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Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2023, n. 16088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16088 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NT QU, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 2 dicembre 2022, della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Gianluca Giordano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato di bancarotta semplice e rimodulate le pene accessorie fallimentari, ha per il resto confermato, per quel che rileva in questa sede, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado a carico di AL CI, ritenuto responsabile, nella sua qualità di amministratore unico della Roche s.r.l. (dichiarata fallita il 20 settembre 2010), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto beni e denaro, trasferendoli in favore di altre società dallo stesso Penale Sent. Sez. 5 Num. 16088 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 17/03/2023 partecipate, a sé medesimo o a suoi stretti familiari) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver distrutto o occultato il libro giornale relativo all'anno 2006 allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari). 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di quattro motivi di censura, formulati tutti sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. 2.1. Con il primo, in particolare, il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe travisato un pacifico dato probatorio acquisito in dibattimento, rappresentato dagli atti del procedimento incardinato nei confronti dei suoi usurai, e dalle stesse dichiarazioni rese da ES CI, sua figlia, che, esaminata in dibattimento, avrebbe compiutamente ricostruito il successivo evolversi delle vicende familiari, eziologicamente legate ai fatti oggetto delle odierne imputazioni: un dato probatorio essenziale ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall'art. 54 cod. pen., ma del tutto pretermesso dalla Corte territoriale. 2.2. Il secondo motivo attiene, invece, al profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo. Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare alcuni dati significativi, emersi dalla relazione di consulenza tecnica depositata dalla difesa: in particolare, quanto alla bancarotta patrimoniale, le condizioni economiche nelle quali versava la società durante la gestione riconducibile al CI e la significativa distanza temporale rispetto al fallimento (dichiarato quattro anni dopo la cessazione delle sue funzioni gestorie); quanto alla bancarotta documentale, la circostanza per cui tutta la documentazione contabile era gestita dal suo commercialista, per cui, quanto meno sotto il profilo della sussistenza dell'evento soggettivo, alcuna responsabilità si sarebbe potuta riconoscere in capo al CI. 2.3. Il terzo lamenta l'omessa derubricazione del reato di cui al capo F), relativo alla ritenuta bancarotta fraudolenta documentale, nel meno grave reato di bancarotta semplice, non avendo considerato, la Corte territoriale, la significativa mole di documenti depositati nelle mani del commercialista. 2.4. Il quarto motivo, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e censura il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 219 I. fall., da riconoscersi, secondo la prospettazione difensiva, alla luce della genesi dei fatti in contestazione (connessa alle già richiamate vicende estorsive) e alla successiva riparazione del danno. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha già precisato come, in relazione al reato di bancarotta, non sussiste la scriminante dello stato di necessità qualora i soci amministratori distraggano i beni appartenenti alla società per destinarli a creditori che pratichino interessi usurari qualora essi abbiano volontariamente e consapevolmente creato una situazione di pericolo per l'impresa (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; Sez. 5, n. 10542 del 31/10/2014, dep. 2015, Rv. 262726). E il principio affermato, ancorché dettato con riferimento al reato di bancarotta preferenziale, è, all'evidenza, applicabile anche a quello di bancarotta per distrazione, in quanto fondato sull'insussistenza dei presupposti applicativi dettati dall'art. 54 cod. pen., in punto di consapevole genesi della situazione di pericolo e di evitabilità del pericolo stesso. È noto, infatti, che la esimente di cui all'art. 54 cod. pen., pur configurabile quando il danno grave alla persona sia diretto non solo contro la vita o la integrità fisica, ma altresì sia minacciato nei confronti dei beni attinenti alla personalità, quali, ad esempio, quello alla libertà, al pudore, all'onore, al decoro, richiede altresì che il pericolo e cioè la costrizione a violare la legge, non siano evitabili mediante il ricorso ad altri mezzi. Accanto alla sussistenza del pericolo attuale del danno grave è necessario, cioè, che non vi sia altra concreta possibilità di salvezza priva di disvalore penale (Sez. 5, n. 10542 del 31/10/2014, dep. 2015, Rv. 262726; Sez. 3, n. 17592 del 12/01/2006, Rv. 234184). Così come è necessario che il pericolo che ne costituisce il presupposto non deve essere cagionato dal soggetto che compie l'intervento necessitato e, quindi, deve essere indipendente dalla volontà dell'agente, che, quindi, non deve avere volontariamente o colposamente determinato la situazione pericolosa (ibidem). Ebbene, in concreto, alla luce di quanto evidenziato dallo stesso ricorrente, emerge, nelle modalità delle azioni, l'esistenza di un contributo quantomeno colposo, da parte dello stesso ricorrente, alla creazione della situazione di pericolo per l'impresa, che essi hanno poi ritenuto di dovere fronteggiare con l'intervento che ha dato luogo a effetti necessitati. E tanto esclude, di per sé, la sussistenza dell'invocata esimente. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo di censura. Quanto alla bancarotta patrimoniale, è necessario rilevare come la specifica censura non risulta sollevata in appello. E tanto preclude la possibilità di valutarla in questa sede. In ogni caso, alla luce della complessiva motivazione offerta dalla corte territoriale (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500), essa è comunque manifestamente infondata. Effettivamente la 3 decisione di merito deve dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto e della riconoscibilità del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori, e dall'altro, alla proiezione soggettiva di tale concreta messa in pericolo. Indici rinvenibili, ad esempio, nella disamina del fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata;
nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi;
nella "distanza" (e, segnatamente, nell'irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione). Ebbene, sotto tale profilo, la corte territoriale ha dato atto non solo delle chiare cointeressenze dell'amministratore con i destinatari dei pagamenti (il denaro veniva, infatti, trasferito in favore di società riconducibili allo stesso amministratore e, comunque, a sé medesimo o ai suoi stretti familiari), ma anche della loro particolare valenza economica. E tanto è sufficiente a dar conto dell'oggettivo carattere fraudolento dell'atto e della proiezione soggettiva di tale dato. Quanto alla bancarotta documentale, a prescindere dalla circostanza per cui, per come rilevato dalla Corte territoriale, il libro giornale relativo all'anno 2006 (oggetto della contestazione cristallizzata nel capo d'imputazione) non risulta essere stato consegnato al commercialista, è sufficiente rilevare come, a norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda, per cui egli potrà avvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resterà sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa, dovendosi presumere che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall'imprenditore medesimo (Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Rv. 212147) e sussistendo, comunque, l'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258947). 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza atteso che la Corte territoriale ha specificamente evidenziato come il ricorrente abbia tentato 4 (- d'ingannare lo stesso commercialista per far risultare che avesse trasmesso anche il libro giornale (oggetto della contestazione). E tanto dà conto dello specifico intento fraudolento sotteso alla condotta tenuta dal CI. 4. Inammissibile è, infine, il quarto motivo, atteso che la corte territoriale, escludendo, alla luce dell'importo della distrazione, la possibilità di considerare lieve una diminuzione patrimoniale di oltre 500.000 euro, ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte (quanto alla necessaria valutazione del danno in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva disponibile per il riparto: ex plurimis, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541), essendo del tutto irrilevante, sotto tale profilo, sia l'eventuale genesi delle condotte (estranee al profilo, meramente quantitativo, della determinazione del danno), sia la restituzione di quanto sottratto successivamente alla dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Rv. 280496). 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il C
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Gianluca Giordano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato di bancarotta semplice e rimodulate le pene accessorie fallimentari, ha per il resto confermato, per quel che rileva in questa sede, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado a carico di AL CI, ritenuto responsabile, nella sua qualità di amministratore unico della Roche s.r.l. (dichiarata fallita il 20 settembre 2010), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto beni e denaro, trasferendoli in favore di altre società dallo stesso Penale Sent. Sez. 5 Num. 16088 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 17/03/2023 partecipate, a sé medesimo o a suoi stretti familiari) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver distrutto o occultato il libro giornale relativo all'anno 2006 allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari). 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di quattro motivi di censura, formulati tutti sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. 2.1. Con il primo, in particolare, il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe travisato un pacifico dato probatorio acquisito in dibattimento, rappresentato dagli atti del procedimento incardinato nei confronti dei suoi usurai, e dalle stesse dichiarazioni rese da ES CI, sua figlia, che, esaminata in dibattimento, avrebbe compiutamente ricostruito il successivo evolversi delle vicende familiari, eziologicamente legate ai fatti oggetto delle odierne imputazioni: un dato probatorio essenziale ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall'art. 54 cod. pen., ma del tutto pretermesso dalla Corte territoriale. 2.2. Il secondo motivo attiene, invece, al profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo. Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare alcuni dati significativi, emersi dalla relazione di consulenza tecnica depositata dalla difesa: in particolare, quanto alla bancarotta patrimoniale, le condizioni economiche nelle quali versava la società durante la gestione riconducibile al CI e la significativa distanza temporale rispetto al fallimento (dichiarato quattro anni dopo la cessazione delle sue funzioni gestorie); quanto alla bancarotta documentale, la circostanza per cui tutta la documentazione contabile era gestita dal suo commercialista, per cui, quanto meno sotto il profilo della sussistenza dell'evento soggettivo, alcuna responsabilità si sarebbe potuta riconoscere in capo al CI. 2.3. Il terzo lamenta l'omessa derubricazione del reato di cui al capo F), relativo alla ritenuta bancarotta fraudolenta documentale, nel meno grave reato di bancarotta semplice, non avendo considerato, la Corte territoriale, la significativa mole di documenti depositati nelle mani del commercialista. 2.4. Il quarto motivo, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e censura il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 219 I. fall., da riconoscersi, secondo la prospettazione difensiva, alla luce della genesi dei fatti in contestazione (connessa alle già richiamate vicende estorsive) e alla successiva riparazione del danno. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha già precisato come, in relazione al reato di bancarotta, non sussiste la scriminante dello stato di necessità qualora i soci amministratori distraggano i beni appartenenti alla società per destinarli a creditori che pratichino interessi usurari qualora essi abbiano volontariamente e consapevolmente creato una situazione di pericolo per l'impresa (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; Sez. 5, n. 10542 del 31/10/2014, dep. 2015, Rv. 262726). E il principio affermato, ancorché dettato con riferimento al reato di bancarotta preferenziale, è, all'evidenza, applicabile anche a quello di bancarotta per distrazione, in quanto fondato sull'insussistenza dei presupposti applicativi dettati dall'art. 54 cod. pen., in punto di consapevole genesi della situazione di pericolo e di evitabilità del pericolo stesso. È noto, infatti, che la esimente di cui all'art. 54 cod. pen., pur configurabile quando il danno grave alla persona sia diretto non solo contro la vita o la integrità fisica, ma altresì sia minacciato nei confronti dei beni attinenti alla personalità, quali, ad esempio, quello alla libertà, al pudore, all'onore, al decoro, richiede altresì che il pericolo e cioè la costrizione a violare la legge, non siano evitabili mediante il ricorso ad altri mezzi. Accanto alla sussistenza del pericolo attuale del danno grave è necessario, cioè, che non vi sia altra concreta possibilità di salvezza priva di disvalore penale (Sez. 5, n. 10542 del 31/10/2014, dep. 2015, Rv. 262726; Sez. 3, n. 17592 del 12/01/2006, Rv. 234184). Così come è necessario che il pericolo che ne costituisce il presupposto non deve essere cagionato dal soggetto che compie l'intervento necessitato e, quindi, deve essere indipendente dalla volontà dell'agente, che, quindi, non deve avere volontariamente o colposamente determinato la situazione pericolosa (ibidem). Ebbene, in concreto, alla luce di quanto evidenziato dallo stesso ricorrente, emerge, nelle modalità delle azioni, l'esistenza di un contributo quantomeno colposo, da parte dello stesso ricorrente, alla creazione della situazione di pericolo per l'impresa, che essi hanno poi ritenuto di dovere fronteggiare con l'intervento che ha dato luogo a effetti necessitati. E tanto esclude, di per sé, la sussistenza dell'invocata esimente. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo di censura. Quanto alla bancarotta patrimoniale, è necessario rilevare come la specifica censura non risulta sollevata in appello. E tanto preclude la possibilità di valutarla in questa sede. In ogni caso, alla luce della complessiva motivazione offerta dalla corte territoriale (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500), essa è comunque manifestamente infondata. Effettivamente la 3 decisione di merito deve dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto e della riconoscibilità del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori, e dall'altro, alla proiezione soggettiva di tale concreta messa in pericolo. Indici rinvenibili, ad esempio, nella disamina del fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata;
nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi;
nella "distanza" (e, segnatamente, nell'irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione). Ebbene, sotto tale profilo, la corte territoriale ha dato atto non solo delle chiare cointeressenze dell'amministratore con i destinatari dei pagamenti (il denaro veniva, infatti, trasferito in favore di società riconducibili allo stesso amministratore e, comunque, a sé medesimo o ai suoi stretti familiari), ma anche della loro particolare valenza economica. E tanto è sufficiente a dar conto dell'oggettivo carattere fraudolento dell'atto e della proiezione soggettiva di tale dato. Quanto alla bancarotta documentale, a prescindere dalla circostanza per cui, per come rilevato dalla Corte territoriale, il libro giornale relativo all'anno 2006 (oggetto della contestazione cristallizzata nel capo d'imputazione) non risulta essere stato consegnato al commercialista, è sufficiente rilevare come, a norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda, per cui egli potrà avvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resterà sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa, dovendosi presumere che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall'imprenditore medesimo (Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Rv. 212147) e sussistendo, comunque, l'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258947). 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza atteso che la Corte territoriale ha specificamente evidenziato come il ricorrente abbia tentato 4 (- d'ingannare lo stesso commercialista per far risultare che avesse trasmesso anche il libro giornale (oggetto della contestazione). E tanto dà conto dello specifico intento fraudolento sotteso alla condotta tenuta dal CI. 4. Inammissibile è, infine, il quarto motivo, atteso che la corte territoriale, escludendo, alla luce dell'importo della distrazione, la possibilità di considerare lieve una diminuzione patrimoniale di oltre 500.000 euro, ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte (quanto alla necessaria valutazione del danno in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva disponibile per il riparto: ex plurimis, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541), essendo del tutto irrilevante, sotto tale profilo, sia l'eventuale genesi delle condotte (estranee al profilo, meramente quantitativo, della determinazione del danno), sia la restituzione di quanto sottratto successivamente alla dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Rv. 280496). 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il C