Sentenza 19 aprile 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale. (Fattispecie in tema di traffico internazionale di stupefacenti in cui la S.C. ha riconosciuto l'aggravante nel fatto che il trasporto aereo della droga dal Sudamerica era stabilmente pianificato dallo stesso gruppo di soggetti in contatto costante con l'imputato, i quali avevano il compito di farla transitare, prima dell'arrivo in Italia, presso Paesi terzi al fine di vanificare le attività investigative).
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Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2016, n. 23896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23896 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2016 |
Testo completo
23 8 9 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.1247 Luca Ramacci - Presidente - Oronzo De Masi - Relatore - P.U. 19/4/2016 R.G. n. 54721/2015 Gastone Andreazza Emanuela Gai Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da NZ AN DO, nato nella Repubblica Dominicana il 13/11/1978 avverso la sentenza in data 16/6/2014 della Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO La Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 16/6/2014 ha parzialmente riformato la decisione del Gup presso il Tribunale di Macerata, quest'ultima emessa in data 26/6/2013, che aveva riconosciuto NZ AN DO responsabile per i reati ascritti ai capi 2), 3), 4), 5) e 6), dell'imputazione, e con la continuazione e la diminuzione del rito lo aveva condannato alla pena anni 10 di reclusione ed euro 46.000 di multa. I Giudici di secondo grado hanno assolto l'imputato, perché il fatto non sussiste, dal reato ascrittogli al capo 2), e ritenuta la continuazione tra i residui reati di cui ai capi 3), 4), 5) e 6), dell'imputazione, e quello giudicato con sentenza del Gup presso il Tribunale di Civitavecchia n. 184/2007, irrevocabile il 27/6/2008, hanno condannato il NZ alla pena complessiva di anni 11 di reclusione ed euro 40.000 di multa. All'imputato viene contestata, in estrema sintesi, l'importazione nel territorio nazionale, consumata e tentata, con l'aggravante dell'ingente quantitativo, nonché la detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il NZ propone, personalmente, ricorso per cassazione affidato a sette motivi e conclude per l'annullamento della impugnata sentenza, con ogni conseguente statuizione. Con un primo motivo di doglianza deduce, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. c), c.p.p., violazione degli artt. 420 ter e 179 c.p.p., per avere la Corte di Appello di Ancona, all'udienza del 16/6/2014, negato il rinvio chiesto dal difensore, l'avvocato Vincenzo Pillitteri, per legittimo impedimento, costituito dal grave stato di malattia della madre del legale, erroneamente ritenuto privo del carattere della assolutezza, con conseguente nullità assoluta (artt. 178 e 179, comma 1, c.p.p.) degli atti processuali per difetto di assistenza dell'imputato. Con un secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. c), c.p.p. ed in relazione agli artt. 266 bis, 267, 268 e 271 c.p.p., l'inutilizzabilità del contenuto del flusso telematico relativo al progressivo n. 228 (decr. N. 631/07), in quanto alcuni dei risultati delle intercettazioni effettuate dalla PG riportano una data antecedente all'inizio delle operazioni di cui al decreto anche provvisorio emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo e poi dal Gip dell'indicato Tribunale, com'è ricavabile dal verbale di inizio/fine delle operazioni effettuate presso l'aula bunker di Palermo. Con un terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. c), c.p.p., contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale inerente l'espletamento di una perizia per la traduzione del contenuto di alcune comunicazioni telematiche (sms e chat) indicate nel 2 provvedimento di fermo, ad integrazione di quella espletata in primo grado, essendo emersa una profonda diversità di significato delle conversazioni intercettate a causa dell'uso di idiomi dialettali. Con un quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. c) ed e), c.p.p., il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, con riferimento al reato di cui al capo 4) della rubrica, e contraddittorietà della motivazione, in quanto trattasi di reato tentato rientrante nella giurisdizione del Giudice spagnolo, considerato il territorio in cui è stato compiuto l'ultimo atto per commettere il contestato delitto di cui agli artt. 56, 110, 73 comma 1, 1 bis, 80 comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, ed il fatto che il corriere BA AL è stato tratto in arresto in Spagna e lì giudicato, a nulla rilevando che la circostanza che la sostanza stupefacente dovesse essere trasportata in Italia. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. e), c.p.p., carenza e contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo del travisamento del fatto, in quanto i risultati delle intercettazioni telefoniche non appaiono confacenti alla ricostruzione della vicenda operata dal giudicante, il quale non ha tenuto conto che nella maggior parte dei casi l'interlocutore non può essere identificato in NZ, che i risultati della perizia e delle investigazioni non suffragano l'esistenza di alcun accordo finalizzato alla eventuale traditio della droga, che si tratta di risultati contraddittori che non consentono un' affermazione di penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. b), c.p.p., violazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, atteso che i Giudici di merito, nonostante i capi di imputazione avessero ad oggetto pochi grammi di presunta sostanza stupefacente, hanno escluso l'ipotesi della lieve entità, dovendosi considerare atomisticamente i singoli episodi, ancorché legati dal vincolo teleologico. Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione dell'art. 4 L. n. 146 del 2006 e dell'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al reato di cui al capo 4) dell'imputazione, e motivazione contraddittoria, per non avere la Corte di Appello considerato che, venuta meno la contestata fattispecie associativa neppure è configurabile l'aggravante della trasnazionalità, mentre quella dell'ingente quantitativo è da escludere anche perché, nel caso di specie, il principio attivo non superava il valore soglia stabilito di 2000 volte il valore massimo in milligrammi determinato nella tabella d.m. 11 aprile 2006, trattandosi di circa kg. 2,9 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un grado di purezza dell'86%, quantitativo del tutto trascurabile a livello di traffico internazionale di droga. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza nonché per essere diretto a riproporre questioni - peraltro in termini generici rispetto al complessivo giudizio espresso nella sentenza impugnata relative a valutazioni di merito, correttamente motivate e dunque non sindacabili in sede di legittimità. Quanto al primo motivo di doglianza, la Corte territoriale ha escluso l'assoluta impossibilità del difensore di fiducia dell'imputato a comparire all' udienza del 16/6/2014 non già perché la circostanza non potesse essere ascrivibile anche a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale, tali da potersi assimilare al diritto di altro prestatore d'opera a essere giustificato per l'assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita, ma perché avvocato Vincenzo Pillitteri non aveva dato prova che la grave malattia diagnosticata alla madre determinasse un ostacolo di carattere logistico o sanitario a partecipare all'udienza, essendo onere dello stesso istante dimostrare l'impossibilità a partecipare all'udienza medesima, sicché la decisione è in linea con la giurisprudenza in tema di legittimo impedimento del difensore elaborata da questa Corte (Sez. 4, n. 25143 del 18/12/2014, Rv. 263852, Sez. 6, n. 32949 del 07/06/2012, Rv. 253220). Quanto al secondo motivo di doglianza, la Corte territoriale ha rilevato che la sentenza di primo grado non contiene alcun riferimento al flusso telematico relativo al progressivo n. 228, di cui la difesa dell'imputato aveva prospettato l'inutilizzabilità con specifico motivo di gravame, per cui la doglianza del ricorrente, per come formulata, risulta inammissibile in quanto il NZ anziché confutare tale affermazione, si limita a riproporre un argomento rispetto al quale i Giudici di secondo grado hanno risposto. Questa Corte ha avuto modo di osservare che nell'ipotesi in cui con il ricorso per : cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 23/1/2015, Rv. 262011). Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di doglianza atteso che l'imputato che sceglie la procedura premiale del rito abbreviato accetta di essere giudicato in base agli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, senza le garanzie della istruttoria dibattimentale esperita nel contraddittorio delle parti. 4 Il legislatore, come questa Corte ha più volte affermato, con l'art. 438 c.p.p. ha stabilito che, quando l'imputato sceglie il rito abbreviato, il giudizio è "definito all'udienza preliminare allo stato degli atti", salva la eccezionale possibilità di : integrazione istruttoria da parte del giudice ex art. 441, comma 5, c.p.p., ed è inoltre attribuito agli atti di indagine un valore probatorio del quale essi sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso venga condotto nelle forme ordinarie (Sez. 3, n. 7961 del 13/1/2011, Rv. 249387, Sez. 3, n. 2101 del 11/11/2008, dep. il 20/1/2009, Rv. 242256, Sez. 3, n. 7083 del 30/11/2006, non massimata). Ed allora, a fronte di tale negozio processuale di tipo abdicativo, l'odierno ricorrente non può prospettare doglianze circa il fatto che il Giudice di appello ha motivatamente ritenuto che il difensore dell'imputato ben avrebbe potuto formulare la richiesta di integrazione probatoria al G.U.P. del Tribunale di Macerata, considerato che le risultanze d'indagine facevano già emergere significativi elementi a carico dell'imputato. Nell'esaminare le problematiche concernenti l'estensione dei poteri di integrazione probatoria del Giudice di appello (art. 603 c.p.p.) nel giudizio abbreviato, questa Corte ha chiarito che tali poteri corrispondono a quelli descritti dall'art. 441 c.p.p., comma 5, vale a dire che sono azionabili tutte le volte in cui il giudice ritenga di "non poter decidere allo stato degli atti" (Sez. 1, n. 31686 del 26/4/2010, dep. 11/8/2010, Sestito, Rv. 248011; Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007, dep. 11/03/2008, Pozzi, Rv. 238956; Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, dep. 06/06/2006, Biondo, Rv. 234157). Siffatta conclusione che questo Collegio condivide - consente di far emergere la palese infondatezza del settimo di ricorso, giacché l' imputato non può rivendicare un diritto alla rinnovazione dell'istruzione, spettando in ogni caso al giudice la valutazione discrezionale circa la necessità della prova richiesta, non censurabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 8384 del 27/9/2013, Rv. 259045, Sez. 1, n. 35846 del 23/5/2012, Rv. 253729, Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, Rv. 234157). Va poi rilevato che la mancata assunzione di una prova è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, e può comportare la nullità della decisione che su di essa si fonda, soltanto in quanto sia "decisiva" nell' iter argomentativo sviluppato dal decidente, mentre nella fattispecie in esame, avuto riguardo alla struttura argomentativa delle convergenti pronunce di primo e di secondo grado, che danno luogo ad una c.d. doppia conforme, e che si caratterizza per la chiarezza dimostrativa delle ragioni per le quali è stata confermata l'affermazione di penale responsabilità del NZ, non si comprende quali circostanze, acquisibili tramite la rinnovazione degli accertamenti peritali, sarebbero state in grado di 5 incidere sulla decisione, modificando l'efficacia del ragionamento seguito dal Giudice di appello, che risulta basata su anche altri e solidi elementi probatori. Manifestamente infondato è il quarto motivo con il quale il ricorrente, in relazione al reato di cui al capo 4) della rubrica, deduce il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, e per converso la giurisdizione del Giudice spagnolo, in considerazione del fatto che il corriere della sostanza stupefacente BA AL venne tratto in arresto in Spagna ed ivi giudicato e, com'è noto, per il reato consumato è necessaria l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga da parte dell'importatore, la quale si realizza anche attraverso l'assunzione da parte di quest'ultimo della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, Rv. 250560; Sez. 1, n. 1498 del 7/03/1996, Rv. 204927). Tuttavia, per il principio di territorialità di cui all'art. 6 c. p. è sufficiente che in Italia sia avvenuta una parte dell'azione, anche piccola, purché preordinata secondo una valutazione "ex post" - al raggiungimento dell'obiettivo delittuoso. Ne consegue che, in tema di traffico internazionale di stupefacenti, se l'accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi occorrenti all'importazione e all'occultamento della droga, realizzati in Italia, appaiono preordinati all'acquisto e alla detenzione della stessa, poi effettivamente consumati all'estero, il reato deve ritenersi commesso in Italia (Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, Rv. 259486, Sez. 6, n. 12142 del 11/2/2009, Rv. 242936, Sez. 1, n. 38019 del 12/5/2004, Rv. 229734, Sez. 4, n. 7204 del 22/5/1997, Rv. 208534). La Corte territoriale ha pure evidenziato, richiamando sul punto la motivazione della sentenza di primo grado, che "dal tenore di diverse conversazioni, anche di quelle periziate" si rileva che "il NZ ed i suoi interlocutori" valutavano di volta in volta l'opportunità che il viaggio aereo transcontinentale verso l'Italia potesse essere "diretto, ovvero con scali in Spagna" e pertanto che "a nulla rileva che il BA non avesse con sé alcun biglietto aereo per l'Italia", e che "le risultanze delle indagini (pag. 224 del Fermo) danno contezza del fatto che il carico costituito dai 3 kg. Di cocaina poteva arrivare a Roma Fiumicino, ovvero fare sosta nella "M" (cfr. progr. N. 8, h 17.07.00 della sessione internet n. 19 del 9/4/2007, pag. 234 del provv. Di Fermo)". Non miglior fondamento ha il quinto motivo di ricorso in quanto, come questa Corte ha ribadito anche di recente, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Şez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). 6 Va sottolineato che le intercettazioni, assai di frequente, specie quando fanno riferimento a soggetti che pur non essendo consapevoli delle captazioni in atto, ipotizzano o temono di essere intercettati, presentano l'utilizzo di linguaggio e di termine c.d. "criptici", ovvero evocativi di un significato convenzionalmente attribuito dagli interlocutori ad esso o tese ad occultare un contenuto diverso che non si vuole rendere palese. Per lo più l'uso di termine criptico è frequente allorché si faccia riferimento a determinati soggetti o luoghi e, soprattutto, a res illecite (si pensi alla droga, alle merci di contrabbando o alle armi) che secondo prassi criminale consolidata non "vanno chiamate per nome", ma indicate con espressioni diverse ma il cui riferimento è ben noto a chi usa il termine e al destinatario della comunicazione. Ebbene, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema il giudice del merito è libero di ritenere che il termine o l'espressione usata abbia in quel contesto un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzato ovvero anche quando emerge dalla valutazione di tutto il complesso probatorio che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene. L'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni che costituisce, come già detto, una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito il quale è solo vincolato dall'obbligo di esprimere nella motivazione il suo convincimento e nel caso in esame ciò risulta avvenuto - in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. La Corte territoriale ha escluso innanzitutto che "le intercettazioni non sarebbero state percepite correttamente dagli investigatori preposti all'ascolto" in quanto "l'intuizione investigativa di ritenere che nelle conversazioni si parlasse di cocaina, dei relativi quantitativi da trasportare e dei prezzi convenuti, in alcuni casi con commenti degli interlocutori palesemente evocativi, si è rivelata del tutto fondata attraverso il riscontro, decisivo, costituito dal sequestro di rilevanti quantitativi di cocaina" che hanno poi portato anche all'arresto del prevenuto. Ed "è proprio il contesto complessivo delle telefonate, nella loro successione cronologica, a dare significato univoco all'oggetto delle conversazioni, alcune delle quali attengono a commenti dopo arresti di polizia" sicché, secondo i Giudici di appello, l'occasionale non corrispondenza tra il senso attribuito dai periti (certamente da prendere in considerazione quale fonte di prova acquisita nel contraddittorio) a talune espressioni, rispetto a quello dato dagli inquirenti, o la parola rimasta incomprensibile per i periti ed invece tradotta dalla p..g., non inficia l'attendibilità delle risultanze di indagine perché il significato complessivo delle conversazioni tradotte dai periti e di quello proposto attendibilmente dalla 7 p.g. è sempre il medesimo, nel suo insieme, divergendo in taluni casi solo rispetto a dettagli irrilevanti, perché inidonei a mutarne radicalmente il significato". Non pago di tale più che congrua motivazione, il ricorrente lamenta il travisamento del significato di alcune conversazioni telefoniche intercettate e propone interpretazioni alternative comportanti una diversa rielaborazione dei dati fattuali desunti da compendio probatorio che per le ragioni innanzi esposte è inammissibile in questa sede. Passando ad esaminare il sesto motivo, l'esclusione della ricorrenza dell'ipotesi di lieve entità, con riferimento ai capi 5) e 6) dell'imputazione, riposa sulla considerazione svolta dalla Corte territoriale "che la condotta del NZ va giudicata nell'abito del complessivo fenomeno in cui esso risulta coinvolto e che riveste preoccupante dimensione internazionale, tanto che in un caso è stata condivisibilmente ritenuta l'aggravante dell'art. 80/2"; il mero dato quantitativo appare dunque regressivo nell'ambito della valutazione operata dai Giudici del merito. Non v'è dubbio, quindi, che nella impugnata sentenza s'è fatto buon uso del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 3, n. 27064 del 19/3/2014, Rv. 259664). Palesemente infondate sono anche le due censure contenute nel settimo motivo di ricorso. L'aggravante speciale della transnazionalità, di cui all'art. 4 della L. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato. Come questa Corte ha avuto modo di evidenziare, il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della L. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) 8 stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli;
c) non occasionalità o estemporaneità della stessa;
d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez. U., n. 18374 del 31/1/2013, Adami e altro, Rv. 255034). Orbene, la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale riposa sul fatto che il reato di cui al capo 3) dell'imputazione, concernente l'importazione di circa kg. 3,2 di cocaina, e quello di cui al capo 4), concernente il tentativo d'importazione in Italia di circa kg. 3 di cocaina, sono stati commessi con il contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più di uno Stato. La configurazione di tale fattispecie imprime al reato in contestazione il carattere della transnazionalità ai sensi dell'art. 3 lett. c) della Legge da ultimo menzionata e le Sezioni Unite hanno chiarito quali siano gli elementi che caratterizzano il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della L. n. 146 del 2006, precisando in tal senso, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e e) della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), come gli stessi debbano essere identificati: a) nella stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) in un minimo di organizzazione, senza che peraltro sia necessaria una formale definizione di ruoli;
c) nella non occasionalità ° estemporaneità dell'organizzazione; d) nella sua costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez. Un., n. 18374 del 31/1/2013, Adami e altro, Rv. 255034). Il Supremo Collegio ha altresì evidenziato come il gruppo criminale organizzato costituisca certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifichi anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., la quale richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati. Di questi principi la Corte territoriale ha dimostrato di aver tenuto pienamente conto avendo evidenziato il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato nel traffico della sostanza stupefacente di cui alcuni soggetti, interlocutori diretti o indiretti del NZ, considerati espressione di tale struttura unitaria, avevano il compito di pianificare i trasporti aerei della droga proveniente dal Sudamerica che, seppur destinata al mercato italiano, in diversi casi, con modalità sempre uguali e coordinate, veniva fatta transitare in un Paese terzo, "al fine di sviare possibili attività investigative, tant'è che ciò, in diverse occasioni, ha concretamente comportato l'intervento delle forze di polizia straniere".
9 -Ed allora, se per quanto detto - quel che occorre, ai fini dell'operatività dell'aggravante, è che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale, il rilievo argomentativo delle difese del NZ, fondate sulla insussistenza di una associazione a delinquere per come configurata dall'art. 416 c.p. o 74 D.P.R. n. 309 del 1990, è scarsamente significativo. Dal percorso motivazionale dei Giudici di merito di primo e di secondo grado emerge infatti l'esistenza di una pluralità di elementi probatori idonei, nel loro complesso, a supportare il convincimento che nella vicenda de qua risulti coinvolto un < gruppo criminale organizzato >>, stante la continuità temporale dei contatti telefonici/telematici, stante il coordinamento delle condotte dei singoli (c'è chi organizza il trasporto, chi materialmente trasporta, chi si occupa della ricezione o della assistenza nella ricezione nello Stato di destinazione, come il NZ)", per cui senza "il coinvolgimento anche di soggetti stanziati in territorio estero" gli illeciti traffici di droga oggetto dei capi d'imputazione non si sarebbero potuti realizzare. La meritevolezza dell'aggravamento del trattamento sanzionatorio è individuata dal legislatore proprio dalla ritenuta maggiore pericolosità dell'appoggio fornito in un contesto transnazionale non già da un singolo, bensì da un gruppo organizzato, ed i Giudici del merito hanno rilevato come i soggetti stranieri coinvolti nella vicenda avessero effettivi rapporti tra loro di natura tale da lasciar presumere che agissero in maniera coordinata per realizzare finalità illecite, e sottolineto che senza l'appoggio di strutture e persone operanti in più Stati non sarebbe stata possibile la commissione dei reati di cui ai suindicati capi d'imputazione. Va conclusivamente considerato, quanto all'aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, che la Corte territoriale ha applicato, in relazione alla contestazione di cui al capo 4) dell'imputazione, i criteri di individuazione indicati dalle Sezioni Unite con la nota sentenza Biondi, secondo cui, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (Sez. U. n. 36258 del 24/5/2012, P.G. e Bindi, Rv. 253150). In ogni caso, restando ferma la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata - come confermato nella sentenza richiamata- i Giudici di appello hanno anche rilevato che non può farsi riferimento, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, alla "diffusione 10 internazionale dello smercio perché verosimilmente ogni quantitativo è destinato a soddisfare le esigenze di mercato di un'area circoscritta", e che nel caso di specie vanno considerati "l'iperbolico arricchimento di chi tale traffico gestisce nonché (/o) sconvolgimento dell'ordine pubblico e della salute dei consociati". Secondo detta lettura che il Collegio condivide i parametri del decreto - - ministeriale dell' 11 aprile 2006 non sono il presupposto di legittimità dell'intero ragionamento, ma solo un dato oggettivo da cui muovere che in quanto - ragionevole e tecnicamente affidabile permane indipendentemente dalla sorte formale del decreto - con esclusione di ogni automatismo applicativo (Sez. 6, n. 543 del 17/11/2015, dep. 08/01/2016, Rv. 265756). Ed i Giudici di appello hanno congruamente orientato la decisione, in ordine alla sussistenza dell'aggravante, valorizzando in motivazione le circostanze del caso concreto, avuto riguardo al numero delle dosi ricavabile, al mercato di destinazione della droga, al numero dei tossicodipendenti rifornibili, alla oggettiva eccezionalità del sequestro in relazione all'area di interesse. Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13/6/2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Ramacci Oronzo De Masi дели DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 GIU 2016 IL CANCELLIERE Luana Morioni 11