato "uscire le due ragazze, la bionda più grande (NA UH) che sorreggeva la mora più minuta (UC CH IN) perché barcollava tanto da non reggersi (sit LO IS aff. 34)".
5.5 A fronte del nucleo centrale del racconto di IN, relativo alla violenza esercitata per costringerla a un rapporto sessuale, che trova molteplici elementi di riscontro nelle prove richiamate in sentenza, appare, pertanto, condivisibile e, comunque non manifestamente illogica, la conclusione della Corte territoriale che ha ritenuto irrilevanti le inesattezza, le reticenze e le contraddizioni cui era incorsa la vittima nell'indicare il quantitativo di alcool ingerito, i rapporti sessuali avuti prima della violenza sessuale e l'interazione con l'imputato che aveva preceduto l'aggressione.
5.6 A tale conclusione la difesa, in definitiva, contrappone una propria, alternativa, valutazione in ordine al significato delle prove e all'incidenza che avrebbero dovuto avere nel ragionamento probatorio, che ha nell'inattendibilità di IN UC CH il suo punto centrale. Tuttavia, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, così come l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e la valutazione di eventuali contrasti
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testimoniali, è un giudizio devoluto insindacabilmente ai giudici di merito, la cui scelta si sottrae al controllo di legittimità qualora, come nel caso in esame, non sia fondata su affermazioni apodittiche o manifestamente illogiche.
5.7 Neppure è configurabile il dedotto vizio di travisamento della prova. Quest'ultimo, invero, chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. La cognizione del giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605).
5.7.1 Nel caso di specie, il ricorrente, nel denunciare il "travisamento della prova non lamenta che i giudici abbiano utilizzato una prova inesistente o ne abbiano falsificato il contenuto ma contesta l'interpretazione e il valore probatorio che è stato attribuito alle dichiarazioni e agli esiti degli accertamenti tecnici.
5.7.2 E difatti, a pag. 7 del ricorso, si denuncia "il travisamento del contenuto della principale prova dichiarativa", ossia delle sommarie informazioni di IN. Vengono, quindi, esposte le dichiarazioni rese in tempi diversi dalla ragazza per lamentare che il raffronto fra le varie ricostruzioni avrebbe dovuto indurre "la Corte d'appello (quanto meno) a dubitare dell'attendibilità complessiva della ragazza".
5.7.3 Non vi è, quindi, riferimento alcuno ad affermazioni falsamente attribuite dai giudici di merito alla ragazza o malamente interpretate, né vengono indicate le informazioni specifiche, decisive, in grado di disarticolare il percorso ricostruttivo della sentenza, che i giudici avevano ignorato, avendo, come già detto, la Corte d'appello esaminato le differenti versioni pervenendo a un giudizio di irrilevanza.
5.7.4 Le critiche difensiva al rilievo dato alle dichiarazioni della persona offesa esulano, quindi, dalla nozione di travisamento attingendo il momento valutativo
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del significato della prova, che, però, compete al giudice del merito, "il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento" (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico) che, se non in contrasto con dati incontrovertibili in grado di vulnerare la tenuta complessiva della motivazione, per la decisiva forza dimostrativa dell'elemento ignorato o frainteso, e con i principi della logica, risulta non sindacabili da questa Corte.
5.8 Va anche confutato l'argomento difensivo che ha individuato nella progressione dichiarativa della vittima un indice della sua inattendibilità. Dottrina e giurisprudenza (ex multis Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, dep. 2021, F., Rv. 281005; Sez. 3, n. 3239 del 4/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061) concordano nel rilevare che le dichiarazioni accusatorie delle vittime dei reati, specie di quelli sessuali, raramente si presentano come immediatamente esaustive e omogenee, in quanto le vittime, in particolare quelle giovani, non riescono a concedere immediatamente e in un'unica soluzione l'intera rappresentazione dei fatti per cui si procede, anche in considerazione del fatto che si trovano a doversi confrontare con gli effetti del trauma denunciato, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento che, dalla prima dichiarazione di denuncia, prosegue nel prosieguo del procedimento.
5.9 Venendo al caso in esame, i giudici di merito hanno proceduto a una valutazione frazionata delle dichiarazioni di IN dando loro rilievo con esclusivo riferimento alle modalità della violenza sessuale e, in misura marginale, alla descrizione dell'aspetto fisico dell'aggressore, in quanto esattamente corrispondenti ad elementi probatori acquisiti, ritenendo che le contraddizioni fra le varie versioni, puntigliosamente dedotte con il gravame, a fronte della valenza significative delle altre prove, non potessero assurgere a indice dell'inattendibilità della ragazza.
5.9.1 Non può sottacersi, ancora, che se il raffronto fra le dichiarazioni rese in tempi diversi viene limitato alle parti del racconto valorizzate dai giudici di merito, le eclatanti contraddizioni denunciate dalla difesa risultano insussistenti: già la mattina del 6 settembre IN dichiarò di essere stata violentata all'uscita della discoteca Koko Club e che aveva subito una "penetrazione vaginale e forse anche anale"; qualche ora più tardi, la ragzza fu in grado di fornire ai Carabinieri una descrizione dell'aspetto fisico dell'aggressore e degli indumenti da questi indossati e del luogo dove si era consumata la violenza sessuale che sarebbe rimasta invariata durante le successivi audizioni;
IN non ha mai ritrattato quanto dichiarato ai Carabinieri in ordine alla impossibilità di indicare chi l'avesse violentata avendo spiegato anche alla polizia tedesca di non essere in grado di ricordare cosa avvenne prima dell'aggressione e di non aver riconosciuto il
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violentatore aggiungendo di avere il sospetto che potesse essere stato EN solo in forza di quanto appreso dall'amica NA.
5.9.2 L'arricchimento della ricostruzione e le contraddizioni enfatizzate dalla difesa, quindi, riguardano circostanze secondarie, cui i giudici di merito non hanno attribuito alcun rilievo ai fini dell'accertamento del fatto, valorizzando il ragionamento probatorio il nucleo centrale del racconto, rimasto sostanzialmente immutato.
5.9.3 Il ricorso, riproponendo pedissequamente i motivi del gravame al fine di dimostrare l'inattendibilità della vittima attraverso l'enucleazione di stralci di dichiarazioni di cui sottolinea la contraddittorietà, finisce, in definitiva, per attinge elementi di contorno senza confrontarsi con la visione di insieme del compendio probatorio che sorregge la condanna.
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5.9.4 La mancata esplicita presa di posizione da parte della Corte territoriale su ognuno degli argomenti difensivi incentrati su una puntigliosa ricerca delle divergenze, pertanto, non integra alcuno dei vizi di motivazione denunciati dovendosi ricordare che "in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla relezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061-01).
6. Il secondo dei passaggi logici della sentenza impugnata afferisce all'attribuzione a OD della violenza sessuale. Costituiscono le premesse del processo inferenziali della Corte territoriale: la presenza a Bibione di OD dal 3 al 6 settembre 2018; l'assenza dall'appartamento in cui il nucleo familiare dell'imputato dimorava dalle ore 23,00 del 5 settembre alle ore 5 del giorno successivo;
il fatto che nello stesso arco temporale il telefono in uso al ragazzo fosse rimasto agganciato alla cella telefonica che copriva l'area nella quale era ubicata la discoteca Koko Club;
l'interesse manifestato dall'imputato verso la persona offesa quella sera;
il fatto che OD fu "l'ultimo soggetto con cui la persona offesa fu vista"; il rilevamento, con tampone vaginale, solo di un aplotipo, ossia di frammenti del cromosoma Y, proprio della famiglia OD, compatibile, quindi, esclusivamente con un soggetto maschile di discendenza diretta dal padre dell'imputato.
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6.1 La Corte, quindi, da tali elementi probatori non soltanto desume, con processo inferenziale privo di profili di illogicità, tanto meno manifesti, che OD, dopo le ore 4,30 del 6 settembre, aveva avuto un rapporto sessuale con IN, ma si fa carico, a confutazione dei motivi di gravame, di spiegare le ragioni per cui tale rapporto sessuale era proprio quello incriminato, potendosi escludere, per le conseguenze derivate dall'aggressione, che la ragazza, dopo aver subito la violenza sessuale, potesse aver avuto un nuovo rapporto sessuale consenziente ovvero che il rapporto con OD potesse aver preceduto la violenza sessuale, sia in quanto tale ricostruzione non trovava riscontro nell'incarto processuale, non avendovi fatto riferimento né la vittima, nel i soggetti sentiti a sommarie informazioni, né OD, che non aveva rilasciato dichiarazioni, sia in quanto non vi erano i "tempi tecnici" per ipotizzare il coinvolgimento di IN, dopo la chiusura della discoteca, in due rapporti sessuali, il primo, consenziente, con ODe, il secondo, con il violentatore.
6.2 A supporto di una tale conclusione, la sentenza di appello valorizza le dichiarazioni di "NA e BE" e rileva che fra le 4,30 e le 4,40 OD e IN non erano più nei pressi del muretto. Maggiori dati vengono utilizzati dal GUP che determina l'arco temporale di consumazione della violenza considerando anche le dichiarazioni di Biejo, che aveva dichiarato che alle 4.40, circa, mentre si stava avviando verso l'auto per tornare a casa, aveva visto AI e OD ancora nei pressi del muretto e l'esito degli accertamenti sul lettore targhe posto "all'ingresso uscita di Bibione", che aveva rivelato il passaggio della vettura con a bordo il dichiarante e altri due bodyguard della discoteca alle ore 4,42, così giungendo alla conclusione, determinato in cinque minuti il tempo occorrente per raggiungere il rilevatore per una vettura proveniente dalla discoteca, che OD e IN si allontanarono dal muretto certamente dopo le 4,37. Non è controverso, poi, che alle ore 5,11 IN, stravolta per la violenza subita, tentò di contattare telefonicamente HU.
6.3 La conclusione cui pervengono i giudici di merito è che, considerato il tempo occorrente per raggiungere dal muretto, dove OD e IN furono visti baciarsi, i lettini in cui si è consumata la violenza sessuale, non era possibile ipotizzare, e comunque non vi era elemento alcuno che accreditasse tale ipotesi, che nell'arco temporale di 20/30 minuti la persona offesa avesse avuto un rapporto consenziente con OD per poi essere violentata, con le modalità descritte, da un altro uomo.
6.4 La sentenza sottolinea, inoltre, la corrispondenza fra la descrizione dell'aggressore fatta dalla persona offesa, con riferimento agli indumenti indossati e alla corporatura, facendosi carico anche di spiegare perché in un primo momento la persona potesse aver ritenuto che l'aggressore non fosse di madrelingua tedesca.
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6.5 In ordine a tale snodo del percorso ricostruttivo della sentenza, il ricorso oppone stralci di dichiarazioni, in particolare quelle di NG BE, di UH, di AD UC e di BE RT, nonché i messaggi scambiati fra HU e SE volti a dimostrare che la persona offesa non era credibile, senza però considerare che le effusioni intercorse fra IN e OD, dalle stesse prove richiamate rivelate, costituivano una delle premesse da cui si dipana il ragionamento probatorio della Corte territoriale.
6.6 Le critiche mosse agli accertamenti scientifici del RIS, poi, sono incentrate sul rinvenimento sul corpo di IN di "contribuiti biologici attribuibili, oltre che alla vittima, a due soggetti di sesso maschile e sul fatto che non vi era certezza che sull'attribuibilità al OD dell'aplotipo estrapolato dagli indumenti di IN".
6.6.1 Tali censure, però, non si confrontano con i dati che la Corte di appello e il GUP hanno estrapolato dalla perizia, ossia che l'unico "contribuito biologico" ricavato tramite il tampone vaginale era quello proprio della famiglia OD e che l'aplotipo rinvenuto, pur senza provare che l'interazione con la zona vaginale della persona offesa fosse da addebitare a EN, consentiva di circoscrivere l'ambito degli agenti ai soggetti "maschili di discendenza diretta dal padre dell'imputato".
6.7 Anche le spiegazioni della Corte territoriale sulle ragioni per cui solo EN OD potesse essere il violentatore sono, nelle quasi cinquanta pagine del ricorso sostanzialmente ignorate, continuando l'impugnazione a rimarcare la spregiudicatezza e a condotta di IN senza però chiedersi come potesse essere avvenuto che fra le 4.37 circa e le 5.11 la ragazza avesse consumato un rapporto sessuale con l'imputato per poi venire violentata, con le modalità descritte dalla vittima, da un secondo uomo di cui non si era trovata traccia nel tampone vaginale.
7. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto strettamente connesso e consequenziale al primo. La doglianza relativa alla mancata considerazione dell'errore sul consenso, ex art. 47 c.p., presuppone una ricostruzione fattuale alternativa a quella, motivatamente accolta dai giudici di merito, che ha accertato la sussistenza di una condotta violenta e coercitiva e, dunque, anche a prescindere dalle accuse della vittima, sul punto precise e perfettamente combacianti con le lesioni accertate, con gli esiti della visita ginecologica e con le conclusioni rassegnate dal dott. Cirnelli, della piena consapevolezza da parte dell'agente del dissenso della vittima.
7.1 La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale, valorizzando, da una parte, la versione della vittima e il riscontro dato dalla "brutalità oggettiva del fatto e, dall'altra, la mancanza di elementi confliggenti in ordine alle modalità di consumazione del rapporto sessuale, esclude non soltanto che l'eventuale iniziale
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consenso di IN si fosse protratto per tutta la durata del rapporto ma anche l'eventuale errore sul consenso da parte del violentatore. La Corte di appello, confermando la valutazione del primo giudice e ritenendo attendibile il racconto della persona offesa circa le modalità violente dell'aggressione, ha, quindi, esplicitamente escluso la sussistenza dei presupposti fattuali per configurare un'ipotesi di errore sul consenso. Pertanto, anche tale censura si risolve nella richiesta di una diversa e non consentita ricostruzione del fatto, basata su una rilettura delle prove, invero assai discutibile in quanto smentita da molteplici elementi, che, a fronte della completezza e della logicità della motivazione contestata, questa Corte non ha il potere di compiere.
8. Non consentite in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate sono le censure mosse con il terzo motivo del ricorso. La Corte territoriale ha negato il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità in considerazione delle modalità dell'aggressione, avendo "l'imputato operato sia una penetrazione con il proprio membro sia con quattro dita di una mano, rispetto ad un corpo che opponeva resistenza", del grado di coartazione della vittima, essendo stata la ragazza trascinata con forza sulla spiaggia e trattenuta sul lettino durante la violenza sessuale, e delle conseguenze psicologiche arrecate, disvelate non soltanto dalle dichiarazioni del padre adottivo, ma anche dai messaggi e dalle dichiarazioni degli amici.
8.1 Anche in relazione a tale capo, il ricorso si presenta come un tentativo di ottenere in sede di legittimità un terzo grado di giudizio di merito, proponendo doglianze che mirario a una rivalutazione delle risultanze processuali già congruamente esaminate e disattese dalla Corte di appello.
8.2 Stessa inammissibile impostazione risultano avere le restanti doglianze.
8.2.1 Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, "la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
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276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre <una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (cosi Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto)" (Sez. 2, n. 15428 del 5/3/2024, Stella). 8.2.2 È vero che la sentenza di appello, in motivazione, incorre in errore nel valutare come coincidente con il minimo edittale la pena di anni sei di reclusione ma tale errore è del tutto marginale in quanto ribadisce la congruità di una pena che il GUP aveva determinato individuando correttamente la cornice edittale dell'art. 609 bis c.p. cui fare riferimento rationes temporis e spiegando le ragioni per cui aveva ritenuto di doversi distaccare dal minimo edittale.
8.3 Il diniego delle attenuanti generiche è stato dal GUP fondato sulla "mancanza di elementi positivi suscettibili di valutazione a favore dell'imputato". La Corte d'appello ha respinto il relativo motivo di gravame prendendo in considerazione non soltanto la gravità del fatto, ma anche la condotta tenuta dall'imputato sia prima la violenza che successivamente nonché il comportamento processuale, privo di qualunque segno di resipiscenza. Trattasi di motivazione che resiste alle generiche critiche difensive, incentrate sull'età dell'imputato, dalla Corte territoriale considerata e su opinabili considerazioni, se solo si considerano l'età e lo stato di ebbrezza della ragazza e che le lesioni arrecate non erano funzionali alla consumazione dell'amplesso, come osservato dal GUP a pag. 14 della sentenza, in ordine all'incidenza che sulla vicenda potevano aver avuto "preliminari effusioni fisiche consenzienti".
8.3.1 Va, ancora, ricordato che il riconoscimento delle attenuanti generiche è oggetto di un giudizio discrezionale di fatto e può essere escluso dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione;
di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 2, n. 14970 del 27/03/2020; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010). Infatti, il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato anche sull'apprezzamento di un singolo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che il giudice consideri prevalente rispetto agli altri, come la gravità del fatto e la serialità dei comportamenti, così da formulare, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità dell'imputato (ex plurimis, Sez. 2, n. 15970 del 27/03/2020).
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8.4 L'aggravante della minorata difesa viene fondata dalla corte territoriale sul fatto che la violenza sessuale era stata perpetrata "in piena notte fra gli ombrelloni di una spieggia deserta, non raggiunta dalla luce dei lampioni" e sull'incidenza che l'elevato quantitativo di alcool assunto dalla ragazza aveva avuto sulla sua capacità di difendersi. Nella motivazione della sentenza impugnata, quindi, l'ora, il luogo della violenza e lo stato di ubriachezza sono collegate al reato commesso e se ne sottolinea l'incidenza agevolatrice che avevano avuto sul compimento dell'azione delittuosa.
8.4.1 Tale motivazione si muove nel solco tracciato dall'orientamento di legittimità divenuto ormai consolidato, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 02), secondo cui "le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso ".
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Merita di essere ricordata, per le similitudini esistenti con il caso in esame, Sez. 2, n. 23153 del 19/12/2018, dep. 2019, O., Rv. 276655-03 che ha ritenuto integrata l'aggravante in relazione ai reati di violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni commessi sulla "spiaggia di Rimini" alle "4 del mattino circa".
8.4.2 A tale motivazione il ricorrente contrappone censure di natura meramente fattuale e oppositiva che, ancora una volta, mirano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede.
8.5 Analoghe considerazioni possono essere sviluppate in ordine all'aggravante della minore età, avendo la Corte territoriale sottolineato come l'imputato avrebbe potuto facilmente verificare l'età della vittima e, ancora, che le "stesse fotografie della vittima dimostrano che non sussistesse una apparenza esteriore...incompatibile con la minore età".
8.5.1 Anche in questo caso il ricorrente oppone al ragionamento della Corte territoriale uno alternativo, ancora una volta assai discutibile, apparendo il criterio inferenziale, che porta la difesa ad attribuire "esuberanza" e la "spregiudicatezza" che sarebbero state dimostrate da una ragazzina, per di più ubriaca, quale IN, nelle ore precedenti la violenza sessuale a una persona maggiorenne con un tale grado di probabilità da rendere superfluo ogni ulteriore accertamento in ordine all'età della giovane, riconducibile più che a massime di esperienza a convinzioni culturali prive di qualunque base empirica.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/2/2026
Il Consigliere estensore Lorenzo Antonio Bucca of al prece
IL Presidente
UC RA
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
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Presidente
Deposita in Cancelleria
Oggi. 26 FEB. 2026
IL FUNZIONARIO GHIARIO UA NI
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