Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
Sono utilizzabili, senza necessità di rogatoria, gli esiti di intercettazioni di comunicazioni in "chat" protette tramite il servizio c.d. "pin to pin" gestito tramite "server" collocato in territorio estero, ma i cui dati siano stati registrati nel territorio nazionale, per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica. (Fattispecie relativa a captazione, avvenuta con un "server" della società canadese che garantisce il servizio, di dati telematici relativi a comunicazioni avvenute tra gli indagati, attraverso apparecchi "Blackberry" con il sistema c.d. "pin to pin", poi trasmessi in originale dalla sede italiana del gestore direttamente sulla memoria informatica centralizzata degli uffici della Procura della Repubblica, dove sono stati letti, registrati e verbalizzati).
Commentario • 1
- 1. Quattro miti da sfatare sull’intercettazione dei cellulari BlackBerryRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 aprile 2023
Cass. pen., Sez. VI, sentenza 28 febbraio 2023, n. 8714 Abstract Nella sentenza in esame si pone la questione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni su apparecchi cellulari Blackberry che sono particolari perché, per la captazione, richiedono la c.d. tecnica dell'instradamento e, per la decriptazione dei messaggi, necessitano dell'intervento all'estero del produttore del device, acquisendo quindi il contenuto dei messaggi come documento informatico. The sentence in question raises the question of the usability of the results of the interception of communications on Blackberry mobile devices which are particular because, for the uptake, they require the …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2015, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
1 342/ 1 6 42 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONIO AGRO' Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 1952 Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO N. 32136/2015 Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente $ SENTENZA sul ricorso proposto da: TE SO N. IL 27/02/1977 avverso l'ordinanza n. 354/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 21/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto Aniello hel Deuso del ripetto dot ricorso Uditsi difensori Avv.; Alpeols Garto, in st dell'Aw, Giancarlo Pittell, e Aw, Giuseppe Floute, che ins otto مسما l'accoplimento del riconsoper A RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 21 aprile 2015, con motivazione depositata in data 29 giugno 2015, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del 10 marzo 2015 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale ha applicato a MA LF la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (capi 6 e 7 della rubrica), 110 cod. pen., 9 L. n. 497/1974 e 7 D.L. n. 152/1991 (capo 18), 110, 81 cpv, 61 n. 2 cod. pen., 10, 12 L. n. 497/1974, 7 D.L. n. 152/1991 (capo 19) e 74 stesso decreto (capo 20). Il Collegio della cautela ha evidenziato come i fatti oggetto del procedimento siano emersi a seguito di articolate indagini volte ad accertare l'esistenza di una temibile associazione per delinquere dedita all'importazione di tutte le tipologie di stupefacenti sul territorio nazionale, riconducibile alla cosca degli Abruzzese, ad alcuni esponenti della quale è contestato, oltre all'associazione finalizzata ad attività di narcotraffico, anche il delitto ex art. 416-bis cod. pen. : Con specifico riguardo alla posizione del MA, il Tribunale ha posto in luce che il giudizio di gravità indiziaria poggia solidamente sulle risultanze delle intercettazioni, stimate utilizzabili contrariamente all'assunto del nonostante la mancata predisposizione di una rogatoria -ricorrente internazionale. Il Collegio ha quindi ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, in considerazione della gravità delle condotte . . criminose e dell'inserimento dell'indagato in un contesto associativo, stimando adeguata a farvi fronte la sola custodia in carcere.
2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso l'Avv. Giuseppe Fonte e l'Avv. Giancarlo Pittelli, difensori di fiducia di MA LF, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: i 2.1. violazione di legge processuale in relazione agli artt. 267, comma 4, 268, comma 3, e 271 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che l'impianto indiziario si fonda su di un compendio probatorio inutilizzabile, in considerazione del fatto che, essendo stati intercettati messaggi telematici inviati e ricevuti attraverso il sistema pin to pin in uso agli apparati di telefonia mobile BlackBerry della società canadese "RIM" (research in motion) attivabile soltanto mediante collegamento Internet come chiarito dal consulente - tecnico della difesa (la cui relazione scritta è stata allegata al presente ricorso) -, le operazioni di captazione erano state in effetti compiute totalmente all'estero, in assenza di una regolare rogatoria. Sotto diverso profilo, il ricorrente evidenzia 2 ction come il Collegio della impugnazione cautelare abbia omesso di rispondere alla censurata mancanza di certezza in ordine alla correttezza dell'attività di decodificazione dei messaggi cifrati affluiti sui server della società "RIM" con sede in Canada, mediante l'utilizzo di codici mai acquisiti agli atti. Il ricorrente ha aggiunto che, diversamente da quanto argomentato dal Tribunale, la società "RIM Italia" non riveste la veste di operatore telefonico, costituendo mera rappresentanza commerciale della società di diritto canadese.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato mentre i difensori di MA hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO .
1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni sottoposte al vaglio di questa Corte e va pertanto rigettato.
2. L'impugnazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria all'esito del giudizio di riesame si incentra, per un verso, sulla contestazione della inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto avvenute all'estero in mancanza di una regolare rogatoria ed in assenza di elementi certi quanto alla correttezza delle operazioni di decodifica dei messaggi captati;
per altro verso, sul vizio di motivazione dell'ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. in quanto carente rispetto a talune delle questioni proposte nel ricorso e meglio formalizzate dalla difesa nella memoria versata agli atti.
3. Occorre sin d'ora sgombrare il campo dal denunciato vizio di motivazione. Giova rammentare come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'omessa valutazione di memorie difensive non possa essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, potendo influire sulla congruità e correttezza logico giuridica della motivazione che - definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive dep. 07/01/2014, Cattafi, Rv. (da ultimo, Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013 258456). Nel caso in oggetto, l'eccepito vizio - oltre a non poter riverberare in termini di nullità del provvedimento risulta comunque destituito di fondamento, là dove il Tribunale distrettuale ha puntualmente preso in disamina le doglianze fatte oggetto della memoria versata al verbale dell'udienza del 15 aprile 2015 (allegata in copia al ricorso dinanzi a questa Corte) ed ha risposto, con considerazioni lucide ed attente, a ciascuno dei rilievi in essa mossi (v. pagine 4 e seguenti dell'ordinanza in verifica).
4. Passando alla disamina della questione della utilizzabilità/inutilizzabilità degli esiti delle captazioni, appare utile precisare che, nel caso di specie, oggetto di intercettazione, non sono "ordinarie" comunicazioni telefoniche o "in 3 ambientale", bensì comunicazioni protette tramite il servizio cd. pin to pin offerto da Blackberry sui suoi terminali, cioè cd. comunicazioni in chat. Si tratta di una modalità di comunicazione comunemente ritenuta più sicura per la privacy in quanto può intervenire esclusivamente fra persone in possesso di apparecchi Blackberry identificati soltanto a mezzo di un PIN (da qui la denominazione pin to pin) e comporta che le comunicazioni trasmesse siano compresse e, soprattutto, cifrate. L'interconnessione è garantita da un server, cioè la memoria informatica centralizzata, che si trova presso la sede della società canadese "RIM" (research in motion), che appunto gestisce il servizio.
4.1. Tanto premesso, il motivo dedotto si appalesa infondato là dove il Tribunale del riesame ha puntualmente dato atto del fatto che le operazioni di;
intercettazione sono avvenute in territorio italiano, tramite la registrazione dei dati nella memoria informatica centralizzata (server) installata nei locali della Procura di Catanzaro. . Come congruamente rilevato dal Giudice a quo, con considerazioni immuni da vizi logico-giuridici scrutinabili in questa Sede (a pagina 5 dell'ordinanza in verifica), la procedura di intercettazione delle conversazioni è un'operazione che si articola in diverse fasi. Mentre la fase della captazione non può che essere effettuata presso l'operatore che trasporta la comunicazione, a prescindere dalla tecnica utilizzata, è la seconda fase, quella della registrazione, che, giusta il dettato normativo dell'art. 268 cod. proc. pen., deve necessariamente compiersi per mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica e, nell'era attuale, grazie alla moderna tecnologia, mediante la registrazione delle comunicazioni immesse da parte dell'operatore telefonico nel server - cioè nella memoria informatica centralizzata - installato nei locali della Procura. Le fasi di ascolto, rectius di lettura, e di registrazione possono essere compiute in qualunque altro luogo senza che occorra alcun provvedimento motivato da parte dell'autorità procedente. Nella specie, le operazioni normate dall'art. 268 cod. proc. pen. sono avvenute mediante la registrazione dei dati telematici, riguardanti i messaggi scambiati tra i telefoni BlackBerry degli indagati con il sistema cd. pin to pin, trasmessi in originale dalla società "RIM" avente sede in Italia direttamente sul server dell'ufficio della Procura di Catanzaro, come comprovato dalla corrispondenza - espressamente citata dal Collegio della cautela intercorsa tra la Procura della Repubblica di Matera e quella di Bergamo, trasmessa anche alla Procura di Catanzaro tramite posta in data 12 maggio 2014. 4.2. In sintesi, i dati telematici relativi alle comunicazioni avvenute fra gli indagati attraverso gli apparecchi Blackberry con il sistema cd. pin to pin sono stati trasmessi in originale dalla sede italiana del gestore direttamente sulla 4 af memoria informatica centralizzata degli uffici della Procura di Catanzaro, ove sono stati letti, registrati e verbalizzati. Come rilevato dai giudici della cognizione cautelare, presso detti uffici si trovano attualmente custoditi i file originali delle captazioni, con possibilità di accesso e consultazione delle parti ed in particolare della difesa -, al fine di verificare il contenuto e la genuinità della prova.
5. Tanto premesso, l'apparato argomentativo sviluppato dal Tribunale a sostegno della ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni non presta il fianco a censure. Oltre a dare analiticamente conto degli aspetti tecnici in cui si articolavano le operazioni captative nel caso di specie, la decisione in verifica giustifica l'epilogo decisorio sulla questione processuale sottoposta al proprio vaglio conformandosi perfettamente ai principi di diritto più volte affermati da questa Suprema Corte in tema di intercettazione delle comunicazioni telefoniche, che non possono non valere giusta l'omogeneità della materia e dei diritti costituzionalmente presidiati in gioco nonché la sostanziale identità delle modalità tecniche di trasmissione dei dati -, anche per le comunicazioni telematiche a mezzo server.
5.1. Mette conto rammentare che, secondo il costante insegnamento di questo Supremo Collegio, in tema di intercettazioni, il ricorso alla cd. procedura ' dell'istradamento, e cioè al convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, poichè in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre il ricorso alle forme dell'assistenza giudiziaria all'estero è necessario unicamente per gli interventi da compiersi all'estero, per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero (Sez. 6, n. 7634 del 12/12/2014, dep. 19/02/2015, Rv. 262495; Sez. 1, n. 13972 del 04/03/2009, dep. 31/03/2009, Rv. 243138; v., inoltre, Sez. 4, n. 9161 del 29/01/2015, dep. 02/03/2015, Rv. 262441). Come hanno espresso a chiare lettere le Sezioni Unite di questa Corte, costituisce difatti condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni che l'attività di registrazione - consistente, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti (Sez. Un., n. 36359 del 26/06/2008, dep. 23/09/2008, Rv. 240395; Sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015 - dep. 17/02/2015, Biondo Rv. 263430). 5 :
5.2. Tali condivisibili principi vanno ribaditi nel caso di specie, nel quale come si evince dalla documentazione richiamata dal Collegio della impugnazione cautelare-a prescindere dalla circostanza (rilevata dal ricorrente col conforto del parere del consulente tecnico di parte) che le interconnessioni pin to pin avvenissero grazie ad un server posto in Canada, il flusso di comunicazioni è stato girato in originale dalla sede italiana della "RIM" direttamente alla memoria informatica centralizzata della Procura della Repubblica di Catanzaro, con un passaggio (cioè un instradamento) da gestore dei dati all'A.G. tutto interno al territorio nazionale, rispetto al quale non era pertanto necessaria l'attivazione di nessuna procedura rogatoriale. Le operazioni di registrazione sono state pertanto compiute presso la Procura della Repubblica calabra, in ossequio al disposto normativo dell'art. 268 cod. proc. pen. ed al principio fissato da questa Corte regolatrice a composizione allargata.
5.3. Per le medesime ragioni, non coglie nel segno l'ulteriore rilievo difensivo col quale si è posto in evidenza come la sede italiana della "RIM” sia deputata in via esclusiva ai servizi di assistenza tecnica. Come precisato dal Tribunale con puntuale richiamo alle emergenze della corrispondenza intercorsa fra le diverse Procure della Repubblica neanche poste in discussione dal ricorrente -, a prescindere da quali siano le attività di cui si occupa la sede sociale di Milano, i flussi di comunicazioni sono stati passati all'A.G. proprio da tale sede italiana: come già evidenziato, l'instradamento dei dati e le operazioni di registrazione sono pertanto avvenute pacificamente sul suolo nazionale appunto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro -, il che giustifica e rende legittima la mancata attivazione della rogatoria internazionale e, pertanto, pienamente utilizzabili i dati conoscitivi per tale via assunti.
6. Destituito di fondamento è anche il secondo profilo di inutilizzabilità delle risultanze delle captazioni, dedotto sul presupposto che non vi sarebbe certezza in merito alla correttezza delle operazioni di decodificazione delle comunicazioni intercettate.
6.1. Sotto un primo aspetto, va evidenziato come il ricorrente confonda il : piano della legittima formazione/acquisizione ed utilizzabilità delle intercettazioni, regolato dalle disposizioni degli artt. 266 e seguenti del codice di rito, con quello della interpretazione dei dati conoscitivi acquisiti mediante tali mezzi di ricerca della prova: ne discende che la dedotta "assoluta assenza di certezza in ordine alla correttezza dell'attività di decodificazione dei messaggi cifrati" non può in nessun modo riverberare sulla utilizzabilità della prova, ma soltanto sul valore e la portata probatoria ad essa assegnati.
6.2. Così impostata negli esatti termini la questione processuale dedotta, risulta di tutta evidenza la genericità della deduzione. Il ricorrente si limita difatti 6 A a prospettare il difetto di certezza nelle operazioni di decodifica, ma in effetti non : deduce che vi sia mai stato un qualunque errore nella lettura/ermeneusi degli esiti delle captazioni, né sottopone al vaglio di questo Collegio elementi che consentano di verificare la sussistenza di un possibile travisamento della prova. Genericità che appunto riverbera in termini di inammissibilità del motivo.
6.3. Ad ogni buon conto non è dato di comprendere sulla scorta di quali basi il ricorrente possa dolersi del fatto che i codici di decrittazione siano errati e che pertanto il contenuto delle conversazioni captate sia stato travisato, dal momento che il metodo di decrittazione delle chat utilizzato dagli inquirenti è lo stesso che veniva utilizzato da parte dei vari interlocutori intercettati per comunicare fra di loro. Né il ricorrente ha offerto elementi obbiettivi sulla scorta dei quali poter affermare che il codice di decrittazione fornito agli inquirenti sia diverso da quello normalmente utilizzato dagli utenti Blakberry.
7. Infine, in merito alla censurata modalità di acquisizione dei codici di decodifica, il Tribunale ha argomentato con motivazione non incongrua come detti codici siano stati acquisiti dalla RIM Italia, dunque, anche in questo caso, senza che vi fosse bisogno di attivare la procedura rogatoriale.
8. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 4 novembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Antonio Agrò Alessandra Bassi Aut DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 14 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposijo