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Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/07/2023, n. 33028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33028 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ES ON nato a [...] il [...] ES ES nato a [...] il [...] ES EL nato a [...] il [...] ES AL nato a [...] il [...] LV OM nato a [...] il [...] AS QU CH nato a [...] il [...] AR ES nato a [...] il [...] AR ER nato a [...] il [...] GA LI nato in [...] il [...] GA EL alias GA ON nato a [...] il [...] BO GI nato a [...] il [...] AT OM IM nato a [...] il [...] AT ES nato a [...] il [...] AT QU nato a [...] il [...] LL PA nato a [...] il [...] TT ON AN nato a [...] il [...] 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33028 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 18/05/2023 RG ER nato a [...] il [...] RÌ ES nato a [...] il [...] IO AZ IN nato a [...] il [...] NE NI GI nato a [...] il [...] ET ZO nato a [...] il [...] AR UC nato a [...] il [...] LA UN nato a [...] il [...]/1979 PI ON nato a [...] il [...] IO ES nato a [...] il [...] IO GI nato a [...] il [...] OM GI nato a [...] il [...] SE QU nato a [...] il [...] RS HE nato a [...] il [...] NI RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relaZIne svolta dal Consigliere NG Costanzo udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente ai capi A3, A4 e A6 e inammissibilità o rigetto nel resto per ES ON, per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sussistenza dell'aggravante dell'associaZIne armata e per l'inammissibilità o rigetto nel resto per ES AL e RS HE e per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi di tutti gli altri ricorrenti. L'avvocato ON Mencobello del Foro di Torino, in difesa di IO ES e, quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato ON Foti del Foro di Tortino, in difesa di LV OM conclude per l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi di ricorso per LV OM. L'avvocato GI Zanalda del Foro di Torino, in difesa di AT OM IM, conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato GI Caprioli del Foro di Torino, in difesa di ES EL, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato ES Calabrese del Foro di Reggio Calabria, in difesa di AR UC e, quale sostituto processuale, dell'avvocato ON Napoli del Foro di Palmi, in difesa di LV OM, chiede l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi di ricorso per LV OM. L'avvocato TE Idem del Foro di Torino, in difesa di AR UC, richiama i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 2 L'avvocato Marco TE Andrea Longo del Foro di Torino, in difesa di ES ON, chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti. L'avvocato OC Femia del Foro di Torino, in difesa di ES EL, AT OM IM, AT ES, AT QU e SE QU e, quale sostituto processuale, dell'avvocato Enrico Calabrese del Foro di Torino, in difesa di TT ON AN e dell'avvocato Vittorio Pesavento del Foro di Torino, in difesa di PI ON, insiste nell'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi di ricorso per SE QU, TT ON AN e PI ON. L'avvocato Bellini Emanuela del Foro di Torino, in difesa di RÌ ES e, quale sostituto processuale, dell'avvocato Maria Franca Mastrogiorgio del Foro di Torino, in difesa di ET ZO chiede l'annullamento della sentenza impugnata e si riporta ai motivi di ricorso per ET ZO. L'avvocato Michela Malerba del Foro di Torino, in difesa di AS QU CH e NE UN GI e, quale sostituto processuale dell'avvocato AT Cravero del Foro di Torino, in difesa di NN ER, chiede l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi per le posiZIni di NE e RG. L'avvocato Beatrice Rinaudo del Foro di Palermo, in difesa di LA UN, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato Rosalba Cannone del Foro di Torino, in difesa di RS HE, richiama i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. L'avvocato FabriZI Bonfante del Foro di Torino, in difesa di OM GI, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato Jacopo Cappetta del Foro di Milano, in difesa di ES ES, ES AL e AR ER, chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso, riportandosi ai motivi per la posiZIne di AR ER. L'avvocato Marco Felice Moda, del Foro di Asti, nelle conclusioni scritte per PA LL e per RO NI, l'avvocato Vittorio Pesavento, del Foro di Torino, nelle conclusioni scritte per ON PI, e l'avvocato Enrico Calabrese, del Foro di Torino, nella memoria conclusiva per ON AN TT, insistono per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei loro rispettivi ricorsi. 3 RITENUTO IN FATTO 1. La vicenda processuale riguarda le attività di un'associaZIne per delinquere 'ndranghetista operante (dal 2006 in permanenza) fra Torino, PI, San TO Canavese e zone limitrofe con plurimi reati-fine in materia di armi, ricettaZIne, favoreggiamento (capo Al) e due associaZIni ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 con i plurimi reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la prima attiva in Torino da periodo prossimo e antecedente al maggio 2016 fino a luglio 2017 (capo B1) e la seconda operante in PI e Settimo torinese dalla primavera del 2016 al maggio del 2018 (capo C1). Il processo costituisce la prosecuZIne degli esiti del c.d. procedimento NO aggiornati sulla base delle dichiaraZIni del collaborante con l'autorità giudiziaria ES OM (classe 1988) e di vari elementi (conversaZIni intercettate, osservaZIni, sequestri) valutati a riscontro delle sue chiamate in reità o in correità. Con sentenza n. 3192 del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Torino ha parzialmente confermato — ma integrando quella che è in larga parte una doppia conforme — la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Torino, adottata il 16 marzo 2021 a conclusione di un giudiZI abbreviato, per i reati ex artt. 416-bis cod. pen., 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, 648 cod. pen., 697 cod. pen., 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 attribuiti agli odierni ricorrenti e descritti nelle imputaZIni. 2. Nei loro ricorsi gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza per i motivi nel seguito riportati per ciascuno dei ricorrenti nei limiti strettamente necessari per la motivaZIne, come richiesto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Alcuni motivi di carattere generale sono comuni a diversi ricorsi e riguardano la sussistenza delle associaZIni per delinquere descritte nei capi di imputaZIne. Gli altri propri dei singoli ricorrenti. 2.1. L'associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo Al. 2.2.1. Per quanto riguarda l'associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo Al, nei ricorsi di QU CH AS (primo motivo), AT OM IM (primo motivo del secondo atto di ricorso), AT ES (primo motivo, AT QU (primo motivo), si deduce che essa, già oggetto del processo denominato NO. è cessata e si contesta la ultrattività della locale di 'ndfrangheta oggetto del capo Al rispetto 4 agli esiti del processo denominato NO escludendo che emergano indizi della sua persistenza nei territori indicati nella imputaZIne. Si osserva che la sentenza non chiarisce se quella che è descritta nell'imputaZIne è una formaZIne nuova o la semplice prosecuZIne della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato. Si esclude comunque che siano manifestaZIni del suo potere di intimidaZIne mafiosa i pestaggi di persone considerati nella sentenz e le piodalità di recupero di credito vantato da ES ES assumendo(' . onnessi agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo. Si deducono (nel ricorso di AS) violaZIne dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e illogicità manifesta della motivaZIne in relaZIne al preteso riscontro della ultrattività della locale di San TO ricavabile della vicenda relative all'associaZIne ex ad 74 d.P.R. n.309/1990 di cui al capo B1 senza specifiche ulteriori indicaZIni circa l'uso del metodo mafioso e il territorio in cui si sarebbe svolta l'aZIne della associaZIne. 2.2.2. Oltre che in varie parti dei ricorsi con riferimento a specifiche circostanze, la attendibilità del collaborante OM ES (classe 1988), le dichiaraZIni del quale forniscono elementi di valutaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne descritta nel capo Al, oltre che relativamente a altri reati, è contestata: nei ricorsi di ON ES (sesto motivo), ES ES (primo motivo), AL ES (primo motivo), RS (primo motivo). Si deduce che: la sentenza impugnata nell'individuare le cause della scelta di allontanarsi dall'ambiente ‘ndranghetista, grazie anche al risocializzante percorso scolastico seguito in carcere, non si confronta con le deduZIni difensive e trascura che lo stesso collaborante ha chiarito che per il suo rango egli avrebbe potuto conoscere soltanto nomi degli appartenenti alla società minore e non di quelli appartenenti alla società maggiore;
né valuta la anomalia della rapida carriera del collaborante;
nella sentenza di primo grado e anche in altre il collaborante è stato ritenuto non del tutto attendibile, sicché le sue dichiaraZIni vanno valutate fraZInatamente e raffrontate a quelle di altri collaboranti (OC RA e OC AR); non fu accettato presso la locale di PI, sicché le sue affermaZIni vanno valutate non come espressione del patrimonio conoscitivo condiviso all'interno del gruppo criminale ma come dichiaraZIni de relato delle quali va vagliata la attendibilità in relaZIne alla fonte primaria;
la sentenza impugnata riconosce la sussistenza di sue ragioni di astio nei confronti di alcuni degli accusati;
le dichiaraZIni accusatorie hanno contenuto generico e sono state rilasciate soltanto dopo che i processi per i gravi reati da lui commessi si sono irrevocabilmente definiti;
la Corte di appello non ha adeguatamente risposto alle deduZIni circa l'inattendibilità delle narraZIni del collaborante relative alla sua 5 affiliaZIne alla cosca criminale, travisando la prova relativa a un punto fondamentale per la credibilità dell'accusatore. 2.3. L 'associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo B1. Per quanto riguarda l'associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo B1, nel ricorso di RS (sesto motivo) si deduce che gli elementi di valutaZIne acquisiti ne escludono la sussistenza e si argomenta che invece conducono a una qualificaZIne delle condotte ex artt. 81,110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 nella forma del concorso continuato perché nel caso concreto mancano dati che dimostrino l'esistenza della affectio societatis fra i soggetti coinvolti nella vicenda, mentre risulta estemporanea la gestione comune delle attività di narcotraffico e dalle conversaZIni emergono casi in cui RS concorse con il solo AS o con soggetti estranei all'associaZIne. Si deduce (nel secondo motivo del ricorso di AS) viZI della motivaZIne relativamente al reato di cui al capo B1 nella parte in cui la Corte afferma che il monitoraggio della vita associativa è circoscritto al periodo tra la fine di agosto e l'ottobre del 2016 ma assume che vi sarebbero elementi da cui dedurre l'operatività del sodaliZI anche per il periodo pregresso e susseguente limitandosi comunque a esaminare il trimestre agosto ottobre 2016. 2.4. L'associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo Cl. Per quanto riguarda l'associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo Cl, nei ricorsi di ON ES (primo motivo, terzo motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi), OM IM AT (terzo motivo del secondo atto di ricorso), ES AT (terzo motivo), QU AT (terzo motivo), e ES RÌ (primo motivo) si deduce la insussistenza della associaZIne. Si argomenta che ricorre soltanto un reiterato concorso di persone in reati ex art. 73 d.P.R. n.309/1990 perché dalle connotaZIni dell'attività degli imputati non emerge una struttura organizzativa (ripartiZIne dei ruoli, nascondiglio per la droga, cassa comune e ripartiZIne degli utili e delle perdite) anche minima. Si osserva che la sentenza è contraddittoria nell'affermare che le modalità delle singole cessioni hanno seguito schemi operativi usuali per poi considerare che la conoscenza reciproca fra fornitori e clienti e l'esistenza di luoghi di incontro collaudati% hanno reso disagevole la ricostruZIne dei singoli episodi. Si assume che le dichiaraZIni dei collaboranti provano solo i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 realizzati secondo un modus operandi proprio di singoli in concorso continuato fra loro, ma non di un gruppo, e non dimostrano una affectio 6 societatis nei soggetti coinvolti. Si considera che la compresenza di almeno due soggetti nei vari episodi è modalità esecutiva che può appartenere sia al reato concorsuale che a quello associativo mentre non emerge che l'abitaZIne di ON ES sia stata usata come deposito temporaneo di stupefacenti da qualcuno dei suoi coimputati, né risulta provato che la pressa idraulica presso il box di via Riviera utilizzabile per il taglio della cocaina fosse nella disponibilità di un gruppo di associati. Si rileva che era ON ES ché manteneva contatti diretti con tutti i ricorrenti accentrando su di sé ogni fase della condotta di spaccio e soltanto avvalendosi della loro collaboraZIne e degli apporti di altri soggetti privi di propri ruoli. In particolare, nel ricorso di RÌ si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo Cl osservando che le due condotte contestate a RI concernenti l'acquisto di cocaina non dimostrano l'esistenza di un consolidato canale di approvvigionamento. Vengono nel seguito considerati i singoli ricorsi, espunti i motivi di carattere generale sopra considerati. 2.5. Nel ricorso di ES ON si deduce quel che segue. 2.5.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo C1) nell'attribuire a ON ES un ruolo direttivo nell'associaZIne descrivendolo sia come capo e organizzatore oltre che partecipe personalmente nelle operaZIni di acquisto, trasporto, custodia e cessione di stupefacente, nonché autore di cessioni al dettaglio, così delineando una insolita figura di soggetto al contempo capo e esecutore all'interno dell'associaZIne mentre la condotta attribuitagli nell'imputaZIne è solo quella di soggetto apicale. Si argomenta che egli in realtà ha svolto un ruolo di mero partecipe e che questo mostra anche che nella fattispecie non si costituì un'associaZIne per delinquere ma si ebbe soltanto un concorso di soggetti nella reiteraZIne di reati concorsuali come si evince dall'arco temporale relativamente breve di vita delle condotte, dal loro svolgersi in un territorio circoscritto, con una organizzaZIne modesta, gestendo quantità non rilevanti di droga e uno spaccio prevalentemente al dettaglio, come riconosciuto nella stessa sentenza. Si osserva che l'attività del gruppo si è identificata con quella stessa di ON ES in modo da venir meno con sua assenza come del resto è palesato anche dal fatto che mancò una cassa comune e che il coimputato ON TT è definito galoppino dell'imputato e non dell'associaZIne. 2.5.3. Con il secondo motivo si deduce violaZIne dell'art. 416-bis cod. pen. (capo Al) nell'attribuire a ON ES un ruolo apicale, senza tuttavia 7 individuare le specifiche condotte indicate nella imputaZIne (decisione, pianificaZIne aZIni strategiche e mantenimento dei contatti con la Calabria;
p. 8-11), e si considera che è stata esclusa l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. in relaZIne al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, così configurando un'associaZIne per delinquere di stampo mafioso che eserciterebbe il suo metodo tipico in relaZIne a reati diversi dalla associaZIne ex art. 74 d.P.R. n. 309/90. 2.5.4. Con il quarto motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi, si deduce violaZIne dell'art. 416-bis cod. pen. (capo Al, contestato come «tuttora permanente») trascurando che l'imputato è stato condannato con sentenza passata in giudicato quale partecipe dell'associaZIne mafiosa e non quale capo per una condotta durata fino all'ottobre del 2012 mentre già nel giugno del 2011 era stato arrestato nell'ambito dello stesso procedimento e carcerato fino all'autunno del 2014 senza che durante il periodo di carceraZIne siano emerse condotte sussumibili sotto l'art. 416-bis cod. pen. perché gli episodi per i quali si è discusso sono successivi all'autunno del 2014, sicché mancano dati che mostrino ch'egli da mero partecipe sia divenuto capo dell'associaZIne proprio durante il periodo in cui era carcerato. 2.5.5. Con il quinto motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi, si deduce violaZIne degli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis cod. pen. nonché del principio ne bis in idem perché non risultano reati diversi riconducibili ai fini di un'associaZIne di stampo mafioso fatta ecceZIne per pochi reati in materia di armi e per un favoreggiamento e alcune violaZIni di misure di prevenZIne. In altri termini, manca quantomeno per il ricorrente un'attività mafiosa autonoma, anche un'attività di spaccio che possa ricondursi a un ambito diverso da quello già rientrante nell'associaZIne ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. 2.5.6. Con il sesto motivo si deduce viZI della motivaZIne circa il ruolo apicale di ON ES in un'associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. fondata sul contenuto delle dichiaraZIni del collaborante OM ES ritenute riscontrate dai contenuti di dialoghi fra carcerati nei quali si attribuisce al ricorrente la capacità di imporsi sugli altri, ma trascurando che il collaborante ES dalla sentenza di primo grado è stato ritenuto non completamente credibile sicché le sue dichiaraZIni vanno valutate fraZInatamente e raffrontate a quelle di altri collaboranti (OC RA e OC AR) che non attribuiscono al ricorrente attività di tipo mafioso e che lo stesso OM ES gli attribuisce un ruolo apicale nel periodo che va nel 2008 alle 2012 mentre la sentenza dell'ottobre 2012 ha condannato il ricorrente come mero partecipe in relaZIne a condotte fino al 2/10/2012. Si osserva, inoltre, che il collaborante OM ES, sebbene affiliato alla associaZIne per delinquere in Calabria, non fu accettato presso la locale di PI sicché le sue affermaZIni vanno 8 valutate non come espressione del patrimonio conoscitivo condiviso all'interno del gruppo criminale ma come dichiaraZIni de relato delle quali va vagliata la attendibilità in relaZIne alla fonte primaria. Si argomenta che il fatto che un soggetto si sia sottomesso al ricorrente per scusarsi di avere venduto a sua moglie un cellulare di provenienza illecita non è di per sé espressione di assoggettamento a un metodo mafioso, mentre, al contrario, rileva la affermaZIne, contenuta in una intercettaZIne, da cui si desume che il ricorrente spaccia personalmente, attività incompatibile, secondo le valutaZIni dei conversanti, con un ruolo apicale. 2.5.7. Con il settimo motivo si deduce violaZIne degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, artt. 648 e 697 cod. pen. (capi A3, A4, A6) perché non è dimostrato che egli potesse disporre delle armi e delle muniZIni custodite nel terreno di ON IP rinvenute il 7/02/2017, né questo si desume dal fatto che l'anno precedente (31/08/2016) era stata registrata la sua presenza in quel fondo o che egli manifestò stizza e preoccupaZIne dopo l'arresto del custode dell'arma, tanto più che è stato escluso che la detenZIne dell'arma fosse volta a agevolare l'associaZIne mafiosa e che non si comprende perché avrebbe dovuto detenere armi obiettivamente non funZInanti. 2.5.8. Con i motivi di ricorso dall'ottavo al ventiduesimo relativi ai reati ex art. 73 n. 309/1990, perché la responsabilità del ricorrente è stata affermata: circa il capo B31, per la cessione di due chilogrammi di droga sulla base di contenuti di conversaZIni dai significati non univoci;
circa il capo C2, valutando i movimenti delle tre auto utilizzate nella vicenda, lo spostamento di una busta da un bagagliaio all'altro e il rinvenimento di ury...consistente somma di denaro, ma trascurando che l'ampio tempo intercorso tra lo scambio e il ritorno di ES alla propria abitaZIne per custodirvi (si suppone) la droga contrasta con la esigenza invece di far presto per evitare inconvenienti, e che non è stata rinvenuta traccia di sostanza stupefacente sul denaro sequestrato collocato nella stessa busta dove, secondo la ricostruZIne accusatoria, era prima contenuta la sostanza;
circa il capo C7, interpretando ingiustificatamente i movimenti suoi e del coimputato AT come collegati uno scambio illecito di droga;
circa il capo C8, trascurando la impossibilità che 10 chili di hashish potessero essere trasportate nell'incavo di una giacca snnanicata chiusa con una cerniera, sicché in ogni caso il fatto dovrebbe essere riqualificato come di lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per la impossibilità di determinare il quantitativo di sostanza detenuta;
circa il capo C9, trascurando che la perquisiZIne del veicolo del supposto acquirente non ha fatto rinvenire tracce di sostanza stupefacente o somme di denaro;
circa il capo C10, illogicamente interpretando i contenuti delle conversaZIni intercettate e valorizzando il fatto che il coimputato AT fosse uscito dalla abitaZIne di ES portando seco un involucro di colore bianco;
circa 9 il capo C11, sul fatto che egli fu presente nel box due giorni prima della perquisiZIne che fece rinvenire la sostanza stupefacente;
circa il capo C14, escludendo la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 perché la droga aveva la forma di una palla di colore bianco, sebbene questo non comporti una sicura quantificaZIne della quantità e della qualità della droga;
circa il capo C16, con una fallace ricostruZIne delle condotte, ha anche escluso la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 pur mancando una precisa quantificaZIne della sostanza stupefacente;
circa il capo C17, con una fallace ricostruZIne delle condotte e escludendo la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 senza che possa ritenersi provato che la sostanza rinvenuta nella autovettura del supposto acquirente sia la stessa di quella acquistata da ES sicché il fatto avrebbe dovuto comunque essere riqualificato come di lieve entità anche perché la sostanza ceduta da ES, quand'anche effettivamente pesasse 21 grammi, non è stata analizzata così da individuarne il principio attivo;
circa il capo C24, ricostruendo il fatto diversamente da come lo ricostruì il Giudice dell'udienza preliminare senza spiegare perché ha ritenuto che la cessione illecita di sostanza stupefacente si sia conclusa in modo diverso e anteriormente rispetto a come ritenuto dal primo giudice;
circa il capo C25, senza adeguatamente rispondere alle deduZIni sviluppate nell'atto di appello con particolare riferimento alla prova dell'effettiva cessione della sostanza stupefacente, peraltro nella quantità di mezzo chilo;
circa il capo C26, senza spiegare come l'incontro fra il ricorrente e tale TT fosse finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente e senza rispondere alle deduZIni difensive contenute nell'atto di appello;
circa il capo C26, anche escludendo l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per 8 cessioni di sostanza stupefacente senza dimostrare che esse erano di circa 50 grammi e così anche ingiustificatamente rigettando la deduZIne relativa alla configurabilità del fatto di lieve entità; circa il capo C28, senza specifici elementi che comprovino una cessione di cocaina assunto sicché il fatto avrebbe dovuto qualificarsi ex art. 73, comma 4, e non ex art.73 comma 1, d.P.R. stante l'indeterminatezza della qualità della sostanza. 2.5.9. Con il ventitreesimo motivo di ricorso si deduce violaZIne degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 597, comma 3, cod. proc. pen. e violaZIne del divieto di reformatio in peius in relaZIne ai capi B31, C14 C16, e C17 perché la sentenza della Corte d'appello ha applicato, in assenza di un'impugnaZIne del Pubblico ministero, un aumento per la continuaZIne nella misura di 4 mesi di reclusione per ogni reato, mentre la sentenza di primo grado aveva determinato l'aumento nella misura di 3 mesi di reclusione. Inoltre, si rileva che, mentre nel dispositivo della sentenza è stata menZInata la riqualificaZIne del capo C27 ex 10 art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 nella determinaZIne della pena non è incluso fra quelli (capi C7 e C9) per i quali è stata decisa la riqualificaZIne. 2.5.10. Con il ventiquattresimo motivo di ricorso si deduce violaZIne di legge nell'applicare la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale nonostante che l'ulteriore delitto non colposo sia stato commesso in epoca successiva e nei 5 anni rispetto alle precedenti sentenze di condanne passate in giudicato perché nel caso in esame la sentenza di riferimento è passato in giudicato nel 2019 mentre i fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi sino al 2017. Inoltre, si osserva che le sentenze passate in giudicato per le quali l'imputato è stato condannato sono state unite dal vincolo della continuaZIne ex art. 81, comma secondo, cod. pen. e, sebbene giurisprudenza più recente escluda una incompatibilità fra la recidiva e la continuaZIne anche applicata in executivis, nella fattispecie la continuaZIne ritenuta sussistente collega condotte fra loro intimamente connesse sicché la recidiva viene decolorata dall'unificaZIne delle condanne in un unico titolo. 2.6. Ag resta ES 2.6.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne relativamente alla partecipaZIne alla associaZIne ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al) per avere fondato la responsabilità di ES ES sui contenuti delle dichiaraZIni del nipote, collaborante con l'autorità giudiziaria OM ES (classe 1988), rilasciate soltanto dopo i processi per i gravi reati da lui commessi si sono irrevocabilmente definiti, aventi contenuto generico e, come riconosciuto nella sentenza impugnata, accompagnate da ragioni di odio nei confronti di alcuni dei parenti accusati. Si aggiunge che la Corte di appello non ha adeguatamente risposto alle deduZIni circa la non attendibilità delle narraZIni del collaborante relative alla sua affiliaZIne alla cosca criminale (p. 7-10) con un travisamento della prova relativa a un punto fondamentale per la attendibilità dell'accusatore. 2.6.3. Con il secondo motivo si deduce il viZI della motivaZIne relativamente ai riscontri esterni alla chiamata in correità da parte di OM ES Costituiti da elementi inidonei. Vengono a riguardo ribadite le deduZIni già presentate alla Corte d'appello circa i riscontri che il ricorso valuta inidonei quali: la partecipaZIne ai funerali di un affiliato;
la reiterata presenza in un bar assieme a persone imputate o condannate ex art. 416-bis cod. pen., le modalità di recupero del credito vantato nei confronti di tale ON (vedasi capo A7), la reaZIne del ricorrente alla notizia della collaboraZIne con l'autorità giudiziaria del nipote OM ES. 11 2.7. ES EL 2.7.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 603, comma tre-bis, cod. proc. pen. per violaZIne del principio che richiede che la colpevolezza sia provata «al di là di ogni ragionevole dubbio» e viZI della motivaZIne nel condannare EL ST per il reato ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al), riformando in peius, su appello del Pubblico ministero, la sentenza assolutoria di primo grado anche rigettando la richiesta di rinnovaZIne dell'attività istruttoria con l'esame del ricorrente in relaZIne alle dichiaraZIni del cugino OM ES (classe 1988) collaborante con l'autorità giudiziaria e trascurando che il Giudice di primo grado aveva ritenuto inidonei a suffragare le accuse il fatto che il ricorrente: ricevette dal coimputato ZO AS alcuni oggetti da portare in Calabria (foglio di appunti, telefono cellulare senza il caricabatterie) e denaro da ZO AS, HE RS, ON ES (classe 1973), frequentò alcuni membri della locale di PI (ZO AS e HE RS). 2.7.3. Con il secondo motivo si deduce violaZIne dell'art. 5, comma 1, cod. proc. pen. per mancanza di motivaZIne rafforzata che giustifichi la riforma della sentenza assolutoria di primo grado e viZI della motivaZIne nell'aderire alla prospettaZIne del Pubblico ministero circa la fallace valutaZIne in chiave atomistica degli indizi a carico nel giudiZI di primo grado, che, invece, ha correttamente distinto i rapporti di EL, ES con 'ndrangheta imposti dal legame familiare dai rapporti realmente sintomatici di una sua appartenenza al gruppo criminale. Si osserva che la sentenza impugnata non ha evidenziato vizi nel ragionamento del giudice di primo grado ma si è limitata a assommare gli elementi di valutaZIne a carico del ricorrente. 2.7.4. Con il terzo motivo si deduce violaZIne dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne valorizzando soltanto gli elementi indiziari utili alla prospettaZIne accusatoria, ma trascurando l'importanza del criterio ricostruttivo utilizzato dal giudice di primo grado e presupponendo che la mera appartenenza di un soggetto maschile alla famiglia ES ne comporti necessariamente la affiliaZIne alla cosca anche facendo leva sulla l'affermaZIne del collaborante con l'autorità giudiziaria secondo cui il coimputato ON ES classe 1960) padre del ricorrente teneva particolarmente alla affiliaZIne del figlio e non valutando che nella fattispecie le dichiaraZIni di OM ES non costituiscono chiamata di correo in senso tecnico. Si deduce che i loro contenuti sono comunque generici nell'affermare l'appartenenza del ricorrente alla 'ndrangheta; l'affido, da parte del coimputato ZO AS, di alcuni oggetti da portare in Calabria non è indiZI grave e preciso di una intraneità del ricorrente alla associaZIne finalizzata al narcotraffico della quale fa parte AS;
le 12 erogaZIni di denaro e le offerte ricevute dai predetti sono da intendersi come manifestaZIni di rispetto nei confronti del giovane EL ES e di suo padre ON detenuto e non indici di intraneità dell'imputato alla associaZIne criminale;
la sua compresenza con ZO AS e ES AR (classe 1989) nel Ferragosto del 2017 nella stessa località e con i telefoni spenti non dimostra che i tre fossero riuniti per ragioni di 'ndrangheta tanto più che era programmata anche la presenza della madre del ricorrente;
la partecipaZIne ai funerali di GI AR si spiega perché il defunto fu il padrino di battesimo del ricorrente;
la sollecitaZIne di ON ES affinché suo figlio EL chiedesse al pregiudicato Filippo Bavuso di essere assunto va collegata ai contenuti delle conversaZIni in cui il padre manifesta sincera preoccupaZIne per il fatto che il figlio non avesse ancora trovato un lavoro e manifestasse poca voglia di lavorare;
dopo la collaboraZIne del cugino OM ES con l'autorità giudiziaria, il ricorrente si attivò aderendo alle richieste dello ZI ER e agli inviti del padre a contattare il cugino in un contesto di rapporti familiari e non riconducibili alla cosca criminale. 2.8. ES AL 2.8.2. Con il primo motivo di ricorso in relaZIne alla imputaZIne ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al) si deduce viZI della motivaZIne circa la attendibilità del collaborante con l'autorità giudiziaria OM ES il quale, ha affermato che lo ZI AL ES guidò la locale sino al suo trasferimento in Calabria (nell'estate del 2008) senza specificare quali condotte sarebbero attribuibili al ricorrente, affermando soltanto che fu fornitore di sostanza stupefacente nell'ambito dell'attività del narcotraffico della famiglia ES. Si osserva che: in alcune sentenze il collaborante è stato ritenuto inattendibile;
la sentenza impugnata riconosce la sussistenza di sue ragioni di astio nei confronti di alcuni degli accusati;
le dichiaraZIni accusatorie hanno contenuto generico e sono state rilasciate soltanto dopo che i processi per i gravi reati da lui commessi si sono irrevocabilmente definiti;
la Corte di appello non ha adeguatamente risposto alle deduZIni circa l'inattendibilità delle narraZIni del collaborante relative alla sua affiliaZIne alla cosca criminale, travisando la prova relativa a un punto fondamentale per la credibilità dell'accusatore. 2.8.3. Con il secondo motivo si deduce viZI della motivaZIne in relaZIne ai tre riscontri esterni alla chiamata in correità di OM ES: il contenuto della conversaZIne del 2007 fra IA UN e CO CI dai cui si ricaverebbe la partecipaZIne AL ES al gruppo 'ndranghetista non è univoco;
neanche dopo le sopravvenute dichiaraZIni di OM ES risulta certa la identificaZIne del ricorrente, la cui posiZIne nel procedimento c.d. 13 NO fu archiviata, con il AL ES lì menZInato e (p. 12-18). Si osserva che: il sopramenZInato CO CI, successivamente divenuto collaborante con l'autorità giudiziaria, non ha mai rivolto accuse nei confronti di AL ES;
nelle conversaZIni successive alla notizia della scelta del nipote OM ES, detenuto, che, trasferito in altro carcere, rinunciò ai colloqui, il ricorrente si limitò a dire che forse il nipote era ammattito senza però manifestare timori per eventuali accuse che avrebbe potuto rivolgergli;
i tre incontri in un bar, tra il febbraio e il marzo del 2010, hanno valenza neutra perché non risulta svoltasi alcuna riunione del sodaliZI. 2.8.4. Con il terzo motivo si deduce viZI della motivaZIne e violaZIne dell'art. 416-bis cod. pen. circa la partecipaZIne all'associaZIne di stampo mafioso, fondata soltanto sulle accuse provenienti dal nipote OM ES in mancanza di prove di condotte del ricorrente riconducibili a un suo ruolo dinamico nel gruppo criminale 2.8.5. Con il quarto motivo si deduce viZI della motivaZIne circa l'attribuZIne ex art. 59, comma secondo, cod. pen. della aggravante (esclusa dal Giudice di primo grado) ex art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. nonostante che non sia emersa una disponibilità di armi da parte del ricorrente e che con riferimento alla posiZIne dello stesso ES ES è stata esclusa l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. mentre l'omicidio di GI SO è risultato ascrivibile al solo collaborante OM ES. 2.8.6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne circa la determinaZIne della pena, anche rilevando che ha errato la Corte di appello nell'escludere che questo punto fosse stato oggetto di impugnaZIne mentre nell'atto di appello la difesa ha dedicato uno specifico motivo alla determinaZIne delle sanZIni nel caso di conferma del giudiZI di responsabilità 2.8.7. Con il sesto motivo si deduce che la sentenza impugnata non risponde alle argomentaZIni espresse nell'atto di appello circa la applicaZIne della recidiva e in particolare alla osservaZIne che il ricorrente avrebbe commesso il primo delitto quando già nel 1974 apparteneva al gruppo criminale oggetto del processo, sicché il nuovo delitto per il quale è oggi giudicato non potrebbe dirsi espressione di una accresciuta pericolosità. 2.8. LV OM 2.8.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen. per viZI della motivaZIne e violaZIne della legge relativamente agli artt. 74 (capo B1) e 73 (capi B5 e B14) d.P.R. n. 309/1990 in relaZIne all'asserito ruolo di intermediatore svolto da LV tra il presunto fornitore ZO AS e altri. Si osserva che la sentenza impugnata fallacemente 14 individua riscontri alla dichiaraZIni del collaborante ES nei contenuti delle intercettaZIni e del monitoraggio presso l'abitaZIne di AS (p.
2-5 del ricorso) e che la condotta di partecipaZIne non può essere costituita da una mera manifestaZIne di disponibilità ma occorre un contributo materiale connesso all'attività della associaZIne e non basta al riguardo una intensa attività di intermediaZIne fra il ricorrente e altri soggetti (in particolare ZO LO). 2.8.2. Con il secondo motivo si deduce violaZIne dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne in relaZIne ai capi B5 e B14 perché la Corte non ha riqualificato come di lieve entità i reati descritti infondatamente assumendo che il ricorrente disponesse di rilevanti quantità di droga. 2.8.3. Con il terzo motivo si deduce violaZIne dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. e viZI della motivaZIne nell'applicare la recidiva soltanto sulla base dei precedenti penali peraltro risalenti nel tempo e seguiti da un lungo periodo di buona condotta. 2.8.4. Con il quarto motivo si deduce mancanza di motivaZIne in relaZIne al bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990 e in relaZIne all'aumento per la continuaZIne non specificamente motivato e certamente eccessivo in relaZIne al capo B5 nonostante la scarsa qualità della droga ceduta. 2.9. AS QU CH 2.9.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 192 cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne circa la attendibilità intrinseca del collaborante con l'autorità giudiziaria OM ES relativamente al reato ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al). Si osserva che la sentenza impugnata ha individuato le cause della collaboraZIne di OM ES nella scelta di allontanarsi dall'ambiente 'ndranghetista, grazie anche al risocializzante percorso scolastico seguito durante la carceraZIne, ma non si confronta con le deduZIni difensive e trascura che lo stesso collaborante ha chiarito che per il suo rango egli avrebbe potuto conoscere soltanto nomi degli appartenenti alla società minore e non degli appartenenti alla società maggiore, né valuta la anomalia della rapida carriera del collaborante. t Si deduce violaZIne dell'art. 416-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivaZIne circa la ritenuta ultrattività della locale di San TO nel richiamare re~o l'orientamento giurisprudenziale secondo cui va esclusa la soluZIne di continuità dell'associaZIne quando mutano alcuni componenti della compagine o il suo ambito territoriale. Si rimarca che non emergono indizi della persistenza nel territorio di San TO Canavese delle condiZIni di manifestaZIne del potere di intimidaZIne mafiosa (p.15-18 del ricorso). Si deduce violaZIne dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e illogicità manifesta della motivaZIne in relaZIne al 15 preteso riscontro della ultrattività della locale di San TO ricavabile della vicenda relative all'associaZIne ex art 74 d.P.R. n.309/1990 di cui al capo B1 senza specifiche ulteriori indicaZIni circa l'uso del metodo mafioso e il territorio in cui si sarebbe svolta l'aZIne della associaZIne. Si osserva che il collaborante ES inizialmente non ha saputo indicare il nome del ricorrente, riconoscendolo in fotografia solo dopo che questa fu pubblicata sui giornali con la notizia dell'arresto (il 2/5/2007) e aggiunse particolari rilevanti solo in successivi interrogatori e, dopo avere escluso, nell'interrogativo del 2/11/2016, di sapere chi fosse il contabile e chi il capo -giovani della locale, si ricordò del ricorrente come affiliato solo nell'interrogatorio del maggio 2017 con una missiva inviata alla Procura della Repubblica di Torino indicando QU CH AS come il capo-giovani (ribadendo questo nell'interrogatorio del 23/10/2018. 2.9.2. Con il secondo motivo si deduce viZI della motivaZIne relativamente al reato di cui al capo B1 nella parte in cui la Corte afferma che il monitoraggio della vita associativa è circoscritto al periodo tra la fine agosto e l'ottobre 2016 ma al contempo assume che vi sarebbero elementi da cui dedurre l'operatività del sodaliZI anche per il periodo pregresso e susseguente limitandosi comunque a esaminare il trimestre agosto-ottobre 2016. 2.9.3 Con il terzo motivo si deduce carenza di motivaZIne circa la responsabilità per i reati di cui ai capi B7, B12 e B14 perché anche per questi avrebbero dovuto valere le motivaZIni che hanno condotto all'assoluZIne in primo grado per i capi B4 e B9. 2.9.4 Con il terzo motivo si deduce violaZIne degli art. 81, commi primo e secondo cod. pen. e viZI della motivaZIne circa il disconoscimento del concorso formale con il reato oggetto della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 23 novembre 2017 e irrevocabile il 10 maggio 2019 invece della riconosciuta continuaZIne. Si osserva che la Corte di appello ha ravvisato difformità fra le due associaZIni per delinquere evidenziando che hanno operato in contesti temporali non sovrapponibili ma trascurando la loro identità (seppur parziale stante l'avvenuto arresto di molti partecipanti alla precedente associaZIne) soggettiva e strutturale e organizzativa. 2.10. AR ES 2.10.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990 e viZI della motivaZIne circa l'affermaZIne della responsabilità per il capo C43, risultando invece comprovata l'inesistenza di un effettivo contributo causale del ricorrente alla realizzaZIne dell'evento. 2.10.2. Con il secondo motivo si deducono viZI della motivaZIne e violaZIne dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nell'affermare la responsabilità per il reato di cui il 16 capo C44 mancando la prova del momento in cui il coindagato AR avrebbe prelevato assieme ad ON AR il corriere della sostanza stupefacente proveniente dall'aeroporto. Si osserva, inoltre, che non essendo provata la quantità e la qualità della sostanza stupefacente dovrebbe ravvisarsi il fatto lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2.10.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza di motivaZIne circa la determinaZIne della pena-base e l'aumento per la continuaZIne, trascurando la scarsa capacità finanziaria e il poco rilevante ruolo del ricorrente nella vicenda. 2.11. AR ER Con un unico motivo di ricorso si deduce manifesta illogicità della motivaZIne nell'affermare la responsabilità per la cessione di sostanza stupefacente di cui al capo C2 della imputaZIne assumendo ingiustificatamente che il sacchetto di nylon colorato trasportato dai soggetti coinvolti nella vicenda contenesse effettivamente sostanza stupefacente e non risultando smentita la affermaZIne dell'imputato secondo il quale nel sacchetto era contenuto soltanto denaro contante, rinvenuto dopo la perquisiZIne, destinato dalla madre al matrimonio di NI ES e trascurando peraltro che sarebbe stato insensato effettuare la consegna dello stupefacente in luogo pubblico. 2.12. BE LI Con unico motivo di ricorso in relaZIne ai capi 815 e B17 si deduce viZI della motivaZIne circa la responsabilità dell'imputato e erronea applicaZIne dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.13. GA EL alias GA AN 2.13.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 530 cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne circa la responsabilità dell'imputato per i capi B15 e B17 ritenuta provato soltanto sulla base dei contenuti delle conversaZIni intercettate ma in assenza del sequestro di sostanza stupefacente. 2.13.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violaZIne degli artt. 62- bis 81 e 133 cod. pen. e viZI della motivaZIne nella determinaZIne della pena disconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, infliggendo una pena distante dal minimo edittale e con un eccessivo aumento per la continuaZIne. 2.14. BO GI 2.14.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce manifesta illogicità della motivaZIne circa la responsabilità per il reato descritto nel capo B14, per avere 17 trascurato che i contenuti delle conversaZIni intercettate non provano che egli si trovò il 5/09/2016 a Brandizzo per l'acquisto della sostanza stupefacente 2.14.2. Con il secondo motivo si deduce che non essendo provata la quantità e la qualità della sostanza stupefacente il reato andava riqualificato come fatto lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2.14.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza di motivaZIne circa la determinaZIne della pena-base e il disconoscimento delle circostanze attenuti generiche anche considerato che la quantità e la qualità della sostanza stupefacente sono rimasti ignoti. 2.15. AT OM IM Il ricorso dell'imputato è stato espresso in due distinti atti — il primo sottoscritto dall'avvocato GI Zanalda, il successivo sottoscritto dall'avvocato OC Femia — che vanno valutati congiuntamente. 2.15.1. Con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne per delinquere di cui al capo Al nell'escludere la cessaZIne della associaZIne oggetto del precedente processo (c.d. NO), al contrario ravvisando la ultrattività dell'associaZIne desunta dai pestaggi di due soggetti e dalle modalità di recupero di credito vantato da ES ES — invece attribuibili agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo — senza chiarire se quella oggetto di imputaZIne è una formaZIne nuova o la semplice prosecuZIne della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato (vedasi sub 2.1.). 2.15.2. Con il primo motivo del primo atto di ricorso si deducono violaZIni di legge e viZI della motivaZIne nel qualificare come il ricorrente "organizzatore" nell'associaZIne finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (capo C1) solo per la partecipaZIne a molti dei reati-scopo — che non caratterizza l'organizzatore, mentre è apodittica l'affermaZIne di un suo stretto legame con ON ES nella gestione degli affari — e per avere in alcuni casi sostituito il capo dell'organizzaZIne ricevendo denaro da consegnargli. Si assume illogico che la sentenza attribuisca al ricorrente il ruolo di organizzatore per una ipotizzata supremazia nei confronti del RI mentre in altra parte afferma la intercambiabilità dei ruoli fra i due imputati. Si evidenzia, in senso contrario, che invece dalle dichiaraZIni del collaborante ES emerge che AT semplicemente vendeva la cocaina per conto del capo. 2.15.3. Con il secondo motivo del primo atto di ricorso e con il secondo motivo del secondo atto di ricorso si deducono viZI della motivaZIne e violaZIne degli 18 artt. 416-bis cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. circa la partecipaZIne del ricorrente alla associaZIne descritta nel capo Al. Si osserva che le dichiaraZIni etero accusatorie del collaborante OM ES non trovano adeguati riscontri esterni e la sentenza impugnata non si confronta con le deduZIni dell'appellante secondo cui gli altri collaboranti con l'autorità giudiziaria (OC RA, OC AR e CO CI) non lo hanno mai indicato come affiliato alla locale di PI ma solo come partecipe nello spaccio di stupefacenti. Si esclude che siano riscontri esterni individualizzanti: la presenza (non certa) a una conversaZIne con GI OF del 10/07/2008 con l'interessamento, per conto dello ZI GI AR, alle vicende economiche connesse al club Kiss One;
la partecipaZIne ai funerali di ES SC;
l'accompagnare ES ES per recuperare un credito insoddisfatto;
la partecipaZIne alle condotte di spaccio contestate nei capi C3, C4, C6, C7, C8, C9, C24, C27 non vale di per sé a configurare la partecipaZIne a una associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen., tanto più se si considera che la sentenza di primo grado aveva escluso la aggravante ex art. 416- bis.1 cod. pen. per le associaZIni ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capi Bl, C1); la presenza del ricorrente il giorno dell'affiliaZIne di OM ES. 2.15.4. Con il terzo motivo del secondo atto di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 74 d.P.R. n. 309.990 e viZI della motivaZIne nel ravvisare la sussistenza di un'associaZIne per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo C1), senza che emerga una minima organizzaZIne (ripartiZIne dei ruoli, nascondiglio per la droga, cassa comune e ripartiZIne degli utili e delle perdite). Si osserva che la sentenza è contraddittoria nell'affermare che le modalità delle singole cessioni hanno seguito schemi operativi usuali per poi considerare che la conoscenza reciproca fra fornitori e clienti e l'esistenza di luoghi di incontro collaudate hanno reso disagevole la ricostruZIne dei singoli episodi. Si considera che la compresenza di almeno due soggetti nei vari episodi è modalità esecutiva che può appartenere sia al reato concorsuale che a quello associativo mentre non emerge che l'abitaZIne di ON ES sia stata usata come deposito temporaneo di stupefacenti da qualcuno dei suoi coimputati, né risulta provato che la pressa idraulica presso il box di via Riviera utilizzabile per il taglio della cocaina fosse nella disponibilità di un gruppo di associati. 2.15.5. Con il quarto motivo del secondo atto di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne nell'affermare la partecipaZIne dell'imputato con il ruolo di promotore nell'associaZIne per delinquere di cui al capo Cl. Si osserva che: non sono emersi casi in cui il ricorrente abbia assunto decisioni relative alla dinamica generali della supposta associaZIne per delinquere e che anche l'episodio che vedrebbe a lui subordinato il RI non 19 è significativo perché la funZIne direttiva riguarda le dinamiche generali dell'associaZIne e non quelle relative all'esecuZIne di un singolo reato-fine; è stato trascurato il contenuto della conversaZIne con il cognato (non coinvolto nei reati) in cui il ricorrente si lamenta di essere rimasto da solo nel gestire i traffici. 2.15.6. Con il terzo motivo del primo atto di ricorso e con il quinto motivo del secondo atto di ricorso si deducono violaZIne degli artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n.309/1990 e viZI della motivaZIne relativamente ai reati di cui ai capi C3, C4, C6, C7, C8, C9, C24, C27. In particolare, si osserva che la sentenza impugnata: circa il capo C3, esclude la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 quantificando apoditticamente in 200 grammi la sostanza stupefacente ceduta;
circa i capi C4 e C6, non risponde alle deduZIni sulla cripticità delle conversaZIni captate;
circa il capo C7, si fonda sulla mera ipotesi che l'operaZIne descritta nella imputaZIne abbia riguardato l'acquisiZIne di droga e non semplice scambio di materiale sanitario;
circa il capo C8, fonda la responsabilità dell'imputato su una mera compatibilità con i contenuti delle conversaZIni intercettate e esclude aprioristicamente l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 presumendo che il quantitativo detenuto fu significativo solo perché l'involucro che lo conteneva era visibile dall'esterno; circa il capo C9, presuppone erroneamente che la responsabilità non fosse stato„4 contestata nelle deduZIni dell'appellante e fonda il suo giudiZI sulla mera possibilità della sussistenza della detenZIne illecita senza peraltro giustificare l'assunto che quanto portato da ES, aiutato dal ricorrente, fosse sostanza stupefacente;
circa il capo C24, trascura che l'appellante non si è limitato a prospettare come dubbia la quantificaZIne della sostanza stupefacente ma ha anche addotto di non essersi mai recato dal cessionario;
circa il capo C27, disattende senza esaminarle le deduZIni dell'appellante, desume la responsabilità del ricorrente solo dalla sua presenza nel luogo in cui sarebbe avvenuta la cessione di droga e inoltre infondatamente suppone che il riferimento a "50" riguardasse i grammi della droga e non euro. 2.15.7. Con il quarto motivo del primo atto di ricorso si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la responsabilità civile del ricorrente in relaZIne al capo Al non potendosi ravvisare, per la mancanza di partecipaZIne dell'imputato, un obbligo di risarcire il danno all'immagine agli enti territoriali costituitisi parte civile nei suoi confronti, danno comunque non rilevante ex artt. cod. pen. e 2043 cod. civ. 2.16. AT ES 2.16.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne 20 per delinquere di cui al capo Al nell'escludere la cessaZIne della associaZIne oggetto del precedente processo (c.d. NO), al contrario ravvisando la ultrattività dell'associaZIne e desumendola dai pestaggi di due soggetti e dalle modalità di recupero di credito vantato da ES ES — invece attribuibili agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo — senza chiarire se quella oggetto di imputaZIne è una formaZIne nuova o la semplice prosecuZIne della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato (vedasi sub 2.1.). 2.16.2. Con il secondo motivo si deduce violaZIne dell'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne circa la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne per delinquere descritta nel capo Al. Si osserva che le dichiaraZIni del collaborante OC RA sono generiche e quelle di ES indicano il ricorrente soltanto in un secondo momento come affiliato, dopo avere in precedenza dichiarato di non sapersi esprimere al riguardo. Circa gli incontri fra ES AT e EN CÒ (ritenuto intraneo all'associaZIne) si rileva che furono solo due e dentro un eserciZI pubblico sicché non costituiscono riscontro alle dichiaraZIni dei collaboranti, come non lo è la sostituZIne da parte del ricorrente di ON ES nella attività di spaccio né lo stretto rapporto fra i due, anche perché la sentenza non chiarisce perché queste circostanze non sarebbero riconducibil4 alle dinamiche della associaZIne dedita al narcotraffico. 2.16.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne nel ravvisare un'associaZIne per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo C1) senza verificare esistenza di una minima organizzaZIne (ripartiZIne dei ruoli, nascondiglio per la droga, cassa comune e ripartiZIne degli utili e delle perdite). Si assume che le dichiaraZIni dei collaboranti provano solo i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 realizzati secondo un modus operandi proprio di singoli e non di un gruppo. Si argomenta che la sentenza è contraddittoria nell'affermare che le modalità delle singole cessioni hanno seguito schemi operativi usuali per poi considerare che la conoscenza reciproca fra fornitori e clienti e l'esistenza di luoghi di incontro collaudati hanno reso disagevole la ricostruZIne dei singoli episodi. Si considera che la compresenza di almeno due soggetti nei vari episodi è modalità esecutiva che può appartenere sia al reato concorsuale che a quello associativo mentre non emerge che l'abitaZIne di ON ES sia stata usata come deposito temporaneo di stupefacenti da qualcuno dei suoi coimputati. 2.16.4. Con il quarto motivo si deducono violaZIne dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne circa la partecipaZIne dell'imputato alla associaZIne per delinquere descritta nel capo C1 non bastando a dimostrarla il fatto che egli abbia affiancato ES in più occasioni. 21 2.16.5. Con il quinto motivo si deducono violaZIne degli artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne circa il concorso nell'acquisto della sostanza di cui al capo B31 riguardante due chilogrammi di marijuana perché emerge che l'attività si concluse dopo che AT si fu allontanato. 2.16.6. Con il sesto motivo si deducono violaZIne degli artt. 110 e 73 d.P.R. n.309/1990 e viZI della motivaZIne circa la prova del concorso nel reato di cui al capo C10 non bastando al riguardo la connpresenza di AT e ES nel luogo in cui avveniva la transaZIne illecita. 2.17. AT QU 2.17.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne per delinquere di cui al capo Al i nell'escludere la cessaZIne della associaZIne oggetto del precedente processo (c.d. NO), al contrario ravvisando* la ultrattività dell'associaZIne desunta dai pestaggi di due soggetti e dalle modalità di recupero di credito vantato da ES ES — invece attribuibili agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo — senza chiarire se quella oggetto di imputaZIne è una formaZIne nuova o la semplice prosecuZIne della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato (vedasi sub 2.1.). 2.17.2. Con il secondo motivo si deduce violaZIne dell'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne circa la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne per delinquere descritta nel capo Al. Si osserva che le chiamate in correità dei collaboranti ES e AR hanno contenuti generici e non indicano specifiche condotte perché il fatto che ON CO abbia chiesto la sua proteZIne non dimostra che per questa via abbia inteso essere protetto dalla associaZIne o che la sua supposiZIne che il ricorrente ne facesse parte fosse fondata;
né la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne più desumersi dalla sua presenza a un incontro con ON RA in un bar di PI il quale sarebbe stato lì convocato per chiarimenti relativi a vicende dell'associaZIne. 2.17.3. Con il quarto motivo si deduce violaZIne dell'art. ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e viZI della motivaZIne circa la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne per delinquere descritta nel capo Cl. Si osserva che l'eventuale partecipaZIne del ricorrente all'investimento di una somma di denaro per realizzare i traffici non comporta che l'interesse comune riguardasse un gruppo di associati e non invece soltanto soggetti agenti in concorso fra loro, mentre non ha trovato riscontro l'ipotesi della necessità del nulla-osta di ON ES per cedere marijuana a un cliente moroso. 22 2.18. LL PA Con un unico motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne per avere la sentenza meramente ripercorso l'argomentaZIne svolta dai giudici di primo grado senza rispondere alle deduZIni difensive e senza provare che l'autovettura trasportante il denaro necessario per la ricettaZIne (così riqualificata ex art. 648 cod. pen. la condotta delineata nel capo B1) fosse guidata dal ricorrente. 2.19. TT ON AN 2.19.1. Con il primo motivo di ricorso e con la successiva memoria integrativa si deducono violaZIne dell'ad 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne nonché travisamento della prova circa il ruolo di partecipe all'associaZIne per delinquere descritta nel capo C1. Si osserva che non sono state esaminate tutte le deduZIni difensive riferite nell'atto di appello alla durata della condotta del ricorrente, alla disponibilità di luoghi di deposito, alla partecipaZIne agli utili. In particolare si argomenta che: sebbene per la configuraZIne di un'associaZIne per delinquere non sia richiesta una durata minima, un periodo di 5 mesi, con quattro episodi riguardante quantitativi ridotti e mai rinvenuti di sostanza stupefacente sarebbe più aderente alla configuraZIne di un reato concorsuale continuato che ha quella di un reato associativo;
è trascurato che la presenza di TT il 2/07/2016 all'indomani dell'arresto di ON ES fu casuale sicché non ha fondamento l'assunto che egli dovesse sostituirlo;
è travisata la prova circa fa conoscenza da parte del TT del luogo di deposito della sostanza stupefacente perché dalle intercettaZIni emerge che era noto al solo ES AT;
non è provata la perceZIne di utili dall'associaZIne, mentre da una conversaZIne con la ex-fidanzata emerge che i suoi modesti ricavi erano soltanto occasionali. 2.19.2. Con il secondo motivo e con la successiva memoria integrativa si deattei• deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al ricorrente mancando dati che ne comprovino la affectio societatis. 2.20. RG ER 2.20.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne di legge e viZI della motivaZIne in relaZIne al capo C1, circa la prova della partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne per delinquere. Si evidenzia una contraddiZIne interna alla struttura dell'accusa nell'assumere che RG, quale stabile acquirente dall'associaZIne possa esserne considerato un partecipe pur emergendo soltanto due modesti episodi (capi C20 e C22) qualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con una violaZIne del principio di correlaZIne fra la imputaZIne e la 23 decisione giacché a RG è stata contestata una partecipaZIne esterna all'associaZIne (assumendo che egli «eforniva stabilità al sodaliZI garantendo acquisti continuativi di stupefacente che cedeva alla rispettiva clientela») diversa dalla partecipaZIne interna che la sentenza di primo grado attribuisce al ricorrente definendolo «vero e proprio partecipe, delle dinamiche associative». Si deduce che: le dichiaraZIni del collaborante OM ES sono inattendibili perché contraddittorie, prive di validi riscontri estrinseci e smentite da quanto dichiarato e documentato dal ricorrente il 15/07/2020; i fatti narrati dal collaborante risalgono al 2008 mentre il delitto è contestato solo a decorrere dalla primavera del 2016 sino al 2018 e dal 2016 manca prova dell'acquisto di sostanza stupefacente dalla associaZIne descritta nel capo Cl anche con riferimento a quello oggetto dei capi C21, C20 e C22 (qualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30971990); le rarefatte conversaZIni del 26/07/2016 e del 18/09/2016 non provano che NN abbia acquistato cocaina da ON ES sicché non è provato neanche la sua partecipaZIne all'associaZIne. 2.20.2. Con i motivi di ricorso dal terzo al quarto Gtihy.istsrae si deducono «mancanza di motivaZIne, travisamento della prova e contraddittorietà della motivaZIne»: in relaZIne il capo C20, perché non è provata la effettiva consegna in sostanza stupefacente da parte del ricorrente;
in relaZIne al capo C21, perché emerge che il ricorrente incontrò l'amico TE SA, legato a personaggi inseriti nell'ambiente del traffico di stupefacenti, un mese prima del sequestro della sostanza stupefacente trovata a SA;
in relaZIne al capo C22, perché il fatto che l'amico NE CA sia stato colto in possesso di g.3 di cocaina non prova che la sostanza sia stata a lui ceduta dal ricorrente che lo aveva prima incontrato in un luogo pubblico. 2.21. RÌ ES 2.21.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo C1 perché la sentenza impugnata non prova la sussistenza di elementi (cassa comune utenze dedicate all'attività criminale, suddivisione dei profitti, capacità di riorganizzaZIne interna) caratterizzanti l'associaZIne ma si fonda su dati che, non dimostrando una affectio societatis nei soggetti coinvolti, si attagliano a un concorso di persone nel reato continuato. In particolare, si osserva che le due condotte contestate a RI, concernenti l'acquisto di cocaina, non dimostrando l'esistenza di un consolidato canale di approvvigionamento, ma configurano soltanto un concorso di persone nel reato continuato. 24 2.21.2. Con il secondo motivo si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la prova della partecipaZIne di RI alla associaZIne, perché il fatto che nel giugno del 2016 si sia prestato a ricevere e trasportare cocaina e a cederla, secondo le direttive del coimputato OM AT, a clienti fidelizzati non prova l'intraneità all'associaZIne, non emergendo il coinvolgimento di altri soggetti nella frequentaZIne con altri presunti compartecipi. 2.22. IO AZ IN 2.22.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perché la responsabilità del ricorrente per I capo B3 è stata desunta soltanto dalle dichiaraZIni di ES LI, collaborante con l'autorità giudiziaria, riguardanti una mera proposta di IO di hashish da spacciare, e dal fatto che il ricorrente il 14/12/2015 fu colto a bordo dell'autovettura di LI ma senza che sia stata rinvenuta sostanza stupefacente. 2.22.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne circa la prova della responsabilità del ricorrente priva di requisiti minimi di completezza e logicità. 2.23. NE NI GI Con un unico motivo di ricorso si deduce violaZIne di legge e viZI della motivaZIne circa la prova della responsabilità relativamente ai capi B7, B18 e B19 anche per mancata risposta alle argomentaZIni espresse nell'atto di appello. 2.24. ET ZO 2.24.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne in relaZIne alla dedotta genericità della chiamata in correità da parte del collaborante con l'autorità giudiziaria ES LI e si assume che la Corte d'appello non ha risposto alle deduZIni dell'appellante circa la genericità del capo B3 che attribuisce a ET il ruolo di corriere nel trasporto di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente in tre mesi da Torino a Catania sulla base delle dichiaraZIni di LI che non indicano con precisione il quantitativo di sostanza trasportata e le modalità del trasporto. 2.24.2. Con il secondo motivo si deduce viZI della motivaZIne e travisamento delle dichiaraZIni del collaborante LI che fanno soltanto parziale riferimento a ET, peraltro con mutamenti e incongruità nella ricostruZIne dei fatti. 2.24.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne nel ritenere riscontro alle dichiaraZIni del collaborante LI l'arresto, il 16/01/2016 di LI e di 25 ET, trovati in possesso di cocaina e oltre 1 kg di eroina, pur trattandosi di un fatto successivo (seppur di pochi mesi) alla chiusura all'agosto del 2015 delle contestaZIni al ricorrente e peraltro secondo uno schema diverso da quello veicolato dalle dichiaraZIni accusatorie del collaborante che lo indicano come corriere della droga, mentre nell'occasione ET risultò concorrere con LI. 2.24.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne nell'applicare la recidiva, nella determinaZIne della pena e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche facendo leva su precedenti risalenti agli anni 1993/1996 ma trascurando che da allora soltanto con le condotte del 2016 il ricorrente è tornato a delinquere. 2.25. AR UC Il ricorso dell'imputato è stato espresso in due distinti atti — il primo sottoscritto dall'avvocato TE Idem, il successivo sottoscritto dallo stesso avvocato Idem dall'avvocato ES Calabrese — che vanno valutati assieme ai motivi nuovi sottoscritti da entrambi i difensori. 2.25.1. Con il primo motivo del primo atto e con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 416-bis cod. pen. e viZI della motivaZIne con riferimento alla contestata attività di «partecipe della locale di PI quantomeno dagli anni 90» mentre quella che emerge è soltanto una lecita attività economica nel settore del noleggio delle apparecchiature da gioco e la collaboraZIne commerciale con OM ES. Si osserva che ingiustificatamente la sentenza impugnata assume che l'attività nel settore dei videogiochi non possa essere svolta se non con autorizzaZIne di un'associaZIne mafiosa e che, per quel che riguarda il presunto tentativo di AR di partecipare alla spartiZIne di appalti nei cantieri CORAL, non si confronta con le deduZIni difensive che fanno leva sul fatto che dalle conversaZIni intercettate non emerge un suo specifico ruolo (i riferimenti sono genericamente a di AR), del resto non fu menZInato nelle dichiaraZIni dei collaboranti OC RA e OC AR, né, relativamente ai rapporti coi detenuti della famiglia ES, dalle dichiaraZIni del collaborante OM ES emerge con chiarezza una sua attività. 2.25.2. Con il secondo motivo del primo atto di ricorso e con i motivi nuovi si deducono violaZIne di legge e viZI della motivaZIne circa la concretezza, precisione e rilevanza delle dichiaraZIni provenienti dal collaborante OM ES. Si osserva che la affiliaZIne di AR alla associaZIne non è dimostrata e che comunque non costituirebbe di per sé una condotta materiale penalmente rilevante. Si aggiunge che l'affermaZIne del collaborante secondo cui la associaZIne avrebbe assicurato proteZIne a AU AR, EL del ricorrente e a tutta la famiglia AR contrasta con quella di non avere mai preso 26 parte a riunioni prima della propria affiliaZIne nell'aprile del 2008. Si evidenzia che le accuse del collaborante sono riferite indistintamente a i «fratelli AR» e che UC AR per la gran parte del periodo oggetto della contestaZIne è stato detenuto, sicché il collaborante avrebbe dovuto chiarire come in questa condiZIne avrebbe partecipato alla associaZIne. Si osserva che: se il contributo di UC AR stette nel consentire a OM ES classe 1986 di utilizzare le proprie società quali coperture per attività commerciali, allora la sua condotta costituirebbe una interposiZIne fittizia ex art. 512-bis cod. pen. originariamente contestata ma per la quale poi egli è stato assolto in primo grado, perché il fatto non sussiste mentre resta non chiarito quale sarebbe stata la specifica interposiZIne attuata dal ricorrente;
in generale, non emerge quale contributo attivo il ricorrente avrebbe arrecato all'associaZIne per delinquere e quale beneficio a questa ne sarebbe derivato emergendo, semmai, che la famiglia AR avrebbe avuto il vantaggio di installare le macchinette videopoker all'interno di un eserciZI commerciale. 2.26. LA UN Il ricorso dell'imputato è stato espresso in due distinti atti — il primo sottoscritto dall'avvocata Beatrice Rina udo, il successivo sottoscritto dall'avvocato AO IV — che vanno valutati assieme ai motivi nuovi sottoscritti dall'avvocata Rinaudo. 2.26.1. Con il primo motivo del primo atto di ricorso di deduce viZI della motivaZIne perché la sentenza impugnata attribuisce al ricorrente la qualità di organizzatore della associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 decritta nel capo B1 — fondandola sulla partecipaZIne alla rendicontaZIne e divisione dei proventi e alle riunioni con il latitante AS — e di contabile, nonché di fornitore di canali alternativi di approvvigionamento, senza però indicare quali siano gli indici rivelatori di tali qualifiche come invece fa relativamente al coimputato NO. Si rileva che, in contrasto con il ruolo attribuito al ricorrente, la sentenza impugnata, valutando la conversaZIne dellr1/09/2016, conclude che LA si limitò a leggere gli appunti contabili di AS e per questa ragione lo ha assolto dal reato descritto nel capo B25; non considera che il ricorrente non viene citato nelle conversaZIni in cui AS e RS descrivevano la struttura associativa ai cugini FE;
il ricorrente partecipò soltanto a tre incontri con il latitante QU AS, come il coimputato NO che, tuttavia è stato ritenuto mero partecipe della associaZIne;
desume la partecipaZIne di LA alla riunione del 28/06/2026 con AS dal fatto che il suo cellulare, insieme a quelli di AS, NO e RS risultavano spenti, ma trascurando che il suo lo fu anche prima 27 e dopo e che dalle conversaZIni emerge che l'incontro si svolse l'indomani fuori Torino e mancano riscontri all'affermaZIne di AS che LA vi partecipò, anzi risulta che la sua auto non si mosse da Torino;
spiega l'ignoranza del ruolo specifico di LA da parte del collaborante ON PI per essere questi soltanto un gregario, trascurando che egli era il custode delle armi delle quali invece LA sconosceva, tanto da essere assolto dal correlato capo A9; non considera un organizzatore della associaZIne AS nonostante la sua posiZIne sia analoga a quella di LA;
infondatamente attribuisce a TO un ruolo di contabile del quale non risulta che l'associaZIne avesse bisogno e che in alcune occasioni, tanto che conclusasi la sua partecipaZIne egli non fu sostituito;
dubitabilnnente assume che LA abbia procurato alla associaZIne canali alternativi di approvvigionamento;
2.26.2. Con il secondo, il terzo, il quinto e il settimo motivo del primo atto di ricorso si deducono viZI della motivaZIne sulla responsabilità per alcuni reati ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990: circa il capo B11, per un'erronea lettura dei contenuti delle conversaZIni intercettate che rende illogica la ricostruZIne dei fatti;
circa il capo B12, perché le conversaZIni mostrano che TO non conosceva l'utilizzo da parte del AS della soffitta di via Bra;
circa il capo B18, perché "le risultanze probatorie sono state completamente travisate"; circa il capo B28, per non avere considerato che il coimputato GA LI è appellato "UN" così da potere essere scambiato per il ricorrente 2.26.3. Con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deduce "assoluta illogicità della motivaZIne" in tutti i contesti argomentativi nei quali vengono considerati attendibili le risultanze probatorie ricavabili del sistema di geolocalizzaZIne utilizzato dalla società noleggiatrice dell'autovettura smart targata FD112GL poiché già in molti passaggi della sentenza impugnata è riconosciuta la scarsa attendibilità delle risultanze dell'impianto di geolocalizzaZIne. 2.26.4. Con il secondo motivo del secondo atto di ricorso si deduce violaZIne della legge nel qualificare come reato di favoreggiamento le condotte attribuite a LA nel capo A10 perché egli non aiutò AS e eludere le investigaZIni dell'autorità giudiziaria o le ricerche e nessun elemento probatorio ricollega LA al reperimento dell'immobile di via Monte Ortigara o mostra come si sia prodigato per procurare a AS mezzi di trasporto o una patente falsa, mentre risulta che egli si mostrò contrariato quando si ritenne di sostenere le spese per favorire AS. 2.26.5. Con il terzo motivo del secondo atto di ricorso si deduce viZI della motivaZIne nel ritenere provata la responsabilità circa il capo C7 senza rispondere 28 adeguatamente alle osservaZIni difensive che indicavano in una documentaZIne medica e non droga il contenuto della busta trasportata. 2.26.6. Altri motivi del ricorso riguardano la determinaZIne della pena: con il quarto motivo del primo atto di ricorso si deduce assenza della motivaZIne circa l'aumento di pena relativo al capo B14; con il sesto motivo del primo atto di ricorso, si rileva che nella sentenza di primo grado è stato applicato un aumento di un anno e sei mesi per la continuaZIne relativa al capo B21 sull'erroneo presupposto che la cessione riguardasse 3kg di cocaina mentre dall'imputaZIne risultano la minore quantità di «kg 2 circa», sicché l'aumento andrebbe ridimensionato, e che la sentenza impugnata non ha risposto al motivo di appello sul punto;
con l'ottavo motivo del primo atto di ricorso si deduce violaZIne di legge nella parte in cui la sentenza non ha ridotto la pena per effetto delle sue rideternninaZIni facendo generico riferimento alla necessità di un "limite minimo di un terzo, quale aumento per effetto della continuaZIne", ma trascurando il chiesto contenimento della pena nei minimi edittali per il capo B14, l'assoluZIne per il capo C8, l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità e la riquantificaZIne della cocaina oggetto dei capi B12 e B21. 2.26.7. Con il quarto motivo del secondo atto ricorso e con il primo e il secondo dei motivi aggiunti si deducono violaZIne dell'art 99 quarto comma, cod. pen. in relaZIne all' art. 47, comma 12, Ord. Pen., agli artt. 81, comma quarto, 132 e 133 cod. pen., all'art. 7 CEDU e viZI della motivaZIne nell'applicaZIne della recidiva trascurando che LA è stata ammesso al beneficio dell'affidamento in prova del serviZI sociale il cui esito positivo ha comportato la estinZIne di ogni effetto penale per i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino definitiva il 6/06/2008, sicché: va esclusa la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, diviene inoperante il divieto di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e il limite minimo di un terzo quale aumento della pena per effetto della continuaZIne, così riespandendosi il potere discreZInale nella determinaZIne della pena applicabile. 2.27. PI ON Con un unico composito motivo di ricorso si deduce violaZIne di legge e viZI della motivaZIne per non avere risposto alle deduZIni sviluppate nell'atto di appello. 2.27.1. In relaZIne alla necessità dell'elemento soggettivo per configurare il reato ex art. 74 d.P.R. 74.990 (capo B1) si osserva che la sentenza impugnata ha fallacemente dedotto la partecipaZIne all'associaZIne per delinquere soltanto dalla commissione di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perché non può escludersi che l'associaZIne utilizzi esecutori diversi volta per volta e non necessariamente 29 consapevoli dell'esistenza di una stabile organizzaZIne, sicché per configurare una partecipaZIne alla associaZIne occorre l'affectio societatis che va oltre il mero concorso continuato nel reato e richiede un apporto protrattosi per un tempo significativo. Si rileva che, invece, nel caso in esame il contributo di PI, con il ruolo di trasportatore e di mero custode occasionale della droga solo per pochi mesi, risulta fungibile poiché, anche dopo il suo allontanamento, l'associaZIne ha continuato a operare 2.27.2. Per altro verso, evidenzia che il ricorrente ha ammesso tutti i singoli episodi contestategli, anche con riferimento alla detenZIne di sostanza stupefacente presso la propria abitaZIne (812), per cui la riconosciutagli diminuente ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 avrebbe dovuto essere applicata nella massima estensione considerando l'ottimo comportamento processuale di PI che ha fornito tutti gli elementi a sua conoscenza e, nei limiti di quanto gli consentiva il ruolo marginale svolto nella vicenda, ha consentito di ricostruire vari fatti di reato. Inoltre, si deducono violaZIne della legge: per non avere riconosciuto l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. relaZIne ai capi A9 e B12, pur essendosi PI attivato spontaneamente per attenuare le conseguenze dei reati con il sequestro della sostanza stupefacente e delle armi custodite nella propria abitaZIne;
per non avere calcolato per ogni singolo aumento per i reati in continuaZIne la riduZIne ex art. 73, connr.void.P.R. n. 309/1990 perché PI ha collaborato in relaZIne ai singoli iio contestati SRZSrattr;
per avere ingiustificatamente determinato la pena in misura non coincidente con il minimo edittale. 2.28. IO ES 2.28.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne di legge e viZI della motivaZIne nel ritenere ES IO partecipe dell'associaZIne per delinquere ex art. 416-bis, cod. pen. descritta nel capo Al anche in epoca successiva al 1993 e fino alla sentenza di condanna senza confrontarsi con gli specifici motivi di appello e con il secondo motivo si deduce viZI della motivaZIne nel ritenere attendibili le dichiaraZIni del collaborante con l'autorità giudiziaria ON ES classe 1988 circa le condotte del ricorrente quale prova del contributo minimo dallo stesso fornito all'associaZIne per delinquere. Nel ricorso si precisa che non è contestata la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne per delinquere ma la sua durata e, quindi, la determinaZIne del momento del recesso dal vincolo per quel che rileva al fine di dichiarare il reato estinto per prescriZIne. Si argomenta che, dopo la detenZIne in Spagna dal 1989 al 1993 (per l'esportaZIne di un considerevole quantitativo hashish) ES IO, ritornato in Italia, decise di non fare più parte della locale di San TO e 30 ne informò i responsabili locali. Si osserva che mancano per il periodo successivo dati che indichino una sua partecipaZIne alla associaZIne e che, al riguardo, le dichiaraZIni di OM ES risultano imprecise e in conducenti. Si contesta la validità del ragionamento della Corte di appello che, rilevata l'assenza di un manifesto recesso dalla associaZIne, ha evidenziato che, secondo le dichiaraZIni del collaborante ES, egli agevolò un membro della associaZIne, ospitandolo e custodendo per lui un arma, ma ha trascurato che: il collaborante ha errato nell'indicare l'abitaZIne in cui ES IO avrebbe ospitato il latitante AS, ha attribuito la disponibilità dell'arma a DO IO e solo dopo numerosi interrogatori anche a ES IO;
ha riferito circostanze relative a DO e non a ES IO. Si osserva che, non essendo ancora affiliato nel 2008 il collaborante non poteva, secondo le regole dell'associaZIne, interloquire con chi invece lo era e che in realtà conosceva solo perché padre del suo ex-amico DO IO. Si rimarca che UN IA, nel ricordare che a ES IO era stata conferita la "dote" di "Santa", si riferiva agli anni '80 del secolo scorso. 2.28.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. in relaZIne alla confisca di denaro oggetto di sequestro preventivo (euro 12.160 custoditi nell'abitaZIne del ricorrente, in banconote di vario taglio e in parte contenute in una busta con apposto il nome della nipote) perché la sentenza non ha risposto agli specifici motivi di appello che hanno documentato la provenienza lecita del denaro e rimarcato la mancata indicaZIne degli illeciti penali che avrebbero generato il prezzo il prodotto o il profitto del denaro oggetto di sequestro. Si osserva che il fatto di avere inviato nel 2018 una (imprecisata) somma di denaro al figlio che vive in Brasile non comporta automaticamente che questo sia stato fatto per finanziarne attività illecite e si evidenzia, per altro verso, che sono documentati proventi leciti derivanti dalla gestione, con la propria famiglia, di un bar-trattoria. 2.29. IO GI Con unico motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne nello stabilire una pena-base (per i capo C44) distante dai minimi edittali e eccessivo aumento della pena in continuaZIne con il capo C43, nonostante l'assoluZIne dal capo C45 se si considera il carattere marginale della partecipaZIne del ricorrente al reato. 2.30. OM GI Con un unico motivo di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne nel confermare la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al). Si osserva che le dichiaraZIni accusatorie del collaborante OM ES nei confronti di 31 OM, del quale ricorda la qualifica di "mastro di giornata" sono generiche e prive dei necessari riscontri individualizzanti: si evidenzia che OM non è mai stato indagato per reati di criminalità organizzata e si considera che la mera proprietà dell'orto in cui sarebbe avvenuta una affiliaZIne e i rapporti di amicizia con soggetti ritenuti intranei al gruppo criminale non provano la partecipaZIne all'associaZIne a costituire riscontro alle dichiaraZIni accusatorie. 2.31. SE QU 2.31.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la sussistenza del reato descritto nel capo C9, non avendo dimostrato che il sacchetto portato fuori dalla propria abitaZIne da ES aveva un contenuto proveniente da SE e non quello che, secondo la stessa sentenza impugnata, aveva ricevuto qualche ora prima (capo C7). 2.31.2. Con il secondo motivo si deduce violaZIne dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e degli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché viZI della motivaZIne perché nel riqualificare il fatto decritto nel capo C9 come di lieve entità ha lasciato invariata la quantità di pena, di misura superiore al limite medio edittale, senza giustificare la conferma della pena inflitta in primo grado. 2.28.3. Con il terzo motivo si deduce violaZIne dell'art. 62-bis cod. pen. e viZI della motivaZIne nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con le deduZIni dell'appellante che ha evidenziato il limitato coinvolgimento di SE nell'ultimo episodio oggetto di contestaZIne e la mancanza di ulteriori contatti con i concorrenti. 2.32. RS HE 2.32.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 192 cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne circa l'attendibilità intrinseca del collaborante OM ES relativamente alla partecipaZIne del ricorrente al reato ex art. 416-bis cod. pen. descritto nel capo Al Trascurando la implausibilità cronologica del racconto delle ragioni per le quali ES avrebbe deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria. 2.32.2. Con il secondo motivo si deducono violaZIne dell'art. 192 cod. proc pen e viZI della motivaZIne circa l'attendibilità estrinseca del collaborante OM ES nell'attribuire al ricorrente la partecipaZIne al reato ex art. 416-bis cod. pen. con particolare riferimento alla sua vantata conoscenza con RS, in relaZIne alla quale invece emergono diverse incongruenze poiché egli è giunto a riconoscere l'accusato un riconoscimento soltanto dopo che gli fu svelata dalla Polizia giudiziaria l'identità del soggetto riprodotto dalla fotografia datagli in visione. 32 2.32.3. Con il terzo motivo si deducono violaZIne dell'art. 192 cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne, nonché travisamento per omissione del dato probatorio, relativamente al contenuto della chiamata in correità. Si osserva che la Corte di appello ha disatteso la deduZIne difensiva circa la natura de relato delle dichiaraZIni costituenti chiamate in correità e ha trascurato il mancato accertamento dell'effettiva daZIne di denaro o di altri beni mobili al collaborante da parte di RS nel periodo di detenZIne carceraria, accertamento agevole attraverso la documentaZIne conservata presso il carcere. 2.32.4. Con il quarto motivo si deducono violaZIne dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne circa la sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità. Si osserva al riguardo che non costituiscono validi riscontri: la partecipaZIne di RS ai funerali di GI OF e CI SC, stanti i suoi personali con i defunti;
la conversaZIne n. 4246 del 7/10/2016, i cui contenuti vanno ricondotti a rapporti inerenti alla associaZIne per delinquere volta al narcotraffico della quale va provata la connessione con l'associaZIne mafiosa;
i rapporti con la famiglia ES e con il latitante QU CH AS, perché il ricorrente è soltanto titolare dell'eserciZI commerciale che gestisce i video poker (attività che la sentenza riconduce all'area di controllo del gruppo criminale). 2.32.5. Con il quinto motivo si deduce erronea applicaZIne dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. sulla base di un non accettabile automatismo tra l'appartenenza alla associaZIne per delinquere e la imputabilità della aggravante peraltro trascurando che per i reati descritti nei capi A7, A8 e A9, concernenti la violaZIne delle norme sul controllo delle armi, il Giudice di primo grado ha escluso l'aggravante della agevolaZIne del gruppo mafioso. 2.32.6. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne descritta nel capo Bl. Si argomenta che gli elementi di valutaZIne acquisiti conducono a una qualificaZIne delle condotte ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 nella forma del concorso continuato e che nel caso concreto non emergono elementi di valutaZIne che dimostrino l'esistenza della affectio societatis fra i soggetti coinvolti nella vicenda, mentre risulta estemporanea la gestione comune delle attività di narcotraffico e dalle conversaZIni emergono casi in cui RS concorse con il solo AS o con soggetti estranei all'associaZIne. 2.32.7. Con il settimo motivo si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne nell'attribuire al ricorrente il ruolo di promotore dell'associaZIne descritta nel capo B1 pur essendo indimostrato che a RS fosse attribuito il ruolo di chi assume le più importanti decisioni per la vita dell'associaZIne. 33 2.33. NI RO Con un unico motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne nel confermare — peraltro senza considerare le deduZIni esposte nell'atto di appello il giudiZI di responsabilità di NI per la ricettaZIne (così già nel primo grado riqualificata ex art. 648 cod. pen. la condotta delineata nel capo B1) — sulla base di elementi insufficienti, perché non basta a provare la responsabilità del ricorrente il fatto che sia stato visto in due occasioni nei pressi della base operativa di un'associaZIne alla quale come riconosciuto fin dal primo grado di giudiZI egli fu estraneo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo La sentenza impugnata ha richiamato le valutaZIni del Giudice dell'udienza preliminare relative alla credibilità delle dichiaraZIni del collaborante OM ES, la ricostruZIne dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado (p. 57-92), e i contenuti dei motivi di appello (p. 92-178) e ha inquadrato l'associaZIne descritta nel capo Al nell'ambito delle vicende della associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. denominata 'ndrangheta in Piemonte (p. 180-187). Ha poi esposto i dati utilizzati nella sentenza di primo grado a sostegno della affermaZIne del suo giudiZI circa la persistente operatività della associaZIne per delinquere già oggetto del procedimento NO con distinte analisi concernenti le tre cosiddette locali— quella di PI, quella di San TO Canavese, quella di Torino. Ha valutato i motivi espressi negli atti di appello (p. 190-191) e, puntualizzando che i giudicati delle sentenze del procedimento NO si arrestano alle date del 2/10/2012 (per il giudiZI abbreviato) e 22/11/2013 (per il giudiZI ordinario), li ha rigettati per le ragioni che seguono. Anzitutto, ha osservato che «rispetto alle sentenze di primo grado del procedimento NO non sono emerse, né sono state prospettate, circostanze significative della cessaZIne della consorteria di 'ndrangheta e ciò è bastevole ad assumerne la prosecuZIne senza soluZIne di continuità»; tuttavia, ha aggiunto che tale prosecuZIne «nel caso di specie si sostanzia anche di riferimenti specifici e concreti» (p. 192-193). Questa impostaZIne è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il reato di associaZIne per delinquere di tipo mafioso ha natura permanente e si protrae nel tempo sino allo scioglimento della societas sceleris 34 (Sez. 1, n. 1896 del 13/06/1987, dep. 1988, Abbate, Rv. 177588) e i fisiologici avvicendamenti strutturali interni non comportano soluZIne di continuità nella vita dell'organizzaZIne sicché, per affermare che a un'associaZIne ne segua una diversa, richiedente l'accertamento ex novo degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzaZIne sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo (Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bompaci, Rv. 283770; Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516; Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416). La Corte di appello non ha mancato di individuare i dati specifici e concreti che corroborano il suo assunto, indicandoli: nei pestaggi — il primo compiuto da ON ES (classe 1973), il secondo per conto di OC IN e ER IN — rappresentativi della permanenza del metodo mafioso nel territorio di riferimento in particolare della locale di PI e nelle modalità di recupero del credito vantato da ES ES nei confronti di nel suo debitore (descritte nella parte (p. 66-67) in cui richiama la sentenza di primo grado;
p. 193-194). Ha desunto fatti indicanti la riorganizzaZIne del gruppo da: i contenuti delle dichiaraZIni del collaborante OM ES quali fonti di dati nuovi;
i contenuti delle conversaZIni in carcere del 27/04/2015 e dell'1/06/2015 fra i fratelli RE, definiti soggetti apicali nel procedimento NO;
i dati relativi a UC AR, risultante operativo per la famiglia ES nel settore delle macchinette con risultati economici positivi, come riconosciuto da affiliati di altra locale («voi avete i mangiaturi pieni»); la sentenza irrevocabile che (nel procedimento relativo alla operaZIne INcchio) attribuisce a ON ES (classe 1960) un ruolo di vertice nell'associaZIne finalizzata al narcotraffico con la famiglia AS per fatti del 2014/2015 (capo B1 e B33) e per l'aiuto alla latitanza di QU CH AS fornito anche da imputati della associaZIne descritta nel capo B1, dati dimostrativi anche della stretta correlaZIne fra l'associaZIne 'ndranghetista e quella dedita al narcotraffico. 1.1.1. Il giudiZI circa l'attendibilità delle dichiaraZIni del collaborante OM ES classe 1988. Il riconoscimento della attendibilità del collaborante ES, con esito convergente con quello del Giudice di primo grado e, a conclusione di un vaglio delle varie deduZIni delle difese degli appellanti che ne contestano la credibilità (p. 200-203), si fonda su differenti elementi di giudiZI (p. 203-207). La credibilità soggettiva del collaborante quale affiliato alla associaZIne ‘ndranghetista viene congruamente connessa al contesto familiare di appartenenza, che è interno (anche per parte di madre) alla ‘ndrangheta, alla 35 aspettativa del padre di vedere il figlio inserito fattivamente nell'associaZIne e al fatto che il collaborante lo assecondò assassinando GI SO per tutelare gli interessi del gruppo, così rendendosi idoneo alla affiliaZIne, mentre circa possibili ragioni di astio verso (soltanto) alcuni dei parenti accusati, la sentenza ha considerato che è emersa solo la manifestaZIne di qualche disappunto. La genesi della collaboraZIne è spiegata dal maturare di una avversione per la 'ndrangheta attraverso lo studio in carcere, oltre che dalla aspettativa di assistenza economica e di rilevanti sconti di pena per la collaboraZIne, e ha specifico riscontro nel fatto che (come si desume dalle intercettaZIni) lo ZI materno OM RA, co- detenuto con il nipote, collegò subito le difficoltà che sua sorella incontrava nell'effettuare colloqui con il figlio alla insofferenza mostrata dal giovane verso di lui nelle loro interlocuZIni in carcere. Per quanto riguarda la credibilità estrinseca, la Corte di appello ha rilevato che l'avvenuta affiliaZIne del collaborante alla locale di PI è stata riconosciuta nella sentenza irrevocabile che ha concluso il procedimento NO e che il racconto del collaborante risulta dettagliato sia con riferimento alle persone (anche stretti congiunti) che ai fatti, fornendo particolari che soltanto un intraneo al gruppo potrebbe conoscere, con informaZIni accresciutesi anche durante la carceraZIne tramite i colloqui con i familiari;
la sentenza dà anche conto di alcune inesattezze, peraltro non riguardanti le questioni oggetto del presente processo. Circa i riscontri, la sentenza precisa che: sono stati verificati il periodo di detenZIne del collaborante e dei soggetti da lui indicati nel corso delle dichiaraZIni;
un'arma da lui menZInata è stata effettivamente rinvenuta a TÌ nel luogo da lui indicato;
hanno avuto esito positivo gli accertamenti concernenti la descriZIne della sua affiliaZIne nell'aprile dei 2008 (luogo, uso delle autovetture, colloqui in carcere, presenza di una cicatrice a forma di croce incisa con un coltello sul pollice di ES) peraltro convergente con le dichiaraZIni del collaborante con l'autorità giudiziaria ES Galdi. La sentenza rinvia all'analisi delle singole posiZIni la risposta a alcune delle deduZIni difensive che contestano la credibilità del collaborante. Su queste basi i motivi di ricorso concernenti la sussistenza della associaZIne per delinquere oggetto del capo Al e la generale attendibilità del collaborante OM ES risultano manifestamente infondati. 2. Prima dell'analisi delle posiZIni dei singoli imputati relativamente al reato descritto nel capo Bl, nella sentenza della Corte di appello (p. 307-308) sono considerati gli elementi strutturali necessari per il configurarsi di un'associaZIne per delinquere ex_art. 74 d.P.R. 309/90 (l'esistenza di un gruppo di persone con un'organizzaZIne anche rudimentale e la affectio societatis), desunti soprattutto 36 dai contenuti delle conversaZIni intercettate in cui sono indicati: i componenti, le modalità di acquisiZIne dello stupefacente da parte dell'associaZIne, le proieZIni estere, le riunioni organizzative, l'esistenza di un vero e proprio quartiere generale, la disponibilità di 2 siti cittadini di imbosco di stupefacenti e di armi, la disponibilità di un ampio sito di stoccaggio dello stupefacente, l'utilizzo di utenze dedicate all'attività criminale e fittiziamente intestate, l'intestaZIne a terzi . soggetti delle varie vetture usate dagli associati, la modalità di suddivisione delle spese e dei ricavi del gruppo. Nella sentenza correttamente si valuta che la durata dell'associaZIne (dal maggio 2016 al luglio 2017), contenuta ma non esigua, è compatibile con la struttura del reato perché il reato può consumarsi anche con una partecipaZIne di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471) essendo sufficiente che dagli elementi acquisiti possa desumersi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122), non irragionevolmente si considera che la esistenza di interessi individuali dei singoli associati, non coincidenti con quello del sodaliZI, non è incompatibile con l'esistenza dello stesso condividendosene comunque gli aspetti organizzativi e la loro strumentalità rispetto al perseguimento dei fini. Su queste basi, il sesto motivo del ricorso di RS, che peraltro non si confronta con l'insieme degli elementi di valutaZIne considerati nella sentenza impugnata, risulta manifestamente infondato. 3. Per quanto riguarda l'associaZIne descritta nel capo Cl, operativa alla primavera del 2016 al maggio del 2018, nella sentenza impugnata sono esaurientemente vagliati elementi probatori che conducono a ravvisare una fattispecie di associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (p. 391- 394). Infatti, senza incorrere in manifeste illogicità, la sentenza risponde puntualmente a alcune specifiche deduZIni degli appellanti circa la configurabilità di una associaZIne per delinquere. Specificamente ha considerato che: il gruppo, di piccole dimensioni, ha spacciato nel territorio di PI senza l'opposiZIne di gruppi concorrenti (dato denotativo della proteZIne accordatagli dalla 'ndrangheta) e con una conoscenza reciproca fra fornitori e clienti che non rendeva necessari previ accordi, trattandosi di reiterare schemi operativi usuali, con uno scarso utilizzo del telefono cellulare, ricorrendosi a alcuni soggetti (come ON TT) che collegavano i potenziali acquirenti con ON ES (classe 1973), che poi si recava presso il cliente utilizzando generalmente due vetture, di cui una condotta da un associato che doveva verificare l'assenza di pericoli durante il 37 tragitto e le fasi della contrattaZIne e della consegna, mentre le cessioni più rilevanti si realizzavano con l'apporto di uno o due associati di cui uno con funZIne di vedetta. Nella sentenza si rileva anche che: la sostanza venduta era prevalentemente cocaina (come risulta dalle perquisiZIni eseguite), a volte hashish;
la cocaina veniva tagliata dentro luoghi di cui associaZIne disponeva (come il box di via Riviera, dove è stata trovata una pressa idraulica, l'abitaZIne dello stesso ON ES, utilizzata come deposito temporaneo, e altri luoghi intestati a estranei alla associaZIne); il volume di affari è mostrato dagli esiti delle perquisiZIni (in una occasione sono stati trovati 3,2 chilogrammi di cocaina in un deposito, e 64 grammi in un altro) e dalle conversaZIni intercettate (nelle quali si parla anche di 10 chilogrammi di hashish); l'associaZIne disponeva di telefoni dedicati alle sue finalità; vi erano modalità ricorrenti di approvvigionamento e di ripartiZIne degli utili;
anche dopo sequestri di droga e arresti di partecipi di sequestri. Nella sentenza si precisa che l'associaZIne era diretta da ON ES (classe 1973), coadiuvato dai fratelli OM, ES e QU AT, coinvolti nelle attività di rifornimento e di cessione di maggiore rilievo: in particolare, OM AT rivolgeva direttive agli altri associati anche indipendentemente da ES, TT coadiuvava ES nello spaccio e lo assisteva negli spostamenti sul territorio, RG e RÌ si occupavano prevalentemente dello spaccio al dettaglio, a volte erano coinvolti negli approvvigionamenti più rilevanti, partecipava all'associaZIne anche Sebastiano Siclari;
circa la esistenza di una cassa comune si valuta che alcuni (come TT) si accontentavano di compensi molto modesti, quelli con ruoli più importanti erano compensati con partecipaZIni al ricavato (p. 397). Quanto all'affectio societatis, la Corte ha osservato che i protagonisti dei vari episodi furono consapevoli di operare per uno scopo comune facendo congiuntamente riferimento a ON ES, esponente di spicco del locale gruppo ‘ndranghetista (p. 395) e, all'occorrenza, il gruppo è stato in grado di riorganizzarsi (p. 398) Su queste basi, i motivi di ricorso di ON ES (terzo motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi), OM IM AT (terzo motivo del secondo atto di ricorso), ES AT (terzo motivo), QU AT (terzo motivo), ES RÌ (primo motivo), con i quali si deduce la insussistenza della associaZIne descritta nel capo Cl risultano manifestamente infondati. 4. Le singole posiZIni (espunti i motivi di carattere generale sopra considerati). 4.1. Ag resta ON 4.1.1. I motivi (secondo, quarto, quinto sesto e i nuovi) di ricorso concernenti il ruolo del ricorrente nella associaZIne descritta nel capo Al possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. Con argomentaZIne esente da manifeste illogicità e retta da un criterio interpretativo dei dati che li rende coesi, la Corte di appello ha ritenuto provato che ON ES, nel periodo immediatamente successivo alla sua detenZIne per la condanna nel processo NO, assunse, senza soluZIne di continuità rispetto alla precedente partecipaZIne, il ruolo di capo-promotore sostituendo lo ZI AL ES (poco presente a PI e anche ritenuto meno capace). La conclusione raggiunta si fonda sui contenuti della conversaZIne in carcere fra i fratelli RE dalle quali emerge che una richiesta di ES aveva irritato DO IM perché ES non aveva reagito al pestaggio di un parente;
il plateale pestaggio di un giovane che gli aveva venduto un cellulare di origine furtiva;
il contenuto di una conversaZIne successiva al pestaggio di altro soggetto nella quale la moglie del percosso affermava che costui era un "minchione" mentre i "grandi" come ON ES stavano a casa con la famiglia;
i reati compiuti nel narcotraffico che lo delineano come soggetto attivo all'interno dell'associaZIne seppure come capo atipico perché impegnato anche personalmente nella cessione di sostanza stupefacente. Non irragionevolmente la Corte d'appello ha ritenuto che la richiesta rivolta a RE (che poi comunque successivamente si incontrò con ES) poteva spiegarsi solo sulla base di un ruolo apicale e che la stessa personale aggressione punitiva al giovane che gli aveva venduto il cellulare serviva a ON ES per rappresentare la sua posiZIne di supremazia davanti a altre persone dell'ambiente, tanto che lo stesso padre della vittima vi prestò acquiescenza. La Corte di Appello ha correttamente escluso che la nuova configuraZIne della posiZIne di ON ES violi il principio ne bis in idem perché si fonda su condotte naturalisticamente diverse dalle precedenti che esprimono un ruolo diverso: alla obieZIne difensiva che evidenzia che nel periodo di mutamento delle funZIni ES era carcerato la Corte risponde che questa condiZIne non esclude la possibilità di una progressione in carriera all'interno del gruppo criminale, come risulta dai contenuti delle conversaZIni intercettate in carcere. 4.1.2. Il settimo motivo di ricorso è infondato. 39 Nella sentenza impugnata si evidenzia che la sera successiva all'arresto di ON IP, proprietario del fondo dove furono rinvenute le armi e le muniZIni, fu captata una conversaZIne in cui il ricorrente rivolse con tono minaccioso all'interlocutore l'invito a recarsi a casa sua e che poco dopo fu osservato GI IP, figlio di ON, entrare a casa di ES mentre due giorni dopo anche NG IP si recò a casa di ES. Non implausibilmente la sentenza impugnata collega questi incontri al rinvenimento dell'arma e delle muniZIni e al risentimento e alla preoccupaZIne di ES che ne conseguirono, condiZIni entrambe rivelative del fatto che egli delle armi poteva disporre. 4.1.3. Il primo motivo del ricorso, concernente il ruolo di ON ES nella associaZIne per delinquere descritta nel capo C1, risulta infondato. La Corte di appello ha esaurientemente evidenziato come il fulcro della attività del gruppo fosse ON ES perché era egli che prendeva le decisioni e guidava le varie attività e che il fatto che personalmente si occupasse anche delle attività di spaccio e della riscossione dei crediti è connesso alle piccole dimensioni della associaZIne e non incompatibile con un ruolo apicale (p. 394-399). 4.1.4. I motivi di ricorso dall'ottavo al ventiduesimo con i quali si deducono vizi della motivaZIne circa la responsabilità per i reati ex art. 73 n. 309/1990 vanno rigettati perché non dimostrano manifeste illogicità nelle valutaZIni discreZInali con le quali la Corte di appello, con esiti convergenti con quelli del Giudice di primo grado e sulla base di pertinenti massime di esperienza ha ricostruito i fatti. In particolare, si rileva che: circa il capo B31, la sentenza impugnata ha esaurientemente chiarito come ES ON (classe 1973) fu accompagnato da ES AT nel trasporto di 2 kg di stupefacente seguito come staffetta dall'autovettura guidata da OM IM AT (p. 389); circa il capo C2, non irragionevolmente la Corte ha disatteso gli argomenti difensivi evidenziando che la cessione della droga risulta avvenuta con immediatezza (AR la prelevò dalla vettura di Nanzene e la collocò in quella di ES), mentre il tempo trascorso dopo riguarda il trasferimento presso l'abitaZIne di ES per prelevare il denaro, e ha plausibilmente osservato che il mancato rilievo di tracce di droga sulla busta che conteneva il denaro è spiegabile con il buon confeZInamento della droga e che è poco credibile che la ingente somma di denaro provenisse dalla madre ER ES per essere data al figlio tramite il cugino;
circa il capo C7, la Corte ha analiticamente vagliato i movimenti dei protagonisti della vicenda giustificando le ragioni per le quali ha escluso che si fossero scambiati documentaZIne sanitaria e non invece droga (pp.424-426); 40 circa il capo C8, la Corte ha escluso la lieve entità del fatto considerando che dalla intercettaZIni in corso risultava che la droga oggetto di cessione pesava 10 kg e rilevando che, sebbene questa quantità non risulti provata, tuttavia il fatto che AT si sia recato a casa di ES indossando un giubbotto con lo zip chiuso e ne sia poi uscito con lo zip aperto e con un visibile rigonfiamento nella parte anteriore della sua figura fa concludere che la quantità di droga trasportata era comunque rilevante;
circa il capo C9, il motivo di ricorso non si confronta con la analitica ricostruZIne dei movimenti dei protagonisti della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p.428-430); circa il capo C10, il ricorso non si confronta con la motivaZIne della sentenza impugnata che non si limita a rilevare che AT uscì assieme a ES dalla abitaZIne dello stesso portando seco un involucro di colore bianco, poi riposto nella tasca del proprio giubbotto, ma inquadra l'episodio in relaZIne al successivo colloquio con altri soggetti che li aspettavano affermando di avere contato i soldi e che ammontavano a euro 10000; circa il capo C11, ricorso non si confronta con il rilievo che il ricorrente entrò (p. 431-432); circa il capo C14, il ricorso non si confronta compiutamente con la puntuale argomentaZIne della Corte che evidenzia come dalle immagini risulta che la palla era di dimensioni indicative perché l'imputato non riusciva a contenerla nel pugno anche chiudendolo e, circa la natura della droga, ha considerato che i due coimputati in una successiva telefonata pianificarono una successiva cessione facendo riferimento alla somma di euro 5500, somma ricollegabile alla cocaina;
circa il capo C16, la Corte ha evidenziato che dalle videoriprese risulta che ES ON, mentre AT faceva da vedetta, entrò in casa per fuoriuscirne trattenendo con la mano un innaturale rigonfiamento nella parte sinistra dell'addome e prese a camminare assieme a Simili, mentre dalle successive intercettaZIni (dopo qualche mese) risulta un pagamento di Simili in favore di ES nella misura di "trecento" udendosi intanto il fruscio del denaro contato;
circa il capo C17, il ricorso non si confronta con la puntuale ricostruZIne dei movimenti di ES e GL sino alla consegna di 21 grammi di cocaina dei quali GL fu trovato in possesso al momento dell'arresto; circa il capo C24, il ricorso non si confronta con la puntuale ricostruZIne dell'andamento della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p. 438-440); circa il capo C25, la Corte ha desunto prova dell'effettiva cessione della sostanza stupefacente dall'andamento e dai contenuti delle conversaZIni intercettate, nella quali si fa riferimento alla cessione di mezzo chilo, e dalle conversaZIni fra presenti coinvolgenti ES, TT e La EL (p. 440-441); circa il capo C26, la Corte ha desunto prova della cessione della sostanza stupefacente dai contenuti delle conversaZIni intercettate fra TT e La EL in cui si menZIna «il solito» e dalla non contestata presenza di ES il 10/12/2016 in Borgaro sotto 41 l'abitaZIne di La EL (p. 441); circa il capo C27, la Corte ha motivatamente escluso il fatto di lieve entità evidenziando che nelle conversaZIni nn. 1943 e 2314 ES, presente il suo acquirente, espressamente menZInò la consegna di 50 grammi e l'altro gli rispose che era come l'altra volta (p. 44-442); circa il capo C28, la Corte ha evidenziato che le immagini mostrano che l'involucro che AR ricevette da ES era di dimensioni non trascurabili perché AR lo conteneva solo tenendo il pugno semiaperto (p. 443). 4.1.5. I motivi di ricorso concernenti la determinaZIne della pena sono fondati. In effetti, come dedotto nel ventitreesimo motivo di ricorso, violando il divieto di reformatio in peius la sentenza della Corte d'appello ha applicato, in assenza di un'impugnaZIne del Pubblico ministero, un aumento per la continuaZIne in relaZIne ai reati oggetto dei capi B31, C14 C16, e C17, nella misura di 4 mesi di reclusione per ogni reato, mentre la sentenza di primo grado reclusione (p. 749- 750) aveva determinato l'aumento nella misura di 3 mesi 4. Inoltre, nella determinaZIne della pena per il capo C27 la riqualificaZIne del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 (come per i capi C7 e C9) è stata effettivamente espressa nella ricostruZIne del fatto (p. 442) e menZInata nel dispositivo della sentenza (p. 485) ma non considerata nella determinaZIne della pena (p. 463), perché il capo C27 non è incluso fra quelli per i quali è stata ridotta la pena (in continuaZIne) come conseguenza della riqualificaZIne del fatto. Per altro verso, come dedotto con il ventiquattresimo motivo di ricorso, è stata applicata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale nonostante che l'ulteriore delitto non colposo sia stato commesso in epoca successiva e nei 5 anni rispetto alle precedenti sentenze di condanne passate in giudicato, perché nel caso in esame la sentenza di riferimento è passato in giudicato nel 2019 mentre i fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi sino al 2017. Pertanto, limitatamente alla determinaZIne della pena e all'applicaZIne della recidiva nei confronti di ON ES la sentenza va annullata. Invece, per quanto riguarda la dedotta incompatibilità fra la recidiva e la continuaZIne, va ribadito che questa non sussiste, con conseguente applicaZIne, ricorrendone i presupposti normativi, di entrambi gli istituti, perché il secondo non comporta una reale unificaZIne dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma consiste in una mera fictio iuris volta a temperare il trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296). 42 4.2. ES ES I due motivi di ricorso, riguardanti la partecipaZIne alla associaZIne per delinquere descritta nel capo Al, possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati 4.2.1. La Corte di appello ha evidenziato che la partecipaZIne di ES alla associaZIne 'ndranghetista fu già indicata nel 2007 dal collaborante OC AL ma all'epoca la dichiaraZIn.e fu i ritenuta insufficiente per la sua genericità (pur riconoscendosi la attendibilità del collaborante). Ha considerato che ora a quelle dichiaraZIni si aggiungono quelle successive del collaborante OM ES, che ha indicato lo ZI ES come affiliato fin dalla nascita, partecipante alla sua stessa affiliaZIne presso l'orto di GI OM nell'aprile del 2008, e inserito nelle attività del gruppo, in particolare in quella del EL AL riguardante il traffico di stupefacenti, acquirente di droga da CI SC, IN AN e da GI SO (ucciso dal collaborante stesso). La Corte ha rilevato plurimi riscontri alle accuse del collaborante: la partecipaZIne di ES ES alla cerimonia di affiliaZIne del nipote;
la partecipaZIne ai funerali di un affiliato (adempiendo a un obbligo di partecipaZIne degli affiliati agli eventi dal valore simbolico;
la reiterata presenza (10 volte) in un bar luogo di incontro degli affiliati assieme a persone imputate o condannate ex art. 416-bis cod. pen.; le modalità di recupero del credito (con la prospettaZIne del ricorso a un'arma) vantato nei confronti di tale ON (capo A7, nota 5 a p. 215); la reaZIne del ricorrente alla notizia della collaboraZIne con l'autorità giudiziaria del nipote OM ES e la sua disponibilità a fare da intermediario fra suo EL ER (padre del collaborante) e EL ES (figlio di ON ES classe 1960) per assicurare la partecipaZIne di ER al colloquio con il EL ON e informarlo della collaboraZIne. 4.2.2. Con adeguato vaglio critico, la Corte di appello ha escluso che le dichiaraZIni accusatorie di OM ES possano essere qualificate de relato, perché in realtà provengono da un soggetto cresciuto nell'ambiente criminale del quale narra le vicende, anche valutando che esse ineriscono a specifici episodi relativi alla locale di PI e al narcotraffico, settore di tradiZInale interesse del gruppo 'ndranghetista. Ha dato atto della valutaZIne di inattendibilità del collaborante ES in due occasioni espresse dalla Corte di assise di appello, ma ha considerato che i fatti oggetto del presente processo sono diversi e non emergono ragioni di astio di OM ES (classe 1988) nei confronti dello ZI ES (classe 1975). 43 4.3. ES EL 4.3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violaZIne dell'art. 603, comma tre-bis, cod. proc. pen. è infondato. La necessità di esaminare l'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovaZIne della prova dichiarativa decisiva, per cui non sussiste se l'imputato non è stato esaminato nel giudiZI di primo grado e/o la valutaZIne probatoria nei due gradi di merito si è incentrata su risultanze istruttorie di altro genere (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631; Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Salih, Rv. 283981). Infatti, in generale il giudice di appello deve rinnovare, anche d'ufficio l'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. solo quando riforma la sentenza di assoluZIne esclusivamente sulla base di una diversa valutaZIne della prova dichiarativa e non anche nel caso in cui perviene a una diversa decisione rivalutando nel suo complesso il compendio probatorio (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448). Inoltre, nel giudiZI abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitaZIne del potere del giudice di rinnovare l'istruttoria, nei limiti della assoluta necessità ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., perché nel giudiZI di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudiZI di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 Ud. (dep. 17/02/2022, Granato, Rv. 282585). Nel caso in esame, nel rigettare la richiesta di rinnovaZIne dell'attività istruttoria con l'esame del ricorrente in relaZIne alle dichiaraZIni del cugino OM ES (classe 1988), collaborante con l'autorità giudiziaria, la Corte d'appello ha precisato che non ha interpretato le dichiaraZIni del collaborante relative alla affiliaZIne di EL ES come una chiamata in correità ma come un mero indiZI (offerto da un conoscitore dello specifico ambiente criminale) da valutare assieme agli altri elementi e che nella fattispecie i dati provengono quasi esclusivamente dagli esiti di attività di intercettaZIne, sicché non sorgono questioni attinenti alla valutaZIne di prove dichiarative. Nel giudiZI di legittimità la correttezza della motivaZIne del provvedimento del giudice di appello sulla richiesta di rinnovaZIne del dibattimento non va vagliata in relaZIne alla concreta rilevanza dell'atto istruttorio richiesto, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522) e, in questa prospettiva, si osserva che il contenuto della sentenza impugnata mostra che, alla rivalutaZIne dei dati acquisiti, la Corte di appello è giunta sulla base delle informaZIni fornite dal collaborante senza reinterpretarne il contenuto ma rivalutandone la rilevanza sulla base di un diverso criterio di ricostruZIne delle vicende. 44 4.3.2. Invece, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. 4.3.2.1. L'imputaZIne a carico del ricorrente deriva dalle affermaZIni di suo cugino, il collaborante ES OM (classe 1988), il quale — tuttavia — ha chiarito che egli non apprese dell'affiliaZIne del cugino ma l'ha desunta dal fatto che quando fu detenuto con lo stesso ricorrente e con lo ZI ES ES, i due congiunti parlarono di vicende di 'ndrangheta (menZInando anche tale RE, capo di una locale di 'ndrangheta calabrese e detenuto con ON ES, padre del collaborante) e, sul presupposto che di argomenti di 'ndrangheta sarebbe possibile parlare soltanto fra soggetti affiliati, ha ritenuto che fosse avvenuta l'affiliaZIne del cugino, peraltro ricollegandola anche alla a lui nota volontà dello ZI ON ES (classe 1960) al riguardo. Su questa base, il Giudice per le indagini preliminari correttamente ha escluso che quella di ES OM possa considerarsi una chiamata in correità e ha sviluppato il suo giudiZI valutando complessivamente insufficienti gli elementi indiziari a carico di ES EL. In particolare ha ritenuto: la conversaZIne del 21/10/2016, in cui ZO AS consegnò a EL ES (che partiva per la Calabria per partecipare ai funerali di GI AR) un foglio con un appunto, un telefono cellulare (senza caricabatterie) e del denaro, come evento occasionale non rilevante per le dinamiche della associaZIne criminale;
la daZIne a EL ES da parte di ZO AS, HE RS, ON ES (classe 1973) di denaro e di una autovettura destinata al EL ES OM (classe 1986) come aiuti al familiare ON ES (classe 1960); le assidue frequentaZIni di EL ES con membri della locale di PI, soprattutto nell'estate del 2017, come meri incontri e non riunioni connesse a attività criminali;
la partecipaZIne ai funerali di GI AR come dovuta al vincolo con il defunto suo padrino di battesimo;
il colloquio in carcere in cui ER ES espresse al EL ON, alla presenza di EL ES, preoccupaZIne per la scelta del figlio OM (poi divenuto collaborante con l'autorità giudiziaria) di non incontrarlo nel carcere in cui era detenuto e i due fratelli espressero timori per eventuali rivelaZIni
contro
EL ES come mero indiZI, risultando che EL ES non mostrò di condividere i timori espressi dai congiunti e anche considerando (come ricordato dal collaborante OM ES) che EL ES era stato comunque coinvolto in una rapina con lui commessa a Bovalino (e l'attivarsi del ricorrente per ristabilire contatti con il cugino) quale condotta meramente esecutive di indicaZIni altrui e, quindi, non sintomatica di appartenenza alla associaZIne;
l'attivarsi di ON ES affinché il figlio 45 trovasse un# lavoro come preoccupaZIne per il futuro del figlio e non come espediente per renderlo meno sospetto agli inquirenti. 4.3.2.2. Invece, la Corte di appello, aderendo alla prospettaZIne, avanzata Pubblico ministero, della necessità di una valutaZIne non atomistica degli elementi probatori e consona alle specificità del contesto criminale e temporale, ha considerato che tutti i membri maschili della famiglia ES di età superiore ai venti anni (anzianità necessaria per l'affiliaZIne) erano già affiliati sicché era prevedibile che il padre di EL ES tenesse alla affiliaZIne del figlio. In questa prospettiva ha rivalutato (p. 277-281) gli elementi indiziari in un'ottica unificante e ha ricostruito le condotte di EL ES non come espressioni di relaZIni amicali o parentali, ma di un ruolo dinamico e funZInale all'interno della associaZIne per perseguire i suoi scopi criminali. In questa direZIne ha considerato: le daZIni ricevute da AS (soggetto apicale della scriZIne dedita al narcotraffico e intraneo alla locale di PI) come espressione della fiducia data da questi a EL ES;
l'invito del padre a EL ES a trovarsi un lavoro come mirante a approntare per il figlio la copertura, di fonte agli inquirenti, di un reddito lecito;
la preoccupaZIne dei congiunti che anche EL ES potesse essere destinatario di rivelaZIni di OM ES (classe 1988) e il correlato attivarsi dello stesso EL come espressione di un allarme, non riguardante solo il contesto familiare ma anche gli interessi criminali, del quale la Corte di appello ha individuato ulteriore conferma nella riunione svoltasi a telefoni spenti fra EL ES, ZO AS e ES AR nel ferragosto del 2017 in una località imprecisata del territorio di TÌ e nella partecipaZIne, dotata di rilevanza simbolica, ai funerali di AR in concomitanza peraltro con il trasporto di somme di denaro. La Corte di appello ha corroborato la sua ipotesi esplicativa dei fatti richiamati (l'affiliaZIne alla associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen.) con l'argomento per il quale, non essendo il ricorrente coinvolto nel narcotraffico, i suoi comportamenti si spiegherebbero solo con la compartecipaZIne alla 'ndrangheta. 4.3.2.3. Deve ribadirsi che il giudice d'appello che riformi in pejus la sentenza assolutoria di primo grado ha l'obbligo di fornire, con una motivaZIne puntuale e adeguata, una raZInale giustificaZIne della difforme conclusione adottata che giustifichi il superamento di ogni ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato dando conto delle ragioni che giustificano la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229). Infatti, il principio secondo cui il giudiZI di condanna è legittimo «se l'imputato risulta colpevole ... al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) implica che, se non 46 sono sopravvenuti elementi probatori nuovi, la riforma in pejus della sentenza di assoluZIne in primo grado deve possedere una forza persuasiva superiore che elida il dubbio che potrebbe essere evocato dal contrasto fra le due sentenze perché la condanna richiede la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluZIne presuppone soltanto la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 6, n. 4996 del 26/10/2011, dep. 2012, Abbate, Rv. 251782). Allora, .óccorre che il giudice di appello argomenti in modo specifico e completo circa i vizi logici o le inadeguatezze probatorie che ritiene minare la motivaZIne della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). In altri termini, non è sufficiente che la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello sia in astratto adeguatamente motivata in sé, ma è necessario anche che si confronti con le diverse ragioni della sentenza riformata e le confuti per la loro incompletezza e/o incoerenza e/o presenza di altro viZI logico e/o per la inconciliabilità logica con i nuovi dati acquisiti. In vari modi la giurisprudenza di questa Corte ha indicato come questo risultato può conseguirsi, per esempio: dimostrando che gli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e gli eventuali argomenti esposti dalla difesa nel giudiZI di appello sono insostenibili e giustificando adeguatamente il maggior rilievo dato a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083); confutando specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della assoluZIne o soltanto dimostrando puntualmente l'insostenibilità degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado (anche considerando gli eventuali contributi offerti dalla difesa nel giudiZI di appello); delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio con una motivaZIne che, sovrapponendosi a quella della decisione riformata, giustifichi le scelte operate e la maggiore consideraZIne accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907). In ogni caso, la riforma in pejus non può limitarsi a notaZIni critiche di dissenso, ma deve riesaminare nei punti essenziali il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutaZIne e quello ulteriormente acquisito, per fornire — riguardo alle parti della prima sentenza non condivise — una motivaZIne che giustifichi compiutamente le difformi conclusioni raggiunte. In definitiva, è la supremazia dialettica, che le deriva dalla confutaZIne della sentenza assolutoria di primo grado, che conferisce alla sentenza di condanna in secondo grado la forza persuasiva superiore che far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 27591 del 10/04/2019, Cortivo, n.m.). 4.3.2.4. Invece, la sentenza impugnata si è limitata a adottare una diversa ipotesi esplicativa dello stesso materiale probatorio considerato dalla sentenza di 47 primo grado assommandolo secondo una impostaZIne alternativa rispetto a quella che aveva condotto alla conclusione favorevole all'imputato, ma senza confutarne le inferenze abduttive di segno contrario e quindi lasciandola parimenti plausibile e tale da ingenerare dubbi non irragionevoli circa la colpevolezza del ricorrente. A questa conclusione tanto più si giunge se si considera che la ricostruZIne dei fatti adottata dalla sentenza impugnata non correla all'affiliaZIne concreti dati specificamente rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodaliZI. (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, De Caro, Rv. 271205; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269040), mentre deve ribadirsi che l'affiliaZIne rituale può costituire grave indiZI della condotta partecipativa, purché risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuZIne permanente tra l'affiliato e l'associaZIne, desumibile dalla qualità dell'adesione e dal tipo di percorso che l'ha preceduta, dalla dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, dalla serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, dal rispetto delle forme rituali, dai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, dalla tipologia del reciproco impegno preso e dalla misura della disponibilità pretesa o offerta (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Su queste basi, la sentenza va annullata senza rinvio nei confronti di ES EL per non avere egli commesso il fatto. 4.4. ES AL 4.4.1. I motivi di ricorso, riguardanti la partecipaZIne alla associaZIne per delinquere descritta nel capo Al, possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte d'appello ha dato atto che la posiZIne di AL ES, come quella del EL ES, era stata originariamente archiviata nell'ambito del procedimento NO, e ha ribadito il giudiZI di irrilevanza della mancanza di dichiaraZIni accusatorie da parte dei collaboranti OC RA e CO. Ha invece valutato attendibili le dichiaraZIni del nipote, il collaborante OM ES, secondo le quali il ricorrente è stato affiliato in culla come i suoi fratelli (fra i quali anche ER padre del dichiarante) e appartiene alla locale di PI, quantomeno con la carica di trequartino, dove ha ricoperto il ruolo di capo società fino a quando non gli è succeduto ON ES (classe 1973), perché il ricorrente era poco presente nei luoghi essendosi sposato e risiedendo a TÌ con la famiglia pur rimanendo egli nella locale di PI (per evitare di 48 offenderne i componenti) e ha partecipato all'attività di narcotraffico della famiglia ES quale fornitore, assieme al EL ES, di CI SC e IN AN. La Corte di appello ha rilevato significativi riscontri alle dichiaraZIni del collaborante: la conversaZIne dell'1/06/2007 in cui AN UN illustra a CI CO l'organigramma della "ndrangheta in Piemonte e indica AL ES come capo -società; la reaZIne alla notizia della collaboraZIne del nipote OM;
la partecipaZIne a incontri con altri sodali presso il bar San EL di PI nel corso del 2010. Da quanto precede emerge (in contrasto con quanto dedotto nel terzo motivo di ricorso) un suo ruolo dinamico del ricorrente nel gruppo criminale. Rispondendo alla deduZIni dell'appellante, la Corte di appello ha: osservato che il mancato coinvolgimento di AL ES in occasione della estromissione di OC RR dalla locale di PI è stato puntualmente spiegato dal collaborante con i rapporti di affinità parentale fra i protagonisti della vicenda (p. 21); escluso imprecisioni nella narraZIne del collaborante circa le vicende dello ZI AL, perché ha chiarito che nel 2008 lo ZI fu sostituito da ON ES nel ruolo di capo società poiché stava prevalentemente a TÌ (dove aveva la famiglia) e andava e veniva tra la Calabria e il Piemonte rendendosi presente quando necessario per i bisogni dell'associaZIne come nel febbraio/marzo del 2010 in occasione di 3 incontri (videoripresi) presso il bar San EL;
l'indicaZIne di AL ES nella conversaZIne del 2007 fra AN e CI, oltre che affermata nelle conclusione della perizia, confermata dalle successive dichiaraZIni del collaborante che collocano l'avvicendamento della carica fra ON e AL nel corso del 2008; la reaZIne di AL ES alla notizia della collaboraZIne del nipote quando nel 2016, lo definì «impazzito del tutto». 4.4.2. Anche il quarto motivo di ricorso, concernente l'attribuZIne della aggravante ex art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. risulta manifestamente infondato. Al riguardo va ribadito che, stante la riconosciuta esistenza di una associaZIne unitaria, radicatasi con autonomia operativa nel territorio di Torino, costituita da una federaZIne di locali di 'ndrangheta, l'aggravante in esame è ravvisabile riferendosi al sodaliZI criminale nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica sede locale abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677) Su questa linea, con argomentaZIne esente da manifeste illogicità la Corte di appello ha ritenuto che la locale di ndrangheta disponeva delle armi tramite ON ES, soggetto apicale dell'associaZIne, escludendo che la detenZIne dell'arma nell'orto di Calipari corrispondesse a esigenze e personali e non rilevando 49 che le armi fossero abbandonate da tempo nell'orto, luogo di custodia nella disponibilità del sodaliZI perché liberamente accessibile da ES. Ha correttamente argomentato che la correlaZIne del gruppo locale con la casa-madre, l'importanza della locale di PI in Piemonte e lo spessore criminale dei soggetti apicali indicano la condivisa consapevolezza, o comunque la conoscibilità, da parte degli associati di una effettiva,ecome confermato dai fatti oggetto del capo A8 e dalle risultanze relative alla detenZIne e porto di armi in luogo pubblico (capo A9) da parte di partecipi della locale di Volpian9disponibilità di armi (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811). 4.4.3. Il quinto e il sesto motivo di ricorso sono manifestamente infondati, Circa la applicaZIne della recidiva (equivalente, assieme alla aggravante ex art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. alle circostanze attenuanti generiche), con idonea motivaZIne la Corte di appello ha confermato il giudiZI espresso nella sentenza di primo grado che ha desunto l'accresciuta pericolosità, rispetto ai precedenti reati in materia di stupefacenti, dalla commissione del reato in un contesto criminale di 'ndrangheta con perdurante operatività. Circa la determinaZIne della pena, si rileva che l'imputaZIne attribuisce a AL ES un ruolo di direZIne nel territorio piemontese fino al 2008 e dalla ricostruZIne dei fatti contenuta nella sentenza impugnata si trae che egli comunque dopo rimase come partecipe della associaZIne contestata «dal 2006 in permanenza», sicché la pena da applicargli va determinata alla stregua delle successive modifiche normative e, su queste basi, la sentenza correttamente ha rimarcato che la pena-base è stata determinata nel minimo edittale relativo alla condotta di partecipaZIne e che sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva. 4.5. LV OM Il ricorso di LV OM è manifestamente infondato. 4.5.1. Circa il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità per i capi B1, B5 e B14, la sentenza impugnata (p. 329-334) ha considerato che non emergono ragioni di astio del collaborante ES nei confronti di ricorrente e ha idoneamente vagliato i riscontri alle accuse offerti dalle attività di videosorveglianza e dalle conversaZIni che confermano i rapporti di LV con LO ZO e ZO AS e le varie proposta di LV a AS di acquistare notevoli (anche quintali, p. 333) quantità di stupefacenti di varia natura, fino all'attivarsi del ricorrente, dopo il suo fermo per un controllo da parte dei carabinieri affinché i sodali si allontanassero al fine di «scomparire tutti perché c'è l'associaZIne» (p. 334). 50 4.5.2. Circa il secondo motivo, che contesta il disconoscimento del fatto di lieve entità, la Corte di appello ha congruamente evidenziato che l'entità delle forniture di droga da parte di LV è stata sempre nell'ordine almeno di un chilogrammo (e superiore ne caso delle forniture di hashish) e che nella fattispecie oggetto del capo B5 LV e i complici per allontanarsi dal luogo di custodia della droga approntarono una staffetta, modalità spiegabile solo con la disponibilità di un rilevante quantitativo di droga, mente il reato descritto nel capo B14 riguardò 60 chilogrammi di sostanza stupefacente. 4.5.3. Circa il terzo motivo di ricorso, che contesta l'applicaZIne della recidiva, deve rilevarsi che la Corte di appello non si è limitata a registrare i gravi precedenti penali ma ha idoneamente valutato che i fatti oggetto del processo sono ulteriore espressione di pericolosità per la «perdurante e rinnovata intraneità in contesti di crimine organizzato». 4.5.4. Circa il quarto motivo, concernente la determinaZIne della pena, la Corte di appello ha giustificato il giudiZI di equivalenza delle circostanze attenuti generiche con l'aggravante ex art. 69, comma quarto, cod. proc. pen. con riferimento al numero dei partecipanti al delitto e, in aggiunta, nel merito per la presenza di prime condanne e l'assenza di specifici elementi di valutaZIne favorevole e ha decisivamente considerato che è stata applicato il minimo edittale per il capo B1 e che gli aumenti per gli altri capi sono stati esigui (3 mesi per ogni reato). 4.6. AS QU CH Il ricorso di AS QU CH è manifestamente infondato. 4.6.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associaZIne per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, circa la partecipaZIne del ricorrente alla associaZIne (oggetto del primo motivo del ricorso) si rileva che la Corte di appello, vagliando le deduZIni contenute nell'atto di appello, ha considerato i contenuti dei diversi interrogatori del collaborante OM ES, che ha indicato la famiglia AS come cointeressata con la propria famiglia e ha riconosciuto in fotografia il ricorrente quale figlio di NI AS e padre di RI AS, affiliati alla locale di San TO canavese, precisando di aver appreso della affiliaZIne sia da DO IO che dallo stesso ricorrente e ricordando che all'epoca questi utilizzava una autovettura Golf serie quinta di colore scuro e anche indicandolo quale capo-giovani presso la locale di PI in una missiva inviata alla DDA di Torino il 9 luglio 2018 La Corte di appello ha osservato che non emergono ragioni di astio del collaborante nei confronti dell'accusato e ha evidenziato che l'affiliaZIne di AS alla "ndrangheta trova conferma nell'assistenza prestatagli da due affiliati alla 51 locale di PI (AS e Versace) durante la sua latitanza e nella circostanza che gli erano versati guadagni anche superiori rispetto a quelli derivanti dalla comune appartenenza all'associaZIne per delinquere dedita al narcotraffico. 4.6.2. Mentre per quanto riguarda l'operatività (oggetto del secondo motivo di ricorso) della associaZIne per delinquere oggetto del capo B1 si rinvia a quanto prima espresso sub 2, relativamente alla responsabilità (oggetto del terzo motivo di ricorso) per i reati di cui ai capi B7, B12 e B14, deve registrarsi che la Corte di appello ha adeguatamente risposto alla deduZIni contenute nell'atto di appello osservando che il fatto che AS sia stato assolto dai capi B4 B9 e che abbia progressivamente ignorato la formaZIne del debito di NE NI GI non ne inficia il ruolo di capo perché è la plausibile conseguenza della sua condiZIne di latitante, che determinò la distanza fisica dalle attività del gruppo impedendo di imputare alla sua persona tutte le operaZIni svolte dai sodali e che, per quanto il comportamento relativo alla condotta di NE NI, la natura privilegiata del rapporto intrattenuto con AS può avere consentito la formaZIne progressiva del debito e comunque a un certo punto AS intervenne così definitivamente imponendone il rientro nell'eserciZI dei suoi poteri apicali (p. 317). 4.6.4. Circa il quarto motivo di ricorso, la Corte di appello ha giustificato il disconoscimento del concorso formale fra il reato oggetto della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 23 novembre 2017 e irrevocabile il 10 maggio 2019 e, invece, il riconoscimento della continuaZIne fra i reati, valutando la diversità delle associaZIni per la diversità dei sodali (tranne la famiglia AS), la diversa rappresentanza della famiglia ES, la diversità dei contesti temporali di operatività. In particolare, ha considerato che la partecipaZIne al capo Al si è esaurita prima della accertata partecipaZIne al reato descritto nel capo B1. 4.7. AR ES Il ricorso è inammissibile. 4.7.1. I primi due motivi, relativi alla responsabilità per i reati descritti nei capi C43 e C44 sono manifestamenti infondati: il primo perché, a differenza di quel che vi si deduce, dalla ricostruZIne della vicenda contenuta nella sentenza impugnata si evince un ruolo attivo del ricorrente, che si adoperò per recuperare dall'aeroporto di Malpensa il complice (RO AR), che era lì per l'arrivo della cittadina brasiliana che portava la cocaina, fermata assieme a GI (altro complice), e che a sua volta fu aggiunto e identificato dalla Guardia di Finanza (p.456-458); il secondo non si confronta con la parte della motivaZIne della sentenza in cui si chiarisce che ES AR accompagnò a casa sua il corriere brasiliano e nel pomeriggio del 27/04/2018 raccontò (come si evince dalle intercettaZIni) che costui aveva iniziato a evacuare gli ovuli giungendo a 52 espellerne 72 (su un totale di 80) contenenti 730 grammi di cocaina;
il che, oltre che per le caratteristiche del fatto in esame, rende legittimo il disconoscimento del fatto di lieve entità da parte della Corte di appello. 4.7.3. Il terzo motivo, relativo alla quantificaZIne della pena, è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha esaurientemente illustrato la ragione della determinaZIne della pena-base in misura superiore al minimo edittale, evidenziando il carattere della condotta come «frutto di un collaudato non occasionale modulo organizzativo», e modesto risulta l'aumento per la continuaZIne (p. 468), sicché deve escludersi che vi sia stato un abuso del potere discreZInale conferito dall'art. 132 cod. pen., e ritenersi implicitamente valutati gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273533). 4.8. AR ER Il motivo di ricorso (relativo al capo C2) è inammissibile perché entra nel merito delle convergenti valutaZIni discreZInali dei Giudice di primo grado e della Corte di appello senza evidenziarne manifeste illogicità. Infatti, non irragionevolmente la Corte ha disatteso gli argomenti difensivi, evidenziando che la cessione della droga risulta avvenuta con immediatezza (AR prelevò la droga dalla vettura di Nanzene e la collocò in quella di ES) e che il tempo trascorso dopo riguardò il trasferimento presso l'abitaZIne di ES per prelevare il denaro;
inoltre ha ragionevolmente considerato che il mancato rilievo di tracce di droga sulla busta che conteneva il denaro si spiega con il buon confeZInamento della sostanza e valutato poco credibile che la ingente somma di denaro provenisse dalla madre ER ES per essere data al figlio tramite il cugino. 4.9. GA LI Il ricorso, relativo alla responsabilità per i reati ascritti, è inammissibile perché i suoi contenuti sono del tutto vaghi e irrelati rispetto alla fattispecie storica concreta e neanche indicano manifeste illogica nella motivaZIne della sentenza impugnata convergente con quella del Giudice di primo grado e adottata sula base di pertinenti massime di comune esperienze senza incorrere in fallacie. 4.10. GA EL alias GA AN Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili: il primo, relativo alla responsabilità per i reati ascritti, perché i suoi contenuti risultano del tutto vaghi e irrelati rispetto alla fattispecie storica concreta e neanche indicano manifeste illogica nella motivaZIne della sentenza impugnata convergente con quella del 53 Giudice di primo grado e adottata sula base di pertinenti massime di comune esperienze senza incorrere in fallacie;
il secondo perché non adduce elementi a sostegno delle deduZIni, mentre la sentenza impugnata adeguatamente giustifica la determinaZIne della pena in misura superiore al minimo edittale considerando la quantità di droga ceduta e il diniego delle circostanze attenuanti generiche con la risalente intraneità dell'imputato al narcotraffico organizzato. 4.11. BO GI Tutti e tre i motivi di ricorso sono inammissibili: - il primo motivo perché entra nel merito, senza evidenziarne manifeste illogicità, delle valutaZIni discreZInali con cui la Corte di appello, con esito convergente con il giudiZI di primo grado e sulla base di pertinenti massime di esperienza ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per il capo B14 (p. 371-365) dando specificamente conto della irrilevanza della prova della presenza di BO a Brandizzo al momento della consegna (p. 374); - il secondo motivo perché non si confronta con la puntuale osservaZIne contenuta nella sentenza impugnata secondo il quale l'entità ponderale della sostanza ceduta (60 chilogrammi) emerge dal compendio dei dati acquisiti, sicché non è prospettabile una riqualificaZIne del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; - il terzo motivo perché non si confronta con le argomentaZIni della Corte di appello, che ha confermato la sentenza di primo grado osservando che la determinaZIne della pena è stata adeguatamente giustificata in consideraZIne della gravità dei fatti (acquisto a fine di successiva cessione di 60 chilogrammi di hashish) e che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione è dipeso dalla inverosimiglianza delle prospettaZIni espresse dall'imputato. 4.12. AT OM IM 4.12.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associaZIne per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, relativamente alla partecipaZIne (oggetto del secondo motivo del primo atto di ricorso e del secondo motivo del secondo atto di ricorso) del ricorrente alla associaZIne descritta nel capo Al, la Corte di appello ha individuato eterogenei riscontri individualizzanti nelle dichiaraZIni del collaborante OM ES che indica il ricorrente come appartenente a una famiglia che era stata autorizzata dagli ES a spacciare nel territorio droga dall'associaZIne 'ndranghetista. Anzitutto, ha rilevato che AT ha svolto plurime lucrose attività di spaccio (indicate in diversi capi di imputaZIne di questo procedimento) da 54 ricondurre all'ambito degli accordi fra gli ES e i AT. Inoltre, ha considerato la conversaZIne del 10/07/2008 fra GI FR, capo -società della locale di Natile di Careri a Torino, ON ES e lo stesso OM AT in cui si informò ES della vicenda relativa al Kiss one club con riferimento ai debiti che lo SC (da poco deceduto) aveva contratto con lui e AT riportò la volontà dello ZI GI AR e le sue rivendicaZIni sulle quote del locale dopo la morte di .SC così mostrando la sua intraneità all'associaZIne per delinquere di cui al capo Al. Rispondendo alle deduZIni dell'appellante la Corte di appello ha osservato che, anche soltanto come mero portavoce dello ZI, il ricorrente ha attivamente partecipato alla gestione dell'associaZIne, né avrebbe potuto partecipare a una conversaZIne dal carattere segreto (furono menZInati i nomi di alcuni associati) senza avere il permesso di affrontare argomenti quali l'imposiZIne di un serviZI di guardiania, la programmaZIne di future attività estorsive e la spartiZIne degli utili ricavati dalla gestione. Ha anche rilevato la partecipaZIne alle esequie di SC e l'accompagnamento di ES ES all'appuntamento con Marsalone per il recupero di un credito. Su queste basi la Corte di appello ha correttamente ravvisato sufficienti elementi di valutaZIne per concludere che il ricorrente ha partecipato alla associaZIne descritta nel capo Al, anche se non emergono specifiche circostanze relative alla sua affiliaZIne rituale. Pertanto, i motivi di ricorso concernenti la partecipaZIne del ricorrente alla associaZIne descritta nel capo Al risultano manifestamente infondati. 4.12.2. Il primo motivo del primo atto di ricorso, in cui si contesta l'attribuZIne al ricorrente della qualifica di "organizzatore" e il quarto motivo del secondo atto di ricorso in cui si deducono violaZIne dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne nell'affermare la partecipaZIne dell'imputato con il ruolo di promotore relativamente all'associaZIne per delinquere di cui al capo Cl sono manifestamente infondati. Infatti, la Corte di appello (p. 400-402) ha congruamente evidenziato: che OM AT riceveva il denaro da consegnare a ES;
il comportamento di RÌ quale subordinato alle indicaZIni del ricorrente e le lamentele dello stesso ricorrente quando afferma di sentirsi affaticato perché, per la temporanea indisponibilità di ON ES, è rimasto solo nel gestire il gruppo. Questi elementi convergono nell'indicare — nella linea della giurisprudenza di questa Corte — il ruolo di un soggetto che assicura continuativamente la piena funZInalità della associaZIne criminale coordinandone le attività (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, 55 dep. 2018, Anioke, Rv. 273737), senza necessariamente assumere un ruolo apicale (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736). 4.12.3. Il terzo motivo del primo atto di ricorso e il quinto motivo del secondo atto di ricorso, relativi alla responsabilità per i capi ai capi C3, C4, C6, C7, C8, C9, C24, C27 sono inammissibili perché entrano nel merito delle convergenti valutaZIni discreZInali del Giudice di primo grado e della Corte di appello sviluppate sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità. In particolare: circa il capo C3, la Corte ha argomentato, così escludendo la lieve entità del fatto, che la sostanza era cocaina, emergendo dalle conversaZIni che andava tagliata, e ha spiegato che non poteva essere inferiore a 200 grammi visto che RÌ si lamentò, così escludendo la lieve entità del fatto, di avere affrontato i rischi di un viaggio per soli 200 grammi di droga;
circa i capi C4 e C6, deve rilevarsi che la sentenza impugnata dà adeguatamente conto di come la quantità di droga oggetto di traffico escluda la qualificabilità del primo fatto ex art. 73, comma 5, d.PR. n. 309/1990 e della ragione per la quale il secondo si distingue storicamente dal primo per il contesto, il tempo della sua realizzaZIne, l'oggetto materiale e l'elemento psicologico (p. 422-424); circa il capo C7, la Corte ha analiticamente vagliato i movimenti dei protagonisti della vicenda giustificando le ragioni per le quali ha escluso che si fossero scambiati documentaZIne sanitaria e non invece droga (pp.424-426); circa il capo C8, la Corte ha escluso la lieve entità del fatto considerando che dalla intercettaZIni in corso risultava che la droga oggetto di cessione pesava 10 kg e rilevando che, sebbene questa quantità non risulti provata, il fatto che AT si sia recato a casa di ES indossando un giubbotto con lo zip chiuso e ne sia poi uscito con lo zip aperto e con un visibile rigonfiamento nella parte anteriore della sua figura fa concludere che la quantità di droga trasportata era comunque rilevante;
circa il capo C9, il motivo di ricorso non si confronta con la analitica ricostruZIne dei movimenti dei protagonisti della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p.428-430); circa il capo C24, la sentenza impugnata conferma (p. 437-440) quella di primo grado in cui (p. 687-691) sono analiticamente descritte le conversaZIni intercettate e le osservaZIni degli inquirenti che hanno ricostruito tutti i movimenti del ricorrente e in particolare la sua attività di prelievo e nascondimento della sostanza stupefacente;
circa il capo C27, la sentenza impugnata conferma (p. 442-442) quella di primo grado che spiega (p. 693-697) come sarebbe implausibile assumere che uno spostamento in automobile per una lunga distanza possa essere avvenuto per un cessione per un corrispettivo di 50 euro e non invece per una cessione di 50 grammi di stupefacente, 56 4.12.4. Nella sua stessa prospettaZIne il quarto motivo, concernente la responsabilità civile del ricorrente per il risarcimento del danno all'immagine agli enti territoriali costituitisi parte civile nei suoi confronti, in relaZIne al capo Al, è connesso al riconoscimento (confermato in questa sede) o al disconoscimento della sua responsabilità per il reato. Vale comunque ribadire che un ente territoriale può essere considerato danneggiato dal delitto di associaZIne per delinquere di tipo mafioso, in quanto tale reato certamente cagiona un pregiudiZI, di carattere patrimoniale e non, almeno all'immagine della città ed allo sviluppo del turismo e delle attività produttive di essa, con conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dell'ente che della collettività danneggiata ha la rappresentanza. (Sez. 1, n. 8381 del 22/06/1992, Buono, Rv. 191448). 4.13.3. AT ES Il ricorso è manifestamente infondato. 4.13.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associaZIne per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, relativamente alla partecipaZIne (oggetto del secondo motivo di ricorso) del ricorrente all'associaZIne descritta nel capo Al, la Corte di appello, ha evidenziato come già nel procedimento NO il collaborante con l'autorità giudiziaria OC RA (interrogatorio del 20/03/2009) lo aveva indicato quale membro della locale di PI specificando che era attivo nel traffico degli stupefacenti e che a AT ES il collaborante OM ES nel 2016 ha nuovamente fatto riferimento riconoscendolo in fotografia. Inoltre, ha efficacemente individuato i seguenti riscontri individualizzanti alle dichiaraZIni accusatorie: le brevi telefonate, spesso dal contenuto criptico, già emerse nel corso del procedimento NO, fra ES AT e EN CÒ, che effettuava viaggi fra PI e TÌ, i correlati servizi, di osservaZIne e le annotaZIni della Polizia giudiziaria al riguardo;
gli esiti del procedimento n. 3266/2016 da cui emerge che ES AT si spostava fra PI e TÌ e manteneva stretti legami con ON ES nell'ambito del traffico di stupefacenti, tanto che dopo l'arresto di ON ES sopraggiunse rapidamente dalla Calabria in Piemonte per sostituirlo, vista la difficoltà che si era creata per il gruppo, come desumibile dal contenuto di una conversaZIne fra il coimputato ON TT e la fidanzata di questi alla quale seguì l'individuaZIne di ES AT e di TT intenti a spacciare, così confermandosi il legame con ON ES;
la responsabilità di ES AT per i reati ex artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 descritti nei capi A25 e B31 quale espressione della sua intraneità alla 'ndrangheta operante in Piemonte. 57 4.13.2. Circa il quarto motivo di ricorso, relativo alla partecipaZIne dell'imputato alla associaZIne per delinquere (capo Cl ) la sentenza impugnata evidenzia diversi dati dimostrativi di un significativo ruolo del ricorrente all'interno della associaZIne: la conversaZIne del 5/10/2016 in cui ES AT e ON ES programmano l'acquisto di 10 kg di sostanza stupefacente da smerciare utilizzando la prima persona plurale e AT riferisce che sta trattando con un soggetto l'acquisto di 20 chilogrammi di droga di ottima qualità al prezzo di 30.000 euro) e poi interloquisce con l'altro circa precedenti attività illecite usando sempre la prima persona plurale;
la conversaZIne del 4/01/2017 in cui i due discutono dell'acquisto di un'ulteriore fornitura di 20 kg proveniente da Napoli;
il fatto che ES AT sostituì nell'attività di spaccio ON ES recatosi in Calabria. 4.13.3. Per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso, si osserva che la sentenza impugnata ha esaurientemente chiarito come il ricorrente accompagnò ES ON (classe 1973) così condividendo con lui l'accordo e cooperando nel trasporto dei 2 kg di stupefacente oggetto del capo seguendo come staffetta l'autovettura guidata da OM IM AT (p. 389). Invece, il sesto motivo del ricorso, relativo al capo C10, non si confronta con la motivaZIne della sentenza impugnata che non si limita a rilevare che AT uscì assieme a ES dalla abitaZIne dello stesso portando seco un involucro di colore bianco, poi riposto nella tasca del proprio giubbotto, ma inquadra l'episodio in relaZIne al successivo colloquio con altri soggetti che li aspettavano affermando di avere contato i soldi che ammontavano a euro 10000. 4.14. AT QU Il ricorso è manifestamente infondato. 4.14.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associaZIne per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, relativamente alla partecipaZIne (oggetto del secondo motivo di ricorso) del ricorrente all'associaZIne descritta nel capo Al, deve rilevarsi che la Corte di appello, ha efficacemente evidenziato i seguenti adeguati riscontri individualizzanti alle dichiaraZIni accusatorie dei collaboranti con l'autorità giudiziaria OC RA e OM ES: ON CO chiese a QU AT (che come lui era stato oggetto di un pestaggio) di passare ogni tanto davanti a casa sua per proteggerlo con questa manifestaZIne di vicinanza e, tramite lui, del gruppo operante a PI;
la convocaZIne di ON RA in presenza anche del ricorrente per fornire chiarimenti al gruppo 'ndranghetista in relaZIne alla sparatoria in cui era circa un mese prima stato ferito UN ZA;
la 58 responsabilità di ES AT per plurimi reati ex artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 nell'ambito del procedimento n. 3266/2016. 4.14.2. Circa la partecipaZIne (oggetto del quarto motivo di ricorso) del ricorrente alla associaZIne descritta nel capo C1, la sentenza impugnata correttamente nel caso in esame assume che questa può desumersi anche dalla reiterata commissione di illeciti e richiama al riguardo la conversaZIne del 20/09/2016, in cui OM AT e QU AT parlano della vendita di stupefacenti e dei relativi incassi evocando un interesse comune a loro e a ON ES («è tutto unico...ma chi se la prende a noi no»); altra in cui QU AT ricorda che per continuare a vendere droga a un cliente moroso occorre l'autorizzaZIne di ON ES;
altra ancora in cui i due fratelli commentano la interscambiabilità dei loro ruoli nello smercio della droga (p. 402- 403). Infatti, i rapporti che emergono dalle conversaZIni, collocati nel contesto della riconosciuta sussistenza della associaZIne ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, si presentano come forme di interaZIne nell'ambito di un gruppo organizzato e in collaboraZIne con il soggetto apicale del gruppo (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). 4.15. LL PA Il ricorso di LL è manifestamente infondato perché, nel contestare la responsabilità per il reato ex art. 648 cod. pen. non si confronta con l'argomentaZIne sviluppata nella sentenza impugnata, in base alla quale non rileva che fosse LL oppure il complice a guidare l'autovettura che trasportò e consegnò in Spagna le somme di denaro necessarie all'acquisto di sostanza stupefacente, perché l'analitico vaglio dei plurimi dati che consentono la ricostruZIne delle operaZIni rende evidente la consapevole partecipaZIne dei due e irrilevante la identificaZIne del conduttore del veicolo (p. 337-339). 4.16. TT ON AN I due motivi di ricorso (corredati da successiva memoria integrativa), in cui si contesta la partecipaZIne del ricorrente alla associaZIne per delinquere descritta nel capo Cl sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha correttamente considerato che anche in un periodo di tempo limitato (sei mesi) può realizzarsi la partecipaZIne a una associaZIne per delinquere se le connotaZIni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzaZIne per commettere il fatto, ne rivelino un ruolo specifico in funZIne delle dinamiche operative dell'associaZIne. (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Buondonno, Rv. 265890; Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, 59 dep. 2020, Ermini, Rv. 278471) e ha al riguardo efficacemente valorizzato l'attiva presenza di TT con ES AT nei luoghi dello spaccio per garantire la continuità dell'attività dopo l'arresto di ON ES (al quale TT ordinariamente fungeva da autista obbedendo ai suoi comandi, come desumibile dai contenuti delle conversaZIni richiamate), evidenziando anche il contenuto di una conversaZIne fra TT e AT da cui si trae che essi operavano secondo meccanismi collaudati (dirigendosi verso una delle basi operative del gruppo) e le conversaZIni di TT con la fidanzata da cui emerge che il ricorrente per le sue prestaZIni riceveva dei seppur modesti guadagni (p. 404-409). 4.17. BE ER 4.17.1. Il primo motivo di ricorso, concernente il reato descritto nel capo Cl è fondato nei termini che seguono. Correttamente la Corte d'appello ha escluso che l'avere il giudice di primo grado qualificato la condotta di RG come partecipaZIne all'associaZIne mafiosa, invece che come concorso esterno all'associaZIne secondo quanto indicato nel capo di imputaZIne, vìoli l'art. 521 cod. proc pen. perché la partecipaZIne a una associaZIne per delinquere e il concorso esterno nella stessa non rappresentano due figure delittuose diverse ma solo due distinte modalità di partecipaZIne criminosa e il fatto materiale per il quale BE è stato ritenuto responsabile corrisponde a quello descritto nel capo di imputaZIne (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Baliti, Rv. 258138; Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947; Sez. 6, n. 10457 del 11/07/2000, Aleci, Rv. 220534). Tuttavia, la partecipaZIne di RG alla associaZIne descritta nel capo Cl non risulta provata. Infatti, la sentenza impugnata la desume da: la conversaZIne del 26/07/2016 tra BE e TT (che gli comunicava che ES lo aveva convocato) in cui i due commentano che la Polizia aveva sottoposto a controllo QU SE che aveva consegnato ad ON ES della sostanza stupefacente criticando i comportamenti avventati di ES;
la conversaZIne del 2/07/2016 in cui ES chiede a RG di procurargli dello stupefacente in tagli più piccoli e l'altro gli risponde che aveva bisogno di un po' di tempo per trovarlo;
la conversaZIne del 18/09/2016 per la quale emerge una successiva convocaZIne di BE da parte di ES che lo rimproverava di essere scomparso, raccomandandogli, di rispondere a TT e in quell'occasione BE consegnava la ES dei soldi invitandoli a contarli. Ma essi mostrano soltanto l'esistenza di rapporti economici che, quand'anche connessi a attività di spaccio di sostanze stupefacenti, non provano l'assunto che il ricorrente fornisse stabilmente droga alla associaZIne. 60 2.17.2. Fondati sono anche i motivi di ricorso concernenti i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Circa il capo C20, deve ritenersi che i dati acquisti non provano la effettiva cessione di sostanze stupefacenti da parte di RG: la motivaZIne della sentenza impugnata afferma apoditticamente che, essendo la donna acquirente costantemente alla ricerca di droga, sarebbero comprovate delle daZIni illecite quantomeno con cadenza settimanale (p. 436); la sentenza di primo grado è più analitica perché riporta (p. 677) i contenuti delle conversaZIni che però attestano soltanto la frequenza degli incontri, senza che sia stata sequestrata droga, mentre una delle conversaZIni è interpretabile nel senso che RG e la ER stavano consumando assieme cocaina. Circa il capo C21, si osserva che il ricorrente incontrò il suo amico TE SA, legato a personaggi inseriti nell'ambiente del traffico di stupefacenti, soltanto un mese prima del sequestro (avvenuto il 26/08/2016) della sostanza stupefacente (550 grammi di hashish e 73 di cocaina) a quest'ultimo trovata. In realtà in quel periodo risultano anche conversaZIni fra i due e nell'ultima NN dice all'altro che gli avrebbe inviato qualcuno (p. 680 della sentenza di primo grado), ma nella sentenza impugnata la responsabilità del ricorrente è tratta dal fatto che il EL del cessionario, il 27/09/2016 telefonò a RG suggerendogli di buttare la scheda telefonica e che poi i due convennero di vedersi per parlare dell'accaduto (p. 436). Si tratta di dati variamente interpretabili e, quindi, inidonei a provare l'ipotesi accusatoria. Circa il capo C22, deve rilevarsi che la sentenza impugnata precisa che l'analisi di sms, e di tabulati telefonici ha consentito di accertare diversi incontri di brevissima durata fra BE e NE CA e che quest'ultimo il 2/11/2016, perquisito in occasione dell'ultimo contatto con il ricorrente fu trovato in possesso di gr. 3 di cocaina (p.437). Tuttavia, risulta dalla sentenza di primo grado (p 684) che l'incontro era programmato per le 19,30 mentre CA fu bloccato alle 18,50 e non si precisa che sia stato osservato assieme il ricorrente. Si tratta di dati dal contenuto generico e, non dimostrativo di cessioni di droga dal ricorrente all'altro e, in particolare proprio relativamente all'ultimo episodio, quello conclusosi con il rinvenimento della droga, lo svolgimento dei fatti contrastano con l'ipotesi accusatoria. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudiZI sulla responsabilità del ricorrente per i reati a lui iscritti nei capi Cl, C20, C21 e C22. 61 4.18. RÌ ES Posto quanto espresso sub 3, anche il secondo motivo del ricorso di RÌ, relativo alla prova della sua partecipaZIne alla associaZIne descritta nel capo Cl è manifestamente infondato. Con esito convergente con quello del Giudice di primo grado, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la Corte d'appello ha valorizzato: la conversaZIne del 16/06/2016 relativa a un incontro con suo cugino ON AR che gli cede cocaina;
la conversaZIne di due giorni dopo e anche un dialogo tra RI e OM IM AT circa il fatto (del quale era stato informato anche QU AT) che il ricorrente aveva dovuto recarsi, in due posti diversi in Lombardia, per prelevare soltanto 300 grammi di sostanza stupefacente, così comunque esponendosi al rischio di essere scoperto e commentando con AT di averlo fatto perché così gli era stato indicato, ma al contempo osservando che si trattava di attività da evitare e richiamando plurimi episodi di cessione al dettaglio effettuati sempre seguendo le direttive di OM IM AT. Da questi dati ha correttamente ricavato la intraneità di RI all'associaZIne, seppure con un ruolo subordinato, di acquirente all'ingrosso e rivenditore al dettaglio di droga per l'associaZIne. 4.19. IO AZ IN I motivi di ricorso, entrambi concernenti la responsabilità dell'imputato per il capo B3, possono essere tratti unitariamente e risultano inammissibili per i loro contenuti del tutto vaghi e disancorati dalla fattispecie concreta, anche nel riportarsi, senza richiamarli, ai motivi di appello, mentre la motivaZIne della sentenza impugnata, convergente con quella di primo grado, sviluppa i dati acquisiti sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche indicate nel ricorso (p. 345-354). 4.20. NE NI GI L'unico motivo di ricorso è inammissibile per i suoi contenuti del tutto vaghi e disancorati dalla fattispecie concreta anche nel riportarsi senza richiamarli ai motivi di appello, mentre la motivaZIne della sentenza impugnata, convergente con quella della sentenza di primo grado, sviluppa i dati acquisti circa i reati descritti nei capi 87, B18 e B19 sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto non indicate nel ricorso (p. 356- 358, 377-380. 380-381). 62 4.21. ET ZO 4.21.1. i primi tre motivi di ricorso, concernenti la responsabilità di ET per trasporto di droga oggetto del capo B3, possono essere valutati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha evidenziato che in tre interrogatori il collaborante con l'autorità giudiziaria ES LI con dichiaraZIni anche autoaccusatorie ha ricostruito l'attività (capo B3) svolta lungo l'asse Catania-Torino nell'estate del 2015 e, in particolare, il luogo di incontro con OM ET in occasione delle trasferte, inquadrando ET quale socio in affari nel traffico di stupefacenti e quale corriere assieme a GI IO per conto di più persone fra cui lo stesso LI;
ha raccontato le modalità di trasferimento dello stupefacente indicandone anche i quantitativi, oscillanti fra i 60 e i 100 chilogrammi di hashish ogni settimana, e il prezzo di acquisto (circa euro 1.400 al chilogrammo) e di rivendita (circa 1800/2.000 euro al chilogrammo). La Corte ha osservato che non emergono ragioni di astio nei confronti di ET e che nella narraZIne di LI i riferimenti a ET sono costanti e richiamano specifiche circostanze relative all'imputato. Inoltre ha efficacemente considerato che le dichiaraZIni del collaborante sono state avvalorate dalla confessione di GI CH e da ulteriori riscontri costituiti dal fatto che il 7/12/2015 presso una staZIne di autolinee a Catania fu trovato un trolley contenente 2,667 chilogrammi di eroina nella disponibilità di TE IL indicato come un corriere delle operaZIni di trasporto nei mesi successivi all'estate del 2015, e che è significativo del legame fra ET e LI il fatto che 16/01/2016 siano stati arrestati a Catania per fatti inerenti agli stupefacenti. 4.21.2. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con adeguata motivaZIne la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado valutando, nel quantificare la pena e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche, la quantità della sostanza stupefacente (hashish dal valore di 300/400.000 euro) acquistata per poi cederla, e, relativamente all'applicaZIne della recidiva, l'accresciuta pericolosità dell'imputato non dedotta soltanto dai plurimi precedenti, anche specifici, ma anche dal fatto che ET è stato condannato per altre condotte, successive a quelle oggetto del presente processo, a conferma della sua stabile dediZIne al narcotraffico. 4.22. AR UC I motivi espressi nei due atti di ricorso presentati per UC AR, riguardanti la sua partecipaZIne alla associaZIne per delinquere ex art 416-bis cod. pen. descritta nel capo Al, possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. 63 La Corte d'appello ha rilevato che già nell'ambito del procedimento NO era emersa la figura di UC AR ma che soltanto con le dichiaraZIni accusatorie del collaborante OM ES, risulta provata la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne descritta nel capo Al. Il collaborante ES ha affermato che i rapporti dei fratelli AR con la famiglia ES erano risalenti nel tempo perché i primi contribuivano alle esigenze dell'associaZIne per delinquere consegnando mensilmente una somma per il mantenimento dei detenuti ai cugini omonimi OM ES (classe 1988 e 1986) presso il bar La Apuesta gestito dalla famiglia AR e che vi era un rapporto commerciale di UC AR con OM ES classe 86 nel settore della installaZIne di macchinette da gioco con società formalmente intestate a terzi. Inoltre, il collaborante ha ricordato che GI FF e PA CÒ, che aveva problemi con AU AR relativamente alla vendita della cocaina, aveva tentato un'estorsione sparando contro le serrande del suo eserciZI commerciale sicché era poi intervenuto il padre del collaborante spiegando che i AR già pagavano agli ES quanto richiesto per la proteZIne. Ha aggiunto che fin dagli anni '90 del secolo scorso i AR erano coinvolti nel settore dell'installaZIne di video-poker e nello smercio di eroina pagando percentuali sui guadagni sia a lui che al suo omonimo cugino, il quale, dopo il suo arresto aveva gestito da solo il settore delle macchinette da gioco accordandosi con i AR e con altri esponenti delle locali attive nel territorio. La Corte di appello ha valutato i seguenti riscontri individualizzanti alle dichiaraZIni del collaborante: dal procedimento NO risulta che rilevanti lavori edili eseguiti per conto della società Coral s.p.a con sede a PI erano di fatto gestiti da soggetti appartenenti alla 'ndrangheta e che, come emerge dalle conversaZIni del settembre 2008 fra GI OF e ON ES (classe '73) emerge che, nonostante il disfavore di OF, AU e UC AR tentarono di inserirsi nella spartiZIne dei cantieri;
dal procedimento NO risulta che l'attività nel mercato del video-poker era da tempo di interesse della 'ndrangheta e da una conversaZIne del 19/01/2008 fra UN NA e GI FF, soggetti apicali della ndrangheta nel territorio piemontese, si trae che il settore era stato attribuito agli ES e che i AR percepivano delle entrate degli affari nel settore dei videopoker. Rispondendo alle deduZIni difensive, la sentenza impugnata evidenzia che dal colloquio fra OM ES (classe 86) e ZO MA emerge che gran parte delle 200 macchine da videopoker utilizzate dai AR appartenevano al primo. Inoltre, la sentenza giudica infondato l'assunto secondo cui un partecipe al sodaliZI non potrebbe rivelare a estranei che qualcuno è affiliato e osserva che, comunque, nel riferire che lo stesso UC AR gli disse di essere stato affiliato 64 alla locale di PI da i RIna, non descrive cerimonie di affiliaZIne (alle quali non poteva partecipare se non ancora associato), ma della pregressa partecipaZIne di altri soggetti alla associaZIne, dato che ben poteva conoscere a causa del suo pieno inserimento nell'ambiente. Alla deduZIne difensiva secondo cui le accuse nei confronti di AR deriverebbero da astio nei confronti del cugino omonimo (classe 1986), che gli avrebbe sottratto lucri nel settore dei videopoker, la Corte risponde che gli eventuali intenti calunniosi avrebbero dovuto colpire semmai il cugino ma non anche AR che, come ha ricordato lo stesso collaborante, lo aiutò economicamente durante la detenZIne. La sentenza osserva anche che: l'essere stato UC AR detenuto quasi ininterrottamente negli anni '90, come pure diversi appartenenti dalla famiglia ES, non contrasta con il permanere di rapporti con l'associaZIne criminale, anzi può rinsaldare le relaZIni con gli altri associati detenuti (come mostra la progressione in carriera in carcere proprio del collaborante OM ES); che il collaborante CO CI non menZIni UC AR come affiliato è spiegabile con il suo appartenere a una differente locale;
che UC AR sia stato assolto dai reati-fine non è incompatibile con la sua responsabilità per il reato di cui al capo Al perché la commissione di reati-fine è indiZI ma non condiZIne necessaria dell'appartenenza all'associaZIne criminale;
la mancanza di competenze tecniche nel settore edile non è incompatibile con il tentativo dei AR di inserirsi nella spartiZIne degli appalti dei cantieri Coral e lo stesso GI FF nell'esprimersi con toni sprezzanti per il loro tentativo di partecipare all'affare implicitamente conferma l'accaduto e la conoscenza che i AR avevano delle attività criminali del gruppo;
dal procedimento NO è emerso che la fornitura di installaZIne di apparecchi videopoker era controllata dalla `ndrangheta nel territorio interessato dal processo e che socie (accomandataria e accomandante) della BAT noleggio s.a.s. (che gestiva numerose apparecchi installati nel Comune di Settimo torinese) erano le mogli rispettivamente di AU AR e di UC AR;
il collaborante ES ha riferito che il suo omonimo cugino aveva trasferito le sue macchinette alla società dei AR per evitarne il sequestro, operaZIne che non potevano avvenire se non con la collaboraZIne del ricorrente, che così ha mostrato la sua intraneità all'associaZIne, dalla quale ha tratto vantaggi economici. Su queste basi può concludersi che, applicando pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità la Corte d'appello, con valutaZIni convergenti con quelle del Giudice di primo grado, ha adeguatamente illustrato lo specifico ruolo svolto dal ricorrente all'interno della associaZIne oggetto del capo Al. 65 4.23. LA UN 4.23.1. Il primo motivo del primo atto di ricorso con il quale si contesta la qualità di organizzatore della associaZIne per delinquere decritta nel capo B1 è manifestamente infondato. La Corte di appello (p. 320-327) ha rilevato come dalle conversaZIni intercettate emerge che era LA a dettare a AS, affinché li annotasse su un'agenda, gli importi relativi ai prezzi praticati per la vendita di sostanza stupefacente e che LA mostrava di conoscere tutte le transaZIni di stupefacente, tanto che a conclusione di una delle conversaZIni ha affermato che a lui non poteva scappare niente perché aveva scritto tutto, così dimostrando di tenere il ruolo di contabile;
risulta anche che egli tratteneva a casa somme incassate per conto del sodaliZI, così mostrando una autonomia nella gestione contabile degli affari del gruppo, come confermato dal fatto che a lui AS si rivolgeva per avere delucidaZIni;
inoltre dalle intercettaZIni e dalle videoriprese delle telecamere di sorveglianza LA risulta partecipare anche a diversi incontri serali con QU AS e ZO AS, soggetti apicali della associaZIne. Questi elementi convergono nell'indicare — nella linea della giurisprudenza di questa Corte — il ruolo di un soggetto che assicura continuativamente piena funZInalità della associaZIne criminale coordinandone le attività e, specificamente, gestendone la contabilità ((Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke, Rv. 273737). 4.23.2. Manifestamente infondati risultano anche il secondo, il terzo, il quinto e il settimo motivo del primo atto di ricorso, relativi alla responsabilità per alcuni reati ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990 perché circa i capi B11, B12 e B18 non evidenziano manifeste illogicità nella peraltro puntuale analisi dei contenuti delle conversaZIni intercettate sviluppata dalla Corte di appello (p. 363-366; p. 366- 371, p. 379-380) e circa il capo B28, trascurano che la Corte di appello ha puntualmente risposto alla questione relativa alla possibilità che il ricorrente possa essere stato scambiato per il coimputato GA LI, che è appellato "UN" (p. 386- 388, in part. 386). 4.23.3. Il primo e il secondo motivo del secondo atto di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha trattato unitariamente i reati connessi alla latitanza di QU CH AS spiegando la non decisività dei dati offerti dal sistema di geolocalizzaZIne utilizzato dalla società noleggiatrice dell'autovettura smart targata FD112GL (p. 286-300 della sentenza di primo grado, p. 294-306). Per quel che specificamente riguarda il capo A10, per il quale è imputato LA, la Corte di appello non irragionevolmente ha interpretato le manifestaZIni di disappunto 66 di LA emergenti dalle intercettaZIni non come contrarietà a favorire la latitanza ma come espressione di prudenza circa le modalità dell'attività di compagnia al latitante per il timore di essere scoperto, rimanendo ferma la sua attività di consegna di denaro a AS e di accompagnamento per effettuare pagamenti, non correlabile a un concorso nel traffico di stupefacenti ma propriamente al favoreggiamento della latitanza avvenuto sostenendo il latitante anche nell'acquisto di beni superflui e nei stioi svaghi sulla riviera romagnola (p. 300-303). 4.23.3. Il terzo motivo del secondo atto di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivaZIne della sentenza che relativamente al capo C7 ha analiticamente vagliato i movimenti dei protagonisti della vicenda giustificando le ragioni per le quali ha escluso che si fossero scambiati documentaZIne sanitaria e non invece droga (p.424-426); 4.23.4. Relativamente ai motivi concernenti la determinaZIne della pena deve osservarsi quel che segue. Circa il quarto motivo del primo atto di ricorso, in cui deduce assenza della motivaZIne circa l'aumento di pena relativo al capo B14, si rileva che già la sentenza di primo grado (p. 279) ha precisato che l'aumento complessivo per la continuaZIne è stato determinato nel minimo consentito dall'art. 81, comma 4, cod. pen. e, in questo quadro, va ribadito che il giudice nel calcolare l'incremento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati-satellite, non è tenuto a rendere una motivaZIne specifica e dettagliata se individua aumenti di modesta entità (nella fattispecie, 6 mesi per una cessione di 60 kg di hashish), perché questo esclude in radice ogni abuso del potere discreZInale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005) Tuttavia, per altro verso è fondato il sesto motivo del primo atto di ricorso, dove si deduce che nella sentenza di primo grado è stato applicato un aumento di un anno e sei mesi per la continuaZIne relativa al capo B21 sull'erroneo presupposto che la cessione riguardasse 3 kg di cocaina, mentre dall'imputaZIne risulta la minore quantità di «kg 2 circa», sicché l'aumento andrebbe ridimensionato. Deve rilevarsi che effettivamente nella sentenza di primo grado è stato disposto (p. 779) un «aumento per la continuaZIne per il capo B21 (nella misura di anni 1 mesi sei, trattandosi di cessione di 3 kg di cocaina)» e che la sentenza impugnata non ha risposto al motivo di appello sul punto. Fondato risulta anche l'ottavo motivo del primo atto di ricorso — con cui si deduce violaZIne di legge nella parte in cui la sentenza non ha ridotto la pena per effetto delle sue rideterminaZIni adducendo genericamente la necessità di un "limite minimo di un terzo, quale aumento per effetto della continuaZIne", ma trascurando il chiesto contenimento della pena nei minimi edittali per il capo B14, 67 l'assoluZIne per il capo C8, l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità e la riquantificaZIne della cocaina oggetto dei capi B12 e B21 (sentenza di primo grado (p. 778-779) — perché la Corte di appello effettivamente non ha risposto al riguardo. Da quanto precede deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinaZIne della pena nei confronti di UN LA con rinvio affinché la Corte di appello valuti una complessiva rideterminaZIne della pena tenendo conto di quanto evidenziato. 4.23.5. Infondati risultano i motivi (il quarto del secondo atto di ricorso, il primo e il secondo dei motivi aggiunti) relativi all'applicaZIne della recidiva e incentrati sul rilievo che il ricorrente è stato ammesso al beneficio dell'affidamento in prova del serviZI sociale il cui esito positivo ha comportato la estinZIne di ogni effetto penale per i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino definitiva il 6/06/2008 (così elidendosi la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale) e le connesse limitaZIni al potere discreZInale del giudice nella determinaZIne della pena applicabile. Infatti, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'esito positivo dell'affidamento in prova ha riguardato soltanto una fraZIne della pena risultante dalla unificaZIne dei fatti di cui ai plurimi precedenti penali, sicché permane il divieto di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e il limite minimo di un terzo (computato in primo grado) quale aumento per effetto della continuaZIne e l'irrilevanza della assoluZIne dal capo C8. 4.24. PI ON Il ricorso di ON PI risulta manifestamente infondato. 4.24.1. La Corte di appello ha efficacemente risposto alle deduZIni difensive rilevando che la partecipaZIne di ON PI alla associaZIne descritta nel capo B1 deriva dalla sua costante disponibilità a svolgere il ruolo di corriere della droga e persino di armi anche presso la pertinenza della sua abitaZIne e che il fatto che non partecipasse alla suddivisione degli utili è spiegato dalle sue mansioni meramente esecutive, mentre la sua consapevolezza del ruolo svolto deriva dalla diretta perceZIne che egli aveva del funZInamento dell'associaZIne, come si desume dalla sua assidua presenza presso il quartiere generale, dagli incontri con sodali, acquirenti, fornitori e intermediari, dalla rendicontaZIne delle perdite degli utili, dalla conoscenza del luogo di scarico oltre che di quello di custodia della droga, dal timore per l'avvenuto sequestro nel settembre 2016 di sostanza stupefacente, dalla prospettaZIne da parte di AS di portarlo davanti ad AS QU, allora latitante, capo dell'associaZIne (p. 335-337). 4, 68 2.24.2. Circa il riconoscimento della diminuente ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 non nella massima estensione, la Corte di appello ha chiarito che il contributo di PI alle indagini giunse quando già erano stati acquisiti i dati più rilevanti essendo stata eseguita la misura cautelare. Circa il disconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., la Corte di appello ha evidenziato che PI prima della segnalaZIne alle Forze dell'ordine curò di trattenere per sé, occultandola, parte della cocaina, il che giustifica anche la determinaZIne di una pena non aderente al minimo edittale, tanto più che la sentenza di primo grado ha comunque riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, mentre, per altro verso, risulta che PI ha commesso una rapina dopo i fatti per i quali si procede. 2.24.3. Circa la deduZIne relativa al mancata precisaZIne della riduZIne ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 per ogni singolo aumento per i reati in continuaZIne, avendo PI collaborato in relaZIne ai singoli reati contestati, si rileva che la sentenza impugnata ha vagliato l'estensione degli aumenti per la continuaZIne valutandoli «congrui e proporZInati» in consideraZIne della pluralità e la sistematicità delle condotte e dei precedenti, così dando conto del criterio seguito nelle sue valutaZIni discreZInale (p. 480-481). 4.25. IO ES Il ricorso di ES IO è fondato. 4.25.1. Nel ricorso non si contesta la partecipaZIne del ricorrente (già considerato ma non imputato nel procedimento NO) all'associaZIne per delinquere descritta nel capo Al ma la sua durata e, quindi, la determinaZIne del momento del recesso dal vincolo per quel che rileva al fine di dichiarare il reato estinto per prescriZIne. In particolare, si assume che la partecipaZIne di ES IO si arrestò al 1993 quando, ritornato in Italia, decise di non fare più parte della locale di San TO e ne informò i responsabili locali, mentre mancherebbero per il periodo successivo dati che indichino una sua partecipaZIne alla associaZIne perché, al riguardo, le dichiaraZIni di OM ES risultano imprecise e inconducenti. Nella sentenza impugnata si rileva che il collaborante ES ha affermato, riconoscendolo in un album fotografico, che ES IO era fra i membri della locale di San TO (secondo quanto riferitogli dal figlio DO IO, anch'egli affiliato, che gli aveva pure mostrato una pistola appartenente a AS), uomo di fiducia di NI AS, del quale gestiva il denaro e la droga, e che aveva visto a casa di ES IO. Inoltre, si valuta che a queste dichiaraZIni costituisce riscontro la conversaZIne del 27/06/2007 in cui UN AN (capo della locale di 69 Cuorgne), parlando con CO DA (appartenente alla stessa locale) e a IN GI (appartenente alla locale di Moncalieri) raccontava che a NI AS e a ES IO era stata attribuita la dote di "santa". Su queste basi la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente non soltanto non si è apertamente dissociato dalla associaZIne della quale riconosce di essere stato partecipe ma ha confermato la sua disponibilità verso il gruppo ospitando il latitante AS. Si osserva, tuttavia, che i dati considerati non consentono di collocare con la dovuta precisione nel tempo la partecipaZIne del ricorrente alla associaZIne oggetto del capo Al, nel senso che rimangono generici circa il suo protrarsi dopo l'arresto avvenuto nel 1993, mentre non risulta dimostrato un suo effettivo apporto alla latitanza di AS. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di IO ES per essere il reato a lui ascritto estinto per prescriZIne. 4.25.2. Per quanto riguarda la confisca del denaro oggetto di sequestro preventivo (euro 12.160 custoditi nell'abitaZIne del ricorrente, in banconote di vario taglio e in parte contenute in una busta con apposto il nome della nipote) disposta ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., la Corte di appello ha ritenuto la detenZIne del denaro riconducibile alle attività illecite realizzate da IO in favore dell'associaZIne e ha osservato che non può rilevare in senso contrario la mera apposiZIne di un foglietto adesivo con la scritta del nome della nipote perché questo contrassegno, volontariamente impresso, non prova l'origine lecita del denaro né un vincolo di destinaZIne della somma. Tuttavia, si osserva che la sentenza di primo grado (p. 797) ha dato atto che IO produsse documentaZIne a sostegno dell'assunto che la somma proveniva dalla sua lecita attività commerciale (gestione, con la propria famiglia, di un bar- trattoria) e non si sconfessa questo assunto (p. 797), mentre la sentenza di appello non ha risposto agli specifici motivi di appello in cui si adduce la provenienza lecita del denaro. Nel ricorso si rimarca che non sono indicati gli illeciti penali fonte del prezzo o prodotto o profitto costituito dal denaro sequestrato e si osserva, per altro verso, che il fatto che il ricorrente abbia inviato nel 2018 una (imprecisata) somma al figlio che vive in Brasile non implica che questa servisse a finanziarne attività illecite. Deve allor ribadirsi che la confisca ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. di beni strumentali alla realizzaZIne del delitto associativo e di quelli che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o il reimpiego, pur conseguendo automaticamente alla condanna, impone una motivaZIne rigorosa sul quantum da sottoporre ad ablaZIne, la quale, salvo il caso in cui si ravvisi la esistenza di una "impresa mafiosa", deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza 70 fra cespiti oggetto di vincolo reale ed attività illecita. (Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261588) Pertanto, si dichiara la perdita di efficacia del sequestro preventivo a carico di ES IO della somma di euro 12.160 mandando alla cancelleria per l'immediata comunicaZIne al Procuratore generale in sede per quanto di sua competenza ex art. 626 cod. proc. pen. 4.26. IO GI Il ricorso, concernente la misura della pena-base e dell'aumento per la continuaZIne, risulta manifestamente infondato. Relativamente alla determinaZIne della pena-base già il Tribunale aveva adeguatamente giustificato la sua quantificaZIne in misura non coincidente ma neanche distante rispetto al minimo edittale rimarcando la quantità della sostanza (730 grammi di cocaina in 80 ovuli elettrosaldati) e la purezza del principio attivo contenutovi e la Corte di appello, eliminato l'aumento per il reato per il quale il ricorrente è stato assolto, ha confermato la pena-base, ridotto l'aumento della pena pecuniaria per la continuaZIne con il capo C43 (da 2000 a 1000) confermando quello della pena detentiva determinato nella contenuta misura di 6 mesi di reclusione, con la successiva riduZIne ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. 4.27. OM GI Il ricorso di GI OM risulta manifestamente infondato. A differenza di quel che vi si deduce, la Corte di appello ha considerato che le circostanziate dichiaraZIni del collaborante ES — che (rispondendo alle deduZIni contenute dell'atto di appello) ha valutato non soltanto esenti da intenti calunniosi ma anche connotate dalla precisione derivante da una conoscenza diretta — indicano come luogo della sua affiliaZIne proprio l'orto del ricorrente, all'epoca mastro di giornata con il compito di verificare se l'affiliando possedesse le necessarie qualità, trovano adeguato riscontro in diversificati elementi di valutaZIne: la partecipaZIne di OM ai funerali di CI SC;
i suoi incontri con soggetti affiliati videoripresi e captati presso il suo orto tra il novembre del 2016 e l'aprile del 2017; i plurimi contatti telefonici tra le utenze di OM e quelle usate da altri affiliati (fra i quali: ES ES, AL ES, GO CÒ, ES AR); un colloquio telefonico con OM ES (classe 1986), in cui il ricorrente e GO CÒ fanno sapere di avere della carne per il padre del giovane allora detenuto;
le dichiaraZIni del collaborante GI Panetta, che, pur risalenti al novembre 1992, indicano OM quale suo fornitore di cocaina e affiliato già arrestato per fatti inerenti agli stupefacenti. .L. 71 4.28. SE QU Il ricorso di QU SE è parzialmente fondato. 4.28.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta con la analitica ricostruZIne dei movimenti dei protagonisti della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p.428-430). 4.28.2. Invece, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati. Infatti, pur riqualificando il fatto decritto nel capo C9 come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 la Corte di appello ha lasciato invariata la quantità della pena determinata in misura superiore al limite medio edittale, senza nulla aggiungere in motivaZIne e nel dispositivo limitandosi a confermare la pena. Inoltre, la Corte di appello ha disconosciuto le circostanze attenuanti generiche riproposte con il ricorso in esame, non trovando ragioni per concederle pur essendo state dedotte in appello (come richiamato nella stessa sentenza), ma senza confrontarsi con le deduZIni dell'appellante che evidenziano il limitato coinvolgimento di SE nell'ultimo episodio oggetto di contestaZIne e la mancanza di suoi ulteriori contatti con i concorrenti. Deve allora ribadirsi che la concessione o il diniego di circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discreZInale del giudice di merito, il quale tuttavia è tenuto a giustificarne l'uso per dimostrare che non sia trasmodato in arbitrio. Pertanto, sebbene non sia necessaria una analitica valutaZIne di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti — perché basta l'indicaZIne degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, così rimanendo disattesi o superati tutti gli altri — tuttavia il giudice di appello non può totalmente trascurare le deduZIni specificamente esposte nei motivi di impugnaZIne, tranne che esse siano inconsistenti e manifestamente infondate, o quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che rilevano decisivamente nel connotare come negativa la personalità dell'imputato e le deduZIni dell' appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (Sez. 2, n. 8418 del 02/06/1998, Moodo, Rv. 211189; Sez. 1, n. 6200 del 03/03/1992, Ventre, Rv. 191140; Sez. 1, n. 10238 del 20/01/1988, Quattrocchi, Rv. 179476). Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata nei confronti di QU SE limitatamente alla determinaZIne della pena con rinvio per nuovo giudiZI sul punto. 4.29. RS HE Il ricorso di HE RS risulta manifestamente infondato. 4.29.1. I motivi di ricorso (secondo, terzo e quarto) relativi alla valutaZIne degli elementi probatori sulla base dei quali la Corte di appello ha riconosciuto la 72 responsabilità di RS per il reato descritto nel capo Al possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha rilevato che il ricorrente, già considerato nelle indagini dalle quali è sorto il procedimento NO, è stato indicato dal collaborante OM ES (classe 1988), che menZIna anche i partecipanti alla cerimonia, come affiliato alla locale di PI tramite l'omonimo cugino OM ES (classe 1986), operativo nel settore degli stupefacenti (sia cocaina che hashish), collaboratore di ON ES (classe 1960), che accompagnò in un'occasione a TÌ e del quale custodì somme di denaro, e preposto alla gestione e alla distribuZIne del denaro ai carcerati (tra i quali a suo tempo anche lo stesso collaborante). Nella sentenza sono indicati plurimi eterogenei riscontri alle dichiaraZIni del collaborante: i rapporti di RS con OM ES (classe 1986) emersi dalle intercettaZIni nell'ambito del procedimento NO e riguardanti la condivisione di affari nel settore dei video-poker installati da ES nel bar gestito da RS a Torino;
la partecipaZIne, assieme al padre il 3/01/2009 ai funerali di GI FR (capo -società della locale di Natile di Careri di Torino ucciso a Bovalino il 28/12/2008) e l'intento di partecipare anche ai funerali di CI SC nel 2008; i rapporti con LV OM, ES ON e AS ZO) per la vendita di biglietti per partite di calcio e di sostanza stupefacente;
la conversaZIne in carcere in cui ZO AS gli manifestò apprezzamento per le attenZIni ricevute da ON ES con lui detenuto e chiese a RS di rappresentare a ES la sua disponibilità; la presenza alla conversaZIne del 7/10/2016 nella casa di ZO AS, con i due imputati FE in cui AS menZInò come suo compare a TÌ ON ES (classe 1960) ricordando che fu colui che lo introdusse nella 'ndrangheta; il favoreggiamento della latitanza di QU CH AS, informandolo dell'andamento dei traffici di stupefacenti, individuando l'appartamento in cui quello fu arrestato e tenendo contatti telefonici con l'intestatario del contratto di locaZIne, mettendogli a disposiZIne autovetture. Rispondendo alle deduZIni contenute nell'atto di appello la sentenza impugnata rileva che le dichiaraZIni del collaborante ES non sono da considerare de relato ma espressione della sua diretta conoscenza delle persone e degli eventi perché intraneo alla associaZIne criminale. Ha valutato la difficoltà del collaborante a riconoscere in fotografia RS (nonostante affermasse di conoscerlo sin dall'infanzia) spiegandola con il tempo trascorso dagli incontri e gli 8 anni di carceraZIne e ha osservato che le dichiaraZIni relative a RS hanno ricevuto riscontri nella frequentaZIne di RS con esponenti della famiglia di 'ndrangheta, oltre che la partecipaZIne ai funerali, non possono ricondursi a mere 73 relaZIni di amicizia, tanto più se si considera che RS ha gestito dei video- poker e il traffico di stupefacenti come si trae dalle contestaZIni dei reati descritti nei capi B1 (per il quale è stato condannato) e B33 (per il qual vi è stato concordato sulla pena in appello con rinuncia ai residui motivi di impugnaZIne) esprimono, come l'apporto alla latitanza di AS, cointeressenze in settori nevralgici della associaZIne criminale, come denotato anche dal fatto che RS giustificò la propria assenza ai funerali di SC non con i.congiunti del defunto ma con ES OM, artefice della sua affiliaZIne e anch'egli estraneo alla famiglia SC ma all'epoca capo -giovani della locale di PI. 4.29.2. Il quinto motivo di ricorso, concernente l'applicaZIne dell'art. 416- bis, quarto comma, cod. pen. risulta manifestamente infondato per le stesse ragioni espresse sub 4.4.2. relativamente all'analogo quarto motivo del ricorso di AL ES. 4.29.3. Anche il settimo motivo di ricorso che riguarda la partecipaZIne del RS alla associaZIne descritta nel capo Bl, in relaZIne alla sussistenza della quale deve ribadirsi quanto espresso sub 2. risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, a giustificaZIne della attribuZIne del ruolo di promotore dell'associaZIne, ha evidenziato che RS nello svolgimento di plurime attività di narcotraffico operò in posiZIne paritaria con ZO AS nella rendicontaZIne dei ricavi e nell'attribuZIne delle spese, nella programmaZIne dei lavori dell'associaZIne, nel rappresentare ai FE l'organigramma del gruppo. Inoltre, mantenne i collegamenti con la consorteria ‘ndranghetista degli ES (ha ammesso di appartenere alla ndrangheta nel corso di diverse conversaZIni intercettate); partecipò assiduamente alle riunioni con il latitante AS evidentemente destinate alle scelte direttive dell'associaZIne; non risulta che egli abbia dato esecuZIne a direttive altrui ma, al contrario, che condivise le scelte con i vertici del gruppo (p. 317-320). Ne emerge, quindi, il ruolo di un soggetto che sovraintenda alla complessiva attività di gestione della associaZIne e quindi aderente alla figura del promotore (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524). 4.30. NI RO Il ricorso di NI, concernente la responsabilità per il reato ex art. 648 cod. pen. (così riqualificata la condotta attribuitagli nel capo B1) è inammissibile perché non si confronta con la puntuale ricostruZIne del tracciato delle operaZIni di trasporto e di consegna in Spagna delle somme di denaro necessarie all'acquisto di sostanza stupefacente che implica la consapevole partecipaZIne di LL e NI (p. 337-339). 74 5. Dalla inammissibilità dei ricorsi di ES ES, ES AL, LV OM, AS QU CH, AR ES, AR ER, GA EL, GA LI, BO GI, AT OM IM, AT ES, AT QU, LL PA, TT ON AN, RÌ ES, IO AZ IN, NE NI GI, ET ZO, AR UC, PI ON, IO ES, IO GI, OM GI, RS HE, NI RO deriva la condanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ES EL per non avere commesso il fatto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IO ES per essere il reato a lui ascritto estinto per prescriZIne. Dichiara la perdita di efficacia del sequestro preventivo in suo danno della somma di euro 12.160 e manda alla cancelleria per l'immediata comunicaZIne al Procuratore generale in sede per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RG ER, di ES ON limitatamente all'applicaZIne della recidiva e alla determinaZIne della pena, di LA UN e SE QU limitatamente alla determinaZIne della pena e rinvia per nuovo giudiZI nei loro confronti ad altra SeZIne della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto i ricorsi di ES ON, LA UN e SE QU. Dichiara inammissibili i ricorsi di ES ES, ES AL, LV OM, AS QU CH, AR ES, AR ER, GA EL, GA LI, BO GI, AT OM IM, AT ES, AT QU, LL PA, TT ON AN, RÌ ES, IO AZ IN, NE NI GI, ET ZO, AR UC, PI ON, IO GI, OM GI, RS HE, NI RO e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/05/2023
udita la relaZIne svolta dal Consigliere NG Costanzo udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente ai capi A3, A4 e A6 e inammissibilità o rigetto nel resto per ES ON, per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sussistenza dell'aggravante dell'associaZIne armata e per l'inammissibilità o rigetto nel resto per ES AL e RS HE e per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi di tutti gli altri ricorrenti. L'avvocato ON Mencobello del Foro di Torino, in difesa di IO ES e, quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato ON Foti del Foro di Tortino, in difesa di LV OM conclude per l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi di ricorso per LV OM. L'avvocato GI Zanalda del Foro di Torino, in difesa di AT OM IM, conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato GI Caprioli del Foro di Torino, in difesa di ES EL, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato ES Calabrese del Foro di Reggio Calabria, in difesa di AR UC e, quale sostituto processuale, dell'avvocato ON Napoli del Foro di Palmi, in difesa di LV OM, chiede l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi di ricorso per LV OM. L'avvocato TE Idem del Foro di Torino, in difesa di AR UC, richiama i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 2 L'avvocato Marco TE Andrea Longo del Foro di Torino, in difesa di ES ON, chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti. L'avvocato OC Femia del Foro di Torino, in difesa di ES EL, AT OM IM, AT ES, AT QU e SE QU e, quale sostituto processuale, dell'avvocato Enrico Calabrese del Foro di Torino, in difesa di TT ON AN e dell'avvocato Vittorio Pesavento del Foro di Torino, in difesa di PI ON, insiste nell'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi di ricorso per SE QU, TT ON AN e PI ON. L'avvocato Bellini Emanuela del Foro di Torino, in difesa di RÌ ES e, quale sostituto processuale, dell'avvocato Maria Franca Mastrogiorgio del Foro di Torino, in difesa di ET ZO chiede l'annullamento della sentenza impugnata e si riporta ai motivi di ricorso per ET ZO. L'avvocato Michela Malerba del Foro di Torino, in difesa di AS QU CH e NE UN GI e, quale sostituto processuale dell'avvocato AT Cravero del Foro di Torino, in difesa di NN ER, chiede l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi per le posiZIni di NE e RG. L'avvocato Beatrice Rinaudo del Foro di Palermo, in difesa di LA UN, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato Rosalba Cannone del Foro di Torino, in difesa di RS HE, richiama i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. L'avvocato FabriZI Bonfante del Foro di Torino, in difesa di OM GI, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato Jacopo Cappetta del Foro di Milano, in difesa di ES ES, ES AL e AR ER, chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso, riportandosi ai motivi per la posiZIne di AR ER. L'avvocato Marco Felice Moda, del Foro di Asti, nelle conclusioni scritte per PA LL e per RO NI, l'avvocato Vittorio Pesavento, del Foro di Torino, nelle conclusioni scritte per ON PI, e l'avvocato Enrico Calabrese, del Foro di Torino, nella memoria conclusiva per ON AN TT, insistono per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei loro rispettivi ricorsi. 3 RITENUTO IN FATTO 1. La vicenda processuale riguarda le attività di un'associaZIne per delinquere 'ndranghetista operante (dal 2006 in permanenza) fra Torino, PI, San TO Canavese e zone limitrofe con plurimi reati-fine in materia di armi, ricettaZIne, favoreggiamento (capo Al) e due associaZIni ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 con i plurimi reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la prima attiva in Torino da periodo prossimo e antecedente al maggio 2016 fino a luglio 2017 (capo B1) e la seconda operante in PI e Settimo torinese dalla primavera del 2016 al maggio del 2018 (capo C1). Il processo costituisce la prosecuZIne degli esiti del c.d. procedimento NO aggiornati sulla base delle dichiaraZIni del collaborante con l'autorità giudiziaria ES OM (classe 1988) e di vari elementi (conversaZIni intercettate, osservaZIni, sequestri) valutati a riscontro delle sue chiamate in reità o in correità. Con sentenza n. 3192 del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Torino ha parzialmente confermato — ma integrando quella che è in larga parte una doppia conforme — la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Torino, adottata il 16 marzo 2021 a conclusione di un giudiZI abbreviato, per i reati ex artt. 416-bis cod. pen., 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, 648 cod. pen., 697 cod. pen., 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 attribuiti agli odierni ricorrenti e descritti nelle imputaZIni. 2. Nei loro ricorsi gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza per i motivi nel seguito riportati per ciascuno dei ricorrenti nei limiti strettamente necessari per la motivaZIne, come richiesto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Alcuni motivi di carattere generale sono comuni a diversi ricorsi e riguardano la sussistenza delle associaZIni per delinquere descritte nei capi di imputaZIne. Gli altri propri dei singoli ricorrenti. 2.1. L'associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo Al. 2.2.1. Per quanto riguarda l'associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo Al, nei ricorsi di QU CH AS (primo motivo), AT OM IM (primo motivo del secondo atto di ricorso), AT ES (primo motivo, AT QU (primo motivo), si deduce che essa, già oggetto del processo denominato NO. è cessata e si contesta la ultrattività della locale di 'ndfrangheta oggetto del capo Al rispetto 4 agli esiti del processo denominato NO escludendo che emergano indizi della sua persistenza nei territori indicati nella imputaZIne. Si osserva che la sentenza non chiarisce se quella che è descritta nell'imputaZIne è una formaZIne nuova o la semplice prosecuZIne della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato. Si esclude comunque che siano manifestaZIni del suo potere di intimidaZIne mafiosa i pestaggi di persone considerati nella sentenz e le piodalità di recupero di credito vantato da ES ES assumendo(' . onnessi agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo. Si deducono (nel ricorso di AS) violaZIne dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e illogicità manifesta della motivaZIne in relaZIne al preteso riscontro della ultrattività della locale di San TO ricavabile della vicenda relative all'associaZIne ex ad 74 d.P.R. n.309/1990 di cui al capo B1 senza specifiche ulteriori indicaZIni circa l'uso del metodo mafioso e il territorio in cui si sarebbe svolta l'aZIne della associaZIne. 2.2.2. Oltre che in varie parti dei ricorsi con riferimento a specifiche circostanze, la attendibilità del collaborante OM ES (classe 1988), le dichiaraZIni del quale forniscono elementi di valutaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne descritta nel capo Al, oltre che relativamente a altri reati, è contestata: nei ricorsi di ON ES (sesto motivo), ES ES (primo motivo), AL ES (primo motivo), RS (primo motivo). Si deduce che: la sentenza impugnata nell'individuare le cause della scelta di allontanarsi dall'ambiente ‘ndranghetista, grazie anche al risocializzante percorso scolastico seguito in carcere, non si confronta con le deduZIni difensive e trascura che lo stesso collaborante ha chiarito che per il suo rango egli avrebbe potuto conoscere soltanto nomi degli appartenenti alla società minore e non di quelli appartenenti alla società maggiore;
né valuta la anomalia della rapida carriera del collaborante;
nella sentenza di primo grado e anche in altre il collaborante è stato ritenuto non del tutto attendibile, sicché le sue dichiaraZIni vanno valutate fraZInatamente e raffrontate a quelle di altri collaboranti (OC RA e OC AR); non fu accettato presso la locale di PI, sicché le sue affermaZIni vanno valutate non come espressione del patrimonio conoscitivo condiviso all'interno del gruppo criminale ma come dichiaraZIni de relato delle quali va vagliata la attendibilità in relaZIne alla fonte primaria;
la sentenza impugnata riconosce la sussistenza di sue ragioni di astio nei confronti di alcuni degli accusati;
le dichiaraZIni accusatorie hanno contenuto generico e sono state rilasciate soltanto dopo che i processi per i gravi reati da lui commessi si sono irrevocabilmente definiti;
la Corte di appello non ha adeguatamente risposto alle deduZIni circa l'inattendibilità delle narraZIni del collaborante relative alla sua 5 affiliaZIne alla cosca criminale, travisando la prova relativa a un punto fondamentale per la credibilità dell'accusatore. 2.3. L 'associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo B1. Per quanto riguarda l'associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo B1, nel ricorso di RS (sesto motivo) si deduce che gli elementi di valutaZIne acquisiti ne escludono la sussistenza e si argomenta che invece conducono a una qualificaZIne delle condotte ex artt. 81,110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 nella forma del concorso continuato perché nel caso concreto mancano dati che dimostrino l'esistenza della affectio societatis fra i soggetti coinvolti nella vicenda, mentre risulta estemporanea la gestione comune delle attività di narcotraffico e dalle conversaZIni emergono casi in cui RS concorse con il solo AS o con soggetti estranei all'associaZIne. Si deduce (nel secondo motivo del ricorso di AS) viZI della motivaZIne relativamente al reato di cui al capo B1 nella parte in cui la Corte afferma che il monitoraggio della vita associativa è circoscritto al periodo tra la fine di agosto e l'ottobre del 2016 ma assume che vi sarebbero elementi da cui dedurre l'operatività del sodaliZI anche per il periodo pregresso e susseguente limitandosi comunque a esaminare il trimestre agosto ottobre 2016. 2.4. L'associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo Cl. Per quanto riguarda l'associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo Cl, nei ricorsi di ON ES (primo motivo, terzo motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi), OM IM AT (terzo motivo del secondo atto di ricorso), ES AT (terzo motivo), QU AT (terzo motivo), e ES RÌ (primo motivo) si deduce la insussistenza della associaZIne. Si argomenta che ricorre soltanto un reiterato concorso di persone in reati ex art. 73 d.P.R. n.309/1990 perché dalle connotaZIni dell'attività degli imputati non emerge una struttura organizzativa (ripartiZIne dei ruoli, nascondiglio per la droga, cassa comune e ripartiZIne degli utili e delle perdite) anche minima. Si osserva che la sentenza è contraddittoria nell'affermare che le modalità delle singole cessioni hanno seguito schemi operativi usuali per poi considerare che la conoscenza reciproca fra fornitori e clienti e l'esistenza di luoghi di incontro collaudati% hanno reso disagevole la ricostruZIne dei singoli episodi. Si assume che le dichiaraZIni dei collaboranti provano solo i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 realizzati secondo un modus operandi proprio di singoli in concorso continuato fra loro, ma non di un gruppo, e non dimostrano una affectio 6 societatis nei soggetti coinvolti. Si considera che la compresenza di almeno due soggetti nei vari episodi è modalità esecutiva che può appartenere sia al reato concorsuale che a quello associativo mentre non emerge che l'abitaZIne di ON ES sia stata usata come deposito temporaneo di stupefacenti da qualcuno dei suoi coimputati, né risulta provato che la pressa idraulica presso il box di via Riviera utilizzabile per il taglio della cocaina fosse nella disponibilità di un gruppo di associati. Si rileva che era ON ES ché manteneva contatti diretti con tutti i ricorrenti accentrando su di sé ogni fase della condotta di spaccio e soltanto avvalendosi della loro collaboraZIne e degli apporti di altri soggetti privi di propri ruoli. In particolare, nel ricorso di RÌ si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo Cl osservando che le due condotte contestate a RI concernenti l'acquisto di cocaina non dimostrano l'esistenza di un consolidato canale di approvvigionamento. Vengono nel seguito considerati i singoli ricorsi, espunti i motivi di carattere generale sopra considerati. 2.5. Nel ricorso di ES ON si deduce quel che segue. 2.5.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo C1) nell'attribuire a ON ES un ruolo direttivo nell'associaZIne descrivendolo sia come capo e organizzatore oltre che partecipe personalmente nelle operaZIni di acquisto, trasporto, custodia e cessione di stupefacente, nonché autore di cessioni al dettaglio, così delineando una insolita figura di soggetto al contempo capo e esecutore all'interno dell'associaZIne mentre la condotta attribuitagli nell'imputaZIne è solo quella di soggetto apicale. Si argomenta che egli in realtà ha svolto un ruolo di mero partecipe e che questo mostra anche che nella fattispecie non si costituì un'associaZIne per delinquere ma si ebbe soltanto un concorso di soggetti nella reiteraZIne di reati concorsuali come si evince dall'arco temporale relativamente breve di vita delle condotte, dal loro svolgersi in un territorio circoscritto, con una organizzaZIne modesta, gestendo quantità non rilevanti di droga e uno spaccio prevalentemente al dettaglio, come riconosciuto nella stessa sentenza. Si osserva che l'attività del gruppo si è identificata con quella stessa di ON ES in modo da venir meno con sua assenza come del resto è palesato anche dal fatto che mancò una cassa comune e che il coimputato ON TT è definito galoppino dell'imputato e non dell'associaZIne. 2.5.3. Con il secondo motivo si deduce violaZIne dell'art. 416-bis cod. pen. (capo Al) nell'attribuire a ON ES un ruolo apicale, senza tuttavia 7 individuare le specifiche condotte indicate nella imputaZIne (decisione, pianificaZIne aZIni strategiche e mantenimento dei contatti con la Calabria;
p. 8-11), e si considera che è stata esclusa l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. in relaZIne al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, così configurando un'associaZIne per delinquere di stampo mafioso che eserciterebbe il suo metodo tipico in relaZIne a reati diversi dalla associaZIne ex art. 74 d.P.R. n. 309/90. 2.5.4. Con il quarto motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi, si deduce violaZIne dell'art. 416-bis cod. pen. (capo Al, contestato come «tuttora permanente») trascurando che l'imputato è stato condannato con sentenza passata in giudicato quale partecipe dell'associaZIne mafiosa e non quale capo per una condotta durata fino all'ottobre del 2012 mentre già nel giugno del 2011 era stato arrestato nell'ambito dello stesso procedimento e carcerato fino all'autunno del 2014 senza che durante il periodo di carceraZIne siano emerse condotte sussumibili sotto l'art. 416-bis cod. pen. perché gli episodi per i quali si è discusso sono successivi all'autunno del 2014, sicché mancano dati che mostrino ch'egli da mero partecipe sia divenuto capo dell'associaZIne proprio durante il periodo in cui era carcerato. 2.5.5. Con il quinto motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi, si deduce violaZIne degli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis cod. pen. nonché del principio ne bis in idem perché non risultano reati diversi riconducibili ai fini di un'associaZIne di stampo mafioso fatta ecceZIne per pochi reati in materia di armi e per un favoreggiamento e alcune violaZIni di misure di prevenZIne. In altri termini, manca quantomeno per il ricorrente un'attività mafiosa autonoma, anche un'attività di spaccio che possa ricondursi a un ambito diverso da quello già rientrante nell'associaZIne ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. 2.5.6. Con il sesto motivo si deduce viZI della motivaZIne circa il ruolo apicale di ON ES in un'associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. fondata sul contenuto delle dichiaraZIni del collaborante OM ES ritenute riscontrate dai contenuti di dialoghi fra carcerati nei quali si attribuisce al ricorrente la capacità di imporsi sugli altri, ma trascurando che il collaborante ES dalla sentenza di primo grado è stato ritenuto non completamente credibile sicché le sue dichiaraZIni vanno valutate fraZInatamente e raffrontate a quelle di altri collaboranti (OC RA e OC AR) che non attribuiscono al ricorrente attività di tipo mafioso e che lo stesso OM ES gli attribuisce un ruolo apicale nel periodo che va nel 2008 alle 2012 mentre la sentenza dell'ottobre 2012 ha condannato il ricorrente come mero partecipe in relaZIne a condotte fino al 2/10/2012. Si osserva, inoltre, che il collaborante OM ES, sebbene affiliato alla associaZIne per delinquere in Calabria, non fu accettato presso la locale di PI sicché le sue affermaZIni vanno 8 valutate non come espressione del patrimonio conoscitivo condiviso all'interno del gruppo criminale ma come dichiaraZIni de relato delle quali va vagliata la attendibilità in relaZIne alla fonte primaria. Si argomenta che il fatto che un soggetto si sia sottomesso al ricorrente per scusarsi di avere venduto a sua moglie un cellulare di provenienza illecita non è di per sé espressione di assoggettamento a un metodo mafioso, mentre, al contrario, rileva la affermaZIne, contenuta in una intercettaZIne, da cui si desume che il ricorrente spaccia personalmente, attività incompatibile, secondo le valutaZIni dei conversanti, con un ruolo apicale. 2.5.7. Con il settimo motivo si deduce violaZIne degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, artt. 648 e 697 cod. pen. (capi A3, A4, A6) perché non è dimostrato che egli potesse disporre delle armi e delle muniZIni custodite nel terreno di ON IP rinvenute il 7/02/2017, né questo si desume dal fatto che l'anno precedente (31/08/2016) era stata registrata la sua presenza in quel fondo o che egli manifestò stizza e preoccupaZIne dopo l'arresto del custode dell'arma, tanto più che è stato escluso che la detenZIne dell'arma fosse volta a agevolare l'associaZIne mafiosa e che non si comprende perché avrebbe dovuto detenere armi obiettivamente non funZInanti. 2.5.8. Con i motivi di ricorso dall'ottavo al ventiduesimo relativi ai reati ex art. 73 n. 309/1990, perché la responsabilità del ricorrente è stata affermata: circa il capo B31, per la cessione di due chilogrammi di droga sulla base di contenuti di conversaZIni dai significati non univoci;
circa il capo C2, valutando i movimenti delle tre auto utilizzate nella vicenda, lo spostamento di una busta da un bagagliaio all'altro e il rinvenimento di ury...consistente somma di denaro, ma trascurando che l'ampio tempo intercorso tra lo scambio e il ritorno di ES alla propria abitaZIne per custodirvi (si suppone) la droga contrasta con la esigenza invece di far presto per evitare inconvenienti, e che non è stata rinvenuta traccia di sostanza stupefacente sul denaro sequestrato collocato nella stessa busta dove, secondo la ricostruZIne accusatoria, era prima contenuta la sostanza;
circa il capo C7, interpretando ingiustificatamente i movimenti suoi e del coimputato AT come collegati uno scambio illecito di droga;
circa il capo C8, trascurando la impossibilità che 10 chili di hashish potessero essere trasportate nell'incavo di una giacca snnanicata chiusa con una cerniera, sicché in ogni caso il fatto dovrebbe essere riqualificato come di lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per la impossibilità di determinare il quantitativo di sostanza detenuta;
circa il capo C9, trascurando che la perquisiZIne del veicolo del supposto acquirente non ha fatto rinvenire tracce di sostanza stupefacente o somme di denaro;
circa il capo C10, illogicamente interpretando i contenuti delle conversaZIni intercettate e valorizzando il fatto che il coimputato AT fosse uscito dalla abitaZIne di ES portando seco un involucro di colore bianco;
circa 9 il capo C11, sul fatto che egli fu presente nel box due giorni prima della perquisiZIne che fece rinvenire la sostanza stupefacente;
circa il capo C14, escludendo la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 perché la droga aveva la forma di una palla di colore bianco, sebbene questo non comporti una sicura quantificaZIne della quantità e della qualità della droga;
circa il capo C16, con una fallace ricostruZIne delle condotte, ha anche escluso la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 pur mancando una precisa quantificaZIne della sostanza stupefacente;
circa il capo C17, con una fallace ricostruZIne delle condotte e escludendo la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 senza che possa ritenersi provato che la sostanza rinvenuta nella autovettura del supposto acquirente sia la stessa di quella acquistata da ES sicché il fatto avrebbe dovuto comunque essere riqualificato come di lieve entità anche perché la sostanza ceduta da ES, quand'anche effettivamente pesasse 21 grammi, non è stata analizzata così da individuarne il principio attivo;
circa il capo C24, ricostruendo il fatto diversamente da come lo ricostruì il Giudice dell'udienza preliminare senza spiegare perché ha ritenuto che la cessione illecita di sostanza stupefacente si sia conclusa in modo diverso e anteriormente rispetto a come ritenuto dal primo giudice;
circa il capo C25, senza adeguatamente rispondere alle deduZIni sviluppate nell'atto di appello con particolare riferimento alla prova dell'effettiva cessione della sostanza stupefacente, peraltro nella quantità di mezzo chilo;
circa il capo C26, senza spiegare come l'incontro fra il ricorrente e tale TT fosse finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente e senza rispondere alle deduZIni difensive contenute nell'atto di appello;
circa il capo C26, anche escludendo l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per 8 cessioni di sostanza stupefacente senza dimostrare che esse erano di circa 50 grammi e così anche ingiustificatamente rigettando la deduZIne relativa alla configurabilità del fatto di lieve entità; circa il capo C28, senza specifici elementi che comprovino una cessione di cocaina assunto sicché il fatto avrebbe dovuto qualificarsi ex art. 73, comma 4, e non ex art.73 comma 1, d.P.R. stante l'indeterminatezza della qualità della sostanza. 2.5.9. Con il ventitreesimo motivo di ricorso si deduce violaZIne degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 597, comma 3, cod. proc. pen. e violaZIne del divieto di reformatio in peius in relaZIne ai capi B31, C14 C16, e C17 perché la sentenza della Corte d'appello ha applicato, in assenza di un'impugnaZIne del Pubblico ministero, un aumento per la continuaZIne nella misura di 4 mesi di reclusione per ogni reato, mentre la sentenza di primo grado aveva determinato l'aumento nella misura di 3 mesi di reclusione. Inoltre, si rileva che, mentre nel dispositivo della sentenza è stata menZInata la riqualificaZIne del capo C27 ex 10 art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 nella determinaZIne della pena non è incluso fra quelli (capi C7 e C9) per i quali è stata decisa la riqualificaZIne. 2.5.10. Con il ventiquattresimo motivo di ricorso si deduce violaZIne di legge nell'applicare la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale nonostante che l'ulteriore delitto non colposo sia stato commesso in epoca successiva e nei 5 anni rispetto alle precedenti sentenze di condanne passate in giudicato perché nel caso in esame la sentenza di riferimento è passato in giudicato nel 2019 mentre i fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi sino al 2017. Inoltre, si osserva che le sentenze passate in giudicato per le quali l'imputato è stato condannato sono state unite dal vincolo della continuaZIne ex art. 81, comma secondo, cod. pen. e, sebbene giurisprudenza più recente escluda una incompatibilità fra la recidiva e la continuaZIne anche applicata in executivis, nella fattispecie la continuaZIne ritenuta sussistente collega condotte fra loro intimamente connesse sicché la recidiva viene decolorata dall'unificaZIne delle condanne in un unico titolo. 2.6. Ag resta ES 2.6.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne relativamente alla partecipaZIne alla associaZIne ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al) per avere fondato la responsabilità di ES ES sui contenuti delle dichiaraZIni del nipote, collaborante con l'autorità giudiziaria OM ES (classe 1988), rilasciate soltanto dopo i processi per i gravi reati da lui commessi si sono irrevocabilmente definiti, aventi contenuto generico e, come riconosciuto nella sentenza impugnata, accompagnate da ragioni di odio nei confronti di alcuni dei parenti accusati. Si aggiunge che la Corte di appello non ha adeguatamente risposto alle deduZIni circa la non attendibilità delle narraZIni del collaborante relative alla sua affiliaZIne alla cosca criminale (p. 7-10) con un travisamento della prova relativa a un punto fondamentale per la attendibilità dell'accusatore. 2.6.3. Con il secondo motivo si deduce il viZI della motivaZIne relativamente ai riscontri esterni alla chiamata in correità da parte di OM ES Costituiti da elementi inidonei. Vengono a riguardo ribadite le deduZIni già presentate alla Corte d'appello circa i riscontri che il ricorso valuta inidonei quali: la partecipaZIne ai funerali di un affiliato;
la reiterata presenza in un bar assieme a persone imputate o condannate ex art. 416-bis cod. pen., le modalità di recupero del credito vantato nei confronti di tale ON (vedasi capo A7), la reaZIne del ricorrente alla notizia della collaboraZIne con l'autorità giudiziaria del nipote OM ES. 11 2.7. ES EL 2.7.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 603, comma tre-bis, cod. proc. pen. per violaZIne del principio che richiede che la colpevolezza sia provata «al di là di ogni ragionevole dubbio» e viZI della motivaZIne nel condannare EL ST per il reato ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al), riformando in peius, su appello del Pubblico ministero, la sentenza assolutoria di primo grado anche rigettando la richiesta di rinnovaZIne dell'attività istruttoria con l'esame del ricorrente in relaZIne alle dichiaraZIni del cugino OM ES (classe 1988) collaborante con l'autorità giudiziaria e trascurando che il Giudice di primo grado aveva ritenuto inidonei a suffragare le accuse il fatto che il ricorrente: ricevette dal coimputato ZO AS alcuni oggetti da portare in Calabria (foglio di appunti, telefono cellulare senza il caricabatterie) e denaro da ZO AS, HE RS, ON ES (classe 1973), frequentò alcuni membri della locale di PI (ZO AS e HE RS). 2.7.3. Con il secondo motivo si deduce violaZIne dell'art. 5, comma 1, cod. proc. pen. per mancanza di motivaZIne rafforzata che giustifichi la riforma della sentenza assolutoria di primo grado e viZI della motivaZIne nell'aderire alla prospettaZIne del Pubblico ministero circa la fallace valutaZIne in chiave atomistica degli indizi a carico nel giudiZI di primo grado, che, invece, ha correttamente distinto i rapporti di EL, ES con 'ndrangheta imposti dal legame familiare dai rapporti realmente sintomatici di una sua appartenenza al gruppo criminale. Si osserva che la sentenza impugnata non ha evidenziato vizi nel ragionamento del giudice di primo grado ma si è limitata a assommare gli elementi di valutaZIne a carico del ricorrente. 2.7.4. Con il terzo motivo si deduce violaZIne dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne valorizzando soltanto gli elementi indiziari utili alla prospettaZIne accusatoria, ma trascurando l'importanza del criterio ricostruttivo utilizzato dal giudice di primo grado e presupponendo che la mera appartenenza di un soggetto maschile alla famiglia ES ne comporti necessariamente la affiliaZIne alla cosca anche facendo leva sulla l'affermaZIne del collaborante con l'autorità giudiziaria secondo cui il coimputato ON ES classe 1960) padre del ricorrente teneva particolarmente alla affiliaZIne del figlio e non valutando che nella fattispecie le dichiaraZIni di OM ES non costituiscono chiamata di correo in senso tecnico. Si deduce che i loro contenuti sono comunque generici nell'affermare l'appartenenza del ricorrente alla 'ndrangheta; l'affido, da parte del coimputato ZO AS, di alcuni oggetti da portare in Calabria non è indiZI grave e preciso di una intraneità del ricorrente alla associaZIne finalizzata al narcotraffico della quale fa parte AS;
le 12 erogaZIni di denaro e le offerte ricevute dai predetti sono da intendersi come manifestaZIni di rispetto nei confronti del giovane EL ES e di suo padre ON detenuto e non indici di intraneità dell'imputato alla associaZIne criminale;
la sua compresenza con ZO AS e ES AR (classe 1989) nel Ferragosto del 2017 nella stessa località e con i telefoni spenti non dimostra che i tre fossero riuniti per ragioni di 'ndrangheta tanto più che era programmata anche la presenza della madre del ricorrente;
la partecipaZIne ai funerali di GI AR si spiega perché il defunto fu il padrino di battesimo del ricorrente;
la sollecitaZIne di ON ES affinché suo figlio EL chiedesse al pregiudicato Filippo Bavuso di essere assunto va collegata ai contenuti delle conversaZIni in cui il padre manifesta sincera preoccupaZIne per il fatto che il figlio non avesse ancora trovato un lavoro e manifestasse poca voglia di lavorare;
dopo la collaboraZIne del cugino OM ES con l'autorità giudiziaria, il ricorrente si attivò aderendo alle richieste dello ZI ER e agli inviti del padre a contattare il cugino in un contesto di rapporti familiari e non riconducibili alla cosca criminale. 2.8. ES AL 2.8.2. Con il primo motivo di ricorso in relaZIne alla imputaZIne ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al) si deduce viZI della motivaZIne circa la attendibilità del collaborante con l'autorità giudiziaria OM ES il quale, ha affermato che lo ZI AL ES guidò la locale sino al suo trasferimento in Calabria (nell'estate del 2008) senza specificare quali condotte sarebbero attribuibili al ricorrente, affermando soltanto che fu fornitore di sostanza stupefacente nell'ambito dell'attività del narcotraffico della famiglia ES. Si osserva che: in alcune sentenze il collaborante è stato ritenuto inattendibile;
la sentenza impugnata riconosce la sussistenza di sue ragioni di astio nei confronti di alcuni degli accusati;
le dichiaraZIni accusatorie hanno contenuto generico e sono state rilasciate soltanto dopo che i processi per i gravi reati da lui commessi si sono irrevocabilmente definiti;
la Corte di appello non ha adeguatamente risposto alle deduZIni circa l'inattendibilità delle narraZIni del collaborante relative alla sua affiliaZIne alla cosca criminale, travisando la prova relativa a un punto fondamentale per la credibilità dell'accusatore. 2.8.3. Con il secondo motivo si deduce viZI della motivaZIne in relaZIne ai tre riscontri esterni alla chiamata in correità di OM ES: il contenuto della conversaZIne del 2007 fra IA UN e CO CI dai cui si ricaverebbe la partecipaZIne AL ES al gruppo 'ndranghetista non è univoco;
neanche dopo le sopravvenute dichiaraZIni di OM ES risulta certa la identificaZIne del ricorrente, la cui posiZIne nel procedimento c.d. 13 NO fu archiviata, con il AL ES lì menZInato e (p. 12-18). Si osserva che: il sopramenZInato CO CI, successivamente divenuto collaborante con l'autorità giudiziaria, non ha mai rivolto accuse nei confronti di AL ES;
nelle conversaZIni successive alla notizia della scelta del nipote OM ES, detenuto, che, trasferito in altro carcere, rinunciò ai colloqui, il ricorrente si limitò a dire che forse il nipote era ammattito senza però manifestare timori per eventuali accuse che avrebbe potuto rivolgergli;
i tre incontri in un bar, tra il febbraio e il marzo del 2010, hanno valenza neutra perché non risulta svoltasi alcuna riunione del sodaliZI. 2.8.4. Con il terzo motivo si deduce viZI della motivaZIne e violaZIne dell'art. 416-bis cod. pen. circa la partecipaZIne all'associaZIne di stampo mafioso, fondata soltanto sulle accuse provenienti dal nipote OM ES in mancanza di prove di condotte del ricorrente riconducibili a un suo ruolo dinamico nel gruppo criminale 2.8.5. Con il quarto motivo si deduce viZI della motivaZIne circa l'attribuZIne ex art. 59, comma secondo, cod. pen. della aggravante (esclusa dal Giudice di primo grado) ex art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. nonostante che non sia emersa una disponibilità di armi da parte del ricorrente e che con riferimento alla posiZIne dello stesso ES ES è stata esclusa l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. mentre l'omicidio di GI SO è risultato ascrivibile al solo collaborante OM ES. 2.8.6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne circa la determinaZIne della pena, anche rilevando che ha errato la Corte di appello nell'escludere che questo punto fosse stato oggetto di impugnaZIne mentre nell'atto di appello la difesa ha dedicato uno specifico motivo alla determinaZIne delle sanZIni nel caso di conferma del giudiZI di responsabilità 2.8.7. Con il sesto motivo si deduce che la sentenza impugnata non risponde alle argomentaZIni espresse nell'atto di appello circa la applicaZIne della recidiva e in particolare alla osservaZIne che il ricorrente avrebbe commesso il primo delitto quando già nel 1974 apparteneva al gruppo criminale oggetto del processo, sicché il nuovo delitto per il quale è oggi giudicato non potrebbe dirsi espressione di una accresciuta pericolosità. 2.8. LV OM 2.8.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen. per viZI della motivaZIne e violaZIne della legge relativamente agli artt. 74 (capo B1) e 73 (capi B5 e B14) d.P.R. n. 309/1990 in relaZIne all'asserito ruolo di intermediatore svolto da LV tra il presunto fornitore ZO AS e altri. Si osserva che la sentenza impugnata fallacemente 14 individua riscontri alla dichiaraZIni del collaborante ES nei contenuti delle intercettaZIni e del monitoraggio presso l'abitaZIne di AS (p.
2-5 del ricorso) e che la condotta di partecipaZIne non può essere costituita da una mera manifestaZIne di disponibilità ma occorre un contributo materiale connesso all'attività della associaZIne e non basta al riguardo una intensa attività di intermediaZIne fra il ricorrente e altri soggetti (in particolare ZO LO). 2.8.2. Con il secondo motivo si deduce violaZIne dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne in relaZIne ai capi B5 e B14 perché la Corte non ha riqualificato come di lieve entità i reati descritti infondatamente assumendo che il ricorrente disponesse di rilevanti quantità di droga. 2.8.3. Con il terzo motivo si deduce violaZIne dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. e viZI della motivaZIne nell'applicare la recidiva soltanto sulla base dei precedenti penali peraltro risalenti nel tempo e seguiti da un lungo periodo di buona condotta. 2.8.4. Con il quarto motivo si deduce mancanza di motivaZIne in relaZIne al bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990 e in relaZIne all'aumento per la continuaZIne non specificamente motivato e certamente eccessivo in relaZIne al capo B5 nonostante la scarsa qualità della droga ceduta. 2.9. AS QU CH 2.9.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 192 cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne circa la attendibilità intrinseca del collaborante con l'autorità giudiziaria OM ES relativamente al reato ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al). Si osserva che la sentenza impugnata ha individuato le cause della collaboraZIne di OM ES nella scelta di allontanarsi dall'ambiente 'ndranghetista, grazie anche al risocializzante percorso scolastico seguito durante la carceraZIne, ma non si confronta con le deduZIni difensive e trascura che lo stesso collaborante ha chiarito che per il suo rango egli avrebbe potuto conoscere soltanto nomi degli appartenenti alla società minore e non degli appartenenti alla società maggiore, né valuta la anomalia della rapida carriera del collaborante. t Si deduce violaZIne dell'art. 416-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivaZIne circa la ritenuta ultrattività della locale di San TO nel richiamare re~o l'orientamento giurisprudenziale secondo cui va esclusa la soluZIne di continuità dell'associaZIne quando mutano alcuni componenti della compagine o il suo ambito territoriale. Si rimarca che non emergono indizi della persistenza nel territorio di San TO Canavese delle condiZIni di manifestaZIne del potere di intimidaZIne mafiosa (p.15-18 del ricorso). Si deduce violaZIne dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e illogicità manifesta della motivaZIne in relaZIne al 15 preteso riscontro della ultrattività della locale di San TO ricavabile della vicenda relative all'associaZIne ex art 74 d.P.R. n.309/1990 di cui al capo B1 senza specifiche ulteriori indicaZIni circa l'uso del metodo mafioso e il territorio in cui si sarebbe svolta l'aZIne della associaZIne. Si osserva che il collaborante ES inizialmente non ha saputo indicare il nome del ricorrente, riconoscendolo in fotografia solo dopo che questa fu pubblicata sui giornali con la notizia dell'arresto (il 2/5/2007) e aggiunse particolari rilevanti solo in successivi interrogatori e, dopo avere escluso, nell'interrogativo del 2/11/2016, di sapere chi fosse il contabile e chi il capo -giovani della locale, si ricordò del ricorrente come affiliato solo nell'interrogatorio del maggio 2017 con una missiva inviata alla Procura della Repubblica di Torino indicando QU CH AS come il capo-giovani (ribadendo questo nell'interrogatorio del 23/10/2018. 2.9.2. Con il secondo motivo si deduce viZI della motivaZIne relativamente al reato di cui al capo B1 nella parte in cui la Corte afferma che il monitoraggio della vita associativa è circoscritto al periodo tra la fine agosto e l'ottobre 2016 ma al contempo assume che vi sarebbero elementi da cui dedurre l'operatività del sodaliZI anche per il periodo pregresso e susseguente limitandosi comunque a esaminare il trimestre agosto-ottobre 2016. 2.9.3 Con il terzo motivo si deduce carenza di motivaZIne circa la responsabilità per i reati di cui ai capi B7, B12 e B14 perché anche per questi avrebbero dovuto valere le motivaZIni che hanno condotto all'assoluZIne in primo grado per i capi B4 e B9. 2.9.4 Con il terzo motivo si deduce violaZIne degli art. 81, commi primo e secondo cod. pen. e viZI della motivaZIne circa il disconoscimento del concorso formale con il reato oggetto della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 23 novembre 2017 e irrevocabile il 10 maggio 2019 invece della riconosciuta continuaZIne. Si osserva che la Corte di appello ha ravvisato difformità fra le due associaZIni per delinquere evidenziando che hanno operato in contesti temporali non sovrapponibili ma trascurando la loro identità (seppur parziale stante l'avvenuto arresto di molti partecipanti alla precedente associaZIne) soggettiva e strutturale e organizzativa. 2.10. AR ES 2.10.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990 e viZI della motivaZIne circa l'affermaZIne della responsabilità per il capo C43, risultando invece comprovata l'inesistenza di un effettivo contributo causale del ricorrente alla realizzaZIne dell'evento. 2.10.2. Con il secondo motivo si deducono viZI della motivaZIne e violaZIne dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nell'affermare la responsabilità per il reato di cui il 16 capo C44 mancando la prova del momento in cui il coindagato AR avrebbe prelevato assieme ad ON AR il corriere della sostanza stupefacente proveniente dall'aeroporto. Si osserva, inoltre, che non essendo provata la quantità e la qualità della sostanza stupefacente dovrebbe ravvisarsi il fatto lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2.10.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza di motivaZIne circa la determinaZIne della pena-base e l'aumento per la continuaZIne, trascurando la scarsa capacità finanziaria e il poco rilevante ruolo del ricorrente nella vicenda. 2.11. AR ER Con un unico motivo di ricorso si deduce manifesta illogicità della motivaZIne nell'affermare la responsabilità per la cessione di sostanza stupefacente di cui al capo C2 della imputaZIne assumendo ingiustificatamente che il sacchetto di nylon colorato trasportato dai soggetti coinvolti nella vicenda contenesse effettivamente sostanza stupefacente e non risultando smentita la affermaZIne dell'imputato secondo il quale nel sacchetto era contenuto soltanto denaro contante, rinvenuto dopo la perquisiZIne, destinato dalla madre al matrimonio di NI ES e trascurando peraltro che sarebbe stato insensato effettuare la consegna dello stupefacente in luogo pubblico. 2.12. BE LI Con unico motivo di ricorso in relaZIne ai capi 815 e B17 si deduce viZI della motivaZIne circa la responsabilità dell'imputato e erronea applicaZIne dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.13. GA EL alias GA AN 2.13.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 530 cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne circa la responsabilità dell'imputato per i capi B15 e B17 ritenuta provato soltanto sulla base dei contenuti delle conversaZIni intercettate ma in assenza del sequestro di sostanza stupefacente. 2.13.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violaZIne degli artt. 62- bis 81 e 133 cod. pen. e viZI della motivaZIne nella determinaZIne della pena disconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, infliggendo una pena distante dal minimo edittale e con un eccessivo aumento per la continuaZIne. 2.14. BO GI 2.14.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce manifesta illogicità della motivaZIne circa la responsabilità per il reato descritto nel capo B14, per avere 17 trascurato che i contenuti delle conversaZIni intercettate non provano che egli si trovò il 5/09/2016 a Brandizzo per l'acquisto della sostanza stupefacente 2.14.2. Con il secondo motivo si deduce che non essendo provata la quantità e la qualità della sostanza stupefacente il reato andava riqualificato come fatto lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2.14.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza di motivaZIne circa la determinaZIne della pena-base e il disconoscimento delle circostanze attenuti generiche anche considerato che la quantità e la qualità della sostanza stupefacente sono rimasti ignoti. 2.15. AT OM IM Il ricorso dell'imputato è stato espresso in due distinti atti — il primo sottoscritto dall'avvocato GI Zanalda, il successivo sottoscritto dall'avvocato OC Femia — che vanno valutati congiuntamente. 2.15.1. Con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne per delinquere di cui al capo Al nell'escludere la cessaZIne della associaZIne oggetto del precedente processo (c.d. NO), al contrario ravvisando la ultrattività dell'associaZIne desunta dai pestaggi di due soggetti e dalle modalità di recupero di credito vantato da ES ES — invece attribuibili agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo — senza chiarire se quella oggetto di imputaZIne è una formaZIne nuova o la semplice prosecuZIne della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato (vedasi sub 2.1.). 2.15.2. Con il primo motivo del primo atto di ricorso si deducono violaZIni di legge e viZI della motivaZIne nel qualificare come il ricorrente "organizzatore" nell'associaZIne finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (capo C1) solo per la partecipaZIne a molti dei reati-scopo — che non caratterizza l'organizzatore, mentre è apodittica l'affermaZIne di un suo stretto legame con ON ES nella gestione degli affari — e per avere in alcuni casi sostituito il capo dell'organizzaZIne ricevendo denaro da consegnargli. Si assume illogico che la sentenza attribuisca al ricorrente il ruolo di organizzatore per una ipotizzata supremazia nei confronti del RI mentre in altra parte afferma la intercambiabilità dei ruoli fra i due imputati. Si evidenzia, in senso contrario, che invece dalle dichiaraZIni del collaborante ES emerge che AT semplicemente vendeva la cocaina per conto del capo. 2.15.3. Con il secondo motivo del primo atto di ricorso e con il secondo motivo del secondo atto di ricorso si deducono viZI della motivaZIne e violaZIne degli 18 artt. 416-bis cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. circa la partecipaZIne del ricorrente alla associaZIne descritta nel capo Al. Si osserva che le dichiaraZIni etero accusatorie del collaborante OM ES non trovano adeguati riscontri esterni e la sentenza impugnata non si confronta con le deduZIni dell'appellante secondo cui gli altri collaboranti con l'autorità giudiziaria (OC RA, OC AR e CO CI) non lo hanno mai indicato come affiliato alla locale di PI ma solo come partecipe nello spaccio di stupefacenti. Si esclude che siano riscontri esterni individualizzanti: la presenza (non certa) a una conversaZIne con GI OF del 10/07/2008 con l'interessamento, per conto dello ZI GI AR, alle vicende economiche connesse al club Kiss One;
la partecipaZIne ai funerali di ES SC;
l'accompagnare ES ES per recuperare un credito insoddisfatto;
la partecipaZIne alle condotte di spaccio contestate nei capi C3, C4, C6, C7, C8, C9, C24, C27 non vale di per sé a configurare la partecipaZIne a una associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen., tanto più se si considera che la sentenza di primo grado aveva escluso la aggravante ex art. 416- bis.1 cod. pen. per le associaZIni ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capi Bl, C1); la presenza del ricorrente il giorno dell'affiliaZIne di OM ES. 2.15.4. Con il terzo motivo del secondo atto di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 74 d.P.R. n. 309.990 e viZI della motivaZIne nel ravvisare la sussistenza di un'associaZIne per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo C1), senza che emerga una minima organizzaZIne (ripartiZIne dei ruoli, nascondiglio per la droga, cassa comune e ripartiZIne degli utili e delle perdite). Si osserva che la sentenza è contraddittoria nell'affermare che le modalità delle singole cessioni hanno seguito schemi operativi usuali per poi considerare che la conoscenza reciproca fra fornitori e clienti e l'esistenza di luoghi di incontro collaudate hanno reso disagevole la ricostruZIne dei singoli episodi. Si considera che la compresenza di almeno due soggetti nei vari episodi è modalità esecutiva che può appartenere sia al reato concorsuale che a quello associativo mentre non emerge che l'abitaZIne di ON ES sia stata usata come deposito temporaneo di stupefacenti da qualcuno dei suoi coimputati, né risulta provato che la pressa idraulica presso il box di via Riviera utilizzabile per il taglio della cocaina fosse nella disponibilità di un gruppo di associati. 2.15.5. Con il quarto motivo del secondo atto di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne nell'affermare la partecipaZIne dell'imputato con il ruolo di promotore nell'associaZIne per delinquere di cui al capo Cl. Si osserva che: non sono emersi casi in cui il ricorrente abbia assunto decisioni relative alla dinamica generali della supposta associaZIne per delinquere e che anche l'episodio che vedrebbe a lui subordinato il RI non 19 è significativo perché la funZIne direttiva riguarda le dinamiche generali dell'associaZIne e non quelle relative all'esecuZIne di un singolo reato-fine; è stato trascurato il contenuto della conversaZIne con il cognato (non coinvolto nei reati) in cui il ricorrente si lamenta di essere rimasto da solo nel gestire i traffici. 2.15.6. Con il terzo motivo del primo atto di ricorso e con il quinto motivo del secondo atto di ricorso si deducono violaZIne degli artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n.309/1990 e viZI della motivaZIne relativamente ai reati di cui ai capi C3, C4, C6, C7, C8, C9, C24, C27. In particolare, si osserva che la sentenza impugnata: circa il capo C3, esclude la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 quantificando apoditticamente in 200 grammi la sostanza stupefacente ceduta;
circa i capi C4 e C6, non risponde alle deduZIni sulla cripticità delle conversaZIni captate;
circa il capo C7, si fonda sulla mera ipotesi che l'operaZIne descritta nella imputaZIne abbia riguardato l'acquisiZIne di droga e non semplice scambio di materiale sanitario;
circa il capo C8, fonda la responsabilità dell'imputato su una mera compatibilità con i contenuti delle conversaZIni intercettate e esclude aprioristicamente l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 presumendo che il quantitativo detenuto fu significativo solo perché l'involucro che lo conteneva era visibile dall'esterno; circa il capo C9, presuppone erroneamente che la responsabilità non fosse stato„4 contestata nelle deduZIni dell'appellante e fonda il suo giudiZI sulla mera possibilità della sussistenza della detenZIne illecita senza peraltro giustificare l'assunto che quanto portato da ES, aiutato dal ricorrente, fosse sostanza stupefacente;
circa il capo C24, trascura che l'appellante non si è limitato a prospettare come dubbia la quantificaZIne della sostanza stupefacente ma ha anche addotto di non essersi mai recato dal cessionario;
circa il capo C27, disattende senza esaminarle le deduZIni dell'appellante, desume la responsabilità del ricorrente solo dalla sua presenza nel luogo in cui sarebbe avvenuta la cessione di droga e inoltre infondatamente suppone che il riferimento a "50" riguardasse i grammi della droga e non euro. 2.15.7. Con il quarto motivo del primo atto di ricorso si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la responsabilità civile del ricorrente in relaZIne al capo Al non potendosi ravvisare, per la mancanza di partecipaZIne dell'imputato, un obbligo di risarcire il danno all'immagine agli enti territoriali costituitisi parte civile nei suoi confronti, danno comunque non rilevante ex artt. cod. pen. e 2043 cod. civ. 2.16. AT ES 2.16.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne 20 per delinquere di cui al capo Al nell'escludere la cessaZIne della associaZIne oggetto del precedente processo (c.d. NO), al contrario ravvisando la ultrattività dell'associaZIne e desumendola dai pestaggi di due soggetti e dalle modalità di recupero di credito vantato da ES ES — invece attribuibili agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo — senza chiarire se quella oggetto di imputaZIne è una formaZIne nuova o la semplice prosecuZIne della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato (vedasi sub 2.1.). 2.16.2. Con il secondo motivo si deduce violaZIne dell'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne circa la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne per delinquere descritta nel capo Al. Si osserva che le dichiaraZIni del collaborante OC RA sono generiche e quelle di ES indicano il ricorrente soltanto in un secondo momento come affiliato, dopo avere in precedenza dichiarato di non sapersi esprimere al riguardo. Circa gli incontri fra ES AT e EN CÒ (ritenuto intraneo all'associaZIne) si rileva che furono solo due e dentro un eserciZI pubblico sicché non costituiscono riscontro alle dichiaraZIni dei collaboranti, come non lo è la sostituZIne da parte del ricorrente di ON ES nella attività di spaccio né lo stretto rapporto fra i due, anche perché la sentenza non chiarisce perché queste circostanze non sarebbero riconducibil4 alle dinamiche della associaZIne dedita al narcotraffico. 2.16.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne nel ravvisare un'associaZIne per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo C1) senza verificare esistenza di una minima organizzaZIne (ripartiZIne dei ruoli, nascondiglio per la droga, cassa comune e ripartiZIne degli utili e delle perdite). Si assume che le dichiaraZIni dei collaboranti provano solo i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 realizzati secondo un modus operandi proprio di singoli e non di un gruppo. Si argomenta che la sentenza è contraddittoria nell'affermare che le modalità delle singole cessioni hanno seguito schemi operativi usuali per poi considerare che la conoscenza reciproca fra fornitori e clienti e l'esistenza di luoghi di incontro collaudati hanno reso disagevole la ricostruZIne dei singoli episodi. Si considera che la compresenza di almeno due soggetti nei vari episodi è modalità esecutiva che può appartenere sia al reato concorsuale che a quello associativo mentre non emerge che l'abitaZIne di ON ES sia stata usata come deposito temporaneo di stupefacenti da qualcuno dei suoi coimputati. 2.16.4. Con il quarto motivo si deducono violaZIne dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne circa la partecipaZIne dell'imputato alla associaZIne per delinquere descritta nel capo C1 non bastando a dimostrarla il fatto che egli abbia affiancato ES in più occasioni. 21 2.16.5. Con il quinto motivo si deducono violaZIne degli artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne circa il concorso nell'acquisto della sostanza di cui al capo B31 riguardante due chilogrammi di marijuana perché emerge che l'attività si concluse dopo che AT si fu allontanato. 2.16.6. Con il sesto motivo si deducono violaZIne degli artt. 110 e 73 d.P.R. n.309/1990 e viZI della motivaZIne circa la prova del concorso nel reato di cui al capo C10 non bastando al riguardo la connpresenza di AT e ES nel luogo in cui avveniva la transaZIne illecita. 2.17. AT QU 2.17.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne per delinquere di cui al capo Al i nell'escludere la cessaZIne della associaZIne oggetto del precedente processo (c.d. NO), al contrario ravvisando* la ultrattività dell'associaZIne desunta dai pestaggi di due soggetti e dalle modalità di recupero di credito vantato da ES ES — invece attribuibili agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo — senza chiarire se quella oggetto di imputaZIne è una formaZIne nuova o la semplice prosecuZIne della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato (vedasi sub 2.1.). 2.17.2. Con il secondo motivo si deduce violaZIne dell'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne circa la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne per delinquere descritta nel capo Al. Si osserva che le chiamate in correità dei collaboranti ES e AR hanno contenuti generici e non indicano specifiche condotte perché il fatto che ON CO abbia chiesto la sua proteZIne non dimostra che per questa via abbia inteso essere protetto dalla associaZIne o che la sua supposiZIne che il ricorrente ne facesse parte fosse fondata;
né la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne più desumersi dalla sua presenza a un incontro con ON RA in un bar di PI il quale sarebbe stato lì convocato per chiarimenti relativi a vicende dell'associaZIne. 2.17.3. Con il quarto motivo si deduce violaZIne dell'art. ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e viZI della motivaZIne circa la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne per delinquere descritta nel capo Cl. Si osserva che l'eventuale partecipaZIne del ricorrente all'investimento di una somma di denaro per realizzare i traffici non comporta che l'interesse comune riguardasse un gruppo di associati e non invece soltanto soggetti agenti in concorso fra loro, mentre non ha trovato riscontro l'ipotesi della necessità del nulla-osta di ON ES per cedere marijuana a un cliente moroso. 22 2.18. LL PA Con un unico motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne per avere la sentenza meramente ripercorso l'argomentaZIne svolta dai giudici di primo grado senza rispondere alle deduZIni difensive e senza provare che l'autovettura trasportante il denaro necessario per la ricettaZIne (così riqualificata ex art. 648 cod. pen. la condotta delineata nel capo B1) fosse guidata dal ricorrente. 2.19. TT ON AN 2.19.1. Con il primo motivo di ricorso e con la successiva memoria integrativa si deducono violaZIne dell'ad 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne nonché travisamento della prova circa il ruolo di partecipe all'associaZIne per delinquere descritta nel capo C1. Si osserva che non sono state esaminate tutte le deduZIni difensive riferite nell'atto di appello alla durata della condotta del ricorrente, alla disponibilità di luoghi di deposito, alla partecipaZIne agli utili. In particolare si argomenta che: sebbene per la configuraZIne di un'associaZIne per delinquere non sia richiesta una durata minima, un periodo di 5 mesi, con quattro episodi riguardante quantitativi ridotti e mai rinvenuti di sostanza stupefacente sarebbe più aderente alla configuraZIne di un reato concorsuale continuato che ha quella di un reato associativo;
è trascurato che la presenza di TT il 2/07/2016 all'indomani dell'arresto di ON ES fu casuale sicché non ha fondamento l'assunto che egli dovesse sostituirlo;
è travisata la prova circa fa conoscenza da parte del TT del luogo di deposito della sostanza stupefacente perché dalle intercettaZIni emerge che era noto al solo ES AT;
non è provata la perceZIne di utili dall'associaZIne, mentre da una conversaZIne con la ex-fidanzata emerge che i suoi modesti ricavi erano soltanto occasionali. 2.19.2. Con il secondo motivo e con la successiva memoria integrativa si deattei• deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al ricorrente mancando dati che ne comprovino la affectio societatis. 2.20. RG ER 2.20.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne di legge e viZI della motivaZIne in relaZIne al capo C1, circa la prova della partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne per delinquere. Si evidenzia una contraddiZIne interna alla struttura dell'accusa nell'assumere che RG, quale stabile acquirente dall'associaZIne possa esserne considerato un partecipe pur emergendo soltanto due modesti episodi (capi C20 e C22) qualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con una violaZIne del principio di correlaZIne fra la imputaZIne e la 23 decisione giacché a RG è stata contestata una partecipaZIne esterna all'associaZIne (assumendo che egli «eforniva stabilità al sodaliZI garantendo acquisti continuativi di stupefacente che cedeva alla rispettiva clientela») diversa dalla partecipaZIne interna che la sentenza di primo grado attribuisce al ricorrente definendolo «vero e proprio partecipe, delle dinamiche associative». Si deduce che: le dichiaraZIni del collaborante OM ES sono inattendibili perché contraddittorie, prive di validi riscontri estrinseci e smentite da quanto dichiarato e documentato dal ricorrente il 15/07/2020; i fatti narrati dal collaborante risalgono al 2008 mentre il delitto è contestato solo a decorrere dalla primavera del 2016 sino al 2018 e dal 2016 manca prova dell'acquisto di sostanza stupefacente dalla associaZIne descritta nel capo Cl anche con riferimento a quello oggetto dei capi C21, C20 e C22 (qualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30971990); le rarefatte conversaZIni del 26/07/2016 e del 18/09/2016 non provano che NN abbia acquistato cocaina da ON ES sicché non è provato neanche la sua partecipaZIne all'associaZIne. 2.20.2. Con i motivi di ricorso dal terzo al quarto Gtihy.istsrae si deducono «mancanza di motivaZIne, travisamento della prova e contraddittorietà della motivaZIne»: in relaZIne il capo C20, perché non è provata la effettiva consegna in sostanza stupefacente da parte del ricorrente;
in relaZIne al capo C21, perché emerge che il ricorrente incontrò l'amico TE SA, legato a personaggi inseriti nell'ambiente del traffico di stupefacenti, un mese prima del sequestro della sostanza stupefacente trovata a SA;
in relaZIne al capo C22, perché il fatto che l'amico NE CA sia stato colto in possesso di g.3 di cocaina non prova che la sostanza sia stata a lui ceduta dal ricorrente che lo aveva prima incontrato in un luogo pubblico. 2.21. RÌ ES 2.21.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo C1 perché la sentenza impugnata non prova la sussistenza di elementi (cassa comune utenze dedicate all'attività criminale, suddivisione dei profitti, capacità di riorganizzaZIne interna) caratterizzanti l'associaZIne ma si fonda su dati che, non dimostrando una affectio societatis nei soggetti coinvolti, si attagliano a un concorso di persone nel reato continuato. In particolare, si osserva che le due condotte contestate a RI, concernenti l'acquisto di cocaina, non dimostrando l'esistenza di un consolidato canale di approvvigionamento, ma configurano soltanto un concorso di persone nel reato continuato. 24 2.21.2. Con il secondo motivo si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la prova della partecipaZIne di RI alla associaZIne, perché il fatto che nel giugno del 2016 si sia prestato a ricevere e trasportare cocaina e a cederla, secondo le direttive del coimputato OM AT, a clienti fidelizzati non prova l'intraneità all'associaZIne, non emergendo il coinvolgimento di altri soggetti nella frequentaZIne con altri presunti compartecipi. 2.22. IO AZ IN 2.22.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perché la responsabilità del ricorrente per I capo B3 è stata desunta soltanto dalle dichiaraZIni di ES LI, collaborante con l'autorità giudiziaria, riguardanti una mera proposta di IO di hashish da spacciare, e dal fatto che il ricorrente il 14/12/2015 fu colto a bordo dell'autovettura di LI ma senza che sia stata rinvenuta sostanza stupefacente. 2.22.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne circa la prova della responsabilità del ricorrente priva di requisiti minimi di completezza e logicità. 2.23. NE NI GI Con un unico motivo di ricorso si deduce violaZIne di legge e viZI della motivaZIne circa la prova della responsabilità relativamente ai capi B7, B18 e B19 anche per mancata risposta alle argomentaZIni espresse nell'atto di appello. 2.24. ET ZO 2.24.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne in relaZIne alla dedotta genericità della chiamata in correità da parte del collaborante con l'autorità giudiziaria ES LI e si assume che la Corte d'appello non ha risposto alle deduZIni dell'appellante circa la genericità del capo B3 che attribuisce a ET il ruolo di corriere nel trasporto di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente in tre mesi da Torino a Catania sulla base delle dichiaraZIni di LI che non indicano con precisione il quantitativo di sostanza trasportata e le modalità del trasporto. 2.24.2. Con il secondo motivo si deduce viZI della motivaZIne e travisamento delle dichiaraZIni del collaborante LI che fanno soltanto parziale riferimento a ET, peraltro con mutamenti e incongruità nella ricostruZIne dei fatti. 2.24.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne nel ritenere riscontro alle dichiaraZIni del collaborante LI l'arresto, il 16/01/2016 di LI e di 25 ET, trovati in possesso di cocaina e oltre 1 kg di eroina, pur trattandosi di un fatto successivo (seppur di pochi mesi) alla chiusura all'agosto del 2015 delle contestaZIni al ricorrente e peraltro secondo uno schema diverso da quello veicolato dalle dichiaraZIni accusatorie del collaborante che lo indicano come corriere della droga, mentre nell'occasione ET risultò concorrere con LI. 2.24.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne nell'applicare la recidiva, nella determinaZIne della pena e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche facendo leva su precedenti risalenti agli anni 1993/1996 ma trascurando che da allora soltanto con le condotte del 2016 il ricorrente è tornato a delinquere. 2.25. AR UC Il ricorso dell'imputato è stato espresso in due distinti atti — il primo sottoscritto dall'avvocato TE Idem, il successivo sottoscritto dallo stesso avvocato Idem dall'avvocato ES Calabrese — che vanno valutati assieme ai motivi nuovi sottoscritti da entrambi i difensori. 2.25.1. Con il primo motivo del primo atto e con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 416-bis cod. pen. e viZI della motivaZIne con riferimento alla contestata attività di «partecipe della locale di PI quantomeno dagli anni 90» mentre quella che emerge è soltanto una lecita attività economica nel settore del noleggio delle apparecchiature da gioco e la collaboraZIne commerciale con OM ES. Si osserva che ingiustificatamente la sentenza impugnata assume che l'attività nel settore dei videogiochi non possa essere svolta se non con autorizzaZIne di un'associaZIne mafiosa e che, per quel che riguarda il presunto tentativo di AR di partecipare alla spartiZIne di appalti nei cantieri CORAL, non si confronta con le deduZIni difensive che fanno leva sul fatto che dalle conversaZIni intercettate non emerge un suo specifico ruolo (i riferimenti sono genericamente a di AR), del resto non fu menZInato nelle dichiaraZIni dei collaboranti OC RA e OC AR, né, relativamente ai rapporti coi detenuti della famiglia ES, dalle dichiaraZIni del collaborante OM ES emerge con chiarezza una sua attività. 2.25.2. Con il secondo motivo del primo atto di ricorso e con i motivi nuovi si deducono violaZIne di legge e viZI della motivaZIne circa la concretezza, precisione e rilevanza delle dichiaraZIni provenienti dal collaborante OM ES. Si osserva che la affiliaZIne di AR alla associaZIne non è dimostrata e che comunque non costituirebbe di per sé una condotta materiale penalmente rilevante. Si aggiunge che l'affermaZIne del collaborante secondo cui la associaZIne avrebbe assicurato proteZIne a AU AR, EL del ricorrente e a tutta la famiglia AR contrasta con quella di non avere mai preso 26 parte a riunioni prima della propria affiliaZIne nell'aprile del 2008. Si evidenzia che le accuse del collaborante sono riferite indistintamente a i «fratelli AR» e che UC AR per la gran parte del periodo oggetto della contestaZIne è stato detenuto, sicché il collaborante avrebbe dovuto chiarire come in questa condiZIne avrebbe partecipato alla associaZIne. Si osserva che: se il contributo di UC AR stette nel consentire a OM ES classe 1986 di utilizzare le proprie società quali coperture per attività commerciali, allora la sua condotta costituirebbe una interposiZIne fittizia ex art. 512-bis cod. pen. originariamente contestata ma per la quale poi egli è stato assolto in primo grado, perché il fatto non sussiste mentre resta non chiarito quale sarebbe stata la specifica interposiZIne attuata dal ricorrente;
in generale, non emerge quale contributo attivo il ricorrente avrebbe arrecato all'associaZIne per delinquere e quale beneficio a questa ne sarebbe derivato emergendo, semmai, che la famiglia AR avrebbe avuto il vantaggio di installare le macchinette videopoker all'interno di un eserciZI commerciale. 2.26. LA UN Il ricorso dell'imputato è stato espresso in due distinti atti — il primo sottoscritto dall'avvocata Beatrice Rina udo, il successivo sottoscritto dall'avvocato AO IV — che vanno valutati assieme ai motivi nuovi sottoscritti dall'avvocata Rinaudo. 2.26.1. Con il primo motivo del primo atto di ricorso di deduce viZI della motivaZIne perché la sentenza impugnata attribuisce al ricorrente la qualità di organizzatore della associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 decritta nel capo B1 — fondandola sulla partecipaZIne alla rendicontaZIne e divisione dei proventi e alle riunioni con il latitante AS — e di contabile, nonché di fornitore di canali alternativi di approvvigionamento, senza però indicare quali siano gli indici rivelatori di tali qualifiche come invece fa relativamente al coimputato NO. Si rileva che, in contrasto con il ruolo attribuito al ricorrente, la sentenza impugnata, valutando la conversaZIne dellr1/09/2016, conclude che LA si limitò a leggere gli appunti contabili di AS e per questa ragione lo ha assolto dal reato descritto nel capo B25; non considera che il ricorrente non viene citato nelle conversaZIni in cui AS e RS descrivevano la struttura associativa ai cugini FE;
il ricorrente partecipò soltanto a tre incontri con il latitante QU AS, come il coimputato NO che, tuttavia è stato ritenuto mero partecipe della associaZIne;
desume la partecipaZIne di LA alla riunione del 28/06/2026 con AS dal fatto che il suo cellulare, insieme a quelli di AS, NO e RS risultavano spenti, ma trascurando che il suo lo fu anche prima 27 e dopo e che dalle conversaZIni emerge che l'incontro si svolse l'indomani fuori Torino e mancano riscontri all'affermaZIne di AS che LA vi partecipò, anzi risulta che la sua auto non si mosse da Torino;
spiega l'ignoranza del ruolo specifico di LA da parte del collaborante ON PI per essere questi soltanto un gregario, trascurando che egli era il custode delle armi delle quali invece LA sconosceva, tanto da essere assolto dal correlato capo A9; non considera un organizzatore della associaZIne AS nonostante la sua posiZIne sia analoga a quella di LA;
infondatamente attribuisce a TO un ruolo di contabile del quale non risulta che l'associaZIne avesse bisogno e che in alcune occasioni, tanto che conclusasi la sua partecipaZIne egli non fu sostituito;
dubitabilnnente assume che LA abbia procurato alla associaZIne canali alternativi di approvvigionamento;
2.26.2. Con il secondo, il terzo, il quinto e il settimo motivo del primo atto di ricorso si deducono viZI della motivaZIne sulla responsabilità per alcuni reati ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990: circa il capo B11, per un'erronea lettura dei contenuti delle conversaZIni intercettate che rende illogica la ricostruZIne dei fatti;
circa il capo B12, perché le conversaZIni mostrano che TO non conosceva l'utilizzo da parte del AS della soffitta di via Bra;
circa il capo B18, perché "le risultanze probatorie sono state completamente travisate"; circa il capo B28, per non avere considerato che il coimputato GA LI è appellato "UN" così da potere essere scambiato per il ricorrente 2.26.3. Con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deduce "assoluta illogicità della motivaZIne" in tutti i contesti argomentativi nei quali vengono considerati attendibili le risultanze probatorie ricavabili del sistema di geolocalizzaZIne utilizzato dalla società noleggiatrice dell'autovettura smart targata FD112GL poiché già in molti passaggi della sentenza impugnata è riconosciuta la scarsa attendibilità delle risultanze dell'impianto di geolocalizzaZIne. 2.26.4. Con il secondo motivo del secondo atto di ricorso si deduce violaZIne della legge nel qualificare come reato di favoreggiamento le condotte attribuite a LA nel capo A10 perché egli non aiutò AS e eludere le investigaZIni dell'autorità giudiziaria o le ricerche e nessun elemento probatorio ricollega LA al reperimento dell'immobile di via Monte Ortigara o mostra come si sia prodigato per procurare a AS mezzi di trasporto o una patente falsa, mentre risulta che egli si mostrò contrariato quando si ritenne di sostenere le spese per favorire AS. 2.26.5. Con il terzo motivo del secondo atto di ricorso si deduce viZI della motivaZIne nel ritenere provata la responsabilità circa il capo C7 senza rispondere 28 adeguatamente alle osservaZIni difensive che indicavano in una documentaZIne medica e non droga il contenuto della busta trasportata. 2.26.6. Altri motivi del ricorso riguardano la determinaZIne della pena: con il quarto motivo del primo atto di ricorso si deduce assenza della motivaZIne circa l'aumento di pena relativo al capo B14; con il sesto motivo del primo atto di ricorso, si rileva che nella sentenza di primo grado è stato applicato un aumento di un anno e sei mesi per la continuaZIne relativa al capo B21 sull'erroneo presupposto che la cessione riguardasse 3kg di cocaina mentre dall'imputaZIne risultano la minore quantità di «kg 2 circa», sicché l'aumento andrebbe ridimensionato, e che la sentenza impugnata non ha risposto al motivo di appello sul punto;
con l'ottavo motivo del primo atto di ricorso si deduce violaZIne di legge nella parte in cui la sentenza non ha ridotto la pena per effetto delle sue rideternninaZIni facendo generico riferimento alla necessità di un "limite minimo di un terzo, quale aumento per effetto della continuaZIne", ma trascurando il chiesto contenimento della pena nei minimi edittali per il capo B14, l'assoluZIne per il capo C8, l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità e la riquantificaZIne della cocaina oggetto dei capi B12 e B21. 2.26.7. Con il quarto motivo del secondo atto ricorso e con il primo e il secondo dei motivi aggiunti si deducono violaZIne dell'art 99 quarto comma, cod. pen. in relaZIne all' art. 47, comma 12, Ord. Pen., agli artt. 81, comma quarto, 132 e 133 cod. pen., all'art. 7 CEDU e viZI della motivaZIne nell'applicaZIne della recidiva trascurando che LA è stata ammesso al beneficio dell'affidamento in prova del serviZI sociale il cui esito positivo ha comportato la estinZIne di ogni effetto penale per i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino definitiva il 6/06/2008, sicché: va esclusa la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, diviene inoperante il divieto di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e il limite minimo di un terzo quale aumento della pena per effetto della continuaZIne, così riespandendosi il potere discreZInale nella determinaZIne della pena applicabile. 2.27. PI ON Con un unico composito motivo di ricorso si deduce violaZIne di legge e viZI della motivaZIne per non avere risposto alle deduZIni sviluppate nell'atto di appello. 2.27.1. In relaZIne alla necessità dell'elemento soggettivo per configurare il reato ex art. 74 d.P.R. 74.990 (capo B1) si osserva che la sentenza impugnata ha fallacemente dedotto la partecipaZIne all'associaZIne per delinquere soltanto dalla commissione di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perché non può escludersi che l'associaZIne utilizzi esecutori diversi volta per volta e non necessariamente 29 consapevoli dell'esistenza di una stabile organizzaZIne, sicché per configurare una partecipaZIne alla associaZIne occorre l'affectio societatis che va oltre il mero concorso continuato nel reato e richiede un apporto protrattosi per un tempo significativo. Si rileva che, invece, nel caso in esame il contributo di PI, con il ruolo di trasportatore e di mero custode occasionale della droga solo per pochi mesi, risulta fungibile poiché, anche dopo il suo allontanamento, l'associaZIne ha continuato a operare 2.27.2. Per altro verso, evidenzia che il ricorrente ha ammesso tutti i singoli episodi contestategli, anche con riferimento alla detenZIne di sostanza stupefacente presso la propria abitaZIne (812), per cui la riconosciutagli diminuente ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 avrebbe dovuto essere applicata nella massima estensione considerando l'ottimo comportamento processuale di PI che ha fornito tutti gli elementi a sua conoscenza e, nei limiti di quanto gli consentiva il ruolo marginale svolto nella vicenda, ha consentito di ricostruire vari fatti di reato. Inoltre, si deducono violaZIne della legge: per non avere riconosciuto l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. relaZIne ai capi A9 e B12, pur essendosi PI attivato spontaneamente per attenuare le conseguenze dei reati con il sequestro della sostanza stupefacente e delle armi custodite nella propria abitaZIne;
per non avere calcolato per ogni singolo aumento per i reati in continuaZIne la riduZIne ex art. 73, connr.void.P.R. n. 309/1990 perché PI ha collaborato in relaZIne ai singoli iio contestati SRZSrattr;
per avere ingiustificatamente determinato la pena in misura non coincidente con il minimo edittale. 2.28. IO ES 2.28.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne di legge e viZI della motivaZIne nel ritenere ES IO partecipe dell'associaZIne per delinquere ex art. 416-bis, cod. pen. descritta nel capo Al anche in epoca successiva al 1993 e fino alla sentenza di condanna senza confrontarsi con gli specifici motivi di appello e con il secondo motivo si deduce viZI della motivaZIne nel ritenere attendibili le dichiaraZIni del collaborante con l'autorità giudiziaria ON ES classe 1988 circa le condotte del ricorrente quale prova del contributo minimo dallo stesso fornito all'associaZIne per delinquere. Nel ricorso si precisa che non è contestata la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne per delinquere ma la sua durata e, quindi, la determinaZIne del momento del recesso dal vincolo per quel che rileva al fine di dichiarare il reato estinto per prescriZIne. Si argomenta che, dopo la detenZIne in Spagna dal 1989 al 1993 (per l'esportaZIne di un considerevole quantitativo hashish) ES IO, ritornato in Italia, decise di non fare più parte della locale di San TO e 30 ne informò i responsabili locali. Si osserva che mancano per il periodo successivo dati che indichino una sua partecipaZIne alla associaZIne e che, al riguardo, le dichiaraZIni di OM ES risultano imprecise e in conducenti. Si contesta la validità del ragionamento della Corte di appello che, rilevata l'assenza di un manifesto recesso dalla associaZIne, ha evidenziato che, secondo le dichiaraZIni del collaborante ES, egli agevolò un membro della associaZIne, ospitandolo e custodendo per lui un arma, ma ha trascurato che: il collaborante ha errato nell'indicare l'abitaZIne in cui ES IO avrebbe ospitato il latitante AS, ha attribuito la disponibilità dell'arma a DO IO e solo dopo numerosi interrogatori anche a ES IO;
ha riferito circostanze relative a DO e non a ES IO. Si osserva che, non essendo ancora affiliato nel 2008 il collaborante non poteva, secondo le regole dell'associaZIne, interloquire con chi invece lo era e che in realtà conosceva solo perché padre del suo ex-amico DO IO. Si rimarca che UN IA, nel ricordare che a ES IO era stata conferita la "dote" di "Santa", si riferiva agli anni '80 del secolo scorso. 2.28.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violaZIne dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. in relaZIne alla confisca di denaro oggetto di sequestro preventivo (euro 12.160 custoditi nell'abitaZIne del ricorrente, in banconote di vario taglio e in parte contenute in una busta con apposto il nome della nipote) perché la sentenza non ha risposto agli specifici motivi di appello che hanno documentato la provenienza lecita del denaro e rimarcato la mancata indicaZIne degli illeciti penali che avrebbero generato il prezzo il prodotto o il profitto del denaro oggetto di sequestro. Si osserva che il fatto di avere inviato nel 2018 una (imprecisata) somma di denaro al figlio che vive in Brasile non comporta automaticamente che questo sia stato fatto per finanziarne attività illecite e si evidenzia, per altro verso, che sono documentati proventi leciti derivanti dalla gestione, con la propria famiglia, di un bar-trattoria. 2.29. IO GI Con unico motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne nello stabilire una pena-base (per i capo C44) distante dai minimi edittali e eccessivo aumento della pena in continuaZIne con il capo C43, nonostante l'assoluZIne dal capo C45 se si considera il carattere marginale della partecipaZIne del ricorrente al reato. 2.30. OM GI Con un unico motivo di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne nel confermare la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al). Si osserva che le dichiaraZIni accusatorie del collaborante OM ES nei confronti di 31 OM, del quale ricorda la qualifica di "mastro di giornata" sono generiche e prive dei necessari riscontri individualizzanti: si evidenzia che OM non è mai stato indagato per reati di criminalità organizzata e si considera che la mera proprietà dell'orto in cui sarebbe avvenuta una affiliaZIne e i rapporti di amicizia con soggetti ritenuti intranei al gruppo criminale non provano la partecipaZIne all'associaZIne a costituire riscontro alle dichiaraZIni accusatorie. 2.31. SE QU 2.31.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la sussistenza del reato descritto nel capo C9, non avendo dimostrato che il sacchetto portato fuori dalla propria abitaZIne da ES aveva un contenuto proveniente da SE e non quello che, secondo la stessa sentenza impugnata, aveva ricevuto qualche ora prima (capo C7). 2.31.2. Con il secondo motivo si deduce violaZIne dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e degli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché viZI della motivaZIne perché nel riqualificare il fatto decritto nel capo C9 come di lieve entità ha lasciato invariata la quantità di pena, di misura superiore al limite medio edittale, senza giustificare la conferma della pena inflitta in primo grado. 2.28.3. Con il terzo motivo si deduce violaZIne dell'art. 62-bis cod. pen. e viZI della motivaZIne nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con le deduZIni dell'appellante che ha evidenziato il limitato coinvolgimento di SE nell'ultimo episodio oggetto di contestaZIne e la mancanza di ulteriori contatti con i concorrenti. 2.32. RS HE 2.32.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violaZIne dell'art. 192 cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne circa l'attendibilità intrinseca del collaborante OM ES relativamente alla partecipaZIne del ricorrente al reato ex art. 416-bis cod. pen. descritto nel capo Al Trascurando la implausibilità cronologica del racconto delle ragioni per le quali ES avrebbe deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria. 2.32.2. Con il secondo motivo si deducono violaZIne dell'art. 192 cod. proc pen e viZI della motivaZIne circa l'attendibilità estrinseca del collaborante OM ES nell'attribuire al ricorrente la partecipaZIne al reato ex art. 416-bis cod. pen. con particolare riferimento alla sua vantata conoscenza con RS, in relaZIne alla quale invece emergono diverse incongruenze poiché egli è giunto a riconoscere l'accusato un riconoscimento soltanto dopo che gli fu svelata dalla Polizia giudiziaria l'identità del soggetto riprodotto dalla fotografia datagli in visione. 32 2.32.3. Con il terzo motivo si deducono violaZIne dell'art. 192 cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne, nonché travisamento per omissione del dato probatorio, relativamente al contenuto della chiamata in correità. Si osserva che la Corte di appello ha disatteso la deduZIne difensiva circa la natura de relato delle dichiaraZIni costituenti chiamate in correità e ha trascurato il mancato accertamento dell'effettiva daZIne di denaro o di altri beni mobili al collaborante da parte di RS nel periodo di detenZIne carceraria, accertamento agevole attraverso la documentaZIne conservata presso il carcere. 2.32.4. Con il quarto motivo si deducono violaZIne dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e viZI della motivaZIne circa la sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità. Si osserva al riguardo che non costituiscono validi riscontri: la partecipaZIne di RS ai funerali di GI OF e CI SC, stanti i suoi personali con i defunti;
la conversaZIne n. 4246 del 7/10/2016, i cui contenuti vanno ricondotti a rapporti inerenti alla associaZIne per delinquere volta al narcotraffico della quale va provata la connessione con l'associaZIne mafiosa;
i rapporti con la famiglia ES e con il latitante QU CH AS, perché il ricorrente è soltanto titolare dell'eserciZI commerciale che gestisce i video poker (attività che la sentenza riconduce all'area di controllo del gruppo criminale). 2.32.5. Con il quinto motivo si deduce erronea applicaZIne dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. sulla base di un non accettabile automatismo tra l'appartenenza alla associaZIne per delinquere e la imputabilità della aggravante peraltro trascurando che per i reati descritti nei capi A7, A8 e A9, concernenti la violaZIne delle norme sul controllo delle armi, il Giudice di primo grado ha escluso l'aggravante della agevolaZIne del gruppo mafioso. 2.32.6. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne descritta nel capo Bl. Si argomenta che gli elementi di valutaZIne acquisiti conducono a una qualificaZIne delle condotte ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 nella forma del concorso continuato e che nel caso concreto non emergono elementi di valutaZIne che dimostrino l'esistenza della affectio societatis fra i soggetti coinvolti nella vicenda, mentre risulta estemporanea la gestione comune delle attività di narcotraffico e dalle conversaZIni emergono casi in cui RS concorse con il solo AS o con soggetti estranei all'associaZIne. 2.32.7. Con il settimo motivo si deducono violaZIne della legge e viZI della motivaZIne nell'attribuire al ricorrente il ruolo di promotore dell'associaZIne descritta nel capo B1 pur essendo indimostrato che a RS fosse attribuito il ruolo di chi assume le più importanti decisioni per la vita dell'associaZIne. 33 2.33. NI RO Con un unico motivo di ricorso si deduce viZI della motivaZIne nel confermare — peraltro senza considerare le deduZIni esposte nell'atto di appello il giudiZI di responsabilità di NI per la ricettaZIne (così già nel primo grado riqualificata ex art. 648 cod. pen. la condotta delineata nel capo B1) — sulla base di elementi insufficienti, perché non basta a provare la responsabilità del ricorrente il fatto che sia stato visto in due occasioni nei pressi della base operativa di un'associaZIne alla quale come riconosciuto fin dal primo grado di giudiZI egli fu estraneo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo La sentenza impugnata ha richiamato le valutaZIni del Giudice dell'udienza preliminare relative alla credibilità delle dichiaraZIni del collaborante OM ES, la ricostruZIne dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado (p. 57-92), e i contenuti dei motivi di appello (p. 92-178) e ha inquadrato l'associaZIne descritta nel capo Al nell'ambito delle vicende della associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. denominata 'ndrangheta in Piemonte (p. 180-187). Ha poi esposto i dati utilizzati nella sentenza di primo grado a sostegno della affermaZIne del suo giudiZI circa la persistente operatività della associaZIne per delinquere già oggetto del procedimento NO con distinte analisi concernenti le tre cosiddette locali— quella di PI, quella di San TO Canavese, quella di Torino. Ha valutato i motivi espressi negli atti di appello (p. 190-191) e, puntualizzando che i giudicati delle sentenze del procedimento NO si arrestano alle date del 2/10/2012 (per il giudiZI abbreviato) e 22/11/2013 (per il giudiZI ordinario), li ha rigettati per le ragioni che seguono. Anzitutto, ha osservato che «rispetto alle sentenze di primo grado del procedimento NO non sono emerse, né sono state prospettate, circostanze significative della cessaZIne della consorteria di 'ndrangheta e ciò è bastevole ad assumerne la prosecuZIne senza soluZIne di continuità»; tuttavia, ha aggiunto che tale prosecuZIne «nel caso di specie si sostanzia anche di riferimenti specifici e concreti» (p. 192-193). Questa impostaZIne è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il reato di associaZIne per delinquere di tipo mafioso ha natura permanente e si protrae nel tempo sino allo scioglimento della societas sceleris 34 (Sez. 1, n. 1896 del 13/06/1987, dep. 1988, Abbate, Rv. 177588) e i fisiologici avvicendamenti strutturali interni non comportano soluZIne di continuità nella vita dell'organizzaZIne sicché, per affermare che a un'associaZIne ne segua una diversa, richiedente l'accertamento ex novo degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzaZIne sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo (Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bompaci, Rv. 283770; Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516; Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416). La Corte di appello non ha mancato di individuare i dati specifici e concreti che corroborano il suo assunto, indicandoli: nei pestaggi — il primo compiuto da ON ES (classe 1973), il secondo per conto di OC IN e ER IN — rappresentativi della permanenza del metodo mafioso nel territorio di riferimento in particolare della locale di PI e nelle modalità di recupero del credito vantato da ES ES nei confronti di nel suo debitore (descritte nella parte (p. 66-67) in cui richiama la sentenza di primo grado;
p. 193-194). Ha desunto fatti indicanti la riorganizzaZIne del gruppo da: i contenuti delle dichiaraZIni del collaborante OM ES quali fonti di dati nuovi;
i contenuti delle conversaZIni in carcere del 27/04/2015 e dell'1/06/2015 fra i fratelli RE, definiti soggetti apicali nel procedimento NO;
i dati relativi a UC AR, risultante operativo per la famiglia ES nel settore delle macchinette con risultati economici positivi, come riconosciuto da affiliati di altra locale («voi avete i mangiaturi pieni»); la sentenza irrevocabile che (nel procedimento relativo alla operaZIne INcchio) attribuisce a ON ES (classe 1960) un ruolo di vertice nell'associaZIne finalizzata al narcotraffico con la famiglia AS per fatti del 2014/2015 (capo B1 e B33) e per l'aiuto alla latitanza di QU CH AS fornito anche da imputati della associaZIne descritta nel capo B1, dati dimostrativi anche della stretta correlaZIne fra l'associaZIne 'ndranghetista e quella dedita al narcotraffico. 1.1.1. Il giudiZI circa l'attendibilità delle dichiaraZIni del collaborante OM ES classe 1988. Il riconoscimento della attendibilità del collaborante ES, con esito convergente con quello del Giudice di primo grado e, a conclusione di un vaglio delle varie deduZIni delle difese degli appellanti che ne contestano la credibilità (p. 200-203), si fonda su differenti elementi di giudiZI (p. 203-207). La credibilità soggettiva del collaborante quale affiliato alla associaZIne ‘ndranghetista viene congruamente connessa al contesto familiare di appartenenza, che è interno (anche per parte di madre) alla ‘ndrangheta, alla 35 aspettativa del padre di vedere il figlio inserito fattivamente nell'associaZIne e al fatto che il collaborante lo assecondò assassinando GI SO per tutelare gli interessi del gruppo, così rendendosi idoneo alla affiliaZIne, mentre circa possibili ragioni di astio verso (soltanto) alcuni dei parenti accusati, la sentenza ha considerato che è emersa solo la manifestaZIne di qualche disappunto. La genesi della collaboraZIne è spiegata dal maturare di una avversione per la 'ndrangheta attraverso lo studio in carcere, oltre che dalla aspettativa di assistenza economica e di rilevanti sconti di pena per la collaboraZIne, e ha specifico riscontro nel fatto che (come si desume dalle intercettaZIni) lo ZI materno OM RA, co- detenuto con il nipote, collegò subito le difficoltà che sua sorella incontrava nell'effettuare colloqui con il figlio alla insofferenza mostrata dal giovane verso di lui nelle loro interlocuZIni in carcere. Per quanto riguarda la credibilità estrinseca, la Corte di appello ha rilevato che l'avvenuta affiliaZIne del collaborante alla locale di PI è stata riconosciuta nella sentenza irrevocabile che ha concluso il procedimento NO e che il racconto del collaborante risulta dettagliato sia con riferimento alle persone (anche stretti congiunti) che ai fatti, fornendo particolari che soltanto un intraneo al gruppo potrebbe conoscere, con informaZIni accresciutesi anche durante la carceraZIne tramite i colloqui con i familiari;
la sentenza dà anche conto di alcune inesattezze, peraltro non riguardanti le questioni oggetto del presente processo. Circa i riscontri, la sentenza precisa che: sono stati verificati il periodo di detenZIne del collaborante e dei soggetti da lui indicati nel corso delle dichiaraZIni;
un'arma da lui menZInata è stata effettivamente rinvenuta a TÌ nel luogo da lui indicato;
hanno avuto esito positivo gli accertamenti concernenti la descriZIne della sua affiliaZIne nell'aprile dei 2008 (luogo, uso delle autovetture, colloqui in carcere, presenza di una cicatrice a forma di croce incisa con un coltello sul pollice di ES) peraltro convergente con le dichiaraZIni del collaborante con l'autorità giudiziaria ES Galdi. La sentenza rinvia all'analisi delle singole posiZIni la risposta a alcune delle deduZIni difensive che contestano la credibilità del collaborante. Su queste basi i motivi di ricorso concernenti la sussistenza della associaZIne per delinquere oggetto del capo Al e la generale attendibilità del collaborante OM ES risultano manifestamente infondati. 2. Prima dell'analisi delle posiZIni dei singoli imputati relativamente al reato descritto nel capo Bl, nella sentenza della Corte di appello (p. 307-308) sono considerati gli elementi strutturali necessari per il configurarsi di un'associaZIne per delinquere ex_art. 74 d.P.R. 309/90 (l'esistenza di un gruppo di persone con un'organizzaZIne anche rudimentale e la affectio societatis), desunti soprattutto 36 dai contenuti delle conversaZIni intercettate in cui sono indicati: i componenti, le modalità di acquisiZIne dello stupefacente da parte dell'associaZIne, le proieZIni estere, le riunioni organizzative, l'esistenza di un vero e proprio quartiere generale, la disponibilità di 2 siti cittadini di imbosco di stupefacenti e di armi, la disponibilità di un ampio sito di stoccaggio dello stupefacente, l'utilizzo di utenze dedicate all'attività criminale e fittiziamente intestate, l'intestaZIne a terzi . soggetti delle varie vetture usate dagli associati, la modalità di suddivisione delle spese e dei ricavi del gruppo. Nella sentenza correttamente si valuta che la durata dell'associaZIne (dal maggio 2016 al luglio 2017), contenuta ma non esigua, è compatibile con la struttura del reato perché il reato può consumarsi anche con una partecipaZIne di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471) essendo sufficiente che dagli elementi acquisiti possa desumersi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122), non irragionevolmente si considera che la esistenza di interessi individuali dei singoli associati, non coincidenti con quello del sodaliZI, non è incompatibile con l'esistenza dello stesso condividendosene comunque gli aspetti organizzativi e la loro strumentalità rispetto al perseguimento dei fini. Su queste basi, il sesto motivo del ricorso di RS, che peraltro non si confronta con l'insieme degli elementi di valutaZIne considerati nella sentenza impugnata, risulta manifestamente infondato. 3. Per quanto riguarda l'associaZIne descritta nel capo Cl, operativa alla primavera del 2016 al maggio del 2018, nella sentenza impugnata sono esaurientemente vagliati elementi probatori che conducono a ravvisare una fattispecie di associaZIne per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (p. 391- 394). Infatti, senza incorrere in manifeste illogicità, la sentenza risponde puntualmente a alcune specifiche deduZIni degli appellanti circa la configurabilità di una associaZIne per delinquere. Specificamente ha considerato che: il gruppo, di piccole dimensioni, ha spacciato nel territorio di PI senza l'opposiZIne di gruppi concorrenti (dato denotativo della proteZIne accordatagli dalla 'ndrangheta) e con una conoscenza reciproca fra fornitori e clienti che non rendeva necessari previ accordi, trattandosi di reiterare schemi operativi usuali, con uno scarso utilizzo del telefono cellulare, ricorrendosi a alcuni soggetti (come ON TT) che collegavano i potenziali acquirenti con ON ES (classe 1973), che poi si recava presso il cliente utilizzando generalmente due vetture, di cui una condotta da un associato che doveva verificare l'assenza di pericoli durante il 37 tragitto e le fasi della contrattaZIne e della consegna, mentre le cessioni più rilevanti si realizzavano con l'apporto di uno o due associati di cui uno con funZIne di vedetta. Nella sentenza si rileva anche che: la sostanza venduta era prevalentemente cocaina (come risulta dalle perquisiZIni eseguite), a volte hashish;
la cocaina veniva tagliata dentro luoghi di cui associaZIne disponeva (come il box di via Riviera, dove è stata trovata una pressa idraulica, l'abitaZIne dello stesso ON ES, utilizzata come deposito temporaneo, e altri luoghi intestati a estranei alla associaZIne); il volume di affari è mostrato dagli esiti delle perquisiZIni (in una occasione sono stati trovati 3,2 chilogrammi di cocaina in un deposito, e 64 grammi in un altro) e dalle conversaZIni intercettate (nelle quali si parla anche di 10 chilogrammi di hashish); l'associaZIne disponeva di telefoni dedicati alle sue finalità; vi erano modalità ricorrenti di approvvigionamento e di ripartiZIne degli utili;
anche dopo sequestri di droga e arresti di partecipi di sequestri. Nella sentenza si precisa che l'associaZIne era diretta da ON ES (classe 1973), coadiuvato dai fratelli OM, ES e QU AT, coinvolti nelle attività di rifornimento e di cessione di maggiore rilievo: in particolare, OM AT rivolgeva direttive agli altri associati anche indipendentemente da ES, TT coadiuvava ES nello spaccio e lo assisteva negli spostamenti sul territorio, RG e RÌ si occupavano prevalentemente dello spaccio al dettaglio, a volte erano coinvolti negli approvvigionamenti più rilevanti, partecipava all'associaZIne anche Sebastiano Siclari;
circa la esistenza di una cassa comune si valuta che alcuni (come TT) si accontentavano di compensi molto modesti, quelli con ruoli più importanti erano compensati con partecipaZIni al ricavato (p. 397). Quanto all'affectio societatis, la Corte ha osservato che i protagonisti dei vari episodi furono consapevoli di operare per uno scopo comune facendo congiuntamente riferimento a ON ES, esponente di spicco del locale gruppo ‘ndranghetista (p. 395) e, all'occorrenza, il gruppo è stato in grado di riorganizzarsi (p. 398) Su queste basi, i motivi di ricorso di ON ES (terzo motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi), OM IM AT (terzo motivo del secondo atto di ricorso), ES AT (terzo motivo), QU AT (terzo motivo), ES RÌ (primo motivo), con i quali si deduce la insussistenza della associaZIne descritta nel capo Cl risultano manifestamente infondati. 4. Le singole posiZIni (espunti i motivi di carattere generale sopra considerati). 4.1. Ag resta ON 4.1.1. I motivi (secondo, quarto, quinto sesto e i nuovi) di ricorso concernenti il ruolo del ricorrente nella associaZIne descritta nel capo Al possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. Con argomentaZIne esente da manifeste illogicità e retta da un criterio interpretativo dei dati che li rende coesi, la Corte di appello ha ritenuto provato che ON ES, nel periodo immediatamente successivo alla sua detenZIne per la condanna nel processo NO, assunse, senza soluZIne di continuità rispetto alla precedente partecipaZIne, il ruolo di capo-promotore sostituendo lo ZI AL ES (poco presente a PI e anche ritenuto meno capace). La conclusione raggiunta si fonda sui contenuti della conversaZIne in carcere fra i fratelli RE dalle quali emerge che una richiesta di ES aveva irritato DO IM perché ES non aveva reagito al pestaggio di un parente;
il plateale pestaggio di un giovane che gli aveva venduto un cellulare di origine furtiva;
il contenuto di una conversaZIne successiva al pestaggio di altro soggetto nella quale la moglie del percosso affermava che costui era un "minchione" mentre i "grandi" come ON ES stavano a casa con la famiglia;
i reati compiuti nel narcotraffico che lo delineano come soggetto attivo all'interno dell'associaZIne seppure come capo atipico perché impegnato anche personalmente nella cessione di sostanza stupefacente. Non irragionevolmente la Corte d'appello ha ritenuto che la richiesta rivolta a RE (che poi comunque successivamente si incontrò con ES) poteva spiegarsi solo sulla base di un ruolo apicale e che la stessa personale aggressione punitiva al giovane che gli aveva venduto il cellulare serviva a ON ES per rappresentare la sua posiZIne di supremazia davanti a altre persone dell'ambiente, tanto che lo stesso padre della vittima vi prestò acquiescenza. La Corte di Appello ha correttamente escluso che la nuova configuraZIne della posiZIne di ON ES violi il principio ne bis in idem perché si fonda su condotte naturalisticamente diverse dalle precedenti che esprimono un ruolo diverso: alla obieZIne difensiva che evidenzia che nel periodo di mutamento delle funZIni ES era carcerato la Corte risponde che questa condiZIne non esclude la possibilità di una progressione in carriera all'interno del gruppo criminale, come risulta dai contenuti delle conversaZIni intercettate in carcere. 4.1.2. Il settimo motivo di ricorso è infondato. 39 Nella sentenza impugnata si evidenzia che la sera successiva all'arresto di ON IP, proprietario del fondo dove furono rinvenute le armi e le muniZIni, fu captata una conversaZIne in cui il ricorrente rivolse con tono minaccioso all'interlocutore l'invito a recarsi a casa sua e che poco dopo fu osservato GI IP, figlio di ON, entrare a casa di ES mentre due giorni dopo anche NG IP si recò a casa di ES. Non implausibilmente la sentenza impugnata collega questi incontri al rinvenimento dell'arma e delle muniZIni e al risentimento e alla preoccupaZIne di ES che ne conseguirono, condiZIni entrambe rivelative del fatto che egli delle armi poteva disporre. 4.1.3. Il primo motivo del ricorso, concernente il ruolo di ON ES nella associaZIne per delinquere descritta nel capo C1, risulta infondato. La Corte di appello ha esaurientemente evidenziato come il fulcro della attività del gruppo fosse ON ES perché era egli che prendeva le decisioni e guidava le varie attività e che il fatto che personalmente si occupasse anche delle attività di spaccio e della riscossione dei crediti è connesso alle piccole dimensioni della associaZIne e non incompatibile con un ruolo apicale (p. 394-399). 4.1.4. I motivi di ricorso dall'ottavo al ventiduesimo con i quali si deducono vizi della motivaZIne circa la responsabilità per i reati ex art. 73 n. 309/1990 vanno rigettati perché non dimostrano manifeste illogicità nelle valutaZIni discreZInali con le quali la Corte di appello, con esiti convergenti con quelli del Giudice di primo grado e sulla base di pertinenti massime di esperienza ha ricostruito i fatti. In particolare, si rileva che: circa il capo B31, la sentenza impugnata ha esaurientemente chiarito come ES ON (classe 1973) fu accompagnato da ES AT nel trasporto di 2 kg di stupefacente seguito come staffetta dall'autovettura guidata da OM IM AT (p. 389); circa il capo C2, non irragionevolmente la Corte ha disatteso gli argomenti difensivi evidenziando che la cessione della droga risulta avvenuta con immediatezza (AR la prelevò dalla vettura di Nanzene e la collocò in quella di ES), mentre il tempo trascorso dopo riguarda il trasferimento presso l'abitaZIne di ES per prelevare il denaro, e ha plausibilmente osservato che il mancato rilievo di tracce di droga sulla busta che conteneva il denaro è spiegabile con il buon confeZInamento della droga e che è poco credibile che la ingente somma di denaro provenisse dalla madre ER ES per essere data al figlio tramite il cugino;
circa il capo C7, la Corte ha analiticamente vagliato i movimenti dei protagonisti della vicenda giustificando le ragioni per le quali ha escluso che si fossero scambiati documentaZIne sanitaria e non invece droga (pp.424-426); 40 circa il capo C8, la Corte ha escluso la lieve entità del fatto considerando che dalla intercettaZIni in corso risultava che la droga oggetto di cessione pesava 10 kg e rilevando che, sebbene questa quantità non risulti provata, tuttavia il fatto che AT si sia recato a casa di ES indossando un giubbotto con lo zip chiuso e ne sia poi uscito con lo zip aperto e con un visibile rigonfiamento nella parte anteriore della sua figura fa concludere che la quantità di droga trasportata era comunque rilevante;
circa il capo C9, il motivo di ricorso non si confronta con la analitica ricostruZIne dei movimenti dei protagonisti della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p.428-430); circa il capo C10, il ricorso non si confronta con la motivaZIne della sentenza impugnata che non si limita a rilevare che AT uscì assieme a ES dalla abitaZIne dello stesso portando seco un involucro di colore bianco, poi riposto nella tasca del proprio giubbotto, ma inquadra l'episodio in relaZIne al successivo colloquio con altri soggetti che li aspettavano affermando di avere contato i soldi e che ammontavano a euro 10000; circa il capo C11, ricorso non si confronta con il rilievo che il ricorrente entrò (p. 431-432); circa il capo C14, il ricorso non si confronta compiutamente con la puntuale argomentaZIne della Corte che evidenzia come dalle immagini risulta che la palla era di dimensioni indicative perché l'imputato non riusciva a contenerla nel pugno anche chiudendolo e, circa la natura della droga, ha considerato che i due coimputati in una successiva telefonata pianificarono una successiva cessione facendo riferimento alla somma di euro 5500, somma ricollegabile alla cocaina;
circa il capo C16, la Corte ha evidenziato che dalle videoriprese risulta che ES ON, mentre AT faceva da vedetta, entrò in casa per fuoriuscirne trattenendo con la mano un innaturale rigonfiamento nella parte sinistra dell'addome e prese a camminare assieme a Simili, mentre dalle successive intercettaZIni (dopo qualche mese) risulta un pagamento di Simili in favore di ES nella misura di "trecento" udendosi intanto il fruscio del denaro contato;
circa il capo C17, il ricorso non si confronta con la puntuale ricostruZIne dei movimenti di ES e GL sino alla consegna di 21 grammi di cocaina dei quali GL fu trovato in possesso al momento dell'arresto; circa il capo C24, il ricorso non si confronta con la puntuale ricostruZIne dell'andamento della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p. 438-440); circa il capo C25, la Corte ha desunto prova dell'effettiva cessione della sostanza stupefacente dall'andamento e dai contenuti delle conversaZIni intercettate, nella quali si fa riferimento alla cessione di mezzo chilo, e dalle conversaZIni fra presenti coinvolgenti ES, TT e La EL (p. 440-441); circa il capo C26, la Corte ha desunto prova della cessione della sostanza stupefacente dai contenuti delle conversaZIni intercettate fra TT e La EL in cui si menZIna «il solito» e dalla non contestata presenza di ES il 10/12/2016 in Borgaro sotto 41 l'abitaZIne di La EL (p. 441); circa il capo C27, la Corte ha motivatamente escluso il fatto di lieve entità evidenziando che nelle conversaZIni nn. 1943 e 2314 ES, presente il suo acquirente, espressamente menZInò la consegna di 50 grammi e l'altro gli rispose che era come l'altra volta (p. 44-442); circa il capo C28, la Corte ha evidenziato che le immagini mostrano che l'involucro che AR ricevette da ES era di dimensioni non trascurabili perché AR lo conteneva solo tenendo il pugno semiaperto (p. 443). 4.1.5. I motivi di ricorso concernenti la determinaZIne della pena sono fondati. In effetti, come dedotto nel ventitreesimo motivo di ricorso, violando il divieto di reformatio in peius la sentenza della Corte d'appello ha applicato, in assenza di un'impugnaZIne del Pubblico ministero, un aumento per la continuaZIne in relaZIne ai reati oggetto dei capi B31, C14 C16, e C17, nella misura di 4 mesi di reclusione per ogni reato, mentre la sentenza di primo grado reclusione (p. 749- 750) aveva determinato l'aumento nella misura di 3 mesi 4. Inoltre, nella determinaZIne della pena per il capo C27 la riqualificaZIne del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 (come per i capi C7 e C9) è stata effettivamente espressa nella ricostruZIne del fatto (p. 442) e menZInata nel dispositivo della sentenza (p. 485) ma non considerata nella determinaZIne della pena (p. 463), perché il capo C27 non è incluso fra quelli per i quali è stata ridotta la pena (in continuaZIne) come conseguenza della riqualificaZIne del fatto. Per altro verso, come dedotto con il ventiquattresimo motivo di ricorso, è stata applicata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale nonostante che l'ulteriore delitto non colposo sia stato commesso in epoca successiva e nei 5 anni rispetto alle precedenti sentenze di condanne passate in giudicato, perché nel caso in esame la sentenza di riferimento è passato in giudicato nel 2019 mentre i fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi sino al 2017. Pertanto, limitatamente alla determinaZIne della pena e all'applicaZIne della recidiva nei confronti di ON ES la sentenza va annullata. Invece, per quanto riguarda la dedotta incompatibilità fra la recidiva e la continuaZIne, va ribadito che questa non sussiste, con conseguente applicaZIne, ricorrendone i presupposti normativi, di entrambi gli istituti, perché il secondo non comporta una reale unificaZIne dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma consiste in una mera fictio iuris volta a temperare il trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296). 42 4.2. ES ES I due motivi di ricorso, riguardanti la partecipaZIne alla associaZIne per delinquere descritta nel capo Al, possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati 4.2.1. La Corte di appello ha evidenziato che la partecipaZIne di ES alla associaZIne 'ndranghetista fu già indicata nel 2007 dal collaborante OC AL ma all'epoca la dichiaraZIn.e fu i ritenuta insufficiente per la sua genericità (pur riconoscendosi la attendibilità del collaborante). Ha considerato che ora a quelle dichiaraZIni si aggiungono quelle successive del collaborante OM ES, che ha indicato lo ZI ES come affiliato fin dalla nascita, partecipante alla sua stessa affiliaZIne presso l'orto di GI OM nell'aprile del 2008, e inserito nelle attività del gruppo, in particolare in quella del EL AL riguardante il traffico di stupefacenti, acquirente di droga da CI SC, IN AN e da GI SO (ucciso dal collaborante stesso). La Corte ha rilevato plurimi riscontri alle accuse del collaborante: la partecipaZIne di ES ES alla cerimonia di affiliaZIne del nipote;
la partecipaZIne ai funerali di un affiliato (adempiendo a un obbligo di partecipaZIne degli affiliati agli eventi dal valore simbolico;
la reiterata presenza (10 volte) in un bar luogo di incontro degli affiliati assieme a persone imputate o condannate ex art. 416-bis cod. pen.; le modalità di recupero del credito (con la prospettaZIne del ricorso a un'arma) vantato nei confronti di tale ON (capo A7, nota 5 a p. 215); la reaZIne del ricorrente alla notizia della collaboraZIne con l'autorità giudiziaria del nipote OM ES e la sua disponibilità a fare da intermediario fra suo EL ER (padre del collaborante) e EL ES (figlio di ON ES classe 1960) per assicurare la partecipaZIne di ER al colloquio con il EL ON e informarlo della collaboraZIne. 4.2.2. Con adeguato vaglio critico, la Corte di appello ha escluso che le dichiaraZIni accusatorie di OM ES possano essere qualificate de relato, perché in realtà provengono da un soggetto cresciuto nell'ambiente criminale del quale narra le vicende, anche valutando che esse ineriscono a specifici episodi relativi alla locale di PI e al narcotraffico, settore di tradiZInale interesse del gruppo 'ndranghetista. Ha dato atto della valutaZIne di inattendibilità del collaborante ES in due occasioni espresse dalla Corte di assise di appello, ma ha considerato che i fatti oggetto del presente processo sono diversi e non emergono ragioni di astio di OM ES (classe 1988) nei confronti dello ZI ES (classe 1975). 43 4.3. ES EL 4.3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violaZIne dell'art. 603, comma tre-bis, cod. proc. pen. è infondato. La necessità di esaminare l'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovaZIne della prova dichiarativa decisiva, per cui non sussiste se l'imputato non è stato esaminato nel giudiZI di primo grado e/o la valutaZIne probatoria nei due gradi di merito si è incentrata su risultanze istruttorie di altro genere (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631; Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Salih, Rv. 283981). Infatti, in generale il giudice di appello deve rinnovare, anche d'ufficio l'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. solo quando riforma la sentenza di assoluZIne esclusivamente sulla base di una diversa valutaZIne della prova dichiarativa e non anche nel caso in cui perviene a una diversa decisione rivalutando nel suo complesso il compendio probatorio (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448). Inoltre, nel giudiZI abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitaZIne del potere del giudice di rinnovare l'istruttoria, nei limiti della assoluta necessità ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., perché nel giudiZI di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudiZI di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 Ud. (dep. 17/02/2022, Granato, Rv. 282585). Nel caso in esame, nel rigettare la richiesta di rinnovaZIne dell'attività istruttoria con l'esame del ricorrente in relaZIne alle dichiaraZIni del cugino OM ES (classe 1988), collaborante con l'autorità giudiziaria, la Corte d'appello ha precisato che non ha interpretato le dichiaraZIni del collaborante relative alla affiliaZIne di EL ES come una chiamata in correità ma come un mero indiZI (offerto da un conoscitore dello specifico ambiente criminale) da valutare assieme agli altri elementi e che nella fattispecie i dati provengono quasi esclusivamente dagli esiti di attività di intercettaZIne, sicché non sorgono questioni attinenti alla valutaZIne di prove dichiarative. Nel giudiZI di legittimità la correttezza della motivaZIne del provvedimento del giudice di appello sulla richiesta di rinnovaZIne del dibattimento non va vagliata in relaZIne alla concreta rilevanza dell'atto istruttorio richiesto, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522) e, in questa prospettiva, si osserva che il contenuto della sentenza impugnata mostra che, alla rivalutaZIne dei dati acquisiti, la Corte di appello è giunta sulla base delle informaZIni fornite dal collaborante senza reinterpretarne il contenuto ma rivalutandone la rilevanza sulla base di un diverso criterio di ricostruZIne delle vicende. 44 4.3.2. Invece, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. 4.3.2.1. L'imputaZIne a carico del ricorrente deriva dalle affermaZIni di suo cugino, il collaborante ES OM (classe 1988), il quale — tuttavia — ha chiarito che egli non apprese dell'affiliaZIne del cugino ma l'ha desunta dal fatto che quando fu detenuto con lo stesso ricorrente e con lo ZI ES ES, i due congiunti parlarono di vicende di 'ndrangheta (menZInando anche tale RE, capo di una locale di 'ndrangheta calabrese e detenuto con ON ES, padre del collaborante) e, sul presupposto che di argomenti di 'ndrangheta sarebbe possibile parlare soltanto fra soggetti affiliati, ha ritenuto che fosse avvenuta l'affiliaZIne del cugino, peraltro ricollegandola anche alla a lui nota volontà dello ZI ON ES (classe 1960) al riguardo. Su questa base, il Giudice per le indagini preliminari correttamente ha escluso che quella di ES OM possa considerarsi una chiamata in correità e ha sviluppato il suo giudiZI valutando complessivamente insufficienti gli elementi indiziari a carico di ES EL. In particolare ha ritenuto: la conversaZIne del 21/10/2016, in cui ZO AS consegnò a EL ES (che partiva per la Calabria per partecipare ai funerali di GI AR) un foglio con un appunto, un telefono cellulare (senza caricabatterie) e del denaro, come evento occasionale non rilevante per le dinamiche della associaZIne criminale;
la daZIne a EL ES da parte di ZO AS, HE RS, ON ES (classe 1973) di denaro e di una autovettura destinata al EL ES OM (classe 1986) come aiuti al familiare ON ES (classe 1960); le assidue frequentaZIni di EL ES con membri della locale di PI, soprattutto nell'estate del 2017, come meri incontri e non riunioni connesse a attività criminali;
la partecipaZIne ai funerali di GI AR come dovuta al vincolo con il defunto suo padrino di battesimo;
il colloquio in carcere in cui ER ES espresse al EL ON, alla presenza di EL ES, preoccupaZIne per la scelta del figlio OM (poi divenuto collaborante con l'autorità giudiziaria) di non incontrarlo nel carcere in cui era detenuto e i due fratelli espressero timori per eventuali rivelaZIni
contro
EL ES come mero indiZI, risultando che EL ES non mostrò di condividere i timori espressi dai congiunti e anche considerando (come ricordato dal collaborante OM ES) che EL ES era stato comunque coinvolto in una rapina con lui commessa a Bovalino (e l'attivarsi del ricorrente per ristabilire contatti con il cugino) quale condotta meramente esecutive di indicaZIni altrui e, quindi, non sintomatica di appartenenza alla associaZIne;
l'attivarsi di ON ES affinché il figlio 45 trovasse un# lavoro come preoccupaZIne per il futuro del figlio e non come espediente per renderlo meno sospetto agli inquirenti. 4.3.2.2. Invece, la Corte di appello, aderendo alla prospettaZIne, avanzata Pubblico ministero, della necessità di una valutaZIne non atomistica degli elementi probatori e consona alle specificità del contesto criminale e temporale, ha considerato che tutti i membri maschili della famiglia ES di età superiore ai venti anni (anzianità necessaria per l'affiliaZIne) erano già affiliati sicché era prevedibile che il padre di EL ES tenesse alla affiliaZIne del figlio. In questa prospettiva ha rivalutato (p. 277-281) gli elementi indiziari in un'ottica unificante e ha ricostruito le condotte di EL ES non come espressioni di relaZIni amicali o parentali, ma di un ruolo dinamico e funZInale all'interno della associaZIne per perseguire i suoi scopi criminali. In questa direZIne ha considerato: le daZIni ricevute da AS (soggetto apicale della scriZIne dedita al narcotraffico e intraneo alla locale di PI) come espressione della fiducia data da questi a EL ES;
l'invito del padre a EL ES a trovarsi un lavoro come mirante a approntare per il figlio la copertura, di fonte agli inquirenti, di un reddito lecito;
la preoccupaZIne dei congiunti che anche EL ES potesse essere destinatario di rivelaZIni di OM ES (classe 1988) e il correlato attivarsi dello stesso EL come espressione di un allarme, non riguardante solo il contesto familiare ma anche gli interessi criminali, del quale la Corte di appello ha individuato ulteriore conferma nella riunione svoltasi a telefoni spenti fra EL ES, ZO AS e ES AR nel ferragosto del 2017 in una località imprecisata del territorio di TÌ e nella partecipaZIne, dotata di rilevanza simbolica, ai funerali di AR in concomitanza peraltro con il trasporto di somme di denaro. La Corte di appello ha corroborato la sua ipotesi esplicativa dei fatti richiamati (l'affiliaZIne alla associaZIne per delinquere ex art. 416-bis cod. pen.) con l'argomento per il quale, non essendo il ricorrente coinvolto nel narcotraffico, i suoi comportamenti si spiegherebbero solo con la compartecipaZIne alla 'ndrangheta. 4.3.2.3. Deve ribadirsi che il giudice d'appello che riformi in pejus la sentenza assolutoria di primo grado ha l'obbligo di fornire, con una motivaZIne puntuale e adeguata, una raZInale giustificaZIne della difforme conclusione adottata che giustifichi il superamento di ogni ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato dando conto delle ragioni che giustificano la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229). Infatti, il principio secondo cui il giudiZI di condanna è legittimo «se l'imputato risulta colpevole ... al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) implica che, se non 46 sono sopravvenuti elementi probatori nuovi, la riforma in pejus della sentenza di assoluZIne in primo grado deve possedere una forza persuasiva superiore che elida il dubbio che potrebbe essere evocato dal contrasto fra le due sentenze perché la condanna richiede la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluZIne presuppone soltanto la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 6, n. 4996 del 26/10/2011, dep. 2012, Abbate, Rv. 251782). Allora, .óccorre che il giudice di appello argomenti in modo specifico e completo circa i vizi logici o le inadeguatezze probatorie che ritiene minare la motivaZIne della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). In altri termini, non è sufficiente che la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello sia in astratto adeguatamente motivata in sé, ma è necessario anche che si confronti con le diverse ragioni della sentenza riformata e le confuti per la loro incompletezza e/o incoerenza e/o presenza di altro viZI logico e/o per la inconciliabilità logica con i nuovi dati acquisiti. In vari modi la giurisprudenza di questa Corte ha indicato come questo risultato può conseguirsi, per esempio: dimostrando che gli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e gli eventuali argomenti esposti dalla difesa nel giudiZI di appello sono insostenibili e giustificando adeguatamente il maggior rilievo dato a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083); confutando specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della assoluZIne o soltanto dimostrando puntualmente l'insostenibilità degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado (anche considerando gli eventuali contributi offerti dalla difesa nel giudiZI di appello); delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio con una motivaZIne che, sovrapponendosi a quella della decisione riformata, giustifichi le scelte operate e la maggiore consideraZIne accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907). In ogni caso, la riforma in pejus non può limitarsi a notaZIni critiche di dissenso, ma deve riesaminare nei punti essenziali il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutaZIne e quello ulteriormente acquisito, per fornire — riguardo alle parti della prima sentenza non condivise — una motivaZIne che giustifichi compiutamente le difformi conclusioni raggiunte. In definitiva, è la supremazia dialettica, che le deriva dalla confutaZIne della sentenza assolutoria di primo grado, che conferisce alla sentenza di condanna in secondo grado la forza persuasiva superiore che far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 27591 del 10/04/2019, Cortivo, n.m.). 4.3.2.4. Invece, la sentenza impugnata si è limitata a adottare una diversa ipotesi esplicativa dello stesso materiale probatorio considerato dalla sentenza di 47 primo grado assommandolo secondo una impostaZIne alternativa rispetto a quella che aveva condotto alla conclusione favorevole all'imputato, ma senza confutarne le inferenze abduttive di segno contrario e quindi lasciandola parimenti plausibile e tale da ingenerare dubbi non irragionevoli circa la colpevolezza del ricorrente. A questa conclusione tanto più si giunge se si considera che la ricostruZIne dei fatti adottata dalla sentenza impugnata non correla all'affiliaZIne concreti dati specificamente rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodaliZI. (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, De Caro, Rv. 271205; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269040), mentre deve ribadirsi che l'affiliaZIne rituale può costituire grave indiZI della condotta partecipativa, purché risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuZIne permanente tra l'affiliato e l'associaZIne, desumibile dalla qualità dell'adesione e dal tipo di percorso che l'ha preceduta, dalla dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, dalla serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, dal rispetto delle forme rituali, dai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, dalla tipologia del reciproco impegno preso e dalla misura della disponibilità pretesa o offerta (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Su queste basi, la sentenza va annullata senza rinvio nei confronti di ES EL per non avere egli commesso il fatto. 4.4. ES AL 4.4.1. I motivi di ricorso, riguardanti la partecipaZIne alla associaZIne per delinquere descritta nel capo Al, possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte d'appello ha dato atto che la posiZIne di AL ES, come quella del EL ES, era stata originariamente archiviata nell'ambito del procedimento NO, e ha ribadito il giudiZI di irrilevanza della mancanza di dichiaraZIni accusatorie da parte dei collaboranti OC RA e CO. Ha invece valutato attendibili le dichiaraZIni del nipote, il collaborante OM ES, secondo le quali il ricorrente è stato affiliato in culla come i suoi fratelli (fra i quali anche ER padre del dichiarante) e appartiene alla locale di PI, quantomeno con la carica di trequartino, dove ha ricoperto il ruolo di capo società fino a quando non gli è succeduto ON ES (classe 1973), perché il ricorrente era poco presente nei luoghi essendosi sposato e risiedendo a TÌ con la famiglia pur rimanendo egli nella locale di PI (per evitare di 48 offenderne i componenti) e ha partecipato all'attività di narcotraffico della famiglia ES quale fornitore, assieme al EL ES, di CI SC e IN AN. La Corte di appello ha rilevato significativi riscontri alle dichiaraZIni del collaborante: la conversaZIne dell'1/06/2007 in cui AN UN illustra a CI CO l'organigramma della "ndrangheta in Piemonte e indica AL ES come capo -società; la reaZIne alla notizia della collaboraZIne del nipote OM;
la partecipaZIne a incontri con altri sodali presso il bar San EL di PI nel corso del 2010. Da quanto precede emerge (in contrasto con quanto dedotto nel terzo motivo di ricorso) un suo ruolo dinamico del ricorrente nel gruppo criminale. Rispondendo alla deduZIni dell'appellante, la Corte di appello ha: osservato che il mancato coinvolgimento di AL ES in occasione della estromissione di OC RR dalla locale di PI è stato puntualmente spiegato dal collaborante con i rapporti di affinità parentale fra i protagonisti della vicenda (p. 21); escluso imprecisioni nella narraZIne del collaborante circa le vicende dello ZI AL, perché ha chiarito che nel 2008 lo ZI fu sostituito da ON ES nel ruolo di capo società poiché stava prevalentemente a TÌ (dove aveva la famiglia) e andava e veniva tra la Calabria e il Piemonte rendendosi presente quando necessario per i bisogni dell'associaZIne come nel febbraio/marzo del 2010 in occasione di 3 incontri (videoripresi) presso il bar San EL;
l'indicaZIne di AL ES nella conversaZIne del 2007 fra AN e CI, oltre che affermata nelle conclusione della perizia, confermata dalle successive dichiaraZIni del collaborante che collocano l'avvicendamento della carica fra ON e AL nel corso del 2008; la reaZIne di AL ES alla notizia della collaboraZIne del nipote quando nel 2016, lo definì «impazzito del tutto». 4.4.2. Anche il quarto motivo di ricorso, concernente l'attribuZIne della aggravante ex art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. risulta manifestamente infondato. Al riguardo va ribadito che, stante la riconosciuta esistenza di una associaZIne unitaria, radicatasi con autonomia operativa nel territorio di Torino, costituita da una federaZIne di locali di 'ndrangheta, l'aggravante in esame è ravvisabile riferendosi al sodaliZI criminale nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica sede locale abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677) Su questa linea, con argomentaZIne esente da manifeste illogicità la Corte di appello ha ritenuto che la locale di ndrangheta disponeva delle armi tramite ON ES, soggetto apicale dell'associaZIne, escludendo che la detenZIne dell'arma nell'orto di Calipari corrispondesse a esigenze e personali e non rilevando 49 che le armi fossero abbandonate da tempo nell'orto, luogo di custodia nella disponibilità del sodaliZI perché liberamente accessibile da ES. Ha correttamente argomentato che la correlaZIne del gruppo locale con la casa-madre, l'importanza della locale di PI in Piemonte e lo spessore criminale dei soggetti apicali indicano la condivisa consapevolezza, o comunque la conoscibilità, da parte degli associati di una effettiva,ecome confermato dai fatti oggetto del capo A8 e dalle risultanze relative alla detenZIne e porto di armi in luogo pubblico (capo A9) da parte di partecipi della locale di Volpian9disponibilità di armi (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811). 4.4.3. Il quinto e il sesto motivo di ricorso sono manifestamente infondati, Circa la applicaZIne della recidiva (equivalente, assieme alla aggravante ex art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. alle circostanze attenuanti generiche), con idonea motivaZIne la Corte di appello ha confermato il giudiZI espresso nella sentenza di primo grado che ha desunto l'accresciuta pericolosità, rispetto ai precedenti reati in materia di stupefacenti, dalla commissione del reato in un contesto criminale di 'ndrangheta con perdurante operatività. Circa la determinaZIne della pena, si rileva che l'imputaZIne attribuisce a AL ES un ruolo di direZIne nel territorio piemontese fino al 2008 e dalla ricostruZIne dei fatti contenuta nella sentenza impugnata si trae che egli comunque dopo rimase come partecipe della associaZIne contestata «dal 2006 in permanenza», sicché la pena da applicargli va determinata alla stregua delle successive modifiche normative e, su queste basi, la sentenza correttamente ha rimarcato che la pena-base è stata determinata nel minimo edittale relativo alla condotta di partecipaZIne e che sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva. 4.5. LV OM Il ricorso di LV OM è manifestamente infondato. 4.5.1. Circa il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità per i capi B1, B5 e B14, la sentenza impugnata (p. 329-334) ha considerato che non emergono ragioni di astio del collaborante ES nei confronti di ricorrente e ha idoneamente vagliato i riscontri alle accuse offerti dalle attività di videosorveglianza e dalle conversaZIni che confermano i rapporti di LV con LO ZO e ZO AS e le varie proposta di LV a AS di acquistare notevoli (anche quintali, p. 333) quantità di stupefacenti di varia natura, fino all'attivarsi del ricorrente, dopo il suo fermo per un controllo da parte dei carabinieri affinché i sodali si allontanassero al fine di «scomparire tutti perché c'è l'associaZIne» (p. 334). 50 4.5.2. Circa il secondo motivo, che contesta il disconoscimento del fatto di lieve entità, la Corte di appello ha congruamente evidenziato che l'entità delle forniture di droga da parte di LV è stata sempre nell'ordine almeno di un chilogrammo (e superiore ne caso delle forniture di hashish) e che nella fattispecie oggetto del capo B5 LV e i complici per allontanarsi dal luogo di custodia della droga approntarono una staffetta, modalità spiegabile solo con la disponibilità di un rilevante quantitativo di droga, mente il reato descritto nel capo B14 riguardò 60 chilogrammi di sostanza stupefacente. 4.5.3. Circa il terzo motivo di ricorso, che contesta l'applicaZIne della recidiva, deve rilevarsi che la Corte di appello non si è limitata a registrare i gravi precedenti penali ma ha idoneamente valutato che i fatti oggetto del processo sono ulteriore espressione di pericolosità per la «perdurante e rinnovata intraneità in contesti di crimine organizzato». 4.5.4. Circa il quarto motivo, concernente la determinaZIne della pena, la Corte di appello ha giustificato il giudiZI di equivalenza delle circostanze attenuti generiche con l'aggravante ex art. 69, comma quarto, cod. proc. pen. con riferimento al numero dei partecipanti al delitto e, in aggiunta, nel merito per la presenza di prime condanne e l'assenza di specifici elementi di valutaZIne favorevole e ha decisivamente considerato che è stata applicato il minimo edittale per il capo B1 e che gli aumenti per gli altri capi sono stati esigui (3 mesi per ogni reato). 4.6. AS QU CH Il ricorso di AS QU CH è manifestamente infondato. 4.6.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associaZIne per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, circa la partecipaZIne del ricorrente alla associaZIne (oggetto del primo motivo del ricorso) si rileva che la Corte di appello, vagliando le deduZIni contenute nell'atto di appello, ha considerato i contenuti dei diversi interrogatori del collaborante OM ES, che ha indicato la famiglia AS come cointeressata con la propria famiglia e ha riconosciuto in fotografia il ricorrente quale figlio di NI AS e padre di RI AS, affiliati alla locale di San TO canavese, precisando di aver appreso della affiliaZIne sia da DO IO che dallo stesso ricorrente e ricordando che all'epoca questi utilizzava una autovettura Golf serie quinta di colore scuro e anche indicandolo quale capo-giovani presso la locale di PI in una missiva inviata alla DDA di Torino il 9 luglio 2018 La Corte di appello ha osservato che non emergono ragioni di astio del collaborante nei confronti dell'accusato e ha evidenziato che l'affiliaZIne di AS alla "ndrangheta trova conferma nell'assistenza prestatagli da due affiliati alla 51 locale di PI (AS e Versace) durante la sua latitanza e nella circostanza che gli erano versati guadagni anche superiori rispetto a quelli derivanti dalla comune appartenenza all'associaZIne per delinquere dedita al narcotraffico. 4.6.2. Mentre per quanto riguarda l'operatività (oggetto del secondo motivo di ricorso) della associaZIne per delinquere oggetto del capo B1 si rinvia a quanto prima espresso sub 2, relativamente alla responsabilità (oggetto del terzo motivo di ricorso) per i reati di cui ai capi B7, B12 e B14, deve registrarsi che la Corte di appello ha adeguatamente risposto alla deduZIni contenute nell'atto di appello osservando che il fatto che AS sia stato assolto dai capi B4 B9 e che abbia progressivamente ignorato la formaZIne del debito di NE NI GI non ne inficia il ruolo di capo perché è la plausibile conseguenza della sua condiZIne di latitante, che determinò la distanza fisica dalle attività del gruppo impedendo di imputare alla sua persona tutte le operaZIni svolte dai sodali e che, per quanto il comportamento relativo alla condotta di NE NI, la natura privilegiata del rapporto intrattenuto con AS può avere consentito la formaZIne progressiva del debito e comunque a un certo punto AS intervenne così definitivamente imponendone il rientro nell'eserciZI dei suoi poteri apicali (p. 317). 4.6.4. Circa il quarto motivo di ricorso, la Corte di appello ha giustificato il disconoscimento del concorso formale fra il reato oggetto della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 23 novembre 2017 e irrevocabile il 10 maggio 2019 e, invece, il riconoscimento della continuaZIne fra i reati, valutando la diversità delle associaZIni per la diversità dei sodali (tranne la famiglia AS), la diversa rappresentanza della famiglia ES, la diversità dei contesti temporali di operatività. In particolare, ha considerato che la partecipaZIne al capo Al si è esaurita prima della accertata partecipaZIne al reato descritto nel capo B1. 4.7. AR ES Il ricorso è inammissibile. 4.7.1. I primi due motivi, relativi alla responsabilità per i reati descritti nei capi C43 e C44 sono manifestamenti infondati: il primo perché, a differenza di quel che vi si deduce, dalla ricostruZIne della vicenda contenuta nella sentenza impugnata si evince un ruolo attivo del ricorrente, che si adoperò per recuperare dall'aeroporto di Malpensa il complice (RO AR), che era lì per l'arrivo della cittadina brasiliana che portava la cocaina, fermata assieme a GI (altro complice), e che a sua volta fu aggiunto e identificato dalla Guardia di Finanza (p.456-458); il secondo non si confronta con la parte della motivaZIne della sentenza in cui si chiarisce che ES AR accompagnò a casa sua il corriere brasiliano e nel pomeriggio del 27/04/2018 raccontò (come si evince dalle intercettaZIni) che costui aveva iniziato a evacuare gli ovuli giungendo a 52 espellerne 72 (su un totale di 80) contenenti 730 grammi di cocaina;
il che, oltre che per le caratteristiche del fatto in esame, rende legittimo il disconoscimento del fatto di lieve entità da parte della Corte di appello. 4.7.3. Il terzo motivo, relativo alla quantificaZIne della pena, è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha esaurientemente illustrato la ragione della determinaZIne della pena-base in misura superiore al minimo edittale, evidenziando il carattere della condotta come «frutto di un collaudato non occasionale modulo organizzativo», e modesto risulta l'aumento per la continuaZIne (p. 468), sicché deve escludersi che vi sia stato un abuso del potere discreZInale conferito dall'art. 132 cod. pen., e ritenersi implicitamente valutati gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273533). 4.8. AR ER Il motivo di ricorso (relativo al capo C2) è inammissibile perché entra nel merito delle convergenti valutaZIni discreZInali dei Giudice di primo grado e della Corte di appello senza evidenziarne manifeste illogicità. Infatti, non irragionevolmente la Corte ha disatteso gli argomenti difensivi, evidenziando che la cessione della droga risulta avvenuta con immediatezza (AR prelevò la droga dalla vettura di Nanzene e la collocò in quella di ES) e che il tempo trascorso dopo riguardò il trasferimento presso l'abitaZIne di ES per prelevare il denaro;
inoltre ha ragionevolmente considerato che il mancato rilievo di tracce di droga sulla busta che conteneva il denaro si spiega con il buon confeZInamento della sostanza e valutato poco credibile che la ingente somma di denaro provenisse dalla madre ER ES per essere data al figlio tramite il cugino. 4.9. GA LI Il ricorso, relativo alla responsabilità per i reati ascritti, è inammissibile perché i suoi contenuti sono del tutto vaghi e irrelati rispetto alla fattispecie storica concreta e neanche indicano manifeste illogica nella motivaZIne della sentenza impugnata convergente con quella del Giudice di primo grado e adottata sula base di pertinenti massime di comune esperienze senza incorrere in fallacie. 4.10. GA EL alias GA AN Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili: il primo, relativo alla responsabilità per i reati ascritti, perché i suoi contenuti risultano del tutto vaghi e irrelati rispetto alla fattispecie storica concreta e neanche indicano manifeste illogica nella motivaZIne della sentenza impugnata convergente con quella del 53 Giudice di primo grado e adottata sula base di pertinenti massime di comune esperienze senza incorrere in fallacie;
il secondo perché non adduce elementi a sostegno delle deduZIni, mentre la sentenza impugnata adeguatamente giustifica la determinaZIne della pena in misura superiore al minimo edittale considerando la quantità di droga ceduta e il diniego delle circostanze attenuanti generiche con la risalente intraneità dell'imputato al narcotraffico organizzato. 4.11. BO GI Tutti e tre i motivi di ricorso sono inammissibili: - il primo motivo perché entra nel merito, senza evidenziarne manifeste illogicità, delle valutaZIni discreZInali con cui la Corte di appello, con esito convergente con il giudiZI di primo grado e sulla base di pertinenti massime di esperienza ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per il capo B14 (p. 371-365) dando specificamente conto della irrilevanza della prova della presenza di BO a Brandizzo al momento della consegna (p. 374); - il secondo motivo perché non si confronta con la puntuale osservaZIne contenuta nella sentenza impugnata secondo il quale l'entità ponderale della sostanza ceduta (60 chilogrammi) emerge dal compendio dei dati acquisiti, sicché non è prospettabile una riqualificaZIne del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; - il terzo motivo perché non si confronta con le argomentaZIni della Corte di appello, che ha confermato la sentenza di primo grado osservando che la determinaZIne della pena è stata adeguatamente giustificata in consideraZIne della gravità dei fatti (acquisto a fine di successiva cessione di 60 chilogrammi di hashish) e che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione è dipeso dalla inverosimiglianza delle prospettaZIni espresse dall'imputato. 4.12. AT OM IM 4.12.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associaZIne per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, relativamente alla partecipaZIne (oggetto del secondo motivo del primo atto di ricorso e del secondo motivo del secondo atto di ricorso) del ricorrente alla associaZIne descritta nel capo Al, la Corte di appello ha individuato eterogenei riscontri individualizzanti nelle dichiaraZIni del collaborante OM ES che indica il ricorrente come appartenente a una famiglia che era stata autorizzata dagli ES a spacciare nel territorio droga dall'associaZIne 'ndranghetista. Anzitutto, ha rilevato che AT ha svolto plurime lucrose attività di spaccio (indicate in diversi capi di imputaZIne di questo procedimento) da 54 ricondurre all'ambito degli accordi fra gli ES e i AT. Inoltre, ha considerato la conversaZIne del 10/07/2008 fra GI FR, capo -società della locale di Natile di Careri a Torino, ON ES e lo stesso OM AT in cui si informò ES della vicenda relativa al Kiss one club con riferimento ai debiti che lo SC (da poco deceduto) aveva contratto con lui e AT riportò la volontà dello ZI GI AR e le sue rivendicaZIni sulle quote del locale dopo la morte di .SC così mostrando la sua intraneità all'associaZIne per delinquere di cui al capo Al. Rispondendo alle deduZIni dell'appellante la Corte di appello ha osservato che, anche soltanto come mero portavoce dello ZI, il ricorrente ha attivamente partecipato alla gestione dell'associaZIne, né avrebbe potuto partecipare a una conversaZIne dal carattere segreto (furono menZInati i nomi di alcuni associati) senza avere il permesso di affrontare argomenti quali l'imposiZIne di un serviZI di guardiania, la programmaZIne di future attività estorsive e la spartiZIne degli utili ricavati dalla gestione. Ha anche rilevato la partecipaZIne alle esequie di SC e l'accompagnamento di ES ES all'appuntamento con Marsalone per il recupero di un credito. Su queste basi la Corte di appello ha correttamente ravvisato sufficienti elementi di valutaZIne per concludere che il ricorrente ha partecipato alla associaZIne descritta nel capo Al, anche se non emergono specifiche circostanze relative alla sua affiliaZIne rituale. Pertanto, i motivi di ricorso concernenti la partecipaZIne del ricorrente alla associaZIne descritta nel capo Al risultano manifestamente infondati. 4.12.2. Il primo motivo del primo atto di ricorso, in cui si contesta l'attribuZIne al ricorrente della qualifica di "organizzatore" e il quarto motivo del secondo atto di ricorso in cui si deducono violaZIne dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e viZI della motivaZIne nell'affermare la partecipaZIne dell'imputato con il ruolo di promotore relativamente all'associaZIne per delinquere di cui al capo Cl sono manifestamente infondati. Infatti, la Corte di appello (p. 400-402) ha congruamente evidenziato: che OM AT riceveva il denaro da consegnare a ES;
il comportamento di RÌ quale subordinato alle indicaZIni del ricorrente e le lamentele dello stesso ricorrente quando afferma di sentirsi affaticato perché, per la temporanea indisponibilità di ON ES, è rimasto solo nel gestire il gruppo. Questi elementi convergono nell'indicare — nella linea della giurisprudenza di questa Corte — il ruolo di un soggetto che assicura continuativamente la piena funZInalità della associaZIne criminale coordinandone le attività (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, 55 dep. 2018, Anioke, Rv. 273737), senza necessariamente assumere un ruolo apicale (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736). 4.12.3. Il terzo motivo del primo atto di ricorso e il quinto motivo del secondo atto di ricorso, relativi alla responsabilità per i capi ai capi C3, C4, C6, C7, C8, C9, C24, C27 sono inammissibili perché entrano nel merito delle convergenti valutaZIni discreZInali del Giudice di primo grado e della Corte di appello sviluppate sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità. In particolare: circa il capo C3, la Corte ha argomentato, così escludendo la lieve entità del fatto, che la sostanza era cocaina, emergendo dalle conversaZIni che andava tagliata, e ha spiegato che non poteva essere inferiore a 200 grammi visto che RÌ si lamentò, così escludendo la lieve entità del fatto, di avere affrontato i rischi di un viaggio per soli 200 grammi di droga;
circa i capi C4 e C6, deve rilevarsi che la sentenza impugnata dà adeguatamente conto di come la quantità di droga oggetto di traffico escluda la qualificabilità del primo fatto ex art. 73, comma 5, d.PR. n. 309/1990 e della ragione per la quale il secondo si distingue storicamente dal primo per il contesto, il tempo della sua realizzaZIne, l'oggetto materiale e l'elemento psicologico (p. 422-424); circa il capo C7, la Corte ha analiticamente vagliato i movimenti dei protagonisti della vicenda giustificando le ragioni per le quali ha escluso che si fossero scambiati documentaZIne sanitaria e non invece droga (pp.424-426); circa il capo C8, la Corte ha escluso la lieve entità del fatto considerando che dalla intercettaZIni in corso risultava che la droga oggetto di cessione pesava 10 kg e rilevando che, sebbene questa quantità non risulti provata, il fatto che AT si sia recato a casa di ES indossando un giubbotto con lo zip chiuso e ne sia poi uscito con lo zip aperto e con un visibile rigonfiamento nella parte anteriore della sua figura fa concludere che la quantità di droga trasportata era comunque rilevante;
circa il capo C9, il motivo di ricorso non si confronta con la analitica ricostruZIne dei movimenti dei protagonisti della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p.428-430); circa il capo C24, la sentenza impugnata conferma (p. 437-440) quella di primo grado in cui (p. 687-691) sono analiticamente descritte le conversaZIni intercettate e le osservaZIni degli inquirenti che hanno ricostruito tutti i movimenti del ricorrente e in particolare la sua attività di prelievo e nascondimento della sostanza stupefacente;
circa il capo C27, la sentenza impugnata conferma (p. 442-442) quella di primo grado che spiega (p. 693-697) come sarebbe implausibile assumere che uno spostamento in automobile per una lunga distanza possa essere avvenuto per un cessione per un corrispettivo di 50 euro e non invece per una cessione di 50 grammi di stupefacente, 56 4.12.4. Nella sua stessa prospettaZIne il quarto motivo, concernente la responsabilità civile del ricorrente per il risarcimento del danno all'immagine agli enti territoriali costituitisi parte civile nei suoi confronti, in relaZIne al capo Al, è connesso al riconoscimento (confermato in questa sede) o al disconoscimento della sua responsabilità per il reato. Vale comunque ribadire che un ente territoriale può essere considerato danneggiato dal delitto di associaZIne per delinquere di tipo mafioso, in quanto tale reato certamente cagiona un pregiudiZI, di carattere patrimoniale e non, almeno all'immagine della città ed allo sviluppo del turismo e delle attività produttive di essa, con conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dell'ente che della collettività danneggiata ha la rappresentanza. (Sez. 1, n. 8381 del 22/06/1992, Buono, Rv. 191448). 4.13.3. AT ES Il ricorso è manifestamente infondato. 4.13.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associaZIne per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, relativamente alla partecipaZIne (oggetto del secondo motivo di ricorso) del ricorrente all'associaZIne descritta nel capo Al, la Corte di appello, ha evidenziato come già nel procedimento NO il collaborante con l'autorità giudiziaria OC RA (interrogatorio del 20/03/2009) lo aveva indicato quale membro della locale di PI specificando che era attivo nel traffico degli stupefacenti e che a AT ES il collaborante OM ES nel 2016 ha nuovamente fatto riferimento riconoscendolo in fotografia. Inoltre, ha efficacemente individuato i seguenti riscontri individualizzanti alle dichiaraZIni accusatorie: le brevi telefonate, spesso dal contenuto criptico, già emerse nel corso del procedimento NO, fra ES AT e EN CÒ, che effettuava viaggi fra PI e TÌ, i correlati servizi, di osservaZIne e le annotaZIni della Polizia giudiziaria al riguardo;
gli esiti del procedimento n. 3266/2016 da cui emerge che ES AT si spostava fra PI e TÌ e manteneva stretti legami con ON ES nell'ambito del traffico di stupefacenti, tanto che dopo l'arresto di ON ES sopraggiunse rapidamente dalla Calabria in Piemonte per sostituirlo, vista la difficoltà che si era creata per il gruppo, come desumibile dal contenuto di una conversaZIne fra il coimputato ON TT e la fidanzata di questi alla quale seguì l'individuaZIne di ES AT e di TT intenti a spacciare, così confermandosi il legame con ON ES;
la responsabilità di ES AT per i reati ex artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 descritti nei capi A25 e B31 quale espressione della sua intraneità alla 'ndrangheta operante in Piemonte. 57 4.13.2. Circa il quarto motivo di ricorso, relativo alla partecipaZIne dell'imputato alla associaZIne per delinquere (capo Cl ) la sentenza impugnata evidenzia diversi dati dimostrativi di un significativo ruolo del ricorrente all'interno della associaZIne: la conversaZIne del 5/10/2016 in cui ES AT e ON ES programmano l'acquisto di 10 kg di sostanza stupefacente da smerciare utilizzando la prima persona plurale e AT riferisce che sta trattando con un soggetto l'acquisto di 20 chilogrammi di droga di ottima qualità al prezzo di 30.000 euro) e poi interloquisce con l'altro circa precedenti attività illecite usando sempre la prima persona plurale;
la conversaZIne del 4/01/2017 in cui i due discutono dell'acquisto di un'ulteriore fornitura di 20 kg proveniente da Napoli;
il fatto che ES AT sostituì nell'attività di spaccio ON ES recatosi in Calabria. 4.13.3. Per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso, si osserva che la sentenza impugnata ha esaurientemente chiarito come il ricorrente accompagnò ES ON (classe 1973) così condividendo con lui l'accordo e cooperando nel trasporto dei 2 kg di stupefacente oggetto del capo seguendo come staffetta l'autovettura guidata da OM IM AT (p. 389). Invece, il sesto motivo del ricorso, relativo al capo C10, non si confronta con la motivaZIne della sentenza impugnata che non si limita a rilevare che AT uscì assieme a ES dalla abitaZIne dello stesso portando seco un involucro di colore bianco, poi riposto nella tasca del proprio giubbotto, ma inquadra l'episodio in relaZIne al successivo colloquio con altri soggetti che li aspettavano affermando di avere contato i soldi che ammontavano a euro 10000. 4.14. AT QU Il ricorso è manifestamente infondato. 4.14.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associaZIne per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, relativamente alla partecipaZIne (oggetto del secondo motivo di ricorso) del ricorrente all'associaZIne descritta nel capo Al, deve rilevarsi che la Corte di appello, ha efficacemente evidenziato i seguenti adeguati riscontri individualizzanti alle dichiaraZIni accusatorie dei collaboranti con l'autorità giudiziaria OC RA e OM ES: ON CO chiese a QU AT (che come lui era stato oggetto di un pestaggio) di passare ogni tanto davanti a casa sua per proteggerlo con questa manifestaZIne di vicinanza e, tramite lui, del gruppo operante a PI;
la convocaZIne di ON RA in presenza anche del ricorrente per fornire chiarimenti al gruppo 'ndranghetista in relaZIne alla sparatoria in cui era circa un mese prima stato ferito UN ZA;
la 58 responsabilità di ES AT per plurimi reati ex artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 nell'ambito del procedimento n. 3266/2016. 4.14.2. Circa la partecipaZIne (oggetto del quarto motivo di ricorso) del ricorrente alla associaZIne descritta nel capo C1, la sentenza impugnata correttamente nel caso in esame assume che questa può desumersi anche dalla reiterata commissione di illeciti e richiama al riguardo la conversaZIne del 20/09/2016, in cui OM AT e QU AT parlano della vendita di stupefacenti e dei relativi incassi evocando un interesse comune a loro e a ON ES («è tutto unico...ma chi se la prende a noi no»); altra in cui QU AT ricorda che per continuare a vendere droga a un cliente moroso occorre l'autorizzaZIne di ON ES;
altra ancora in cui i due fratelli commentano la interscambiabilità dei loro ruoli nello smercio della droga (p. 402- 403). Infatti, i rapporti che emergono dalle conversaZIni, collocati nel contesto della riconosciuta sussistenza della associaZIne ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, si presentano come forme di interaZIne nell'ambito di un gruppo organizzato e in collaboraZIne con il soggetto apicale del gruppo (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). 4.15. LL PA Il ricorso di LL è manifestamente infondato perché, nel contestare la responsabilità per il reato ex art. 648 cod. pen. non si confronta con l'argomentaZIne sviluppata nella sentenza impugnata, in base alla quale non rileva che fosse LL oppure il complice a guidare l'autovettura che trasportò e consegnò in Spagna le somme di denaro necessarie all'acquisto di sostanza stupefacente, perché l'analitico vaglio dei plurimi dati che consentono la ricostruZIne delle operaZIni rende evidente la consapevole partecipaZIne dei due e irrilevante la identificaZIne del conduttore del veicolo (p. 337-339). 4.16. TT ON AN I due motivi di ricorso (corredati da successiva memoria integrativa), in cui si contesta la partecipaZIne del ricorrente alla associaZIne per delinquere descritta nel capo Cl sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha correttamente considerato che anche in un periodo di tempo limitato (sei mesi) può realizzarsi la partecipaZIne a una associaZIne per delinquere se le connotaZIni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzaZIne per commettere il fatto, ne rivelino un ruolo specifico in funZIne delle dinamiche operative dell'associaZIne. (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Buondonno, Rv. 265890; Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, 59 dep. 2020, Ermini, Rv. 278471) e ha al riguardo efficacemente valorizzato l'attiva presenza di TT con ES AT nei luoghi dello spaccio per garantire la continuità dell'attività dopo l'arresto di ON ES (al quale TT ordinariamente fungeva da autista obbedendo ai suoi comandi, come desumibile dai contenuti delle conversaZIni richiamate), evidenziando anche il contenuto di una conversaZIne fra TT e AT da cui si trae che essi operavano secondo meccanismi collaudati (dirigendosi verso una delle basi operative del gruppo) e le conversaZIni di TT con la fidanzata da cui emerge che il ricorrente per le sue prestaZIni riceveva dei seppur modesti guadagni (p. 404-409). 4.17. BE ER 4.17.1. Il primo motivo di ricorso, concernente il reato descritto nel capo Cl è fondato nei termini che seguono. Correttamente la Corte d'appello ha escluso che l'avere il giudice di primo grado qualificato la condotta di RG come partecipaZIne all'associaZIne mafiosa, invece che come concorso esterno all'associaZIne secondo quanto indicato nel capo di imputaZIne, vìoli l'art. 521 cod. proc pen. perché la partecipaZIne a una associaZIne per delinquere e il concorso esterno nella stessa non rappresentano due figure delittuose diverse ma solo due distinte modalità di partecipaZIne criminosa e il fatto materiale per il quale BE è stato ritenuto responsabile corrisponde a quello descritto nel capo di imputaZIne (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Baliti, Rv. 258138; Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947; Sez. 6, n. 10457 del 11/07/2000, Aleci, Rv. 220534). Tuttavia, la partecipaZIne di RG alla associaZIne descritta nel capo Cl non risulta provata. Infatti, la sentenza impugnata la desume da: la conversaZIne del 26/07/2016 tra BE e TT (che gli comunicava che ES lo aveva convocato) in cui i due commentano che la Polizia aveva sottoposto a controllo QU SE che aveva consegnato ad ON ES della sostanza stupefacente criticando i comportamenti avventati di ES;
la conversaZIne del 2/07/2016 in cui ES chiede a RG di procurargli dello stupefacente in tagli più piccoli e l'altro gli risponde che aveva bisogno di un po' di tempo per trovarlo;
la conversaZIne del 18/09/2016 per la quale emerge una successiva convocaZIne di BE da parte di ES che lo rimproverava di essere scomparso, raccomandandogli, di rispondere a TT e in quell'occasione BE consegnava la ES dei soldi invitandoli a contarli. Ma essi mostrano soltanto l'esistenza di rapporti economici che, quand'anche connessi a attività di spaccio di sostanze stupefacenti, non provano l'assunto che il ricorrente fornisse stabilmente droga alla associaZIne. 60 2.17.2. Fondati sono anche i motivi di ricorso concernenti i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Circa il capo C20, deve ritenersi che i dati acquisti non provano la effettiva cessione di sostanze stupefacenti da parte di RG: la motivaZIne della sentenza impugnata afferma apoditticamente che, essendo la donna acquirente costantemente alla ricerca di droga, sarebbero comprovate delle daZIni illecite quantomeno con cadenza settimanale (p. 436); la sentenza di primo grado è più analitica perché riporta (p. 677) i contenuti delle conversaZIni che però attestano soltanto la frequenza degli incontri, senza che sia stata sequestrata droga, mentre una delle conversaZIni è interpretabile nel senso che RG e la ER stavano consumando assieme cocaina. Circa il capo C21, si osserva che il ricorrente incontrò il suo amico TE SA, legato a personaggi inseriti nell'ambiente del traffico di stupefacenti, soltanto un mese prima del sequestro (avvenuto il 26/08/2016) della sostanza stupefacente (550 grammi di hashish e 73 di cocaina) a quest'ultimo trovata. In realtà in quel periodo risultano anche conversaZIni fra i due e nell'ultima NN dice all'altro che gli avrebbe inviato qualcuno (p. 680 della sentenza di primo grado), ma nella sentenza impugnata la responsabilità del ricorrente è tratta dal fatto che il EL del cessionario, il 27/09/2016 telefonò a RG suggerendogli di buttare la scheda telefonica e che poi i due convennero di vedersi per parlare dell'accaduto (p. 436). Si tratta di dati variamente interpretabili e, quindi, inidonei a provare l'ipotesi accusatoria. Circa il capo C22, deve rilevarsi che la sentenza impugnata precisa che l'analisi di sms, e di tabulati telefonici ha consentito di accertare diversi incontri di brevissima durata fra BE e NE CA e che quest'ultimo il 2/11/2016, perquisito in occasione dell'ultimo contatto con il ricorrente fu trovato in possesso di gr. 3 di cocaina (p.437). Tuttavia, risulta dalla sentenza di primo grado (p 684) che l'incontro era programmato per le 19,30 mentre CA fu bloccato alle 18,50 e non si precisa che sia stato osservato assieme il ricorrente. Si tratta di dati dal contenuto generico e, non dimostrativo di cessioni di droga dal ricorrente all'altro e, in particolare proprio relativamente all'ultimo episodio, quello conclusosi con il rinvenimento della droga, lo svolgimento dei fatti contrastano con l'ipotesi accusatoria. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudiZI sulla responsabilità del ricorrente per i reati a lui iscritti nei capi Cl, C20, C21 e C22. 61 4.18. RÌ ES Posto quanto espresso sub 3, anche il secondo motivo del ricorso di RÌ, relativo alla prova della sua partecipaZIne alla associaZIne descritta nel capo Cl è manifestamente infondato. Con esito convergente con quello del Giudice di primo grado, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la Corte d'appello ha valorizzato: la conversaZIne del 16/06/2016 relativa a un incontro con suo cugino ON AR che gli cede cocaina;
la conversaZIne di due giorni dopo e anche un dialogo tra RI e OM IM AT circa il fatto (del quale era stato informato anche QU AT) che il ricorrente aveva dovuto recarsi, in due posti diversi in Lombardia, per prelevare soltanto 300 grammi di sostanza stupefacente, così comunque esponendosi al rischio di essere scoperto e commentando con AT di averlo fatto perché così gli era stato indicato, ma al contempo osservando che si trattava di attività da evitare e richiamando plurimi episodi di cessione al dettaglio effettuati sempre seguendo le direttive di OM IM AT. Da questi dati ha correttamente ricavato la intraneità di RI all'associaZIne, seppure con un ruolo subordinato, di acquirente all'ingrosso e rivenditore al dettaglio di droga per l'associaZIne. 4.19. IO AZ IN I motivi di ricorso, entrambi concernenti la responsabilità dell'imputato per il capo B3, possono essere tratti unitariamente e risultano inammissibili per i loro contenuti del tutto vaghi e disancorati dalla fattispecie concreta, anche nel riportarsi, senza richiamarli, ai motivi di appello, mentre la motivaZIne della sentenza impugnata, convergente con quella di primo grado, sviluppa i dati acquisiti sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche indicate nel ricorso (p. 345-354). 4.20. NE NI GI L'unico motivo di ricorso è inammissibile per i suoi contenuti del tutto vaghi e disancorati dalla fattispecie concreta anche nel riportarsi senza richiamarli ai motivi di appello, mentre la motivaZIne della sentenza impugnata, convergente con quella della sentenza di primo grado, sviluppa i dati acquisti circa i reati descritti nei capi 87, B18 e B19 sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto non indicate nel ricorso (p. 356- 358, 377-380. 380-381). 62 4.21. ET ZO 4.21.1. i primi tre motivi di ricorso, concernenti la responsabilità di ET per trasporto di droga oggetto del capo B3, possono essere valutati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha evidenziato che in tre interrogatori il collaborante con l'autorità giudiziaria ES LI con dichiaraZIni anche autoaccusatorie ha ricostruito l'attività (capo B3) svolta lungo l'asse Catania-Torino nell'estate del 2015 e, in particolare, il luogo di incontro con OM ET in occasione delle trasferte, inquadrando ET quale socio in affari nel traffico di stupefacenti e quale corriere assieme a GI IO per conto di più persone fra cui lo stesso LI;
ha raccontato le modalità di trasferimento dello stupefacente indicandone anche i quantitativi, oscillanti fra i 60 e i 100 chilogrammi di hashish ogni settimana, e il prezzo di acquisto (circa euro 1.400 al chilogrammo) e di rivendita (circa 1800/2.000 euro al chilogrammo). La Corte ha osservato che non emergono ragioni di astio nei confronti di ET e che nella narraZIne di LI i riferimenti a ET sono costanti e richiamano specifiche circostanze relative all'imputato. Inoltre ha efficacemente considerato che le dichiaraZIni del collaborante sono state avvalorate dalla confessione di GI CH e da ulteriori riscontri costituiti dal fatto che il 7/12/2015 presso una staZIne di autolinee a Catania fu trovato un trolley contenente 2,667 chilogrammi di eroina nella disponibilità di TE IL indicato come un corriere delle operaZIni di trasporto nei mesi successivi all'estate del 2015, e che è significativo del legame fra ET e LI il fatto che 16/01/2016 siano stati arrestati a Catania per fatti inerenti agli stupefacenti. 4.21.2. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con adeguata motivaZIne la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado valutando, nel quantificare la pena e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche, la quantità della sostanza stupefacente (hashish dal valore di 300/400.000 euro) acquistata per poi cederla, e, relativamente all'applicaZIne della recidiva, l'accresciuta pericolosità dell'imputato non dedotta soltanto dai plurimi precedenti, anche specifici, ma anche dal fatto che ET è stato condannato per altre condotte, successive a quelle oggetto del presente processo, a conferma della sua stabile dediZIne al narcotraffico. 4.22. AR UC I motivi espressi nei due atti di ricorso presentati per UC AR, riguardanti la sua partecipaZIne alla associaZIne per delinquere ex art 416-bis cod. pen. descritta nel capo Al, possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. 63 La Corte d'appello ha rilevato che già nell'ambito del procedimento NO era emersa la figura di UC AR ma che soltanto con le dichiaraZIni accusatorie del collaborante OM ES, risulta provata la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne descritta nel capo Al. Il collaborante ES ha affermato che i rapporti dei fratelli AR con la famiglia ES erano risalenti nel tempo perché i primi contribuivano alle esigenze dell'associaZIne per delinquere consegnando mensilmente una somma per il mantenimento dei detenuti ai cugini omonimi OM ES (classe 1988 e 1986) presso il bar La Apuesta gestito dalla famiglia AR e che vi era un rapporto commerciale di UC AR con OM ES classe 86 nel settore della installaZIne di macchinette da gioco con società formalmente intestate a terzi. Inoltre, il collaborante ha ricordato che GI FF e PA CÒ, che aveva problemi con AU AR relativamente alla vendita della cocaina, aveva tentato un'estorsione sparando contro le serrande del suo eserciZI commerciale sicché era poi intervenuto il padre del collaborante spiegando che i AR già pagavano agli ES quanto richiesto per la proteZIne. Ha aggiunto che fin dagli anni '90 del secolo scorso i AR erano coinvolti nel settore dell'installaZIne di video-poker e nello smercio di eroina pagando percentuali sui guadagni sia a lui che al suo omonimo cugino, il quale, dopo il suo arresto aveva gestito da solo il settore delle macchinette da gioco accordandosi con i AR e con altri esponenti delle locali attive nel territorio. La Corte di appello ha valutato i seguenti riscontri individualizzanti alle dichiaraZIni del collaborante: dal procedimento NO risulta che rilevanti lavori edili eseguiti per conto della società Coral s.p.a con sede a PI erano di fatto gestiti da soggetti appartenenti alla 'ndrangheta e che, come emerge dalle conversaZIni del settembre 2008 fra GI OF e ON ES (classe '73) emerge che, nonostante il disfavore di OF, AU e UC AR tentarono di inserirsi nella spartiZIne dei cantieri;
dal procedimento NO risulta che l'attività nel mercato del video-poker era da tempo di interesse della 'ndrangheta e da una conversaZIne del 19/01/2008 fra UN NA e GI FF, soggetti apicali della ndrangheta nel territorio piemontese, si trae che il settore era stato attribuito agli ES e che i AR percepivano delle entrate degli affari nel settore dei videopoker. Rispondendo alle deduZIni difensive, la sentenza impugnata evidenzia che dal colloquio fra OM ES (classe 86) e ZO MA emerge che gran parte delle 200 macchine da videopoker utilizzate dai AR appartenevano al primo. Inoltre, la sentenza giudica infondato l'assunto secondo cui un partecipe al sodaliZI non potrebbe rivelare a estranei che qualcuno è affiliato e osserva che, comunque, nel riferire che lo stesso UC AR gli disse di essere stato affiliato 64 alla locale di PI da i RIna, non descrive cerimonie di affiliaZIne (alle quali non poteva partecipare se non ancora associato), ma della pregressa partecipaZIne di altri soggetti alla associaZIne, dato che ben poteva conoscere a causa del suo pieno inserimento nell'ambiente. Alla deduZIne difensiva secondo cui le accuse nei confronti di AR deriverebbero da astio nei confronti del cugino omonimo (classe 1986), che gli avrebbe sottratto lucri nel settore dei videopoker, la Corte risponde che gli eventuali intenti calunniosi avrebbero dovuto colpire semmai il cugino ma non anche AR che, come ha ricordato lo stesso collaborante, lo aiutò economicamente durante la detenZIne. La sentenza osserva anche che: l'essere stato UC AR detenuto quasi ininterrottamente negli anni '90, come pure diversi appartenenti dalla famiglia ES, non contrasta con il permanere di rapporti con l'associaZIne criminale, anzi può rinsaldare le relaZIni con gli altri associati detenuti (come mostra la progressione in carriera in carcere proprio del collaborante OM ES); che il collaborante CO CI non menZIni UC AR come affiliato è spiegabile con il suo appartenere a una differente locale;
che UC AR sia stato assolto dai reati-fine non è incompatibile con la sua responsabilità per il reato di cui al capo Al perché la commissione di reati-fine è indiZI ma non condiZIne necessaria dell'appartenenza all'associaZIne criminale;
la mancanza di competenze tecniche nel settore edile non è incompatibile con il tentativo dei AR di inserirsi nella spartiZIne degli appalti dei cantieri Coral e lo stesso GI FF nell'esprimersi con toni sprezzanti per il loro tentativo di partecipare all'affare implicitamente conferma l'accaduto e la conoscenza che i AR avevano delle attività criminali del gruppo;
dal procedimento NO è emerso che la fornitura di installaZIne di apparecchi videopoker era controllata dalla `ndrangheta nel territorio interessato dal processo e che socie (accomandataria e accomandante) della BAT noleggio s.a.s. (che gestiva numerose apparecchi installati nel Comune di Settimo torinese) erano le mogli rispettivamente di AU AR e di UC AR;
il collaborante ES ha riferito che il suo omonimo cugino aveva trasferito le sue macchinette alla società dei AR per evitarne il sequestro, operaZIne che non potevano avvenire se non con la collaboraZIne del ricorrente, che così ha mostrato la sua intraneità all'associaZIne, dalla quale ha tratto vantaggi economici. Su queste basi può concludersi che, applicando pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità la Corte d'appello, con valutaZIni convergenti con quelle del Giudice di primo grado, ha adeguatamente illustrato lo specifico ruolo svolto dal ricorrente all'interno della associaZIne oggetto del capo Al. 65 4.23. LA UN 4.23.1. Il primo motivo del primo atto di ricorso con il quale si contesta la qualità di organizzatore della associaZIne per delinquere decritta nel capo B1 è manifestamente infondato. La Corte di appello (p. 320-327) ha rilevato come dalle conversaZIni intercettate emerge che era LA a dettare a AS, affinché li annotasse su un'agenda, gli importi relativi ai prezzi praticati per la vendita di sostanza stupefacente e che LA mostrava di conoscere tutte le transaZIni di stupefacente, tanto che a conclusione di una delle conversaZIni ha affermato che a lui non poteva scappare niente perché aveva scritto tutto, così dimostrando di tenere il ruolo di contabile;
risulta anche che egli tratteneva a casa somme incassate per conto del sodaliZI, così mostrando una autonomia nella gestione contabile degli affari del gruppo, come confermato dal fatto che a lui AS si rivolgeva per avere delucidaZIni;
inoltre dalle intercettaZIni e dalle videoriprese delle telecamere di sorveglianza LA risulta partecipare anche a diversi incontri serali con QU AS e ZO AS, soggetti apicali della associaZIne. Questi elementi convergono nell'indicare — nella linea della giurisprudenza di questa Corte — il ruolo di un soggetto che assicura continuativamente piena funZInalità della associaZIne criminale coordinandone le attività e, specificamente, gestendone la contabilità ((Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke, Rv. 273737). 4.23.2. Manifestamente infondati risultano anche il secondo, il terzo, il quinto e il settimo motivo del primo atto di ricorso, relativi alla responsabilità per alcuni reati ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990 perché circa i capi B11, B12 e B18 non evidenziano manifeste illogicità nella peraltro puntuale analisi dei contenuti delle conversaZIni intercettate sviluppata dalla Corte di appello (p. 363-366; p. 366- 371, p. 379-380) e circa il capo B28, trascurano che la Corte di appello ha puntualmente risposto alla questione relativa alla possibilità che il ricorrente possa essere stato scambiato per il coimputato GA LI, che è appellato "UN" (p. 386- 388, in part. 386). 4.23.3. Il primo e il secondo motivo del secondo atto di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha trattato unitariamente i reati connessi alla latitanza di QU CH AS spiegando la non decisività dei dati offerti dal sistema di geolocalizzaZIne utilizzato dalla società noleggiatrice dell'autovettura smart targata FD112GL (p. 286-300 della sentenza di primo grado, p. 294-306). Per quel che specificamente riguarda il capo A10, per il quale è imputato LA, la Corte di appello non irragionevolmente ha interpretato le manifestaZIni di disappunto 66 di LA emergenti dalle intercettaZIni non come contrarietà a favorire la latitanza ma come espressione di prudenza circa le modalità dell'attività di compagnia al latitante per il timore di essere scoperto, rimanendo ferma la sua attività di consegna di denaro a AS e di accompagnamento per effettuare pagamenti, non correlabile a un concorso nel traffico di stupefacenti ma propriamente al favoreggiamento della latitanza avvenuto sostenendo il latitante anche nell'acquisto di beni superflui e nei stioi svaghi sulla riviera romagnola (p. 300-303). 4.23.3. Il terzo motivo del secondo atto di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivaZIne della sentenza che relativamente al capo C7 ha analiticamente vagliato i movimenti dei protagonisti della vicenda giustificando le ragioni per le quali ha escluso che si fossero scambiati documentaZIne sanitaria e non invece droga (p.424-426); 4.23.4. Relativamente ai motivi concernenti la determinaZIne della pena deve osservarsi quel che segue. Circa il quarto motivo del primo atto di ricorso, in cui deduce assenza della motivaZIne circa l'aumento di pena relativo al capo B14, si rileva che già la sentenza di primo grado (p. 279) ha precisato che l'aumento complessivo per la continuaZIne è stato determinato nel minimo consentito dall'art. 81, comma 4, cod. pen. e, in questo quadro, va ribadito che il giudice nel calcolare l'incremento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati-satellite, non è tenuto a rendere una motivaZIne specifica e dettagliata se individua aumenti di modesta entità (nella fattispecie, 6 mesi per una cessione di 60 kg di hashish), perché questo esclude in radice ogni abuso del potere discreZInale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005) Tuttavia, per altro verso è fondato il sesto motivo del primo atto di ricorso, dove si deduce che nella sentenza di primo grado è stato applicato un aumento di un anno e sei mesi per la continuaZIne relativa al capo B21 sull'erroneo presupposto che la cessione riguardasse 3 kg di cocaina, mentre dall'imputaZIne risulta la minore quantità di «kg 2 circa», sicché l'aumento andrebbe ridimensionato. Deve rilevarsi che effettivamente nella sentenza di primo grado è stato disposto (p. 779) un «aumento per la continuaZIne per il capo B21 (nella misura di anni 1 mesi sei, trattandosi di cessione di 3 kg di cocaina)» e che la sentenza impugnata non ha risposto al motivo di appello sul punto. Fondato risulta anche l'ottavo motivo del primo atto di ricorso — con cui si deduce violaZIne di legge nella parte in cui la sentenza non ha ridotto la pena per effetto delle sue rideterminaZIni adducendo genericamente la necessità di un "limite minimo di un terzo, quale aumento per effetto della continuaZIne", ma trascurando il chiesto contenimento della pena nei minimi edittali per il capo B14, 67 l'assoluZIne per il capo C8, l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità e la riquantificaZIne della cocaina oggetto dei capi B12 e B21 (sentenza di primo grado (p. 778-779) — perché la Corte di appello effettivamente non ha risposto al riguardo. Da quanto precede deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinaZIne della pena nei confronti di UN LA con rinvio affinché la Corte di appello valuti una complessiva rideterminaZIne della pena tenendo conto di quanto evidenziato. 4.23.5. Infondati risultano i motivi (il quarto del secondo atto di ricorso, il primo e il secondo dei motivi aggiunti) relativi all'applicaZIne della recidiva e incentrati sul rilievo che il ricorrente è stato ammesso al beneficio dell'affidamento in prova del serviZI sociale il cui esito positivo ha comportato la estinZIne di ogni effetto penale per i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino definitiva il 6/06/2008 (così elidendosi la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale) e le connesse limitaZIni al potere discreZInale del giudice nella determinaZIne della pena applicabile. Infatti, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'esito positivo dell'affidamento in prova ha riguardato soltanto una fraZIne della pena risultante dalla unificaZIne dei fatti di cui ai plurimi precedenti penali, sicché permane il divieto di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e il limite minimo di un terzo (computato in primo grado) quale aumento per effetto della continuaZIne e l'irrilevanza della assoluZIne dal capo C8. 4.24. PI ON Il ricorso di ON PI risulta manifestamente infondato. 4.24.1. La Corte di appello ha efficacemente risposto alle deduZIni difensive rilevando che la partecipaZIne di ON PI alla associaZIne descritta nel capo B1 deriva dalla sua costante disponibilità a svolgere il ruolo di corriere della droga e persino di armi anche presso la pertinenza della sua abitaZIne e che il fatto che non partecipasse alla suddivisione degli utili è spiegato dalle sue mansioni meramente esecutive, mentre la sua consapevolezza del ruolo svolto deriva dalla diretta perceZIne che egli aveva del funZInamento dell'associaZIne, come si desume dalla sua assidua presenza presso il quartiere generale, dagli incontri con sodali, acquirenti, fornitori e intermediari, dalla rendicontaZIne delle perdite degli utili, dalla conoscenza del luogo di scarico oltre che di quello di custodia della droga, dal timore per l'avvenuto sequestro nel settembre 2016 di sostanza stupefacente, dalla prospettaZIne da parte di AS di portarlo davanti ad AS QU, allora latitante, capo dell'associaZIne (p. 335-337). 4, 68 2.24.2. Circa il riconoscimento della diminuente ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 non nella massima estensione, la Corte di appello ha chiarito che il contributo di PI alle indagini giunse quando già erano stati acquisiti i dati più rilevanti essendo stata eseguita la misura cautelare. Circa il disconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., la Corte di appello ha evidenziato che PI prima della segnalaZIne alle Forze dell'ordine curò di trattenere per sé, occultandola, parte della cocaina, il che giustifica anche la determinaZIne di una pena non aderente al minimo edittale, tanto più che la sentenza di primo grado ha comunque riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, mentre, per altro verso, risulta che PI ha commesso una rapina dopo i fatti per i quali si procede. 2.24.3. Circa la deduZIne relativa al mancata precisaZIne della riduZIne ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 per ogni singolo aumento per i reati in continuaZIne, avendo PI collaborato in relaZIne ai singoli reati contestati, si rileva che la sentenza impugnata ha vagliato l'estensione degli aumenti per la continuaZIne valutandoli «congrui e proporZInati» in consideraZIne della pluralità e la sistematicità delle condotte e dei precedenti, così dando conto del criterio seguito nelle sue valutaZIni discreZInale (p. 480-481). 4.25. IO ES Il ricorso di ES IO è fondato. 4.25.1. Nel ricorso non si contesta la partecipaZIne del ricorrente (già considerato ma non imputato nel procedimento NO) all'associaZIne per delinquere descritta nel capo Al ma la sua durata e, quindi, la determinaZIne del momento del recesso dal vincolo per quel che rileva al fine di dichiarare il reato estinto per prescriZIne. In particolare, si assume che la partecipaZIne di ES IO si arrestò al 1993 quando, ritornato in Italia, decise di non fare più parte della locale di San TO e ne informò i responsabili locali, mentre mancherebbero per il periodo successivo dati che indichino una sua partecipaZIne alla associaZIne perché, al riguardo, le dichiaraZIni di OM ES risultano imprecise e inconducenti. Nella sentenza impugnata si rileva che il collaborante ES ha affermato, riconoscendolo in un album fotografico, che ES IO era fra i membri della locale di San TO (secondo quanto riferitogli dal figlio DO IO, anch'egli affiliato, che gli aveva pure mostrato una pistola appartenente a AS), uomo di fiducia di NI AS, del quale gestiva il denaro e la droga, e che aveva visto a casa di ES IO. Inoltre, si valuta che a queste dichiaraZIni costituisce riscontro la conversaZIne del 27/06/2007 in cui UN AN (capo della locale di 69 Cuorgne), parlando con CO DA (appartenente alla stessa locale) e a IN GI (appartenente alla locale di Moncalieri) raccontava che a NI AS e a ES IO era stata attribuita la dote di "santa". Su queste basi la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente non soltanto non si è apertamente dissociato dalla associaZIne della quale riconosce di essere stato partecipe ma ha confermato la sua disponibilità verso il gruppo ospitando il latitante AS. Si osserva, tuttavia, che i dati considerati non consentono di collocare con la dovuta precisione nel tempo la partecipaZIne del ricorrente alla associaZIne oggetto del capo Al, nel senso che rimangono generici circa il suo protrarsi dopo l'arresto avvenuto nel 1993, mentre non risulta dimostrato un suo effettivo apporto alla latitanza di AS. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di IO ES per essere il reato a lui ascritto estinto per prescriZIne. 4.25.2. Per quanto riguarda la confisca del denaro oggetto di sequestro preventivo (euro 12.160 custoditi nell'abitaZIne del ricorrente, in banconote di vario taglio e in parte contenute in una busta con apposto il nome della nipote) disposta ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., la Corte di appello ha ritenuto la detenZIne del denaro riconducibile alle attività illecite realizzate da IO in favore dell'associaZIne e ha osservato che non può rilevare in senso contrario la mera apposiZIne di un foglietto adesivo con la scritta del nome della nipote perché questo contrassegno, volontariamente impresso, non prova l'origine lecita del denaro né un vincolo di destinaZIne della somma. Tuttavia, si osserva che la sentenza di primo grado (p. 797) ha dato atto che IO produsse documentaZIne a sostegno dell'assunto che la somma proveniva dalla sua lecita attività commerciale (gestione, con la propria famiglia, di un bar- trattoria) e non si sconfessa questo assunto (p. 797), mentre la sentenza di appello non ha risposto agli specifici motivi di appello in cui si adduce la provenienza lecita del denaro. Nel ricorso si rimarca che non sono indicati gli illeciti penali fonte del prezzo o prodotto o profitto costituito dal denaro sequestrato e si osserva, per altro verso, che il fatto che il ricorrente abbia inviato nel 2018 una (imprecisata) somma al figlio che vive in Brasile non implica che questa servisse a finanziarne attività illecite. Deve allor ribadirsi che la confisca ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. di beni strumentali alla realizzaZIne del delitto associativo e di quelli che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o il reimpiego, pur conseguendo automaticamente alla condanna, impone una motivaZIne rigorosa sul quantum da sottoporre ad ablaZIne, la quale, salvo il caso in cui si ravvisi la esistenza di una "impresa mafiosa", deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza 70 fra cespiti oggetto di vincolo reale ed attività illecita. (Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261588) Pertanto, si dichiara la perdita di efficacia del sequestro preventivo a carico di ES IO della somma di euro 12.160 mandando alla cancelleria per l'immediata comunicaZIne al Procuratore generale in sede per quanto di sua competenza ex art. 626 cod. proc. pen. 4.26. IO GI Il ricorso, concernente la misura della pena-base e dell'aumento per la continuaZIne, risulta manifestamente infondato. Relativamente alla determinaZIne della pena-base già il Tribunale aveva adeguatamente giustificato la sua quantificaZIne in misura non coincidente ma neanche distante rispetto al minimo edittale rimarcando la quantità della sostanza (730 grammi di cocaina in 80 ovuli elettrosaldati) e la purezza del principio attivo contenutovi e la Corte di appello, eliminato l'aumento per il reato per il quale il ricorrente è stato assolto, ha confermato la pena-base, ridotto l'aumento della pena pecuniaria per la continuaZIne con il capo C43 (da 2000 a 1000) confermando quello della pena detentiva determinato nella contenuta misura di 6 mesi di reclusione, con la successiva riduZIne ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. 4.27. OM GI Il ricorso di GI OM risulta manifestamente infondato. A differenza di quel che vi si deduce, la Corte di appello ha considerato che le circostanziate dichiaraZIni del collaborante ES — che (rispondendo alle deduZIni contenute dell'atto di appello) ha valutato non soltanto esenti da intenti calunniosi ma anche connotate dalla precisione derivante da una conoscenza diretta — indicano come luogo della sua affiliaZIne proprio l'orto del ricorrente, all'epoca mastro di giornata con il compito di verificare se l'affiliando possedesse le necessarie qualità, trovano adeguato riscontro in diversificati elementi di valutaZIne: la partecipaZIne di OM ai funerali di CI SC;
i suoi incontri con soggetti affiliati videoripresi e captati presso il suo orto tra il novembre del 2016 e l'aprile del 2017; i plurimi contatti telefonici tra le utenze di OM e quelle usate da altri affiliati (fra i quali: ES ES, AL ES, GO CÒ, ES AR); un colloquio telefonico con OM ES (classe 1986), in cui il ricorrente e GO CÒ fanno sapere di avere della carne per il padre del giovane allora detenuto;
le dichiaraZIni del collaborante GI Panetta, che, pur risalenti al novembre 1992, indicano OM quale suo fornitore di cocaina e affiliato già arrestato per fatti inerenti agli stupefacenti. .L. 71 4.28. SE QU Il ricorso di QU SE è parzialmente fondato. 4.28.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta con la analitica ricostruZIne dei movimenti dei protagonisti della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p.428-430). 4.28.2. Invece, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati. Infatti, pur riqualificando il fatto decritto nel capo C9 come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 la Corte di appello ha lasciato invariata la quantità della pena determinata in misura superiore al limite medio edittale, senza nulla aggiungere in motivaZIne e nel dispositivo limitandosi a confermare la pena. Inoltre, la Corte di appello ha disconosciuto le circostanze attenuanti generiche riproposte con il ricorso in esame, non trovando ragioni per concederle pur essendo state dedotte in appello (come richiamato nella stessa sentenza), ma senza confrontarsi con le deduZIni dell'appellante che evidenziano il limitato coinvolgimento di SE nell'ultimo episodio oggetto di contestaZIne e la mancanza di suoi ulteriori contatti con i concorrenti. Deve allora ribadirsi che la concessione o il diniego di circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discreZInale del giudice di merito, il quale tuttavia è tenuto a giustificarne l'uso per dimostrare che non sia trasmodato in arbitrio. Pertanto, sebbene non sia necessaria una analitica valutaZIne di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti — perché basta l'indicaZIne degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, così rimanendo disattesi o superati tutti gli altri — tuttavia il giudice di appello non può totalmente trascurare le deduZIni specificamente esposte nei motivi di impugnaZIne, tranne che esse siano inconsistenti e manifestamente infondate, o quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che rilevano decisivamente nel connotare come negativa la personalità dell'imputato e le deduZIni dell' appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (Sez. 2, n. 8418 del 02/06/1998, Moodo, Rv. 211189; Sez. 1, n. 6200 del 03/03/1992, Ventre, Rv. 191140; Sez. 1, n. 10238 del 20/01/1988, Quattrocchi, Rv. 179476). Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata nei confronti di QU SE limitatamente alla determinaZIne della pena con rinvio per nuovo giudiZI sul punto. 4.29. RS HE Il ricorso di HE RS risulta manifestamente infondato. 4.29.1. I motivi di ricorso (secondo, terzo e quarto) relativi alla valutaZIne degli elementi probatori sulla base dei quali la Corte di appello ha riconosciuto la 72 responsabilità di RS per il reato descritto nel capo Al possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha rilevato che il ricorrente, già considerato nelle indagini dalle quali è sorto il procedimento NO, è stato indicato dal collaborante OM ES (classe 1988), che menZIna anche i partecipanti alla cerimonia, come affiliato alla locale di PI tramite l'omonimo cugino OM ES (classe 1986), operativo nel settore degli stupefacenti (sia cocaina che hashish), collaboratore di ON ES (classe 1960), che accompagnò in un'occasione a TÌ e del quale custodì somme di denaro, e preposto alla gestione e alla distribuZIne del denaro ai carcerati (tra i quali a suo tempo anche lo stesso collaborante). Nella sentenza sono indicati plurimi eterogenei riscontri alle dichiaraZIni del collaborante: i rapporti di RS con OM ES (classe 1986) emersi dalle intercettaZIni nell'ambito del procedimento NO e riguardanti la condivisione di affari nel settore dei video-poker installati da ES nel bar gestito da RS a Torino;
la partecipaZIne, assieme al padre il 3/01/2009 ai funerali di GI FR (capo -società della locale di Natile di Careri di Torino ucciso a Bovalino il 28/12/2008) e l'intento di partecipare anche ai funerali di CI SC nel 2008; i rapporti con LV OM, ES ON e AS ZO) per la vendita di biglietti per partite di calcio e di sostanza stupefacente;
la conversaZIne in carcere in cui ZO AS gli manifestò apprezzamento per le attenZIni ricevute da ON ES con lui detenuto e chiese a RS di rappresentare a ES la sua disponibilità; la presenza alla conversaZIne del 7/10/2016 nella casa di ZO AS, con i due imputati FE in cui AS menZInò come suo compare a TÌ ON ES (classe 1960) ricordando che fu colui che lo introdusse nella 'ndrangheta; il favoreggiamento della latitanza di QU CH AS, informandolo dell'andamento dei traffici di stupefacenti, individuando l'appartamento in cui quello fu arrestato e tenendo contatti telefonici con l'intestatario del contratto di locaZIne, mettendogli a disposiZIne autovetture. Rispondendo alle deduZIni contenute nell'atto di appello la sentenza impugnata rileva che le dichiaraZIni del collaborante ES non sono da considerare de relato ma espressione della sua diretta conoscenza delle persone e degli eventi perché intraneo alla associaZIne criminale. Ha valutato la difficoltà del collaborante a riconoscere in fotografia RS (nonostante affermasse di conoscerlo sin dall'infanzia) spiegandola con il tempo trascorso dagli incontri e gli 8 anni di carceraZIne e ha osservato che le dichiaraZIni relative a RS hanno ricevuto riscontri nella frequentaZIne di RS con esponenti della famiglia di 'ndrangheta, oltre che la partecipaZIne ai funerali, non possono ricondursi a mere 73 relaZIni di amicizia, tanto più se si considera che RS ha gestito dei video- poker e il traffico di stupefacenti come si trae dalle contestaZIni dei reati descritti nei capi B1 (per il quale è stato condannato) e B33 (per il qual vi è stato concordato sulla pena in appello con rinuncia ai residui motivi di impugnaZIne) esprimono, come l'apporto alla latitanza di AS, cointeressenze in settori nevralgici della associaZIne criminale, come denotato anche dal fatto che RS giustificò la propria assenza ai funerali di SC non con i.congiunti del defunto ma con ES OM, artefice della sua affiliaZIne e anch'egli estraneo alla famiglia SC ma all'epoca capo -giovani della locale di PI. 4.29.2. Il quinto motivo di ricorso, concernente l'applicaZIne dell'art. 416- bis, quarto comma, cod. pen. risulta manifestamente infondato per le stesse ragioni espresse sub 4.4.2. relativamente all'analogo quarto motivo del ricorso di AL ES. 4.29.3. Anche il settimo motivo di ricorso che riguarda la partecipaZIne del RS alla associaZIne descritta nel capo Bl, in relaZIne alla sussistenza della quale deve ribadirsi quanto espresso sub 2. risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, a giustificaZIne della attribuZIne del ruolo di promotore dell'associaZIne, ha evidenziato che RS nello svolgimento di plurime attività di narcotraffico operò in posiZIne paritaria con ZO AS nella rendicontaZIne dei ricavi e nell'attribuZIne delle spese, nella programmaZIne dei lavori dell'associaZIne, nel rappresentare ai FE l'organigramma del gruppo. Inoltre, mantenne i collegamenti con la consorteria ‘ndranghetista degli ES (ha ammesso di appartenere alla ndrangheta nel corso di diverse conversaZIni intercettate); partecipò assiduamente alle riunioni con il latitante AS evidentemente destinate alle scelte direttive dell'associaZIne; non risulta che egli abbia dato esecuZIne a direttive altrui ma, al contrario, che condivise le scelte con i vertici del gruppo (p. 317-320). Ne emerge, quindi, il ruolo di un soggetto che sovraintenda alla complessiva attività di gestione della associaZIne e quindi aderente alla figura del promotore (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524). 4.30. NI RO Il ricorso di NI, concernente la responsabilità per il reato ex art. 648 cod. pen. (così riqualificata la condotta attribuitagli nel capo B1) è inammissibile perché non si confronta con la puntuale ricostruZIne del tracciato delle operaZIni di trasporto e di consegna in Spagna delle somme di denaro necessarie all'acquisto di sostanza stupefacente che implica la consapevole partecipaZIne di LL e NI (p. 337-339). 74 5. Dalla inammissibilità dei ricorsi di ES ES, ES AL, LV OM, AS QU CH, AR ES, AR ER, GA EL, GA LI, BO GI, AT OM IM, AT ES, AT QU, LL PA, TT ON AN, RÌ ES, IO AZ IN, NE NI GI, ET ZO, AR UC, PI ON, IO ES, IO GI, OM GI, RS HE, NI RO deriva la condanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ES EL per non avere commesso il fatto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IO ES per essere il reato a lui ascritto estinto per prescriZIne. Dichiara la perdita di efficacia del sequestro preventivo in suo danno della somma di euro 12.160 e manda alla cancelleria per l'immediata comunicaZIne al Procuratore generale in sede per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RG ER, di ES ON limitatamente all'applicaZIne della recidiva e alla determinaZIne della pena, di LA UN e SE QU limitatamente alla determinaZIne della pena e rinvia per nuovo giudiZI nei loro confronti ad altra SeZIne della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto i ricorsi di ES ON, LA UN e SE QU. Dichiara inammissibili i ricorsi di ES ES, ES AL, LV OM, AS QU CH, AR ES, AR ER, GA EL, GA LI, BO GI, AT OM IM, AT ES, AT QU, LL PA, TT ON AN, RÌ ES, IO AZ IN, NE NI GI, ET ZO, AR UC, PI ON, IO GI, OM GI, RS HE, NI RO e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/05/2023