Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2016, n. 23896
CASS
Sentenza 19 aprile 2016

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Ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale. (Fattispecie in tema di traffico internazionale di stupefacenti in cui la S.C. ha riconosciuto l'aggravante nel fatto che il trasporto aereo della droga dal Sudamerica era stabilmente pianificato dallo stesso gruppo di soggetti in contatto costante con l'imputato, i quali avevano il compito di farla transitare, prima dell'arrivo in Italia, presso Paesi terzi al fine di vanificare le attività investigative).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2016, n. 23896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23896
Data del deposito : 19 aprile 2016

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