Sentenza 15 giugno 1998
Massime • 1
Il comportamento preso in considerazione dall'art. 73, comma quinto, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, in tema di violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti, è quello caratterizzato da una ridotta valenza offensiva. Per valutare se il fatto sia di "lieve entità" il giudice deve prendere in esame tutti gli elementi indicati nella norma, vale a dire sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) sia quelli che si riferiscono all'oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente): dovrà negare la sussistenza del fatto di "lieve entità" anche quando la ricorrenza di uno soltanto degli elementi indicati conduca a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità; viceversa, potrà addivenire alla diminuzione della pena quando accerti l'esistenza, nell'azione concretamente posta in essere, anche di un solo elemento positivo tra quelli menzionati, sempreché non sia contrastato da alcuno degli altri previsti.
Commentario • 1
- 1. Stupefacenti: il reato di lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990Francesco Rutigliano · https://www.diritto.it/ · 23 maggio 2019
Caso Si segnala alla attenzione dei lettori una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 17674/19, depositata il 29 aprile 2019. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza, aveva rigettato la richiesta di riesame avanzata dal difensore nell'interesse dell'imputato, confermando il provvedimento cautelare reso dal G.i.p. Del Tribunale di Venezia in data 12.12.2018, in riferimento alle contestate violazioni della disciplina in materia di sostanze stupefacenti. Il Collegio escludeva la riconducibilità dei fatti nell'ambito dell'autonoma ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Avverso l'ordinanza l'imputato, per il tramite del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/1998, n. 8857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8857 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 15.6.1998
Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 906
Dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 3228 del 1998
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da NE PA e EL EF AVVERSO
la sentenza del 18 luglio 1997 della Corte d'appello di Firenze;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza emessa il 18 luglio 1997 la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato PI PA e AR EF colpevoli di concorso nel reato continuato previsto dall'art. 73, comma 1, del D.P.R. 1990 n. 309, per avere illecitamente detenuto a fini di vendita quantitativi di eroina sino a quindici-venti grammi per volta, dal novembre 1994 all'aprile 1995.
Avverso la detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
AR EF, sotto il profilo della violazione della legge penale e mancanza di motivazione, censura:
1. che la sentenza abbia negato la sussistenza dell'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. 1990 n. 309, omettendo di considerare che spacciava stupefacente per procurarsi le dosi necessarie per il suo fabbisogno quotidiano di tossicodipendente di grado elevato, e che l'eroina sequestrata, pari a g. 16 lordi, contenendo principio attivo nella misura del 10%, era di qualità scadente;
2. che la sentenza abbia negato l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., omettendo di valutare le concrete modalità di esecuzione del reato;
3. che la sentenza non abbia riconosciuto il vincolo della continuazione con analogo reato giudicato con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto del 7.5.1992, ignorando che l'elemento unificante era costituito dalla condizione di tossicodipendente, che la portava allo spaccio al fine di procurarsi la sostanza necessaria al proprio consumo;
4. che la sentenza abbia confermato il giudizio di responsabilità anche per la cessione di stupefacente in favore di NI IC, basandosi sul fatto che il nominato NI, imputato di favoreggiamento personale per avere negato la pretesa cessione, aveva patteggiato la pena e ignorando che OR LA aveva deposto che NI aveva acquistato lo stupefacente non a casa dell'imputata, ma altrove.
L'imputato PI, con motivi analoghi a quelli presentati dalla AR, censura la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma V, del D.P.R. 1990 n. 309 e il mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con precedente sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto del 7.5.1992. p.
2. Cominciando dall'esame dei motivi comuni a entrambi i ricorrenti e in particolare da quello relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 cit., si rammenta che questa Corte ha ripetutamente affermato che, per valutare la "lieve entità del fatto", che si manifesta in una ridotta valenza offensiva del comportamento incriminato, il giudice deve prendere in esame tutti gli elementi indicati dal ridetto quinto comma, sia che attengano all'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) sia che si riferiscano all'oggetto materiale del reato (qualità e quantità dello stupefacente). Dopodiché, quand'anche uno soltanto degli indicati elementi porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità, negherà l'attenuante in discorso;
e viceversa la riconoscerà, ove accerti la sussistenza anche di un solo elemento positivo, purché non contrastato da alcuno degli altri previsti. Nel caso concreto la Corte di merito, pur rilevando la bassa qualità della sostanza sequestrata (contenente eroina nella percentuale media del 10%), ha individuato l'elemento ostativo al riconoscimento dell'invocata attenuante nelle modalità e circostanza dell'azione, rimarcando come gli imputati avessero eletto la loro abitazione "a luogo di abituale spaccio dell'eroina, per diversi mesi (tra la fine del 94 e l'aprile 95), a favore di un gran numero di persone che di quella casa avevano fatto un punto di riferimento per l'acquisto della droga".
Tale valutazione, essendo coerente con le risultanze di fatto nonché conforme al criterio interpretativo sopra richiamato, non merita censura.
Parimenti infondata è la doglianza relativa al mancato riconoscimento della continuazione con altri analoghi fatti risalenti all'anno 1991.
Al riguardo il giudice d'appello, con argomentazioni incensurabili sotto il profilo logico e giuridico, ha osservato, da un lato, che l'ampio intervallo temporale che separa le due vicende depone nel senso della loro assoluta autonomia e, dall'altro, che la generica inclinazione a commettere reati sotto la spinta dello stato di tossicodipendenza non può integrare l'unicità del disegno criminoso, costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione.
p.
3. Passando all'esame degli altri motivi singolarmente presentati dall'imputata AR, si osserva che sono anch'essi infondati.
La circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è stata giustamente negata in base alla considerazione che il ruolo svolto dalla ricorrente nella gestione dell'illecito traffico non era affatto marginale, dato che ella, oltre a partecipare personalmente allo spaccio, si era spesso recata a Roma e in altre località per acquistare lo stupefacente poi rivenduto.
Infine non merita censura neppure la conferma del giudizio di responsabilità per la cessione di una dose di eroina ad NI IC.
Il giudice d'appello non ha - come sostiene la ricorrente - desunto la prova del reato dal fatto che il nominato NI ha patteggiato la pena in relazione all'accusa di favoreggiamento personale, contestatagli per avere negato di avere ricevuto la dose di stupefacente. L'ha ricavata, invece, dalla valutazione delle risultanze delle indagini condotte dai carabinieri, che prima videro NI recarsi all'abitazione degli odierni ricorrenti e poi lo colsero in possesso dello stupefacente.
Quanto poi alla presunta mancata valutazione delle dichiarazioni a discarico rese da OR LA (che accompagnava NI), il giudice d'appello, rinviando alla motivazione della decisione di primo grado, le ha ritenute inattendibili, e tale apprezzamento, in questa sede di legittimità, non è sindacabile.
I ricorsi devono dunque essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1998