Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2024, n. 17014
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Sentenza 16 febbraio 2024

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In tema di divieto di "bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, sicché non opera il suddetto divieto nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per associazione mafiosa e di altro procedimento intentato per associazione di narcotraffico finalizzata all'agevolazione del medesimo clan mafioso.

In sede di giudizio abbreviato è precluso il vaglio del precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena.

In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato dopo l'ammissione del rito non sono utilizzabili nei confronti degli altri coimputati, in quanto l'accesso al rito speciale preclude, a parte le eccezioni normativamente regolate, l'introduzione di nuovi elementi sui quali fondare l'accusa già formulata nel capo di imputazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2024, n. 17014
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17014
    Data del deposito : 16 febbraio 2024

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