Sentenza 16 febbraio 2024
Massime • 3
In tema di divieto di "bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, sicché non opera il suddetto divieto nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per associazione mafiosa e di altro procedimento intentato per associazione di narcotraffico finalizzata all'agevolazione del medesimo clan mafioso.
In sede di giudizio abbreviato è precluso il vaglio del precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena.
In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato dopo l'ammissione del rito non sono utilizzabili nei confronti degli altri coimputati, in quanto l'accesso al rito speciale preclude, a parte le eccezioni normativamente regolate, l'introduzione di nuovi elementi sui quali fondare l'accusa già formulata nel capo di imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2024, n. 17014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17014 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
1. AL RO nato a [...] il [...] 2. IA CE nato a [...] il [...] 3. ZÙ ZO nato a [...] il [...] 4. CU TO nato a [...] il [...] 5. DI VO MA nato a [...] il [...] 6. DE NO RO nata a [...] il [...] 7. FA ME nato a [...] il [...] 8. OT ME IT nato a [...] il [...] 9. AN ME nato a [...] il [...] 10. AL SE nato a [...] il [...] 11. EC GJ nato a [...] il [...] 12. ZÙ ME nato a [...] il [...] 13. TO EL TO nato a [...] il [...] 14. RE FA nato a [...] il [...] 15. BU TO nato a [...] il [...] 16. LO ZO nato a [...] il [...] 17. LL TO CE nato a [...] il [...] 18. LL EA nato a [...] il [...] A 19. DA TO nato a [...] il [...] 20. NO NI nato a [...] il [...] 21. RD ME AR nato a [...] il [...] 22. FI SE nato a [...] il [...] 23. FI AS nato a [...] il [...] 24. IA ME nato a [...] il [...] 25. RI EL nato a [...] il [...] 26. LO CE nato a [...] il [...] 27. IA RN nato a [...] il [...] 28. IO NI nato a [...] il [...] 29. FI RO nato a [...] il [...] 30. BI UC nata a [...] il [...] 31. EL TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 25/07/2022 DEla CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consiglieri Alfredo Guardiano ed TT AR IN;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale LU ODElo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi di LO VA e IL LU, di rigettare i ricorsi degli altri imputati;
uditi i difensori degli imputati: avv. Antonella Leopizzi per gli imputati IL LU e DO RD;
avv. TI CE per IA SC, MA ZO, IN NN, RD LO TI;
avv. Diego Lanza per IN NN;
avv. Cosimo Albanese per PE AL;
avv. VA VE per AL IE, IA SC, MA ZO, CU NI, FO LO TO, NN LO;
avv. VA Ragusa per EL NI;
avv. NN OL per FI IE;
avvocati Clara Veneto e PE Calabrò per TO NO avvocati RA Carlo Coppi e PE Calabrò per TO PE;
avv. PE Lo PR per AL IE, AR VA EL, LI AN;
A avv. TA Pino per OF LO, FO LO TO e LO VA;
avv. NO EL per CU NI, Di SA UR, De TA SA, CI GJ, MA LO, RT DA VA;
avv. BI Catania per CI GJ e MA LO;
avv. NI Tripodi per RE BI;
avv. PE Alvaro per HI LO;
avv. Tommaso UT YO per RT DA VA e TI CE;
avv. SC LO per TI CE;
avv. VA Leotta per UD VA;
avv. DR Diddi per OR NN;
che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. SOMMARIO Ritenuto in fatto pag. 5 1. La decisione impugnata pag. 8 2-32. I motivi dei ricorsi proposti dagli imputati Considerato in diritto pag. 41 1. Esiti DEla decisione 2. I caratteri DE giudizio di legittimità 2.1 Casi e limiti DE ricorso per cassazione pag. 42 2.2 Considerazioni generali sui ricorsi proposti pag. 44 3. Le questioni comuni 3.1. Le intercettazioni .pag. 45 3.2. La chiamata di correo .pag. 46 3.2.1. Principi generali.. .pag. 46 3.2.2. La chiamata de relato.. pag. 48 3.2.3. Casi particolari estranei alla chiamata de relato .pag. 49 3.2.4. Il sindacato di legittimità pag. 51 3.2.5. Considerazioni sui motivi proposti .pag. 51 3.3. L'associazione di tipo mafioso.. pag. 54 3.4. L'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. .pag. 57 3.5. Le associazioni di narcotraffico, art. 74 T.U. stup.. pag. 58 pag. 58 3.5.1. Considerazioni generali pag. 60 3.5.2. Le associazioni oggetto DE processo 3.5.3. Segue: l'associazione di cui al capo 1) pag. 61 pag. 64 3.5.4. Segue: l'associazione di cui al capo 15) pag. 65 3.5.5. Segue: l'associazione di cui al capo 24) .pag. 66 3.5.6. Segue: l'associazione di cui al capo 27.27). 3 .pag. 67 3.5.7. Segue: l'associazione di cui al capo A) pag. 68 3.5.8. Segue: l'associazione di cui a un altro capo 1) pag. 68 3.6. Il reato di cui all'art. 73 T.U. stup... pag. 68 3.6.1. Concorso apparente di norme e concorso formale... .pag. 70 3.6.2. Il reato di cui all'art. 73, comma 5 T.U. stup..... pag. 71 3.6.3. Rapporti tra art. 74, comma 6 e art. 73 T.U. stup pag. 72 3.6.4. Segue: il reato di cui al capo 27) .pag. 73 3.7. Il decorso dei termini di prescrizione 3.8. Determinazione DEla pena: i binari DE giudizio di legittimità pag. 74 .pag. 75 4. FO LO TO .pag. 78 5. IN NN pag. 84 6. DO RD .pag. 85 7. IL LU pag. 86 8. LO VA .pag. 87 9. CI GJ pag. 101 10. De TA SA e Di SA UR.. pag. 104 11. UD VA .pag. 108 12. TO NO pag. 113 13. IA SC .pag. 120 14. TO PE .pag. 122 15. OR NN pag. 124 16. EL NI .pag. 126 17. MA ZO pag. 130 18. MA LO pag. 131 19. AL PE pag. 133 20. RT DA VA pag. 134 21. AR VA EL pag. 135 22. CU NI pag. 137 23. NN LO pag. 138 24. LI AN pag. 140 25. OF LO pag. 142 26. FI IE pag. 143 27. HI LO pag. 144 28. RE BI pag. 144 29. TI CE pag. 145 30. AL IE pag. 147 31. RD LO TI pag. 147 32. LL SC e IN AM pag. 148 33. Conclusioni 4 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di SI ha deciso, con una riforma parziale DEla condanna di primo grado, il giudizio abbreviato incardinato (anche) nei confronti di CI GJ, TO NO, De TA SA, Di SA UR, IN NN, LO VA, FO LO TO, DO RD, IL LU, IA SC, UD VA, HI LO, OF LO, RT DA VA, AR VA EL, CU NI, RE BI, TO PE, IN AM, OR NN, EL NI, AL PE, TI CE, FI IE, AL IE, NN LO, MA LO, MA ZO, RD LO TI, LI AN e LL SC. Il thema decidendi riguarda, in estrema sintesi: - la partecipazione di IN NN, TO NO e DE collaboratore di giustizia DO RD alla associazione mafiosa denominata dei "Barcellonesi", appartenente a Cosa Nostra siciliana, insediata nel territorio di LO OZ di TO e comuni IT (capo 9 LLimputazione trascritto a pag. 20 DEla sentenza impugnata, per i primi due imputati, capo 1 pag. 32 per il terzo); nonché il concorso esterno nel ME DEitto associativo da parte DE carabiniere IA SC (capo 10, pag. 20-21); alcune associazioni di narcotraffico, operanti nella provincia di SI (Milazzo, isola di Lipari, LO OZ di TO): una DEle quali, armata, espressione DE sodalizio mafioso dei barcellonesi, capeggiata prima da MA ZO e, dopo l'arresto di questi avvenuto il 10 luglio 2013, da LE SI (separatamente giudicato), a sua volta arrestato nel mese di giugno 2015, poi divenuto collaboratore di giustizia (capo 1, pag. 8, nonché capo A pag. 26 riferito alla partecipazione di LI AN); - la detenzione e il porto illegale di armi;
i reati-scopo concernenti l'acquisto, cessione, detenzione di sostanze stupefacenti;
-vari episodi di estorsione e altri reati collegati. In particolare, per quanto qui interessa, la Corte di appello ha così deciso: nei confronti di CI GJ, ha confermato la condanna per i reati di cui al capo 3 (artt. 629 commi 1 e 2 e 416 bis.1, cod. pen., pag. 9), al capo 25.25 (coincidente con 26.26, qualificato ai sensi LLart. 73, comma 4, dpr. n. 309 DE 1990, pag. 17), al capo 27.27 (art. 74, comma 2 dpr 309/1990, pag. 18); -nei confronti di TO NO, ha confermato la condanna per i reati di cui al capo 9 (art. 416 bis, commi primo e quarto, cod. pen., pag. 20), al capo L O5 27.27 (art. 74, comma 1, d.p.r. n. 309 DE 1990, pag. 18) e al capo 5 (art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 DE 1990, pag. 10); nei confronti di De TA SA, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 3 (artt. 629 commi 1 e 2 e 416 bis.1, cod. pen., pag. 9); -nei confronti di Di SA UR, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 3 (artt. 629 commi 1 e 2 e 416 bis.1, cod. pen., pag. 9); -nei confronti di IN NN, ha confermato integralmente la condanna di primo grado per il reato di cui al capo 9 (art. 416 bis, commi primo e quarto, cod. pen., pag. 20); -nei confronti di LO VA, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 5 (artt. 629 commi 1 e 2 e 416 bis.1, cod. pen., pag. 19); nei confronti di FO LO TO, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 2 (artt. 629 commi 1 e 2 e 416 bis.1, cod. pen., pag. 18); - nei confronti di DO RD (collaboratore di giustizia) ha confermato integralmente la condanna di primo grado per i reati di estorsione tentata e consumata, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (pagg. 27-31), al capo 17 (artt. 2, 4 e 7 l. n. 895 DE 1967, pag. 31), al capo 18 (art. 74 dpr n. 309 DE 1990, pag. 31), al capo 19 (artt. 73 e 74 dpr n. 309 DE 1990, pag. 31), al capo 20 (art. 624-bis cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., pag. 31); ulteriore capo 1 pag. 32 (per avere fatto parte negli anni 2013 e 2014 LLassociazione mafiosa dei "barcellonesi" - la medesima di cui al capo 9 -); nei confronti di IL LU, ha confermato integralmente la condanna di primo grado per il reato di cui al capo 20 (art. 624-bis cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., pag. 31); nei confronti di IA SC, ha confermato la condanna per i reati di cui al capo 27.27 (art. 74, comma 2, d.p.r. n. 309 DE 1990, pag. 18) e al capo 10 (artt. 110, 416-bis cod. pen., pag. 20); - nei confronti di UD VA, ha confermato la condanna per i reati di cui al capo 3 (artt. 629 commi 1 e 2 e 416 bis.1, cod. pen., pag. 9), al capo 4 (artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 DE 1967, pag. 10), al capo 5 (art. 73, comma 1, dpr. n. 309 DE 1990, pag. 10), al capo 25.25. (coincidente con 26.26, qualificato ai sensi LLart. 73, comma 4, dpr. n. 309 DE 1990, pag. 17), al capo 27.27 (art. 74, comma 2 dpr 309/1990, pag. 18); - nei confronti di HI LO, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 27 (art. 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990, pag. 14); -nei confronti di OF LO, ha confermato la condanna per i reati di cui al capo 24 (riqualificato ai sensi LLart. 74 comma 6 dpr 309/1990, pag. 13) e al capo 28 (artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967, pag. 14); 6 - nei confronti di RT DA VA, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 1 (art. 74 commi 2, 3 e 4 dpr 309/1990, pag. 8); nei confronti di AR VA EL, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 1 (art. 74, commi 2, 3 e 4 dpr 309/1990, pag. 8); - nei confronti di CU NI, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 1 (art. 74, commi 2, 3 e 4, dpr 309/1990, pag. 8); - nei confronti di RE BI, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 27 (art. 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990, pag. 14); -nei confronti di TO PE, ha confermato la condanna per i reati di cui al capo 27.27 (art. 74, comma 2 dpr 309/1990, pag. 18) e al capo C (riqualificato ai sensi LLart. 73, comma 5 d.p.r. n. 309 DE 1990 pag. 27); nei confronti di IN AM, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo A (riqualificato ai sensi LLart. 74, comma 6, dpr. n. 309 DE 1990, pag. 21); nei confronti di OR NN, ha confermato la condanna per i reati di cui al capo 27.27 (art. 74, comma 1, dpr 309/1990 pag. 18), al capo 1.1 (art. 73, comma 1, dpr. n. 309 DE 1990, pag. 14), ai capi c), d) ed e (art. 73, comma 1, dpr. n. 309 DE 1990, pag. 15), al capo 29.29 (art. 611 cod. pen., pag. 18); -nei confronti di EL NI, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 27.27 (art. 74, comma 2, dpr 309/1990 pag. 18); -nei confronti di AL PE, ha confermato la condanna per i reati di cui al capo 1 (art. 74, commi 2, 3 e 4, dpr 309/1990, pag. 8), al capo 6.6 (art. 73, comma 1, dpr. n. 309 DE 1990, pag. 16), al capo 27.27 (art. 74, comma 2 dpr 309/1990, pag. 18); -nei confronti di TI CE, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 27 (art. 73, commi 1 e 4 d.p.r. n. 309 DE 1990, pag. 14); nei confronti di FI IE, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 27 (art. 73, commi 1 e 4 d.p.r. n. 309 DE 1990, pag. 14); -nei confronti di AL IE, ha confermato la condanna per i reati di cui al capo 1 (riqualificato ai sensi LLart. 74 comma 6 dpr. n. 309 DE 1990, pag. 23), K ai capi 6), 8), 17 (riqualificati ai sensi LLart. 73 comma 5, dpr. n. 309 DE 1990, pagg. 24 e 26), ai capi 2), 3), 17bis (art. 73, comma 1, dpr n. 309 DE 1990, pagg. 23 e 26), al capo 7) (art. 73, comma 1 e comma 4, dpr n. 309 DE 1990, pag. 24); nei confronti di NN LO, ha confermato la condanna per il reato - di cui al capo 1 (art. 74 comma 2, 3 e 4 dpr 309/1990, pag. 8 con l'aggravante LLassociazione armata e associazione composta da dieci o più persone); -nei confronti di MA LO, ha confermato la condanna per i reati di cui al capo 1 (art. 74 comma 2, 3 e 4 dpr 309/1990, con l'aggravante 416-bis.1 cod. pen., pag. 8) e al capo 2 (artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 DE 1967, pagg. 8, 9); 7 nei confronti di MA ZO, ha confermato integralmente la condanna per i reati di cui al capo 1 (art. 74 comma 1, 3 e 4 dpr 309/1990, con l'aggravante 416-bis.1 cod. pen., pag. 8) e al capo 2 (artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 DE 1967, pagg. 8, 9); -nei confronti di RD LO TI, ha confermato la condanna per i reati di cui al capo 15 (riqualificato ai sensi LLart. 74 comma 6, dpr 309/1990, pagg. 11 e 12) e al capo 16 (riqualificato ex art. 73, comma 5, dpr 309/1990, pag. 12,); -nei confronti di LI AN, ha confermato la condanna per i reati di cui al capo A (art. 74, comm1 e 4, dpr n. 309 DE 1990, pag. 26), al capo B (art. 73 comma 4, dpr n. 309 DE 1990, pag. 26), ai capi 33, 35, 38 e 40 (riqualificati ai sensi LLart. 73, comma 5, dpr, n. 309 DE 1990, pagg. 22 e 23) e al capo 39 (art. 73 comma 4, dpr n. 309 DE 1990, pag. 23); -nei confronti di LL SC, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo A (riqualificato ai sensi LLart. 74, comma 6, dpr. n. 309 DE 1990, pag. 21). La medesima Corte ha prosciolto gli imputati con varie formule da altre imputazioni;
ha dichiarato, tra l'altro, estinti per prescrizione alcuni reati, previa derubricazione dei DEitti associativi nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, dp.r. n. 309/90 e dei reati scopo nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, dpr. n. 309/90; ha proceduto alla rideterminazione DEle pene.
2. Avverso la sentenza ricorrono tutti i predetti imputati, tramite i rispettivi difensori, articolando i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi LLart. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
3. FO LO TO, condannato per il DEitto di estorsione aggravata di cui al capo 2 (pag. 18), commesso in danno di IN RA, a capo di alcune imprese di onoranze funebri, lamenta: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza DEla fattispecie estorsiva, in quanto la corte territoriale non ha considerato che, come riferito dal collaboratore di giustizia D'MI, nel caso in esame non si trattava di un'estorsione in danno DE IN, il quale semplicemente "dava" DEle somme di denaro, senza tacere, da un lato, che risulta manifestamente illogico ritenere che l'estorsione si sia consumata a vantaggio dei vertici LLassociazione barcellonese, mentre uno dei presunti vertici DEla cosca, il IN per l'appunto, ha dichiarato di non avere ricevuto nulla;
dall'altro che, alla luce DEla sua personalità (usuraio e truffatore), il IN non poteva essere sottoposto a estorsione dal FO,, 8 essendosi instaurato tra i due uomini un rapporto di collaborazione e di società "in affari", sicché il fatto che il IN non si sia rivolto al FO, ma ad altri per eliminare la concorrenza è sintomo che quest'ultimo non gi assicurava alcuna protezione, non percependo alcuna somma a titolo di estorsione;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di valutazione DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D'MI LO, MI RE, AM VA, DO RD, ritenute erroneamente autonome e affidabili, laddove esse sono il frutto di un'evidente circolarità DEla prova, non hanno formato oggetto di verifica, comparazione e coordinazione, sono state travisate, in quanto, lungi dall'essere convergenti, appaiono assolutamente contraddittorie e divergenti;
3) nullità DEla sentenza per compiuto decorso DE termine di prescrizione DE reato pur nella sua estensione massima, posto che come affermato dal D'MI i fatti per cui si procede risalgono agli anni '90, mentre risulta DE tutto arbitrario ritenere che la somma di 2000 euro, che il DO ha affermato di avere portato ai familiari DE FO nel periodo in cui quest'ultimo era detenuto, quindi nel 2014, siano da collegare all'estorsione di cui si discute.
4. IN NN, condannato per il DEitto ex art. 416 bis, c.p., di cui al capo 9 (pag. 20), nel ricorso a firma LLavv. Diego Lanza, lamenta: 1) vizio di motivazione, posto che la corte territoriale non fornisce adeguata e logica motivazione circa la ricostruzione LLinserimento DE IN nel sodalizio associativo dei Barcellonesi, guidato da BA FI, ponendo a fondamento DEla sua decisione le dichiarazioni dei collaboratori D'MI e AF, ritenute, tuttavia, nel precedente procedimento penale sorto a suo carico, c.d. "Gotha 7", insufficienti per l'accoglimento DEla richiesta di applicazione DEla misura cautelare a suo carico, come arricchite dal contributo fornito dal collaboratore di giustizia MI RE, il quale, tuttavia, era la fonte DEle dichiarazioni DE D'MI, che, in ogni caso, non hanno trovato conferma in quelle DE AF, il quale non ha riferito nulla di specifico in ordine alla posizione DE IN, se non evidenziandone genericamente l'appartenenza al sodalizio e la partecipazione alla raccolta di soldi per il sodale FI BA;
2) violazione di legge in punto di: mancata qualificazione DEla condotta posta in essere dall'imputato, consistente nell'avere svolto in due occasioni il ruolo di semplice autista su indicazione DE FA, ai sensi LLart. 418, c.p.; mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche;
di mancata applicazione, sotto il profilo sanzionatorio, DEle disposizioni vigenti prima DEla riforma intervenuta con la 1. 27.5.2015, n. 69, non essendo stata dimostrata la partecipazione al sodalizio DE IN oltre tale data. 9 Sempre il IN, nel ricorso a firma LLavv. TI CE, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta partecipazione LLimputato al sodalizio mafioso di cui si discute, in quanto la corte territoriale non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico LLimputato pur in presenza di un quadro indiziario non difforme da quello relativo al procedimento "Gotha 7", rispetto al quale avrebbe dovuto verificare l'esistenza di un quid pluris. Al riguardo, rileva il ricorrente, non può attribuirsi valore decisivo a quanto riferito dal collaboratore di giustizia MI in ordine all'incontro avvenuto tra alcuni sodali presso l'abitazione di RT SC, al quale il MI si era recato accompagnato dal IN, che, tuttavia, non partecipò al vertice, rimanendo ad aspettare a bordo DEla propria autovettura, episodio, peraltro, già noto posto che aveva formato oggetto di valutazione nell'ambito DE procedimento "Gotha 4", in cui il ricorrente era stato prima indagato e poi imputato, senza tacere, con riferimento sempre alla chiamata in reità DE MI, che, trattandosi in parte di dichiarazioni de relato, non sono stati rispettati i principi affermati dalla giurisprudenza DEla Suprema Corte in materia di utilizzabilità di tali dichiarazioni, risultando omesso ogni vaglio critico sulla credibilità e sulla intrinseca attendibilità DE narrato DE collaboratore di giustizia;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata chiusura DEla contestazione associativa al 2013 ovvero, in ogni caso, in epoca anteriore al 2015, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare che tribunale DE riesame, decidendo in sede di rinvio, aveva annullato l'ordinanza applicativa DEla misura cautelare nei confronti DE IN, per cessazione DEle esigenze cautelari, in considerazione DE lungo tempo trascorso dalla commissione DE fatto, avendo i collaboratori di giustizia riferito di condotte rivelatrici (le estorsioni) LLappartenenza DE ricorrente al sodalizio, poste in essere sino a tutto il 2014, sicché appare DE tutto contra ius ritenere chiusa la contestazione alla data di applicazione DEla suddetta misura cautelare, peraltro revocata, essendovi la ragionevole probabilità, in applicazione DEla regola LLal di là di ogni ragionevole dubbio, che il vincolo associativo sia venuto meno dopo la data di commissione DE singolo reato-fine; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza DEla circostanza aggravante LLessere l'associazione armata, avendo la corte territoriale fondato la sua decisione al riguardo sulla circostanza che l'imputato aveva subito una condanna per furto e detenzione di armi, senza considerare che si trattava di fatti risalenti al 2007/2008, dunque antecedenti di ben quattro anni rispetto all'inizio DEla condotta associativa, collocato nel 2012. 10 5. DO RD, condannato per i DEitti di cui ai capi da 1 a 20 (pagg. 27-31) e capo 1 (pag. 32) LLimputazione, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, co. 7, D.P.R. 309/90 e 416 bis.1., co. 3, c.p., in punto di mancata concessione DEle diminuenti nella loro massima estensione, in considerazione LLeccezionale e decisivo contributo fornito al collaboratore di giustizia;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche.
6. IL LU, condannata per il DEitto di furto nell'abitazione di D'MI LO, di cui al capo 20 (pag. 31), lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione DEle risultanze processuali, non avendo considerato la corte territoriale che la ricorrente, accompagnato il compagno DO RD fuori dall'abitazione, dopo essersi allontanata, era tornata sul posto e, notando la presenza di numerosi soggetti e macchine, temendo fosse successo qualcosa al suo compagno, aveva chiamato la polizia, autodenunciandosi per un reato che non aveva commesso, senza tacere che la corte territoriale ha immotivatamente escluso il riconoscimento in suo favore DEle circostanze ex art. 62 bis, c.p., pur avendo l'imputata aderito al programma di protezione per i collaboratori di giustizia;
2) violazione di legge in punto di mancata concessione DE beneficio DEla sospensione condizionale DEla pena.
7. LO VA condannato per il reato di estorsione aggravata in concorso con AL TO CE, di cui al capo 5 (pag. 19), lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena per la ritenuta continuazione con precedente condanna, pari ad anni 4 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, che appare sproporzionato rispetto all'aumento di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 1500,00 di multa, operato sempre a titolo di continuazione con la stessa sentenza di condanna, nei confronti DE coimputato AL;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, in quanto la corte territoriale non ha fornito risposta ai rilievi difensivi articolati al riguardo dall'appellante; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulle ragioni che hanno spinto il giudice di appello, una volta esclusa la circostanza aggravante DE danno ingente, a fissare come pena base quella di dieci anni di reclusione, discostandosi in misura rilevante dal minimo edittale pari a sei anni di reclusione. 11 A 8. CI GJ nel ricorso a firma LLavv. NO EL lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità LLimputato per il reato di estorsione in concorso aggravata, di cui al capo 3), commesso in danno di TO NO, costretto a pagare il debito di 25.000,00 euro, contratto con la famiglia Di SA a fronte DEla cessione in suo favore DEle quote DEla società cui faceva capo la discoteca "EPIC", attraverso la consegna di 500 grammi di cocaina, venduta sul mercato, in modo che il ricavato DEla vendita venisse destinato all'adempimento LLindicato debito. L'affermazione di responsabilità risulta fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LE LE e AF RA, secondo il ricorrente valutate dalla corte territoriale in violazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza DEla Corte di Cassazione, in quanto, in disparte l'assoluta assenza di motivazione in ordine alle censure mosse con il gravame circa la cd convergenza DE molteplice e la mancata verifica LLattendibilità intrinseca ed estrinseca DE propalato dei collaboratori, è dato acclarato per tabulas che né l'LE, né il AF abbiano mai menzionato il CI, né lo abbiano indicato presente all'episodio in cui il UD e il OR intimarono al TO la consegna DE denaro oggetto DEla richiesta estorsiva. Rileva, inoltre il ricorrente, che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, non può attribuirsi rilievo al contenuto DEla conversazione ambientale intercettata all'interno LLautovettura DE CI, in quanto la stessa corte di appello ha evidenziato come nel descrivere l'irruzione nella discoteca "EPIC", cui è accusato di avere preso parte, l'imputato abbia descritto una scena inverosimile per impressionare la sua interlocutrice, fermo restando che dai particolari riferiti dall'imputato nel corso DEla conversazione può desumersi, a tutto voler concedere, solo la sua presenza, al pari di altre centinaia di persone, all'interno DEla discoteca nella sera in cui si verificò la presunta spedizione punitiva, ma non certo una diretta partecipazione DE CI a tale spedizione;
2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza LLelemento soggettivo DE dolo di estorsione, che, ad avviso DE ricorrente, non può desumersi dal contenuto DEla conversazione intercettata, di cui si è detto, tra il CI e una donna non identificata di nome NE, conversazione viziata in nuce dal giudizio espresso dalla stessa corte peloritana sulle millanterie riferite dall'imputato per far colpo sulla donna;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione DEle chiamate in reità su cui si fonda l'affermazione di responsabilità LLimputato quale partecipe LLassociazione a DEinquere finalizzata al narcotraffico, di cui al capo 27.27), premesso che l'LE si ricorda DE CI soltanto a tre anni di 12 distanza dalla fine DEla sua collaborazione e su sollecitazione DE pubblico ministero che gli aveva fatto espressamente il nome DE ricorrente, nessuno dei collaboratori di giustizia, AF, quando venne interrogato nel 2015, DO e D'MI ha riferito DE CI, rimanendo DE tutto indimostrata la circostanza, rivelata dal AF, di un fantomatico carico di 200/300 chili di marijuana che CI avrebbe dovuto procacciare e consegnare al gruppo LE, episodio di cui lo SO LE non ha fatto cenno. Senza tacere che non si comprende per quale ragione la corte territoriale abbia ritenuto inattendibile il OR, l'asserito capo DE sodalizio di cui si discute, nella parte DEle sue dichiarazioni in cui egli ha escluso categoricamente ogni coinvolgimento DE CI, e, invece, attendibile quando le sue dichiarazioni sono orientate a suffragare l'impianto accusatorio. Rileva, inoltre, il ricorrente l'ulteriore debolezza LLapparato motivazionale volto a dimostrare l'asserita partecipazione DE CI al sodalizio criminoso in questione, non avendo la corte territoriale considerato adeguatamente, travisandone il contenuto, la conversazione n. 176 DE 29.9.2014, che dimostra l'assenza di affectio societatis in capo al prevenuto, il quale, alla richiesta di aiuto DE UD di trovare un ragazzo albanese che lo aiutasse a vendere il "fumo", invece di mettersi a disposizione DE UD, come ci si aspetterebbe, rispondeva testualmente di non potere farci niente, e avendo, per converso, valorizzato il contenuto DEle conversazioni intercettate, da cui si evince che il CI era impegnato nello spaccio di droga, che è cosa ben diversa da essere partecipe all'associazione.; 4) violazione legge e vizio di motivazione, con riferimento all'interpretazione fornita dalla corte territoriale al contenuto DEla conversazione intercettata tra il CI e il UD, essendo indimostrato che i due stessero discutendo di sostanza stupefacente e non DEla restituzione di un prestito ottenuto dal UD per l'acquisto di un'autovettura; senza tacere che, in seguito alla diversa qualificazione dei fatti ai sensi LLart. 73, co. 4, D.P.R. 309/90, i reati di cui ai capi 25.25. e 26.26. risultano estinti per prescrizione;
5) violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza DEla circostanza aggravante, di cui all'art. 416 bis.1, c.p., di avere agito per agevolare l'attività di una DEle associazioni a DEinquere previste dall'art. 416 bis, c.p., che, come è noto, ha natura soggettiva, sulla quale la corte territoriale non si sofferma;
6) vizio di motivazione in tema di mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche;
7) violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto la corte territoriale, pur escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 74, co. 4, D.P.R. 309/90, è partita dalla pena-base di dodici anni di reclusione, corrispondente al minimo 13 A edittale previsto da tale disposizione normativa, e non dalla pena di anni dieci di reclusione, pari al minimo edittale di cui all'art. 74, co. 2, D.P.R. 309/90. Sempre il CI nel ricorso a firma LLavv. Tommaso LD, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'estorsione di cui al capo 3), in quanto nessuno dei collaboratori di giustizia sulle cui dichiarazioni si fonda l'affermazione di responsabilità LLimputato hanno attribuito al CI un ruolo in tale vicenda estorsiva, né al riguardo, per le ragioni già evidenziate, può attribuirsi alcun rilievo al contenuto DEla conversazione intercettata tra il ricorrente e la donna di nome NE;
2) violazione di legge in punto di omessa qualificazione DEla condotta estorsiva attribuita a CI ai sensi LLart. 393, c.p., in quanto il CI doveva essere a conoscenza che il credito DE Di SA, secondo la ricostruzione fornita dai giudici, non poteva essere riscosso rivolgendosi al TO attraverso le vie legali, perché le azioni civili potevano essere esercitate solo nei confronti DEla nuora, SO AR, cessionaria DEle quote;
3) violazione di legge, in quanto la corte territoriale, pur unificando le contestazioni di cui ai capi 25.25) e 26.26), essendo unico l'oggetto DEle due imputazioni e riqualificando i fatti ai sensi LLart. 73, co. 4, D.P.R. 309/90, non essendo certa la natura DElo stupefacente, avrebbe dovuto ritenere i fatti di lieve entità, ai sensi LLart. 73, co. 5, D.P.R. 309/90, anche in considerazione LLassenza di certezza sulla quantità di stupefacente;
4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione DE CI all'associazione a DEinquere dedita al narcotraffico, di cui al capo 27.27), in punto di inadeguata valutazione DEle risultanze processuali a partire dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in tema di mancata qualificazione DEla contestazione ai sensi LLart. 74, co. 6, D.P.R. 309/90, che si impone tenuto conto LLesclusione DEle altre circostanze aggravanti contestate;
DEla divisione LLoriginario gruppo OR/Pulafito in due gruppi distinti dediti al commercio di sostanze stupefacenti;
di un'inidonea organizzazione;
DEla cessione di modiche quantità di sostanza stupefacente.
9. Di SA UR e De TA SA lamentano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta partecipazione degli imputati, ritenuti i destinatari finali DE ricavato DEla estorsione posta in essere in danno DE TO NO di cui al capo 3), sulla base di un'inadeguata valutazione DEle risultanze processuali, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, chiamati in correità, LE SI e AF RA, poste a fondamento LLaffermazione di responsabilità 14 A dei ricorrenti senza verificare il grado di attendibilità DEle chiamate in correità e omettendo di fornire risposta alle censure articolate con l'atto di appello, avuto riguardo, innanzitutto, alla cd. convergenza DE molteplice. Osservano al riguardo i ricorrenti: che il AF ha fatto solo generico riferimento alla famiglia Di SA e al più grande dei fratelli Di SA, che non identifica in Di SA UR, ma in DR Di SA;
che l'LE è stato generico nell'individuare il soggetto nelle cui mani venivano versate le somme di denaro provenienti dalla vendita DEla droga ceduta dal TO a pagamento DE suo debito, indicando in via alternativa la De TA ovvero suo figlio UR, senza tacere, da un lato, le discrasie rinvenute nella narrazione dei collaboratori in ordine al luogo LLincontro in cui si raggiunse l'accordo per il pagamento DE debito DE TO, ai partecipanti e alle armi detenute in tale occasione, dall'altro, la circostanza che nella richiamata conversazione intercettata tra il CI e la donna di nome NE, non si fa menzione alcuna degli imputati, così come DE resto nei colloqui tra il UD e la famiglia Di SA. Alla luce di tali rilievi, cui non viene fornita adeguata risposta, non è nemmeno possibile affermare che le chiamate di correo siano fornite di adeguati riscontro esterni individualizzanti;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza DE dolo di estorsione, apparendo meramente congetturale e comunque smentita dalle stesse prove acquisite affermare, come fa la corte territoriale, che i Di SA fossero a conoscenza DEle modalità mafiose con cui il UD e gli altri coimputati avrebbero agito per ottenere dal TO l'adempimento DE suo debito nei loro confronti, conoscenza espressamente esclusa dal giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza con cui per i soli ricorrenti era stata esclusa la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, sicché appare evidente l'insanabile contrasto esistente tra due decisioni, quella cautelare e quella riguardante l'affermazione di responsabilità, che giungono a conclusioni diametralmente opposte pur sulla base DE ME e invariato materiale probatorio, ritenuto insufficiente a integrare i gravi indizi di colpevolezza ai sensi LLart. 273, c.p.p., ma sufficiente a condannare, vincendo la soglia di resistenza LLal di là di ogni ragionevole dubbio;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di confrontarsi con il contenuto DEle conversazioni intercettate, che non ha evidenziato alcun contatto tra i ricorrenti e gli altri soggetti coinvolti nell'estorsione; 4) violazione di legge vizio di motivazione in punto di mancata qualificazione DEla condotta dei ricorrenti, ai sensi LLart. 393, c.p.p., essendo chiara nella rappresentazione degli imputati che il loro reale debitore era il TO;
15 A 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza DEla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1., in quanto, trattandosi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di aggravante di natura soggettiva, la corte territoriale avrebbe dovuto dimostrare, in relazione a essa, il dolo intenzionale dei ricorrenti, che va escluso non solo perché questi ultimi non hanno partecipato a nessuna DEle condotte dinamiche in cui si è manifestata la contestata vicenda estorsiva, ma soprattutto perché erano DE tutto all'oscuro DEle dinamiche criminali che hanno ispirato l'agire DE UD, essendo essi interessato esclusivamente al soddisfacimento DE proprio credito;
6) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p., avendo la corte territoriale omesso di considerare la personalità positiva dei ricorrenti. 10. UD VA, premesse alcune considerazioni di carattere espositivo con cui il ricorrente contesta l'affermazione DEla corte territoriale che lo definisce esponente di spicco DEla criminalità catanese, evidenziando come, da un lato, non sia mai stato accertato che il UD fosse partecipe o anche solo vicino alle associazioni a DEinquere di stampo mafioso operanti nel territorio catanese;
dall'altro, siano state revocate le misure di sicurezza applicate nei suoi confronti per difetto DE requisito DEla pericolosità, mentre DE tutto marginale era stato il ruolo svolto dal ricorrente all'interno DE sodalizio criminoso dedito al narcotraffico per la partecipazione al quale aveva riportato condanna, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta partecipazione LLimputato all'estorsione posta in essere in danno DE TO di cui al capo 3), sulla base di un'inadeguata valutazione DEle risultanze processuali, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, chiamati in correità, LE SI e AF RA, poste a fondamento LLaffermazione di responsabilità DE ricorrente. In particolare, rileva il ricorrente, quanto alle minacce di morte che il UD avrebbe rivolto al TO, secondo quanto affermato dal AF, va considerato che quest'ultimo riferisce di informazioni fornitegli dal OR, che fa riferimento al momento in cui i Di SA ricevettero gli assegni post- datati dal TO, sicché, tenuto conto che l'LE colloca in un diverso momento la propalazione DEla minaccia di morte, vale a dire quando vi fu l'asserito incontro tra i due gruppi per giungere a un accordo, le dichiarazioni dei due collaboratori non possono considerarsi sovrapponibili. Inoltre, con riferimento alle minacce rivolte all'interno DEla discoteca "EPIC" nei confronti DE TO, eccepisce il ricorrente che il narrato dei collaboratori di giustizia non possa trovare riscontro nel contenuto DEla conversazione intercettata in ambientale tra il CI e la donna chiamata NE, avendo la stessa corte di appello considerato quanto riferito dal 16 A CI frutto di semplici vanterie ed esagerazioni, dunque DE tutto inattendibile, senza tacere che la condotta di cui si discute andava qualificata ai sensi LLart. 393, c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati in materia di armi contestati nel capo 4), non essendovi alcuna certezza, sulla base DEle dichiarazioni DElo SO LE, che il UD e gli altri soggetti che in sua compagnia si erano recati all'appuntamento chiarificatore con "barcellonesi", fossero effettivamente armati, non essendo stata fornita alcuna descrizione DEle armi in questione;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al reato in materia di stupefacenti di cui al capo 5), relativo ai 500 grammi di cocaina che si assume essere stati ceduti dal TO per adempiere al proprio debito con i Di SA, non essendo stata raggiunta alcuna prova in ordine a una condotta DE UD di istigazione e di determinazione alla conclusione LLaccordo;
4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione DE UD all'associazione a DEinquere ex art. 74, D.P.R. 309/90, di cui al capo 27.27., ritenuta sussistente in assenza DEle condizioni richieste per integrare tale fattispecie di reato dalla giurisprudenza di legittimità e senza considerare che lo SO OR, considerato il fondatore LLassociazione di cui si discute, aveva limitato la sua conoscenza DE UD alla comune passione per le moto d'acqua e gli orologi, precisando di avere iniziato a diffidare di lui quando aveva appreso che non apparteneva alla famiglia mafiosa dei UD;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria DEla pena, in quanto la corte territoriale non ha indicato le ragioni poste a fondamento degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione sulla pena-base fissata per il reato più grave di cui al capo 27.27. 11. TO NO lamenta: 1) con riferimento alla ritenuta partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 27.27), violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione DEle risultanze processuali operata dalla corte di appello. In particolare, rileva il ricorrente, appare non confutata da alcuna emergenza l'affermazione DE OR, secondo cui egli si era allontanato dal TO già nel 2012, né i collaboratori di giustizia LE, AF e DO indicano quando si sarebbe consumata la scissione tra i due, pur concordando sul fatto che già nel febbraio DE 2014 i rapporti si fossero definitivamente incrinati, senza tacere che vi è contrasto tra quanto affermato dal OR e quanto riferito dai collaboratori di giustizia DO e LE in ordine alle ragioni DE contrasto sorto tra il OR e il TO e che, al tempo SO, le dichiarazioni DE DO sono 17 A de relato dallo AL, non suffragate da elementi concreti, non riscontrate da altre convergenti dichiarazioni, mentre quelle DE AF non possono estendersi a vicende pregresse, avendo egli riferito di avere conosciuto il TO solo nel gennaio 2014. Rileva ancora il ricorrente che non vi è prova DEla sussistenza degli elementi costitutivi DE reato associativo di cui si discute, così come non vi è prova che il TO abbia svolto il ruolo di capo e promotore LLoriginario gruppo, per procedere, poi, a organizzare un nuovo gruppo criminale, dopo i presunti contrasti con il OR. Al riguardo osserva il TO che, come rappresentato nei motivi di appello, l'LE aveva dichiarato che inizialmente vi era un unico gruppo milazzese, costituito dal TO, dal OR, dal DO, dall'IA e da altri, dal quale, successivamente, erano derivati, in conseguenza di una scissione, due gruppi, uno riconducibile al OR, l'altro al TO NO. Questo nuovo gruppo, formato, secondo l'impostazione accusatoria, dal ricorrente, dal figlio PE e da FO RC, aveva formato oggetto di autonoma contestazione nel capo 28.28 LLoriginaria imputazione, ma il tribunale DE riesame, annullando sul punto l'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico degli imputati, aveva rilevato l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza di tale associazione, sicché nella richiesta di rinvio a giudizio la menzionata contestazione non era stata riproposta, ma nonostante ciò il giudice di primo grado aveva letteralmente riproposto le argomentazioni contenute nel provvedimento applicativo DEla misura cautelate, poi annullato dal tribunale DE riesame;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità DE TO in ordine alla cessione di sostanza stupefacente di cui al capo 5), che si collega alla contestata estorsione commessa in danno DElo SO TO, di cui al capo 5), di cui hanno riferito l'LE e il AF, in quanto la corte territoriale, con motivazione contraddittoria, non ha escluso la sussistenza LLelemento soggettivo DE reato in capo al ricorrente, pur sostenendo che la cessione DEla droga, i cui destinatari finali erano i Di SA, era diretta conseguenza DEla costrizione psicologica posta in essere dal UD in danno DE suddetto TO, senza tacere che non vi è prova che quest'ultimo detenesse la cocaina oggetto di estorsione;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta appartenenza DE TO all'associazione a DEinquere di stampo mafioso, di cui al capo 9), in punto di inadeguata valutazione DEle risultanze probatorie, posto che la corte territoriale, con motivazione illogica e immotivata, ha rigettato le doglianze difensive volte a contestare che nel caso in esame sia stato rispettato il canone DEla convergenza DE molteplice, non avendo considerato, quanto alle 18 A dichiarazioni DE D'MI LO, che il TO è stato assolto sia dall'omicidio LLOteri, sia dall'estorsione in danno DE Di IO, eventi nei quali, secondo le dichiarazioni DE D'MI, il ricorrente sarebbe stato coinvolto, non potendosi condividere l'assunto DEla corte territoriale secondo cui l'assoluzione per la vicenda estorsiva riguardava un lontano episodio DE 1996, mentre le dichiarazioni DE D'MI riguardano un fatto completamente diverso, in cui il figlio DE Di IO si era rivolto all'associazione mafiosa per ottenere protezione, avendo timore che il TO, denunciato dal padre, potesse compiere azioni ritorsive per vendicarsi. Ciò in quanto da tali dichiarazioni non si evince alcuna condotta estorsiva posta in essere dal TO in danno DE figlio DE Di IO, né emergono elementi in grado di suffragare i timori DE Di IO, senza tacere che appare illogico e privo di fondamento il tentativo DEla corte territoriale di accreditare le dichiarazioni DE D'MI sulla vicenda Di IO invocando le dichiarazioni DE ME collaboratore su altra vicenda DEittuosa, l'estorsione in danno DEla società "SImbiente", in quanto la stessa corte di appello riconosce che tali dichiarazioni sono prive di riscontro. Infine, il ricorrente evidenzia l'assoluta genericità DEle dichiarazioni dei collaboratori circa l'inserimento DE TO nell'organizzazione mafiosa di cui si discute: il D'MI LO ha affermato che il TO non era proprio un affiliato;
il MI di non conoscerlo come associato;
il AF ha dichiarato di averlo estromesso dall'estorsione in danno DE panificio di Olivarella, nonostante il TO, interessato alla vicenda per iniziativa DEla persona offesa, gli avesse proposto di trattenere parte DE ricavato LLestorsione in funzione DE mantenimento in carcere DE capo mafia Di SA VA, detto AM;
né va taciuta l'esistenza di un contrasto tra quanto dichiarato dal AF e quanto riferito dal DO, secondo il quale fu lo SO AF a chiedergli di sollecitare il TO affinché curasse il mantenimento in carcere DE Di SA. I difensori di TO hanno trasmesso una memoria a sostegno dei motivi di ricorso. 12. IA SC, condannato per il DEitto di concorso esterno in associazione mafiosa, di cui al capo 10 (pag. 20) e per il DEitto ex art. 74, D.P.R. 309/90, di cui al capo 27.27 (pag. 18), nel ricorso a firma LLavv. TI CE, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D'MI SC, D'MI LO, AF RA e MI RE, prive di autonomia genetica, la cui credibilità è stata ritenuta dalla corte territoriale in maniera aspecifica e generalizzata, in assenza peraltro di elementi individualizzanti emersi a carico LLimputato, senza tacere che appare contraddittorio l'assunto DE giudice di appello, secondo il quale 19 A il MI era un soggetto di rango elevato, per cui avrebbe avuto accesso alle informazioni LLIA, che, in qualità di carabiniere, forniva notizie utili al clan mafioso, veicolandole attraverso il fratello PE, anch'egli carabiniere affiliato a Cosa nostra già dagli anni '90, AL poi sostenere che l'imputato si interfacciava solo con AM Di SA e LO D'MI. Rileva, inoltre il ricorrente, con riferimento sempre alla chiamata in reità DE MI, che, trattandosi in parte di dichiarazioni de relato, non sono stati rispettati i principi affermati dalla giurisprudenza DEla Suprema Corte in materia di utilizzabilità di tali dichiarazioni, risultando omesso ogni vaglio critico sulla credibilità e sulla intrinseca attendibilità DE narrato DE collaboratore di giustizia, né risulta effettuato alcun vaglio critico sulla sussistenza DE contestato concorso esterno;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione LLimputato all'associazione a DEinquere ex art. 74, D.PRP 309/90 di cui al capo 27.27, fondata su di una inadeguata valutazione DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata chiusura DEla contestazione al 3.8.2014, data di arresto LLimputato;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di qualificare l'associazione ascritta al capo 27.27) di lieve entità, avendo la corte territoriale eliminato la circostanza aggravante DEle dieci o più persone, pur ritenendo che la stessa operasse in regime di monopolio all'interno DE territorio milazzese nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015, circostanza esclusa sia in ragione DE fatto che l'associazione si occupava di una piccola rivendita al dettaglio di cocaina nei locali DEla movida, sia perché nell'ambito DE presente procedimento è stata contestata l'esistenza di una diversa associazione a DEinquere ex art. 74, D.P.R. 309/90, nel territorio di LO OZ di TO, limitrofo al comune di Milazzo, di cui facevano parte anche componenti LLassociazione a DEinquere di cui al capo 27.27); 5) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento DE vincolo DEla continuazione tra i fatti oggetto DE presente procedimento e quelli di cui alla sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il tribunale di LO OZ di TO il 18.7.2015, divenuta irrevocabile, profilo non esaminato dalla corte territoriale sull'erroneo presupposto DEla mancanza degli atti necessari alla valutazione DEla relativa istanza, che invece erano stati allegati. Sempre l'IA, nel ricorso a firma LLavv. VA VE, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione DEle chiamate in reità effettuata dalla corte territoriale, in violazione dei principi 20 A elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, al fine DEla ritenuta partecipazione LLimputato all'associazione di cui al capo 27.27). In particolare, osserva il ricorrente con riferimento alle dichiarazioni LLLE, che tali dichiarazioni si risolvono in un'accusa incontrollata e incontrollabile, rispetto alla quale non possibile verificare la fonte e la relativa affidabilità. LE, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte di appello, non ha mai riferito di avere utilizzato l'IA come corriere per l'acquisto di droga in Calabria, né appaiono idonee a riscontrare le suddette propalazioni quelle rese dal OR al riguardo, perché geneticamente non autonome e originali, costituendo il fisiologico risultato all'allineamento dichiarativo dallo SO operato dopo aver avuto contezza DEle risultanze indiziarie cristallizzate nell'ordinanza di custodia cautelare di cui era stato destinatario, senza tacere, da un lato, che la corte di appello è incorsa in un vero e proprio travisamento DEla prova, posto che l'IA, a differenza di quanto si legge in motivazione, non ha mai affermato, all'atto LLarresto, di detenere la cocaina trovata in suo possesso nell'interesse DE OR;
dall'altro che lo SO collaboratore per sua stessa ammissione era estraneo all'ipotizzato organismo associativo. In conclusione, tenuto anche conto che il collaboratore non ha chiarito il contesto temporale in cui avrebbe ricevuto le confidenze DE TO, in pessimi rapporti con l'IA, sul ruolo svolto da quest'ultimo, non può non rilevarsi come la corte territoriale abbia omesso sia la valutazione sull'attendibilità soggettiva DE chiamante in reità, sia la valutazione LLattendibilità DEla chiamata. Né a tale omissione può farsi fronte valorizzando le dichiarazioni de relato DE collaboratore DO, sulla cui attendibilità soggettiva la Corte di appello non si esprime, fortemente sospette avendo il collaboratore dichiarato di avere appreso dallo AL LLarresto di IA SC nel luglio DE 2014, laddove l'IA è stato arrestato il 30.8.2014. Quanto alle dichiarazioni DE OR NN, si è già detto: la corte di appello avrebbe dovuto verificare l'intrinseca tenuta logica DE narrato DE collaboratore, alla luce DEla debole valenza di attendibilità soggettiva denunziata, rilevando come il OR abbia sempre affermato di avere operato da solo, senza essere inserito in un contesto associativo, dichiarazione che la corte stessa ha ritenuto inattendibile, pur recuperando la parte DE narrato DE collaboratore relativo alle accuse rivolte al ricorrente, non considerando che nel caso in esame l'applicazione dei principi in materia di valutazione frazionata DEle dichiarazioni accusatorie avrebbe imposto di non attribuire rilevanza a tali ultime dichiarazioni, in quanto legate da un rapporto di interferenza fattuale e logica con quelle giudicate inattendibili;
21 A 2) vizio di motivazione posto che la corte territoriale ha omesso di confrontarsi con il dato oggettivo DEla mancanza di ogni riferimento all'IA negli esiti DEle disposte attività di captazione telefonica e ambientale;
3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione LLIA all'associazione di cui al capo 27.27, in quanto non risulta dimostrato che l'IA si sia prestato a svolgere la funzione di corriere DEla droga al servizio DE sodalizio criminale e non, piuttosto, nell'interesse DElo AL PE, al quale il ricorrente era molto legato, non essendo stato chiarito, peraltro, se l'IA, al momento DE suo arresto, stava custodendo la cocaina di cui fu trovato in possesso nell'interesse DE TO ovvero per essere pronto a immetterla sul mercato su disposizione DE OR;
4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto concorso esterno LLimputato nell'associazione a DEinquere di stampo mafioso, di cui al richiamato capo 10). Anche in questo caso il ricorrente denuncia la mancata osservanza DEle regole in tema di valutazione DEle chiamate in reità In particolare rileva il ricorrente che a carico LLIA sono state utilizzate le dichiarazioni di D'MI LO, tutte de relato, prive di riscontri esterni, non potendosi ritenere tali: a) l'arresto di FA ZI, durante la latitanza DE BA trattandosi di episodio riguardante il solo IA PE;
b) la pregressa conoscenza DE ricorrente con il D'MI LO, dato di per sé evanescente, posto che nessun contatto dei due uomini è emerso in ambito associativo;
c) quanto riferito dal D'MI a ben cinque anni dall'inizio DEla sua collaborazione, in ordine alla notizia ricevuta dal ricorrente sulla presenza di un veicolo sotto copertura dei Carabinieri parcheggiato nei pressi DE bar DE fratello D'MI IO per svolgere attività di intercettazione, posto che dal verbale di interrogatorio non si comprende se la segnalazione si astata effettuata da IA SC o, come emerge chiaramente, da IA PE;
d) le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia MI RE. A tale ultimo proposito il ricorrente rileva come il MI, secondo cui il ricorrente si rapportava con D'MI LO e AM Di SA, risulta smentito dallo SO D'MI, che ha fatto riferimento a un solo episodio in cui avrebbe ricevuto informazioni dall'IA; SC. MI, inoltre, è un teste de relato dal D'MI, in ordine alla detenzione di armi e droga in favore di TO NO ed è un de relato-circolare, smentito dalla fonte diretta D'MI, nella parte in cui ha riferito di avere appreso da quest'ultimo che IA era stipendiato dall'organizzazione mafiosa barcellonese (precisando, peraltro, che tale circostanza era il frutto di una sua deduzione) senza tacere che, da un lato, risulta DE tutto irrilevante, al fine di convalidare l'attendibilità DE MI, la circostanza che egli riconobbe in fotografia entrambi i fratelli IA;
dall'altro, non può condividersi la decisione DEla corte di appello, che, dopo avere accolto l'eccezione 22 A di inutilizzabilità ex art. 203, c.p.p., DE contenuto LLinformativa dei Carabinieri DE 7.7.2014, ne ha comunque ritenuta utilizzabile la parte in cui si sottolineava come il sodalizio mafioso fosse entrato in una fase di fibrillazione per avere appreso DEla collaborazione DE UL e che tale informazione era stata fornita da un carabiniere che partecipava al servizio di copertura, in quanto anche tali informazioni provenivano da una fonte confidenziale. Ciò posto il ricorrente contesta in radice la possibilità di configurare la contestata fattispecie di concorso esterno, non avendo la corte di appello verificato, come avrebbe dovuto, se le condotte che si assume poste in essere dal ricorrente abbiano contribuito alla realizzazione degli scopi tipici LLorganismo associativo;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento DE vincolo DEla continuazione tra i fatti oggetto DE presente procedimento e quelli di cui alla sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il tribunale di LO OZ di TO il 18.7.2015, divenuta irrevocabile il 5.12.2017, profilo non esaminato dalla corte territoriale sull'erroneo presupposto DEla mancanza degli atti necessari alla valutazione DEla relativa istanza, che invece erano stati allegati e che, comunque, la corte, in presenza DEla specifica richiesta formulata dalla parte, avrebbe dovuto acquisire. Il ricorrente, inoltre, con separato motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso l'accordo intervenuto tra le parti sulla pena da applicare a titolo di aumento per la continuazione tra il reato di cui al capo 10) i reati di cui alla menzionata sentenza DE G.U.P. presso il Tribunale di LO OZ di TO DE 18.7.2015. 13. TO PE Propone tre motivi (ricorso a firma LLavv. PE Calabrò). I primi due concernono la partecipazione alla associazione di narcotraffico, capeggiata dal padre, TO NO (capo 27.27 pag. 18); il terzo il reato di detenzione di stupefacente a fini di cessione (C a pag. 27). 13.1. Con il primo si denuncia il mancato rispetto DE canone di giudizio dettato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. A carico di TO PE vi sarebbero soltanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali riferiscono di un autonomo sodalizio dedito al commercio di sostanza stupefacente, creato da TO NO, padre di PE, quando in realtà un "gruppo dissociato non avrebbe potuto operare in quel determinato periodo storico". In particolare: le rivelazioni di LE non coinvolgerebbero l'imputato, tranne riferire che è figlio di TO NO;
il collaboratore peraltro fornirebbe una ricostruzione 23 A illogica e inattendibile DEle vicende relative alla costituzione DEla associazione di narcotraffico gestita da TO NO, storico confidente DEle forze LLordine, autore DEle rivelazioni che ebbero a condurre all'arresto LLintera famiglia degli IA;
- AF RA non rivolgerebbe accuse specifiche a TO PE;
-il racconto di DO RD sarebbe caratterizzato da "inverosimiglianza manifesta". OR NN sarebbe nemico storico di TO NO, il suo narrato, per espresso riconoscimento degli stessi giudici, non sarebbe affidabile. 13.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per la mancata risposta ai motivi di appello che contestavano, in modo preciso, la tenuta probatoria DEle accuse mosse nei confronti LLimputato dai collaboratori di giustizia e da OR NN. Si fa notare che con sentenza n. 1298 DE 2022, il Tribunale di LO OZ di TO ha assolto FO RC dalla imputazione di aver partecipato, unitamente a TO PE, alla associazione capeggiata da TO NO. 13.3. Il terzo motivo concerne l'affermazione di responsabilità in ordine alla detenzione, a fini di cessione, di 8,840 grammi di marijuana (C a pag. 27). La Corte di appello non avrebbe indicato alcun concreto elemento a sostegno DEla prova DEla destinazione a terzi DEla sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione LLimputato. 14. OR NN. Articola otto motivi (ricorso a firma LLavv. DR Diddi). 14.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza DEla associazione di narcotraffico di cui al capo 27.27 a pag. 18, nonché di riferibilità DEla condotta all'imputato. Si rileva la totale assenza di risposta sulle questioni, devolute con l'appello, afferenti a: - il difetto di un vincolo di natura tendenzialmente stabile tra i sodali;
·la mancanza di una sia pure rudimentale struttura organizzata;
l'assenza di mezzi concretamente destinati alla commissione dei DEitti scopo, di una sede, di una cassa comune;
-·la illogicità di una costruzione DE ruolo LLimputato come capo e promotore LLorganizzazione quando allo SO vengono addebitati quindici reati di cessione di stupefacenti (di cui solo tre riferiti a rifornimenti presso AL PE), mentre i presunti pusher si sarebbero resi responsabili di pochissimi episodi di cessione;
4 A 2 24 -- la sussistenza di un rapporto sinallagmatico personale con il solo TO NO. 14.2. Con il secondo motivo si contesta il ruolo di organizzatore attribuito all'imputato in ordine al DEitto di cui al capo 27.27. Con l'ottavo motivo si eccepisce la violazione DE principio di corrispondenza tra accusa e sentenza. La sentenza di primo grado, in sintonia con l'imputazione, ha riconosciuto al OR il ruolo di capo e promotore sul rilievo che lo SO avrebbe dato vita ad una propria organizzazione criminale associandosi con altri soggetti a partire dall'anno 2010. La Corte di appello, immutando il fatto storico, riconosce che capo e promotore LLassociazione era TO NO, in origine coadiuvato dal figlio PE e da FO RC;
TO accoglieva nel gruppo OR, il quale, solo in un secondo momento, assumeva la veste di organizzatore di un nuovo gruppo nato a [...] precedente per contrasti tra OR e TO. Secondo la Corte di appello, OR, in origine mero partecipe, sarebbe assurto al rango di organizzatore dopo il mese di maggio 2014 (quando unitamente a IA SC "massacrò di botte" TO NO) e fino al 2015. Il fatto come ricostruito dalla Corte di appello si discosta da quello oggetto di addebito, in violazione LLart. 521 cod. proc. pen., vuoi perché attinente a una diversa compagine associativa, in quanto mutata soggettivamente, vuoi perché riferito a un diverso tempus commissi DEicti. 14.3. Il terzo motivo deduce il vizio di travisamento DEla prova. La decisione si fonderebbe su circostanze di fatto non rispondenti al vero e comunque non riscontrate. Si mettono in luce la confusione e le contraddizioni ravvisabili nella sentenza impugnata in merito alla ricostruzione dei vari episodi e, dunque, la erroneità DEle conclusioni raggiunte muovendo da tali erronee premesse: - si confonde il pestaggio di TO ad opera di OR e IA avvenuto nel maggio 2014 a seguito di un litigio per l'utilizzo di un veicolo, con l'episodio di estorsione presso la discoteca Epic di cui al capo 3), al quale OR è rimasto estraneo (sin dalla stessa formulazione DE capo di imputazione); la Corte di appello, nonostante l'evidenza contraria, sovrappone i due fatti e assegna a OR il ruolo di mandante DEla spedizione punitiva di cui al capo 3), traendo da ciò elementi a sostegno DElo stretto vincolo tra OR e UD e quindi DEla esistenza DEla associazione;
si fraintende il riferimento agli "amici" in un messaggio tra AL e OR relativo all'episodio di cui al capo 7.7.; come risulta anche dalla informativa DE R.o.n.i. di SI (e come riferito da OR nel proprio interrogatorio), gli "amici" 4 525 A نے che dovrebbero fornire "i documenti" (cioè pagare lo stupefacente) sono LE e sodali, non CI e AM;
quindi la natura DE legame tra OR e questi ultimi non potrebbe essere rivelata dalla definizione di "amici". 14.4. Con il quarto motivo si lamenta la mancata risposta agli specifici rilievi, formulati con l'appello e ripercorsi in ricorso, su: la inattendibilità dei collaboratori di giustizia, avuto riguardo alla discrasia esistente tra le dichiarazioni iniziali (2015) e quelle rese a distanza di anni;
la circolarità DEle chiamate;
il difetto di convergenza reciproca. Infine la Corte di appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la professione di innocenza DE OR, di cui si dà atto in sentenza, circa la costituzione e/o partecipazione a una associazione di narcotraffico. 14.5. Il quinto motivo prosegue nell'illustrazione DEla censura sulla omessa valutazione DEle dichiarazioni LLimputato. Il narrato di OR NN sarebbe stato ritenuto attendibile soltanto nella parte contenente dichiarazioni auto ed etero accusatorie, mentre la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna spiegazione DEle ragioni che l'hanno indotta a negare analoga credibilità a quella parte DEle medesime dichiarazioni nelle quali l'imputato negava il reato associativo. 14.6. Il sesto motivo denuncia la totale assenza di motivazione sulla analitica richiesta, avanzata in sede di appello, di riconoscimento DEla circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.p.r. n. 309 DE 1990 in relazione ai capi 1.1, c), d) ed e). 14.7. Il settimo contesta il diniego DEla circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.p.r. n. 309 DE 1990. 14.8. Il difensore LLimputato ha tramesso una memoria con quale sviluppa ulteriori motivi sui seguenti punti: l'assenza degli elementi costitutivi DE reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 DE 1990; la non configurabilità DE ruolo di organizzatore in capo al ricorrente;
l'omessa risposta alle deduzioni difensive sulla ricorrente DEla disciplina DE concorso di persone nel reato (eventualmente continuato); l'omessa motivazione e l'erronea applicazione DEla regola di giudizio sulle chiamate di correo;
il vizio argomentativo in merito alla valutazione DEle dichiarazioni LLimputato;
l'omessa motivazione sulla sussistenza DEle attenuanti di cui agli artt. 73 comma 7 e 74 comma 7, T.U. stup.. 15. EL NI Propone quattro motivi (ricorso a firma avv. VA Ragusa). 15.1 Il primo denuncia l'assenza di motivazione sulla responsabilità LLimputato in ordine al DEitto associativo di cui al capo 27.27 a pag. 18. 26 A Manca DE tutto una valutazione degli elementi costitutivi DE reato in rassegna. Inoltre l'affermazione di responsabilità DE EL poggerebbe su elementi labilissimi e irrilevanti: l'intermediazione tra UD e i barcellonesi che però si sostanzierebbe in una telefonata effettuata a De TA SA;
la presenza a Milazzo nei giorni LLincontro tra UD e TO;
l'identificazione nella figura DE "figlioccio" di UD (cui i collaboratori di giustizia fanno riferimento senza indicare il nominativo) identificazione che, tuttavia, proviene dalle spontanee dichiarazioni di quest'ultimo. 15.2. Il secondo motivo eccepisce l'inutilizzabilità erga alios DEle spontanee dichiarazioni rese da UD VA. L'individuazione LLimputato avviene solo grazie alla indicazione DE suo nominativo, associato alla qualità di figlioccio, effettuata da UD nel corso DEle sue spontanee dichiarazioni. 15.3. Il terzo motivo riprende il primo circa l'assenza dei presupposti per configurare una associazione di narcotraffico e deduce il difetto di motivazione circa il consapevole apporto offerto dall'imputato alla associazione, dato che si limitava a rispondere al telefono di UD e a riferire degli impegni di questi. All'interno DE ME motivo si contesta la manca riqualificazione DE fatto nel reato di cui all'art. 74, comma 6, dp.r. n. 309 DE 1990. In tal senso si sarebbe espresso anche il Pubblico ministero che aveva concordato l'applicazione DEla pena di anni uno e mesi otto di reclusione (accordo rigettato dal GUP). 15.4. Il quarto motivo si appunta sul diniego DEle circostanze attenuanti generiche e sulla eccessiva severità DE trattamento sanzionatorio, che non valorizza la posizione dei singoli e non tiene conto DEla assoluzione LLimputato dal reato di cui al capo 26.26. 16. MA ZO Coltiva sei motivi (ricorso a firma LLavv. TI CE) nonché ulteriori sette motivi, quasi totalmente sovrapponibili (ricorso a firma congiunta DElo SO avv. TI CE e LLavv. VA VE). 16.1. Il primo motivo DE ricorso a firma LLavv. TI CE eccepisce, nella sua prima parte, la violazione DE divieto di bis in idem sancito dall'art. 649 cod. proc. pen. Si sostiene che l'imputato sarebbe già stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione al ME fatto storico oggetto DEla imputazione sub capo 1 (pag. 8), vale a dire aver fatto parte DEla associazione mafiosa dei barcellonesi occupandosi DE 27 A commercio di sostanze stupefacenti. In sostanza la partecipazione al clan mafioso si sarebbe estrinsecata attraverso la medesima condotta oggetto DE nuovo addebito. 16.2. La seconda parte DElo SO primo motivo e il primo motivo DE ricorso a firma congiunta denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di applicazione DEla regola di giudizio sancita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Le dichiarazioni di DO sarebbero irrilevanti. Quelle di LE sarebbero generiche e contraddittorie;
inoltre risulterebbero smentite dal narrato degli altri collaboratori, AF e MI. Da quanto riferito dai collaboratori di giustizia emergerebbe che MA ZO agiva in piena autonomia e non aveva costituito né aderito al gruppo capeggiato da LE, la cui esistenza è stata accertata con sentenza irrevocabile. Nessuno dei collaboratori di giustizia sarebbe stato in grado di indicare la compagine associativa, le fonti di approvvigionamento, le strutture adibite alla custodia DElo stupefacente nel breve periodo temporale in cui l'imputato avrebbe costituito, promosso e diretto l'organismo associativo. Risulterebbe poi un evidente travisamento nella lettura DEla conversazione ambientale DE 28 febbraio 2014, alla quale il giudice di merito attribuisce particolare valenza: il colloquio dimostra che LE non avrebbe affatto garantito all'imputato quella assistenza economica nella quale si sostanzierebbe l'essenza DEla ritenuta appartenenza al gruppo criminale. Infine la Corte di appello non avrebbe spiegato perché il sostentamento economico vada riferito alla associazione di narcotraffico e non al clan mafioso. 16.3. Il terzo motivo DE ricorso a firma LLavv. TI CE e il secondo DE ricorso a firma congiunta contestano l'attribuibilità DEla veste di capo e organizzatore a MA ZO. Si sostiene che l'imputato si sarebbe occupato di assicurare l'approvvigionamento di sostanza stupefacente secondo le direttive di chi lo sovrastava nella scala gerarchica mafiosa. 16.4. Il quarto motivo DE ricorso a firma LLavv. TI CE e il terzo DE ricorso a firma congiunta deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità DEla circostanza aggravante DEla agevolazione mafiosa (art. 416-bis. 1, cod. pen.). Secondo la prospettazione difensiva: - l'imputato è già stato condannato, in via definitiva, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché il riconoscimento DEla aggravante in parola incorrerebbe nella violazione DE principio DE ne bis in idem;
28 A - l'associazione di narcotraffico e quella mafiosa costituirebbero un'unica entità e sarebbero state realizzate attraverso la medesima condotta;
pertanto "vertendosi in un'ipotesi di concorso formale, l'aggravante in questione non poteva essere contestata con riferimento all'art. 74 d.p.r. n. 309 DE 1990"; - l'operatività LLassociazione finalizzata al narcotraffico non sarebbe stata mai funzionale all'accrescimento degli interessi DE clan mafioso;
non sarebbe possibile affermare che all'esito "LLincontro di Spinesante" tra MA e i rappresentanti dei "barcellonesi" fosse stato raggiunto un accordo finalizzato alla creazione di un collegamento eziologico tra le due realtà associative. 16.5. Il quarto motivo DE ricorso a firma congiunta verte sulla aggravante DEla associazione armata. Le dichiarazioni di LE sarebbero inaffidabili e prive di riscontro. Non sarebbe dimostrato che: le armi fossero state ricevute da MA quale capo DEla associazione di narcotraffico invece che quale esponente DE clan mafioso;
le armi fossero a disposizione DE sodalizio e non DE singolo associato. 16.6. Il secondo motivo DE ricorso a firma LLavv. TI CE e il quinto DE ricorso a firma congiunta denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità LLimputato per i reati di detenzione e porto illegale di armi di cui al capo 2 (pagg. 8 e 9). Le generiche dichiarazione di AF (che non indica la fonte di conoscenza) non potrebbero rappresentare adeguato riscontro alle accuse mosse da LE. 16.7. Con il quinto motivo DE ricorso a firma LLavv. TI CE e il sesto DE ricorso a firma congiunta si assume che il riconoscimento DEla recidiva non sarebbe assistito da adeguata motivazione. 16.8. Con il sesto motivo DE ricorso a firma LLavv. TI CE e il settimo DE ricorso a firma congiunta si contestano il diniego DEle circostanze attenuanti generiche, l'entità DE trattamento sanzionatorio e la mancata specificazione DEle ragioni DEla decisione anche in relazione all'aumento applicato per il reato continuato "a prescindere dall'operatività DE criterio di cui all'art. 70 cod. pen.". 17. MA LO Si affida a sei motivi (ricorso a firma LLavv. NO EL) 17.1. Con il primo si denuncia erronea applicazione DEla regola valutativa di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nella affermazione DEla partecipazione LLimputato nel DEitto associativo di cui al capo 1 a pag.
8. Si sostiene: -che il collaboratore di giustizia LE nulla avrebbe riferito a proposito LLimputato nel primo interrogatorio reso nel 2015; 29 A - che anche le successive accuse sono generiche e che comunque dalle stesse emerge che l'imputato “se la faceva per conto suo"; che il collaboratore AF ha raccontato che l'imputato si occupava DE commercio di stupefacente solo in collaborazione con ER NN al di fuori, dunque, di qualsivoglia gruppo associato;
- che la consegna di 200-300 euro trovava titolo nella appartenenza non alla associazione di narcotraffico, ma al clan mafioso dei "barcellonesi". Si evidenzia che l'arco temporale di commissione DE reato da parte LLimputato è stato notevolmente ridimensionato rispetto all'imputazione (fino al 2015) dato che la stessa Corte di appello ha riconosciuto che l'imputato aveva operato in autonomia fino al 2012 e aveva cessato di far parte LLassociazione nel 2013, al momento DE suo arresto. Il che, per ciò solo, imporrebbe un annullamento con rinvio. 17.2. Con il secondo motivo contesta la configurabilità DEla circostanza aggravante DEla associazione armata. 17.3. Con il terzo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuto concorso nel DEitto di detenzione e porto d'armi di cui al capo 2 (pagg. 8 e 9). LE non coinvolge mai l'imputato nella questione "armi". Residuerebbero solo le generiche accuse DE AF, rimaste, però, prive dei necessari riscontri. 17.4. Il quarto motivo pone in luce il vuoto motivazionale in punto di sussistenza DEla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Le strutture associative DE gruppo dedito al narcotraffico coincidevano con quelle DE clan mafioso, sicché sarebbe evidente che: "i presunti sodali, predisponendo una struttura associativa per operare nel settore degli stupefacenti, altro non fecero che perseguire il comune programma da tutti condiviso e l'adesione al quale integrava la condotta di partecipazione". 17.5. Il quinto e il sesto motivo contestano il diniego DEle attenuanti generiche e l'eccessiva severità DEla pena. 18. AL PE Si affida a cinque motivi (ricorso a firma LLavv. Cosimo Albanese) 18.1. Con il primo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione LLimputato con il ruolo di stabile fornitore di marijuana e cocaina -alla associazione di narcotraffico di cui al capo 1 (a pag. 8), Si denuncia la violazione DEla regola di giudizio si cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. nella valutazione DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 30 A C Si evidenzia: che nessun collaboratore ha affermato l'appartenenza di AL al sodalizio;
che il gruppo criminale di LE disponeva di vari canali di - approvvigionamento;
- che il rapporto con LE era di carattere personale, non come capo DEla associazione;
che LE e OR avevano reso dichiarazioni incongruenti;
- che AL, recatosi in Sicilia per riscuotere un pagamento, veniva accolto - "con le armi" da LE e dai suoi sodali, a riprova DEla assenza di qualunque vincolo associativo. 18.2. Il secondo motivo contesta, per ragioni analoghe al primo, l'appartenenza di AL alla associazione di cui al capo 27 (rectius 27.27). 18.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità LLimputato per il reato di cui al capo 6.6. Gli elementi probatori non sarebbero stati adeguatamente vagliati: - non vi sarebbe prova DEla riferibilità LLutenza telefonica a AL;
-le conversazioni intercettate non contengono alcun riferimento a sostanza stupefacente;
- l'imputato sarebbe stato individuato solo quale utilizzatore di una vettura intestata alla propria figlia, ma la polizia giudiziaria, invece di affidarsi a questo labile elemento, sarebbe potuta intervenire per identificarlo. 18.4. Il quarto e quinto motivo contestano l'eccessiva severità DE trattamento sanzionatorio e il diniego DEle attenuanti generiche. 19. RT DA VA Formula quattro motivi (ricorso a firma congiunta degli avvocati Tommaso UT YO e NO EL). 19.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta partecipazione LLimputato alla associazione di narcotraffico di cui al capo 1 (pag. 8). Si sostiene che il ricorrente sarebbe un mero acquirente, che difetterebbe l'affectio societatis non ricavabile né dalle dichiarazioni DE collaboratore LE, né dalla intercettazione che la Corte di appello richiama a sostegno DEle stesse. Si evidenzia che l'altro collaboratore, AF RA, ha serbato un "assoluto silenzio" in ordine al ruolo DE ricorrente. Si sottolinea come, in mesi di intercettazioni, sarebbe stata registrata una sola e isolata conversazione tra LE e RT, inidonea a provare la sussistenza di quel vincolo stabile necessario a configurare il DEitto in rassegna. 31 A 19.2. Con il secondo motivo si deducono analoghi vizi circa la configurabilità DEla aggravante DEla associazione armata. Non vi sarebbe prova che il sodalizio criminoso disponesse di armi, né che di tale disponibilità fosse consapevole il ricorrente. 19.3. Con il terzo e il quarto motivo si lamenta il diniego DEle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità DE trattamento sanzionatorio. 20. AR VA EL Coltiva quattro motivi (ricorso a firma congiunta degli avvocati PE Lo PR e CH RK AF). 20.1. Con il primo e il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in punto di verifica dei riscontri esterni alla chiamata in correità relativa alla partecipazione alla associazione di narcotraffico di cui al capo 1) a pag.
8. Si sostiene che non costituirebbero validi riscontri: -la telefonata DE 23 marzo 2014, perché volta al reperimento di sostanza stupefacente a uso esclusivamente personale;
-le dichiarazioni DE collaboratore AF, perché contrastanti con quelle di LE (che, peraltro, ne costituirebbero la fonte): secondo il primo AR avrebbe acquistato "per la maggior parte" cocaina e un minor quantitativo di marijuana, mentre, a dire DE secondo, il rapporto tra le sostanze stupefacenti sarebbe inverso;
· le annotazioni sull'agenda di LE. Mancherebbe dunque la prova DEla stabilità DE rapporto e LLaffectio societatis. 20.2. Con il terzo motivo il ricorrente contesta, con riguardo alla propria sfera di conoscibilità, la sussistenza DEle aggravanti DE numero DEle persone e DEla associazione armata. 20.3. Con il quarto si duole DEla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche. 21. CU NI Si affida a sei motivi (ricorso a firma congiunta degli avvocati NO EL e VA Silvestri). 21.1. I primi tre motivi si appuntano sul mancato rispetto DEla regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta partecipazione DE ricorrente alla associazione di narcotraffico di cui al capo 1 a pag. 8. 21.1.1. Si pone in risalto che: 32 A Inel verbale di interrogatorio DE 21 ottobre 2015 il collaboratore LE avrebbe fatto un generico cenno alla posizione di CU (detto "puma" in siciliano o "apple" in inglese), mentre soltanto in data 1 ottobre 2018 si sarebbe ricordato DEla "intraneità" DE ricorrente, cui in precedenza non aveva mai fatto specifico riferimento;
l'apporto DE collaboratore AF sarebbe non solo irrilevante, ma addirittura contrastante con quello di LE, posto che AF nulla ha saputo dire di CU, mentre, in ragione DE proprio ruolo nel sodalizio, avrebbe dovuto conoscerlo se fosse stato un associato;
-le conversazioni telefoniche e ambientali, gli appostamenti e i pedinamenti, protrattisi a lungo, non avrebbero mai registrato rapporti tra i referenti LLassociazione di narcotraffico e il ricorrente;
-i riscontri esterni non posso essere rappresentati da quelli attinenti all'acquisto di stupefacenti;
la conversazione citata a riscontro, tra MA LO e IN SI, se letta nel suo complesso e non limitata al brano stralciato, si riferirebbe effettivamente a prodotti "ittici" e non agli stupefacenti. 21.1.2. Circa la posizione di CU, difetterebbe la prova de: l'apporto individuale e non episodico in favore DEla associazione criminale;
il contributo alla stabilità LLunione illecita;
"i rapporti" assidui e ripetuti;
la consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire al fine comune. In sostanza l'errore DE giudice di merito consisterebbe nel non essersi interrogato sulla effettiva sussistenza di una affectio societatis, al di là dei singoli ed episodici rapporti con LE o MA. 21.2. Con il quarto motivo si contesta la configurabilità DEla aggravante DEla associazione armata, osservando che: - la disponibilità di armi sarebbe stata in capo ai singoli, peraltro appartenenti alla associazione mafiosa, non DE sodalizio di narcotraffico;
non sarebbe dimostrato il coefficiente soggettivo minimo per l'applicazione for detta aggravante al ricorrente. 21.3 Il quinto e il sesto motivo attengono al diniego DEle circostanze attenuanti generiche e alla entità DEla pena. 22. NN LO PA sei motivi (ricorso a firma congiunta dagli avvocati VA VE e DR TO). 22.1. Con il primo si denuncia erronea applicazione DEla regola valutativa di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nella affermazione DEla partecipazione LLimputato nel DEitto associativo di cui al capo 1 a pag. 8. 33 A Il collaboratore LE avrebbe modificato le proprie dichiarazioni nel corso DE tempo. Nessun riscontro proviene dalle dichiarazioni di AF che si limita a riferire quanto appreso da LE. 22.2. Il secondo motivo lamenta la mancata valutazione di un dato pacifico favorevole: non sono mai state registrate conversazioni tra NN e i suoi asseriti sodali. 22.3. Il terzo motivo evidenzia l'assenza di elementi idonei a integrare la condotta in contestazione: l'apporto individuale apprezzabile e non episodico;
il contributo alla stabilità LLunione illecita;
i rapporti assidui e ripetuti;
la consapevolezza di operare all'interno di un'unica associazione e di contribuire alla realizzazione DE fine comune di trarre profitto dal commercio DElo stupefacente. 22.4. Il quarto motivo (rubricato con il numero V) contesta la sussistenza DEla circostanza aggravante DEla associazione armata. Vengono spese argomentazioni analoghe a quelle coltivate nei ricorsi proposti dai correi. 22.5. Il quinto e il sesto motivo contestano il diniego DEle attenuanti generiche e l'eccessiva severità DEla pena. 23. LI AN Articola cinque motivi (ricorso a firma LLavv. PE Lo PR). 23.1. Con il primo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta partecipazione al reato associativo contestato al capo A (pag. 26, art. 74, comi 1 e 4 T.U. stup.) corrispondente alla associazione di cui al capo 1 (trascritto a pag. 8). Le dichiarazioni di LE sarebbero generiche e non indicherebbero l'arco temporale nel quale si dovrebbero collocare le forniture di stupefacente. Sarebbero emersi solo contatti occasionali con l'associazione di LE, non sorretti dalla necessaria affectio societatis volti a garantirsi il rifornimento di stupefacente da commerciare sull'isola di Lipari. L'attività DE LI non avrebbe fornito alcun concreto sostegno alla operatività sodalizio di LE;
inoltre il nominativo di LI al pari di quello di - UD VA che per ciò è stato assolto non figura nell'agenda sequestrata - ad LE. 23.2. Con il secondo motivo si evidenzia la mera apparenza DEla motivazione offerta dalla Corte di appello circa la sussistenza DEla aggravante LLassociazione armata. S A 34 La consapevolezza DE LI verrebbe desunta dal solo fatto, di per sé irrilevante, DE "timore di sgarrare" espresso nel corso DEle conversazioni intercettate. 23.3. Con il terzo si contesta la mancata derubricazione DE reato associativo in quello di cui all'art. 74, comma 6 T.U. stup. come in origine concordato con il P.M. nell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. respinto dal GIP. Il giudice di merito avrebbe negato la derubricazione, senza però tenere conto dei "modesti volumi di spaccio, DEla tipologia di stupefacente trattato e DE dato ponderale che caratterizza le singole accertate transazioni illecite". 23.4. Il quarto motivo verte sul mancato riconoscimento DEla fattispecie di cui all'art. 73 co 5 T.U. stup. con riguardo ai fatti di cui al capo B (a pag. 26) e 39 (a pag. 23). 23.5. Il quinto contesta il diniego DEle attenuanti generiche, nonostante gli elementi rappresentati: l'imputato ha completamente cambiato vita dopo il grave incidente subito nel 2018, il ricongiungimento con il padre naturale e la paternità. 24. OF LO Articola tre motivi nel ricorso a firma LLavv. TA Pino e due motivi (sovrapponibili ai primi) nel ricorso a firma LLavv. PE Sottile. 24.1. Con il primo motivo DE ricorso a firma LLavv. TA Pino si eccepisce l'intervenuto decorso DE termine prescrizionale, anche in ragione LLerroneo computo DEla recidiva. 24.2. Con il secondo motivo DE ricorso a firma LLavv. TA Pino e il primo motivo DE ricorso a firma LLavv. PE Sottile si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione LLimputato alla associazione di narcotraffico (capo 24 a pag. 13). Con l'atto di appello, il difensore aveva contestato punto per punto le affermazioni DE giudice di merito, confutando le argomentazioni poste a sostegno DEla affermazione di responsabilità in merito alle seguenti circostanze: l'essersi attivato per recuperare BA in occasione LLarresto di Cutrupia;
l'essersi prodigato per la ricerca di canali di approvvigionamento di sostanza stupefacente;
l'aver contattato il difensore DE BA e l'essersi adoperato per "far sparire una pistola nella disponibilità DE predetto"; l'aver preso parte a un summit con i calabresi per discutere DE pagamento DElo stupefacente sequestrato il 24 dicembre 2014. Le risposte DEla Corte di appello sarebbero state incongrue rispetto alle emergenze processuali. Del resto, è la stessa Corte di appello a definire occasionale ed episodico il contributo DE ricorrente. 35 A 24.3. Con il (ME) secondo motivo DE ricorso a firma LLavv. TA Pino e il secondo motivo DE ricorso a firma LLavv. PE Sottile si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso con BA e MO nella detenzione e porto di una pistola di marca e calibro non individuati (capo 28 a pag. 14). L'affermazione di responsabilità si fonderebbe sul contenuto di tre telefonate, che solo per una intuizione investigativa, recepita dal GUP ma priva di supporto potrebbero riferirsi all'allarme lanciato dopo l'arresto DE BA per spostare una pistola da un nascondiglio a un altro. Peraltro, OF, nel corso DEla conversazione, si riferirebbe alla pistola in forma interrogativa. 24.4. Con il terzo motivo DE ricorso a firma LLavv. TA Pino si denuncia vizio di motivazione in ordine alla determinazione DEla pena. 25. FI IE Propone sette motivi (ricorso a firma LLavv. Guido Contestabile). 25.1. Con il primo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla identificazione LLimputato come concorrente nel reato di cui all'art. 73 T.U. stup. (capo 27 pag. 14). La responsabilità di FI viene ricavata esclusivamente dallo scambio di messaggi telefonici tra varie utenze. FI viene indicato come utilizzatore LLutenza 320 922283 intestata a una persona di nazionalità cinese;
tuttavia il ragionamento attraverso il quale si perviene a tale attribuzione è illogico, si fonda su un travisamento DEla prova e non fornisce risposta alle censure sollevate con i motivi di appello circa la riconducibilità DEla scheda ad altri soggetti. 25.2. Con il secondo motivo si sostiene che: sarebbe decorso il termine prescrizionale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, dpr. n. 309 DE 1990 (riferito alla cessione di marijuana) e che l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1 (concernente la contestuale cessione di cocaina) dovrebbe essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità ex art. 73 comma 5. Peraltro il capo 27 riguarda un reato scopo DE DEitto associativo di cui al capo 24; la Corte di appello cade in evidente contraddizione laddove riconosce, per l'associazione, l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6 (vale a dire di associazione di narcotraffico costituita per commettere i DEitti di cui all'art. 73 co 5), mentre poi nega per il DEitto scopo in rassegna che ricorra tale fattispecie. 25.3. Il terzo motivo ribadisce la contraddittorietà appena citata. Il quarto e il quinto motivo rinnovano l'eccezione di prescrizione DE reato. 36 А 25.4. Il sesto motivo deduce violazione di legge in riferimento al quantum di pena applicato per la continuazione interna, ma non indicato nel relativo computo che farebbe riferimento solo alla pena complessivamente inflitta. 25.5. Il settimo motivo contesta il diniego DEle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità DE trattamento sanzionatorio. 26. HI LO Propone tre motivi (ricorso a firma LLavv. PE Alvaro). 26.1. Con il primo (indicato con la lettera A) denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nell'unico reato allo SO ascritto (artt. 110, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, T.U. stup., di cui al capo 27 trascritto a pag. 14 DEla sentenza impugnata). La ricostruzione posta alla base DEla sentenza di condanna (il ricorrente avrebbe reperito presso RE BI lo stupefacente da consegnare a BA) contrasterebbe con la sequenza DEle intercettazioni e con il loro contenuto. Peraltro, al massimo, potrebbe affermarsi il coinvolgimento DE ricorrente nella fornitura DEla marijuana e non anche DEla cocaina. 26.2. Con il secondo motivo (indicato con la lettera B) deduce analoghi vizi in ordine alla mancata riqualificazione DE fatto ai sensi LLart. 73, comma 5, T.U. stup.). 26.3. Con il terzo (indicato con il numero 2) lamenta il diniego DEle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità DE trattamento sanzionatorio, parametrato sulla medesima pena applicata ai partecipi DEla associazione di cui all'art. 74, comma 6, T.U. stup.. 27. RE BI PA tre motivi (ricorso a firma LLavv. NI Tripodi). 27.1. Il primo (rubricato come A) attiene alla ritenuta responsabilità LLimputato in ordine al reato di cui al capo 27 (art. 73 commi 1 e 4 T.U stup., capo 27 trascritto a pag. 14 DEla sentenza impugnata). Il coinvolgimento di RE nell'episodio in rassegna, quale fornitore DEla sostanza stupefacente, verrebbe tratta da telefonate e messaggi, interpretati in modo illogico, travisandone il reale significato. Peraltro, a tutto voler concedere, la responsabilità LLimputato potrebbe essere riferita, al più, alla cessione DEla sola marijuana e non anche DEla cocaina. Nessuna risposta al riguardo sarebbe stata fornita ai motivi di appello, che vengono trascritti in ricorso. 27.2. Il secondo motivo (indicato con la lettera B) contesta la mancata derubricazione DE fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, T.U stup., 37 A 1 ricordando come, secondo l'insegnamento DEle NI NI (sentenza n. 51063 DE 27/09/2018), non sarebbe ostativa, al riguardo, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto DEla condotta. Aggiunge il ricorrente che la sentenza avrebbe erroneamente inquadrato tutte le condotte nel comma 1 LLart. 73 T.U stup., quando invece avrebbe dovuto differenziarle, poiché la loro unitarietà varrebbe soltanto per l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 e non nei casi di cui ai commi 1 e 4 LLart. 73. La distinzione tra fattispecie criminose rileverebbe sia ai fini DE computo DE termine prescrizionale sia ai fini DEla determinazione DEla pena, che, invece, la Corte di appello ha applicato in modo cumulativo, senza specificare l'entità riguardante l'ipotesi prevista dall'art. 73, co 4 T.U. stup. 27.3. Con il terzo motivo (indicato con il numero 2) lamenta la mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività DEla pena inflitta. 28. TI CE Coltiva cinque motivi (ricorso a firma congiunta degli avvocati SC LO e Tommaso UT YO). 28.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di affermata responsabilità LLimputato per il DEitto previsto dall'art. 73, T. U stup. contestato al capo 27 (a pag. 14). Si sostiene: - che a carico LLimputato risulterebbe solo una conversazione telefonica, - dal contenuto insignificante;
-che l'imputato PA, la cui posizione sarebbe assimilabile a quella di TI, sarebbe stato assolto proprio ritenuto l'assenza di prove;
-che TI non risulterebbe tra i partecipi DE summit tra calabresi e barcellonesi, per regolare il pagamento DEla partita di stupefacente sequestrata al momento LLarresto di BA CR. f 28.2. Il secondo motivo contesta la responsabilità LLimputato anche per il reato afferente alla cocaina. TI si sarebbe accordato soltanto per l'acquisto di marijuana (unica sostanza di cui faceva uso) e non può essere chiamato a rispondere anche per la cocaina di cui non aveva alcuna contezza e che rientrava in una scelta imprevedibile di BA. 28.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole DEla mancata derubricazione DE fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 DE 1990. Con il quarto eccepisce l'intervenuto decorso DE termine prescrizionale in relazione al DEitto afferente alla marijuana. 38 A Con il quinto contesta l'eccessiva severità DE trattamento sanzionatorio e il diniego DEle attenuanti generiche. 28.4. Il difensore LLimputato ha tramesso una memoria con la quale riprende i primi tre motivi di ricorso. 29. AL IE Articola sei motivi (ricorso a firma congiunta dagli avvocati VA VE e PE Lo PR). 29.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta partecipazione LLimputato al reato di cui al capo 3 (art. 73, comma 4, T.U. stup.). La prova DE fatto sarebbe desunta solo dai risultati DEle intercettazioni. L'affermazione di responsabilità si fonda su quanto riferito da AL DY alla propria fidanzata in merito al commercio di stupefacente messo in piedi dal proprio padre. La Corte di appello, incorrendo in una palese contraddizione, prima giudica inattendibile il racconto DE ragazzo nella parte in cui indica i quantitativi dei rifornimenti in 20 kg alla volta, poi vi si affida nella parte concernente la quantità di marijuana ceduta da AL IE a LD e OF NI (1 kg a settimana) AL poi nuovamente dubitare "che i due siano stati effettivamente in grado di venderne un tale quantitativo con cadenza settimanale". 29.2. Il secondo motivo attiene vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione ai sensi LLart. 73 comma 5 T.U. stup. DEle condotte di cui ai capi 2), 3), 7), 17 bis). Si osserva che: - detta derubricazione, effettuata per i capi 6), 8), 17), è stata esclusa sulla base di clausole di stile non rispondenti ai criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità; -si tratta di reati- scopo di una associazione qualificata ai sensi LLart. 74, comma 6 T.U. stup., come tale strutturalmente costituita solo per la commissione di condotte spaccio di lieve entità. 29.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità DE DEitto previsto dall'art. 74 comma 6 dpr. n. 309 DE 1990, contestato al capo 1) a pag. 23. La motivazione offerta dalla sentenza impugnata sarebbe tautologica e ricaverebbe la sussistenza DEla fattispecie DEittuosa da circostanze di fatto rilevanti solo ai fini DE mero concorso nel reato continuato, senza riuscire a individuare alcun elemento distintivo DE reato associativo. 39 Verrebbero in rilievo condotte di cessione ascrivibili al AL, con il concorso occasionale di OL AT. Nessun consapevole contributo a una ipotetica struttura associativa sarebbe ravvisabile da parte dei singoli acquirenti. 29.4. Il quarto motivo contesta la sussistenza DEla recidiva in ragione LLampia cesura temporale che separa i nuovi episodi DEittuosi da quelli oggetto DEle precedenti condanne. 29.5. Il quinto motivo fa valere violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato accoglimento DEla richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. concordata con il P.M. e respinta dal giudice. 29.6. Con il sesto il ricorrente di duole DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche e DEla eccessività DEla pena. 30. RD LO TI Propone quattro motivi (ricorso a firma LLavv. TI CE). 30.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza DE DEitto di cui all'art. 74, comma 6 T.U. stup. (capo 15, pagg. 11 e 12). Si sostiene che non vi sarebbero prove né DEla costituzione LLassociazione né DEla partecipazione ad essa da parte LLimputato, non essendo emerso alcun elemento a suo carico. 30.2. Con il secondo motivo si deducono analoghi vizi in relazione alla affermazione di responsabilità LLimputato in ordine al DEitto di cui all'art. 73, comma 5 T.U. stup. (capo 16, pag. 12). Si osserva: che si disporrebbe solo DE risultato di intercettazioni, cui non sarebbe mai - seguito il sequestro di sostanza stupefacente;
-che non vi sarebbe prova DEla consegna "tra spacciatore e acquirente"; - che non sarebbe dimostrato l'esistenza di un fattivo apporto LLimputato nella realizzazione DEla condotta in contestazione. 30.3. Il terzo e il quarto motivo attengono alla contestazione DEla recidiva e DE trattamento sanzionatorio. 31. LL SC. PA due motivi (ricorso a firma LLavv. Riccardo Bellotta). 31.1. Con il primo denuncia l'assenza di motivazione sulle specifiche ragioni DE gravame che contestavano la partecipazione LLimputato al reato associativo di cui al capo A (pag. 21, riqualificato ai sensi LLart. 74, comma 6, T.U. stup.). Sono spesi i medesimi argomenti esposti nel ricorso proposto nell'interesse di IN AM a firma DE ME difensore. 40 A 31.2. Il secondo motivo attiene al diniego DEle circostanze attenuanti generiche. 32. IN AM. Propone due motivi (ricorso a firma LLavv. Riccardo Bellotta). 32.1. Con il primo denuncia l'assenza di motivazione sulle specifiche ragioni DE gravame che contestavano la partecipazione LLimputato al reato associativo di cui al capo A (pag. 21, riqualificato ai sensi LLart. 74, comma 6, dpr. n. 309 DE 1990). I fatti sarebbero circoscritti a un periodo limitatissimo (1 febbraio 2018 13 febbraio 2018) e non vi sarebbero atti di indagine, antecedente a tale periodo, dal quale potesse desumersi un effettivo rapporto di fornitura di sostanza stupefacente a favore DE gruppo di BI. Difetterebbero, inoltre, i presupposti per la ravvisabilità DE reato associativo, tenuto conto dei criteri distintivi rispetto al concorso nel reato continuato. 32.2. Il secondo motivo attiene al diniego DEle circostanze attenuanti generiche. 33. Si è proceduto a discussione orale su richiesta DEle parti. difensore DEla parte civile, Associazione nazionale antimafia "Alfredo Agosta", ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata DE 22 dicembre 2023, conclusioni e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati i ricorsi di IN AM, LL SC, EL NI e LO VA (quest'ultimo impugna solo il punto DE trattamento sanzionatorio). Sono fondati, nei limiti di seguito indicati, i ricorsi di AL IE, MA LO, OR NN, HI LO, RE BI, FI IE, TI CE, IA SC, IL LU e LI AN. Il ricorso di MA ZO è infondato. Sono inammissibili i ricorsi di FO LO, IN NN, DO RD, CI GJ, TO NO, Di SA UR, De TA SA, UD VA, OF LO, RT DA VA, AR VA EL, CU NI, TO PE, AL PE, NN LO, RD LO TI. 41 A 2. I caratteri DE giudizio di legittimità.
2.1. Casi e limiti DE ricorso per cassazione.
2.1.1. Il sindacato DE giudice di legittimità sul discorso giustificativo DE provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base DEla decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione DEle regole DEla logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti DE processo muniti di una autonoma forza dimostrativa tale da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato ad effettuare un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, unitaria e globale, sulla reale "esistenza" DEla motivazione e sulla resistenza logica DE ragionamento esposto. Alla Corte di cassazione resta preclusa, invece, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez. U, n. 22242 DE 27/01/2011, Scibè). Tale principio è stato ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo DEla decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà DE legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti DEla decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza DEle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore DE giudice nella lettura degli atti interni DE giudizio denunciabile, sempre nel rispetto DEla catena devolutiva, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.»> (Sez. U, n. 14722 DE 30/01/2020, Polito).
2.1.2. L'errore nella lettura degli atti interni DE giudizio denunciabile ai sensi LLultima parte DEla lettera e) LLart. 606, comma 1, cod. proc. pen. integra il vizio c.d. DE "travisamento DEla prova", o, meglio, di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta. 42 A Esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infeDEtà DEla motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni DE patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia DEla motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione DE relativo "significante" (cd. travisamento DEle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione DE giudice di legittimità alla verifica LLesatta trasposizione nel ragionamento DE giudice DE dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, DE "significante", ma non DE "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito LLelemento di prova (Sez. 1, n. 25117 DE 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 DE 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 DE 09/06/2022, Dos ANs, Rv. 283370 01). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest'ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi. Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire che il vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco DEla singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione DE significato probatorio DEla dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 DE 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. A 255087; Sez. 5, n. 8188 DE 04/12/2017 dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello DEla decisività: intanto il travisamento DE "significante" può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell'apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro DE travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva DE ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale DEla ratio decidendi DEla sentenza di merito. È, dunque, esclusivamente alla luce LLapparato argomentativo DE giudice di merito che il "peso" DEla prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva DEla decisione alla luce DE complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi DEla pronuncia impugnata. 43 A 2.1.3. Ancora sul piano generale, e al fine DEla verifica DEla consistenza dei rilievi mossi alla sentenza DEla Corte di appello, è necessario ricordare, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti. Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici DEla decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (tra le ultime Sez. 2, n. 19619 DE 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929).
2.2. Considerazioni generali sui ricorsi proposti. In molti ricorsi (non tutti) i ricorsi proposti si coglie un sostanziale errore di fondo che permea il costrutto impugnatorio, quasi che il giudizio di legittimità rappresenti non uno strumento di controllo DEla coerenza logica dei ragionamenti decisori DEla Corte di appello, ma piuttosto una sorta di nuovo grado di giudizio destinato a revisionare il merito DEle opzioni valutative adottate nel giudizio di secondo grado. Nessuno dei motivi che denuncia il travisamento DEla prova risponde alle condizioni necessarie affinché tale vizio sia deducibile (cfr. sopra paragrafo 2.1.2.) o perché viene proposta, nella sostanza, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione o perché non risulta adeguatamente evidenziato il profilo DEla decisività DE vizio. Sono inammissibili le numerose doglianze congegnate nel senso di riproporre il motivo di gravame e lamentarne la mancata risposta sia perché la sentenza impugnata risponde, generalmente, sui punti oggetto di devoluzione sia perché in ogni caso la confutazione LLargomento, in quei casi in cui non è specifica, si trae comunque dallo sviluppo DEla trama argomentativa in cui la motivazione si struttura. Diversi ricorsi invocano il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,lamentando la violazione degli artt. 192, 533 o 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili. Si tratta di motivi inammissibili posto che la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto 44 A dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., e i limiti all'ammissibilità DEle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) DEla medesima disposizione (cfr. per tutte Sez. U, n. 29541 DE 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).
3. Le questioni comuni. La pronuncia riguarda numerose fattispecie DEittuose, anche di carattere associativo, raggruppate nell'editto accusatorio in un ordine non immediatamente percepibile: la rubrica assembla capi di imputazione, spesso indicati con numeri che, però, non seguono un ordine progressivo, a volte si ripetono oppure presentano una doppia numerazione, altre volte vengono utilizzate le lettere (minuscole o maiuscole), anch'esse in modo non lineare;
la contestazione DE ME reato associativo si trova elevata in capi separati nei confronti di alcuni dei sodali. Pertanto, al fine di individuare con esattezza il singolo capo di imputazione, si rende necessario indicare la pagina DEla sentenza di appello in cui è trascritta l'imputazione con un dato numero o una certa lettera;
mentre si è rivelato potenziale fonte di confusione il richiamo alle ordinanze di custodia cautelare, indicate nell'editto accusatorio come spartiacque tra le varie operazioni, dato che ve ne sono alcune emesse nella medesima data ma a carico di soggetti diversi, come ad esempio l'ordinanza DE 4 febbraio 2020 che, al fine di consentire una corretta lettura DE dispositivo, ha obbligato il giudice di appello ad effettuare la specificazione contenuta a pag. 240 DEla sentenza impugnata. In questa prima parte ci si ripromette di fornire una trattazione organica DEle principali questioni in rilievo, attraverso una disamina unitaria di quelle comuni.
3.1. Le intercettazioni Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (per tutte Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; cfr. da ultimo Sez. 2, n. 17347 DE 26/01/2021, Angelini, nella cui motivazione si sottolinea che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità). 45 Quanto alle censure rivolte al significato DE compendio captativo, va ribadito che la relativa interpretazione costituisce questione di fatto, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 DE 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Si rivelano, pertanto, inammissibili tutte quelle censure che mirano a sottoporre alla Corte una diversa lettura dei risultati DEle intercettazioni.
3.2. La chiamata di correo Numerose difese denunciano la violazione dei criteri legali che presiedono all'utilizzo ed alla valutazione DEla prova dichiarativa, integrante la chiamata in correità o in reità. Non si vuole indugiare, oltre il necessario, su principi universalmente noti, ma è opportuno prendere le mosse da essi in modo da svolgere alcune riflessioni di immediata rilevanza nella risoluzione DE caso concreto.
3.2.1. Principi generali La regola di giudizio per la valutazione DEla chiamata in correità strumento conoscitivo che rappresenta una prova e non un mero indizio seppur non autosufficiente a sostenere il verdetto di colpevolezza (in dottrina si parla di semiplena probatio) è dettata dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., che - differenzia tale fonte dichiarativa dalla testimonianza in ragione DEla posizione assunta e DE coinvolgimento personale DE dichiarante nel processo;
LLassunzione DEla responsabilità per il fatto di reato riferito;
oppure DEla rivelazione di detto fatto perché appreso da terzi o dall'imputato. Il sistema processuale pretende la disamina unitaria di tali contributi informativi con gli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Secondo il legislatore, la chiamata proveniente da quei soggetti costituisce in sé un dato incerto, da validare secondo un iter logico-ricostruttivo che la giurisprudenza di legittimità, grazie alla fondamentale sentenza DEle NI NI IN (n. 1653 DE 21/10/1992, dep. 1993), ha articolato in tre fasi: a) credibilità soggettiva DE dichiarante;
b) affidabilità intrinseca e consistenza DEla narrazione;
c) riscontri esterni individualizzanti. Circa la credibilità DE dichiarante, la sentenza IN precisa che il vaglio va condotto avendo riguardo: «alla sua personalità, alle sue condizioni socio- economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, alla genesi remota e prossima DEla sua risoluzione alla confessione e alla accusa dei coautori e complici». Sulla base di tali linee guida, le sezioni semplici hanno rimarcato come il giudizio sulla credibilità soggettiva DE dichiarante assuma una funzione primaria di determinazione DE livello di rigore necessario per il controllo DEle dichiarazioni (Sez. 1, n. 19759 DE 17/05/2011, Misseri, Rv. 250244), mentre è pacifico che il 46 t generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per sé indice di insincerità DEle dichiarazioni stesse, sicché la preliminare valutazione di credibilità non può essere effettuata mediante strumenti diversi dall'analisi DEle condotte DE dichiarante, in particolare considerando la sua posizione all'interno LLorganizzazione criminale di cui ha fatto parte (Sez. 5, n. 50589 DE 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832). Il ruolo assunto nella gerarchia DEla consorteria di appartenenza evoca il secondo momento DEla valutazione, vale a dire quello DEla affidabilità intrinseca e consistenza DEla narrazione che la sentenza IN pone in relazione ai caratteri DEla precisione, DEla coerenza, DEla costanza e DEla spontaneità DE racconto. Parametri ai quali una attenta dottrina aggiunge anche quello DEla posizione rivestita dal dichiarante all'interno DE sodalizio criminale, posizione che può riflettersi proprio sulla attendibilità obiettiva di quanto da lui appreso nel corso DEla "militanza" criminale e poi riferito alla autorità giudiziaria, in ragione DEla maggiore o minor "vicinanza" al fatto e alle relative fonti di conoscenza e in rapporto con la natura DE DEitto. L'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale DEla chiamata di correo necessita, infine, di convergenti e individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto oggetto LLaccusa e alla specifica condotta criminosa LLincolpato, essendo necessario un più rigoroso e approfondito controllo DE contenuto narrativo DEla stessa e DEla sua efficacia dimostrativa (Sez. U, n. 45276 DE 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090). Quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità LLespressione altri elementi di prova» utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui «vige il principio DEla "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano DEla mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. U n. 20804 DE 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina). In sintesi il riscontro: deve essere caratterizzato dalla necessaria estraneità, nel senso di provenienza ab externo rispetto alle dichiarazioni medesime, sì da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio DEla circolarità; -deve essere "individualizzante", deve riguardare, cioè, non soltanto il fatto- reato, ma anche la riferibilità DElo SO all'imputato; 47 - non deve essere munito di una capacità dimostrativa autonoma, poiché esso opera soltanto quale conferma DEle dichiarazioni accusatorie, in quanto, diversamente, non sarebbe più applicabile la regola di giudizio di cui al terzo comma LLart. 192 cod. proc. pen., ma andrebbero osservati i principi sulla pluralità DEle prove e sul libero potere di selezione di quelle più affidabili e convincenti da parte DE giudice. L'assenza di precise limitazioni normative ha indotto a ritenere che i riscontri non debbano necessariamente essere di natura diversa rispetto alla fonte da corroborare, potendo rinvenirsi anche nelle dichiarazioni rese da altro chiamante in correità o in reità; anche due "chiamate" di correo sono suscettibili di reciproco riscontro;
ove, però, si tratti di chiamate de relato occorrono ulteriori condizioni, data la peculiarità DEla prova.
3.2.2. La chiamata de relato Del tema si sono ampiamente occupate le NI NI Aquilina che hanno fornito all'interprete preziose linee guida di seguito sinteticamente ricordate. Oggetto di tale mezzo di prova sono circostanze di fatto non percepite personalmente dal dichiarante, ma a costui riferite da altri e, quindi, frutto di conoscenza, per così dire, di "seconda mano". La persona che riferisce in giudizio le percezioni altrui, a lei confidate, DE fatto da provare finisce con l'offrire una attestazione non originale DE fatto ME, con l'effetto che la valutazione DEle corrispondenti dichiarazioni deve essere orientata da criteri di particolare rigore». La dichiarazione de relato contra alios soggiace all'operatività LLart. 195 cod. proc. pen. Qualora la fonte primaria, identificabile nell'imputato connesso o collegato, si avvalga, ex art. 210, comma 4, cod. proc. pen., DEla facoltà di non rispondere, la dichiarazione di seconda mano è comunque utilizzabile, anche se non sottoposta al vaglio DEla fonte diretta. Non è, quindi, sempre necessario, per l'utilizzabilità DEle chiamate de relato, acquisire le dichiarazioni DE soggetto di riferimento: non lo prescrive la legge (si pensi ai casi in cui manchi l'espressa richiesta di parte o in cui il giudice non ritenga di disporre d'ufficio l'audizione DEla fonte primaria, ovvero l'esame di questa risulti impossibile), né lo impone la logica. Come anticipato in conclusione al sottoparagrafo che precede, il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità de TU ben può essere offerto dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. La tecnica DEla c.d. mutual corroboration porta con sé il rischio che l'armonia tra le dichiarazioni dei diversi propalanti possa nascondere una trama di mendacio concordato e finalizzato a incolpare una persona estranea ai fatti. 48 t Al fine di scongiurare tale rischio le NI NI Aquilina hanno elaborato un rigoroso itinerario di formazione DE convincimento DE giudice, consistente: anzitutto nel sottoporre la dichiarazione accusatoria, utilizzabile come riscontro di altra di analogo tenore, allo SO controllo di attendibilità intrinseca che vale per quest'ultima; - quindi nel verificare che le ulteriori dichiarazioni accusatorie siano connotate da: a) convergenza DEle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto DEla narrazione;
b) indipendenza intesa come mancanza di pregresse intese - fraudolente da suggestioni o condizionamenti inquinanti;
c) specificità, nel senso che la c.d. convergenza DE molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia fatto nella sua oggettività sia la riferibilità soggettiva DElo SO alla persona LLincolpato;
fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale DEla concordanza DEle plurime dichiarazioni d'accusa sul nucleo centrale e più significativo DEla questione fattuale da decidere;
d) autonomia "genetica", vale a dire derivazione non da un'unica fonte, onde evitare il rischio DEla circolarità DEla notizia, che vanificherebbe la valenza LLelemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo SO concetto di convergenza DE molteplice. Solo dall'esito positivo di tale DEicata e complessa operazione valutativa è consentito dedurre la prova DEla res iudicanda.
3.2.3. Casi particolari estranei alla chiamata de relato Il materiale probatorio posto alla base DEla affermazione di responsabilità impone di DEineare in modo nitido caratteri e confini dei principi e degli istituti sopra esaminati. In particolare, è bene chiarire che non rientrano nella nozione DEla chiamata de TU (e dunque non soggiacciono alle relative regole) né le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia che riferisce confidenze autoaccusatorie ricevute dall'imputato, né quelle riguardanti il patrimonio conoscitivo comune DE clan di appartenenza. Quanto al primo profilo va osservato che nei processi di criminalità organizzata accade spesso ed è accaduto anche in questo che il chiamante in +- - correità o in reità riferisca, legittimamente, confidenze ricevute da un imputato, non ostandovi il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. peri., norma che, pur rubricata divieto di testimonianza sulle dichiarazioni LLimputato», si riferisce alle sole dichiarazioni rese in un contesto procedimentale. In tale evenienza, il disposto LLart. 195 cod. proc. pen. non impone l'escussione DEla fonte diretta (Sez. U n. 20804 DE 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, in motivazione paragrafo 9.1.), che, identificandosi con l'imputato, non può essere chiamata a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua 49 А posizione (Sez. 5, n. 21562 DE 3/02/2015, Rv. 263705; Sez. 5, n. 29821 DE 25/11/2014, Rv. 265298) e che, ai sensi LLart. 494 cod. proc. pen., ha sempre la facoltà di rendere in ogni stato DE dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, interloquendo sulle propalazioni DEla fonte indiretta che la chiamino in causa al fine di controbatterle. Sotto il profilo DEla consistenza probatoria, va sottolineato che le confidenze autoaccusatorie LLimputato a un collaboratore di giustizia, il quale ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata la "chiamata" ai sensi LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria, a condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 1, n. 9891 DE 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503). Ciò significa che le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia circa la diretta assunzione di responsabilità da parte LLimputato in relazione al ME fatto- reato sono in grado di riscontrarsi reciprocamente, poiché, in questo caso, dato l'oggetto DEla prova, non è ravvisabile alcuna "circolarità" e i dichiaranti sono fonti dirette e autonome DEla circostanza riferita: l'imputato, parlando con i suoi sodali o con terzi (nelle circostanze specificate), ha rivendicato la paternità DE reato. Un ulteriore caso particolare che va tenuto distinto dalla chiamata de relato - è stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità nelle informazioni - costituenti patrimonio comune degli associati. Si afferma che occorre tenere distinte dalle ordinarie dichiarazioni de relato le informazioni che il collaboratore sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune agli appartenenti a «quel determinato sodalizio», in ordine agli associati e alle attività proprie DEla cosca mafiosa (Sez. 1, n. 19612 DE 10/05/2006, Nardo, Rv. 234097; Sez. 1, n. 23242 DE 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585; Sez. 1, n. 28239 DE 20/02/2018, Micieli, Rv. 273344). A proposito di queste ultime si parla di «flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati» che non è assimilabile né a dichiarazioni de relato, utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all'art. 195 cod. proc. pen., né alle cosiddette "voci correnti nel pubblico" DEle quali la legge esclude l'utilizzabilità (Sez. 5, n. 4977 DE 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245579). Tuttavia, la deroga agli ordinari principi in tema di prova indiretta necessita di estrema cautela nel procedere all'inquadramento di una informazione nell'una o nell'altra categoria, tenendo conto LLoggetto DEla notizia diffusa, DEle modalità DEla sua circolazione, DEla caratura criminale di origine DE collaboratore, che, proprio in ragione DEla rilevanza DE grado associativo, deve 50 t presumersi abbia avuto maggiore probabilità di conoscere la reale dinamica di svolgimento dei fatti-reato posti in essere dal gruppo di cui faceva parte (Sez. 1, n. 19612 DE 10/05/2006, Nardo, cit.). Occorre, cioè, che le dichiarazioni DE collaboratore (ricadenti, come tali, pur sempre nell'alveo di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) ricevano supporto da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione LLinformazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1 n. 17647 DE 19/02/2020, Schirripa, Rv. 2791859).
3.2.4. Il sindacato di legittimità Il controllo, demandato al giudice di legittimità, sulla motivazione in relazione alla chiamata di correo non si discosta dai principi generali enucleati in premessa (cfr. sopra paragrafo 2): «neanche allorché sia denunziata in cassazione la violazione LLart. 192, comma terzo, cod. proc. pen., può essere DEibata in sede di legittimità una verità processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, allorquando la struttura razionale DE discorso giustificativo DEla decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto DEle regole DEla logica e DEle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze DE quadro probatorio» (Sez. 1, n. 9148 DE 21/06/1999, Riina, Rv. 214014). Come osserva una attenta dottrina, il vizio motivazionale può nascere, per un verso, dalla deviazione DE percorso argomentativo rispetto al sentiero tracciato dalla disciplina codicistica o dai canoni DEineati dalla giurisprudenza o, per altro verso, a seguito DEla erronea applicazione dei criteri DEla logica nella valutazione probatoria (ad esempio nell'apprezzamento di un dato fattuale alla stregua di riscontro individualizzante DEla chiamata); in ogni caso il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può fare leva su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, ma deve denunciare il vizio di motivazione DEla sentenza di merito nei limiti tracciati dalle due prospettive appena indicate (Sez. 6, n. 13442 DE 08/03/2016, Giordano, Rv. 266924).
3.2.5. Considerazioni sui motivi proposti. L'apparato argomentativo DEla sentenza di primo grado (recepito in toto da quella di secondo grado, cfr. pag. 40) offre una scrupolosa disamina circa l'attendibilità intrinseca soggettiva dei collaboratori di giustizia esaminati nel processo (cfr. pagg. 37 e ss.). In apertura, il giudice di merito esamina la posizione di ciascun dichiarante ponendo in risalto, per ciascuno, vuoi la credibilità soggettiva dei dichiaranti (rei confessi di numerosi e gravissimi episodi sconosciuti alla autorità giudiziaria, 51 A ritenuti sempre credibili nel corso dei processi in cui sono stati ascoltati), vuoi l'affidabilità intrinseca DEla narrazione, correlata non solo alla coerenza e costanza DE racconto, ma anche alla notevole "vicinanza" al fatto e alle relative fonti di conoscenza (i collaboratori di giustizia sono uomini posti ai vertici o vicini ai vertici DEle consorterie di appartenenza mafiose o dedite al narcotraffico - a - conoscenza diretta dei fatti per esserne i protagonisti o, comunque, per avervi assistito di persona). È sufficiente riassumere i passaggi fondamentali DEla motivazione, che si presentano esaustivi, immuni da vizi logici, pienamente rispondenti ai criteri enucleati sopra. D'MI LO: considerato uno dei più autorevoli e carismatici esponenti DEla famiglia mafiosa di LO OZ di TO (c.d. gruppo dei "Barcellonesi"), leader indiscusso ed incontrastato DE "gruppo D'MI". Ha iniziato il suo percorso di collaborazione con la giustizia ammettendo le proprie responsabilità quale capo- clan;
inoltre ha raccontato le dinamiche DEla la guerra scoppiata tra il clan dei "Barcellonesi" e quello rivale dei "Chiofaliani", vinta dai primi;
ha ricostruito le dinamiche di ben 61 omicidi, 27 dei quali da lui SO commessi tra il 1989 ed il 2001; ha riferito di molti episodi estorsivi. La sua credibiità è stata ripetutamente saggiata dai giudici, sempre con esito positivo. D'MI SC, fratello di LO D'MI e suo successore alla guida DE gruppo omonimo dopo l'arresto DE parente. Ha ammesso la sua partecipazione al clan mafioso, ha fornito dettagliate ricostruzioni di episodi di omicidio ed estorsivi. MI RE, partecipe DE clan dei barcellonesi, uomo di fiducia di LD NI, esponente di spicco DE gruppo capeggiato all'epoca da D'MI LO. Nel corso DEla sua collaborazione ha ammesso di aver fatto parte DEla cosca sin dal 1994; si è riconosciuto colpevole, in concorso con i sodali chiamati in correità, di diversi omicidi maturati nell'ambito DEle dinamiche evolutive DEla medesima consorteria mafiosa. AF RA, componente LLorganizzazione mafiosa barcellonese, aderente alla potente cellula criminale riconducibile a D'MI LO. Ha intrapreso la collaborazione, ammettendo la propria appartenenza al clan mafioso, la commissione di numerose estorsioni;
ha riconosciuto la propria diretta responsabilità in ordine a tre omicidi commessi in tempi recenti, relativamente ai quali, allo stato, praticamente nulla emergeva a suo carico. Grazie alle sue dichiarazioni, è stato possibile rinvenire a LO un consistente arsenale di armi e munizioni. AM VA, successore DE padre GO al vertice DE gruppo criminale operante principalmente nel territorio di Terme Vigliatore, in stretto 2 b 525 collegamento con il clan dei barcellonesi, è stato arrestato il 31 agosto 2011 in quanto colto in flagranza DE reato di estorsione perpetrato ai danni di commerciante. Ha iniziato la collaborazione nel luglio DE 2012, rendendo ampie dichiarazioni auto ed etero accusatorie in ordine a diversi omicidi (che non erano stati ancora oggetto d'indagine nei suoi confronti) e numerose condotte estorsive. DO RD, appartenente alla famiglia mafiosa dei "Barcellonesi" a partire dall'anno 2013, ha ammesso la propria responsabilità in ordine al DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. prima che, per tale titolo, venissero assunti provvedimenti giudiziari a suo carico a ciò spinto dal timore di subire una vendetta (nei confronti propri, DEla propria compagna e DEla loro figlia di 15 mesi) per essersi reso responsabile di un furto commesso nell'abitazione di D'MI LO (fatto contestato nel presente procedimento al capo 20 - trascritto a pag. 31 DEla sentenza). Egli ha riconosciuto di essere stato l'autore di numerosi episodi estorsivi commessi, principalmente, tra il settembre DE 2013 e l'agosto DE 2014, ai danni di imprese ed esercizi commerciali. Tali gravi fatti di reato sono tutti correlati a dinamiche tipicamente mafiose. Per la totalità degli episodi estorsivi riferiti DO RD non è mai stato indagato. Nell'ambito DEle sue narrazioni il collaboratore ha sempre eseguito coerenti, dettagliate e circostanziate chiamate di correo nei confronti di numerosi soggetti, ponendo le premesse per la ricostruzione e l'accertamento di fattispecie criminose rivelate per la prima volta (i fatti sono contestati in questo procedimento nella parte LLeditto accusatorio a lui dedicata, capi 1 e ss. alle pagg. 27-32 DEla sentenza impugnata). LE SI, legato da rapporti di parentela con OF VA e Di SA VA (storici capi mafia "dei Barcellonesi"), è intraneo al clan mafioso. In questo procedimento le dichiarazioni di LE hanno consentito di ricostruire le vicende di una ramificata organizzazione di narcotraffico, collegata al clan dei barcellonesi e capeggiata prima da MA ZO e poi da LE ME (per questo il collaboratore è stato condannato in via definitiva in quanto responsabile DE DEitto di cui all'art. 74 T. U stup.). Rispetto alle condotte di traffico di stupefacenti oggetto di questo procedimento, LE narra fatti dei quali ha diretta contezza, in quanto portatore di un elevato grado di conoscenza derivante dalla posizione apicale rivestita. A fronte di tanto, i ricorsi sono inammissibili (nei termini che verranno precisati per ciascun imputato) sia sul fronte DEla credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia sia su quello DEla l'affidabilità intrinseca DEla narrazione, nelle parti in cui mirano a sottoporre al giudice di legittimità le medesime censure già valutate dal giudice rinvio e da questi motivatamente disattese senza incorrere in cadute logiche. 53 A 3.3. L'associazione di tipo mafioso 3.3.1. L'associazione mafiosa protagonista DE presente procedimento - sia perché ne è contestata l'appartenenza agli imputati IN NN, TO NO e DO RD, sia come associazione "agevolata" dalla commissione di altri reati (estorsioni, narcotraffico, ecc.) è quella c.d. "dei barcellonesi" affiliata a "cosa nostra" siciliana e operante sul versante tirrenico DEla provincia di SI (capo 9 trascritto a pag. 20 sentenza impugnata e capo 1 a pag. 32 separatamente contestato a DO). Come risulta dalle decisioni di primo e secondo grado, l'esistenza DE clan è dimostrata da pronunce irrevocabili. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, un quadro aggiornato degli assetti DEla criminalità organizzata barcellonese è fornito dagli esiti dei procedimenti denominati "Gotha" e "OZ 2". Si tratta di procedimenti iscritti per associazione mafiosa, omicidio, porto di armi ed altro, da considerarsi come le più importanti ed articolate operazioni antimafia condotte nell'intera provincia di SI negli ultimi venti anni, che hanno permesso di fare piena e completa luce sui vertici e sull'organigramma di quel particolare ed agguerrito sodalizio mafioso denominato "dei Barcellonesi". Le operazioni "Gotha 5" (n. 4112/14 r.g.n.r.) e "Gotha 6" (n. 6998/13 r.g.n.r.) hanno accertato dinamiche più recenti LLassociazione mafiosa barcellonese. In seguito alla scelta collaborativa intrapresa dopo l'arresto in Gotha 5 da LE SI, AF RA e DO RD, è stata ricostruita in termini maggiormente precisi l'operatività DE sodalizio barcellonese negli anni successivi e più recenti;
tale patrimonio conoscitivo ha condotto alle operazioni "Gotha 7", avente ad oggetto reati in materia di estorsioni e associazione mafiosa, e "Nemesi", relativa all'accertamento dei responsabili di omicidi. Nell'ambito DE presente procedimento sono state disvelate ulteriori dinamiche associative a seguito DEla scelta intrapresa da MI RE RT, che ha iniziato la propria collaborazione nel 2018; così come è emersa, con maggiore evidenza, la coesistente operatività, nel ME territorio, di vari gruppi organizzati dediti al traffico di sostanze stupefacenti, più o meno collegati all'associazione barcellonese.
3.3.2. E proprio l'ulteriore apporto di MI ha permesso di rafforzare la piattaforma probatoria a carico di IN NN, nei cui confronti il GIP, nell'ambito DE citato procedimento "Gotha 7", aveva rigettato la richiesta di applicazione DEla custodia cautelare in carcere, ritenendo insufficiente il quadro indiziario fino a quel momento raggiunto. Dopo i due gradi di merito IN è stato ritenuto partecipe LLassociazione mafiosa come soggetto strettamente legato al boss BA FI (DE quale ha 54 "gestito" la latitanza) con l'incarico di raccogliere il denaro provento di estorsioni e di accompagnare gli affiliati a summit di portata strategica. Nel ME sodalizio mafioso è inserito, sin dai primi anni novanta, TO NO, il quale, vicino al boss Di SA VA (detto AM), presidiava il territorio di Milazzo ed era attivo nel settore DEle estorsioni e DE commercio di sostanze stupefacenti. È stata ritenuta, anche sulla scorta DEle dichiarazioni confessorie, la partecipazione alla associazione dei barcellonesi anche DE collaboratore di giustizia DO RD (capo 1 trascritto a pag. 32 DEla sentenza impugnata) che limita il ricorso a questioni attinenti al trattamento sanzionatorio.
3.3.3. Il reato di concorso esterno (artt. 110, 416 bis cod. pen.), contestato al capo 10 (trascritto a pag. 20 DEla sentenza impugnata), è stato ascritto ad IA SC. Questi, appartenente all'Arma dei Carabinieri dal 1984, è stato destinato dal 1994 alla sezione scorte dei magistrati, dal novembre 1997 ha prestato servizio presso il N.O.R.M. DEla Compagnia dei Carabinieri di Patti e dal maggio 2003 presso il R.O.N.I. di SI, finché è stato arrestato il 3 agosto 2014 quando furono rinvenute nella sua disponibilità armi clandestine e sostanze stupefacenti. Il suo contributo al rafforzamento e alla conservazione LLassociazione mafiosa, protrattosi per un lungo arco temporale, è stato ravvisato principalmente nella comunicazione di notizie riservate, di cui aveva notizia grazie al servizio svolto, concernenti soprattutto l'esistenza di indagini sul sodalizio mafioso barcellonese. Attività illecita per la quale percepiva una remunerazione, unitamente al fratello PE (anch'egli carabiniere infeDEe).
3.3.4. I ricorsi proposti dagli imputati IN IO e TO non contestano la sussistenza DEla associazione mafiosa (DE resto ripetutamente acclarata da sentenze irrevocabili), ma si appuntano sulla configurabilità di una propria condotta partecipativa. Quello di IA SC si incentra sulla assenza dei presupposti DE c.d. concorso esterno. Riservando alla trattazione dei singoli ricorsi la puntuale disamina dei motivi sviluppati da ciascun ricorrente, in questa sede si può anticipare che le censure non riescono a superare lo sbarramento DE giudizio di legittimità in quanto o si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura DE materiale probatorio oppure denunciano vizi motivazionali palesemente insussistenti. Mentre, sotto il profilo più strettamente giuridico, la c.d. "doppia conforme" di condanna si informa ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: 55 A - la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento LLagente nella struttura organizzativa LLassociazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche DE caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore DE sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr. per tutte Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01); -assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa LLassociazione e privo LLaffectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento DEle capacità operative LLassociazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, DE programma criminoso DEla medesima (Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01). In tale fattispecie occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto DEla previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta LLagente alla conservazione o al rafforzamento LLassociazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, DE programma criminoso DE sodalizio (Rv. 231672 - 01).
3.3.5. In merito al tempus commissi DEicti, va osservato che si è al cospetto di una contestazione c.d. "chiusa" nel senso che il capo di imputazione circoscrive temporalmente la condotta partecipativa di IN NN al "periodo compreso tra il 2012 e la data di presentazione DEla presente richiesta" (da intendersi riferito alla richiesta di misura cautelare presentata il 7 febbraio 2019) e quella di TO NO al "periodo compreso tra i primi anni novanta e la data di presentazione DEla presente richiesta" (vale a dire 7 febbraio 2019). Anche su questo versante è utile sin d'ora precisare che la tendenziale stabilità LLaffiliazione mafiosa comporta che la permanenza DEla partecipazione al sodalizio criminoso venga meno solo nel caso, oggettivo, DEla cessazione DEla consorteria criminale, ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione DE singolo associato (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 1162 DE 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661). La Corte di cassazione è assestata nel senso che, una volta dimostrata l'adesione al sodalizio, occorre accertare un fatto specifico e concreto dal quale - desumere la recisione DE legame. Il venir meno LLadesione all'associazione mafiosa non può essere desunta dalla mera insussistenza di condotte specifiche in un determinato arco temporale, in quanto i forti legami che si instaurano tra gli associati sono per loro natura 56 A destinati a perdurare nel tempo, tant'è che neppure la sottoposizione a periodi di detenzione costituisce un sicuro indice di interruzione DEla partecipazione. Invero il sopravvenuto stato detentivo DE soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione DEla sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti DEinquenziali a lungo termine accetta il rischio - di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende DE gruppo ed alla programmazione DEle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione DE forzato impedimento (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 1162 DE 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661).
3.4. L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. L'aggravante in esame è stata introdotta dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, il cui contenuto è oggi trasfuso nell'art. 416-bis.1 cod. pen., norma cui si farà riferimento nel prosieguo. La disposizione prevede un aumento di pena, da un terzo alla metà,per i DEitti commessi avvalendosi DEle condizioni previste dall'articolo 416-bis (il cd. "metodo mafioso") ovvero al fine di agevolare l'attività DEle associazioni previste dallo SO articolo. Nel presente processo la circostanza aggravante in rassegna è contestata in relazione a diverse condotte estorsive, nonché in riferimento alla associazione di narcotraffico di cui al capo 1 (trascritto a pag. 8 DEla sentenza impugnata). L'aggravante DE "metodo mafioso" non ha dato adito a particolari problemi ermeneutici. Essa è integrata allorché un qualsiasi reato venga realizzato con l'utilizzazione di una forza intimidatoria che a prescindere da qualsiasi legame - DE suo autore con l'organizzazione mafiosa o con l'esistenza stessa di tale -ne mutui le modalità di azione, per proporre il clima compagine in quel contesto di assoggettamento che le è caratteristico (tra le ultime Sez. 2, n. 36431 DE 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033). Così declinata la circostanza, che si caratterizza per le modalità LLazione, presenta, pacificamente, "natura oggettiva". Si è dibattuto invece sulla natura LLaggravante DEla "finalità di agevolazione" alla quale è stata, alfine, attribuita natura "soggettiva" concernendo 57 0 4 la direzione DEla volontà e si applica al concorrente solo se da lui conosciuta (cfr. per tutte Sez. U, n. 8545 DE 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01). L'elemento soggettivo necessario ad integrare l'aggravante è quello DE dolo specifico. Ciò non vuol dire che la finalità agevolativa debba esaurire la volizione LLagente, potendosi accompagnare anche a ulteriori e concorrenti scopi "più egoistici". Su questo punto soccorrono i consolidati arresti giurisprudenziali in forza dei quali, nella forma DE dolo specifico, la volontà DEla condotta si accompagna alla rappresentazione LLevento che è tenuto di mira dall'agente e giustifica l'azione ancorché non necessariamente in forma esclusiva. In sostanza l'aggravante in esame richiede che l'agente DEiberi l'attività illecita allo scopo di apportare un vantaggio alla associazione mafiosa;
tuttavia tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi a qualsiasi altro scopo di vantaggio, personale, che si coniughi con la volontà agevolatrice (in termini, seppure sul diverso tema DEla "finalità di terrorismo" si veda per tutte Sez. U, n. 2110 DE 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203770). Circa comunicazione LLaggravante al concorrente nel reato, le NI NI Chioccini richiedono che quest'ultimo, pur non animato da tale scopo, sia consapevole DEla finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Dunque non basta l'ignoranza colposa, ma neppure necessita la condivisione DE fine specifico, poiché è sufficiente che il concorrente conosca lo scopo perseguito dal correo. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi. I ricorrenti sollevano questioni manifestamente infondate oppure generiche sia sotto il profilo "intrinseco" sia sotto quello "estrinseco". MA ZO solleva una specifica eccezione sul ne bis in idem, attinente alla propria posizione, che sarà affrontata nel trattare il relativo ricorso.
3.5. Le associazioni di narcotraffico, art. 74 T.U. Stup.
3.5.1. Considerazioni generali. Ai fini DEla configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione DE programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali DE sodalizio, si metta stabilmente a disposizione 58 A di quest'ultimo (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 7387 DE 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796 - 01). L'associazione ex art. 74 d.p.r. n. 309/90 si connota, dunque, per il carattere LLaccordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di DEitti, la permanenza DE vincolo associativo, l'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta DE programma criminoso (da ultimo Sez. 6 n. 17467 DE 21/11/2018, dep. 2019, Noure El Hadij, Rv. 275550). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire: che per la configurabilità LLassociazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento DE fine comune (Sez. 1, n. 4967 DE 22/12/2009, dep. 2010, Galioto, Rv. 246112; Sez. 1, n. 30463 DE 07/07/2011, Cali, Rv. 251011; conf. tra le ultime Sez. 2, n. 19146 DE 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 - 01); che il connotato DEla stabilità non va inteso nel senso che la indefinita protrazione DE programma criminoso abbia potuto esplicitarsi per un lungo periodo, poiché la protrazione è condizionata non solo dalla volontà degli associati ma anche da fattori esterni, e, fra questi, l'intervento degli inquirenti;
che non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio LLorganizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio DE sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte DE singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica DE soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla DEla rilevanza penale (Sez. 2, n. 16606 DE 24/03/2011, Agomeri Antonelli, Rv. 250316 01); che non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 DE 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232-01); -che il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena DE traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione) e 59 А anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune DE conseguimento DE lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli DE ruolo svolto nell'economia DE fenomeno associativo (Sez. 6, n. 37116 DE 28/09/2007, Giuliano, Rv. 237292 - 01; conf. tra le altre Sez. 1, n. 30463 DE 07/07/2011, Cali, Rv. 251013).
3.5.2. Le associazioni oggetto DE processo. Il processo si occupa di plurime associazioni di narcotraffico notevolmente differenti tra loro (il che, tra l'altro, offre la misura DEla distanza rispetto alla regola DEla tendenziale celebrazione di processi separati nell'ottica di garantirne la speditezza): alcune associazioni, di maggiori dimensioni, sono caratterizzate da una significativa struttura organizzativa e da un rilevante numero di associati, ramificate sul territorio, destinate a proiettarsi su un lungo arco di tempo e a rimanere salde nonostante la modifiche via via nella composizione;
altre associazioni, decisamente più ristrette, qualificate ai sensi LLart. 74 comma 6 T. U stup., sono connotate da una organizzazione rudimentale, con pochi accoliti, legate alle sorti dei singoli e per questo, in alcuni casi, rimaste in piedi per periodi di breve durata. Vengono in rilievo: - l'associazione di cui al capo 1) trascritto a pag. 8 DEla sentenza impugnata (artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 T.U stup. e art. 416, bis.1 cod. pen.); associazione armata, composta da dieci e più persone, sorretta dal fine di agevolare il clan mafioso dei barcellonesi di cui facevano parte i fratelli MA LO e MA ZO (quest'ultimo al vertice DE sodalizio dedito al narcotraffico sino al suo arresto), operante nel territorio di LO Pozza di TO;
- l'associazione contestata al capo 15) a pagg. 11 e 12, qualificata come associazione costituita per commettere i reati di cui all'art. 73, comma 5 T.U stup., ma, comunque, armata (art. 74, commi 4 e 6 T.U stup.), operante dal settembre 2014 al 2016 nel territorio di Terme Vigilatore;
-- l'associazione di cui al capo 24) a pag. 13, qualificata ai sensi LLart. 74, comma 6 T.U stup., costituita da BA CR (nelle more deceduto, figlio DE boss BA EN), operante nel territorio di LO OZ di TO, con una rete più ristretta DEla associazione di cui al capo 1); - l'associazione di cui al capo 27.27) pag. 18 (artt. 74, commi 1 e 2, T.U stup.), formata da numerosi partecipi, con sede operativa in Milazzo, capeggiata prima da TO NO (componente DE clan dei barcellonesi) e poi da OR NN;
600 0 - l'associazione contestata al capo A) a pag. 21, riqualificata ai sensi LLart. 74, comma 6, T.U stup., attiva sull'isola di Lipari, costituita su iniziativa di BI SI (per il quale si procede separatamente); - l'associazione di cui al capo 1 a pag. 23, riqualificata ai sensi LLart. 74, comma 6, T.U stup., facente capo a AL IE, con sede al bar "Ritrovo" di Terme Vigilatore. Per tutte dette associazioni, ad eccezione di quella al capo A) a pag. 21 (cfr. infra), la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione circa gli elementi qualificanti le stesse, in termini rispondenti ai principi giurisprudenziali appena richiamati. Il giudice di merito ha posto in risalto la natura LLaccordo tra consociati come diretto alla commissione di un numero indeterminato di reati. I ricorsi si rivelano, in genere, DE tutto destituiti di fondamento nella parte in cui invocano, con pluralità di accenti, la configurabilità di un concorso di persone nel reato continuato. Al riguardo è sufficiente rammentare che l'elemento distintivo tra il DEitto di associazione per DEinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere LLaccordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un ME disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale;
mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di DEitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori LLeffettiva commissione dei singoli reati programmati (tra le ultime Sez. 5, n. 1964 DE 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01; Sez. 2, n. 22906 DE 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 -01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati, descrivendo, per ciascuna associazione, la composizione soggettiva DE gruppo, l'organizzazione e la sua adeguatezza strutturale rispetto al perseguimento DEle finalità DE programma criminoso, la comunione di interessi e la connessione DEle singole condotte in un'unica dimensione criminale.
3.5.3. Segue: l'associazione di cui al capo 1 (trascritto a pag. 8 DEla sentenza impugnata) ripresa al capo A (trascritto a pag. 26) per LI AN. Nel presente processo sono stati ritenuti responsabili DE DEitto in rassegna i ricorrenti MA ZO (in posizione apicale ex art. 74, comma 1, T.U stup.), MA LO (in qualità di partecipe e stretto collaboratore DE fratello), RT DA, NN LO, AR VA, CU NI (quali partecipi incaricati DElo spaccio DElo stupefacente sul mercato dei consumatori) 9 A 61 1 e AL PE (residente in [...], stabile fornitore di rilevanti partite di stupefacente). È stato ritenuto responsabile, con il ruolo di spacciatore sull'isola di Lipari, anche LI AN, al quale il reato di partecipazione alla associazione in rassegna viene contestato in un separato capo contrassegnato dalla lettera A e trascritto a pag. 26 DEla sentenza impugnata. La storia DEla struttura associativa e le vicende DEla stessa sono ampiamente ricostruite dalle sentenze di merito sulla scorta DEle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in particolare di LE SI che è stato prima partecipe e poi, dopo l'arresto di MA ZO, capo DE sodalizio in rassegna (pagg. 47 e ss. sentenza di primo grado e pagg. 40 e ss. sentenza di secondo grado). In estrema sintesi, l'organismo associativo faceva capo a MA ZO, componente DE clan mafioso dei barcellonesi, leader indiscusso DE narcotraffico. Questi, arrestato il 14 febbraio 2006, usciva dal carcere, per fine pena, in data 1 agosto 2012 e riallacciava immediatamente i rapporti con la criminalità organizzata, riuscendo ad accreditarsi quale esclusivo referente nella distribuzione sul mercato barcellonese DEle sostanze stupefacenti, fino alla data DE suo arresto avvenuto il 10 luglio 2013 (in esecuzione DEla misura DEla custodia cautelare in carcere disposta nell'ambito LLoperazione denominata Gotha 4). MA ZO insieme a SC RT, ME OF e RE MI (poi divenuto collaboratore di giustizia) aveva partecipato al summit mafioso, tenutosi il 20 marzo 2013, nella località Spinesante, in occasione DE quale la cosca aveva deciso di dedicarsi al fiorente mercato degli stupefacenti. Già in quel contesto emergeva che MA ZO, nonostante il lungo periodo di detenzione subito, appena riacquistata la libertà aveva subito instaurato qualificati rapporti con membri di spessore DEla consorteria mafiosa, sino a divenire, in epoca più recente e comunque successiva all'omicidio di NN ER, affidabile referente di uno dei vertici DE sodalizio, SC RT. L'associazione faceva affidamento sul costante contributo di MA LO, fratello di ZO, e disponeva sia di stabili canali di approvvigionamento - sul fronte calabrese emergeva la figura di AL PE sia di una ramificata rete di pusher incaricati di smerciare al dettaglio rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente (tra questi RT DA, NN LO, AR VA, CU NI). ON NI, detto "palloncino" era incaricato DEla custodia DElo stupefacente e DEle armi (pistole e fucili) a lui consegnate da MA ZO (che provenivano da BA FI ed erano passate dalle mani DE defunto ER NN), per essere messe a disposizione DE gruppo criminale. 62 A A seguito LLarresto di MA ZO, l'organizzazione DE gruppo passava ad LE SI, il quale, arrestato in data 11 giugno 2015 (unitamente agli altri sodali OF PE, D'MI TO, OF RC e ON NI, nell'ambito DE procedimento "Gotha 5 bis"), iniziò la sua collaborazione con la giustizia. Durante la detenzione dei due fratelli MA, l'associazione di narcotraffico si è occupata DE sostentamento DElo loro famiglia, eloquente sintomo di un legame associativo. L'esistenza DEla associazione è stata acclarata, in via definitiva, nei confronti di LE SI, OF PE, D'MI TO, OF RC e ON NI, con pronuncia di condanna divenuta irrevocabile a seguito DEla sentenza DEla Corte di cassazione Sez. 5 n. 15659 DE 18 dicembre 2018, dep. nel 2019. Il giudice di merito ha fondato la sussistenza DE DEitto associativo in rassegna sul quadro probatorio offerto dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LE SI, AF RA e MI RE (che riferiscono di fatti a loro diretta conoscenza, pag. 51 sentenza impugnata); su conversazioni intercettate in ambientale all'interno LLautovettura di LE nell'ambito DE procedimenti connesso Gotha 5 bis (pagg. 51 e 52); quadro confortato e rafforzato dall'esito processuale da ultimo indicato, rilevante ex art. 238 bis cod. proc. pen. (pag. 51). Il solido argomentare dei giudici di primo e secondo grado in merito alla esistenza e operatività DEla associazione in rassegna non risulta intaccato da nessuno dei ricorsi proposti dagli odierni imputati, che si affidano a censure in fatto e/o afferenti a una non consentita rivalutazione probatoria oppure riproduttive di questioni già ampiamente risolte dal giudice di primo grado. Soffrono dei medesimi vizi anche i motivi che criticano la sussistenza DEle circostanze aggravanti contestate (cfr. pagg. 110-112 sentenza di primo grado;
pagg. 96-99 sentenza di secondo grado), vale a dire: - l'aggravante DE metodo mafioso ex art. 416-bis .1 cod. pen. (evidenziata dalle modalità tipicamente mafiose di risoluzione DEle controversie con l'uso o la minaccia LLuso DEle armi, esemplificata in diversi episodi narrati nelle sentenze) f e quella, prevista dal ME articolo, DE fine di agevolare la cosca dei barcellonesi, fine noto agli accoliti, data la forte presenza mafiosa nei componenti DE gruppo;
-il numero degli associati pari o superiore a d ieci;
- l'aggravante LLessere l'associazione armata, in quanto la disponibilità di armi è stata fondata sulle convergenti dichiarazioni dei collaboratori AF e LE;
disponibilità, peraltro, corroborata anche dai rapporti degli associati con le 63 A organizzazioni mafiose operanti sul territorio. Al riguardo si è fatta corretta applicazione DE principio secondo cui l'aggravante in rassegna, diversamente da quella prevista dall'art. 416 bis, comma quinto, cod. pen. per l'associazione di tipo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi da parte DE sodalizio, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dalla consorteria;
la medesima aggravante implica, però, la prova che l'uso DEle armi non sia esclusivamente personale DE soggetto che le detiene (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 18756 DE 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263694 01; Sez. 6, n. - 15528 DE 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212). A tale ultimo riguardo va precisato che l'aggravante LLassociazione armata può essere riconosciuta in capo ai partecipi DE sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo LLart. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro DEla disponibilità DEle armi da parte LLassociazione (Sez. 6, n. 49458 DE 21/10/2015, Airianiello, Rv. 266041 - 01; Sez. 6, n. 15528 DE 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212). Nella specie l'aggravante viene correlata, per ciascun partecipe, a dati dimostrativi DE coefficiente soggettivo richiesto (quando non addirittura a una effettiva conoscenza): la circostanza che l'associazione è emanazione DE clan mafioso dei barcellonesi;
l'impiego (o la minaccia) DEle armi nella risoluzione DEle controversie sia tra componenti DE gruppo sia rispetto ai debitori insolventi.
3.5.4. Segue: l'associazione di cui al capo 15 (trascritto alle pagg. 11 e 12 DEla sentenza impugnata). L'associazione- riferita alle persone di OL VA, detto OS, e SP IO e ricondotta dal giudice di appello alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, T.U. stup. è stata attiva nel Comune di Terme Vigilatore quantomeno - dal settembre 2014 sino al 2016. Tra gli odierni ricorrenti l'unico associato è RD LO TI, il quale si occupava DEla ricerca di fonti di approvvigionamento. Sulla sussistenza DE sodalizio hanno riferito in modo concorde i collaboratori di giustizia LE e AF (pagg. 107 e 109 sentenza impugnata), i quali avevano personale conoscenza DEla circostanza dato che il gruppo di SP si rivolgeva f anche all'associazione di LE per ottenere stupefacente da introdurre sul mercato illecito. Ulteriore riscontro viene fornito dagli esiti DEle intercettazioni ambientali eseguite nel 2016 all'interno LLautovettura di SP (nell'ambito DE procedimento denominato Gotha 7"): i colloqui rivelano i costanti e stabili rapporti tra tutti i componenti DE gruppo che si definiscono "soci" e parlano liberamente LLandamento degli affari, dei ricavi e DEle difficoltà incontrate nell'esazione dei 64 A corrispettivi (pagg. 107-110). Dal contenuto di quelle intercettazioni viene ricavata la prova dei reati scopo contestati ai capi da 16) a 23). La stabilità DEla struttura, destinata a proiettarsi al di là dei singoli reati di spaccio, viene tratta dalla ricerca di un nuovo accolito (individuato nella persona di RO LO) che potesse sostituire RD LO nel momento in cui, per questo associato, si stava profilando il pericolo di un imminente arresto (pag. 108). È stata contestata e riconosciuta l'aggravante DEla associazione armata (pag. 110 sentenza impugnata). Le critiche svolte in ricorso da RD LO in punto di sussistenza DE reato associativo non si misurano con l'apparato argomentativo DEla sentenza impugnata e contengono una soggettiva e selettiva ricostruzione DEla vicenda. L'aggravante DEla associazione armata non è interessata da impugnazione.
3.5.5. Segue: l'associazione di cui al capo 24 (trascritto a pag. 13 DEla sentenza impugnata). L'associazione, organizzata da BA CR (deceduto, figlio DE boss BA EN) e operante a LO OZ di TO, è stata qualificata, in secondo grado, ai sensi LLart. 74 comma 6 dpr 309/1990. Era strutturata in modo stabile nonostante la ridotta operatività temporale da ottobre 2014 al 24 dicembre DElo SO anno, quando BA viene tratto in arresto perché trovato in possesso di 1,5 kg di marijuana e di 50 grammi di cocaina al ritorno da uno dei suoi viaggi di approvvigionamento in Calabria (capo 27 a pag. 14). Dopo quella data non si sono registrati episodi indicativi di una perdurante attività LLassociazione, ma si è avuto modo di captare soltanto un momento di fibrillazione quando gli affiliati erano chiamati a versare il corrispettivo DEle forniture di stupefacenti già ricevute (pag. 137 sentenza di primo grado). L'organismo vedeva la partecipazione- tra gli odierni ricorrenti di TI CE (figlio di TI PE ex capo DEla mafia barcellonese) prima intermediario (nel creare un rapporto con la famiglia Morabito di Africo) e poi collettore DEle risorse necessarie al pagamento DEle partite di stupefacente;
FI IE, stabile fornitore calabrese;
OF LO, feDEe assistente di BA. L'esistenza LLassociazione viene riferita da LE SI e trova conforto nella vasta attività investigativa realizzata attraverso intercettazioni e servizi di osservazione, pedinamento e controllo. È stata contestata e riconosciuta l'aggravante DEla associazione armata (pag. 171 sentenza di primo grado). 65 5 5 La Corte di appello ha dichiarato l'estinzione DE reato per prescrizione nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di OF LO, in ragione DEla ritenuta recidiva reiterata (pag. 138 sentenza impugnata). OF non svolge motivi specifici in merito alla sussistenza DEla associazione.
3.5.6. Segue: l'associazione di cui al capo 27.27 (trascritto a pag. 18 DEla sentenza impugnata). Dal tenore complessivo DEla sentenza di appello risulta chiaramente che il giudice di secondo grado, nonostante l'impiego di modalità espressive non sempre calibrate in modo puntuale, ha inteso recepire integralmente la ricostruzione dei fatti operata, più analiticamente, dal GUP (cfr. sentenza di primo grado pagg. 200 e ss.). L'associazione in rassegna prospera sotto il dominio DEla struttura operativa organizzata a capeggiata da TO NO, affiliato al clan dei barcellonesi (capo 9 trattato sopra al paragrafo 3.1.), a lungo dominus assoluto DE commercio di stupefacenti nella zona di Milazzo. Della associazione fa parte anche il figlio di costui, TO PE. Nel 2011 si aggrega OR NN. Tra i partecipi risultano annoverati, tra gli altri, CI GJ (incaricato DE reperimento DElo stupefacente e DEla raccolta fondi per i relativi pagamenti), il carabiniere IA SC (con il ruolo di corriere), UD VA (catanese, con il ruolo di stabile fornitore), EL AN (uomo di fiducia di UD), AL PE (calabrese, che rifornisce stabilmente anche questa associazione oltre a quella di cui al capo 1). Nell'estate DE 2014 TO NO e TO PE escono dal sodalizio a causa di un contrasto insanabile insorto con i sodali (la ragione DE dissidio non è stata chiarita, ma è irrilevante). A seguito di questa rottura TO NO e TO PE proseguono in modo autonomo l'attività di spaccio. che rimane sempre la stessa seppure con organigramma L'associazione - mutato in ragione DEla estromissione dei TO porta avanti il commercio - illecito con i restanti componenti. Quindi, a differenza di quanto sostenuto da alcuni ricorrenti, non si creano due diverse e nuove associazioni (evocate dall'impiego, in sentenza, dei termini "scissione" o "divisione"), una capeggiata da OR e l'altra da TO NO, ma, semplicemente, TO esce dalla originaria associazione, che rimane in vita e che continua ad operare con OR, UD, IA e gli altri accoliti. 66 Non vi è alcuna immutazione DE fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato, tanto che il ME editto accusatorio indica nell'estate DE 2014 la chiusura DEla condotta partecipativa di TO NO e TO PE. La sussistenza DE sodalizio viene ricavata dalle dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia LE SI, AF RA e DO RD (che riferiscono fatti a loro diretta conoscenza), dagli esiti LLattività captativa e dall'accertamento dei reati scopo (anche se dichiarati prescritti). I motivi di ricorso proposti in merito alla configurabilità DE reato associativo non scalfiscono il tessuto motivazionale DEla "doppia conforme" di condanna, non riuscendo a varcare la soglia di ammissibilità come DEineata sopra al paragrafo 2. La Corte di appello ha escluso sia l'aggravante DE numero DEle persone sia quella LLassociazione armata. Le doglianze concernenti il mancato riconoscimento LLipotesi di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, T.U. stup. sono manifestamente infondate;
la Corte di appello con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità ha escluso la fattispecie più lieve sul rilievo - che il sodalizio ha gestito la piazza di spaccio di Milazzo in regime di monopolio, trattando rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente (500 grammi di cocaina e chili di marijuana alla volta) - cfr. pagg. 163 e 164 sentenza impugnata. La decisione si conforma al principio secondo cui l'art. 74, comma 6, T.U. stup. fa riferimento all'associazione costituita per commettere i reati descritti dal comma 5 LLart. 73 e si caratterizza per il fatto che l'accordo criminoso stabile e l'organizzazione devono essere funzionali solo alla commissione di DEitti che non oltrepassino la soglia DEla lieve entità.
3.5.7. Segue: l'associazione di cui al capo A (trascritto a pag. 21 DEla sentenza impugnata). Viene in esame una piccola associazione, qualificata ai sensi LLart. 74, comma 6, T.U. stup., operante sull'isola di Lipari e composta da LL SC e IN AM (nel ruolo di fornitori, odierni ricorrenti), oltre che da BI SI e RO AN (nei cui confronti si procede separatamente). Circa la sussistenza DE reato associativo risulta una evidente carenza motivazionale laddove, nell'esaminare gli atti di appello, la Corte distrettuale rileva l'assenza di motivi di gravame circa l'esistenza LLassociazione (pag. 232), quando invece sia LL sia IN avevano svolto articolati motivi al riguardo. L'erroneità DEla premessa inficia la tenuta LLintero successivo ragionamento che avrebbe dovuto porsi in maniera decisamente stringente rispetto a un ipotetico organismo associativo affidato a una struttura labile che, quindi, avrebbe richiesto un particolare impegno motivazionale per essere distinto dall'ipotesi di concorso nel reato continuato. 67 A Dal che consegue l'annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata.
3.5.8. Segue: l'associazione di cui al capo 1 (trascritto a pag. 23 DEla sentenza impugnata). L'esistenza LLassociazione, ricondotta all'ipotesi DE comma 6 LLart. 74 T.U. stup. e operante in Terme Vigilatore, viene rivelata dalle indagini che prendono le mosse dal rinvenimento di una busta contenente 50 grammi di cocaina, nascosta all'interno di un muretto nei pressi DE bar "Il Ritrovo" (pagg. 209 e ss. sentenza impugnata). I successivi accertamenti lasciano emergere l'esistenza di una associazione di piccole dimensioni, capeggiata da AL IE, la cui attività è monitorata dal 17 aprile 2018 sino al mese di luglio 2018. L'apparato probatorio composto dai risultati LLattività di intercettazione e dall'accertamento dei singoli reati scopo è DE tutto sganciato dalle - dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sembra non presentare collegamenti di sorta con le altre vicende interessate da questo processo. Il sodalizio ha la sua base operativa presso il bar "Ritrovo" gestito da AL, è promosso da AL IE (unico ricorrente) con l'apporto di OL AT (braccio destro di AL, impiegato nello spaccio al minuto), LD DR e OF NI, pusher. Il ricorso di AL che contesta la sussistenza DE reato associativo è generico e manifestamente infondato. I giudici di primo (pagg. 316-329) e di secondo grado (pagg. 219 -225) ricostruiscono, sulla scorta di una motivazione esente da cadute di logicità, una struttura organizzativa che, pur rudimentale, è adeguata allo spaccio di modiche quantità di stupefacenti. Le modalità operative, constatate nella commissione dei DEitti-scopo (pagg. 209-219 sentenza di appello), rivelano, nella valutazione DE giudice di merito, un agire concordato e consolidato, destinato a proiettarsi verso la realizzazione di una serie indeterminata di reati.
3.6. I reati di cui all'art. 73 T.U. stup.
3.6.1. Concorso apparente di norme e concorso formale. La decisione di condanna riguarda alcune ipotesi di reato ex art. 73 T.U. stup., il cui numero è fortemente ridotto rispetto all'originaria contestazione, a seguito DEle numerose declaratorie di proscioglimento intervenute in secondo grado (per estinzione per prescrizione o altro). La principale questione in diritto sollevata con i ricorsi concerne il rapporto tra le fattispecie di cui al comma 1 (sostanze inserire nelle tabelle 1 e 3) e comma 4 (sostanze inserite nelle tabelle 2 e 4) all'art. 73 comma 1 T.U. stup. 68 A Al riguardo soccorre l'intervento DEle NI NI che con la sentenza n. 51063 DE 27/09/2018, Murolo -dopo aver ripercorso il tormentato iter normativo e costituzionale DEla menzionata norma incriminatrice, sono pervenute alle conclusioni di seguito sintetizzate. Nella formulazione fatta rivivere dal giudice DEle leggi (cfr., Sez. U, n. 33040 DE 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205) e successivamente integrata dagli interventi legislativi DE 2013 e DE 2014, l'art. 73 T.U. stup. si atteggia a norma mista cumulativa e cioè a disposizione che prevede più norme incriminatrici autonome cui corrispondono distinte fattispecie di reato. Ognuno dei primi cinque commi contiene invece una norma a più fattispecie, atteso che negli stessi vengono tipizzate modalità alternative di realizzazione di un ME reato, come pacificamente riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità di una pluralità di reati nel caso di realizzazione, da parte DElo SO agente, nel ME contesto e con riguardo allo SO oggetto materiale, di più condotte tra quelle descritte dalle singole disposizioni. Nel caso di simultanea detenzione di sostanze differenti inserite nelle tabelle 1 e 3 ed in quelle 2 e 4 LLart. 14, è configurabile non un concorso apparente di norme incriminatrici, bensì un concorso tra i reati previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 4 LLart. 73. Qualora venga in rilievo un'unica condotta afferente a diverse tipologie di sostanze stupefacenti e quindi riconducibile sia al comma 1 sia al comma 4 LLart. 73 cit., il concorso di reati deve essere qualificato come formale, trovando conseguentemente la sua disciplina nella previsione di cui all'art. 81, primo comma, cod. pen., senza che debba essere acquisita la prova di un disegno criminoso unitario al fine di applicare il cumulo giuridico sanzionatorio stabilito dalla richiamata disposizione, giacché questo è sostanzialmente presunto dalla disposizione citata. Qualora, per converso, siano enucleabili condotte distinte riferibili alle diverse tipologie di stupefacente, sarà ovviamente compito DE giudice stabilire se sussistano o meno i presupposti per ricondurre il concorso materiale dei reati alla disciplina DE reato continuato. Nella specie il tema viene sollevato fruttuosamente dai ricorsi relativi al capo 27 (cfr. infra paragrafo 3.4.4.). La problematica sorgerebbe, in astratto, anche rispetto ad ulteriori capi di imputazione, ma, non avendo formato oggetto di devoluzione, non può essere rilevata di ufficio. 9 A 69 6 3.6.2. Il reato di cui all'art. 73, comma 5 T.U. stup. La giurisprudenza di legittimità è pervenuta a conclusioni opposte in relazione alla fattispecie autonoma prevista dall'art. 73 comma 5 T.U. stup. La Corte di cassazione, nella sua composizione più autorevole, ha chiarito, innanzitutto, che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto DEla condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità DE reato in rassegna, in quanto l'accertamento DEla lieve entità DE fatto implica una valutazione complessiva degli elementi DEla fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 DE 27/09/2018, Murolo, Rv 274076 01). così comeHa affermato, poi, che la norma incriminatrice in rassegna riformulata dal d.l. n. 36 DE 2014 (conv. con modificazioni dalla legge n. 79 DE 2014) contempla un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla - consumazione di una DEle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare DElo stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel ME contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro (Rv. 274076 - 02). La medesima pronuncia, nella sua parte motiva, ricorda i presupposti necessari affinché sia integrata l'ipotesi di cui al comma 5 DE citato art. 73: nella trasformazione da attenuante ad effetto speciale a titolo autonomo di reato, la fattispecie di cui si tratta ha conservato la sua funzione di individuare quei fatti che si caratterizzano per una ridotta offensività, allo scopo di sottrarli al severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell'art. 73 T.U. stup. al cui ambito applicativo gli stessi fatti sarebbero altrimenti riconducibili nella prospettiva di rendere il sistema repressivo in materia di - stupefacenti maggiormente rispondente ai principi sanciti dall'art. 27 cost.; la lieve entità DE fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale DEla condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze LLazione); nel valutare la minore offensività, occorre considerare il fatto nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e DEle relazioni intercorrenti tra i medesimi. Si rivelano generiche e manifestamente infondate le censure mosse dai ricorrenti in punto di mancata derubricazione DE fatto ai sensi DEla norma citata. Destituita di fondamento è l'obiezione per cui la sentenza impugnata avrebbe escluso a priori la configurabilità LLipotesi di lieve entità soltanto in ragione DE riscontrato possesso contestuale di sostanze eterogenee. 70 A о Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi d'impugnazione, ai principi appena ricordati si è conformata la Corte di appello che, proprio sulla scorta di una valutazione complessiva degli aspetti DEla condotta, ha fatto generoso ricorso alla fattispecie di cui al comma 5 LLart. 73 T.U. stup., negando la configurabilità DEla fattispecie più lieve soltanto in casi estremi. Le censure dei ricorrenti si rivelano, inoltre, generiche, nella misura in cui si limitano ad eccepire in maniera DE tutto assertiva la espressività DEle circostanze DE fatto nel senso DEla lieve entità, traducendosi in definitiva nel tentativo di sollecitare il giudice di legittimità a una rivalutazione DE merito DEla decisione, senza evidenziare effettivi limiti logici DEla motivazione DEla sentenza.
3.6.3. Rapporti tra art. 74, comma 6 e art. 73 T.U. stup. A proposito DEla mancata riqualificazione dei reati ex art. 73 commi 1 e 4 T.U stup. nella fattispecie di cui al successivo comma 5, i ricorrenti pongono la questione DEla compatibilità di un reato-scopo qualificato come ipotesi più grave rispetto ad una associazione ricondotta all'ipotesi prevista dal comma 6 LLart. 74 T.U. stup. Quest'ultima norma fa riferimento all'associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 LLart. 73 e si caratterizza per il fatto che l'accordo criminoso stabile e l'organizzazione devono essere funzionali solo alla commissione di fatti che non oltrepassino la soglia DEla lieve entità. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini DEla configurabilità DEla fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, T.U stup. occorre non solo che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, ma anche che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione LLart. 73, comma 5, T.U stup. Da ciò i ricorrenti vorrebbero trarre la conseguenza che una volta riconosciuta l'associazione ex art. 74, coma 6 T.U. stup. tutti i reati-fine LLassociazione dovrebbero essere ricondotti, in via automatica, all'ipotesi prevista dall'art. 73 comma 5 T.U stup. e dunque sarebbe errata la decisione che nega una tale derubricazione. L'assunto difensivo è manifestamente infondato. Le pronunce di legittimità che hanno affermato il principio in premessa ricordato (Sez. 4, n. 53568 DE 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708 - 01; Sez. 6, n. 49921 DE 25/01/2018, Rv. 274287 - 02; Sez. 6, n. 1642 DE 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098) non hanno segnato un percorso obbligato. In realtà le prime due decisioni si muovono in senso esattamente opposto a quello preteso dai ricorrenti: la sussistenza di un reato fine estraneo alla previsione DE comma 5 LLart. 73 T. U. stup. è sufficiente per giustificare, sotto il profilo DEla tenuta motivazionale, la mancata qualificazione DE reato associativo ai sensi 71 A LLart. 74, comma 6.; mentre la terza pronuncia fa derivare la sussistenza DEla fattispecie associativa meno grave DEla circostanza che i DEitti scopo sono tutti, in concreto, ricondotti al DEitto di cui al comma 5 LLart. 73. Questo significa che la sussistenza DE reato di cui all'art. 73, comma. 1 T.U. stup. avrebbe costituito valido motivo per negare la derubricazione DE reato associativo ai sensi LLart. 74 comma 6, ma non implica che una volta riconosciuta l'esistenza di una associazione c.d. "minore" tutti i reati-scopo commessi dai sodali debbano essere qualificati, senza alcuna ulteriore valutazione, come fatti di lieve entità. Nel caso in rassegna, per quanto interessa, la Corte di appello ha derubricato ai sensi LLart. 74, comma 6 T.U stup. le associazioni di cui al capo 24 (trascritto a pag. 13 - cui si riferisce il reato scopo di cui al capo 27) e al capo 1 (trascritto a pag. 23 cui si riferiscono i capi 2, 3, 7, 17bis). Nel pervenire a tale conclusione ha mostrato di non prendere in alcuna considerazione la reale natura DEle specifiche condotte nelle quali, in concreto, l'attività associativa si è effettivamente manifestata;
condotte che la stessa Corte, con motivazione immune da censure, ha ricondotto, in alcuni casi, ai reati di cui all'art. 73, comma 1 e/o comma 4 T.U. stup.. La decisione non ha formato oggetto di impugnazione da parte DE Pubblico ministero, ma certo non può riverberarsi in termini doppiamente positivi a favore degli imputati, sì da travolgere, secondo un inesistente automatismo, tutte le imputazioni ex art. 73, comma 1 e/o comma 4 T.U. stup., a fronte di valide motivazioni sulla esclusione LLipotesi DE comma 5 (capo 27 - FI IE, RE BI, HI LO e TI CE;
capi 2, 3, 7, 17bis -AL IE).
3.6.4. Segue: il reato di cui al capo 27 (trascritto a pag. 14) Viene in rilievo la condotta unitaria di "commercio" (in senso ampio) di 50 grammi di cocaina (art. 73 comma 4 T.U. stup.) e circa 1,5 kg di marijuana (art. 73 comma 4 T.U. stup.) ascritto, in concorso tra loro, a FI IE, RE BI, HI LO e TI CE. I ricorrenti eccepiscono, con varietà di accenti, che la Corte di appello ha trattato i fatti in modo cumulativo, stabilendo una pena complessiva, senza tenere conto DEla sensibile divergenza DE regime sanzionatorio e dei diversi termini di prescrizione dei due reati in concorso formale. Il motivo è, sotto questo profilo, fondato e conduce all'annullamento DEla sentenza in punto di trattamento sanzionatorio per il reato al capo 27). L'annullamento in punto di pena impedisce il formarsi DE giudicato sulla affermazione di responsabilità (cfr. Sez. U, n. 1 DE 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 01); pertanto deve essere rilevato che in data 21 marzo 2023 è decorso 72 A il termine prescrizionale massimo (pari ad anni sette e mesi sei) in ordine al reat o di cui all'art. 73, comma 4, T.U. stup., commesso il 24 dicembre 2014, tenuto conto di 270 giorni di sospensione (cfr. infra paragrafo 3.7.) All'annullamento senza rinvio su detta imputazione fa seguito l'annullamento con rinvio per la rideterminazione DEla pena in relazione al residuo reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup.
3.7. Il decorso dei termini di prescrizione In più punti DEla sentenza, il giudice di appello dà atto DEla assenza di periodi di sospensione DEla prescrizione e dichiara l'estinzione per tale causa di diversi reati. In assenza di impugnazione DE P.G., non vi è spazio per rivedere tale declaratoria in relazioni ai capi interessati dalla stessa, tuttavia, nell'ambito DE devoluto e per i reati ancora sub iudice, è d'obbligo rilevare l'erroneità DEla affermazione. In realtà risultano sospensioni dei termini di custodia cautelare e, quindi, DE termine di prescrizione (ex art. 159, comma primo, cod. pen.) sospensioni collegate a: - la fissazione DE termine di novanta giorni per il deposito DEla sentenza di primo e di secondo grado ex art. 544 comma 3 cpp (artt. 159 e 304 cod. proc. pen.) = 180 giorni;
-la proroga DElo SO termine per il deposito DEla sentenza di appello, ai sensi LLart. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. -= 90 giorni. Secondo l'opinione che va consolidandosi negli arresti più recenti DEla giurisprudenza di legittimità, il corso DEla prescrizione DE reato è sospeso durante la pendenza DE termine indicato dal giudice di merito per il deposito DEla sentenza, in quanto tale vicenda integra una causa di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare (da ultimo Sez. 2, n. 677 DE 10/10/2014, dep. 2015, Di CE, Rv. 261557; Sez. 6, n. 31875 DE 12/04/201, Armenise, Rv. 267982). Inoltre il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, adottato nella fase DE giudizio per il tempo necessario alla redazione DEla motivazione DEla sentenza, ricomprende anche il periodo di proroga DE termine per il deposito DEla motivazione concesso ai sensi LLart. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., ancorché quest'ultimo provvedimento non sia stato comunicato alle parti ed a condizione che, come nella specie, l'ordinanza di cui all'art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. sia stata adottata prima DEla scadenza DE termine di durata DEla misura cautelare (Sez. 6, n. 29150 DE 09/05/2017, Briganti, Rv. 270696; Conf. Sez. 2, n. 50143 DE 17/10/2017, Morabito, Rv. 271527). 73 A Deriva la sospensione di 270 giorni dei termini di custodia cautelare e, conseguentemente, la sospensione, per la medesima durata, dei termini di prescrizione ex art. 159 comma primo cod. pen. nei confronti di tutti gli imputati per tutti i capi di imputazione (Sez. 1, n. 28073 DE 08/07/2020, Cagnazzo, Rv. 279665).
3.8. Determinazione DEla pena: i binari DE giudizio di legittimità. La graduazione DEla pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità DE giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Ne discende l'inammissibilità DEla censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione DEla congruità DEla pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 DE 30/09/2013, dep. 2014 Ferrario, Rv. 259142). Invero una specifica e dettagliata motivazione sulla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto LLimpiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni DE tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità DE reato o alla capacità a DEinquere (tra le ultime Sez. 2, n. 36104 DE 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego DEle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 DE 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 DE 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica DE giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione LLequivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza DEla pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 DE 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nessuno dei ricorsi, in punto di pena, propone motivi idonei a varcare la soglia di ammissibilità DE giudizio di cassazione, ad eccezione di quelli coltivati da IL LU, LO VA e LI AN, in ragione DEla peculiarità DEle posizioni e DEla specificità DEle censure proposte. 74 A 4. FO LO TO (capo 2, pag. 18) Il ricorso è inammissibile. Come già rilevato nella parte generale (paragrafo 2) in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e DE tutto generica lettura alternativa o rivalutazione DE compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini DEla decisione (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 DE 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 DE 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 DE 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 5, n. 26455 DE 09/06/2022, Rv. 283370). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico LLaffermazione di responsabilità LLimputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale. La corte territoriale, DE resto, con motivazione DE tutto immune dai denunciati vizi, ha fondato la sua decisione sulle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, D'MI LO, MI RE, AM VA, DO RD, che avevano riferito come il IN, dedito anche ad attività di natura usuraria, avesse iniziato, a partire dagli anni novanta, a versare a scadenze periodiche, somme di denaro al FO, che, a sua volta, le divideva con AM Di SA, posto ai vertici DEla mafia barcellonese, allo scopo di assicurarsi l'appoggio DE gruppo mafiosi di riferimento. In questo senso si era espresso il D'MI, che riferisce di fatti appresi da AM Di SA, EL AN, nonché dagli stessi FO e IN, riscontrato dalle dichiarazioni DE DO, il quale aveva riferito di come anche nel periodo in cui si trovava ristretto in carcere il FO (detenuto dal 2009 al 2018) beneficiasse DE contributo in denaro dovuto dal IN, corrisposto, in ragione DElo stato di detenzione LLimputato, ai familiari di quest'ultimo, come aveva appreso dallo SO IN. MI RE, dal suo canto, riferiva di avere appreso da OF ME e da IM TT, nonché dallo SO FO, che, nel corso di una riunione cui avevano preso parte, tra gli altri, il OF, l'IM e il FO, quest'ultimo si era opposto alla richiesta di AZ LO di poter sostituire il IN e il genero nella gestione DE servizio di pulizia all'interno dei cantieri DEla società "Aicon", "spiegando che il IN e il genero TE gli pagavano l'estorsione", ragione per la quale, "non dovevano essere disturbati nella loro attività". 75 A Anche il AM si è espresso sulla sottoposizione DE IN alle richieste estorsive DE FO, riferendo, per averlo appreso dallo SO FO, che "il IN corrispondeva a quest'ultimo, a titolo di estorsione, la somma di euro 2500,00 per tre volte l'anno". Al riguardo si osserva che i giudici di merito, sulla base di un percorso argomentativo affatto manifestamente illogico ° contraddittorio, hanno identificato nel IN la persona che, secondo quanto riferito dal AM, "aveva a che fare" con la "Aicon", versando al FO la somma in precedenza indicata, alla luce DEla circostanza, incontestata, che il genero DE IN, TE DR, operava all'interno DEla "Aicon", attraverso società attive nell'indotto DEla cantieristica, e aveva indirizzato al prefetto di SI una missiva, con la quale, lamentava di essere sottoposto a estorsione. Come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, inoltre, le propalazioni dei collaboratori di giustizia si fondano su conoscenze apprese da questi ultimi dallo SO FO ovvero dal IN, che agiva in stretta contiguità con il gruppo mafioso di riferimento, o da altri appartenenti al ME gruppo, assumendo un carattere di particolare affidabilità, proprio perché provenienti da una pluralità di fonti autonome. Al riguardo non può non rilevarsi come il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale sia assolutamente conforme al consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità -ampiamente ricordato nella parte generale al paragrafo 3.2.-secondo cui la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini DEla prova DEla responsabilità penale LLaccusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione DEla credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e LLattendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri DEla specificità, DEla coerenza, DEla costanza, DEla spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici DEla corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza DEle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti DE "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza DEle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica DEle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 20804 DE 29/11/2012, Rv. 255143). Tali requisiti sono tutti riscontrabili nelle indicate chiamate in correità o reità, dovendosi rilevare, con particolare riferimento ai profili DEla credibilità soggettiva 76 л і e LLattendibilità intrinseca DEle dichiarazioni rese dai singoli collaboratori di giustizia in precedenza indicati, che tali profili sono stati adeguatamente valutati dai giudici di merito con ampia e coerente motivazione in sede di giudizio di primo grado, condivisa dalla corte territoriale (cfr. p. 40 DEla sentenza di appello;
pp. 37 e ss. DEla sentenza di primo grado) e aggredita con motivi aspecifici dal ricorrente (nel caso in esame, invero, ai fini DE controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre un caso di cd. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione DEle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale: cfr. Sez. 2, n. 37295 DE 12/06/2019, Rv. 277218). Né va taciuto, da un lato, che, come è stato affermato in altro condivisibile arresto, le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività DE sodalizio criminoso, appresi come componente DElo SO, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate, come nel caso che ci occupa, da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione LLinformazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (cfr. Sez. 1, n. 17647 DE 19/02/2020, Rv. 279185), quale indubbiamente era la sottoposizione DE IN all'imposizione estorsiva DE FO. Dall'altro, che le confidenze autoaccusatorie LLimputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità DE collaboratore ai sensi LLart. 192, comma 3, c.p.p., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (cfr. Sez. 1, n. 9891 DE 04/06/2019, Rv. 278503, nel caso in esame DE tutto assenti). Assolutamente dotata di intrinseca coerenza logica appare la motivazione DEla sentenza di secondo grado, nella parte in cui la corte territoriale, nel replicare ai rilievi LLappellante, evidenzia come l'esistenza di un eventuale rapporto di amicizia o di cointeressenza imprenditoriale tra il FO e il IN, al pari DEla vicinanza LLimprenditore alla cosca mafiosa, non escludono la causale estorsiva dei pagamenti effettuati in favore DE FO, in quanto, per un verso, la circostanza che il destinatario finale DE denaro fosse AM Di SA esclude una matrice diversa dei suddetti pagamenti;
per altro verso la vicinanza LLimprenditore alla cosca mafiosa di riferimento non gli garantiva una zona di impunità rispetto alle richieste estorsive, avendo i collaboratori di giustizia spiegato che il "IN pagava 77 il pizzo per potere proseguire le sue attività (sia lecite, sia illecite) tranquillamente, senza che la cosa lo disturbasse, ottenendo, inoltre, l'intervento dei suoi esponenti in difesa dei suoi interessi quando erano insidiati, per esempio, da una concorrenza sgradita", come nel caso descritto dal MI. Sotto altro profilo il ricorso DE FO appare inammissibile per genericità, risolvendosi nella semplice reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto (cfr. pp. 170-175) il ricorrente in realtà non si confronta, censure, pertanto, da ritenere non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 DE 17/07/2019, Rv. 277710). Va, infine, rilevata la manifesta infondatezza LLultimo motivo di ricorso, risultando DE tutto indimostrato l'assunto su cui si fonda il rilievo difensivo, vale a dire che le condotte estorsive si siano concluse negli anni novanta, laddove le dichiarazioni DE DO, che inizia a collaborare con la giustizia nel 2014, consentono di affermare, come osservato dalla corte con logico argomentare, che la sottoposizione DE IN alle richieste estorsive DE FO anche nel periodo in cui quest'ultimo era detenuto era perdurante quanto meno sino all'inizio DEla collaborazione DE DO con gli organi inquirenti. Del resto, una volta esclusa la possibilità che l'elargizione di somme di denaro da parte DE IN in favore DE FO trovi la sua giustificazione nell'esistenza di un rapporto di amicizia tra i due, non può non rilevarsi come il sostegno economico alle famiglie dei detenuti, costituisca una tipica modalità DE DEitto di estorsione, integrato dalla circostanza aggravante LLuso DE metodo mafioso (cfr. Sez. 6, n. 31385 DE 04/07/2011, Rv. 250554). Discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 5. IN NN (capo 9 a pag. 20) Il ricorso è inammissibile. Non può non rilevarsi come, attraverso i motivi di impugnazione articolati dal IN attraverso i suoi difensori di fiducia in punto di affermazione di responsabilità per il contestato reato associativo, il ricorrente solleciti, peraltro genericamente, una diversa valutazione DEle risultanze processuali, rispetto alla valutazione che ne è stata fatta dalla corte di appello, non consentita in questa sede di legittimità, per le ragioni già esposte trattando la posizione DE FO, alla cui lettura si rimanda, anche per quel che riguarda i precedenti DEla giurisprudenza di legittimità in tale sede richiamati. La corte territoriale, dal suo canto, con motivazione DE tutto immune dai denunciati vizi, ha fondato la sua decisione sulle convergenti dichiarazioni 78 A accusatorie dei collaboratori di giustizia, D'MI SC, MI RE e AF RA, che avevano concordemente indicato il IN come un soggetto organicamente inserito nella consorteria mafiosa dei Barcellonesi. Orbene, pur dovendosi riconoscere che, come ammesso dalla stessa corte territoriale, il patrimonio conoscitivo DE D'MI proveniva dal MI, le cui dichiarazioni, che hanno rappresentato un novum rispetto alle acquisizioni investigative ritenute originariamente insufficienti per integrare il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico DE ricorrente nella fase cautelare, non possono, per tali ragioni, ritenersi confermate dal propalato DE D'MI, non appare revocabile in dubbio che quanto riferito dal MI, secondo il percorso argomentativo seguito dalla corte di appello, trovi adeguato riscontro nelle convergenti dichiarazioni DE AF e in altre risultanze istruttorie. Il MI, infatti, ha indicato il IN come un soggetto stabilmente inserito nella compagine mafiosa di cui si discute, al pari DE collaboratore di giustizia, rivelando che l'imputato lo aveva accompagnato in automobile, insieme con FA BI, a un summit mafioso in località Spinesante. In particolare, il MI aveva precisato, da un lato, che il IN era rimasto in automobile, mentre il collaboratore di giustizia e il FA avevano partecipato alla riunione, per poi, una volta concluso l'incontro, riaccompagnare a casa il MI, sempre insieme con il FA;
dall'altro, che nel corso DE tragitto di ritorno il ricorrente si era soffermato sull'omicidio di ER NN, avvenuto la sera DE primo gennaio 2013, spiegando al MI e al FA "che quel fatto di sangue sarebbe dovuto avvenire con modalità diverse da quelle con cui si era svolto", in tal modo, rileva il giudice di secondo grado con logico argomentare, "tradendo il suo diretto coinvolgimento nella vicenda". Tali dichiarazioni trovano un oggettivo riscontro in quanto riferito dal AF SC, che aveva indicato il IN come componente DE gruppo di FI BA, insieme con LO VA, FA BI e AL EN, gruppo al quale era affidato il compito di raccogliere i proventi DEle estorsioni per conto DE suddetto BA. Ad ulteriore riscontro DEle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, la corte di appello indica, inoltre, la circostanza che, come emerso dalle conversazioni intercettate, il IN, strettamente legato a uno dei componenti di primo piano DE sodalizio, il cugino FA ZI, si era tenuto in contatto con quest'ultimo mentre accompagnava, con un furgone preso in prestito, i familiari di un altro membro DEla compagine mafiosa, AO NN, presso il carcere di L'Aquila, dove quest'ultimo era recluso, con sottoposizione al regime previsto dall'art. 41 bis LLordinamento penitenziario, per permettere loro di partecipare ai colloqui autorizzati. 79 A Anche il tema DEla credibilità soggettiva e DEla attendibilità intrinseca DEle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia è stato affrontato con congrua motivazione dalla corte di appello, che ha sottolineato come i suddetti collaboratori di giustizia siano stati ritenuti "soggettivamente attendibili con numerose sentenze ormai definitive", condividendo il giudizio espresso al riguardo dal giudice di primo grado, che sul punto ha reso un'articolata motivazione (cfr. p. 40 DEla sentenza di appello;
pp. 37 e ss. DEla sentenza di primo grado). Sempre sul tema LLattendibilità DEle dichiarazioni accusatorie va evidenziata la correttezza DE ragionamento svolto dal giudice di appello, che legittimamente desume tale requisito anche dalla circostanza, incontestata, che i propalanti appartenevano alla stessa organizzazione a DEinquere di stampo mafioso di cui era membro il IN e che da tale contesto, anche in ragione di una diretta percezione dei fatti narrati, oltre che da quanto appreso dallo SO IN, derivava la loro conoscenza di quanto riferito, "senza che nessuna emergenza processuale", rileva coerentemente il giudice di secondo grado, "peraltro neppure segnalata dall'appellante, consenta solo di ipotizzare che i collaboratori in questione abbiano perseguito un intento calunniatorio nei suoi confronti, giungendo, al punto, per perseguirlo, di autoaccusarsi di gravi reati". Sul punto si rimanda, per gli opportuni richiami alla giurisprudenza di questa Corte ai cui principi in subiecta materia si è uniformata la motivazione DEla sentenza impugnata in questa sede, a quanto osservato nella parte generale (paragrafo 3.2) Assolutamente congruo, inoltre, deve ritenersi il percorso logico-giuridico DEineato dalla corte di appello nel valorizzare la conoscenza da parte DE ricorrente DEle modalità con cui si sarebbe dovuto portare a termine l'omicidio DE ER e, al tempo tesso, la fiducia che gli esponenti di maggior prestigio DE sodalizio riponevano nei suoi confronti, affidandogli compiti esecutivi, che, pur non consentendogli di partecipare alle occasioni in cui venivano assunte decisioni, come nel caso DE summit di cui si è fatta menzione, dimostrano come i vertici DE sodalizio facessero pieno affidamento su di lui, sintomo inequivocabile DEla partecipazione DE IN alla compagine mafiosa. Sul punto va evidenziato come la motivazione resa dalla corte territoriale sia conforme al consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità alla luce DE quale, ai fini LLintegrazione DEla condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione DE soggetto rispetto al tessuto organizzativo DE sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica 806 0 ت ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno DElo SO, che possono emergere anche da significativi "facta concludentia". In tale categoria rientrano, come avvenuto per il IN, godere DEla possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", l'essere posto a conoscenza LLidentità dei componenti DE sodalizio, specie se collocati in posizione di vertice, nonché dei luoghi di riunione LLorganizzazione criminale e, più in generale, DEle vicende relative alla vita LLassociazione, come ad esempio le modalità di esecuzione di un omicidio, non essendo ipotizzabile, sul piano logico, per l'importanza di tali informazioni, che un estraneo alla compagine mafiosa possa esserne a conoscenza (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 4864 DE 17/10/2016, Rv. 269207; Sez. 5, n. 25838 DE 23/07/2020, Rv. 279597). Né va taciuto, a ulteriore conferma LLassunto accusatorio, che, secondo altro consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di associazione di tipo mafioso, le relazioni qualificate con esponenti DEla medesima organizzazione, in specie con soggetti in posizione apicale, (come quelle intessute dal ricorrente con il FA e il MI), pur non potendo essere poste autonomamente a fondamento LLaffermazione di responsabilità, valgono da riscontro estrinseco, ex art. 192, comma 3, c.p., a una chiamata in correità intrinsecamente valida (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 31541 DE 30/05/2017, Rv. 270468; Sez. 2, n. 51694 DE 02/11/2023, Rv. 285623), quali, per l'appunto, si appalesano le chiamate DE MI e DE AF. Manifestamente infondata, pertanto, appare la prospettazione difensiva volta a ricondurre la condotta LLimputato al paradigma normativo di cui all'art. 418, c.p., fattispecie DEittuosa che presuppone, come reso palese dalla locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato", una condotta favoreggiatrice, specialmente qualificata come "assistenza agli associati", posta in essere da persona estranea al sodalizio mafioso, condotta che resta assorbita dall'art. 416-bis, c.p., quando, come nel caso in esame, sia invece prestata da un aderente a vantaggio LLintera consorteria, nell'ambito dei "doveri" solidaristici incombenti sui compartecipi, secondo il "pactum sceleris" (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 13085 DE 03/10/2013, Rv. 259484). Manifestamente infondati devono ritenersi i rilievi sul trattamento sanzionatorio. Al riguardo va innanzitutto ribadito il costante e prevalente orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in presenza di una contestazione DE DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso DE quale sia intervenuta una modifica "in peius" DE trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), l'applicazione DEla nuova cornice sanzionatoria non richiede la 81 し dimostrazione, da parte LLaccusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza LL"offerta di contribuzione permanente" LLaffiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione DE recesso spontaneo o provocato "ab externo" (In motivazione la Corte ha sottolineato come l'offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 416-bis cod. pen. si protrae finché permane l'offerta di contribuzione DE singolo partecipe, posto che è l'esistenza stessa DE sodalizio a porre in pericolo l'ordine pubblico: cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 1688 DE 26/10/2021, Rv. 282516; sez. 2, Sentenza n. 34615 DE 10/06/2021, Rv. 281961). Nel caso in esame la contestazione di cui al capo 9) LLimputazione è stata elevata in forma "chiusa" e non sono emersi elementi di consistenza tale da potersi ritenere dimostrato un recesso LLimputato dal sodalizio mafioso di appartenenza, essendo a tal fine insufficiente la dedotta revoca LLordinanza di custodia cautelare per difetto di esigenze cautelari, motivata, come osserva il ricorrente, dal lungo periodo trascorso dalla consumazione, risalente al 2014, DEle ultime condotte illecite (le estorsioni) ritenute rivelatrici LLappartenenza DE IN all'associazione mafiosa. L'indicato profilo cautelare, infatti, non può per sé solo condurre, quasi meccanicamente, come preteso dalla difesa, ad affermare l'intervenuto e irreversibile allontanamento DE IN dal sodalizio di cui si discute. E DE resto anche in tema di misure cautelari è prevalente da tempo nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento, secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis, c.p., la presunzione di sussistenza DEle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., può essere superata solo con il recesso LLindagato dall'associazione o con l'esaurimento LLattività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione DEla misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova LLirreversibile allontanamento LLindagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa LLassenza di esigenze cautelari (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 38848 DE 14/07/2021, Rv. 282131). Ad identiche conclusioni si giunge con riferimento alla contestata circostanza LLessere l'associazione armata. A tal fine è sufficiente ribadire ribadito il costante orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "Cosa nostra"), per la configurabilità LLaggravante DEla disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione DEle stesse, ma è 8 82 2 t し sufficiente l'accertamento, in fatto, DEla disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori (cfr. Sez. 2, n. 22899 DE 14/12/2022, Rv. 284761). In questo contesto si è chiarito, da un lato, che la circostanza aggravante DEla disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, c.p., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole DE possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento DEla quale assume rilievo anche il fatto notorio DEla stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte DE sodalizio mafioso (cfr. Sez. 2, n. 50714 DE 07/11/2019, Rv. 278010), dall' altro, che, ai fini DEla configurabilità DEla circostanza aggravante DEla disponibilità DEle armi, non è richiesta l'esatta individuazione DEle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, DEla disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto DEle intercettazioni (cfr. Sez. 6, n. 55748 DE 14/09/2017, Rv. 271743). Orbene nel caso in esame, come si è visto il IN era perfettamente a conoscenza LLuso di armi da parte DE sodalizio, essendosi diffuso con il FA e il MI sulle modalità esecutive LLomicidio DE ER. Quanto al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, infine, i rilievi difensivi appaiono rivolti a sollecitare una nuova valutazione sul merito DE trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, incentrata sulla mancanza di elementi da valutare positivamente per il riconoscimento di tali circostanze (cfr. p. 244). Si tratta, peraltro, di censure anche manifestamente infondate. Appare, infatti, evidente che, nel prendere in considerazione la gravità dei fatti e la capacità a DEinquere LLimputato, desumibile alla luce dalla condotta in addebito, al fine di ritenere equa la pena irrogata (cfr. p. 244), la corte territoriale ha implicitamente riconosciuto che tali elementi siano da ostacolo al riconoscimento in favore DE prevenuto DEle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 24172 DE 28/05/2013; Sez. 3 n. 23055 DE 23/04/2013, Rv. 256172; sulla motivazione implicita DEla sentenza di appello cfr. Sez. 2, n. 8619 DE 12/02/2009). Discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 83 Ат 6. DO RD (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 alle pagine 27-31, ulteriore capo 1 a pag. 32). Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente sollecita una rivalutazione sul merito DE trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede di legittimità. La corte territoriale, DE resto, con motivazione certo non manifestamente illogica, né contraddittoria, dunque non censurabile, da un lato, ha escluso che potesse riconoscersi in favore LLimputato un'ulteriore riduzione LLentità DE trattamento sanzionatorio, in considerazione DEla gravità dei reati di cui il DO si è autoaccusato, nonché DEla "non comune pervicacia criminale e capacità a DEinquere" dimostrate dal ricorrente, prima di intraprendere il suo percorso di collaborazione con la giustizia;
dall'altro, ha evidenziato, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, le ragioni per cui non vi sono elementi da valutare positivamente al fine DE riconoscimento in favore DE DO DEle invocate circostanze attenuanti generiche, posto che la scelta di collaborare con la giustizia, peraltro derivante "dal timore per l'incolumità propria e DEla propria famiglia, dopo essere stato scoperto mentre rubava dentro la casa DE boss LO D'MI, assume rilievo al solo fine LLapplicazione DEle indicate circostanze attenuanti a effetto speciale, non essendo emerso che tale scelta sia stata il frutto di un effettivo pentimento ovvero che l'imputato abbia intrapreso un percorso di recupero e di reinserimento sociale, senza tacere che l'avvenuta rescissione dei legami con l'associazione mafiosa di riferimento è la diretta conseguenza DEla scelta collaborativa. La motivazione DEla corte territoriale appare DE tutto conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione DEle attenuanti generiche e LLattenuante di cui all'art. 8 DE d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (ora art. 416-bis.
1. comma 3, cod. pen.), si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione DEla seconda, poiché l'art 62-bis, c.p., attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post DEictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 416-bis.
1. comma 3, cod. pen. è conseguenza DE valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo DEle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze DEla attività DEittuosa. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva concesso i benefici conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti generiche, 84 A considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo ed i numerosi e gravi precedenti allo SO riferibili: cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 27808 DE 14/03/2019, Rv. 276111). Identiche considerazioni valgono con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ove si tenga presente che ai fini DE relativo riconoscimento è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato, nel corso DEla consumazione DE reato, sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico DEla singola partita di droga, bensì l'attività complessiva DE sodalizio criminoso. (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 23528 DE 19/01/2018, Rv. 273563; Sez. 2, n. 32907 DE 03/05/2017, Rv. 270656). Discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 7. IL LU (capo 20 a pag. 31) Il ricorso è fondato limitatamente al punto DE trattamento sanzionatorio. Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso, che si colloca ai confini LLinammissibilità E invero, come osservato dalla corte di appello con logico argomentare, la tesi difensiva LLimputata, che non ha negato di avere aiutato il DO a prelevare i beni custoditi nella casa DE D'MI LO, ma ha affermato di non sapere che il proprio compagno si era introdotto nell'abitazione forzando la chiusura LLappartamento, perché l'aveva visto entrare aprendo con una chiave il portoncino LLabitazione, da ciò deducendo che il DO avesse avuto il permesso di accedervi e di ritirare gli oggetti asportati, risulta smentita in tutta evidenza da due circostanze emerse dall'istruttoria dibattimentale. Risulta, infatti, che il DO entrò nell'appartamento DE D'MI non utilizzando le chiavi LLappartamento, ma forzando la serratura DEla porta d'ingresso. La IL, inoltre, era consapevole di quale fosse lo scopo perseguito dal DO, tanto che, osserva il giudice di appello con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, avendo notato la presenza sul posto di persone e automobili, temendo che fossero uomini inviati dall'esponente mafioso, aveva allertato in soccorso le forze LLordine, iniziativa DE tutto incomprensibile se l'imputata fosse stata consapevole DEla correttezza LLoperato DE DO. Fondato, invece, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza. La corte territoriale ha posto a fondamento DEla sua decisione di non riconoscere in favore LLimputata le circostanze attenuanti generiche la circostanza che le proteste di innocenza DEla IL sono state smentite dalle evidenze processuali, 85 A Tale assunto non può condividersi. Ritiene il Collegio, infatti, di aderire all'orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di circostanze attenuanti generiche non possono essere valutate, come elemento ostativo al riconoscimento DEle stesse, le scelte LLimputato strettamente connesse all'esercizio DEle proprie attività difensive (cfr. Sez. 4, n. 5594 DE 04/10/2022, Rv. 284189). La protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza DEle prove di colpevolezza, infatti, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia DEle prove di reità (cfr. Sez. 5, n. 32422 DE 24/09/2020, Rv. 279778). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione DEla Corte di appello di SI per nuovo giudizio sul punto, da svolgere conformemente ai principi ora richiamati, mentre nel resto il ricorso va rigettato. Il parziale accoglimento DE ricorso implica che la ricorrente non sia condannata al pagamento DEle spese processuali.
8. LO VA (capo 5, pag. 19); Il ricorso, che verte unicamente sul trattamento sanzionatorio, è fondato. Dall'esame DEla motivazione DEla sentenza impugnata risulta DE tutto omessa ogni motivazione in punto di determinazione LLentità DE trattamento sanzionatorio (cfr. pp. 185 e 245), sia con riferimento alla pena base di anni dieci di reclusione ed euro 7000,00 di multa, sia in ordine all'aumento su tale pena di anni quattro di reclusione ed euro 2000,00 di multa, operato a titolo di continuazione con la condanna pronunciata dalla corte di assise di appello di SI DE 9.3.2016. Trattandosi di pene certo non prossime al minimo edittale ovvero all'aumento minimo consentito dall'applicazione DEla disciplina DEla continuazione, la scelta sanzionatoria andava sorretta da una congrua motivazione, DE tutto assente. Come è noto, infatti, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti 86 A previsti dall'art. 81, c.p., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr. Sez. U, n. 47127 DE 24/06/2021, Rv. 282269). Al tempo SO, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'adempimento LLobbligo DEla motivazione in ordine alla determinazione DEla pena ed alla scelta DEla sanzione non può essere assolto con il mero richiamo all'art. 133, c.p., (gravità DE reato: valutazione agli effetti DEla pena) ma è necessario che siano enunciati, seppur sinteticamente, gli elementi giustificativi DEla scelta (cfr. Sez. 3, n. 11513 DE 19/10/1995, Rv. 203011). Tenendo ben presente, da un lato, che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione DE giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto DEla media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (cfr. Sez. 3, n. 29968 DE 22/02/2019, Rv. 276288); dall'altro, che l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133, c.p., valutati ed apprezzati tenendo conto DEla funzione rieducativa, retributiva e preventiva DEla pena (cfr. Sez. 5, n. 35100 DE 27/06/2019, Rv. 276932). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente agli anzidetti profili sanzionatori, in essi assorbita ogni ulteriore doglianza, con rinvio ad altra sezione DEla Corte di appello di SI, per nuovo giudizio sull'entità DE trattamento sanzionatorio, da svolgere in conformità agli indicati principi.
9. CI GJ (capi 3 a pag. 9, capo 25.25 a pag. 17, capo 27.27 a pag. 18). Il ricorso è inammissibile. In via preliminare si osserva che le sentenze di primo e di secondo grado vanno lette congiuntamente, costituendo esse, con riferimento all'affermazione di responsabilità DE CI, un unico complessivo corpo decisionale, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado: cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 DE 12/06/2019). Con particolare riferimento ai motivi di impugnazione sintetizzati nelle pagine precedenti sub numeri 1); 2); 3); 4) DE ricorso a firma LLavv. EL e numeri 1) e 4) DE ricorso a firma LLavv. LD, non può non rilevarsi come in questa sede di legittimità sia precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e DE tutto generica lettura alternativa o rivalutazione DE compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova 87 valutati dal giudice merito ai fini DEla decisione. Al riguardo per un ulteriore approfondimento DE tema DEla inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione versati in fatto, alla luce DE consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, tale da costituire "diritto vivente", si rimanda alla lettura DEla parte generale (paragrafo 2). La corte territoriale, DE resto, è giunta ad affermare la responsabilità DE CI sulla base di una motivazione, che non risulta affatto manifestamente illogica o contraddittoria. Iniziando dalla contestazione di cui al capo 3) LLimputazione, si osserva che la vicenda in cui si inserisce la condotta contestata al CI è stata puntualmente descritta dal giudice di appello, sulla base DEle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AF RA e LE SI, i quali hanno riferito di una richiesta estorsiva avanzata da UD VA, esponente DEla criminalità catanese, nell'interesse di una famiglia di imprenditori di Milazzo, i Di SA, per ottenere il pagamento di un credito di 25.000,00 euro, da loro vantato nei confronti di TO NO, soggetto stabilmente dedito al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio barcellonese, che non aveva corrisposto ai Di SA il pagamento DE prezzo per l'acquisito di quote di una loro società alla quale faceva capo la gestione di una discoteca, la "Epic" di Milazzo, dove lavorava come buttafuori il AF, avendo i Di SA rifiutato di ricevere in pagamento assegni postdatati, in quanto interessati a essere immediatamente soddisfatti DEla loro pretesa. Era stato proprio il AF, presente ai fatti, a riferire di avere assistito a un episodio intimidatorio, che si era svolto presso la suddetta discoteca, dove il UD e il OR NN, si erano recati personalmente, "per convincere con pesanti minacce il TO", che secondo il AF era già stato minacciato di morte e picchiato dal UD, e la moglie "a corrispondere la somma dovuta ai Di SA". Il AF e l'LE, raccogliendo la sollecitazione a intervenire, in ragione DEla loro caratura criminale, proveniente sia dal OR, che dal TO, anche per scongiurare, come riferito dal AF, che il UD ponesse in esecuzione la sua minaccia di uccidere nel territorio controllato dai "barcellonesi" il TO se non avesse prontamente estinto il suo debito con i Di SA, avevano chiesto un incontro chiarificatore, che si era svolto "tra il maggio e giugno DE 2014, quando un gruppo di barcellonesi, tra cui LE, AF, VE IN, OF RC, D'MI TO e FO RC, che scortavano il TO, raggiunsero il gruppo dei "catanesi" presso la Strada Nuova di LO, dove li attendeva il UD accompagnato da altre due persone. 88 L'incontro chiuse favorevolmente, in quanto fu raggiunto un accordo. AF spiegava che TO si era impegnato a consegnare circa mezzo chilo di cocaina all'LE, il quale avrebbe provveduto a spacciarla per il tramite dei componenti DE suo gruppo. Venduta la droga, l'importo di 20.000 euro sarebbe stato consegnato al UD affinché, a sua volta, lo consegnasse ai Di SA, a saldo DE debito DE TO. Le ulteriori somme derivanti dallo spaccio di quella cocaina sarebbero state di spettanza di LE e DE suo gruppo, quale compenso per l'interessamento nella vicenda. Già ad agosto il debito era stato saldato. Infatti, LE aveva riferito al AF che in qualche occasione aveva provveduto personalmente a consegnare il denaro ai Di SA presso il pontile di Milazzo dove gestivano un'impresa di ormeggio di imbarcazioni;
egli consegnò il denaro al fratello maggiore dei Di SA. In altre circostanze lo aveva consegnato a UD perché a sua volta lo consegnasse ai Di SA. LE precisava meglio quale fosse stato l'accordo: TO avrebbe consegnato all'LE un quantitativo di cocaina che quest'ultimo avrebbe provveduto a fare spacciare. Del ricavato, ventimila euro sarebbero stati consegnati al UD per farli recapitare ai Di SA, mentre la restante parte sarebbe stata trattenuta dall'LE e dal AF. Ed infatti, il guadagno, pari a circa il doppio LLimporto DE debito contratto dal TO, era stato così suddiviso: poco meno di metà era trattenuto da LE e dal suo gruppo mentre la restante parte veniva consegnata ai Di SA, in alcuni casi direttamente, in altri casi per il tramite di UD. Il denaro, provento DEla vendita DEla partita di droga di cui detto (droga consegnata per effetto DEle pressioni operate da UD VA e in particolare DEla minaccia di morte, posta in essere a mano armata, nei confronti DE TO) veniva consegnato dall'LE nelle mani DEla De TA e DE figlio UR Di SA" (cfr. pp. 54-57 DEla sentenza oggetto di ricorso). Le dichiarazioni accusatorie DE AF e LLLE, che si fondano su eventi di cui i collaboratori di giustizia hanno avuto contezza in ragione DEla loro diretta partecipazione ai fatti per cui si procede, non solo si confermano reciprocamente, ma trovano opportuni riscontri anche in una serie di elementi estrinseci, come correttamente rilevato dalla Corte di appello. Si tratta, innanzitutto, dei documenti prodotti dallo SO TO, costituiti "da diversi assegni post-datati, non incassati, a firma apparente di RC FO, apposta sopra un timbro DEla People Enjoy s.r.l. (che gestiva la discoteca EPIC), emessi tra l'ottobre DE 2014 e l'aprile DE 2015, epoca coeva ai fatti in contestazione;
gli assegni riportavano come beneficiario la Disalnautica s.r.l., impresa riferibile alla famiglia Di SA, per un importo corrispondente al prezzo DEle quote sociali cedute da Di SA al TO", nonché DE contenuto di una 89 A serie di conversazioni oggetto di captazione, intercorse tra l'LE e il TO, "nel corso DEle quali si faceva riferimento ad un debito contratto dal secondo, per la riscossione DE quale era intervenuto "il catanese" e rispetto al quale LE avvisava il TO di stare attento perché i catanesi altrimenti interessano cento persone". Particolare importanza, per quel che attiene alla posizione DE ricorrente, viene attribuita dalla Corte di appello, con motivazione caratterizzata da intrinseca coerenza logica, al contenuto di una conversazione intercettata all'interno LLautovettura DE CI, che intercorre tra quest'ultimo e una donna di nome NE, mentre i due erano in viaggio per raggiungere, non a caso, il UD, a conferma dei diretti rapporti esistenti tra quest'ultimo e il ricorrente. Giova, al fine di saggiare la consistenza dei rilievi difensivi sul punto, riportare il passaggio DEla motivazione con cui la corte territoriale affronta la rilevanza di tale conversazione, esprimendosi nei seguenti termini. "Al netto DEle vanterie ed esagerazioni con le quali l'imputato condiva il suo racconto per fare colpo sulla donna, egli confermava di avere partecipato all'irruzione, che aveva il solo scopo di intimidire il TO per costringerlo a pagare il debito. Egli riferisce DEla sua amicizia con il UD e dei favori che costui gli aveva assicurato, come l'acquisto DEla macchina su cui viaggiavano. Racconta che, grazie a questo amico aveva guadagnato dei soldi (esagerando certamente la cifra) per fare un'irruzione insieme al catanese e altri soggetti, che, per il vero, indicava in numero spropositato, descrivendo pure una scena inverosimile, da far west, ma evidenziava allo SO tempo alcune circostanze che confermavano la sua certa partecipazione alla spedizione", circostanze oggettivamente accertate, come la presenza nella discoteca quella sera, in qualità di ospite, LLattore Gabriel Garko e il fatto che "il catanese - di cui parlava con la donna di nome NE mentre si trovava nella macchina che quest'ultimo gli aveva fatto acquistare era il UD", avendo ammesso in sede di spontanee - dichiarazioni, "che il soggetto che aveva mediato in suo favore l'acquisto di quel veicolo era proprio l'odierno imputato", cioè il UD SO (cfr. pp. 62-63). Inoltre, nel corso di un'ulteriore conversazione, sempre oggetto di captazione, intercorsa tra l'LE e il TO, quest'ultimo si era lamentato "LLintervento nella vicenda LLalbanese", successivamente precisando il collaboratore, nel verbale LLinterrogatorio reso in data 1.10.2018, "che l'albanese che aveva accompagnato il UD in discoteca per minacciare il TO e costringerlo a pagare il suo debito era proprio CI JE (cfr. p. 63). A tale ultimo proposito va osservato che il collaboratore ha indicato "l'albanese" con il nome di IC IO, ma questa apparente distonia non inficia in alcun modo la chiamata di correo, posto che, come si evince dallo SO capo 90 А d'imputazione, il CI GJ, pacificamente di nazionalità albanese, era conosciuto anche come IO e la menzionata conversazione intercettata in ambientale fuga ogni dubbio sulla sua partecipazione alla richiesta estorsiva formulata all'interno DEla discoteca "Epic". Infine risulta acquisito l'ulteriore dato, invero significativo, che la sera in cui si verificò l'irruzione presso la discoteca "Epic", il UD aveva passato la notte proprio in un albergo di Milazzo, circostanza che dimostra inequivocabilmente la sua presenza nel territorio milazzese proprio nella stessa serata in cui, secondo l'assunto accusatorio, venne reiterata dallo SO UD e dai suoi complici la richiesta estorsiva in danno DE TO. Appare, pertanto, evidente che la motivazione DEla corte territoriale risulta DE tutto immune dai denunciati vizi motivazionali. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico- giuridiche in ordine ad uno SO fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva DEla sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale DEle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base DE suo convincimento (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19318 DE 20/01/2021, Rv. 281105). Tali aporie non sono riscontrabili nell'indicato percorso motivazionale seguito dalla corte di appello, sol perché, come riconosciuto dallo SO giudice di secondo grado, il CI aveva esagerato nel descrivere l'intensità LLepisodio verificatosi all'interno DEla discoteca "Epic", non potendosi da ciò far discendere la completa inattendibilità di quanto riferito dall'imputato alla sua interlocutrice, posto che rimane integro il nucleo essenziale DE suo racconto, rappresentato dall'ammissione di avere partecipato a un'irruzione con il "catanese" UD nel menzionato locale, allo scopo di supportare quest'ultimo nell'adempiere a un mandato ricevuto da terzi per costringere il gestore DEla discoteca e la moglie (facilmente identificabili nel TO e nella sua consorte, proprio come riferito dal AF: cfr. p. 63 DEla sentenza di primo grado), attraverso minacce, a pagare una somma di denaro destinata ai mandanti DE UD, somma che, come rivelava il CI alla NE, venne effettivamente corrisposta (cfr. pp. 63-64 DEla sentenza di primo grado). Senza tacere che, come si è visto, la partecipazione DE CI alla suddetta irruzione trova conferma sia nelle dichiarazioni LLLE, sia nel richiamato 91 A contenuto DEla conversazione intercettata, svoltasi tra il TO e il suddetto LE. Giova, al riguardo, ribadire il consolidato orientamento DEla giurisprudenza DEla Suprema Corte, secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità ed irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 44938 DE 05/10/2021, Rv. 282337). Se ci si colloca in questa prospettiva interpretativa, a ben vedere, deve essere riconosciuta alla conversazione intercettata all'interno LLautovettura DE CI il valore di prova piena e autonoma in ordine alla partecipazione, sia DE ricorrente, che DE UD, all'estorsione commessa in danno DE TO, alla luce DE principio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, c.p.p. (cfr. Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, Rv. 263714). In ogni caso essa costituisce un notevole elemento di riscontro alla chiamata di correo LLLE, unitamente agli altri elementi evidenziati, tra cui spicca, come si è visto, il contenuto DEle conversazioni intercettate, intercorse tra l'LE e il TO, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'intercettazione DEle dichiarazioni di un indagato o imputato può costituire valido riscontro alla chiamata in correità effettuata dallo SO, ove non sussistano, come nel caso in esame, elementi per ritenere che egli fosse consapevole DEla captazione (cfr. Sez. 5, n. 27055 DE 24/05/2021, Rv. 281541). In questo contesto risulta manifestamente infondato e, come, si è detto versato in fatto, il rilievo difensivo in ordine alla contestata sussistenza LLelemento soggettivo DE DEitto di estorsione. Premesso, infatti, che il reato di estorsione è a dolo generico, in quanto il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno non rappresenta soltanto lo scopo in vista DE quale il colpevole si determina al comportamento criminoso, ma un elemento DEla fattispecie oggettiva (cfr. Sez. 2, n. 18380 DE 17/03/2004, Rv. 229048), nel caso in esame correttamente la corte territoriale ne ha desunto la sussistenza in capo al prevenuto sulla base DEle modalità LLazione criminosa come descritte dallo SO CI nella più volte richiamata conversazione intercettata in ambientale con la donna di nome NE, conformemente al consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, 92 A secondo cui, in tema di dolo, la prova DEla volontà di commissione DE reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca DEle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e DEle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr., ex plurimis, Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007), come fatto dalla corte territoriale. Manifestamente infondata, oltre che incentrata su di un indimostrato presupposto di fatto, è la censura in punto di qualificazione giuridica DEla condotta addebito prospettata dai difensori DE CI. Al riguardo si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, il reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (cfr. Sez. U, n. 29541 DE 16/07/2020, Rv. 280027). Rilevano, in particolare, le NI NI di questa Corte: «L'elemento psicologico DE reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alle persone e quello DE reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie: alla speciale veemenza DE comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico DE dolo di estorsione». Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere, generale, che la prova DE dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte LLimputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati DEla condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 39293 DE 23/09/2008, Di SA, Rv. 241339; Sez. 1, n. 35006 DE 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 11928 DE 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012); con specifico riferimento al tema in esame, si è inoltre osservato che «il dolo può essere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano l'esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex ante», e, di conseguenza, «le forme esteriori DEla condotta, e quindi la gravità DEla violenza e l'intensità LLintimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti DE tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi LLart. 393 c.p.»>, ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile (Sez. 2, n. 44476 DE 03/07/2015, Brudetti, Rv. 265320)". 93 A Il DEitto di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono, pertanto, non per la materialità DE fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità DEla violenza o DEla minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto qualora miri all'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42940 DE 25/09/2014, Rv. 260474). In questo alveo interpretativo si inserisce il principio affermato in un recente e condivisibile arresto, secondo cui, in tema di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto DEla tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione DElo strumento di tutela pubblico con quello privato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto DEla pretesa gli possa competere giuridicamente (cfr. Sez. 6, n. 47672 DE 04/10/2023, Rv. 285883). Orbene nel caso in esame appare evidente come, da un lato, le stesse modalità di formulazione DEla richiesta estorsiva avanzata nella discoteca "Epic", come riferite dal AF e descritte dal CI nella sua conversazione con NE (al netto DEle "esagerazioni" evidenziate dal giudice di appello), denotano una particolare intensità intimidatoria, sintomo di una volontà di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile;
dall'altro, che, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, "i Di SA non avevano alcuna azione civile esercitabile nei confronti di TO NO, non essendo quest'ultimo loro diretto debitore", in quanto, come riferito da Di SA UR, quest'ultimo "aveva ceduto le proprie quote DEla società "People Enjoy S.r.l." che gestiva la discoteca Epic a SS AR, moglie di TO PE, figlio LLestorto, TO NO" (cfr. p. 68 DEla sentenza di secondo grado), sicché l'unica debitrice esposta civilmente per il pagamento DE prezzo DEla cessione era la SS e non il suocero TO NO. Anche il tema DEla credibilità soggettiva e DEla attendibilità intrinseca DEle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia è stato affrontato con congruo argomentare dalla Corte di appello, che ha condiviso il puntuale giudizio espresso al riguardo dal giudice di primo grado con articolata motivazione (cfr. p. 40 DEla sentenza di appello;
pp. 37 e ss.; 63 DEla sentenza di primo grado), rispetto alla quale appaiono aspecifiche le censure articolate dal ricorrente. Sul punto si rimanda, per gli opportuni richiami alla giurisprudenza di questa Corte ai cui principi in subiecta materia si è uniformata la motivazione DEla 94 A i sentenza impugnata in questa sede, a quanto osservato nella parte generale (paragrafo 3.2.). Sulla base di tali premesse anche l'affermazione di responsabilità DE CI per il reato associativo in materia di narcotraffico di cui al capo 27.27), appare fondata su di una motivazione DE tutto immune dai denunciati vizi. Premesso che sull'esistenza di tale associazione si rimanda alle considerazioni svolte, sia nella parte generale DEla presente trattazione, sia in sede di esame DEla posizione di OR NN, partecipazione DE CI al menzionato sodalizio criminoso si fonda su di una serie di elementi dall'indiscutibile valore probatorio. Il collaboratore di giustizia LE SI, sulla cui credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca si è già detto, indica nel CI uno dei componenti, insieme con LE PE, OR NN, IC DO e i fratelli IA, che "gestivano il narcotraffico di droga leggera e cocaina in Milazzo", rifornendosi di stupefacente "sia da AL PE in Calabria, sia da UD VA, in territorio catanese". Orbene il denunciato coinvolgimento DE CI nel traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Milazzo viene confermato da una pluralità di risultanze. Sulla base DEle disposte intercettazioni, invero, risulta che egli, per il tramite DE OR NN, ha acquistato sostanza stupefacente dallo AL, quanto meno con riferimento all'episodio di cui al capo n. 7.7.) LLimputazione, in quanto, nonostante il OR abbia escluso il coinvolgimento DE CI, pur ammettendo di avere acquistato droga dallo AL nell'occasione, la corte territoriale, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, ha osservato che, dimostrata la consegna al OR da parte DE CI di una busta contenente denaro prima LLincontro con lo AL, di cui il ricorrente conosceva il giorno e l'ora, era poco credibile che la somma di denaro ricevuta dal CI fosse destinata, come sostenuto dal OR, non allo AL, ma a saldare un credito che il OR vantava, sempre per una fornitura di sostanza stupefacente, nei confronti di un albanese, di cui nessuno dei due imputati, tuttavia, aveva fornito elementi in grado di identificare il supposto debitore (cfr. pp. 143-144 DEla sentenza di secondo grado). Dimostrate, inoltre, sempre sulla base DE contenuto DEle conversazioni intercettate, sono la comune volontà DE CI e DE UD di procedere all'acquisto di sostanza stupefacente da rivendere a terzi, nonché la consegna da parte DE CI di sostanza stupefacente al UD, che il ricorrente, su indicazione DE complice, aveva acquistato a Catania e che lo SO UD si era impegnato a rivendere, attraverso la rete dei suoi spacciatori, garantendo al CI un 95 Æ guadagno di 10.000,00 euro, da corrispondere in rate settimanali (cfr. pp. 145 e Ss.). Sul punto il rilievo svolto sub n. 4) dei motivi di impugnazione a firma LLavv. EL, si appalesa non solo di natura fattuale, ma anche manifestamente infondato, in quanto, come osservato dalla corte di appello con logico argomentare, il riferimento testuale ad "altri 90 grammi", che il UD si era impegnato a spacciare anche nell'interesse DE CI, esclude in radice che nella conversazione intercettata i due uomini stessero parlando DEla restituzione a quest'ultimo di un prestito concesso al UD per l'acquisto di un'autovettura. Di particolare importanza risulta anche la conversazione intercettata in ambientale tra il UD e il CI, nel corso DEla quale, a dimostrazione di quanto fossero consolidati e continuativi i rapporti tra i due trafficanti, come rileva la corte di appello con argomentazione dotata di intrinseca coerenza logica, il UD "lo incitava a fare pervenire un grosso carico di stupefacenti dall'Albania, dicendogli che lui "era la madre di quelle cose", espressione che correttamente è stata interpretata come riconoscimento da parte DE UD DE ruolo fondamentale svolto dal ricorrente nell'approvvigionamento DElo stupefacente da immettere nel mercato illegale DE narcotraffico, riconoscimento che logicamente evoca collaudati rapporti tra i due trafficanti. Peraltro, la risposta negativa fornita nell'occasione dal CI, come evidenzia la Corte di appello ancora una volta con logico argomentare, non smentisce tale ruolo, essendo motivata da dinamiche criminali e, in particolare, dalle difficoltà che in quel momento il CI stava attraversando nei rapporti con i suoi connazionali, che operavano nel territorio catanese. In questo contesto si inseriscono le dichiarazioni DE OR NN, stabilmente dedito al traffico di sostanze stupefacenti in Milazzo, come si è visto affrontando la sua posizione. Il OR non solo ha ammesso di avere venduto droga al CI, ma, come emerso dalle disposte intercettazioni, era strettamente legato a un altro trafficante, DO SC, presso il cui parcheggio ovvero nelle immediate vicinanze DElo SO avvenivano gli incontri tra i trafficanti, luogo conosciuto anche dal fornitore AL PE, operante in Calabria, a ulteriore riprova DEla comune adesione a un collaudato modulo organizzativo per il commercio DElo stupefacente. Al riguardo rileva la corte territoriale come il CI abbia indicato proprio il DO come suo "padrino". Vanno poi richiamati i contributi forniti dai collaboratori di giustizia AF e DO, sulla cui credibilità personale e intrinseca attendibilità si è già detto, che 96 A hanno indicato il CI come soggetto dedito al commercio di sostanze stupefacenti in Milazzo. Né appare manifestamente illogico il passaggio motivazionale con cui la corte territoriale ha evidenziato come le dichiarazioni DE OR, anche quelle rese in chiave autoaccusatoria, siano finalizzate a "sollevare sé SO e i suoi amici dalla relativa pesante accusa" associativa, pur tuttavia senza successo, in quanto le risultanze investigative, quali i servizi di osservazione, pedinamento e controllo, in uno con contenuto DEle intercettazioni, hanno dimostrato l'esistenza LLassociazione e la partecipazione ad essa DE CI. In conclusione, premesso che risulta incontestato il diretto e stabile coinvolgimento DE CI in attività di spaccio di sostanze stupefacenti (che, in fondo, lo SO ricorrente non contesta), non è revocabile in dubbio, dimostrata l'esistenza LLassociazione di cui si discute, che la condotta DE ricorrente sia da qualificare in termini di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in ragione DEla costante disponibilità dimostrata dall'imputato all'acquisto e alla fornitura DEle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito faceva traffico, attraverso i suoi costanti e continuativi rapporti con gli altri componenti DE gruppo, quali OR, UD, AL. Tale assunto appare DE tutto conforme ai principi affermati dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto DEle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità DE rapporto instaurato garantisce l'operatività LLassociazione, rivelando in tal modo la presenza DE cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (cfr. Sez. 1, n. 30233 DE 15/01/2016, Rv. 267991) ovvero la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto (cfr. Sez. 6, n. 566 DE 29/10/2015, Rv. 265764, nonché, nello SO senso, Sez. 5, n. 33139 DE 28/09/2020, Rv. 280450). Inammissibili risultano anche i rilievi DE ricorrente in punto di trattamento sanzionatorio. Va innanzitutto rilevato che nei confronti DE CI, con riferimento alla sua partecipazione alla estorsione consumata con il UD e altri in danno DE TO, come si evince dalla lettura DEla motivazione DEla sentenza di primo grado, è stata ritenuta sussistente la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1., c.p., nella forma LLutilizzo di modalità mafiose (cfr. pp. 63 e 80 DEla sentenza di primo grado) e non nella forma LLagevolazione mafiosa. 97 A Si tratta di una conclusione assolutamente condivisibile, in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, ricorre la circostanza aggravante LLutilizzo DE metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso DE prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 14867 DE 26/01/2021, Rv. 281027). Costante, inoltre, nella giurisprudenza di legittimità è l'orientamento, secondo cui ai fini DEla configurabilità DEla circostanza aggravante LLutilizzazione DE metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per DEinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria DEla violenza o DEla minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione DEla sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati DEitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo DE metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (cfr. Sez. 2, n. 32564 DE 12/04/2023, Rv. 285018). In questa prospettiva si è opportunamente chiarito che la circostanza aggravante di cui si discute, in quanto riferita alle modalità di realizzazione LLazione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza LLimpiego DE metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (cfr. Sez. 4, n. 5136 DE 02/02/2022, Rv. 282602). Se ne deduce che la suddetta circostanza aggravante è configurabile a carico DE CI, per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, l'irruzione nella discoteca "Epic" per pretendere il pagamento DE debito nei confronti dei Di SA si svolse con modalità minacciose di tale intensità, da evocare nella persona offesa la prospettazione DEla provenienza DEla richiesta estorsiva da un'associazione a DEinquere di stampo mafioso, come dimostrato dalla circostanza che il TO si rivolse, per contrastarla, a personaggi di elevata caratura criminale, come il AF e l'LE; dall'altro, il riconoscimento di tale circostanza anche sulla base DEle ulteriori fasi LLazione estorsiva, alle quali il CI non prese parte, in cui il AU aveva rinnovato le minacce al TO, non può che estendersi anche al ricorrente, la cui eventuale ignoranza LLutilizzo 98 Ат DE metodo mafioso da parte DE UD non sarebbe scusabile, perché determinata da colpa, in considerazione degli stretti rapporti che lo legavano a quest'ultimo e DEla sua diretta partecipazione a una fase DEla vicenda estorsiva, come emerso con assoluta chiarezza dalle conversazioni intercettate. Se ciò è vero come è vero, non può non rilevarsi come il ricorso DE CI non svolga alcun rilievo sull'intervenuto riconoscimento DEla circostanza aggravante LLutilizzazione DE metodo mafioso. In ordine al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, i rilievi difensivi appaiono rivolti a sollecitare una nuova valutazione sul merito DE trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, incentrata sulla mancanza di elementi da valutare positivamente per il riconoscimento di tali circostanze (cfr. p. 244), che, peraltro, il ricorrente nemmeno indica. Si tratta, al tempo SO, di una censura anche manifestamente infondata. Appare, infatti, evidente che, nel prendere in considerazione la gravità dei fatti e la capacità a DEinquere LLimputato, desumibile alla luce dei reati in addebito, al fine di ritenere equa la pena irrogata (cfr. p. 244), la corte territoriale ha implicitamente riconosciuto che tali elementi siano da ostacolo al riconoscimento in favore DE prevenuto DEle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 24172 DE 28/05/2013; Sez. 3 n. 23055 DE 23/04/2013, Rv. 256172; sulla motivazione implicita DEla sentenza di appello cfr. Sez. 2, n. 8619 DE 12/02/2009). È inammissibile il motivo sub n. 7) DE ricorso a firma LLavv. EL, con il quale si sollecita una rivalutazione DE merito DE trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133, c.p., fa comunque riferimento alla gravità dei fatti e alla capacità a DEinquere LLimputato, per giustificare la dosimetria DEla pena irrogata. Del tutto generico e di natura meramente fattuale, deve valutarsi il terzo motivo DE ricorso a firma LLavv. LD. Al riguardo deve solo osservarsi che, alla luce LLorientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, l'accertamento DEla lieve entità DE fatto implica una valutazione complessiva degli elementi DEla fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 51063 DE 27/09/2018, Rv. 274076), operazione che il ricorrente non svolge, a fronte di un'accertata fornitura di un quantitativo di droga 99 A DE valore di ben 10.000,00 euro dal CI al UD, che sembra escludere in radice la possibilità di configurare l'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90. Quanto al quinto motivo DE ricorso a firma LLavv. LD, si tratta di una censura versata in fatto e DE tutto generica, non scrutinabile in questa sede di legittimità, che si risolve, inoltre, anche nella semplice reiterazione di quella già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, la stessa considerare non specifica, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 DE 17/07/2019, Rv. 277710). E invero, premesso che per costante insegnamento DEla giurisprudenza di questa Corte, in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione LLart. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 1642 DE 09/10/2019, Rv. 278098), nel caso in esame la corte territoriale, con motivazione assolutamente immune da vizi, ha indicato le ragioni per cui l'invocata disposizione normativa non possa trovare applicazione nel caso in esame (cfr. pp. 163-164). Entrambe le associazioni, infatti, rileva la corte territoriale con logico argomentare, avevano gestito lo spaccio di marijuana e di cocaina nella città di Milazzo in regime di quasi monopolio dal 2010 fino al 2015 ed erano in grado di rivendere la sostanza stupefacente ad altri soggetti, che, a loro volta, la immettevano con le proprie reti di venditori nel mercato DE narcotraffico, per quantitativi non di modesta entità, come DE resto dimostra la cessione di droga dal CI al UD, in precedenza indicata. Manifestamente infondata, infine, è la dedotta eccezione di estinzione per compiuto decorso DE termine massimo di prescrizione DE fatto-reato oggetto DEle contestazioni di cui capi 25.25.) e 26.26.), che la corte territoriale ha unificato, riqualificandole ai sensi LLart. 73, co. 4, d.P.R. 309/90. Il ricorrente infatti non considera che, trattandosi di reato commesso il 29.1.2015, il termine massimo di prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi DE relativo decorso intervenuti e DEla ulteriore sospensione DE suddetto decorso per un periodo complessivo di 270 giorni, è perento il 25.4.2023, dunque dopo la pronuncia DEla sentenza di appello, intervenuta nel luglio DE 2022, con la conseguenza che l'originaria inammissibilità DE ricorso DE CI non consente di rilevare la sopravvenuta prescrizione. 100 A Con particolare riferimento alla sospensione DE decorso DE termine di prescrizione si osserva che vanno calcolati, ai sensi DE combinato disposto degli artt. 159, co. 1, c.p., e 304, co. 1, lett. c), c.p.p., sia il periodo di tempo fissato per il deposito DEla motivazione DEle sentenze di primo e di secondo grado ex art. 544, co. 3, c.p.p., per complessivi 180 giorni, sia quello derivante dalla proroga DElo SO termine, ai sensi LLart. 154, co.
4-bis, disp. att., c.p.p., disposta per altri 90 giorni, sospensione che opera, ai sensi LLart. 159, co. 1, c.p., nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i capi di imputazione (cfr. Sez. 1, n. 28073 DE 08/07/2020, Rv. 279665). Discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 10. De TA SA e Di SA UR (capo 3 a pag. 9) I ricorsi sono inammissibili. Con particolare riferimento ai motivi di impugnazione sintetizzati nelle pagine precedenti sub numeri 1); 2) e 3), non può non rilevarsi come in questa sede di legittimità sia precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e DE tutto generica lettura alternativa o rivalutazione DE compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini DEla decisione. Al riguardo per un ulteriore approfondimento DE tema DEla inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione versati in fatto, alla luce DE consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, tale da costituire "diritto vivente", si rimanda alla lettura DEle osservazioni svolte nella parte generale (paragrafo 2). La corte territoriale, DE resto, è giunta ad affermare la responsabilità DE Di SA e DEla De TA sulla base di una motivazione, che non risulta affatto manifestamente illogica o contraddittoria. Per la ricostruzione DEla complessa vicenda estorsiva contestata al capo n. 3) LLimputazione, che vede tra i suoi protagonisti gli attuali ricorrenti, si fa integrale rinvio, anche per quel che riguarda la valutazione positiva dei profili di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e attendibilità estrinseca DEle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AF e LE operata dai giudici di merito, alle osservazioni svolte affrontando la posizione DE CI GJ, alla cui lettura si rimanda. Sull'esistenza di un debito DE TO NO nei confronti di soggetti, che hanno conferito al UD il compito di convincere il debitore a pagare prontamente quanto dovuto, non vi sono dubbi di sorta: come si è visto in sede di esame DEla posizione DE CI, non solo ne hanno riferito attraverso convergenti 101 A dichiarazioni l'LE e il AF, ma l'esistenza DE debito e il conferimento al UD DE menzionato compito risultano inequivocabilmente dal contenuto DEle conversazioni intercettate, intercorse, da un lato, tra il CI e la donna di nome NE;
dall'altro tra l'LE e il TO. Che si trattasse di un debito nei confronti DEla famiglia Di SA per pagamento DE prezzo relativo all'acquisto di quote di una loro società alla quale faceva capo la gestione DEla discoteca "Epic" di Milazzo, che il TO aveva tentato di saldare attraverso assegni post-datati, rifiutati dai Di SA, è un dato di fatto dedotto dai giudici di merito, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, non solo dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma anche dalla documentazione acquisita agli atti, di cui si è già detto esaminando la posizione DE CI, nonché dalla conversazione intercettata tra l'LE e il TO il 31.5.2014, di cui DE pari si è già parlato, cui partecipava anche la moglie DE TO. Oggetto di tale conversazione, invero, è il pagamento di un debito gravante sul TO, che non risulta essere stato soddisfatto, tanto che l'LE mette in guardia il suo interlocutore sulle conseguenze alle quali potrebbe andare incontro ove non provvedesse a corrispondere quanto dovuto. Nel corso DE dialogo si fa riferimento significativamente, ad assegni emessi dal TO in favore di terzi;
alla circostanza, più volte ribadita dalla moglie di quest'ultimo, che il marito si era recato al "pontile" il giorno precedente, all'evidente scopo di affrontare la questione debitoria, connessa ai menzionati assegni, oggetto principale DEla conversazione, luogo che evoca direttamente la famiglia Di SA, alla quale sono riconducibili diverse società, in parte operanti nel settore nautico, nonché nella costruzione ovvero nella gestione di porticcioli turistici, e nella disponibilità DEla quale vi era sicuramente un "pontile", sulla cui gestione, infatti, la De TA si confronta espressamente con il UD nel corso di altra conversazione intercettata il 2.11.2014, nonché al "catanese" (soggetto, per le ragioni già esposte, facilmente identificabile nel UD) (cfr. pp. 75-76, anche in nota, DEla sentenza di primo grado). una motivazione certo non corte territoriale, inoltre, ha reso La manifestamente illogica, né contraddittoria, laddove ha evidenziato che il diretto coinvolgimento dei ricorrenti nella vicenda estorsiva di cui si discute si ricava dalle convergenti dichiarazioni LLLE, che si è occupato in talune circostanze DEla materiale consegna DE denaro, ora alla De TA, ora al Di UR, e DE AF. Entrambi i collaboratori hanno riconosciuto in fotografia i ricorrenti, specificando che si trattava di "coloro ai quali erano stati direttamente consegnati i soldi ricavati dalla vendita DEla partita di droga procurata dal TO", il che, rileva il giudice di appello con logico argomentare, consente di non attribuire rilievo 102 A all'imprecisione in cui era incorso inizialmente il AF nell'affermare che una parte DE ricavato DEla vendita DEla droga era stata corrisposta al fratello maggiore dei Di SA, persona diversa dall'attuale ricorrente Di SA UR, in quanto l'intervenuto riconoscimento fotografico da parte DE collaboratore di giustizia consente di eliminare ogni dubbio su colui al quale il AF intendeva riferirsi. Anche il tema DEla consapevolezza da parte dei ricorrenti DE metodo mafioso che sarebbe stato utilizzato dal loro "mandatario" per ottenere dal TO il pagamento DE debito, è stato affrontato dai giudici di merito con motivazione congrua ed esaustiva. Che vi fosse una comunanza di interessi tra i Di SA e il UD, emerge con chiarezza innanzitutto dalla conversazione, in precedenza richiamata, nel corso DEla quale la De TA si confronta con quest'ultimo per risolvere problemi inerenti alla gestione di un "pontile", riconducibile agli imprenditori milazzesi. Tale conversazione, peraltro, rappresenta un evidente elemento di riscontro a quanto riferito dai collaboratori di giustizia in ordine alla consegna ai Di SA DE denaro ricavato dalla vendita DEla sostanza stupefacente "presso il pontile di Milazzo dove gestivano un'impresa di ormeggio di imbarcazioni" (cfr. p. 56 DEla sentenza di secondo grado). Inoltre dal contenuto di altre conversazioni puntualmente richiamate dal giudice di primo grado, intercorrenti tra il UD, la De TA e il Di SA UR, i giudici di merito hanno dedotto, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, la consapevolezza da parte DEla famiglia Di SA, DEla "caratura criminale DE UD", peraltro sentimentalmente legato a Di SA TI, figlia DEla De TA e sorella DE Di SA UR, anche in ragione DE linguaggio criptico con cui in tali conversazioni si fa riferimento alle pendenze giudiziarie DE UD e all'impossibilità per lui di incontrare presso la sua abitazione persone sospette (in particolare, tale "Enrico"), in ragione DEla sua sottoposizione alla misura di sicurezza personale DEla sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno. Senza tacere, che, come evidenziato dai giudici di merito, parte dei pagamenti è stata effettuata direttamente nelle mani dei ricorrenti proprio dall'LE, "noto esponente DEla criminalità mafiosa barcellonese", soggetto DE tutto estraneo al credito vantato dai ricorrenti (cfr. p. 78 DEla sentenza di primo grado), il quale, come osservato dal giudice di appello con assunto logicamente coerente, "non avrebbe avuto ragione di consegnare DE denaro per effettuare quel pagamento se non perché era stato a lui richiesto di intervenire nella vicenda"(cfr. p. 68), anche con il consenso DEla De TA e DE Di SA 103 A Ciò posto, con riferimento ai rilievi di cui ai numeri 4); 5) e 6), essi vanno ritenuti inammissibili per le identiche ragioni già esposte in ordine alle censure DEla medesima natura esaminate affrontando la posizione DE CI, alla cui lettura si rimanda. Il dolo DE DEitto di estorsione è stato correttamente ricostruito sulla base DEle modalità DEla condotta, al pari DEla contestata circostanza aggravante LLutilizzazione DE metodo mafioso, di cui i ricorrenti non potevano non essere a conoscenza, quanto meno a titolo di colpa, in considerazione degli stretti rapporti che li legavano al UD e DEla conoscenza DEla dimensione criminale di quest'ultimo, confermata dalla presenza LLLE. Sulla impossibilità di ricondurre la condotta dei prevenuti alla fattispecie di cui all'art. 393, c.p., si è, per l'appunto, già detto, esaminando il ricorso DE CI. Quanto al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche valgono le medesime considerazioni svolte per il CI, trattandosi di rilievi attraverso i quali i ricorrenti sollecitano una diversa valutazione DE merito DE trattamento sanzionatorio. Discende che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 11. UD VA (capi 3, 4 e 5 alle pagine 9 e 10, capo 25.25. a pag. 17, capo 27.27 a pag. 18). Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto chiarito, rispetto alla premessa DE ricorso, che i giudici di merito hanno ricostruito in modo puntuale la figura LLimputato UD VA, senza mai sovrapporlo o confonderlo con la famiglia mafiosa dei UD di Catania. Sin dal primo grado, VA UD viene individuato come un soggetto intraneo alle logiche DEle organizzazioni criminali, particolarmente attivo nello spaccio di stupefacenti, che attua con modalità mafiose (cfr. nota 45, pagg. 79 e 80 sentenza di primo grado). Con riferimento ai motivi di impugnazione sintetizzati nelle pagine precedenti sub numeri 1); 2); 3) e 4), non può non rilevarsi come in questa sede di legittimità sia precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e DE tutto generica lettura alternativa o rivalutazione DE compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini DEla decisione. Al riguardo per un ulteriore approfondimento DE tema DEla inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione versati in fatto, alla luce DE consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, tale da costituire 104 A "diritto vivente", si rimanda alla lettura DEle osservazioni svolte nella parte generale (paragrafo 2). La corte territoriale, DE resto, è giunta ad affermare la responsabilità DE UD sulla base di una motivazione, che non risulta affatto manifestamente illogica o contraddittoria. Per la ricostruzione DEla complessa vicenda estorsiva contestata al capo n. 3) LLimputazione, che vede tra i suoi protagonisti il UD VA, si fa integrale rinvio, anche per quel che riguarda la valutazione positiva dei profili di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e attendibilità estrinseca DEle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AF e LE operata dai giudici di merito, alle osservazioni, alla cui lettura si rimanda per evitare inutili ripetizioni, svolte affrontando le posizioni DE CI GJ, DE Di SA UR e DEla De TA SA, in cui è stato specificamente affrontato anche il ruolo di fondamentale rilievo svolto dal UD nell'estorsione consumata in danno DE TO. Come si è visto, infatti, ricevuto dalla De TA e dal figlio il mandato a riscuotere il credito vantato nei confronti DE TO, fu il UD, a concludere l'accordo in occasione LLincontro presso la Strada Nuova di LO, di cui hanno riferito i collaboratori di giustizia, accettando la proposta di cui si fecero portatori l'LE e il AF, con il consenso DE TO, in base al quale sarebbe stata consegnata ai Di SA, anche per il tramite DElo SO UD, come poi avvenne, parte di quanto ricavato dalla vendita DEla sostanza stupefacente consegnata dal TO. Evidente, dunque, il concorso DE ricorrente sia nel reato di cui al capo 3), che in quello contestato al capo 5), avente a oggetto la cessione da parte DE TO NO all'LE e al AF, dei 500 grammi di cocaina da immettere sul mercato per ricavarne, attraverso la vendita, la somma di denaro destinata ai Di SA. Sulla impossibilità di ricondurre la condotta dei prevenuti alla fattispecie di cui all'art. 393, c.p., si è, per l'appunto, già detto, esaminando la posizione DE CI, alla cui lettura si rimanda. In ordine al rilievo sintetizzato sub n. 2), appare sufficiente evidenziare come, risolto positivamente il tema DEla utilizzabilità DEle chiamate di correo DE AF e LLLE, coerentemente i giudici di merito hanno affermato la responsabilità per la fattispecie in materia di armi, contestata nel capo n. 4), in quanto entrambi i collaboratori di giustizia hanno riferito che all'incontro presso la Strada Nuova di LO i "catanesi" si erano presentati armati e avevano fatto mostra DEle armi al gruppo dei "barcellonesi", tanto che, come precisato dal Munfò, "il UD fece loro vedere che il soggetto con il quale si era presentato aveva una pistola 105 A nel marsupio" (cfr. p. 66 DEla sentenza di secondo grado;
pp. 66-67 DEla sentenza di primo grado). Che si trattasse quanto meno di una pistola effettivamente funzionante, non appare revocabile in dubbio anche sul piano logico, in quanto, come osservato dalla corte territoriale con logico argomentare, il UD, secondo il racconto dei collaboratori di giustizia aveva reiteratamente minacciato di morte il TO, anche in occasione LLincontro finale presso la Strada Nuova di LO, che il AF aveva sollecitato proprio per dissuadere il UD di coltivare il suo proposito omicidiario, sicché recarsi armato a tale incontro era per il ricorrente una conseguenza, dal punto di vista logico, DE tutto coerente con la premessa rappresentata dalle minacce di morte rivolte al TO per costringerlo a saldare il debito nei confronti dei Di SA. Ovviamente DEla detenzione e DE porto in luogo pubblico LLarma da sparo di cui si discute il UD risponde a titolo di concorso, posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante, risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 40702 DE 21/12/2017, Rv. 274364). Sulla base di tali premesse anche l'affermazione di responsabilità DE UD per il reato associativo in materia di narcotraffico di cui al capo 27.27), appare fondata su di una motivazione DE tutto immune dai denunciati vizi. Premesso che sull'esistenza di tale associazione si rimanda alle considerazioni svolte, sia nella parte generale DEla presente trattazione, sia in sede di esame DEla posizione di OR NN, la partecipazione DE UD al menzionato sodalizio criminoso si fonda su di una serie di elementi dall'indiscutibile valore probatorio, che sono già stati esaminati nella parte DEla presente motivazione in cui è stata affrontata la posizione DE coimputato CI, alla cui lettura si rimanda, con particolare riferimento alle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia LE SI, sulla cui credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca si è già detto, e al contenuto di alcune significative conversazioni, oggetto di captazione, intercorse tra il CI e il UD, che dimostrano come entrambi siano stati stabilmente dediti al traffico di sostanze stupefacenti, rappresentando il CI un vero e proprio punto di riferimento per il UD, che a lui si rivolgeva per approvvigionare di sostanza stupefacente la sua rete di spacciatori sul campo, indicandogli anche dove potersi rifornire di droga in Catania, a conferma DEla chiamata di correo LLLE e DE AF RA, che hanno concordemente attribuito al UD il ruolo di fornitore di droga DE sodalizio nel territorio catanese. 106 A Del resto lo SO UD ha ammesso di avere venduto marijuana all'LE, mentre, rileva la corte territoriale, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, "è difficile credere a OR quando afferma che UD non sia riuscito a fornirgli stupefacenti sebbene glielo avesse chiesto" (cfr. p. 160). Invero, posto che la stessa richiesta DE OR dimostra la sussistenza di uno stretto rapporto e di un comune terreno di interesse tra i due imputati, resi, peraltro, evidenti dal contributo fornito dal OR al UD nell'ambito DEla vicenda estorsiva in danno DE TO NO, ché, altrimenti, non vi sarebbe stato motivo per il OR di rivolgersi proprio al UD per acquistare sostanza stupefacente, non solo appare poco credibile che il UD, stabilmente dedito al traffico di sostanze stupefacenti, non abbia soddisfatto la richiesta DE sodale, ma, ove anche nell'occasione indicata dal OR, il ricorrente non fosse stato in grado di soddisfare la sua richiesta, tale circostanza non dimostra di per sé l'estraneità DE laudani dalla compagine associativa, essendo rimaste inesplorate le ragioni di tale indisponibilità DE UD. In conclusione, premesso che risulta incontestato il diretto e stabile coinvolgimento DE UD in attività di spaccio di sostanze stupefacenti (che, in fondo, lo SO ricorrente non contesta), non è revocabile in dubbio, dimostrata l'esistenza LLassociazione di cui si discute, che la condotta DE ricorrente sia da qualificare in termini di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in ragione DEla costante disponibilità dimostrata dall'imputato all'acquisto e alla fornitura DEle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito faceva traffico, attraverso i suoi costanti e continuativi rapporti con gli altri componenti DE gruppo, quali il OR e il CI. Ciò alla luce dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, indicati nelle pagine DEla presente motivazione dedicate alla posizione DE CI, alla cui lettura si rimanda. Manifestamenti infondati e tali da sollecitare una rivalutazione DE merito DE trattamento sanzionatorio, devono ritenersi i rilievi riassunti sub n. 5). Al riguardo si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte nella sua espressione più autorevole, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha, tuttavia, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti 107 A previsti dall'art. 81, c.p., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr. Sez. U, n. 47127 DE 24/06/2021, Rv. 282269). Orbene nel caso in esame, tenuto conto DE contenuto aumento di pena operato a titolo di continuazione con tre reati sulla pena base di anni dodici di reclusione relativa al reato più grave (aumento oscillante tra un minimo di tre messi e un massimo di sei mesi), la motivazione sulla dosimetria DEla pena fondata sulla gravità dei fatti e sulla capacità a DEinquere DE prevenuto (cfr. p. 244), risulta congrua, non essendo riscontrabile nella decisione DEla corte sul punto un surrettizio cumulo materiale DEle pene. Discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 12. TO NO (capo 9 a pag. 20, capo 27.27 a pag. 18, capo 5 a pag. 10). Il ricorso è inammissibile. Come si è già detto esaminando le posizioni di altri ricorrenti non può non rilevarsi come in questa sede di legittimità sia precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e DE tutto generica lettura alternativa o rivalutazione DE compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini DEla decisione. Al riguardo per un ulteriore approfondimento DE tema DEla inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione versati in fatto, alla luce DE consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, tale da costituire "diritto vivente", si rimanda alla lettura DEle osservazioni svolte nella parte generale (paragrafo 2). La corte territoriale, DE resto, è giunta ad affermare la responsabilità DE TO NO sulla base di una motivazione, che non risulta affatto carente, manifestamente illogica o contraddittoria. Per la ricostruzione DEla complessa vicenda estorsiva contestata al capo n. 3) LLimputazione, che vede tra i suoi protagonisti il TO in qualità di persona offesa dal reato di estorsione, ma, al tempo SO, anche di soggetto attivo DE reato ex art. 73, d.p.r. n. 309/90, contestato nel capo n. 5), si fa integrale rinvio, anche per quel che riguarda la valutazione positiva dei profili di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e attendibilità estrinseca DEle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AF e LE operata dai giudici di merito, alla parte DEla presente motivazione, alla cui lettura si rimanda per evitare inutili ripetizioni, dedicata all'esame DEle posizioni DE CI GJ, DE Di SA UR, DEla De TA SA e DE UD VA, in cui è stato evidenziato come il TO acconsenti a cedere al AF e all'LE cinquecento grammi di cocaina da 108 4 destinare alla vendita, in modo che parte DE ricavato andasse a estinguere il debito contratto dal TO nei confronti dei Di SA. Sul punto i rilievi difensivi appaiono non solo versati in fatto, ma anche manifestamente infondati. Accertata, alla luce DEle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la consegna da parte DE ricorrente DEla sostanza stupefacente in precedenza indicata, destinata alla vendita, che ne presuppone ovviamente la materiale disponibilità, non è revocabile in dubbio la sussistenza in capo al TO LLelemento psicologico DE reato, rappresentato dalla consapevole volontarietà DEla detenzione illecita, indipendentemente dal fine perseguito dall'agente, a nulla rilevando la denunciata costrizione esterna cui la persona offesa dal reato è stata sottoposta, che non esclude l'antigiuridicità DEla condotta di cui al capo n. 5), né può essere invocata come esimente, ai sensi LLart. 54, c.p. In tema di cause di giustificazione, infatti, lo stato di necessità contemplato dall'art. 54, c.p., non è configurabile nel caso in cui il soggetto che lo invochi possa sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione LLAutorità, ove tale soluzione alternativa si prospetti come realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo attuale in cui l'agente o il terzo destinatario DEla minaccia versa (cfr. Sez. 1, n. 47712 DE 29/09/2022, Rv. 283785). Orbene nel caso in esame il TO avrebbe potuto sottrarsi alle minacce ricevute dal UD, scegliendo di collaborare con la giustizia, al pari LLLE e DE AF, ma egli ha preferito non avviare tale percorso, dimostrando di aderire alle dinamiche criminali che lo hanno visto protagonista indiscusso nel territorio di Milazzo. Passando a esaminare i motivi di ricorso sintetizzati sub n. 1), premesso che sull'esistenza LLassociazione a DEinquere dedita al commercio illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo n. 27.27) si rimanda alle considerazioni svolte, sia nella parte generale DEla presente trattazione, sia in sede di esame DEle posizioni dei ricorrenti CI, OR e UD, non può non rilevarsi come la partecipazione DE TO al menzionato sodalizio criminoso trovi fondamento in una serie di elementi dall'indiscutibile valore probatorio. Che il TO fosse soggetto dedito stabilmente al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non appare revocabile in dubbio e, in fondo, le stesse censure difensive si concentrano soprattutto sul momento in cui sarebbero insorti i contrasti tra il TO e il OR, partecipi originariamente DEla medesima associazione dedita al narcotraffico capeggiata dal primo. D'altra parte, come già evidenziato nella parte generale (paragrafo 3.5.6.), il rapporto tra TO NO e OR NN si incrina via via per lacerarsi definitivamente nel 2014, quando il primo, unitamente al proprio figlio PE, 109 A esce dal sodalizio (circostanza evidenziata dalla contestazione in forma "chiusa" che fissa proprio alla "estate DE 2014" la cessazione DEla partecipazione DE ricorrente alla associazione di cui al capo 27.27). Di particolare importanza, nel DEineare il ruolo di TO NO, appaiono, invero, le dichiarazioni di OR NN, che non hanno formato oggetto di specifiche contestazioni da parte DE ricorrente, nemmeno negli articolati motivi di appello. Premesso che il tema DEla credibilità soggettiva e DEla attendibilità intrinseca DEle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia è stato affrontato con congruo argomentare dalla corte di appello, che ha condiviso il puntuale giudizio espresso al riguardo dal giudice di primo grado con articolata motivazione (cfr. p. 40 DEla sentenza di appello;
pp. 37 e ss.; 63; 200 e ss. DEla sentenza di primo grado), rispetto alla quale appaiono aspecifiche le censure articolate dal ricorrente, non può non rilevarsi come le dichiarazioni LLLE e DE AF, che riferiscono di fatti appresi per loro diretta partecipazione, si saldino reciprocamente e con la narrazione DE OR, anche senza voler considerare la chiamata di reità DE DO, DEineando in capo al TO il ruolo di vero e proprio artefice di un gruppo dedito al commercio illecito di sostanza stupefacenti, che vedeva tra i suoi fornitori AL PE, tratteggiandone l'evoluzione, attraverso la nascita e la fine DE rapporto tra il TO e il OR, in termini assolutamente convergenti. Sul punto si rimanda, per gli opportuni richiami alla giurisprudenza di legittimità ai cui principi in materia di chiamata di correo si è uniformata la motivazione DEla sentenza DEla corte territoriale, alla lettura di quanto si è già osservato nella parte generale (paragrafo 3.2.) In conclusione, premesso che risulta incontestato il diretto e stabile coinvolgimento DE TO in una continuativa e articolata attività di spaccio di sostanze stupefacenti, tale da coinvolgere una pluralità di soggetti nella rete di acquisto e distribuzione di sostanze stupefacenti di diversa qualità, non è revocabile in dubbio che la condotta DE ricorrente sia da qualificare in termini di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in ragione DEla costante disponibilità dimostrata dall'imputato all'acquisto e alla fornitura DEle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito faceva traffico, attraverso i suoi costanti e continuativi rapporti con gli altri componenti DE gruppo, quali OR, AL, TO PE. Tale assunto appare DE tutto conforme ai principi affermati dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto DEle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità DE 110 A rapporto instaurato garantisce l'operatività LLassociazione, rivelando in tal modo la presenza DEla cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (cfr. Sez. 1, n. 30233 DE 15/01/2016, Rv. 267991) ovvero la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto (cfr. Sez. 6, n. 566 DE 29/10/2015, Rv. 265764, nonché, nello SO senso, Sez. 5, n. 33139 DE 28/09/2020, Rv. 280450). Del tutto generico, infine, appare il rilievo sulla contestata sussistenza DE sodalizio di cui si discute, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio, secondo cui l'associazione per DEinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato DE consumo (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 51400 DE 26/11/2013, Rv. 257991). Va solo aggiunto che nel caso in esame, nel DEineare l'esistenza di un solo organismo associativo, la corte territoriale si è uniformata al consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati associativi, non comportano soluzione di continuità nella vita LLorganizzazione criminosa: a) l'eventuale variazione DEla compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all'accordo originario o per la rescissione DE rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali;
b) l'estensione LLattività criminosa alla commissione di reati di altra specie;
c) l'ampliamento LLambito territoriale di operatività. Ad identiche conclusioni si deve giungere in ordine ai rilievi formulati dal ricorrente sub n. 3), che, nel contestare la partecipazione DE TO all'associazione a DEinquere di stampo mafioso di cui al capo 9), appaiono inammissibili, non solo perché volti a sollecitare una diversa valutazione nel merito DEle risultanze processuali, ma anche perché generici, consistendo nella mera reiterazione di censure già disattese dalla corte territoriale attraverso una congrua motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 DE 17/07/2019, Rv. 277710). Militano a favore LLassunto accusatorio i contributi forniti dai collaboratori di giustizia D'MI, AF e MI, componenti DE clan dei "barcellonesi", la cui credibilità personale, in uno con l'attendibilità intrinseca DEle dichiarazioni accusatorie da loro rese nei confronti DE TO, non hanno formato oggetto di specifiche contestazioni da parte DE ricorrente, che, piuttosto, insiste sull'interpretazione da attribuire a quanto riferito dai suddetti collaboratori di giustizia, rilevandone l'insufficienza a DEineare in capo al TO il ruolo di partecipe LLassociazione mafiosa di cui si discute. 111 A Orbene la corte territoriale, con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, ha desunto il ruolo di partecipe, dalla circostanza che, a prescindere dalle incertezze DE D'MI nel definire formalmente il TO come un affiliato, lo SO D'MI e il AF, gli avevano attribuito non una semplice messa a disposizione in favore LLassociazione, ma un ruolo attivo in uno dei settori tipici DEle attività DE sodalizio, quello DEle estorsioni, mentre il MI (che pure ha dichiarato di non conoscerlo come associato) aveva evidenziato uno stretto collegamento tra il TO e AM Di SA, posto al vertice DE sodalizio, circostanza sul cui rilievo si tornerà tra breve. Il D'MI, in particolare, ha riferito di una partecipazione DE TO a un'estorsione in danno DEla società "SImbiente", specificando il contributo materiale fornito dal ricorrente, mentre il AF ha rivelato come il TO si fosse intromesso in un'estorsione che lo SO AF, insieme con altri sodali, stava ponendo in essere ai danni DE titolare di un panificio di Olivarella, pretendendo di sostituirli nella riscossione DE "pizzo", al fine di trattenerne una parte da destinare alle spese da sostenere per il mantenimento in carcere DE capo-clan AM Di SA, pretesa respinta dal AF. Orbene non è revocabile in dubbio, sul piano logico, che il PU non avrebbe potuto pretendere da un autorevole esponente DE sodalizio mafioso come il AF di sostituirlo nella riscossione di una tangente, il cui ricavato sarebbe stato in parte destinato a soddisfare le esigenze di AM Di SA, se egli non fosse stato legittimato a formulare tale richiesta in quanto componente DEla medesima associazione DE AF, con specifici interessi nel settore DEle estorsioni, e in posizione di diretta collaborazione con un soggetto posto al vertice DE sodalizio, nel cui interesse egli agiva, in virtù DElo stretto rapporto che lo legava a lui, proprio come riferito dal MI. Anche DO RD, altro componente di rilievo LLassociazione mafiosa, aveva indicato il TO, che aveva conosciuto di persona, come referente DE sodalizio sul territorio milazzese nel settore DEle estorsioni e DE traffico di droga, rivelando che nel corso di un incontro con AF e un altro componente LLassociazione, OF PE, era stato invitato a contattare il TO, affinché quest'ultimo, nella sua qualità di componente DE sodalizio attivo su Milazzo, provvedesse a destinare parte dei proventi DEle attività DEittuose alla famiglia DE Di SA. Al riguardo si segnala l'intrinseca coerenza logica DE seguente passaggio motivazionale DEla sentenza di secondo grado. "Il fatto che AF non abbia accettato di dividere i proventi LLestorsione al panificio, dipende verosimilmente da dinamiche interne all'associazione, nella quale evidentemente erano suddivise le entrate DEle estorsioni in favore solo dei 112 A gruppi che le praticavano, cosicché il TO doveva provvedere al mantenimento di AM Di SA con le estorsioni regolate da lui SO o dal gruppo di appartenenza al cui vertice era posto lo SO AM Di SA" (cfr. p. 199), ragione per la quale il AF aveva interessato il DO DEla richiesta di sostenere economicamente il Di SA. Altro sintomo inequivocabile LLappartenenza DE TO al sodalizio di cui si discute viene individuato dal giudice di appello, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, nella vicenda ampiamente analizzata nelle pagine che precedono, relativa all'estorsione di cui fu vittima il TO. La circostanza, infatti, che egli si rivolse al AF, esponente di rilievo DE sodalizio dei "barcellonesi", ricevendone l'appoggio, sul presupposto che l'associazione non potesse tollerare che il UD commettesse un omicidio nel territorio da essa controllato, evento che ne avrebbe minato la capacità di intimidazione, testimonia la comune appartenenza DE collaboratore e DE Puliafità alla medesima realtà associativa. Come si vede, dunque, al netto di alcuni punti controversi (come l'assoluzione LLimputato dal tentativo di estorsione in danno DE padre DE titolare DEla ditta Di IO e dall'omicidio Oteri, episodi di cui ha riferito il D'MI), il nucleo essenziale LLimpianto accusatorio risulta non scalfito dalle censure DE ricorrente. L'inammissibilità DE ricorso principale si estende, ai sensi LLart. 585, comma 4, cod. proc. pen., ai motivi nuovi e aggiunti coltivati con la memoria difensiva successivamente trasmessa. 13. IA SC (capo 27.27 a pag. 18 e capo 10 a pag. 20). Il ricorso va accolto parzialmente, solo con riferimento alle censure in punto di trattamento sanzionatorio, mentre va rigettato nel resto, essendo sorretto da motivi sia inammissibili, sia infondati Non può non rilevarsi come, attraverso i motivi di impugnazione articolati dall'IA attraverso i suoi difensori di fiducia in punto di affermazione di responsabilità per il contestato reato di partecipazione all'associazione associazione dedita al narcotraffico, di cui al capo 27.27), il ricorrente solleciti, una diversa valutazione DEle risultanze processuali, rispetto alla valutazione che ne è stata fatta dalla corte di appello, non consentita in questa sede di legittimità, per le ragioni già esposte nella parte generale (paragrafo 2), alla cui lettura si rimanda, anche per quel che riguarda i precedenti DEla giurisprudenza di legittimità in tale sede richiamati. 113 A La corte territoriale, d'altra parte, ha fondato la sua decisione in punto di affermazione DEla penale responsabilità LLIA, sulla base di una motivazione non carente, né manifestamente illogica o contraddittoria. Con particolare riferimento alla contestazione di cui al capo n. 27.27) si rimanda, per evitare inutili ripetizioni, alla lettura DEle considerazioni già svolte, sia nella parte generale DEla presente trattazione, sia in sede di esame DEle posizioni dei ricorrenti CI, OR, UD e TO NO. Non può non rilevarsi come la partecipazione LLIA SC al menzionato sodalizio criminoso trovi fondamento in una serie di elementi dall'indiscutibile valore probatorio, rappresentato dalle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori OR NN, AF RA, DO RD e LE SI, che lo hanno indicato come soggetto dedito al commercio illecito di sostanze stupefacenti nell'ambito DE gruppo criminale, di cui si è diffusamente parlato nelle pagine precedenti DEla presente trattazione. Convergenti sono, in particolare le dichiarazioni DE OR, DE AF e DE DO, nel descrivere come il sodalizio si rifornisse di sostanza stupefacente presso il trafficante AL PE, attraverso l'IA, utilizzato come corriere, e tali dichiarazioni non solo si confermano reciprocamente, ma hanno trovato un oggettivo riscontro nella incontestata circostanza che il ricorrente, tratto in arresto dalle forze LLordine, era stato trovato in possesso di armi e di cocaina, non essendo decisivo, al fine di configurare il ruolo svolto dal ricorrente, se la droga in questione fosse stata ritirata dall'IA su mandato DE TO NO o DE OR, trattandosi, comunque, di soggetti operanti nell'ambito DE ME sodalizio criminoso. Anche l'LE ha attribuito all'IA il ruolo di componente DE sodalizio, attribuendogli il compito di prelevare lo stupefacente in Calabria per conto DE TO, che poi provvedeva a spacciarlo in Milazzo, precisando che il gruppo si riforniva "sia da AL PE in Calabria, sia da UD VA in territorio catanese" (cfr. p. 151 DEla sentenza DEla Corte di appello). Al riguardo si osserva che il tema DEla credibilità soggettiva e DEla attendibilità intrinseca DEle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia in precedenza indicati è stato affrontato con congruo argomentare dalla corte di appello, che ha condiviso il puntuale giudizio espresso al riguardo dal giudice di primo grado con articolata motivazione (cfr. p. 40 DEla sentenza di appello;
pp. 37 e ss.; 63; 200 e ss. DEla sentenza di primo grado), rispetto alla quale appaiono aspecifiche le censure articolate dal ricorrente. Nel rimandare a quanto si è già osservato nella parte generale, con riferimento ai richiami in generale effettuati in tale sede in ordine ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione DEle 114 A し dichiarazioni accusatorie dei chiamanti in reità o in correità (paragrafo 3.2.), principi ai quali la corte territoriale si è conformata anche in relazione all'IA SC, appare comunque opportuno ribadire alcune specifiche considerazioni già svolte. Ritiene, in particolare il Collegio di condividere l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui le confidenze autoaccusatorie LLimputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità DE collaboratore ai sensi LLart. 192, comma 3, c.p.p., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (cfr. Sez. 1, n. 9891 DE 04/06/2019, Rv. 278503). Sotto questo profilo la corte territoriale ha correttamente valorizzato le dichiarazioni DE DO, il quale ha riferito che lo AL, gli aveva raccomandato l'IA, presentandolo come "un suo fratello", e che era stato l'IA, a sua volta, a presentare lo AL al TO, aggiungendo che "dopo l'arresto LLIA, AL gli aveva proposto di acquistare tre chili di erba che era stata ceduta ad IA, ma che era sfuggita al sequestro perché occultata in un nascondiglio diverso dalla sua abitazione, non ritrovato dai Carabinieri", droga che poi il DO avrebbe ricevuto da OR NN, a dimostrazione DEla stretta connessione esistente tra lo AL, l'IA e il OR, in quanto partecipi DElo SO gruppo. Quanto alle dichiarazioni DE OR, dallo SO rese in sede di interrogatorio di garanzia, esse sono state sottoposte a un penetrante vaglio critico da parte di entrambi i giudici di merito, attraverso una puntuale disamina DEla sua carriera criminale e dei rapporti intessuti con gli altri membri DE sodalizio, sin dal momento in cui egli entrò in contatto con il TO NO, per poi staccarsene (probabilmente perché, come riferito dal DO, era stato proprio il TO a tradire l'IA, facendolo arrestare), trovando conferma nel propalato dei collaboratori di giustizia in precedenza indicati. In conclusione, dunque, i rilievi sintetizzati sub numeri 1), 2) e 3) DE ricorso a firma LLavv. VE e sub n. 2) DE ricorso a firma LLavv. TI CE, devono considerarsi inammissibili, perché versati in fatto, generici, in quanto meramente reiterativi DEle censure prospettate in appello, e manifestamente infondati. Versato in fatto e manifestamente infondato appare anche il rilievo sintetizzato sub n. 4) DE ricorso a firma LLavv. TI CE, che ripropone la medesima questione articolata nel motivo sub n. 5) DE ricorso presentato dall'avv. 115 A LD nell'interesse DE CI, alla quale il Collegio ha già fornito risposta nella parte DEla presente motivazione in cui è stata esaminata la posizione DE coimputato CI, alla cui lettura si rimanda. Generico appare il motivo esposto sub n. 3) DE ricorso a firma LLavv. TI CE, che non indica quale sia il concreto interesse LLimputato sottostante alla denunciata mancata chiusura DEla contestazione al 3.8.2014, data DE suo arresto, posto che il ricorrente non indica quale sarebbe la disciplina normativa a lui più favorevole, che troverebbe applicazione nel caso in cui si volesse considerare cessata la partecipazione LLIA al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti alla data DE 3.8.2014. Resta, infine, da esaminare, il tema DE ruolo attribuito all'IA SC, in qualità di concorrente esterno rispetto all'associazione a DEinquere di stampo mafioso di cui ai capi n. 9) e n. 10). Dell'associazione in parola e DE ruolo in essa svolto dai coimputati IN NN e TO VA si è già detto in sede di esame DEle posizioni dei suddetti ricorrenti, alla cui lettura si rimanda. La corte territoriale, con motivazione non carente, né manifestamente illogica o contraddittoria, ha fondato la sua decisione nei confronti LLIA SC, accusato di essere un informatore DEla famiglia mafiosa dei barcellonesi all'interno DEle forze LLordine, al pari DE fratello IA PE, che, pur essendo un appartenente all'Arma dei Carabinieri, era affiliato al "clan dei barcellonesi", innanzitutto sulle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia D'MI LO. Quest'ultimo ha riferito di conoscere personalmente il ricorrente, attribuendogli il ruolo di informatore LLassociazione mafiosa, alla quale, per il tramite DE fratello PE, faceva pervenire informazioni sulle attività DEle forze LLordine, che era in grado di acquisire in ragione DE compito particolarmente DEicato affidatogli, in qualità di componente DEle scorte destinate al servizio di magistrati, ricevendo per tale servizio parte DE denaro che lo SO D'MI destinava periodicamente all'IA PE Il D'MI era a conoscenza di tali circostanze, non solo per averle apprese da altri componenti DEla "famiglia barcellonese" (quali AM Di AL, AO NN e IN CU) e dalle confidenze ricevute da IA PE, ma anche per diretta conoscenza DE contributo fornito dall'IA SC. Premesso, infatti, che il collaboratore di giustizia, come si è detto, conosceva di persona il ricorrente, in quanto, come accertato all'esito di un servizio di appostamento, l'IA SC aveva salutato in modo confidenziale il D'MI LO, entrando nel bar gestito dal fratello di quest'ultimo, D'MI IO, dove lavorava la compagna LLIA SC, ZZ NT, il collaboratore ha rivelato che fu proprio il ricorrente a comunicargli "la presenza di un furgone 116 A bianco, tramite il quale personale DE R.O.S. effettuava attività di intercettazione vicino al bar di IO D'MI". Tale circostanza trova un decisivo elemento di riscontro, come evidenziato dalla corte territoriale con logico argomentare, nel contenuto LLinformativa dei R.O.S., relativa all'operazione "OZ", in cui si rappresentava che, mentre era in corso il servizio d'osservazione sul conto DE D'MI LO presso il menzionato bar, quest'ultimo, che si trovava in compagnia DE FO, "si rendeva conto DEla presenza di un automezzo protetto dei CC.", avvicinandosi per ispezionarlo. L'autoveicolo, tuttavia, era riuscito ad allontanarsi e il D'MI aveva ordinato al fratello SC di seguirlo (cfr. p. 205 DEla sentenza di appello). Né va taciuto che il D'MI, come rilevato dai giudici di merito in entrambe le sentenze, costituenti sul punto una "doppia conforme", ha riferito di essere a conoscenza che l'IA deteneva le armi di cui aveva la diretta disponibilità TO NO, uno dei componenti DE sodalizio, circostanza che il collaboratore di giustizia aveva appreso, sia dalla voce DE TO, che in ragione dei suoi incontri diretti con l'IA SC (cfr., in particolare, il verbale DEle informazioni rese dal D'MI in data 29.12.2014, di cui a p. 272 DEla sentenza di primo grado). Anche queste dichiarazioni sono state adeguatamente riscontrate, come rilevato dai giudici di merito, dal rinvenimento presso il domicilio DE ricorrente di un vero e proprio arsenale, fatto per il quale l'IA era stato tratto in arresto nell'agosto DE 2014 e giudicato (cfr., in particolare, pp. 208-209 DEla sentenza di secondo grado;
p. 274 DEla sentenza di primo grado). Ulteriore riscontro a quanto affermato dal D'MI sui compiti che erano stati assegnati all'IA all'interno LLArma si rinviene, infine, nell'unico elemento pienamente utilizzabile presente nell'informativa dei CC. DE Nucleo Investigativo DE Comando Provinciale di SI DE 7.7.2014, essendo il restante contenuto inutilizzabile, ai sensi LLart. 203, c.p.p., vale a dire la circostanza che l'IA era stato impiegato in un'attività di copertura, alla guida di un'autovettura protetta, nel corso LLaudizione DE collaboratore di giustizia UL AN, effettuata dall'autorità giudiziaria nell'estate DE 2011, presso un albergo di Giardini Naxos. Orbene, premesso che il tema DEla credibilità soggettiva e DEla attendibilità intrinseca DEle dichiarazioni accusatorie DE D'MI è stato affrontato con congrua motivazione, sia dalla corte di appello, che dal giudice di primo grado, (cfr. p. 40 DEla sentenza di appello;
pp. 37 e ss.; p. 270 DEla sentenza di primo grado), non può non rilevarsi come tale chiamata di correo, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, sia sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità LLIA SC, anche senza utilizzare il contributo fornito dal MI e dal 117 A D'MI SC, che hanno proprio nel D'MI LO, in realtà, la loro fonte di conoscenza DEle attività svolte nell'interesse DE sodalizio mafioso dall'IA SC. Come rilevato dai giudici di merito, infatti, le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia sono caratterizzate da un elevato tasso di precisione e coerenza, facendo, inoltre, riferimento a fatti che il D'MI ha appreso da altri componenti LLassociazione ovvero per diretta partecipazione agli eventi narrati, e sono state oggetto di adeguati riscontri individualizzanti. Sul punto vanno ribaditi i principi affermati vuoi nella parte generale (paragrafo 3.2.3) vuoi affrontando la posizione DE FO, secondo cui le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività DE sodalizio criminoso, appresi come componente DElo SO, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate, come nel caso che ci occupa, da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione LLinformazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (cfr. Sez. 1, n. 17647 DE 19/02/2020, Rv. 279185), quale indubbiamente era il contributo fornito dall'IA SC alla "famiglia dei barcellonesi". Mentre, con particolare riferimento al profilo dei riscontri esterni, va evidenziato come il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito sia conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza DE fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità DElo SO all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 35923 DE 11/07/2019, Rv. 276744). Ciò posto nessun dubbio sorge sulla qualificazione DEla condotta addebitata all'IA, che appare senza dubbio integrare un'ipotesi di scuola di "concorso esterno" in associazione a DEinquere di stampo mafioso. Come è noto, infatti, ai fini DEla configurabilità DE concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica "ex post" DE contributo causale riconducibile alla condotta atipica DE concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche LLassociazione, prescindendo dalle condizioni di 118 A eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione LLattività (cfr. Sez. 1, n. 49744 DE 07/12/2022, Rv. 283840). In questa prospettiva, costante appare l'orientamento DEla giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che nei rapporti tra partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il soggetto "intraneus" ed il concorrente esterno risiede nel fatto che quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini DEla conservazione ° DE rafforzamento LLassociazione, e, sotto il profilo soggettivo, è privo DEla "affectio societatis", laddove il partecipe "intraneus" è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione LLaccordo e DE programma DEittuoso in modo stabile e permanente (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 49757 DE 27/11/2012, Rv. 254112; Sez. 6, n. 16958 DE 08/01/2014, Rv. 261475). In tale alveo interpretativo si collocano, pertanto, una serie di condivisibili arresti nei quali si è affermato il principio secondo cui integra il concorso esterno in associazione mafiosa la condotta di un appartenente alle forze di polizia giudiziaria che fornisce ripetutamente agli esponenti apicali di una cosca notizie in ordine ad indagini in corso, ad operazioni preventive in preparazione e ad iniziative di polizia in danno degli affiliati, in tal modo rendendo più sicuri i piani criminali DE sodalizio e favorendone l'ideazione e l'esecuzione, posto che la rivelazione di notizie riservate, rappresenta un contributo causalmente idoneo alla conservazione e al rafforzamento DEla operatività DE sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 11898 DE 13/11/2013, Rv. 259442; Sez. 2, n. 39774 DE 07/05/2022, Rv. 283989; Sez. 2, n. 40375 DE 17/09/2003, Rv. 227367). In conclusione non può che rimarcarsi, per le ragioni esposte, l'infondatezza dei motivi di ricorso, articolati con riferimento alla contestazione di cui al capo 10). Fondati, invece, appaiono i rilievi in punto di determinazione DE trattamento sanzionatorio. Come affermato, infatti, da un costante insegnamento DEla giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, in tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello, come nel caso in esame, abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione DEla continuazione - nella specie, con reato separatamente giudicato formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse LLimputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice LLesecuzione (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 990 DE 13/12/2019, Rv. 278678), come erroneamente affermato dalla corte territoriale. 119 A Sul punto il Collegio ritiene, peraltro, di aderire all'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, alla luce DE quale il giudice di appello, investito DEla richiesta di applicazione DEla continuazione con fatti già coperti da giudicato, non può sottrarsi alla decisione o demandarla al giudice LLesecuzione a fronte LLomessa produzione dei provvedimenti da cui desumere l'esistenza LLunicità DE disegno criminoso, incombendo sulla parte richiedente un mero onere di allegazione, osservato il quale, ove la richiesta sia stata proposta tempestivamente, è necessario provvedere, anche mediante l'acquisizione d'ufficio degli atti indicati (cfr., da ultima, Sez. 3, n. 30272 DE 08/06/2021, Rv. 282475). Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione DEla Corte di appello di SI, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale, in essa assorbita ogni ulteriore questione in tema di trattamento sanzionatorio, fermo restando l'avvenuto passaggio in giudicato DEla sentenza oggetto di ricorso, in ordine all'affermazione DEla responsabilità LLIA SC, per i reati in addebito. La non completa soccombenza DE ricorrente implica che lo SO non sia condannato al pagamento DEle spese processuali. 14. TO PE (capo 27.27 pag. 18 e capo C a pag. 27), Il ricorso è inammissibile. 14.1. Il primo e il secondo motivo- che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per l'associazione di narcotraffico di cui al capo 27.27. - si risolvono in assunti generici e versati in - fatto. 14.1.1. Va premesso che al ricorrente è attribuito il ruolo di partecipe nell'organismo associativo guidato dal padre TO NO. In base alla stessa imputazione la condotta è cessata nell'estate DE 2014, quando padre e figlio escono dal sodalizio a causa di forti contrasti insorti con gli altri accoliti (cfr. sopra paragrafo 3.5.6.). La successiva attività di TO PE (e TO NO) non viene qui in rilievo;
essa, pur esaminata dai giudici di merito (secondo i quali i TO, padre e figlio, avrebbero continuato, in via autonoma, a occuparsi DE traffico di stupefacenti), non ha alcuna attinenza con l'imputazione per cui si procede dato che la contestazione DE reato permanente viene "chiusa", nei confronti di TO PE (e TO NO), all'estate DE 2014. Nei medesimi termini si pone il GUP che espressamente fissa alla "primavera/estate DE 2014" la fuoriuscita LLimputato dal gruppo criminale di cui al capo 27.27 (pag. 204 sentenza di primo grado). 120 A 14.1.2. Sulla esistenza DEla associazione, le censure sono manifestamente infondate per le ragioni esposte ai paragrafi 3.5.2. e 3.5.6. Analoga sorte seguono le doglianze circa il mancato rispetto DE canone valutativo imposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Con riguardo ai profili DEla credibilità soggettiva dei dichiaranti e l'intrinseca attendibilità DE loro narrato si richiama, in generale, quanto esposto al paragrafo 3.2.5; inoltre, sulla specifica vicenda, la doppia conforme di condanna esibisce un congruo apparato argomentativo circa il portato personale di conoscenza dei collaboratori. In relazione ai riscontri individualizzanti, il giudice di primo e secondo grado hanno evidenziato che nei confronti di TO PE convergono, principalmente, le chiamate di LE SI e AF RA, i quali assegnano al predetto imputato la veste di partecipe all'associazione guidata dal padre NO, sulla scorta di circostanze da loro conosciute in via diretta e autonoma. Tanto è sufficiente a sorreggere l'affermazione di responsabilità, sicché le considerazioni critiche espresse in ricorso sulla valenza DEle dichiarazioni di OR e DO attengono a elementi probatori non decisivi. Se è vero che la risposta fornita dal giudice di secondo grado all'appello di TO PE può apparire sbrigativa (pag. 166), è altrettanto vero che: - la motivazione DEla sentenza di appello si integra con quella, decisamente più analitica, di primo grado, rispetto alla quale l'atto di appello non ha apportato elementi di novità; -a pagina 166 il giudice di appello si limita a tirare le fila DE discorso affrontato nelle pagine precedenti che riposa sulla constatazione di una sostanziale sovrapposizione dei motivi di appello di TO NO e TO PE, motivi scrutinati alle pagine 164 e 165; -viene specificato che i riscontri individualizzanti su TO PE sono forniti dalle chiamate di correo i cui contenuti erano stati in precedenza sintetizzati. La dedotta assoluzione di FO RC è DE tutto irrilevante ai fini in rassegna, non potendosi riverberare sulla posizione di un altro sodale (tenuto conto che i partecipi DE reato associativo sono ben superiori a tre). 14.2. Il terzo motivo, che attiene alla condanna per il reato sub capo C), è generico. L'imputato è stato riconosciuto colpevole DE reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U stup. (così riqualificato in appello) perché trovato in possesso di 8 grammi di marijuana, rivenuti il 28 febbraio 2020, nel corso di una perquisizione domiciliare. 121 A Il ricorrente contesta la destinazione DElo stupefacente alla successiva cessione, rivendicandone l'uso personale. L'assunto viene confutato dal giudice di appello, valorizzando l'ulteriore dato DE possesso DEla somma contante di 1.315,00 euro in banconote di piccolo taglio;
circostanza con la quale il ricorrente evita di misurarsi. 14.3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 15. OR NN (capo 27.27 a pag. 18, capo 1.1 a pag. 14, capi c, d ed e, pag. 15, capo 29.29 a pag. 18). Il ricorso è fondato limitatamente alla qualifica di organizzatore DE sodalizio di cui al capo 27.27); nel resto è infondato. 15.1. È manifestamente infondato il primo motivo nella parte in cui contesta la sussistenza DE sodalizio di narcotraffico di cui al capo 27.27. per le ragioni esposte sopra ai paragrafi 3.5.2. e 3.5.6. È DE pari manifestamente infondato l'ottavo motivo che eccepisce la violazione DE principio di correlazione tra imputazione e sentenza. L'imputato è stato condannato per il ME fatto che gli è stato contestato: aver fatto parte di una associazione dedita al narcotraffico e operante nel territorio di Milazzo;
associazione capeggiata, in origine, da TO NO, che ha poi continuato ad operare, anche dopo l'uscita di questi, grazie allo stabile apporto, tra gli altri, di CI GJ, IA SC, UD VA e AL PE e di OR SO (la questione è affrontata sopra al paragrafo 3.5.6.). 15.2. Il primo motivo è infondato nella parte in cui contesta la partecipazione di OR alla associazione in esame. I giudici di merito, uniformandosi alle regole di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., spiegano, senza cadute logiche, che OR viene raggiunto dalle convergenti "chiamate" di LE SI e AF RA. Evidenziano che i rapporti con AL e CI trovano conforto nei risultati DEle intercettazioni e nei conseguenti accertamenti;
eloquente l'episodio in cui AL per ottenere il pagamento di precedenti forniture si affida a OR che il 22 dicembre 2014 organizza un incontro nel corso DE quale CI consegna a AL la somma di 500 euro in contanti. Sottolineano come sia OR SO, che pure nega di far parte di un'associazione, a fornire elementi esterni di riscontro alle chiamate quando: ammette di avere collaborato, a partire dal 2009-2010, con TO NO conosciuto tramite il figlio PE - nel settore DElo spaccio di stupefacenti che era solito vendere nei locali notturni di Milazzo;
122 A racconta di avere conosciuto AL PE tramite il carabiniere IA SC che fungeva da corriere;
riconosce che gli apparteneva lo stupefacente sequestrato ad IA in occasione LLarresto di questi (il 3 agosto 2014) e che, anche in quell'occasione, il fornitore era stato AL. 15.3. Il secondo motivo, che contesta il ruolo di organizzatore DE OR, è fondato. A fronte di una specifica censura svolta con il gravame, la Corte distrettuale si limita ad affermare che dopo l'uscita di TO NO l'organizzazione DE sodalizio sarebbe passata nelle mani di OR, senza fornire alcuna puntuale argomentazione al riguardo;
nello SO tempo, in modo altrettanto apodittico, esclude il ruolo apicale di CI GJ e IA SC (pag. 164 sentenza impugnata). Né si rinviene, nelle pagine precedenti, alcuna congrua motivazione sul punto. 15.4. Il terzo motivo è inammissibile. 15.4.1. Come osserva con pertinenza il ricorrente, la sentenza di secondo grado (pag. 160) ricostruisce in maniera confusa il coinvolgimento di OR nella estorsione perpetrata ai danni di TO PE (episodio contestato al capo 3, cui OR è rimasto estraneo). Tuttavia non risulta integrato il vizio di travisamento DEla prova in quanto: - quella confusione non ha portata decisiva, dato che il discorso giustificativo DEla condotta rimane solido anche espungendo quei passaggi motivazionali;
- l'episodio viene correttamente ricostruito dal GUP alle pagine 61 e ss., in modo, comunque, da porre in luce lo stretto legame tra OR e UD. 15.4.2. La censura che si appunta sulla ricostruzione DE fatto di cui al capo 7.7) si risolve nella prospettazione di una rilettura DE materiale probatorio che ha trovato ampia smentita vuoi nella sentenza di primo grado (pagg. 183-188) vuoi in quella di secondo grado (pagg. 143-144). 15.5. Sono manifestamente infondati il quarto e il quinto motivo, che denunciano il mancato vaglio dei motivi di appello in merito alle chiamate di correo e alla professione di innocenza di OR sulla associazione di narcotraffico. In merito alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si richiamano i rilievi svolti al paragrafo 3.2.5. Le questioni, già ampiamente valutate dal giudice di primo grado, sono prese in esame, in modo esaustivo, alla pagina 159 DEla sentenza impugnata. Non può ravvisarsi alcuna caduta logica nella valutazione frazionata DEle dichiarazioni LLimputato OR, solo in parte autoaccusatorie, avendo il giudice di merito spiegato le ragioni per le quali, nonostante i contrari assunti difensivi, 123 A egli deve ritenersi partecipe di quella associazione di narcotraffico la cui esistenza ha negato. Ed anzi, come osserva il giudice di appello, proprio la ferma insistenza nel negare l'operatività DEla struttura criminale e il tentativo di sminuire l'apporto, anche nei DEitti scopo di CI e AL, dimostra quanto forte fosse il legame tra i sodali. 15.6. Il sesto motivo è inedito. Con l'atto di gravame l'imputato non aveva devoluto al giudice di appello il punto DE riconoscimento DEla circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.p.r. n. 309 DE 1990 in relazione ai capi 1.1, c), d) ed e) e, pertanto, non può dedurlo per la prima volta in sede di legittimità. Al riguardo va ricordato che il mancato esercizio DE potere-dovere DE giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 10085 DE 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 02). 15.7. Il settimo motivo che contesta il mancato riconoscimento DEla - circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7 T.U. stup. in relazione al reato di cui al capo 27.27- è manifestamente infondato. Come correttamente rileva la Corte di appello (pag. 166), l'imputato ha negato sia l'esistenza DEla associazione di narcotraffico sia la partecipazione ad essa. Pertanto difettano in radice i presupposti DEla circostanza attenuante invocata che si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove DE reato previsto dall'art. 74 SO d.P.R., o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei DEitti. 15.8. La memoria difensiva, che ripercorre alcuni dei motivi di ricorso, non introduce elementi nuovi o diversi idonei a condurre a una diversa decisione. 15.9. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al ruolo di cui all'art. 74, comma 1 T.U. stup. Il ricorso va respinto nel resto. 16. EL NI (capo 27.27 a pag. 18). Il ricorso è fondato. 16.1. Sono fondati il primo e il secondo motivo che attingono l'affermazione di responsabilità LLimputato quale partecipe alla associazione di narcotraffico di cui al capo 27.27 EL viene individuato come l'aiutante di UD in un determinato periodo di tempo. 124 Tuttavia non risulta sufficientemente DEineato sulla base di quali elementi possa affermarsi che l'imputato, consapevole dei tratti essenziali DE sodalizio, si fosse messo stabilmente a disposizione di quest'ultimo. La frattura motivazionale si amplia ove si consideri l'inutilizzabilità LLelemento impiegato dalla Corte di appello per collegare l'autore DEle condotte in contestazione alla persona LLimputato. In base a quanto scritto nella sentenza di secondo grado, l'identificazione di EL NI come il "figlioccio" DE Laurani, cui fanno riferimento i collaboratori di giustizia, promanerebbe dalle dichiarazioni spontanee rese da UD nel corso DE giudizio abbreviato, dopo l'ammissione DE rito (cfr. pag. 169 e nota in calce). Come eccepito dal ricorrente, si tratta però di dichiarazioni inutilizzabili erga alios. Invero non può valere la regola di utilizzabilità stabilita per le dichiarazioni già contenute negli atti di indagine presenti nel fascicolo processuale al momento DEla scelta DE rito (sulle quali cfr. tra le altre Sez. 6, n. 21265 DE 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252852), poiché vengono in rilievo elementi nuovi introdotti nel processo dopo l'ammissione DE rito e provenienti da un coimputato, contestualmente processato, volontariamente sottrattosi all'esame DEle parti. La conclusione rispecchia la particolare natura DE giudizio abbreviato quale procedimento a prova contratta, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo DE quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare, alla stregua degli atti di indagine già acquisiti» (Sez. U, n. 16 DE 21/06/2000, Tammaro). Una volta ammessa la celebrazione DE rito abbreviato è preclusa, a parte le eccezioni normativamente regolate, l'introduzione di nuovi elementi su cui fondare le accuse già formulate nei capi di imputazione, nel senso che la piattaforma probatoria resta cristallizzata dalla richiesta e dalla successiva ammissione al rito, che segna il limite oltre il quale la piattaforma probatoria non è modificabile. In questa ottica va chiarito che l'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. riguarda un'ipotesi particolare: il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti e provvede quindi ad assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini DEla decisione, sia essa di assoluzione o di condanna;
rispetto a tale iniziativa è, in ogni caso, garantito il diritto al contraddittorio nella formazione DEla prova. Situazione ben lontana da quella derivata dalle dichiarazioni spontanee di un coimputato, che sceglie all'improvviso di fornire elementi a favore LLaccusa nei confronti dei coimputati, ammessi al ME rito (cfr. Sez. 1, n. 2612 DE 20/12/2004, dep. 2005, Tomasi, non massimata). 125 A Dette dichiarazioni inutilizzabili hanno assunto un peso determinate sul convincimento e sul dictum DE giudice di appello (Sez. U, n. 16 DE 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249), cosicché la loro estromissione conduce alla lacerazione DE tessuto motivazionale posto a sostegno DEla affermazione di responsabilità. 16.2. Il terzo motivo è assorbito. 16.3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinché il giudice di merito ponga rimedio alle carenze motivazionali sopra enucleate. 17. MA ZO (capo 1 a pag. 8, capo 2 pagg. 8, 9). Il ricorso è infondato. L'imputato è stato ritenuto il capo DEla associazione di narcotraffico di cui al capo 1), associazione di cui ha continuato a fare parte, pur dismettendo il ruolo apicale in favore di LE SI, anche dopo il suo arresto intervenuto il 10 luglio 2013 (cfr. sopra paragrafo 3.5.3.). Si tratta di associazione armata, che vede la partecipazione di dieci o più persone, che fa ricorso al metodo mafioso e che agevola l'associazione mafiosa dei barcellonesi. Il ME imputato è stato riconosciuto colpevole DE DEitto di detenzione e porto di armi comune da sparo (capo 2). 17.1. Il primo motivo DE ricorso a firma LLavv. TI CE è infondato. Si sostiene che l'imputato sarebbe già stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione al ME fatto storico oggetto DEla imputazione sub capo 1 (pag. 8); ciò in quanto la partecipazione al clan mafioso si sarebbe estrinsecata proprio attraverso quella condotta (svolgimento di attività di narcotraffico per conto DEla cosca) che forma oggetto DE nuovo addebito questa volta ricondotto alla previsione LLart. 74 T.U. stup. L'assunto non merita adesione. 17.1.1. L'art. 649 cod. proc. pen. stabilisce che l'imputato prosciolto o condannato con decisione irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale «per il ME fatto». La nozione di "fatto" rilevante ai fini DE divieto di secondo giudizio è autorevolmente fornita dalla sentenza DEla Corte Costituzionale n. 200 DE 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui «esclude che il fatto sia il ME per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale» ravvisando un contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 DE Protocollo n. 7 CEDU 126 A (secondo cui «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione DElo SO Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato»>). La Consulta ha chiarito «che il fatto storico-naturalistico che rileva, ai fini DE divieto di bis in idem da leggersi in chiave convenzionale, è "l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo LLinquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi"; criteri normativi - precisa il Giudice DEle leggi - che ricomprendono non solo l'azione o l'omissione, ma anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto ovvero l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione DEla realtà indotta dal comportamento LLagente, secondo una dimensione empirica, così come accertata nel primo giudizio. Tale concetto ha ricordato la Consulta - - non è estraneo all'esegesi DEla Corte di cassazione sull'art. 649 codice di rito (Sez. U, n. 34655 DE 28/06/2005, Donati, Rv. 231799), laddove si sono valorizzati, quali indicatori DEla medesimezza DE fatto richiesta dal legislatore, tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale). In altri termini, la verifica circa il bis in idem, pur dovendo attingere il fatto materiale e non già la fattispecie astratta, impone di riguardarlo comunque in ragione dei parametri DE giurista, individuando, nel comportamento sub iudice, gli elementi di sovrapponibilità fattuale rispetto alla struttura DEla fattispecie come prevista dal legislatore» (cfr. in termini analoghi Sez. 5, n. 22043 DE 30/06/2020; Napoletano, Rv. 279357). Dunque il fatto va apprezzato «secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento» (Corte Cost. n. 200 DE 2016 cit), ma, a smentire la possibile riemersione LLidem legale, «ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti LLaccadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza DE fatto» (in termini e per un'ampia ricostruzione DE tema, cfr. in motivazione Sez. 5, n. 11049 DE 13/11/2017, dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839; Sez. 4, n. 12175 DE 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387; Sez. 5, n. 1835 DE 26/11/2021, dep. 2022, Colimberti). 17.1.2. Nella specie emerge con evidenza che la condotta di adesione alla associazione mafiosa, costituita da tempo immemore, c.d. "dei barcellonesi" è completamente diversa, anche nella sua dimensione storico-naturalistica, da quella di porsi alla guida di una associazione votata all'acquisto, detenzione, vendita e distribuzione di stupefacenti, anche se asservita agli scopi DE clan mafioso. 17.2. I motivi sulla erronea applicazione DEla regola di giudizio sancita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sul vizio di motivazione in ordine alla esistenza DEla associazione, alla adesione di MA e al ruolo di capo (seconda 127 A parte DE primo motivo DE ricorso a firma avv. CE e primo motivo DE ricorso a firma congiunta terzo motivo DE ricorso a firma LLavv. CE e secondo DE ricorso a firma congiunta) sono generici, manifestamente infondati ed estranei, per alcuni profili, al novero dei vizi deducibili. Sulla sussistenza LLorganismo associativo si rimanda a quanto osservato ai paragrafi 3.5.2. e 3.5.3. In merito alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si richiamano i rilievi svolti al paragrafo 3.2.5. Sulla scorta di un incedere argomentativo coerente e privo di cadute, i giudici di merito hanno fornito una scrupolosa rappresentazione di tutti gli elementi di prova a carico LLimputato: in particolare le chiamate di LE, AF e MI, i quali riferiscono fatti caduti sotto la loro diretta percezione, confortate dai risultati DEle intercettazioni e dalla acclarata esistenza DE sodalizio per effetto di una pronuncia irrevocabile di condanna. Le censure difensive si fondano su una prospettazione selettiva DE materiale probatorio, di cui viene offerta una lettura soggettiva e parziale. Il dedotto "travisamento" nella lettura DEla conversazione ambientale DE 28 febbraio 2014 non integra il vizio di contraddittorietà processuale (cfr. sopra paragrafo 2.1.2.), dato che sottopone alla corte di cassazione una diversa interpretazione (peraltro non convincente) dei contenuti DE dialogo. Emerge con evidenza dal tenore DEla sentenza che il "dovuto" sostentamento economico a favore dei MA vada riferito alla loro appartenenza alla associazione di narcotraffico, dato che le richieste e le insistenze vengono rivolte ad LE SI nella veste di "nuovo" capo di quella specifica organizzazione criminale (cfr. pag. 51 sentenza impugnata). 17.3. Il motivo che contesta la configurabilità DEla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1, cod. pen (quarto DE ricorso a firma LLavv. TI CE e terzo DE ricorso a firma congiunta) è manifestamente infondato. 17.3.1. In ordine ai profili giuridici dedotti, si osserva anzitutto che il reato di associazione mafiosa e quello di associazione di narcotraffico, pur aggravato dalla agevolazione mafiosa, si pongono in rapporto di concorso materiale e non di concorso formale (cfr. sopra paragrafo. 17.1.). In secondo luogo occorre rilevare che, secondo l'orientamento ormai consolidato, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. (in origine prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203), nelle due differenti forme LLimpiego DE metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e DEla finalità di agevolare, con il DEitto posto in essere, l'attività LLassociazione per DEinquere di stampo mafioso, è 128 A configurabile anche quando il DEitto cui accede sia commesso da un appartenente alla associazione di cui all'art 416 bis cod. pen. La pronuncia citata in ricorso a conforto DEla opinione difforme (Sez. 5, n. 8346 DE 26/06/1997, Morelli, Rv. 208705 - 01) costituisce espressione di un orientamento alquanto risalente e da tempo superato: il contrasto insorto negli anni novanta sulla problematica in parola è stato risolto nei termini sopra ricordati da Sez. U, n. 10 DE 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218377 - 01 e non ha più registrato soluzioni divergenti (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 20935 DE 07/04/2017, Ariostino, Rv. 269642 - 01 e Sez. 6 n. 19487 DE 06/02/2018, Brunitto, non massimata). 17.3.2. Circa l'integrazione, nel caso concreto, DEla aggravante in rassegna, si rimanda a quanto in proposito osservato al paragrafo 3.5.3. 17.4. Il quarto motivo DE ricorso a firma congiunta, che verte sulla aggravante DEla associazione armata, è manifestamente infondato per le ragioni già esposte al paragrafo 3.5.3. 17.5. Il motivo sulla ritenuta responsabilità LLimputato per i reati di detenzione e porto illegale di armi di cui al capo 2 (secondo DE ricorso a firma LLavv. TI CE e quinto DE ricorso a firma congiunta) è manifestamente infondato. Il giudizio di colpevolezza si fonda sulle dichiarazioni di LE, il quale, nell'interrogatorio DE 21 ottobre 2015, riferisce un fatto molto specifico cui ha partecipato direttamente (ripercorso pag. 57 DEla sentenza di primo grado): il giorno di Capodanno DE 2013, giorno in cui è stato ucciso ER NN, LE, MA ZO, e IA NN si recano a Gala, presso un vecchio casolare, dove li attende BA TO;
dietro ordine di MA ZO, BA consegna loro le armi (tre fucili a canne mozze, due pistole 9x21 corte, una pistola di fabbricazione tedesca, molte munizioni); MA ZO e LE portano le armi a ON ON detto "Palloncino" che le prende in custodia nell'interesse DE gruppo. A queste dichiarazioni, dotate di particolare precisione e affidabilità, funge da adeguato riscontro il racconto de relato di AF RA;
costui, a differenza di quanto sostenuto dai difensori, indica le proprie fonti di conoscenza in Peppe OF, D'MI TO e OF RC (componenti DEla associazione di narcotraffico a disposizione DEla quale le armi erano custodite). 17.6. Il motivo sulla sussistenza DEla recidiva (quinto motivo DE ricorso a firma LLavv. TI CE e sesto DE ricorso a firma congiunta) è inammissibile sia perché era già inammissibile, per genericità, l'omologo motivo di appello sia perché è manifestamente infondato, dato che il giudice di appello ha fornito una adeguata risposta sul punto (cfr. pag. 53). 129 A 17.8. Il motivo che contesta il diniego DEle attenuanti generiche e la eccessiva severità DE trattamento sanzionatorio (sesto motivo DE ricorso a firma LLavv. TI CE e settimo DE ricorso a firma congiunta) è manifestamente infondato alla luce DEle considerazioni esposte al paragrafo 3.8. (cfr. motivazione a pag. 53 DEla sentenza impugnata). 17.9. Consegue il rigetto DE ricorso. 18. MA LO (capo 1 a pag. 8, capo 2 pagg. 8, 9). Il ricorso è fondato limitatamente alla affermazione di responsabilità per il DEitto di cui al capo 2); nel resto è inammissibile. L'imputato è stato ritenuto partecipe DEla associazione di narcotraffico di cui al capo 1), guidata dal fratello ZO. Allo SO viene inoltre ascritto il concorso, con il fratello, nella detenzione e nel porto di armi comuni da sparo (capo 2). 18.1. Il primo motivo, che contesta la sussistenza LLassociazione e l'apporto partecipativo DE ricorrente, è inammissibile. Il motivo si esaurisce in una sostanziale rivisitazione DE fatto che non risponde né ai principi enucleati al paragrafo 2, né a quelli di cui ai paragrafi 3.2.4. e 3.2.5. L'affermazione di colpevolezza è adeguatamente sostenuta, senza cadute di logicità (cfr. pagg. 44 e ss.), dalla chiamata di correo di LE SI, appartenente alla medesima associazione, corroborata, dall'esterno, da quelle di MI RE che indica circostanze da lui conosciute direttamente o apprese dallo SO imputato (su quest'ultimo punto si vedano le riflessioni svolte nella parte generale al paragrafo 3.2.3.), di DO RD e di AF RA, che riferisce di circostanze apprese da altri accoliti (D'MI OL e OF RC). A conforto DE versamento DE c.d. stipendio "dovuto" a favore dei fratelli MA, ristretti in carcere, e dei loro familiari (circostanza riferita da LE), viene valorizzata una conversazione ambientale avente ad oggetto la relativa rivendicazione (pagg. 51 e 52 sentenza impugnata). 18.2. Il secondo motivo, che contesta la sussistenza DEla aggravante DEla associazione armata, è manifestamente infondato per le ragioni esposte al paragrafo 3.5.3. 18.3. Il terzo motivo è fondato. Premesso che il DEitto associativo aggravato dalla disponibilità di armi concorre con quelli di detenzione e porto di armi comuni da sparo, il concorso di un appartenente al sodalizio nel DEitto relativo alla violazione DEla legge sulle armi postula che il soggetto abbia compiuto o concorso a compiere una DEle condotte tipiche previste dalle relative fattispecie incriminatrici. 130 A Nel caso in rassegna, su tale specifico addebito, la Corte di appello evidenzia, a carico di MA LO, soltanto la chiamata in correità di AF RA (/e armi appartenevano anche a LO MA», pag. 52 sentenza impugnata); senza indicare alcun altro elemento di riscontro suscettibile di rispondere al canone DEla individualizzazione. 18.4. Il quarto motivo, che si appunta sulla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è manifestamente infondato per quanto già osservato a proposito LLomologo motivo coltivato da MA ZO (cfr. sopra paragrafo 17.3). 18.5. Il quinto e il sesto motivo, concernenti il diniego DEle attenuanti generiche e la commisurazione DEla pena (che, peraltro, il giudice di appello ha diminuito), sono manifestamente infondati (cfr. parte generale paragrafo 3.8 e pag. 53 DEla sentenza impugnata). 18.6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al capo 2); nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. 19. AL PE (capo 1 a pag. 8, capo 6.6 a pag. 16, capo 27.27 a pag. 18). Il ricorso è inammissibile. L'imputato è stato ritenuto partecipe, nella veste di stabile fornitore DEle associazioni di narcotraffico di cui al capo 1) e al capo 27.27. Dopo la scure DEla prescrizione, residua un unico episodio di spaccio (capo 6.6.). 19.1. Il primo motivo, che attiene alla ritenuta partecipazione DE ricorrente alla associazione di cui al capo 1, è inammissibile. La doglianza si risolve in mere deduzioni in fatto, peraltro reiterative di profili di censura già superati, punto per punto, dal giudice di appello (cfr. pagg. 76 - 81). Con riguardo ai profili DEla credibilità soggettiva dei dichiaranti e l'intrinseca attendibilità DE loro narrato si richiama, in generale, quanto esposto al paragrafo 3.2.5; inoltre, sulla specifica vicenda, la doppia conforme di condanna esibisce un congruo apparato argomentativo circa il portato personale di conoscenza dei collaboratori. L'affermazione di responsabilità riceve linfa dalle convergenti chiamate di correo di LE SI, AF RA e DO RD, i quali riferiscono fatti di cui sono stati protagonisti. Sulla scorta di esse, con un argomentare immune da vizi che pone in luce le ragioni DEla inaffidabilità DE divergente racconto di OR, la Corte di appello assegna a AL PE il ruolo di stabile fornitore DEla associazione capeggiata 131 A da LE ME nel periodo da settembre/ottobre 2014 fino al giorno di Natale di quello SO anno. La consapevole adesione DElo AL al sodalizio viene tratta, oltre che dal costituire la principale e abituale fonte di approvvigionamento, anche dal fatto che AL si rivolgeva alla associazione per ottenere il pagamento DElo stupefacente da altri acquirenti. È reputato particolarmente eloquente (pagg. 80) l'episodio DEla spedizione punitiva messa in atto dal gruppo, su mandato di AL, ai danni di DO RD, reo di un debito non pagato;
l'attentato è stato sventato solo grazie all'intervento dei carabinieri (fatto ricostruito a pag. 77 DEla sentenza impugnata, confermato dalla informativa dei Carabinieri, pag. 80). L'assunto difensivo per cui il rapporto di AL avrebbe riguardato solo LE viene smentito da quanto rilevato a pag. 81 DEla sentenza impugnata. Infine, come spiega il giudice di secondo grado (pag. 78), la circostanza che la partecipazione, in prospettiva duratura, abbia avuto, nel concreto, breve durata non vale a escludere la sussistenza DE reato, poiché il legame tendenzialmente stabile si è incrinato quando LE e AF si sono presentati armati a un incontro con AL, fatto che induceva quest'ultimo a rescindere il rapporto con il gruppo. L'affermazione si pone in linea con gli arresti giurisprudenziali ricordati nella parte generale al paragrafo 3.5.1., secondo cui ai fini DEla configurabilità DE reato di partecipazione ad associazione per DEinquere non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio LLorganizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio DE sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte DE singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica DE soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla DEla rilevanza penale (Sez. 2, n. 52005 DE 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767 - 01). 19.2. In analoghi vizi cade il secondo motivo, che contesta la partecipazione DE ricorrente alla associazione di cui al capo 27.27. Si tratta di motivi riproduttivi di profili di censura già esaurientemente confutati dalla Corte di appello (pag. 167). La partecipazione, in qualità di stabile fornitore, a una duplice associazione non presenta alcuna incongruenza logica, giuridica o fattuale (si veda la ricostruzione fattuale riassunta a pag. 81). 19.3. Con il terzo motivo il ricorrente impugna l'affermazione di responsabilità per la cessione di 30 grammi di cocaina a TO FI, TO VA e Di SA 132 A Emanuele, avvenuta previo accordo con il primo e previo scambio con il secondo e il terzo, monitorato dalla polizia giudiziaria (capo 6.6). Si tratta di un episodio certificato dal monitoraggio sia DEle comunicazioni telefoniche sia DElo scambio avvenuto in Villa San NN il 12 dicembre 2014. L'identificazione DElo AL quale utilizzatore LLutenza impiegata per accordarsi con TO FI e come autore DEla consegna DElo stupefacente viene ricostruita in termini di certezza (cfr. pagg. 141-142 sentenza impugnata). La doglianza si sostanzia in una rilettura, soggettiva e parziale, DEle solide fonti di prove poste a base DEla condanna. 19.4. Quarto motivo sulla eccessiva severità DE trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. La pena inflitta, determinata richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (pag. 244), si assesta in prossimità dei minimi edittali, considerato che il reato più grave (capo 1) è quello di partecipazione a una associazione di narcotraffico armata, composta da dieci o più persone, con l'aggravante mafiosa e che gli aumenti per la continuazione sono minimi (un anno di reclusione per la partecipazione alla seconda associazione e tre mesi per il DEitto di cui all'art. 73, comma 1 T.U stup. contestato al capo 6.6.). 19.5. Il quinto motivo sul diniego DEle circostanze attenuanti generiche è generico. Non risultano indicati quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto assicurare la concessione DE beneficio in parola. Il ricorso invoca "le concrete situazioni personali" di AL ma non specifica quali sarebbero e richiama poi una insussistente "debolezza DEla prova". 19.6. Consegue la declaratoria di inammissibilità DE ricorso. 20. RT DA VA (capo 1 a pag. 8) Il ricorso è inammissibile. L'imputato è stato ritenuto partecipe DEla associazione di narcotraffico di cui al capo 1), con il ruolo di stabile acquirente addetto alla successiva immissione DElo stupefacente nel mercato dei consumatori. 20.1. Il primo motivo, che contesta la partecipazione LLimputato al sodalizio criminoso, si risolve in una inammissibile rilettura degli esiti istruttori. RT viene raggiunto dalla chiamata in correità di LE SI, capo LLassociazione di cui fa parte, che lo considera uno dei pusher "più forti", perché in grado di spacciare diversi chili di marijuana alla settimana. Il legame con il gruppo risale al periodo DEla guida MA e si protrae durante tutta la reggenza LE. 133 Le dichiarazioni di LE sono supportate dal riscontro fornito dai risultati di alcune conversazioni captate all'interno DEla vettura di LE. Una di queste, cui prendono parte LE, OF RC e lo SO RT, viene considerata particolarmente illuminante in merito ai rapporti stabili e frequenti che, scientemente, legavano RT alla attività DE sodalizio (pagg. 106 e 107 sentenza di primo grado, pag. 94 e 95 sentenza di appello). L'affermazione di responsabilità si conforma ai principi giurisprudenziali in forza dei quali il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione DE fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 1, n. 30463 DE 07/07/2011, Calì, Rv. 251013 - 01). La diversità di scopo personale non è ostativa alla realizzazione DE fine comune, in quanto l'associazione criminosa non è esclusa dalla diversità LLutile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o da un contrasto degli interessi economici di essi, essendo sufficiente che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere i beni, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale DEle singole operazioni, per costituire un elemento DEla complessa struttura che facilita lo svolgimento LLintera attività criminale (arg. da Sez. 2, 11957 DE 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445-02). 20.2. Il secondo motivo, sulla aggravante DEla associazione armata, è manifestamente infondato per le ragioni esposte sul punto al paragrafo 3.5.3. 20.3. Il terzo motivo, dedicato alle attenuanti generiche e alla entità DEla pena, è inammissibile perché: era già inammissibile per genericità l'omologo motivo di appello ex art. 62 bis cod. pen. (cfr. pag. 96 sentenza impugnata); la pena è stata determinata in prossimità DE minimo edittale, tenuto conto che vengono in rilievo la circostanza aggravante a effetto speciale di cui al comma 4 LLart. 74 T. U stup. (pena minima anni dodici di reclusione) e quella ordinaria di cui al comma 3 DE ME articolo. 20.4. Deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile. 21. AR VA EL Il ricorso è inammissibile. L'imputato è stato ritenuto partecipe DEla associazione di narcotraffico di cui al capo 1), con il ruolo di stabile acquirente addetto alla successiva immissione DElo stupefacente nel mercato dei consumatori. 134 A 21.1. Il primo e il secondo motivo si limitano a una rivisitazione DE materiale probatorio, rispetto al quale contestano le valutazioni espresse dal giudice di merito, incorrendo nella sanzione di inammissibilità secondo quanto premesso al paragrafo 2. L'affermazione di responsabilità si fonda anzitutto sulla chiamata di LE SI, capo LLassociazione di narcotraffico, che lo indica come stabile acquirente di sostanza stupefacente. La chiamata è confortata vuoi dalle dichiarazioni di AF RA (il quale non riferisce solo fatti appresi da LE, ma anche circostanze DEle quali è stato protagonista, come la riscossione di somme di denaro da AR, cfr. nota 62 a pag. 93 DEla sentenza di primo grado, passo richiamata in sintesi a pag. 84 sentenza di appello), vuoi dal contenuto di una intercettazione telefonica rispetto alla quale il ricorso propone una diversa e non consentita chiave interpretativa. L'affectio societatis è desunta da durata, regolarità e quantità dei rifornimenti (pag. 84 sentenza impugnata). Valgono i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e ricordati per la posizione RT. 21.2. Il terzo motivo è inammissibile. aggravante DEla associazione armataLa contestazione DEla manifestamente infondata per le ragioni già espresse al paragrafo 3.5.3. L'esclusione DEla aggravante DE numero DEle persone non ha formato oggetto di devoluzione in appello e, comunque, è intrinsecamente generica, poiché si basa su mere asserzioni. 21.3. Del pari generico risulta il quarto motivo sulle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento DE beneficio richiesto, non valendo a tal fine il richiamo all'atto di appello. 21.4. Consegue la declaratoria di inammissibilità DE ricorso 22. CU NI Il ricorso è inammissibile. L'imputato è stato ritenuto partecipe DEla associazione di narcotraffico di cui al capo 1), con il ruolo di stabile acquirente addetto alla successiva immissione DElo stupefacente nel mercato dei consumatori. Va premesso che il sommario riportato in calce alla sentenza di appello salta il punto 1.1.12 dedicato a CU NI, la cui posizione è trattata alle pagine 88-93 DEla medesima sentenza (e a quelle 100- 104 DEla sentenza di primo grado). 135 A 22.1. I primi tre motivi, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione sulla partecipazione DE ricorrente alla associazione di narcotraffico di cui al capo 1, sono inammissibili sotto vari concorrenti profili. 22.1.1. I motivi in rassegna, pur enunciando formalmente vizi DEla motivazione, svolgono una critica non alla tenuta logica DEla motivazione, ma alla bontà DEla decisione e all'apprezzamento (che reputano errato) DE materiale probatorio. Tuttavia il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti LLinterpretazione DEle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti DE processo. Infatti alla corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente indichi come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice DE merito. L'oggetto DElo scrutinio di legittimità resta la motivazione DE provvedimento impugnato, l'esame DEla cui illogicità non può mai trasmodare in un'inammissibile e rinnovata valutazione LLintero compendio probatorio posto dal giudice di merito a fondamento DEle proprie conclusioni. 22.1.2. Le doglianze sulla violazione DE canone dettato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sono manifestamente infondate. Con riguardo ai profili DEla credibilità soggettiva dei dichiaranti e l'intrinseca attendibilità DE loro narrato si richiama, in generale, quanto esposto al paragrafo 3.2.5; inoltre, sulla specifica vicenda, la doppia conforme di condanna esibisce un congruo apparato argomentativo circa il portato personale di conoscenza dei collaboratori. L'affermazione di responsabilità trae fondamento dalla chiamata di LE SI, prima partecipe poi capo LLassociazione in rassegna, riscontrata dal contenuto di un colloquio in carcere tra MA LO e IN NN AR, nel corso DE quale il primo dà disposizioni affinché lo stupefacente, custodito da CU (soprannominato "Puma") per conto DE gruppo, venga venduto così da destinare il ricavato al sostentamento economico dei due MA e dei loro famigliari (pag. 93 sentenza di appello). È anche da questa circostanza che la Corte di appello, con un ragionamento esente da illogicità, trae elementi di conferma circa la piena consapevolezza di CU di essere inserito di un apparato organizzativo per conto DE quale custodisce lo stupefacente, senza ricavare da ciò guadagni personali imminenti (pag. 93 sentenza impugnata). 22.1.3. Le ulteriori doglianze sono integrate da pedisseque repliche dei motivi di appello, sui quali la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta (pag. 90 136 A sul fatto che LE sin dal 2015 ha chiamato in correità il ricorrente;
pag. 91 sulla irrilevanza DEla mancata conoscenza da parte di AF;
pagg. 92 e 93 circa la confutazione DEla diversa interpretazione DEla conversazione tra MA LO e IN NN AR). 22.2. Il quarto motivo, concernente l'aggravante DEla associazione armata, è manifestamente infondato per le ragioni spiegate al paragrafo 3.5.3. 22.3. Il quinto e il sesto motivo, che contestano il diniego DEle attenuanti generiche e l'entità DEla pena inflitta, sono generici. La pena è stata fissata in prossimità DE minimo edittale, tenuto conto DEla operatività di plurime circostanze aggravanti anche ad effetto speciale. Quanto alle attenuanti generiche, il ricorso non indicata concreti elementi positivi, effettivamente rilevanti, la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte di appello: lo stato di formale incensuratezza non assume valenza per espressa previsione normativa;
il coinvolgimento in un unico reato fine è assunto che attiene alle contestazioni DE presente processo e non alla condotta LLimputato che era uno stabile acquirente DE sodalizio. Infine la mancanza di equità rispetto ad altre posizioni è lamentata in modo astratto, senza riferimenti precisi. 22.4. Deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile. 23. NN LO (capo 1 a pag. 8). Il ricorso è inammissibile. L'imputato è stato ritenuto partecipe DEla associazione di narcotraffico di cui al capo 1), con il ruolo di stabile acquirente addetto alla successiva immissione DElo stupefacente nel mercato dei consumatori. 23.1. I primi tre motivi, sostanzialmente sovrapponibili a quelli di RT, AR e CU, sono inammissibili. Con riguardo ai profili DEla credibilità soggettiva dei dichiaranti e l'intrinseca attendibilità DE loro narrato si richiama, in generale, quanto esposto al paragrafo 3.2.5; inoltre, sulla specifica vicenda, la doppia conforme di condanna esibisce un congruo apparato argomentativo circa il portato personale di conoscenza dei collaboratori. Il perno DEla dichiarazione di colpevolezza è rappresentato dalla chiamata in correità di LE SI;
collaboratore annovera l'imputato tra i pusher di cui già si serviva MA ZO, al quale NN consegnava i proventi LLattività di spaccio tre volte alla settimana. La particolare abilità nello smercio DElo stupefacente era apprezzata dallo SO LE, che, dopo l'arresto DE MA, aveva riposto altrettanta fiducia in NN al quale cedeva significativi quantitativi di stupefacente («anche cinque chili in una volta»). 137 А Il narrato di LE riceve riscontro da AF RA, il quale fornisce ulteriori elementi di cui ha personale conoscenza (pag. 87 sentenza impugnata), che saldano NN al gruppo: egli non si limitava allo spaccio, ma, insieme agli altri componenti DE sodalizio, compiva anche rapine e furti. Nel ME senso convergono alcuni dialoghi captati all'interno LLautovettura di LE, i quali, se, come sostiene il ricorrente, non lo vedono diretto interlocutore, in realtà danno conto, in tempo reale, dei rapporti con l'associazione nei termini riferiti dai collaboratori (cfr. pagg. 99 e 100 sentenza di primo grado). 23.2. Il quarto motivo, concernente l'aggravante DEla associazione armata, è manifestamente infondato per le ragioni spiegate al paragrafo 3.5 .3. 23.3. Infine sono generici il quinto e il sesto motivo, che contestano il diniego DEle attenuanti generiche e l'entità DEla pena inflitta, con sviluppo DE tutto identico al ricorso di CU. La pena è stata fissata in prossimità DE minimo edittale, tenuto conto DEla operatività di plurime circostanze aggravanti anche ad effetto speciale. Quanto alle attenuanti generiche, il ricorso non indicata concreti elementi positivi, effettivamente rilevanti, la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte di appello: lo stato di formale incensuratezza non assume valenza per espressa previsione normativa;
il coinvolgimento in un unico reato fine è assunto che attiene alle contestazioni DE presente processo e non alla condotta LLimputato che era uno stabile acquirente DE sodalizio. Infine la mancanza di equità rispetto ad altre posizioni è lamentata in modo astratto, senza alcun preciso riferimento. 22.4. Deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile 24. LI AN (capi A e B a pag. 26, capi 33, 35, 38, 39, 40 alle pagine 22 e 23). Il ricorso è fondato limitatamente al diniego DEle circostanze attenuanti generiche;
nel resto è infondato. L'imputato è stato ritenuto partecipe DEla associazione di na rcotraffico di cui for al capo 1) sebbene la sua condotta sia inserita in un autonomo capo DEla rubrica (capo A) con il ruolo di stabile acquirente addetto alla successiva immissione - DElo stupefacente nel mercato dei consumatori nell'isola di Lipari. Al ME vengono inoltre ascritti vari episodi di acquisto e cessione di marijuana e hashish (capo B concernente gli stabili acquisti periodici dalla associazione collocati "sino al 2015"; nonché capi 33, 35, 38, 39 e 40 relativi allo smercio, in concorso con IA NI, DElo stupefacente in un arco temporale compreso da ottobre 2017 a febbraio 2018). 138 A 24.1. Il primo motivo, che contesta la sussistenza DEla condotta di partecipazione al reato associativo, è inammissibile. Le censure si sostanziano in rivisitazioni DE materiale probatorio insuscettibili di accedere al perimetro DE giudizio di legittimità. La sentenza impugnata spiega che: a carico di LI depone la chiamata in correità di LE che indicava l'imputato come uno degli stabili acquirenti di sostanza stupefacente "DE tipo leggero" DE gruppo criminale in quantitativi di 2 kg alla settimana, consegnati sull'Isola di Lipari da D'MI TO tramite un gommone all'uopo preso in affitto;
la chiamata in correità è corroborata dagli esiti DEle intercettazioni compiute nel procedimento c.d. Montebello che documentano i rapporti con D'MI TO (condannato in via definitiva quale partecipe DEla associazione di narcotraffico) (pagg. 237-240). La consapevole partecipazione al gruppo criminale viene tratta dalla stabilità dei rapporti e dallo sfruttamento DEla capacità organizzativa DE gruppo ME in grado di assicurare all'imputato considerevoli quantitativi di stupefacente con cadenza settimanale e di effettuare consegne direttamente sull'isola, mettendolo al riparo dai pericoli di affrontare un viaggio per ottenere il rifornimento (pag. 239). Lo sviluppo argomentativo, non intaccato dal ricorso, risulta coerente, lineare e non presenta profili sindacabili dalla Corte di cassazione. 24.2. Il secondo motivo, concernente la riferibilità DEla aggravante DEla associazione armata all'imputato, è manifestamente infondato. La sentenza di primo grado chiarisce che nei colloqui intercettati LI manifestava la propria paura di "essere ucciso dai barcellonesi perché insolvente" (pag. 364 DEla sentenza di primo grado, espressione più puntuale rispetto a quella meno pregnante utilizzata dai giudici di secondo grado a pag. 239 "paura DEle reazioni dei barcellonesi"); il che rende adeguato conto, unitamente agli elementi già esposti al paragrafo 3.5.3., non solo DE coefficiente soggettivo di "prevedibilità concreta", ma DEla piena consapevolezza in capo al LI di rapportarsi a una associazione pronta a ricorrere alle armi e a gesti efferati nei confronti dei debitori insolventi. 24.3. Il terzo motivo, che invoca la derubricazione DE fatto nel reato di cui all'art. 74, comma 6, T.U. stup., è generico perché riproduttivo di profili di censura già disattesi dal giudice di merito (pag. 240 sentenza impugnata); sul punto si rimanda a quanto osservato nella parte generale al paragrafo 3.5.3. -24.4. Il quarto motivo che contesta la mancata riqualificazione dei reati ai capi B) e 39) ai sensi LLart. 73 comma 5 T.U. stup. è infondato: dal tenore - che comunque riconosce la fattispecie di minorecomplessivo DEla motivazione ― gravità in relazione a diversi altri episodi (pag. 241)- si ricava che la Corte di 139 appello ha escluso il fatto lieve ritenendo preponderante il dato DE rilevante quantitativo di stupefacente acquistato e/o ceduto (nell'ordine di chilogrammi). 24.5. Il quinto motivo, attinente alle circostanze attenuanti generiche, è fondato. In sede di appello l'imputato aveva rappresentato specifiche circostanze a sostegno DEla richiesta DE beneficio (mutamento DEle abitudini di vita a seguito di un grave incidente, DEla nascita di una figlia e DEla riconciliazione con il padre presso cui è andato a vivere e lavorare). Il giudice di secondo grado risponde sostenendo che l'effettivo cambiamento DEle abitudini di vita sarebbe "soltanto affermato" (pag.241), incorrendo così in un vizio di motivazione, poiché, come specificato in ricorso (riproducendo il relativo verbale dibattimentale DE 7 luglio 2020), quei dati fattuali erano stati ritualmente introdotti nel processo grazie alla testimonianza DE padre LLimputato. 24.6 Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al punto DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche;
nel resto il ricorso va respinto. 25. OF LO (capo 24 a pag. 13 e capo 28 a pag. 14). Il ricorso è inammissibile. L'imputato è stato ritenuto partecipe DEla associazione di narcotraffico guidata da BA CR, qualificata ai sensi LLart. 74, comma 6 T.U stup. (capo 24), nonché colpevole DE reato di detenzione e porto di un'arma comune da sparo (capo 28). 25.1. È manifestamente infondato il motivo che eccepisce il decorso DE termine prescrizionale (primo motivo DE ricorso a firma LLavv. TA Pino). Viene in rilievo il reato di partecipazione alla associazione di cui all'art. 74 comma 6 T.U stup., commesso sino al 24 dicembre 2014 (sulla esistenza DEla associazione si veda la parte generale paragrafo 3.5.5.). A OF LO risulta contestata e ritenuta la recidiva reiterata (art. 99, comma quarto, prima ipotesi cod. pen.). Il punto DEla sussistenza DEla recidiva non è stato impugnato con l'atto di appello;
in ogni caso vi è congrua motivazione (pag. 138 sentenza di appello). La sentenza impugnata fissa la prescrizione massima alla data DE 16 novembre 2023 (comunque successiva alla pronuncia DEla sentenza di appello); in realtà il calcolo è errato perché non tiene conto DE periodo di sospensione (pari a 270 giorni cfr. paragrafo 3.7.) ma soprattutto perché non fa corretta applicazione DEle regole stabilite dall'art. 157 e 161 cod. pen. Invero occorre tenere conto DEla recidiva reiterata non altrimenti qualificata (art. 99 comma quarto, prima ipotesi, cod. pen.) che è rilevante, come circostanza 140 A 4 ad effetto speciale (è previsto un aumento DEla pena DEla metà), ai fini DE computo DEla prescrizione ordinaria (art. 157 cod. pen.), nonché, per espressa previsione di legge, ai sensi LLart. 161 cod. pen. (norma che fa discendere dall'art. 99 comma quarto cod. pen. un ulteriore aumento di due terzi DE termine di prescrizione). Ne consegue che il termine massimo di prescrizione, ben lungi dall'essere decorso, è pari ad anni dodici e mesi sei (pena massima anni cinque;
aumentato DEla metà per la prima ipotesi LLart. 99 comma quarto cod. pen. = 7 anni e mesi 6; +2/3 per aumento 161 cod. pen. in relazione all'art. 99 comma quarto cod. pen. senza distinzioni prima e seconda ipotesi). Si ottiene la data DE 24 giugno 2027 cui, peraltro, vanno aggiunti 270 giorni di sospensione. A maggiore ragione non è ancora maturato il più lungo termine di prescrizione per il reato di cui al capo 28). 25.2. Il motivo che involge la ritenuta partecipazione LLimputato alla associazione di narcotraffico (secondo DE ricorso a firma LLavv. TA Pino e primo motivo DE ricorso a firma LLavv. PE Sottile) è manifestamente infondato. La Corte di appello fornisce adeguata risposta ai rilievi svolti dalla difesa in sede di gravame;
rilievi che, peraltro, reiteravano questioni già risolte dal GUP. La partecipazione di OF al sodalizio viene ricavata dal contenuto DEle intercettazioni che documentano il ruolo di feDEe assistente di BA CR, nonché il compito di "copertura" dallo SO svolto nella protezione dei corrieri e, precipuamente di BA, nei DEicati momenti DE trasporto DElo stupefacente (pag. 170 sentenza di primo grado e pag. 135 sentenza di appello). Il legame tra i sodali e l'affectio societatis sono tratti, senza cadute di logicità, dalle reazioni degli appartenenti al gruppo all'arresto di BA e dalle decisioni prese per risolvere con i fornitori calabresi la questione DE mancato pagamento DEla partita di stupefacente sequestrata dagli inquirenti al momento LLarresto di BA (pag. 170 sentenza di primo grado, pagg. 136 e 137). L'asserito contrasto tra fatti posti a fondamento DEla condanna ed effettive emergenze processuali non presenta i requisiti di deducibilità tracciati nella parte generale (paragrafo 2.1.2). 25.3. Analoga sorte segue il motivo con il quale si contesta il ritenuto concorso con BA e MO nella detenzione e nel porto di una pistola di cui al capo 28 (seconda parte DE secondo motivo DE ricorso a firma LLavv. TA Pino e secondo motivo DE ricorso a firma LLavv. PE Sottile). La censura è interamente versata in fatto e fa leva su una rivisitazione DE materiale probatorio. 141 七 ت La condotta è ricostruita, senza cadute logiche, sulla scorta dei dialoghi intercettati alle pagine 132 e 134 DEla sentenza di appello in conformità con l'accertamento compiuto dal GUP alle pagg. 159 e ss. 25.4. Il motivo sulla eccessiva severità DE trattamento sanzionatorio (terzo DE ricorso a firma LLavv. TA Pino) è manifestamente infondato. La pena inflitta si attesta in prossimità DE minimo edittale in ordine al reato di porto di arma da fuoco e subisce aumenti minimali per gli ulteriori DEitti di detenzione LLarma e di partecipazione all'associazione di narcotraffico;
sicché è sufficiente il riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (pag. 244). 25.5. Consegue la declaratoria di inammissibilità DE ricorso 26. FI IE (capo 27 a pag. 14). Va dichiarata l'estinzione per prescrizione DE reato di cui all'art. 73, comma 4, T. U. stup.; nel resto il ricorso è infondato. 26.1. Viene in rilievo la condotta unitaria di "commercio" (in senso ampio) di 50 grammi di cocaina (art. 73 comma 4 T.U. stup.) e circa 1,5 kg di marijuana (art. 73 comma 4 T.U. stup.) ascritto a FI IE (intermediario), in concorso con RE BI (fornitore), HI LO (intermediario) e TI CE (finanziatore e acquirente). L'affermazione di responsabilità promana dai risultati DEle intercettazioni che hanno condotto all'arresto DE corriere BA CR e al sequestro DEle due tipologie di sostanza stupefacente;
nonché dai colloqui e dall'incontro che hanno fatto seguiti alla "perdita" DEla fornitura e alla conseguente necessità di raggiungere un accordo sul pagamento. La vicenda viene ripercorsa in modo estremamente analitico e DE tutto sovrapponibile nella doppia conforme di condanna (pagg. 150 e ss sentenza GUP e pagg. 115 e ss. sentenza di appello). 26.2. Il primo motivo, che attiene al punto DEla responsabilità, risulta al pari di quello dei concorrenti RE BI, HI LO e TI CE estraneo al novero dei vizi deducibili, in quanto prospetta una rilettura, soggettiva e parziale, DE materiale probatorio, senza rispettare i limiti DE vizio c.d. di contraddittorietà processuale (cfr. sopra paragrafo 2.1.2.). Le censure coltivate, inoltre, ripropongono, senza elementi di novità, questioni di fatto già esaurientemente risolte dal giudice di merito sulla base di apprezzamenti insindacabili in questa sede (pagg. 115 - 122). 26.3. I motivi da due a sei sono fondati nei limiti già esposti nella parte generale: paragrafo 3.6.1. sul concorso apparente di norme e concorso formale dei reati di cui all'art. 73 commi 1 e 73 comma 4 T.U stup.; paragrafo 3.6.2. sulla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 T.U. stup.; paragrafo 3.6.3. sui rapporti tra 142 A art. 74, comma 6 e art. 73 T.U. stup.; paragrafo 3.6.4. sul reato di cui al capo 27). 26.4. È assorbito il settimo motivo concernente diniego DEle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità DE trattamento sanzionatorio. 26.5. La sentenza va annullata nei termini chiariti al paragrafo 3.6.4. All'annullamento senza rinvio (per prescrizione) DEla imputazione ex art. 73, comma 4 T.U. stup. fa seguito l'annullamento con rinvio per la rideterminazione DEla pena in relazione al residuo reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup. concernente 50 grammi di cocaina. Valuterà, motivatamente, il giudice di rinvio la concessione o meno DEle circostanze attenuanti generiche. 27. HI LO (capo 27 a pag. 14) Va dichiarata l'estinzione per prescrizione DE reato di cui all'art. 73, comma 4, T. U. stup.; nel resto il ricorso è infondato. 27.1. Il primo motivo, nella parte attinente alla responsabilità, risulta estraneo al novero dei vizi deducibili, in quanto prospetta una rilettura, soggettiva e parziale, DE materiale probatorio, senza rispettare i limiti DE vizio c.d. di contraddittorietà processuale (cfr. sopra paragrafo 2.1.2.). Le censure coltivate, inoltre, ripropongono, senza elementi di novità, questioni di fatto già esaurientemente risolte dal giudice di merito sulla base di apprezzamenti insindacabili in questa sede (pagg. 124-130). 27.2. L'ulteriore parte DE primo motivo è fondata nei limiti già esposti nella parte generale: paragrafo 3.6.1. sul concorso apparente di norme e concorso formale dei reati di cui all'art. 73 commi 1 e 73 comma 4 T.U stup.; paragrafo 3.6.3. sui rapporti tra art. 74, comma 6 e art. 73 T.U. stup.; paragrafo 3.6.4. sul reato di cui al capo 27). 27.3. Il secondo motivo, che lamenta l'esclusione DEla fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 T.U stup., è manifestamente infondato per le ragioni esposte nella parte generale ai paragrafi 3.6.2. e 3.6.3. for 27.4. È assorbito il terzo motivo concernente diniego DEle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità DE trattamento sanzionatorio. 27.5. La sentenza va annullata nei termini chiariti al paragrafo 3.6.4. All'annullamento senza rinvio (per prescrizione) DEla imputazione ex art. 73, comma 4 T.U. stup. fa seguito l'annullamento con rinvio per la rideterminazione DEla pena in relazione al residuo reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup. concernente 50 grammi di cocaina. Valuterà il giudice di rinvio se concedere o meno le circostanze atten uanti generiche. 143 A 28. RE BI (capo 27 a pag. 14) Va dichiarata l'estinzione per prescrizione DE reato di cui all'art. 73, comma 4, T. U. stup.; nel resto il ricorso è infondato. 28.1. Il primo motivo, che attiene al punto DEla responsabilità, risulta estraneo al novero dei vizi deducibili, in quanto prospetta una rilettura, soggettiva e parziale, DE materiale probatorio, senza rispettare i limiti DE vizio c.d. di contraddittorietà processuale (cfr. sopra paragrafo 2.1.2.). Le censure coltivate, inoltre, ripropongono, senza elementi di novità, questioni di fatto già esaurientemente risolte dal giudice di merito sulla base di apprezzamenti insindacabili in questa sede (pagg. 124-130). 28.2. Il secondo motivo è fondato nei limiti già esposti nella parte generale: paragrafo 3.6.1. sul concorso apparente di norme e concorso formale dei reati di cui all'art. 73 commi 1 e 73 comma 4 T.U stup.; paragrafo 3.6.2. sulla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 T.U. stup.; paragrafo 3.6.3. sui rapporti tra art. 74, comma 6 e art. 73 T.U. stup.; paragrafo 3.6.4. sul reato di cui al capo 27). 28.3. È assorbito il terzo motivo concernente diniego DEle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità DE trattamento sanzionatorio. 28.4. La sentenza va annullata nei termini chiariti al paragrafo 3.6.4. All'annullamento senza rinvio (per prescrizione) DEla imputazione ex art. 73, comma 4 T.U. stup. fa seguito l'annullamento con rinvio per la rideterminazione DEla pena in relazione al residuo reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup. concernente 50 grammi di cocaina. Valuterà il giudice di rinvio se concedere o meno le circostanze attenuanti generiche. 29. TI CE (capo 27 a pag. 14). Va dichiarata l'estinzione per prescrizione DE reato di cui all'art. 73, comma 4, T. U. stup.; nel resto il ricorso è infondato. 29.1. Il primo e il secondo motivo, che riguardano l'affermazione di responsabilità, risultano estranei al novero dei vizi deducibili, in quanto prospetta una rilettura, soggettiva e parziale, DE materiale probatorio, senza rispettare i limiti DE vizio c.d. di contraddittorietà processuale (cfr. sopra paragrafo 2.1.2.). Le censure coltivate, inoltre, ripropongono, senza elementi di novità, questioni di fatto già esaurientemente risolte dal giudice di merito sulla base di apprezzamenti insindacabili in questa sede (pagg. 130 - 131). 29.2. Il terzo motivo, che lamenta l'esclusione DEla fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 T.U stup., è manifestamente infondato per le ragioni esposte nella parte generale ai paragrafi 3.6.2. e 3.6.3. 144 A 29.3. Il quarto motivo è fondato nei limiti già esposti nella parte generale: paragrafo 3.6.1. sul concorso apparente di norme e concorso formale dei reati di cui all'art. 73 commi 1 e 73 comma 4 T.U stup.; paragrafo 3.6.4. sul reato di cui al capo 27). 29.4. È assorbito quinto motivo concernente diniego DEle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità DE trattamento sanzionatorio. 29.5. La memoria difensiva, che ripercorre alcuni dei motivi di ricorso, non introduce elementi nuovi o diversi idonei a condurre a una diversa decisione. 29.6. La sentenza va annullata nei termini chiariti al paragrafo 3.6.4. All'annullamento senza rinvio (per prescrizione) DEla imputazione ex art. 73, comma 4 T.U. stup. fa seguito l'annullamento con rinvio per la rideterminazione DEla pena in relazione al residuo reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup. concernente 50 grammi di cocaina. Valuterà il giudice di rinvio se concedere o meno le circostanze attenuanti generiche. 30. AL IE (capo 1 a pag. 23, capi 2, 3, 6, 7, 8, 17, 17bis a pagg. 23 -26). Il ricorso è fondato limitatamente alla affermazione di responsabilità per il DEitto di cui al capo 3); nel resto è inammissibile. 30.1. È fondato il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità in ordine al DEitto di cui al capo 3 (consistente nella cessione a LD DR e OF NI di 1 chilogrammo di marijuana con cadenza settimanale. -intercettata inIl giudizio di colpevolezza riposa su una conversazione ambientale svoltasi tra AL DY, figlio LLimputato, e la propria fidanzata, - all'interno LLautovettura DE ragazzo. È AL DY che racconta DEla "imponente" attività di spaccio messa in piedi dal padre. La Corte di appello formula valutazioni contrastanti e non logicamente ricomponibili circa la effettiva rispondenza al vero dei dati riferiti, in quel contesto, da AL DY: - prima sostiene che quantitativi di stupefacenti e prospettive di guadagno sono esagerati e quindi inverosimili tanto da ritenere che "probabilmente" AL DY mirava a "impressionare" la ragazza (pag. 214); - poi, smentendo l'assunto precedente e contraddicendosi all'interno DEla medesima articolata proposizione, afferma che: "non esiste ragione per non credere che AL DY, quando diceva alla fidanzata che il padre cedeva a LD e OF la marijuana che acquistava all'ingrosso. Allo SO modo gli 145 A si deve credere quando afferma che ne cedeva un chilogrammo alla volta, anche se può dubitarsi DE fatto che i due siano stati effettivamente in grado di vendere un tale quantitativo con cadenza settimanale" (pag. 215). Tale incedere argomentativo incorre nel vizio di contraddittorietà DEla motivazione (vizio diverso da quello di "contraddittorietà processuale") che consiste nel concorso di proposizioni concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione LLuna implichi necessariamente e univocamente la negazione LLaltra e viceversa (Sez. U, n. 20804 DE 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina). 30.2. Il secondo motivo, che invoca ai sensi LLart. 73 comma 5 T.U. stup. la riqualificazione DEle condotte di cui ai capi 2), 3), 7), 17 bis), è manifestamente infondato per le ragioni esposte sopra ai paragrafi 3.6.2. e 3.6.3. 30.3. Il terzo motivo, che concerne la sussistenza DE reato associativo contestato al capo 1, è manifestamente infondato alla luce di quanto osservato nella parte generale al paragrafo 3.5.8. Inoltre le censure devolvono questioni di merito inammissibili in questa sede. 30.4. Il quarto motivo, che contesta la sussistenza DEla recidiva, è generico, in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito sulla scorta di una adeguata motivazione (pag. 225). 30.5. Il quinto motivo, che attiene al mancato accoglimento LLaccordo raggiunto con il Pubblico ministero sulla applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. L'imputato ha optato per il giudizio abbreviato, così di fatto rinunciando a coltivare la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. nei successivi gradi di giudizio secondo il moDElo disegnato dall'art. 448 cod. proc. pen. È precluso in sede di giudizio abbreviato vaglio DE precedente rigetto di richiesta di applicazione DEla pena (Sez. 2, n. 22386 DE 10/05/2013, Cicciarelli, Rv. 255943 01, che si è pronunciata proprio in relazione a un'ipotesi di rigetto DEla richiesta di applicazione DEla pena da parte DE giudice). La conclusione costituisce espressione DE più generale principio di incompatibilità tra i ridetti riti speciali: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti DEle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità LLuno nell'altro; nessuna disposizione, DE resto, disciplina la trasformazione DE giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività, viceversa, è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà LLimputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento (cfr. per tutte Sez. U, n. 12752 DE 11/11/1994, Abaz, Rv. 199397). 146 Siffatto sistema ha trovato anche l'avallo di conformità alla Costituzione ad opera DEla Consulta (sentenza n. 225 DE 2003), che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale LLart. 448, comma 1, con riferimento agli artt. 1, 24, 97 e 11 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice possa, anche all'esito DE giudizio abbreviato, pronunciare sentenza di accoglimento DEla richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.. 30.6. Il sesto motivo, afferente al diniego DEle attenuanti generiche e alla commisurazione DEla pena, è manifestamente infondato alla luce dei rilievi svolti su detti punti dalla Corte di appello (pag. 225). 30.7. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al capo 3); il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. 31. RD LO TI (capi 15 e 16 a pagg. 11 e 12). Il ricorso è inammissibile. L'imputato è stato ritenuto partecipe DEla associazione di narcotraffico riferibile a SP IO, qualificata ai sensi LLart. 74, comma 6 T.U stup. (capo 15), nonché giudicato colpevole di aver ceduto a terzi 5 grammi di cocaina (art. 73, comma 5 T.U stup. - capo 16). 31.1. Il primo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la sussistenza DE sodalizio per le considerazioni svolte al paragrafo 3.5.4. cui si rimanda. Il ME motivo generico quando sostiene l'assenza di prova circa la condotta partecipativa LLimputato. Nessuno specifico confronto viene effettuato con la tenuta DEla motivazione offerta alle pagine 107-110 DEla sentenza impugnata: la prova DE reato è fornita dal contenuto molto chiaro DEle conversazioni intercettate che rivelano una piena comunanza di scopo tra l'imputato e gli altri sodali (cfr. anche pagg. 128 e 129 sentenza di primo grado). 32.2. il secondo motivo, riguardante la responsabilità LLimputato per il reato di cui al capo 16, è aspecifico. La censura si affida a generici assunti di fatto, privi di reale confronto con le ragioni DEla decisione che si fonda sui risultati intercettativi (pagg. 101 e 102). 32.3. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati alla luce DEle risposte già fornite dalla Corte di appello sulla sussistenza DEla recidiva e sul trattamento sanzionatorio (pagg. 111 e 112). 32.4. Il ricorso va dichiarato inammissibi le 32. LL SC e IN AM (capo A a pag. 21). I ricorsi sono fondati. 147 32.1. Deve trovare accoglimento il motivo, comune ai ricorrenti, inerente alla ritenuta sussistenza di una struttura organizzata riconducibile al reato di cui all'art. 74, T.U. stup. Sul punto la sentenza impugnata risulta DE tutto priva di motivazione, nonostante la presentazione di specifici motivi di appello. Si rimanda ai più puntuali rilievi svolti al paragrafo 3.5.7. 32.2. I restanti motivi sono assorbiti. Consegue l'annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata. 33. Conclusioni Gli argomenti svolti conducono a: annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di HI LO, RE BI, FI IE, TI CE, limitatamente al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 309/1990, di cui al capo 27), perché estinto per prescrizione con conseguente rinvio al giudice di merito per la rideterminazione DE trattamento sanzionatorio;
rigettare nel resto dei ricorsi dei medesimi imputati;
- annullare in toto con rinvio la medesima sentenza nei confronti di IN AM, LL SC, EL NI per emendare i vizi motivazionali in punto di responsabilità e, nel caso, rispondere ai motivi ritenuti assorbiti;
-· annullare parzialmente con rinvio la sentenza nei confronti di AL IEe MA LO in punto di affermazione di responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 3) e 2) DEla rubrica;
dichiarare inammissibili nel resto i ricorsi;
- annullare con rinvio la sentenza nei confronti di OR NN, limitatamente al ruolo apicale a lui ascritto al capo 27.27); rigettare nel resto il ricorso;
- annullare con rinvio la sentenza nei confronti di IA SC, limitatamente al diniego DEla continuazione;
rigettare nel resto il ricorso;
annullare con rinvio la sentenza nei confronti di IL LU, LO VA e LI AN limitatamente al trattamento sanzionatorio;
rigettare nel resto i ricorsi di IL e LI (LO ha proposto solo motivi attinenti al punto annullato); - rigettare in toto il ricorso di MA ZO, che va condannato al pagamento DEle spese processuali;
dichiarare inammissibili i ricorsi FO LO, IN NN, DO RD, CI GJ, TO NO, Di SA UR, De TA SA, UD VA, OF LO, RT DA VA, AR VA EL, CU NI, TO PE, AL PE, 148 A NN LO, RD LO TI, che vanno condannati al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore DEla Cassa DEle ammende. Infine De TA SA, Di SA UR, UD VA, CI GJ devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla Associazione nazionale antimafia "Alfredo Agosta" -unica parte civile che ha partecipato al giudizio di legittimità, inviando una memoria spese che possono liquidarsi in - complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN AM, LL SC, EL NI, con rinvio per il giudizio ad altra sezione DEla Corte di appello di SI. Annulla la predetta sentenza nei confronti di AL IE, limitatamente al capo 3), e nei confronti di MA LO, limitatamente al capo 2), con rinvio per il giudizio ad altra sezione DEla Corte di appello di SI;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Annulla la detta sentenza nei confronti di OR NN, limitatamente al ruolo di cui all'art. 74, comma 1, d.p.r. 309/1990, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione DEla Corte di appello di SI;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di HI LO, RE BI, FI IE, TI CE, limitatamente al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 309/1990, di cui al capo 27), perché estinto per prescrizione, e annulla la detta sentenza con rinvio ad altra sezione DEla Corte di appello di SI per la determinazione DE trattamento sanzionatorio;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati. Annulla la medesima sentenza nei confronti di IA SC, limitatamente al diniego DEla continuazione, con rinvio per il giudizio ad altra sezione DEla Corte di appello di SI;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla la predetta sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di IL LU, LO VA e LI AN, con rinvio per il giudizio ad altra sezione DEla Corte di appello di SI;
rigetta nel resto i ricorsi DEla IL e DE LI. Rigetta il ricorso di MA ZO, che condanna al pagamento DEle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di: FO LO, IN NN, DO RD, CI GJ, TO NO, Di SA UR, De TA SA, 149 A UD VA, OF LO, RT DA VA, AR VA EL, CU NI, TO PE, AL PE, NN LO, RD LO TI e li condanna al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati De TA SA, Di SA UR, UD VA, CI GJ alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile associazione nazionale antimafia "Alfredo Agosta", che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 16/02/2024 Il Presidente I Consiglieri estensori Rossella Catena Alfredo Guardiano Foy Gay TT AR IN CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 APR 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Quaujuuse 150