Sentenza 9 luglio 2003
Massime • 1
In tema di accertamento circa l'età di un soggetto non è operante la presunzione della minore età, di cui all'art. 8, comma secondo, del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 nel caso in cui, a fronte dell'esito inequivocabile di accertamenti ragiografici compatibili con una età di almeno diciotto anni, il soggetto interessato abbia prodotto documentazione di identità priva di qualsiasi autenticità e sicura riferibilità al soggetto stesso, poiché siffatta produzione non può generare dubbi sulla minore età.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2003, n. 38379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38379 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. OLIVIERI RENATO - PRESIDENTE -
1.Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - CONSIGLIERE -
2.Dott. VISCONTI SERGIO - CONSIGLIERE -
3.Dott. ROMIS VINCENZO - REL. CONSIGLIERE -
4.Dott. PALMIERI ETTORE - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS CH N. IL 06/08/1986;
avverso ORDINANZA del 19/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere ROMIS VINCENZO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Gialanella che ha chiesto declaratoria di inammissibilità.
OSSERVA
Il GIP presso il Tribunale di Milano rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di SS IC - ristretto in carcere in conseguenza di applicazione della misura cautelare restrittiva - di dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario a favore di quello per i minorenni, formulata dal difensore dell'indagato sull'assunto della minore età di quest'ultimo: nel suo provvedimento il GIP evidenziava che l'esito dell'accertamento tecnico disposto dal P.M. aveva concluso per la maggiore età dell'SS e che neppure la consulenza tecnica allegata alla memoria difensiva aveva concluso in senso contrario. Proponeva appello l'indagato ribadendo le proprie argomentazioni ed il Tribunale della libertà di Milano respingeva il gravame sottolineando che dagli atti emergeva come compiutamente accertata la maggiore età dell'SS. Ha proposto ricorso per Cassazione quest'ultimo deducendo vizio motivazionale in ordine alla ritenuta maggiore età e sostenendo in particolare che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione la documentazione esibita a sostegno dell'impugnazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure. Ulteriore profilo di inammissibilità è da ravvisarsi nel fatto che con il gravame sono state riproposte sostanzialmente le medesime ragioni già vagliate e disattese dal giudice dell'appello; nella giurisprudenza di legittimità è stato, invero, affermato il seguente principio di diritto: "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, N. 256/98 - ud. 18/9/1997 - RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93, ud. 15/12/1992, RV. 193046). Nella concreta fattispecie il Tribunale della libertà ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento con argomentazioni del tutto logiche e congrue basate sull'accertamento tecnico espletato, all'esito del quale il perito ha espressamente affermato che "i tre punteggi globali di maturazione (metodo TW2 età ossea 20, TW2 età ossea carpale e RUS) sono (pertanto) indicativi di maturità completa corrispondente ad un'età anagrafica adulta". Nè il Tribunale ha mancato di vagliare, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le allegazioni difensive;
ed infatti il Tribunale ha espressamente valutato come inattendibile ed inaffidabile - e quindi inidonea a contrastare l'esito degli accertamenti svolti - la documentazione anagrafica prodotta (in copia) dall'interessato, in quanto concernente un soggetto con un nominativo diverso da quello con il quale l'indagato è stato individuato: al riguardo il Tribunale ha altresì evidenziato come l'indagato stesso risulti aver utilizzato almeno dieci generalità diverse. Dunque, nella concreta fattispecie non può assolutamente parlarsi neanche di dubbio circa l'età del ricorrente, alla luce dell'indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di accertamento circa l'età di un soggetto "non è operante la presunzione della minore età, di cui all'art. 8, comma secondo, del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 nel caso in cui, a fronte dell'esito inequivocabile di accertamenti radiografici compatibili con una età di almeno diciotto anni, il soggetto interessato abbia prodotto documentazione di identità priva di qualsiasi autenticità e sicura riferibilità al soggetto stesso, "poiché siffatta produzione non può generare dubbi sulla minore età" (in tal senso, Sez. 2, n. 2867/92 - ud. 9/12/1991 - imp. Iovanovic, RV. 189897).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00 (cinquecento).
La Cancelleria provvederà alla comunicazione di cui all'art. 23 c.1 bis della legge 8/8/1995 n. 332.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 = in favore della cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c.1 bis Legge 8/8/1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 OTTOBRE 2003.