Sentenza 27 novembre 2018
Massime • 1
In tema di intercettazioni di flussi comunicativi, l'indisponibilità dell'algoritmo utilizzabile per la decriptazione dei dati informatici non determina alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che l'interessato può avvalersi della procedura prevista dall'art. 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen. per verificare il contenuto delle captazioni, ma non può anche pretendere un controllo diretto mediante l'utilizzo esclusivo e non mediato del programma di decriptazione.
Commentari • 3
- 1. Le nuove tecnologie e l’agenda del Codice di Procedura PenaleMichele Di Salvo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
È stata la volta dei Trojan, per intercettare non solo telefonate, messaggi ed email, ma anche per “usare” i cellulari come microspie ambientali. È stata la volta dei sistemi di indagine sociale, attraverso lo scraping e il monitoraggio dati su gruppi social. È stata anche la volta delle chat semi o del tutto crittate, tra gruppi su messanger e telegram. Se la criminalità sempre più adotta le nuove tecnologie come strumento “del mestiere”, anche gli inquirenti non stanno a guardare. L'ultima novità – apparentemente ultima – vede il caso dell'uso dei criptofonini, cellulari anche di uso comune con software modificati (generalmente basati su android) per sfruttare vpn o reti non …
Leggi di più… - 2. Sky ECC e criptofonini: legittima acquisizione da autorità estera con OIE (Cass. 44047/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2024
Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …
Leggi di più… - 3. Quattro miti da sfatare sull’intercettazione dei cellulari BlackBerryRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 aprile 2023
Cass. pen., Sez. VI, sentenza 28 febbraio 2023, n. 8714 Abstract Nella sentenza in esame si pone la questione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni su apparecchi cellulari Blackberry che sono particolari perché, per la captazione, richiedono la c.d. tecnica dell'instradamento e, per la decriptazione dei messaggi, necessitano dell'intervento all'estero del produttore del device, acquisendo quindi il contenuto dei messaggi come documento informatico. The sentence in question raises the question of the usability of the results of the interception of communications on Blackberry mobile devices which are particular because, for the uptake, they require the …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2018, n. 14395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14395 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2018 |
Testo completo
14395-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1981/2018 - Presidente - Anna Petruzzellis UP 27/11/2018- AS Ricciarelli R.G.N. 30081/2018 Angelo Capozzi Alessandra Bassi Antonio Costantini Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. TA ER nato a [...] il [...] 2. D'RI PP nato a [...] il [...] 3. TI MI nato a [...] il [...] 4. IN RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2018 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di IN RE ed il rigetto dei ricorsi di TA ER, D'RI PP e TI MI;
uditi i difensori, l'avv. Valerio Spigarelli in difesa di TI MI -, l'avv. Raffaele Corrado Oliviero e l'avv. Eliana Furlan in difesa di D'RI PP e l'avv. MA Cesaretti in difesa di TA ER che hanno- insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. MI TI, ER TA, RE LA IN e PP D'RI ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 26 Settembre 2016: 1) quanto a TI, ha rideterminato la pena in anni dodici di reclusione ed euro 120.000 di multa, confermando la responsabilità per il delitto di illecita importazione di cocaina, ex artt. 110 e 112, comma 1, n. 2, cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, del d.P.R. 9 settembre 1990, n.309, 3 e 4, I. 16 marzo 2006, n. 146 (capo B) e il delitto di tentata illecita importazione di cocaina ex artt. 56, 110, 112 comma 1, n. 2 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 settembre 1990, n.309, 3 e 4 I. I. 16 marzo 2006, n. 146 (capo C ed E); 2) quanto a D'RI e TA, ha rideterminato la pena in anni tredici di reclusione ed euro 130.000 di multa ciascuno, confermando la responsabilità per il delitto di illecita importazione di cocaina in ingente quantità ex artt. 110, 112, comma 1, n.2, cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. cit., 3 e 4 I. 16 marzo 2006, n. 146 (capo B); 3) per IN, preso atto del concordato intervenuto tra le parti, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa, revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ex art. 28 e ss cod. pen., confermando la condanna in ordine al delitto di illecita importazione di cocaina ex artt. 56, 110, 112, comma primo, n.2, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/90, 3 e 4 I. 146/2006 (capo E). Il capo B) vede D'RI, TA e TI concorrenti, unitamente ad altri soggetti per i quali si è proceduto separatamente (in numero superiore a cinque), nell'importazione da Santo Domingo, ove operava altro complice (AN) in contatto con il fornitore noto come "Er Banana", dell'ingente quantitativo di chilogrammi 283,145 di cocaina tagliata con sostanza pericolosa per i consumatori (Levamisolo), occultata all'interno di un container giunto per mezzo di una nave al porto di Genova, tra il giugno e il 18 settembre 2013. I capi C) e E) vedono TI, quale finanziatore e destinatario, e IN, limitatamente al capo E), concorrere con altri soggetti, nel tentativo di importare da Santo Domingo, sempre per mezzo del complice che ivi operava (AN) in contatto con il fornitore "Er Banana", per mezzo di corrieri che avrebbero dovuto occultare chilogrammi 50 e 60 di cocaina, sostanza stupefacente che sarebbe dovuta giungere in Italia all'interno di bagagli, su 2 い organizzazione del TI, in transito all'aeroporto di Fiumicino, fatti avvenuti rispettivamente il 29 giugno 2013 ed il 10 e 28 luglio 2013. 2. MI TI deduce i seguenti motivi.
2.1. Inutilizzabilità ex art. 189, 191, 268 e 271 cod. proc. pen. degli esiti delle intercettazioni di comunicazioni effettuate tra apparati cellulari "BlackBerry" attraverso l'applicazione di messaggistica denominata "BlackBerry Messenger" in difetto di applicazione delle necessarie procedure rogatoriali. Si osserva che le intercettazioni di comunicazioni all'estero sarebbero inutilizzabili in quanto eseguite in difetto di applicazione delle necessarie rogatorie internazionali in Canada. Risulta, infatti, il carattere eterogeneo del meccanismo tecnico impiegato ai fini della captazione delle chat scambiate, consistente in un algoritmo tutelato dalla proprietà industriale della "BlackBerry", il quale si differenzia dal meccanismo comunemente denominato come "istradamento": i circuiti su cui viaggiano le informazioni e avvengono i processi di trattamento dei dati sono collocati in territorio canadese, tanto che l'intera fase di captazione, decodificazione e ritrasmissione, cui segue l'instradamento del duplicato del messaggio decriptato, si svolgerebbe all'estero; ciò che viene messo a disposizione delle autorità italiane sarebbe il risultato algebrico dell'applicazione dell'algoritmo in possesso della casa madre attraverso l'esclusivo utilizzo del software installato sul server canadese. L'impiego delle tecniche sopra descritte precluderrebbe di prendere conoscenza e di verificare direttamente e senza intermediazioni l'integrità del contenuto comunicativo oggetto di tale apprensione occulta;
prerogativa che costituisce una garanzia minima accordata al ricorrente. Da quanto sopra se ne desume l'illegittimità della modalità di apprensione di tali comunicazioni rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 268 e ss. cod. proc. pen., alla cui violazione consegue l'inutilizzabilità ex art. 271, comma 1, cod. proc. pen. L'attività spontaneamente posta in essere dall'azienda canadese al fine di soddisfare una richiesta di collaborazione investigativa proveniente dall'autorità giudiziaria italiana, configurerebbe una attività di intercettazione clandestina, tenuto conto del carattere occulto delle captazioni per loro natura irripetibile. In tal modo si realizzerebbe un'inammissibile ed irragionevole aggiramento dei divieti probatori posti dalla disciplina che autorizza le intercettazioni di comunicazione in relazione al combinato disposto degli artt. 189, 191 cod. proc. pen., oltre che della lesione della riserva di legge prevista dal'art. 15 Cost. in merito al diritto di comunicare riservatamente, garanzia che non può essere superata facendo ricorso alla categoria della prova atipica. 3 내 2.2. Violazione del combinato disposto degli artt. 110 cod. pen. e artt. 73, commi 1 e 6, 80, comma 1, lett. b), e comma 2, d.P.R. 9 settembre 1990, n. 309 in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al capo B) di imputazione, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. Si censura la qualificazione in termini di "presunta adesione" del TI alla "proposta" formulatagli dal AN nei giorni tra il 6 e 8 settembre 2013, quale contributo causale integrante il concorso dell'imputato nel reato di cui al capo B) della rubrica. Irrilevante sarebbe anche l'asserita dazione della somma di euro 15.000 del TI al AN, condotta valutata idonea ad integrare il contributo causale a titolo di concorso nel reato di cui al capo B), in quanto realizzatasi in epoca successiva al sequestro del carico dello stupefacente avvenuto il 18 settembre 2013; circostanza che fa assumere a tale condotta la valenza di un post factum irrilevante ai fini del perfezionamento del reato, non è idonea, quindi, a supplire all'irrilevanza causale della presunta "adesione morale" necessaria ai fini del concorso di persone contestata.
2.3. Vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità relativa al capo B), quanto a criteri di valutazione delle dichiarazioni rese da AN in ordine alla chiamata in correità di TI. La dichiarazione di AN non sarebbe stata sottoposta ad attenta verifica circa la sussistenza del riscontro estrinseco e specifico richiesto ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; i Giudici di merito hanno assegnato rilievo ai fini della dimostrazione del contributo causale del TI, alle dichiarazioni di AN in ordine alla consegna di euro 15.000 fattigli pervenire dal ricorrente, tramite terza persona, al fine di risolvere problemi connessi al recupero della merce;
in ordine a tale episodio non esisterebbero elementi di riscontro, circostanza ammessa dai Giudici di merito. La motivazione in ordine all'accertamento delle condotte attribuite al TI risulterebbe contraddittoria ed illogica. Illogicità dellaintrinsecamente motivazione che si può apprezzare dalla forzata interpretazione assegnata alla comunicazione tra AN e AS AF del 10 ottobre 2013, inidonea ad assumere significativa valenza in quanto avvenuta in epoca successiva al sequestro della merce. Emergerebbe il carattere meramente congetturale della consequenzialità tra il comportamento contestato al TI quanto al capo B) e il precedente investimento da lui operato nella primavera del 2013 di cui alle altre imputazioni.
2.4 Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed omessa motivazione in ordine al delitto di cui al capo B), circa la censurata attendibilità di AN con riferimento alla ricostruzione della riunione del 2 agosto 2013. 4 し Era stato infatti rilevato nei motivi di appello che il riferimento ad un quinto uomo definito come "palestrato" ed al fianco del TI, non trovasse alcuna conferma nelle emergenze processuali, compresa la relazione di polizia giudiziaria che ne aveva rendicontato in maniera analitica lo svolgimento. Poiché tale soggetto era stato indicato dal AN, quanto a fattezze e parentela (nipote di TI), come autore, per conto del ricorrente, della consegna della Е somma di euro 15.000 allo stesso AN, si era avanzato motivata critica a tale parte della dichiarazione del collaborante ipotizzando che avesse inteso precostituire un riscontro alle dichiarazioni rese sul punto: deduzione che non ha trovato risposta alcuna.
2.5. Violazione degli artt. 15 cod. pen. e dell'art. 73 del d.P.R. cit. quanto a violazione del principio del ne bis in idem sostanziale in quanto il delitto di cui al capo C) di imputazione dovrebbe essere assorbito in quello di cui al capo E). I tentativi di importazione della sostanza contestati nelle due citate imputazioni avevano riguardato l'unitaria programmazione dell'importazione a mezzo di corriere aero della sostanza stupefacente;
circostanza che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a ritenere che i due episodi avevano realizzato una progressione criminosa che, per il principio dell'assorbimento, integrerebbe un unico reato.
2.6. Vizi cumulativi di motivazione e violazione degli artt. 3 e 4 della l. 16 marzo 2006, n. 146, in relazione all'applicazione dell'aggravante della "transnazionalità" con riferimento alle imputazioni contestate a TI;
detta aggravante è stata valutata sussistente unicamente a cagione della natura transfrontaliera delle operazioni di importazione, ma non anche per la esistenza di un gruppo criminale organizzato che necessita di una pur rudimentale organizzazione ed una minima stabilità del vincolo tra i partecipi. La Corte territoriale, invece, in assenza di tali elementi essenziali, ha ritenuto sussistente la citata aggravante sulla base dell'esistenza di una mera pluralità di persone"; il gruppo criminale organizzato operante all'estero sarebbe stato ricostruito sulla base di un automatismo interpretativo fondato su mere congetture.
2.7. Vizi cumulativi di motivazione in ordine alla determinazione della pena irrogata. La sentenza impugnata, con mere clausole di stile, ha fatto riferimento all'ingente quantità dello stupefacente, senza valutare lo scarso contributo causale del ricorrente e senza enunciare i criteri di quantificazione degli aumenti operati a titolo di continuazione per i capi C) ed E).
3. ER TA deduce i motivi di seguito indicati. 5 し 3.1 Vizi cumulativi di motivazione e violazione degli artt. 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e degli artt. 73 e 80 d.P.R. cit. La Corte di appello non ha motivato in ordine alle censure formulate in quella sede dalle quali era stata rilevata la mancata indicazione degli elementi da cui desumere che TA, di cui era stata apprezzata un'attività compatibile con un'operazione di importazione di frutta dal Centro America, fosse consapevole del contenuto illecito del container. La Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto tale consapevolezza dalle varie condotte poste in essere dal TA, condotte di per sé neutre ed in linea con una effettiva importazione di frutta.
3.2 Vizi cumulativi di motivazione e violazione degli artt. 62-bis, 69, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in merito al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
4. RE IN deduce la mancata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. circa la carenza di elementi probatori in relazione alla consapevolezza di IN di essersi recato a Santo Domingo per le finalità oggetto dell'imputazione di cui al capo E) della rubrica.
5. PP D'RI deduce i motivi seguito indicati.
5.1. Contraddittorietà, illogicità della motivazione e travisamento della prova. La condanna a carico del D'RI non ha adeguatamente valutato i due profili che i Giudici di merito hanno valorizzato ai fini della ritenuta responsabilità. Si reputa infatti illogico definire un errore irrilevante in tal senso la Corte di appello quello in cui era incorso il Tribunale che aveva scambiato il nominativo di AN con quello di DE TE, in tal modo non apprezzando adeguatamente la circostanza che D'RI non conoscesse il recapito telefonico di AN, circostanza niente affatto secondaria ai fini della ritenuta colpevolezza. Analoga censura viene mossa in relazione alla valorizzazione dell'incontro del 2 Agosto 2013 tra D'RI e DE TE all'interno di un bar sito ai Colli Anieni un'ora e mezza prima di quello avvenuto in Piazza Esedra che ha coinvolto DE TE, NO e TI e AR, durante il quale sono state prese importanti decisioni in ordine alla importazione dello stupefacente da Santo Domingo. Se realmente D'RI fosse stato interessato al contenuto dell'incontro avvenuto successivamente, la sua presenza sarebbe stata necessaria in quanto soggetto addetto all'operazione di importazione e, quindi, indispensabile ai fini della sua buona riuscita. 6 Detta circostanza, unitamente all'assenza di rapporti tra il ricorrente e AN, che non gradiva la persona del ricorrente, farebbe ritenere che non abbia fondamento alcuno la dichiarata responsabilità.
5.2. Violazione di legge in relazione all'aggravante dell'art. 4, I. 16 marzo 2006, n. 146, in quanto sussistente una immedesimazione tra l'associazione nazionale e il gruppo organizzato estero. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso di MI TI deve essere rigettato, mentre quelli di ER TA, IN RE e D'RI PP devono essere dichiarati inammissibili in quanto manifestamente infondati e generici.
2. Il ricorso di MI TI deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
2.1. Manifestamente infondato e generico, in quanto reiterativo di identica questione correttamente esaminata dalla Corte territoriale, risulta il primo motivo posto dalla difesa di MI TI, a mezzo del quale si censura la decisione impugnata nella parte in cui ritiene utilizzabili le intercettazioni della messaggistica "BlackBerry Messenger" pur in difetto di applicazione delle necessarie procedure rogatoriali ed in violazione del diritto di difesa perché non sarebbe consentito l'accesso ai codici dell'algoritmo che consente la decriptazione autonoma dei messaggi. Consolidato risulta ormai la giurisprudenza di questa Corte relativa a caso identico a quello oggetto di esame, a mente della quale sono utilizzabili, senza necessità di rogatoria, gli esiti di intercettazioni di comunicazioni in "chat" protette tramite il servizio c.d. "pin to pin" gestito tramite "server" collocato in territorio estero, ma i cui dati siano stati registrati nel territorio nazionale, per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica (Fattispecie relativa a captazione, avvenuta con un server della società canadese che garantisce il servizio, di dati telematici relativi a comunicazioni avvenute tra gli indagati, attraverso apparecchi "Blackberry" con il sistema c.d. "pin to pin", poi trasmessi in originale dalla sede italiana del gestore direttamente sulla memoria informatica centralizzata degli uffici della Procura della Repubblica, dove sono stati letti, registrati e verbalizzati) (Sez. 6, n. 1342 del 04/11/2015, dep. 2016, Brandimarte, Rv. 267184, ma anche Sez. 6, n. 52925 del 04/11/2016, Campanella, non mass.; Sez. 4, n. 16670 del 08/04/2016, Fortugno, Rv. 266983; Sez. 6, n. 39925 del 22/09/2015, Solimando, non mass.; Sez. 3, n. 50452 del 10/11/2015, Demce, non mass.; Sez. 6, n. 39449 del 22/09/2015, 5 7 Petrusic, non mass.), e ciò perché la captazione e registrazione dei flussi delle comunicazioni che transitano dalle centrali collocate in Italia si svolge comunque su tale territorio (Sez. 6, n. 18480 del 12/12/2015, Zinghini, non mass.; sez. 6, n. 10051 del 3/12/2007, Ortiz, Rv 239459). Sotto tale profilo si osserva che la complessa analisi tecnica del ricorrente in ordine al funzionamento della comunicazione a mezzo chat del sistema di messaggistica utilizzato dalla BlackBerry, non riesce a contrastare il dato incontestato relativo alla circostanza che il messaggio sia stato, o inviato dall'Italia, o ivi giunto, essendo irrilevante in quale frangente sia intervenuta la criptazione e decriptazione dello stesso da parte del sistema informatico (in Italia ed all'estero) contenuto nell'apparato telefonico e nel server della azienda che gestisce il servizio di messaggistica in questione. La disciplina relativa all'intercettazione dei flussi di comunicazioni ex art. 266-bis cod. proc. pen., infatti, non differisce in alcun modo (se non in ordine alle modalità tecniche ed operative) da quanto normalmente avviene in ipotesi di captazioni di conversazioni effettuate attraverso apparati mobili (in tal senso Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi, Rv. 268228) la cui intercettazione neppure necessita di rogatoria internazionale allorché l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avviene in Italia, essendo indifferente che si tratti di utenza mobile italiana in uso all'estero ovvero di utenza mobile straniera in uso in Italia;
il ricorso alla rogatoria è richiesto solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni 0 conversazioni transitanti unicamente su territorio di altro stato (Sez. 4, n. 9161 del 29/1/2015, Andreone, Rv. 262441). In ordine alle concrete modalità attraverso cui sono effettuate le operazioni di decriptazione della messaggistica in argomento, inoltre, è stata anche evidenziata la legittimità delle operazioni di messa in chiaro di messaggi critpati (anche in tal caso scambiati mediante sistema Blackberry), effettuata dalla polizia giudiziaria delegata attraverso la nomina, anche senza particolari formalità, di ausiliari tecnici ed il ricorso alla spontanea collaborazione da parte del produttore del sistema operativo in ordine all'algoritmo necessario per la decifrazione (Sez. 3, n. 5818 del 10/11/2015, dep., Agresta, Rv. 266267). La deduzione a mente della quale il ricorrente, non disponendo dell'algoritmo attraverso quale interpretare i dati informatici connessi alle comunicazioni contenute nelle conversazioni della messaggistica oggetto di intercettazioni, non potrebbe verificarne la corrispondenza, risulta generica ed aspecifica. Tutti i flussi di comunicazioni che avvengono a mezzo di apparati informatici, da quando gli stessi sono stati digitalizzati, risultano meri dati informatici (bit) che solo grazie ad adeguati sistemi tecnicamente evoluti possono consentire 19 4 l'analisi ed intelligibilità del relativo traffico. La circostanza che per taluni di essi siano previsti sistemi ulteriori e non di libero accesso alla decriptazione, ma chiusi e di esclusiva proprietà in capo ai soggetti che ne sfruttano il potenziale economico e commerciale, non consente di ritenere che tali dati siano inverificabili. Se, infatti, l'azienda che gestisce il servizio non intende cedere i sistemi e i codici a terzi, ciò non impedisce che lo stesso ricorrente possa giovarsi di tale servizio, se del caso, facendone richiesta all'autorità giudiziaria nell'ambito della procedura incidentale ex art. 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen. che 2 a ciò deputata, con richiesta di verifica delle captazioni;
evenienza di cui non si rappresenta essere stata perseguita in concreto, limitandosi il ricorrente, in forma ambivalente, da un lato a mettere in dubbio l'autenticità del contenuto di conversazione che tra l'altro non lo hanno interessato quale interlocutore, dall'altro più sommessamente di non averle potute direttamente controllare - - attraverso un utilizzo esclusivo e non mediato del sistema di decriptazione;
uso del sistema che è stato adeguatamente autorizzato ex art. 268, comma 3-bis, cod. proc. pen. tramite impianti appartenenti a privati. Deve osservarsi che i codici cifrati consentono di rendere criptati i messaggi e la decifrazione consente di renderli intellegibili, senza che possa mai giungersi & sino a modificarne il contenuto in ipotesi di loro erronea decriptazione, evenienza che il ricorrente, deducendo una omessa diretta verifica, di fatto ipotizza. -In assenza dell'algoritmo necessario alla decriptazione risulta secondo la scienza informatica impossibile avere a disposizione un testo intellegibile con contenuto in lingua italiana difforme dal reale, potendosi, al più avere, se del caso, una sequenza alfanumerica o simbolica ("stringa") priva di alcun senso, analogamente a quanto avviene in ipotesi di flussi che inviano immagini cripate: in assenza del codice di accesso alla decodifica, non si potrebbe mai addivenire alla riproduzione di una differente immagine, quanto, molto più limitatamente, delle "non immagini". Appare, allora, evidente che la censura in questa sede proposta risulta certamente generica laddove, sotto specie di una critica rivolta alla possibilità di verifica astratta nei confronti di tutte le captazioni comunque avvenute ed in assenza di circostanze che consentano, anche solo a livello ipotetico, di ritenere che sulle stesse sia stata effettuata una manipolazione, in realtà se ne contesti la legittimità, a cui sopra si è fornita adeguata risposta. RISPETTIVAMENTE 2.2. Generico, versato in fatto ed infondato risultano il secondo e terzo motivo che censurano il ritenuto concorso nel delitto di importazione di 283 chilogrammi di cocaina di cui al capo B), in uno all'erronea ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del AN. 9 Il ricorrente, sulla base dell'intervenuta adesione al progetto di importazione dello stupefacente che sarebbe intervenuta, secondo quanto riferito dal AN, tra il 6 e l'8 settembre 2013, deduce l'inconferenza di tale condotta ai fini dell'integrazione del concorso nella condotta degli altri autori, tenuto conto dell'attracco della nave che trasportava lo stupefacente al porto di Genova in data 10 settembre 2013. Il motivo risulta versato in fatto laddove il ricorrente tende ad accreditare una difforme lettura delle emergenze probatorie tale da sminuire l'apporto fornito nell'occasione. Adeguata risulta la motivazione della Corte territoriale che ha precisato essere determinante la circostanza secondo cui, ancor prima che la nave con il carico di droga attraccasse al porto di Genova, fosse stato concluso l'accordo con AN teso ad acquistare parte del carico che non era ancora giunto in Italia e, conseguentemente, l'importazione non ancora conclusa. Proprio a cagione della non perfezionata importazione e in considerazione del previo intervenuto accordo teso all'acquisto di quota parte del carico già finanziato attraverso la precedente dazione della somma di euro 150.000 al AN (somma corrisposta per l'importazione dello stupefacente non andata in porto di cui ai capi C ed E), ha consentito di far ritenere sussistente la responsabilità a titolo di concorso di MI TI che aveva così contribuito all'importazione. Né trova evidenza nella motivazione della sentenza la circostanza che l'accordo sarebbe avvenuto solo in data prossima all'arrivo dello stupefacente in Italia. Il ricorrente non si confronta con le affermazioni della Corte di merito secondo cui il contatto tra TI e AN, avvenuto dopo l'incontro del 2 agosto 2013 e durante il quale il primo non aveva accettato la proposta tesa a partecipare quale finanziatore a tale importazione (in realtà si afferma che era titubante circa l'offerta e che fosse UG AR a non essere d'accordo), sia poi stata accettata all'esito di contatti avvenuti anche prima dell'incontro attestato per il 6-8 settembre 2013 dalle dichiarazioni di AN. Attraverso la deduzione, quindi, il ricorrente tende a diversamente apprezzare la circostanza che la somma già affidata a LO per l'importazione della sostanza stupefacente che sarebbe dovuta arrivare per mezzo dei corrieri in Italia (capi C ed E), era stata declinata a finanziare tale ultima operazione senza soluzione di continuità; evenienza che, sulla base della lineare ricostruzione operata dai Giudici di merito, rendeva ancora più marcato il ruolo nell'importazione della sostanza poi sequestrata. A fronte di una ricostruzione completa e logica del quadro probatorio, cui l'impugnata decisione è pervenuta richiamando la sentenza di primo grado, non è ammessa, in sede di legittimità, alcuna diversa e contrapposta interpretazione 10 19 4 degli elementi probatori, dovendo questa Corte unicamente ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal Giudice di merito, per verificarne la completezza e l'insussistenza di vizi logici immediatamente percepibili. Per tali ragioni, in definitiva, deve ritenersi che la Corte territoriale ha compiutamente giustificato l'esito decisorio cui è pervenuta in ordine al rilievo da assegnare al contributo concorsuale del ricorrente, uniformandosi al consolidato insegnamento a mente del quale, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Fattispecie relativa alla partecipazione ad una complessa operazione di importazione di stupefacenti dall'estero) (Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Amato, Rv. 253347; Sez. 4, n. 24895 del 22/05/2007, Di Chiara, Rv. 236853; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200). Sotto tale profilo, infondata risulta la deduzione secondo cui, pur essendo terminata l'importazione con l'attracco della nave con a bordo lo stupefacente al porto di Genova, la Corte di merito avrebbe valutato emergenze probatorie inconferenti in quanto successive a tale data. La Corte territoriale, invero, pur avendo effettivamente richiamato l'episodio della dazione da parte del TI della somma di euro 15.000 in contanti al AN avvenuto successivamente all'attracco della nave, nonché l'altra significativa - anche successiva all'attracco della nave intercettazione in cui i soggetti interlocutori avevano fatto riferimento alla partecipazione di "Manuzza" identificato nel TI, pongono in rilievo come proprio la partecipazione all'importazione attraverso l'acquisto pro quota della merce da parte del ricorrente poteva giustificare tanto interesse;
senza che tali richiami, in quanto effettuati con motivazione completa e priva di aporie, possano ritenersi insignificanti sol perché enuncianti accadimenti successivi alla consumazione del reato. 11 2 19 I fatti in questione, invero, letti unitamente alle altre emergenze, consentono di ritenere adeguatamente accertato un fatto commesso in data precedente a detta consumazione, anche a cagione dell'apprezzata spontaneità della condotta, alla luce della mancata conoscenza da parte dei responsabili dell'avvenuta individuazione e sequestro del carico illecito.
2.3. In ordine alle censure rivolte alla ritenuta attendibilità del AN (contenute sia nel terzo che nel quarto motivo del ricorso), deve essere evidenziato che non è consentito in questa sede effettuare censure, che pur astrattamente deducendo l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., si fondino su argomentazioni che si confrontano direttamente con il materiale probatorio, e non invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924). Esaminate, quindi, le censure in questa prospettiva, deve evidenziarsi che, in sede di appello il ricorrente si era lamentato dell'omessa verifica, al di là della convergenza del narrato, delle dichiarazioni del AN, a cui la Corte territoriale ha invece fornito specifica risposta facendo espresso rinvio alla decisione di primo grado. Al riguardo si ribadisce che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ed infatti, sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno apprezzato le dichiarazioni del AN ritenendole coincidenti con quanto già emerso dalle indagini, ed in particolare con le intercettazioni telefoniche, i messaggi intercorsi a mezzo di comunicazioni criptate a cui si è accennato, l'esame dei movimenti dei protagonisti e i controlli da parte della P.G. che ebbe ad identificare il "Manuzza" nella persona del ricorrente. La coincidenza della dichiarazioni che ebbe a descrivere la partecipazione del TI in ordine agli episodi contestati ai capi C) e E), per i quali evidente risultava a detta dei Giudici di merito la partecipazione, non costituisce circostanza neutra ai fini della valutazione circa la sussistenza dei negati riscontri. 12 ہیں ہے Deve essere precisato che in tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528). Nel caso in esame la Corte di merito si è adeguata tale principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio di responsabilità, apprezzandone con rigore la rilevanza, sulla base di considerazioni logiche non suscettibili di censura in questa sede. I Giudici di merito hanno, invero, ritenuto che i tentativi di importazione contestati a MI TI (capo C ed E), collegati anche cronologicamente e senza soluzione di continuità ai connessi fatti di importazione tramite nave dell'ingente quantità di cocaina, consentivano di ritenere che il riscontro in ordine ai primi costituisse riscontro (atteso lo stretto vincolo anche logico tra i diversi reati) in ordine alla partecipazione al delitto di cui al capo B). Il ricorrente, a dimostrazione della insussistenza di utili riscontri, cita un passaggio della decisione ove la Corte avrebbe ammesso la carenza di riscontri esterni rispetto alla dazione della somma di euro 15.000 per il tramite di soggetto appellato quale nipote del TI, ma omette di evidenziare che proprio il riscontro di quanto affermato dal AN in ordine alla partecipazione del TI (in tali termini ricostruita con logicità la sua partecipazione attraverso le intercettazioni e le dichiarazioni di LI NO, soggetto che partecipava al delitto), consente di affermare che lo stretto collegamento, anche di natura logica, esistente tra tutte le condotte contestate aveva fatto ritenere ai Giudici di merito riscontrata la partecipazione al concorso nell'importazione dei 280 chilogrammi di cocaina di cui al capo B). Seppure, infatti, costituisca fatto non contestato quello a mente del quale durante la riunione del 2 agosto 2013 il TI non ebbe ad accettare la proposta del AN (mostrandosi titubante) di imputare il finanziamento di 150.000 del primo già corrisposto per il trasposto di sostanza stupefacente - - fallito di cui ai capi C) ed E), al trasporto via mare dello stupefacente di cui al capo B), non può certo affermarsi che tale circostanza sia irrilevante ai fini dei censurati riscontri. Né appare utile l'operazione di abile segmentazione effettuata dal ricorrente che richiede la sussistenza di riscontri circoscritti al solo ambito cronologico intercorrente tra l'accordo e la consumazione del reato, quasi che tutto ciò che lo ha logicamente preceduto e seguito, costituisca evenienza non 13 しょ pertinente ai fini dell'operazione per mezzo della quale i giudici di merito hanno invece ritenuto sussistenti i riscontri. come nel caso di specie cheInvero, in presenza di propalazioni concernono una pluralità di fatti reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento esterno di riscontro in ordine ad alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione indiziaria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713). Deve poi precisarsi che, allorché il chiamante in reità o correità renda dichiarazioni concernenti un'attività continuativa di programmazione ed organizzazione di un fatto di reato, gli elementi di riscontro esterno relativi ad alcuni sviluppi significativi, pur se penalmente irrilevanti, di detta attività sono sufficienti a fornire conferma anche dei segmenti ulteriori, assurgenti a rilievo penale, attesa l'inscindibilità della valutazione di attendibilità riferita ad un tessuto dichiarativo unitario (Sez. 1, n. 586 del 04/12/2017, dep. 2018, Callea, Rv. 272037), anche in considerazione del fatto che, in ipotesi di propalazioni che concernono un unico fatto-reato commesso con una condotta protratta in un lungo arco temporale, l'elemento di riscontro esterno relativo ad alcuni segmenti della condotta è sufficiente a fornire la necessaria conferma probatoria anche agli altri segmenti, atteso che il frazionamento dell'efficacia dimostrativa delle dichiarazioni provenienti da un unico soggetto può derivare solo da un giudizio di parziale inattendibilità intrinseca delle stesse (Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, Giacino, Rv. 271081). Da quanto sopra consegue come infondata risulti la deduzione del ricorrente circa la censurata violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., anche in ordine all'omessa risposta ai motivi nuovi di appello (in data 7 febbraio 2018), alla luce dell'ineccepibile risposta fornita dai Giudici di merito circa l'attendibilità del AN;
evenienza che consente di ritenere superati gli ipotizzati intenti calunniatori del AN allorché ebbe ad effettuare il riferimento al soggetto "palestrato" (anche in considerazione della conoscenza solo de relato dei soggetti presenti all'incontro del 2 agosto 2013) corrispondente, quanto a fattezze e parentela con il TI, con colui che ebbe a consegnare la somma di euro 15.000 a AN in data successiva all'attracco della nave al porto di Genova. Elementi comunque di mero dettaglio che si tende ad accreditare facendo diretto e parziale riferimento agli atti istruttori, operazione in questa sede preclusa. Deve evidenziarsi che nel giudizio di cassazione non comporta 14 し automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi (Sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002, Poggi, Rv. 221114; v. anche Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723). Proprio tale ultimo profilo risulta sussistente nel caso di specie in cui i Giudici di merito, dando atto degli elementi positivamente apprezzati al fine di ritenere attendibile il AN, hanno implicitamente superato e negato valenza utile alle allegazioni della difesa che tendevano a negare la credibilità sotto il profilo oggettivo.
2.4. Manifestamente infondato e generico risulta il quinto motivo per mezzo del quale si contesta la ritenuta sussistenza delle ipotesi criminose contestate ai capi C) ed E) che si assume essere una unica ipotesi delittuosa solo artificiosamente duplicata dai Giudici di merito. La censura, già posta in sede di gravame, è stata risolta dalla Corte territoriale con motivazione adeguata con cui il ricorrente non si confronta (quanto ad inammissibilità v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). & Al solo fine di evidenziame la sua genericità e manifesta infondatezza si rileva come la Corte di appello (pag. 15) ha dato atto della duplicità delle condotte ascritte al ricorrente anche a cagione delle diverse quantità di sostanza stupefacente che interessava i due tentativi di importazione: una avente ad oggetto cinquanta chilogrammi e l'altra sessanta chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
operazioni concluse e definite (seppure non andate in porto) in due momenti cronologicamente distinti (29 giugno il primo e 10-28 luglio 2013 il secondo) anche caratterizzati dalla partecipazione di differenti soggetti, in considerazione dell'implicazione, in ordine al secondo tentativo di RE LA IN.
2.5 Manifestamente infondato e generico, in quanto reiterativo, risulta il motivo, comune al ricorrente PP D'RI, secondo cui erronea risulterebbe la contestata aggravante di cui all'art. 4 I. 16 marzo 2006, n. 146 in assenza di un gruppo criminale organizzato su base transfrontaliera. Ed invero, il "gruppo criminale organizzato", cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della 1. cit., configurabile in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli;
c) non occasionalità o estemporaneità della stessa;
d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di 15 ه ا altro vantaggio materiale, e ciò secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (c.d. Convenzione di Palermo) (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255034). Il gruppo criminale organizzato, quindi, pur prevedendo un "quid pluris" rispetto al mero concorso di persone, si diversifica dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen., che invece richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati. Questa Corte ha già valutato sussistere l'aggravante in materia di traffico internazionale di stupefacenti allorché il trasporto della droga era stabilmente pianificato dallo stesso gruppo di soggetti in contatto costante con l'imputato (Sez. 3, n. 23896 del 19/04/2016, Gonzales, Rv. 267440). Ciò premesso adeguata risulta al riguardo la motivazione delle decisioni di merito (sulla cui congiunta valutazione v. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Da un lato è stato fatto riferimento alla circostanza che numerosi protagonisti italiani, giudicati separatamente, tra loro legati (ON MA AN, NI DE TE e LI NO), alcuni dei quali concorrenti nei reati contestati al ricorrente, operassero stabilmente anche all'estero come, ad esempio, lo stesso AN che era in stretto rapporto con il fornitore dominicano. Collegamento e organizzazione dei traffici di cui hanno fornito i dettagli sia il AN che l'agente sotto copertura EG DU;
in tal senso (pag. 13 sentenza Tribunale) la decisione del primo giudice richiamata dalla Corte di merito, che ha anche dato atto della sussistenza dell'esistenza della struttura organizzativa in capo al AN, DE TE e NO, impegnata in più di uno stato. Sotto altro aspetto è stato messo in rilievo come il gruppo di soggetti italiani, già ex se valutati tra loro strettamente collegati (pag. 42 sentenza Tribunale), nella programmazione di una serie indefinita di delitti di illecita importazione di sostanza stupefacente, si sia servito della necessaria organizzazione predisposta nella Repubblica Dominicana, in occasione sia dell'importazione tramite corrieri, sia della predisposizione del container che conteneva lo stupefacente (pag. 20 e 21 sentenza Corte di appello). In tali termini ricostruita la struttura organizzativa che non necessariamente deve integrare l'ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui comunque ON MA AN, NI DE TE e LI NO, diversamente da MI TI e PP D'RI, erano imputati, risulta evidente il contributo dalla stessa articolazione fornito alla realizzazione dei delitti contestati ai capi B), C), e E), non certo, come sostenuto dal 16 4 ricorrente, a cagione della sola natura transnazionale dell'importazione, ma per la natura transazionale del gruppo criminale organizzato in quanto in quanto impegnato in più di uno stato.
2.6. Generico e manifestamente infondato risulta il motivo con il quale si contesta la quantificazione della pena, sia in ordine al delitto di cui al capo B), sia in ordine ai delitti per cui è stata ritenuta la continuazione di cui ai capi C) e E). La Corte di appello ha già operato una consistente riduzione della pena determinata a carico del TI riducendo sia la pena base che i singoli aumenti per le ipotesi di reato contestate ai capi C ed E) che sono state dimezzate (da un anno a sei mesi di reclusione per ogni episodio tentato), valutazione effettuata con motivazione logica e completa, in cui si dava atto della necessità di perequare le pene anche rispetto a posizioni di altri soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato nell'ambito della stessa indagine.
3. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, generico ed involgente questioni legate al precluso merito, risulta il ricorso di ER TA.
3.1. Quanto alla deduzione con cui si censura la motivazione della decisione che non avrebbe preso in considerazione l'alternativa versione offerta dal ricorrente a mente della quale si sarebbe unicamente occupato della importazione di frutta dal Centro America, se ne rileva la manifesta infondatezza e genericità. Il ricorrente reitera identica censura posta in sede di gravame ed a cui la Corte di appello aveva fornito adeguata risposta (pag. 18 sentenza della Corte di appello) senza che il motivo in questa sede proposto effettui un pur minimo confronto con quanto al riguardo enunciato. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). Eguale inammissibilità si impone per quei motivi che, come nel caso sottoposto a scrutinio, si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv. 264441). 17 A A tali limitati fini si osserva che la Corte territoriale, oltre a rinviare alla decisione di primo grado, ha messo in luce il contributo fornito dal ricorrente con il suo viaggio a Santo Domingo, al fine di verificare unitamente a AN come stesse procedendo il reperimento, confezionamento ed occultamento della merce che sarebbe poi arrivata in Italia, evidenziando il diretto rapporto avuto con lo stesso fornitore dominicano con il quale certamente non ebbe a parlare di importazione di frutta (essendo capitano della polizia di frontiera di quello stato); sono stati apprezzati i rapporti con AN che al suo rientro dalla Repubblica Dominicana veniva ospitato in casa dal ricorrente ed accompagnato nei numerosi spostamenti funzionali alla riuscita dell'operazione, nonché gli stretti contatti con l'agente sotto copertura EG TI, fittizio titolare di una agenzia di import- export, al fine di simulare il carico di cocaina con quello di frutta che, tenuto conto del prezzo richiesto per l'opera di intermediazione dal TI per la sicura riuscita dell'importazione (tra i 50.000 ed i 100.000 euro), mal si conciliava con la tesi secondo cui sarebbe stato consapevole dell'importazione di un carico di frutta.
3.2. Generico risulta, inoltre, il motivo attraverso il quale si censura il bilanciamento delle attenuanti rispetto all'aggravante contestata tenuto conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sulo, Rv. 258874). In proposito si osserva come corretta risulti la motivazione della Corte di merito che, proprio facendo leva sull'ingente quantità e sulla articolata organizzazione approntata per la riuscita dell'operazione, sintomatica della elevata capacità a delinquere, ha escluso che le concesse attenuanti generiche potessero ritenersi prevalenti sulla contesta aggravante della ingente quantità.
4. Inammissibile risulta il ricorso presentato da RE LA IN che, all'esito del concordato con rinuncia dei motivi di appello di cui all'art. 599- bis cod. proc. pen., deduce l'omessa assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto о in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena 18 4 richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
5. Inammissibile risulta altresì il ricorso presentato nell'interesse di PP D'RI.
5.1. Con il primo motivo il ricorrente, oltre a generiche censure rivolte alla decisione che lo ha ritenuto responsabile del delitto di cui al capo B) in quanto finanziatore dell'importazione di cocaina dalla Repubblica Dominicana, attivo nelle fasi relative all'organizzazione del trasporto e dell'arrivo del carico in Italia, censura unicamente la ritenuta irrilevanza di un errore contenuto in sentenza di cui la Corte di appello dà rettamente conto, nonché in ordine all'interpretazione assegnata all'incontro avvenuto il 2 agosto 2013 tra il ricorrente e DE TE. La Corte territoriale, con motivazione completa e logica, ha valorizzato le stesse dichiarazioni del D'RI che ebbe ad ammettere di aver corrisposto diverse decine di migliaia di euro a AN per l'importazione di merce da rivendere in Italia. I Giudici di merito hanno osservato che D'RI era direttamente interessato alla parte logistica dell'operazione in quanto esperto in tale settore, tenuto conto delle riscontrate dichiarazioni del AN il quale, pur ammettendo di non aver avuto con costui rapporti diretti, affermava era sempre presente "dietro" al TA con il quale condivideva le sorti dell'operazione. Quanto all'errore in cui era incorso il primo giudice, si osserva come aspecifica risulta la censura che in realtà si risolve in una sterile critica alla ritenuta irrilevanza da parte della Corte territoriale. La Corte di appello aveva precisato come il Tribunale avesse errato laddove aveva ritenuto che TA, che era a Santo Domingo, aveva richiesto il numero di AN a D'RI; dall'esame del materiale probatorio emergeva che Din C realtà TA, che doveva mettersi in contatto con AN ed aveva bisogno del numero del telefono Blackberry di costui, richiese al ricorrente il numero di DE TE e non quello di AN;
DE TE, facendo da tramite, avvisò il AN che TA era a Santo Domingo tanto che lo stesso AN si mise a sua volta in contatto con il TA. La Corte di merito aveva fatto presente come l'erronea lettura delle risultanze era da attribuirsi, con probabilità, a numero notevole di intercettazioni, messaggi e contatti tra tutti i sodali e che tale errore era comunque ininfluente rispetto alla ricostruzione dell'intera organizzazione dell'importazione della merce 19 ✓ a cui D'RI aveva partecipato sin dall'inizio quale finanziatore e direttamente interessato al viaggio di TA a Santo Domingo. Circostanze, quelle evidenziate, che danno conto della correttezza della motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza dell'errore in cui era incorso il primo giudice, che il ricorrente non contrasta efficacemente, non enunciando i motivi che dovrebbero indurre a capovolgere il giudizio di responsabilità per il concorso nell'importazione dei 283 chilogrammi di cocaina. Versato in fatto risulta, altresì, il secondo profilo di doglianza contenuto nel primo motivo. Il ricorrente tende ad assegnare ai fatti connessi ai due distinti incontri, avvenuti separatamente il 2 agosto 2013, una difforme ricostruzione, senza in realtà evidenziare reali illogicità o vizi della motivazione specie quanto a "travisamento della prova". Invero, va escluso che possa configurare il vizio di motivazione, anche nella forma del cosiddetto "travisamento della prova", un presunto errore nella valutazione del "significato" probatorio della prova medesima (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087), dovendo l'errore percettivo avere ad oggetto il risultato di una prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Ed in ipotesi di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217). I giudici di merito hanno complessivamente ricostruito quanto avvenuto il 2 agosto 2013, non solo attraverso la diretta osservazione degli investigatori che ebbero a monitorare la dinamica sequenza, ma anche grazie a quanto si ebbe ad apprendere dalle comunicazioni intercettate prima e dopo detto incontro. Nel caso di specie è stato ricostruito l'episodio nel quale il ricorrente, a stretto contatto con il TA ed inviso al AN, aveva incontrato DE TE prima ed in luogo diverso rispetto a quello in cui si sarebbe verificata altra decisiva riunione a quattro in cui si sarebbe deciso delle modalità della importazione dello stupefacente, fornendo una chiave di lettura conforme al ritenuto contributo concorsuale all'operazione da parte del D'RI, certamente interessato al carico anche a cagione del notevole finanziamento ormai operato;
motivazione ineccepibile che il ricorrente contrasta senza efficacia, tentando di assegnare un difforme significato attraverso una alternativa e preclusa lettura delle risultanze probatorie. 20 4 5.2. Inammissibile, in conclusione, risulta il secondo motivo di ricorso a mente del quale si censura la ritenuta l'aggravante di cui all'art. 4, I. 146/2006, dovendosi sul punto fare integrale rinvio a quanto già precisato in ordine alla posizione di MI TI.
6. All'inammissibilità dei ricorsi proposti da PP D'RI, ER TA e RE IN consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende;
al rigetto del ricorso proposto da MI TI consegue il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da TI MI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da TA ER, D'RI & PP ☑IN RE, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente иене Antonio Costantini Anna Petruzzellis thinala М DEPOSITATO IN CANCELLERIA -2 APR 2019, IL A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito O I N S D 21