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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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15 luglio 2022
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20 agosto 2022
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Art. 20. (( (Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile). )) (( 1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 1, l'imprenditore puo' dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile . A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.
2. Se l'imprenditore ha chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, o ne dispone la revoca. ))
2. Se l'imprenditore ha chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, o ne dispone la revoca. ))
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- 1. Giustizia e intelligenza artificiale tra l’AI ACT e il disegno di legge italiano. L’insostituibilità del giudice, il metodo e l’argomentazione giuridicaRosita D'Angiolella · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 30 luglio 2025 · 1
Sommario: Premessa – 1. Il Regolamento (UE) 2024/1689: i sistemi ad alto rischio e l'amministrazione della Giustizia – 2. Il disegno di legge italiano sull'Intelligenza Artificiale e l'esigenza di rafforzamento delle garanzie costituzionali in materia di giustizia – 3. Intelligenza Artificiale e Giustizia: l'insostituibilità del giudice e l'argomentazione giuridica. Premessa Prima ancora dell'entrata in vigore dell'AI ACT e della presentazione alle Camere del disegno di legge di iniziativa governativa sull'intelligenza artificiale, ho avuto l'occasione di scrivere su questa rivista sull'uso dell'intelligenza artificiale nei processi decisionali e della centralità del ruolo …
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Giurisprudenza • 131
- 1. Corte d'Appello Roma, decreto 26/06/2025Provvedimento: […] D'altra parte, sotto il profilo strettamente giuridico deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 20 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, non si applicano nei confronti dell'imprenditore che abbia presentato istanza di accesso alla composizione negoziata, gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545 duodecies del codice civile.Leggi di più...